I chiarimenti della Cassazione circa il requisito dell'incollocazione al lavoro tra la legge 68/1999 e la legge 247/2007

di Lucia Izzo - Il requisito della incollocazione al lavoro, nello specifico contesto normativo che caratterizza il periodo di tempo tra l'entrata in vigore della L. n. 68 del 1999 e l'entrata in vigore della L. n. 247 del 2007, può dirsi sussistente qualora l'interessato, che ne ha l'onere, provi di non aver svolto attività lavorativa e  di aver richiesto l'accertamento di una riduzione dell'attività lavorativa, in misura tale da consentirgli l'iscrizione negli elenchi della L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 8, da parte delle commissioni mediche competenti a tal fine (per approfondimenti sull'invalidità: Guida pratica all'invalidità civile).


Nel caso in cui tale accertamento sia precedente rispetto alla data di decorrenza del requisito sanitario per l'invalidità (riduzione della capacità lavorativa del 74% o superiore), sarà necessaria la prova di aver ottenuto o quanto meno richiesto l'iscrizione negli elenchi di cui alla L. n. 68 del 1999, art. 8. 


Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 17445/2016 (qui sotto allegata) dopo che la Corte d'appello di Roma aveva confermato la sentenza appellata nella parte in cui ha riconosciuto all'assistita l'assegno mensile di assistenza con decorrenza dalla data di iscrizione nelle liste per il collocamento obbligatorio.


La Corte ha ritenuto che nel regime previsto dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971 e dall'art. 19 della legge n. 482 del 1968 l'incollocazione al lavoro rappresenta un elemento costitutivo del diritto alla prestazione, la cui prova deve essere fornita attraverso la dimostrazione della iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio ovvero attraverso la presentazione della domanda di iscrizione, alla quale non può supplire la prova dello stato di disoccupazione. 


La ricorrente assume, invece, che con l'entrata in vigore della legge 12 marzo 1999, n. 68, applicabile ratione temporis al caso di specie, era venuta meno la possibilità giuridica di iscrizione negli elenchi del collocamento dei disabili con riguardo ai soggetti per i quali tale iscrizione in ragione dell'età è preclusa


La Corte, pronunciandosi sulla fondatezza del motivo di doglianza, rammenta che il quadro normativo è più volte mutato nel tempo.

Dopo la sentenza con cui la Corte costituzionale ha ritenuto incostituzionali previsioni che fissavano la decorrenza di una prestazione previdenziale alla data dei rilascio di un certificato, la Cassazione (sent. 12 giugno 2012, n. 9502) ha affermato che, ai fini della sussistenza del requisito dell'incollocazione al lavoro, è sufficiente la prova della richiesta (non di iscrizione negli elenchi, ma anche solo) di essere sottoposto agii accertamenti medici da parte delle commissioni previste dalla L. n. 104 del 1992, art. 4 (che, nel sistema della L. n. 68 del 1999, sono condizione necessaria per poter chiedere l'iscrizione negli elenchi). 


1n conclusione, dalla entrata in vigore della L. n. 68 del 1999 sino a quando la L. n. 247 del 2007 non ha trasformato il requisito occupazionale da incollocazione al lavoro in mera mancanza di occupazione, il disabile che richiede l'assegno d'invalidità civile deve provare non solo di non aver lavorato, ma anche di essersi attivato per essere avviato al lavoro nelle forme riservate ai disabili


Questa attivazione, sino a quando le commissioni mediche competenti all'accertamento delle condizioni sanitarie per l'iscrizione negli elenchi non si sono pronunciate, può essere provata dimostrando di aver richiesto detto accertamento; una volta intervenuto l'accertamento positivo, dimostrando di essere stato iscritto negli elenchi o quanto meno di aver richiesto l'iscrizione. 

Cass., sezione lavoro, sent. 17445/2016

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