Allegati
Anche tu puoi aiutarci a tenere aggiornate queste pagine:
Segnala errori, aggiornamenti o modifiche
Fonte: normattiva.it (I testi non hanno carattere di ufficialitа)
Fonte: normattiva.it (I testi non hanno carattere di ufficialitа)
ALLEGATO I
(articolo 14, comma 1)
Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di
cui all'articolo 14
=================================================================
| | | IMPORTO SOMMA |
| | FATTISPECIE | AGGIUNTIVA |
+=======+===============================+=======================+
| |Mancata elaborazione del | |
| |documento di valutazione dei | |
| 1 |rischi |Euro 2.500 |
+-------+-------------------------------+-----------------------+
| |Mancata elaborazione del Piano | |
| 2 |di Emergenza ed evacuazione |Euro 2.500 |
+-------+-------------------------------+-----------------------+
| |Mancata formazione ed |Euro 300 per ciascun |
| 3 |addestramento |lavoratore interessato |
+-------+-------------------------------+-----------------------+
| |Mancata costituzione del | |
| |servizio di prevenzione e | |
| |protezione e nomina del | |
| 4 |relativo responsabile |Euro 3.000 |
+-------+-------------------------------+-----------------------+
| |Mancata elaborazione piano | |
| 5 |operativo di sicurezza (POS) |Euro 2.500 |
+-------+-------------------------------+-----------------------+
| |Mancata fornitura del | |
| |dispositivo di protezione | |
| |individuale contro le cadute |Euro 300 per ciascun |
| 6 |dall'alto |lavoratore interessato |
+-------+-------------------------------+-----------------------+
| |Mancanza di protezioni verso il| |
| 7 |vuoto |Euro 3.000 |
+-------+-------------------------------+-----------------------+
| |Mancata applicazione delle | |
| |armature di sostegno, fatte | |
| |salve le prescrizioni | |
| |desumibili dalla relazione | |
| |tecnica di consistenza del | |
| 8 |terreno |Euro 3.000 |
+-------+-------------------------------+-----------------------+
| |Lavori in prossimita' di linee | |
| |elettriche in assenza di | |
| |disposizioni organizzative e | |
| |procedurali idonee a proteggere| |
| |i lavoratori dai conseguenti | |
| 9 |rischi |Euro 3.000 |
+-------+-------------------------------+-----------------------+
| |Presenza di conduttori nudi in | |
| |tensione in assenza di | |
| |disposizioni organizzative e | |
| |procedurali idonee a proteggere| |
| |i lavoratori dai conseguenti | |
| 10 |rischi |Euro 3.000 |
+-------+-------------------------------+-----------------------+
| |Mancanza di protezione | |
| |contro i | |
| |contatti diretti ed indiretti | |
| |(impianto di terra, | |
| |interruttore magnetotermico, | |
| 11 |interruttore differenziale) |Euro 3.000 |
+-------+-------------------------------+-----------------------+
| |Omessa vigilanza in ordine alla| |
| |rimozione o modifica dei | |
| |dispositivi di sicurezza o di | |
| 12 |segnalazione o di controllo |Euro 3.000 |
+-------+-------------------------------+-----------------------+
|12-|Mancata notifica all'organo| |
|bis|di vigilanza prima | |
| |dell'inizio dei lavori che | |
| |possono comportare il | |
| |rischio di esposizione | |
| |all'amianto |Euro 3.000 |
+-------+-------------------------------+-----------------------+
ALLEGATO II
Casi in cui e' consentito lo svolgimento diretto da parte del datore
di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art.
34)
1. Aziende artigiane e industriali (1)...........fino a 30 lavoratori
2. Aziende agricole e zootecniche..............fino a 30 lavoratori
3. Aziende della pesca................................fino a 20
lavoratori
4. Altre aziende ........................................fino a 200
lavoratori
(1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica. n. 17 maggio1988,
n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di
dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del
decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti
ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre
attivita' minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il
deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le
strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
Allegato 3A
Parte di provvedimento in formato grafico
15
---------------
AGGIORNAMENTO (15)
Il Decreto 9 luglio 2012 (in G.U. 26/7/2012, n. 173) ha disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "I contenuti della cartella sanitaria e
di rischio, tenuta sia su supporto cartaceo che informatico, sono
specificati nell'allegato I del presente decreto recante la modifica
dell' Allegato 3A del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 2) che "I contenuti
previsti nell'allegato I sopra richiamato sono da considerarsi come
informazioni minime della cartella sanitaria e di rischio".
