Tale circostanza non è sufficiente a rideterminare l'ammontare, specie se il patrimonio del beneficiario è risibile rispetto a quello dell'onerato

di Valeria Zeppilli - Con la sentenza numero 770/2015, la Corte di appello de L'Aquila ha sancito che non è possibile ridurre un assegno di mantenimento solo in ragione del fatto che l'ex coniuge è nudo proprietario della casa dei genitori.

Ad aver tentato di veder ridotta la somma da versare mensilmente alla ex moglie, nel caso di specie, è stato un uomo che sperava di poter essere chiamato a corrispondere alla sua vecchia compagna di vita solo 520 euro invece di 1.500.

In effetti, nel caso di specie, la donna aveva ricevuto in eredità la casa paterna, ma tale circostanza non è stata ritenuta dai giudici sufficiente per accogliere le pretese dell'uomo.

L'ex marito, più nel dettaglio, aveva rilevato dinanzi ai giudici di non avere tutte le proprietà che il tribunale aveva considerato e posto alla base della determinazione dell'assegno. L'uomo, infatti, si era trovato costretto, a seguito della diminuzione dei suoi redditi, ad alienare parte del patrimonio.

Una simile circostanza, a detta dell'appellante, costituirebbe un pregiudizio per i figli, che vedranno il patrimonio del padre continuare a impoverirsi nel corso degli anni fino a che tutto quanto loro destinato in eredità sfumerà definitivamente.

Ma, per la Corte d'appello abruzzese, le pretese dell'uomo non possono trovare accoglimento.

Non vi è alcuna prova che le condizioni di salute dell'ex marito siano tali da aver menomato le sua capacità lavorative.

L'unica cosa certa, invece, è che nonostante la nuova proprietà della casa paterna, il patrimonio della donna rispetto a quello dell'ex marito è "risibile".

I 1.500 euro, insomma, le spettano tutti.

Valeria Zeppilli

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