Per la Cassazione, occorre dimostrare il nesso eziologico tra la negligenza dell'avvocato e il danno alla luce della regola del "più probabile che non"

di Marina Crisafi - L'avvocato che non riesce a dimostrare che senza il proprio errore il cliente avrebbe vinto la causa, paga di tasca propria, senza poter essere indennizzato dalla polizza assicurativa professionale.

Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 23209/2015, depositata il 13 novembre scorso (qui sotto allegata) rigettando il ricorso di un legale che trascinava in giudizio la propria compagnia per essere indennizzato. L'avvocato infatti aveva denunciato il sinistro ma era stato coperto dall'assicurazione soltanto per un terzo delle spese legali, facendosi carico del resto e chiedeva quindi di essere indennizzato integralmente in conseguenza di quanto corrisposto ai suoi ex clienti. I giudici di merito, però, rigettavano la sua domanda sul presupposto che nonostante l'errore professionale in cui probabilmente fosse incorso l'avvocato nei confronti dei suoi assistiti, per non aver tempestivamente formulato le istanze istruttorie nell'ambito di un accertamento dell'obbligo del terzo, era mancata, per poter ritenere operativa la polizza assicurativa per la responsabilità civile, "la dimostrazione che una diversa attività del difensore avrebbe potuto dar luogo ad una differente e più favorevole decisione per i clienti".

Mancava in sostanza non solo la prova dell'errore professionale che potesse consentire l'indennizzo assicurativo ma anche della probabilità di una diversa e più favorevole decisione in forza di una differente attività difensiva.

L'avvocato adiva quindi la Cassazione, ma per il Palazzaccio i giudici di merito hanno agito in "armonia" con la giurisprudenza consolidata. In materia di responsabilità civile dell'avvocato, hanno affermato infatti, "l'inadempimento non assume un rilievo di per sé assorbente - giacché - occorre dare invece evidenza al nesso eziologico fra la condotta negligente/imperita e danno, tramite una valutazione positiva, compiuta ex ante (alla luce della regola causale ‘di funzione' del ‘più probabile che non'), per cui, a fronte del comportamento dovuto, il cliente avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni o, comunque, effetti più vantaggiosi".

Vedi anche: La responsabilità professionale dell'avvocato. Un'anno di pronunce della Cassazione - Con raccolta di articoli e sentenze

Cassazione, sentenza n. 23209/2015

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