Allegato 3B
Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei
lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria
Contenuti minimi
Dati identificativi dell'azienda
Dati identificativi del Medico competente
Rischi cui sono esposti i lavoratori
Protocolli sanitari adottati
Infortuni denunciati
Malattie professionali segnalate
Tipologia dei giudizi di idoneita'
15
---------------
AGGIORNAMENTO (15)
Il Decreto 9 luglio 2012 (in G.U. 26/7/2012, n. 173) ha disposto
(con l'art. 3, comma 1) che "I contenuti delle informazioni da
comunicare ai sensi del comma 1 dell'art. 40 del decreto legislativo
9 aprile 2008 n. 81, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio
dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, sono specificati
nell'allegato II del presente decreto, recante le modifiche
dell'allegato 3B del richiamato decreto legislativo".
ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
1. AMBIENTI DI LAVORO
1.1 Stabilita' e solidita'
1.1.1. Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra
opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili
e possedere una solidita' che corrisponda al loro tipo d'impiego ed
alle caratteristiche ambientali.
1.1.2. Gli stessi requisiti vanno garantiti nelle manutenzioni.
1.1.3. I luoghi di lavoro destinati a deposito devono avere, su una
parete o in altro punto ben visibile, la chiara indicazione del
carico massimo dei solai, espresso in chilogrammi per metro quadrato
di superficie.
1.1.4. I carichi non devono superare tale massimo e devono essere
distribuiti razionalmente ai fini della stabilita' del solaio.
1.1.5. L'accesso per i normali lavori di manutenzione e riparazione
ai posti elevati di edifici, parti di impianti, apparecchi, macchine,
pali e simili deve essere reso sicuro ed agevole mediante l'impiego
di mezzi appropriati, quali andatoie, passerelle, scale, staffe o
ramponi montapali o altri idonei dispositivi.
1.1.6. Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro,
facendo eseguire la pulizia, per quanto e' possibile, fuori
dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento
della polvere dell'ambiente, oppure mediante aspiratori.
1.1.7. Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze,
il datore di lavoro non puo' tenere depositi di immondizie o di
rifiuti e di altri materiali solidi o liquidi capaci di svolgere
emanazioni insalubri, a meno che non vengano adottati mezzi efficaci
per evitare le molestie o i danni che tali depositi possono arrecare
ai lavoratori ed al vicinato.
1.2. Altezza, cubatura e superficie
1.2.1. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali
chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali
che occupano piu' di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che
eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria,
sono i seguenti:
1.2.1.1. altezza netta non inferiore a m 3;
1.2.1.2. cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore;
1.2.1.3. ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre
di una superficie di almeno mq 2.
1.2.2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono
lordi cioe' senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi.
1.2.3. L'altezza netta dei locali e' misurata dal pavimento
all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.
1.2.4. Quando necessita' tecniche aziendali lo richiedono, l'organo
di vigilanza competente per territorio puo' consentire altezze minime
inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati
adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti
stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la
superficie dei locali chiusi di lavoro e' estesa anche alle aziende
industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le
lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio
dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori
occupati.
1.2.5. Per i locali destinati o da destinarsi a uffici,
indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende
commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla
normativa urbanistica vigente.
1.2.6. Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve
essere tale da consentire il normale movimento della persona in
relazione al lavoro da compiere.
1.3. Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale
e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico
1.3.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessita'
della lavorazione, e' vietato adibire a lavori continuativi locali
chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni:
1.3.1.1. essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti
di un isolamento termico e acustico sufficiente, tenuto conto del
tipo di impresa e dell'attivita' fisica dei lavoratori;
1.3.1.2. avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria;
1.3.1.3. essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidita';
1.3.1.4. avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti
tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni
adeguate di igiene.
1.3.2. I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed
antisdrucciolevoli nonche' esenti da protuberanze, cavita' o piani
inclinati pericolosi.
1.3.3. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul
pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere
superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare
rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico.
