Non sono ammessi testimoni, giuramento e dichiarazioni scritte di terzi e prodotte dalla parte nel contenzioso tributario.

di Lucia Izzo - Niente prova testimoniale e giuramento nel contenzioso tributario che si svolge innanzi alla Commissione tributaria regionale o provinciale, così come previsto dall'art. 7, comma 4, del d.lgs. 546 del 1992. Ugualmente inammissibile è l'eventuale dichiarazione scritta depositata dal ricorrente, proveniente da un terzo che vi ha apposto una firma con assunzione di responsabilità.


Lo ha rammentato la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna nella sentenza n. 21/2016  (qui sotto allegata).

La Commissione, negando che potesse essere attribuito alcun valore probatorio a dichiarazioni rese da terzi e prodotte da parte ricorrente nel giudizio contro l'Agenzia delle Entrate, ha recepito e condiviso un orientamento consolidato della Corte di Cassazione.


Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, "l'attribuzione di efficacia probatoria alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che, così come l'autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale, trova, con specifico riguardo al contenzioso tributario, ostacolo invalicabile nella previsione dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. 546 del 1992".


Ammettendone l'efficacia, infatti, si "finirebbe per introdurre nel processo tributario - eludendo il divieto di giuramento e prova testimoniale - un mezzo di prova, non solo equipollente a quello vietato, ma anche costituito al di fuori del processo" (cfr., Cass., Sez. V, n. 703 del 15/01/2007 e, nello stesso senso, Cass., Sez. V, n. 6755 del 19/03/2010 e Cass., Sez. V, n. 1663 del 24/01/2013).


Soltanto la prova documentale, pertanto, può consentire alla parte di ottenere esito vittorioso nei ricorsi contro l'amministrazione finanziaria; una dichiarazione proveniente da terzi può trovare spazio nel processo soltanto se è stata raccolta da un pubblico ufficiale, come può avvenire, ad esempio,  in caso risulti da un' ispezione della Guardia di Finanza.

Nel caso esaminato dalla CTR, l'appellante (una società in accomandita semplice) non ha prodotto in giudizio prove idonee a fondare la sua posizione, pertanto il ricorso proposto deve essere respinto.

CTR Emilia Romagna sentenza n. 21/2016

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