Sarebbe in contrasto con l'articolo 24 della Costituzione ritenere che le stesse, nell'ambito della procedura di indennizzo diretto, non siano mai ripetibili

di Valeria Zeppilli - Se il sinistro non è stato di facile gestione, il cliente ha diritto di ripetere le spese per l'avvocato sostenute durante la fase delle trattative stragiudiziali.

Con la sentenza numero 3266/2016, depositata il 19 febbraio (qui sotto allegata), la Corte di cassazione ha infatti precisato che non è giusto interpretare l'articolo 9 del d.p.r. n. 254/2006 come se lo stesso escludesse sempre, in caso di indennizzo diretto, il rimborso per le spese di assistenza legale.

Se così disponesse, infatti, la norma violerebbe l'articolo 24 della Costituzione.

Insomma: quando il sinistro ha presentato particolari problemi giuridici o quando la vittima dello stesso non ha ricevuto un'assistenza tecnica né un'informativa adeguata da parte del proprio assicuratore, i compensi dell'avvocato per l'assistenza stragiudiziale vanno ripetuti da parte della Compagnia.

I giudici della Corte di cassazione, insomma, hanno ritenuto meritevole di continuità il principio già espresso con la recente sentenza numero 11154/2015, accogliendo così il ricorso presentato da una vittima di incedente stradale che, risarcita del danno subito, si era vista negato l'indennizzo delle spese sostenute per l'ausilio di professionisti nella fase stragiudiziale delle trattative, ad eccezione di quelle per la perizia relativa ai danni alla persona.

Sarà ora il giudice del merito a dover valutare se le spese richieste erano "necessitate e giustificate dalla complessità del caso e dalle contestazioni mosse dall'assicurazione richiesta del pagamento o da inerzia dello stesso nel prestare la dovuta assistenza".

Corte di cassazione testo sentenza numero 3266/2016
Valeria Zeppilli

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