1.3.4. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di
passaggio si mantiene bagnato, esso deve essere munito in permanenza
di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di
idonee calzature impermeabili.
1.3.5. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti
dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara.
1.3.6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti
completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di
lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente
segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di
1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e
dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non
possano entrare in contatto con le pareti, ne' rimanere feriti
qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengano utilizzati
materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento,
tale altezza e' elevata quando cio' e' necessario in relazione al
rischio che i lavoratori rimangano feriti qualora esse vadano in
frantumi.
1.3.7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione
devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori
in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati
in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori.
1.3.8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti
congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di dispositivi che
consentano la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che
effettuano tale lavoro nonche' per i lavoratori presenti
nell'edificio ed intorno ad esso.
1.3.9. L'accesso ai tetti costituiti da materiali non
sufficientemente resistenti puo' essere autorizzato soltanto se siano
fornite attrezzature che permettono di eseguire il lavoro in tutta
sicurezza.
1.3.10. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in piena
sicurezza, devono essere muniti dei necessari dispositivi di
sicurezza e devono possedere dispositivi di arresto di emergenza
facilmente identificabili ed accessibili.
1.3.11. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle
dimensioni dei carichi trasportati.
1.3.12. Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita.
Ove e' tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m
25,0 di lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremita'.
1.3.13. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da
evitare che i lavoratori possono cadere.
1.3.14. Le disposizioni di cui ai punti 1.3.10., 1.3.11., 1.3.12.,
1.3.13. sono altresi' applicabili alle vie di circolazione principali
sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a
posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la
regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa,
nonche' alle banchine di carico.
1.3.15.1. Le parti di pavimento contornanti i forni di qualsiasi
specie devono essere costituite di materiali incombustibili. Sono,
tuttavia, ammessi pavimenti di legno duro e stagionato nei casi in
cui cio', in relazione al tipo di forno ed alle condizioni di
impianto, non costituisca pericolo.
1.3.15.2. Le piattaforme sopraelevate dei posti di lavoro e di
manovra dei forni, nonche' le relative scale e passerelle di accesso,
devono essere costruite con materiali incombustibili.
1.3.16. I pavimenti e le pareti dei locali destinati alla
lavorazione, alla manipolazione, all'utilizzazione ed alla
conservazione di materie infiammabili, esplodenti, corrosive o
infettanti, devono essere in condizioni tali da consentire una facile
e completa asportazione delle materie pericolose o nocive, che
possano eventualmente depositarsi.
1.3.17. I locali o luoghi nei quali si fabbricano, si manipolano o si
utilizzano le materie o i prodotti indicati tossici, asfissianti,
irritanti ed infettanti, nonche' i tavoli di lavoro, le macchine e le
attrezzature in genere impiegati per dette operazioni, devono essere
frequentemente ed accuratamente puliti.
1.4. Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi
1.4.1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine
e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che
i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena
sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori
operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano
alcun rischio.
1.4.2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per
persone ovvero merci dovra' basarsi sul numero potenziale degli
utenti e sul tipo di impresa.
1.4.3. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di
trasporto, dovra' essere prevista per i pedoni una distanza di
sicurezza sufficiente.
1.4.4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad
una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni,
corridoi e scale.
1.4.5. Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo
esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato
delle vie di circolazione deve essere evidenziato.
1.4.6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione
della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori
o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di
dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano
accedere a dette zone.
1.4.7. Devono essere prese misure appropriate per proteggere i
lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo.
1.4.8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo
chiaramente visibile.
1.4.9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al
passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono
essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il
transito delle persone e dei mezzi di trasporto.
1.4.10. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da
materiali che ostacolano la normale circolazione.
1.4.11. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono
completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o
mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che
tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente
segnalati.
1.4.12.1. Quando argani, paranchi e apparecchi simili sono usati per
il sollevamento o la discesa dei carichi tra piani diversi di un
edificio attraverso aperture nei solai o nelle pareti, le aperture
per il passaggio del carico ai singoli piani, nonche' il sottostante
spazio di arrivo o di sganciamento del carico stesso devono essere
protetti, su tutti i lati, mediante parapetti normali provvisti, ad
eccezione di quello del piano terreno, di arresto al piede.
