Ma si ha diritto all'agevolazione solo in presenza di un comodato d'uso

di Maria Grazia De Castro - Diverse sono le novità normative  che sono seguite alla legge sulle unioni civili. Ricordiamo che la tanto discussa legge Cirinnà, dopo un lungo "parto" parlamentare è diventata legge dello Stato, rubricata come legge 76/2016. Essa prevede l'unione  civile tra persone dello stesso sesso poichè i partner dell'unione civile sono legislativamente assimilati alla figura del coniuge.

Una delle conseguenze maggiormente significative è che la legge sulle unioni civili riconosce la rilevanza giuridica alle coppie che vivono sotto lo stesso tetto. La convivenza more uxorio ha dunque importanti effetti giuridici e nello specifico anche riguardo alle spese di recupero del patrimonio edilizio. In pratica se un convivente è proprietario dell'immobile, anche l'altro può fruire della detrazione Irpef, agevolazione fiscale importante  in caso di interventi di ristrutturazione edilizia (come stabilito dall'art. 16 -bis del Dpr 917/86 Testo unico delle imposte sui redditi).

A sancirlo è la risoluzione n.64 dell'Agenzia delle Entrate, del 28 luglio 2016 che testualmente sancisce che sulla scorta di una sentenza

della Cassazione "secondo cui la condizione del convivente "more uxorio" è equiparata a quella del coniuge convivente, indipendentemente dall'esistenza di un contratto di comodato ritiene di potersi comportare come un coniuge convivente". Pertanto "la detrazione spetta per le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi in questione" e dunque "la detrazione compete anche al familiare del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché sia convivente e sostenga le spese".

Il titolo che attesta la disponibilità dell'immobile - requisito richiesto per fruire della detrazione fiscale - è costituito dalla condizione di familiare convivente e, pertanto, non è richiesta l'esistenza di un sottostante contratto di comodato d'uso.

In conclusione, se il convivente non è un familiare del titolare dell'immobile (coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado) può accedere all'agevolazione fiscale solo in presenza di un comodato d'uso. La risoluzione, tuttavia, specifica che sulla base della prassi riportata, "il convivente che non sia familiare del titolare dell'immobile, nei termini sopra indicati, e che sostenga le spese per gli interventi in questione potrebbe beneficare della detrazione di cui all'art. 16-bis del TUIR soltanto se risulta detentore dell'immobile in base ad un contratto di comodato".

Un'importante novità questa perchè, se è vero che a monte la legge Cirinnà ha equiparato le unioni civili alle convivenze di fatto, altrettanto vero è che molti sono i diritti estesi che una volta spettavano solo ai coniugi. In quest'ambito la coabitazione rende superflua l'esistenza di un contratto di comodato necessario nel caso dei chiarimenti indicati dalla prassi.



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