Il conduttore può rispondere solo se la distruzione del bene è dovuta a una colposa omissione di custodia

di Lucia Izzo - Non risponde dei danni al bene locato, derivanti da un incendio, il conduttore che dimostri che il deterioramento del bene è avvenuto per causa a lui non imputabile. A meno che non risulti che la distruzione del bene è dovuta a omessa custodia.


Lo precisa la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nella sentenza n. 19126/2015 (qui sotto allegata), pubblicata il 28 settembre. 

Il ricorrente, in qualità di conduttore di un immobile ad uso commerciale, si era visto condannare dalla Corte d'Appello di Trieste a risarcire il proprietario-locatore per i danni provocati da un incendio che aveva distrutto il bene e al pagamento dei canoni maturati successivamente all'evento. 

La domanda risarcitoria era fondata sull'inadempimento dell'obbligo di custodia di cui all'art. 1588 c.c. 


Diverse le conclusioni della Suprema Corte in accoglimento del ricorso proposto. 

Una perizia in sede penale su incarico del PM, aveva accertato che l'incendio fosse stato dolosamente compiuto da ignoti, introdottosi nottetempo nell'immobile mediante effrazione, cospargendo il pavimento di liquido infiammabile e dandogli fuoco, tutto mentre il conduttore era in vacanza. 

Gli atti penali sono poi stati archiviati per essere rimasto ignoto l'autore dell'illecito, senza opposizione all'archiviazione da parte del locatore né contestazione delle circostanze di fatto e dei documenti prodotti. 


Gli Ermellini rammentano che l'art. 1588 c.c. precisa che il conduttore è responsabile della perdita o del deterioramento del bene locato, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che si sono verificati per causa a lui non imputabile. 

Nel caso di specie, gli accertamenti compiuti nel corso dell'inchiesta penale, non contestati dal resistente, hanno dimostrato che l'incendio è avvenuto per atto doloso di un terzo rimasto sconosciuto e che quindi la distruzione dell'immobile è dipesa da causa non imputabile al conduttore. 


Hanno sbagliato i giudici di appello ad equiparare il mancato accertamento dell'identità dell'autore dell'incendio al mancato accertamento della causa che ha provocato l'incendio, trattandosi di due concetti distinti. 

L'essere rimasto ignoto l'autore dell'atto non esclude che sia stata offerta la prova della non imputabilità al conduttore dei danni che ne sono derivati, ove si tratti del comportamento doloso di un terzo. 

Il locatore avrebbe dovuto dimostrare che l'incendio era stato provocato da una colposa omissione di custodia da parte del conduttore, circostanze non dedotte nel caso in esame. 


Accolto il ricorso, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Trieste in diversa composizione che dovrà decidere anche delle spese. 

Cass., VI sez. civ., sent. 19126/15

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