1.4.12.2. I parapetti devono essere disposti in modo da garantire i
lavoratori anche contro i pericoli derivanti da urti o da eventuale
caduta del carico di manovra.
1.4.12.3. Gli stessi parapetti devono essere applicati anche sui lati
delle aperture dove si effettua il carico e lo scarico, a meno che
per le caratteristiche dei materiali in manovra cio' non sia
possibile. In quest'ultimo caso, in luogo del parapetto normale deve
essere applicata una solida barriera mobile, inasportabile e
fissabile nella posizione di chiusura mediante chiavistello o altro
dispositivo. Detta barriera deve essere tenuta chiusa quando non
siano eseguite manovre di carico o scarico al piano corrispondente.
1.4.13. Lo spazio sottostante ai trasportatori orizzontali o
inclinati deve essere reso inaccessibile, quando la natura del
materiale trasportato ed il tipo del trasportatore possano costituire
pericoli per caduta di materiali o per rottura degli organi di
sospensione, a meno che non siano adottate altre misure contro detti
pericoli.
1.4.14. Davanti alle uscite dei locali e alle vie che immettono
direttamente ed immediatamente in una via di transito dei mezzi
meccanici devono essere disposte barriere atte ad evitare
investimenti e, quando cio' non sia possibile, adeguate segnalazioni.
1.4.15. I segnali indicanti condizioni di pericolo nelle zone di
transito e quelli regolanti il traffico dei trasporti meccanici su
strada o su rotaia devono essere convenientemente illuminati durante
il servizio notturno.
1.4.16.1. Le vie di transito che, per lavori di riparazione o
manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non sono percorribili
senza pericolo, devono essere sbarrate.
1.4.16.2. Apposito cartello deve essere posto ad indicare il divieto
di transito.
1.4.17. Durante l'esecuzione di lavoro di riparazione o manutenzione
su linee di transito su rotaie percorse da mezzi meccanici, quando il
traffico non e' sospeso o la linea non e' sbarrata, una o piu'
persone devono essere esclusivamente incaricate di segnalare ai
lavoratori l'avvicinarsi dei convogli ai posti di lavoro.
1.4.18. Quando uno o piu' veicoli sono mossi da un mezzo meccanico il
cui conducente non puo', direttamente o a mezzo di altra persona
sistemata su uno di essi, controllarne il percorso, i veicoli devono
essere preceduti o affiancati da un incaricato che provveda alle
necessarie segnalazioni per assicurare l'incolumita' delle persone.
1.4.19. All'esterno delle fronti di partenza e di arrivo dei
vagonetti alle stazioni delle teleferiche devono essere applicati
solidi ripari a grigliato metallico atti a trattenere una persona in
caso di caduta. Tali ripari devono essere disposti a non oltre m.
0,50 sotto il margine del piano di manovra e sporgere da questo per
almeno m. 2.
1.5. Vie e uscite di emergenza.
1.5.1. Ai fini del presente punto si intende per:
1.5.1.1. via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che
consente alle persone che occupano un edificio o un locale di
raggiungere un luogo sicuro;
1.5.1.2. uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo
sicuro;
1.5.1.3. luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da
considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o
altre situazioni di emergenza;
1.5.1.4. larghezza di una porta o luce netta di una porta: larghezza
di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di
massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi
se incernierata (larghezza utile di passaggio).
1.5.2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e
consentire di raggiungere il piu' rapidamente possibile un luogo
sicuro.
1.5.3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter
essere evacuati rapidamente e in piena
sicurezza da parte dei lavoratori.
1.5.4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle
uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi
di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle
attrezzature in essi installate, nonche' al numero massimo di persone
che possono essere presenti in detti luoghi.
1.5.5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di
m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia
antincendio.
1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste
devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse,
devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di
qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di
emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso
dell'esodo non e' richiesta quando possa determinare pericoli per
passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri
accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando
provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.
1.5.7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a
chiave quando sono presenti lavoratori in azienda, se non nei casi
specificamente autorizzati dagli organi di vigilanza.
1.5.8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito e'
vietato adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le
saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle
girevoli su asse centrale.
1.5.9. Le vie e le uscite di emergenza, nonche' le vie di
circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere
ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni
momento senza impedimenti.
1.5.10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da
apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e
collocata in luoghi appropriati.
