Il tribunale dice no al ricorso ex art. 700 dei proprietari in regola con i pagamenti perché l'utenza è intestata al condominio

di Marina Crisafi - Se l'amministratore non paga per intero la bolletta perché un condomino è moroso, il fornitore del servizio è legittimato a ridurre al minimo il servizio, anche se ciò danneggia gli utenti che pagano. Nessuna voce in capitolo hanno, infatti, i proprietari in regola con i pagamenti se l'utenza è intestata al condominio. A stabilirlo è una recente pronuncia (17 luglio) della prima sezione civile del Tribunale di Alessandria (relatore Enrica Bertolotto), che ha accolto il reclamo della società erogatrice del servizio idrico in un condominio, in contrasto con quanto stabilito dal giudice delle prime cure che aveva ritenuto sussistere il periculum in mora per il ricorso ex art. 700 presentato da alcuni condomini che proclamavano il loro diritto all'erogazione piena del servizio, lamentando gli effetti che il razionamento dell'acqua avrebbe comportato nel loro quotidiano.

Per il giudice alessandrino, invece, essendo acclarata la morosità dell'ente di gestione (dato il decreto ingiuntivo, non opposto, ottenuto dalla società fornitrice) al quale risulta intestata l'utenza, è lo stesso (tramite il proprio amministratore) a dover rappresentare la collettività dei condomini per gli obblighi verso i terzi. Il pagamento eseguito dai singoli, dunque, non ha rilevanza esterna ed essendo parziale non vale ad estinguere il debito nei confronti della società fornitrice. Nessuna vessatorietà, pertanto, per la clausola che permette al fornitore di ridurre il servizio per tutelarsi nei confronti delle morosità. Ai condomini non rimane che rivolgersi all'amministratore.


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