Il successivo ritardo dell'assemblea nell'approvare il rendiconto non salva l'amministratore dalla revoca

di Lucia Izzo - Legittima la revoca dell'amministratore di condominio che sottopone in ritardo all'assemblea l'approvazione del conto dei suoi esercizi, anche se questi siano stati poi approvati dai condomini. Lo ha stabilito il Tribunale di Taranto con un decreto del 21 settembre 2015 (qui sotto allegato).

Nella fattispecie l'amministratore non aveva reso il conto relativo a due annualità.

L'assemblea veniva convocata per l'approvazione del conto dei due esercizi solo nell'ottobre del 2014, ma si soprassedeva sul punto.

Solo nel giugno del 2015, dopo la notifica del ricorso per la revoca giudiziale dell'amministratore resistente, si svolgeva l'assemblea che approvava all'unanimità dei presenti i due rendiconti cumulativi.

La circostanza che l'assemblea abbia, seppur in ritardo, approvato i due rendiconti, non salva l'amministratore dalla sua revoca giudiziale stante la gravità della violazione addebitatagli.

Secondo il giudice territoriale, infatti, l'art. 1129 c.c., che attribuisce la legittimazione attiva a proporre l'azione in discorso al singolo condomino, evidenzia sostanzialmente che la volontà della maggioranza assembleare, che approvi l'operato dell'amministratore nonostante la violazione commessa, non può escludere di per sé l'illecito e la sua gravità.

D'altronde il non rendere il conto della gestione rileva di per sé ai sensi dell'art. 1129 c.c. come grave irregolarità.

Per il giudice "deve al riguardo sottolinearsi che quando ci si trova di fronte a delibera assembleare che approvi rendiconti pluriennali, non osservandosi la regola della necessaria annualità del rendiconto, si ritiene che si configuri una forma di nullità e non di semplice annullabilità della delibera".

Ciò quindi vale a rimarcare la gravità della violazione in parola, sotto il profilo qui in esame, anche quando sia avvenuta con riferimento ad un solo esercizio.

Infatti, nel caso di specie, per quanto riguarda l'esercizio luglio 2012 - giugno 2013 i termini erano ampiamente scaduti, posto che la convocazione dell'assemblea avveniva solo nell'ottobre del 2014.

Anzi, dai trascorsi emerge anche una sorta di recidiva, se si considera che anche nel settembre 2012 l'approvazione assembleare aveva ad oggetto ancora una volta due esercizi cumulativi e cioè il periodo 2010-2012.

Appare evidente che la violazione, cioè il non aver presentato il conto relativo ad un esercizio, sia grave e come tale giustifichi la revoca giudiziale dell'amministratore.


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