1.5.11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono
un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di
sicurezza di intensita' sufficiente, che entri in funzione in caso di
guasto dell'impianto elettrico.
1.5.12. Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le
lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi
di incendio alle quali sono adibiti piu' di cinque lavoratori devono
avere almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere a
quanto prescritto dalla specifica normativa antincendio. Per gli
edifici gia' costruiti si dovra' provvedere in conformita', quando
non ne esista l'impossibilita' accertata dall'organo di vigilanza. In
quest'ultimo caso sono disposte le misure e cautele ritenute piu'
efficienti. Le deroghe gia' concesse mantengono la loro validita'
salvo diverso provvedimento dell'organo di vigilanza.
1.5.13. Per i luoghi di lavoro gia' utilizzati prima del 1° gennaio
1993 non si applica la disposizione contenuta nel punto 1.5.4, ma gli
stessi devono avere un numero sufficiente di vie ed uscite di
emergenza.
1.5.14.1. Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi,
degli ambienti di lavoro o di passaggio, comprese le fosse ed i
pozzi, devono essere provviste di solide coperture o di parapetti
normali, atti ad impedire la caduta di persone. Quando dette misure
non siano attuabili, le aperture devono essere munite di apposite
segnalazioni di pericolo.
1.5.14.2. Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di
una persona e che presentano pericolo di caduta per dislivelli
superiori ad un metro, devono essere provviste di solida barriera o
munite di parapetto normale.
1.5.14.3. Per le finestre sono consentiti parapetti di altezza non
minore di cm. 90 quando, in relazione al lavoro eseguito nel locale,
non vi siano condizioni di pericolo.
1.6. Porte e portoni
1.6.1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni,
posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita
delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il
lavoro.
1.6.2. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino
pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti
alle attivita' che si svolgono nel locale stesso piu' di 5
lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile
nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima di m 1,20.
1.6.3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle
previste al punto 1.6.2, la larghezza minima delle porte e' la
seguente:
a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati
siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente
larghezza minima di m 0,80;
b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati
siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di
una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso
dell'esodo;
c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati
siano in numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato
di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente
larghezza minima di m 0,80, che si aprano entrambe nel verso
dell'esodo;
d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati
siano in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste al
punto c) il locale deve essere dotato di almeno 1 porta che si apra
nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50
lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50,
calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100.
1.6.4. Il numero complessivo delle porte di cui al punto 1.6.3.,
lettera d), puo' anche essere minore, purche' la loro larghezza
complessiva non risulti inferiore.
1.6.5. Alle porte per le quali e' prevista una larghezza minima di m
1,20 e' applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento).
Alle porte per le quali e' prevista una larghezza minima di m 0,80 e'
applicabile una tolleranza in meno del 2% (due per cento).
1.6.6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui al
punto 1.5.5, coincidono con le porte di cui al punto 1.6.1, si
applicano le disposizioni di cui al punto 1.5.5.
1.6.7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono
ammesse le porte scorrevoli verticalmente, le saracinesche a rullo,
le porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte
apribili verso l'esterno del locale.
1.6.8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente
alla circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il
passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni
che devono essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in
permanenza.
1.6.9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere
trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.
1.6.10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno
indicativo all'altezza degli occhi.
1.6.11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei
portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c'e' il
rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura
di dette superfici, queste devono essere protette contro lo
sfondamento.
1.6.12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di
sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.
1.6.13. Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto devono
disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.
1.6.14. Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono
funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori. Essi devono
essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente
identificabili ed accessibili e poter essere aperti anche
manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire
automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica.
1.6.15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono
essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole
conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere
aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale.
1.6.16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter
essere aperte.
1.6.17. I luoghi di lavoro gia' utilizzati prima del 1° gennaio 1993
devono essere provvisti di porte di uscita che, per numero ed
ubicazione, consentono la rapida uscita delle persone e che sono
agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. Comunque, detti
luoghi devono essere adeguati quanto meno alle disposizioni di cui ai
precedenti punti 1.6.9. e 1.6.10.. Per i luoghi di lavoro costruiti o
utilizzati prima del 27 novembre 1994 non si applicano le
disposizioni dei punti 1.6.2., 1.6.3., 1.6.4., 1.6.5. e 1.6.6.
concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle
porte di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a
quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di
abitabilita'.
