Estorsione aggravata per la moglie che sottrae beni al marito, ma colpevole anche l'avvocato che l'aiuta nel compimento del reato consumato

di Lucia Izzo - Ai fini della responsabilità penale per il delitto di favoreggiamento è del tutto irrilevante che il colpevole del reato presupposto sia stato dichiarato non punibile ai sensi dell'art. 649 c.p., in quanto la sorte del reato presupposto influisce sul delitto di favoreggiamento solo quando ne risulti accertata l'obiettiva insussistenza


Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, II sezione penale, nella recente sentenza n. 45313/15 (qui sotto allegata).  

Nel caso sottoposto all'attenzione dei giudici, i ricorrenti, moglie della parte civile e avvocato della prima, erano stati condannati rispettivamente per i delitti di estorsione aggravata in danno del marito e di favoreggiamento reale. 


La donna aveva sottratto tramite terzi ignoti la strumentazione lavorativa (computer e hard disk) dall'abitazione del marito a cui avrebbe poi rivelato che l'unico modo per rientrarne in possesso sarebbe stato quello di sottoscrivere un'istanza congiunta per la trasformazione del procedimento di separazione fra coniugi da giudiziale in consensuale

Inoltre, la richiesta aggiungeva che i coniugi si sarebbero accordati sotto il profilo economico nel senso che la moglie avrebbe versato al marito, contestualmente alla sottoscrizione della predetta istanza, mediante assegno circolare la somma di Euro 50.000,00 in luogo dei 100.000,00 Euro richiesti inizialmente come addebito della separazione.


L'avvocato si era reso colpevole del reato di favoreggiamento reale per avere aiutato la donna ad assicurarle il profitto del reato inizialmente presupposto ossia quello di furto. 


Per la Corte la fattispecie in esame compiuta dalla donna corrisponde all'ipotesi di reato classificata come "estorsione contrattuale o patrimoniale" che si realizza quando "al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente". 

Ciò è avvenuto nella fattispecie in esame, in quanto la decisione del marito di sottoscrivere la transazione non fu dovuta ad una sua libera scelta contrattuale ma solo al fine di evitare di rimanere privo dell'archivio informatico e, quindi, di subire un danno professionale probabilmente irreparabile.


L'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, impedendogli di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno. 


Inoltre, per gli Ermellini non si tratta di delitto "tentato" come suggerito dalla moglie: il reato deve ritenersi consumato proprio perché il contratto di transazione fu regolarmente sottoscritto da tutte le parti donna, in adempimento delle obbligazioni assunte, consegnò all'ex la somma prescritta e tutto il materiale rubato. 

La circostanza che, successivamente, tutta l'operazione fu "bloccata" dall'intervento degli organi inquirenti che sottoposero a sequestro tutta la suddetta documentazione, è, chiaramente, "un post factum che nulla toglie e nulla aggiunge al reato che era già stato consumato al momento della sottoscrizione della transazione, della consegna del denaro a mezzo di assegni e della restituzione del computer e degli hard disk".


Per quanto riguarda l'avvocato, invece, costui a sua difesa fa rilevare che l'imputazione si riferiva al reato presupposto del furto e non a quello dell'estorsione, come aveva erroneamente ritenuto la Corte territoriale, allora l'imputato avrebbe dovuto essere assolto in quanto il reato presupposto commesso dalla donna era non punibile ex art. 649 c.p. essendo stato commesso a danno del coniuge dal quale non era separata. 


In realtà, chiariscono i giudici, "il favoreggiamento invero sussiste non solo e non tanto in relazione al furto, quanto all'evidenza rispetto al reato di estorsionepienamente realizzato in forma consumata e punibile". 

Per i giudici di Cassazione "la ratio del delitto di favoreggiamento (sia personale che reale), consiste nella tutela dell'interesse al regolare svolgimento delle indagini dell'Autorità al fine dell'accertamento dei reati, e postula la commissione di fatti apprezzabili penalmente, cioè di fatti che, nella loro struttura ontologica, integrino la fattispecie prevista dalla norma penale, tanto da comportare l'attività di investigazione dell'Autorità".


Per la giurisprudenza, quindi, il reato di favoreggiamento non è configurabile solo quando risulti accertata l'obiettiva insussistenza del reato presupposto. Al contrario, è del tutto pacifico che le cause soggettive di non punibilità e la mancanza delle condizioni di procedibilità del reato presupposto, consentono la ravvisabilità del reato di favoreggiamento. 

Cass., II sez. penale, sent. 45313/15

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