Il recesso della banca dal fido bancario è diversamente regolato a seconda che il contratto sia stipulato a tempo determinato o a tempo indeterminato

Recesso dal fido bancario

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Nel primo caso, infatti, il recesso prima della scadenza è possibile solo se sussiste una giusta causa. Oltretutto, in tale ipotesi è necessario concedere al cliente un termine di almeno 15 giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori.

Nel caso, invece, in cui il contratto sia a tempo indeterminato, la banca (così come il cliente) può recedere in qualsiasi momento. Tuttavia, è in tal caso necessario dare un preavviso scritto che rispetti il termine stabilito nel contratto, dagli usi o, in mancanza, quello di quindici giorni.

Il rispetto dei principi di correttezza e buona fede

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Spesso accade che la revoca degli affidamenti da parte dell'istituto di credito sia illegittima.

Ciò si manifesta soprattutto con riferimento alle ipotesi in cui il contratto sia stato stipulato a tempo indeterminato, a causa della maggiore autonomia con cui gestire le possibilità e le modalità del recesso.

L'illegittimità deriva, sostanzialmente, dal mancato rispetto da parte dell'istituto di credito dei fondamentali principi di correttezza e buona fede: la generale libertà della banca di recedere dal contratto, infatti, deve evitare di porre il cliente in una difficoltà ingiustificata o di concretizzarsi in un comportamento del tutto arbitrario.

In via generale, può affermarsi che la revoca degli affidamenti è di certo illegittima quando contrastante con i comportamenti generalmente tenuti dalla banca o quando i rapporti in essere con il cliente seguano un normale andamento commerciale.

In tali casi, infatti, ragionevole è l'affidamento del cliente nella disponibilità delle somme concordate e comprensibile la sua difficoltà nel restituire gli importi utilizzati "se non a patto di svuotare le ragioni stesse per le quali un'apertura di credito viene normalmente convenuta".

Emblematica in tal senso è la sentenza numero 648/1997 della Corte di cassazione, che, nel sancire il predetto principio di diritto, ha fatto da apripista ad un orientamento giurisprudenziale ormai costante e uniforme.

Esempi di illegittimità della revoca

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Alla luce di quanto visto, può quindi ravvisarsi un esempio di revoca illegittima degli affidamenti quando, ad esempio, il cliente abbia una situazione economica inalterata, specie se vitale, e le banche non abbiano provveduto a revocare affidamenti ad altri clienti virtuosi per ragioni interne.

Viceversa, la revoca dell'affidamento è legittima in casi in cui il comportamento della banca non si concretizzi in un abuso del suo potere di recesso.

Si pensi, ad esempio, alle ipotesi in cui il cliente abbia ricevuto una segnalazione nelle banche dati o sia parte di un mutuo posto in sofferenza.

L'illegittimità della revoca degli affidamenti può, tuttavia, derivare anche da aspetti inerenti le modalità del preavviso.

Proprio per la funzione assolta, infatti, quest'ultimo può essere giudicato non adeguatamente fornito allorquando avvenga oralmente, non contenga la volontà espressa di recedere, non offra adeguate motivazioni circa la revoca.

Le tutele per i clienti

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Quando il cliente ritenga di aver subito una revoca illegittima degli affidamenti concessigli, può ovviamente ricorrere alle vie giurisdizionali per far valere le proprie ragioni nei confronti della banca.

Tuttavia, le strade non sono solo quelle ordinarie.

Ad esempio, per una risoluzione più rapida della questione che lo vede interessato, il cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario, organo di risoluzione stragiudiziale delle controversie.


Valeria Zeppilli

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