Anche se "postate" in modalità pubblica le immagini rimangono di proprietà dell'autore sino a prova contraria. E l'uso illegittimo fa scattare il risarcimento

di Marina Crisafi - Quante volte abbiamo condiviso e fatto girare una foto postata su una pagina Facebook altrui? Tantissime. Ma ora è meglio stare attenti.

Secondo una recentissima sentenza del Tribunale di Roma (n. 12076/2015, qui sotto allegata), infatti, ogni fotografia è e rimane di proprietà di chi l'ha pubblicata sino a prova contraria e quindi chi la usa senza autorizzazione o menzione dell'autore rischia grosso.

La pubblicazione su una pagina Facebook, infatti, anche se in modalità pubblica, "non comporta la cessione integrale dei diritti fotografici" e l'indebito utilizzo di contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale può far scattare il risarcimento del danno patrimoniale e non.

Proprio sulla base di questo principio, il tribunale capitolino ha accolto il ricorso dei genitori di un minore che chiedevano il risarcimento danni per le foto "rubate" al figlio e pubblicate sui media. Il ragazzo aveva realizzato un mini-reportage sul fenomeno delle baby-cubiste nelle discoteche della capitale e aveva pubblicato gli scatti sulla propria pagina Facebook.

A sua insaputa, le immagini, venivano prelevate e usate a corredo di un'intervista sul tema apparsa su un quotidiano nazionale senza indicare però né la fonte né tantomeno l'autore delle stesse. In seguito, le foto venivano utilizzate anche da alcuni programmi tv di rilievo nazionale.

Dopo aver disquisito sulla natura delle immagini, il collegio romano, pur ammettendo che non si trattava di c.d. "opere fotografiche" dove prevale, appunto, la personale impronta dell'autore, ha ritenuto, comunque, che non si trattasse di foto "semplici", che si esauriscono cioè "in una semplice riproduzione documentale di un determinato evento", per cui erano meritevoli di una tutela più ampia.

Non può esservi dubbio, ha affermato la sezione specializzata in diritto d'autore, che le foto siano coperte da copyright, perché, anche se la pubblicazione delle stesse nella pagina personale di un social network non rappresenta di per sé una "prova della titolarità dei diritti di proprietà intellettuale del contenuto", tale elemento, tuttavia, in mancanza di prova contraria (come ad es. l'indicazione del nome di un terzo autore, la notorietà dell'immagine appartenente ad altro utente o ad altra pagina web, ecc.), "può assurgere a presunzione grave, precisa e concordante della titolarità dei diritti fotografici in capo al titolare della pagina del social network nella quale sono pubblicate".

Quanto alla libertà di utilizzo dei contenuti pubblicati dagli utenti su Facebook con l'impostazione "pubblica" ha specificato il tribunale, la stessa riguarda "esclusivamente le informazioni" e non anche i "contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuali degli utenti, rispetto ai quali l'unica licenza è quella non esclusiva e trasferibile concessa a Facebook".

In altre parole, se qualcuno condivide con tutti i propri scatti sul social, non significa che abbia ceduto i diritti sugli stessi che rimangono di sua proprietà.

Per cui, non essendo stato provato il contrario, il collegio romano ha riconosciuto al minore il risarcimento sia del danno patrimoniale che di quello morale connesso alla mancata indicazione della paternità delle foto, condannando in solido giornalista e direttore pro tempore del quotidiano, nonché il soggetto intervistato che aveva girato le foto al giornale. 

Scarica la sentenza del Tribunale di Roma n. 12076/2015
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