Secondo gli Ermellini il termine, ormai frequentemente utilizzato nel linguaggio comune, può assumere valenza offensiva solo in determinati contesti

di Marina Crisafi - Dare della stupida all'ex moglie, in un contesto di conflittualità tra coniugi, peraltro al telefono con una terza persona, non integra il reato di ingiuria. Lo ha affermato la sesta sezione penale della Cassazione (con la sentenza n. 535/2016, depositata l'8 gennaio scorso e qui sotto allegata), accogliendo il ricorso di un uomo, condannato in appello, oltre al reato di violazione degli obblighi familiari per aver versato il mantenimento ai figli minori in modo periodico e parziale (leggi: "Niente carcere per il padre che versa ai figli solo le spese per vestiti sport e cellulare"), anche alla pena pecuniaria di euro 500 di multa per il reato di ingiuria ex art. 594 c.p.

L'avvocato dell'uomo censura di fronte al palazzaccio la violazione di legge e il vizio di motivazione della decisione della corte d'appello, per aver ritenuto integrato il reato, nonostante l'imputato avesse chiamato l'ex moglie "stupida", nel corso di una conversazione telefonica con la nuova moglie, mentre la stessa era chiusa in bagno a fare la doccia, non potendo così percepire l'offesa.

Per gli Ermellini l'uomo ha ragione.

Richiamando i principi consolidati in materia (cfr. Cass. n. 50969/2014), hanno affermato infatti che "al fine dell'accertamento dell'idoneità dell'espressione utilizzata a ledere il bene protetto dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 594 c.p., occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alle personalità dell'offeso e dell'offensore nonché al contesto nel quale detta espressione sia pronunciata; nel contempo è necessario considerare che l'uso di un linguaggio meno corretto, più aggressivo e disinvolto di quello in uso in precedenza è accettato o sopportato dalla maggioranza dei cittadini determinando un mutamento della sensibilità e della coscienza sociale".

Per cui, nella vicenda, l'espressione rivolta alla donna, in un contesto di conflittualità tra coniugi, non può determinare automaticamente la lesione del bene tutelato dall'art. 594 c.p., "non concretandosi necessariamente in un giudizio di disvalore sulle qualità personali del destinatario", in quanto il termine stupida è ormai "frequentemente utilizzato nel linguaggio comune, anche dei minori" e potrebbe assumere valenza offensiva soltanto se fosse inserito in un contesto tale da esprimere, senza possibilità di equivoci, disprezzo e disistima verso la vittima. E ciò non è avvenuto nel caso di specie, tanto più che l'ex marito aveva bollato con l'epiteto in esame la moglie, durante una conversazione telefonica, mentre la stessa si trovava chiusa nella stanza da bagno a fare la doccia, non potendo, quindi, verosimilmente, cogliere il senso complessivo del discorso e apprezzarne la valenza offensiva.

Cassazione, sentenza n. 535/2016

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