1.7 Scale
1.7.1.1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli
ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da
resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni
di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a
regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito.
1.7.1.2. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere
provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa
equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite
di almeno un corrimano.
1.7.1.3. Le scale a pioli di altezza superiore a m. 5, fissate su
pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore
a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m. 2,50 dal
pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione
avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta
accidentale della persona verso l'esterno.
1.7.1.4. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve
distare da questi piu' di cm. 60.
1.7.1.5. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete
alla quale sono applicati o alla quale la scala e' fissata.
1.7.1.6. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca
intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficolta' costruttive,
devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di
sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto
superiore ad un metro.
1.7.2.1. Agli effetti del presente decreto e' considerato "normale"
un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni:
1.7.2.1.1 sia costruito con materiale rigido e resistente in buono
stato di conservazione;
1.7.2.1.2 abbia un'altezza utile di almeno un metro;
1.7.2.1.3 sia costituito da almeno due correnti, di cui quello
intermedio posto a circa meta' distanza fra quello superiore ed il
pavimento;
1.7.2.1.4 sia costruito e fissato in modo da poter resistere,
nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui puo' essere
assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua
specifica funzione.
1.7.2.2. E' considerato "parapetto normale con arresto al piede" il
parapetto definito al comma precedente, completato con fascia
continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15
centimetri.
1.7.2.3. E' considerata equivalente ai parapetti definiti ai punti
precedenti, qualsiasi protezione, quale muro, balaustra, ringhiera e
simili, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i
lati aperti, non inferiori a quelle presentate dai parapetti stessi.
1.7.3. Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso,
i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono
essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con
arresto al piede o di difesa equivalenti. Tale protezione non e'
richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m. 2.00.
1.8 Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni
1.8.1. I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente
difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza
dell'attivita' lavorativa.
1.8.2. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono
essere adottate altre misure o cautele adeguate.
1.8.3. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o
impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le
loro attivita' devono essere concepiti in modo tale che la
circolazione dei pedoni e dei veicoli puo' avvenire in modo sicuro.
1.8.4. Le disposizioni di cui ai punti 1.4.1., 1.4.2., 1.4.3.,
1.4.4., 1.4.5., 1.4.6., 1.4.7., 1.4.8., sono altresi' applicabili
alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle
vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di
circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza
degli impianti dell'impresa, nonche' alle banchine di carico.
1.8.5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo
di cui ai punti 1.4.1., 1.4.2., 1.4.3., 1.4.4., 1.4.5., 1.4.6.,
1.4.7., 1.4.8., si applicano per analogia ai luoghi di lavoro
esterni.
1.8.6. I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente
illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non e'
sufficiente.
1.8.7. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto,
questi devono essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile,
in modo tale che i lavoratori:
1.8.7.1 sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario,
contro la caduta di oggetti;
1.8.7.2 non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni
nocivi, quali gas, vapori, polveri;
1.8.7.3 possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di
pericolo o possono essere soccorsi rapidamente;
1.8.7.4 non possono scivolare o cadere.
1.8.8. I terreni scoperti costituenti una dipendenza dei locali di
lavoro devono essere sistemati in modo da ottenere lo scolo delle
acque di pioggia e di quelle di altra provenienza.
1.9 Microclima
1.9.1. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi
1.9.1.1. Nei luoghi di lavoro chiusi, e' necessario far si' che
tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali
sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in
quantita' sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture
naturali e quando cio' non sia possibile, con impianti di areazione.
1.9.1.2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve
essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve
essere segnalato da un sistema di controllo, quando cio' e'
necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.
1.9.1.3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o
di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i
lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.
1.9.1.4. Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti
a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela
della salute dei lavoratori.
1.9.1.5. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un
pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto
all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato
rapidamente.
1.9.2. Temperatura dei locali
1.9.2.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata
all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei
metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai
lavoratori.
1.9.2.2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si
deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa
il grado di umidita' ed il movimento dell'aria concomitanti.
1.9.2.3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il
personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei
locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione
specifica di questi locali.
1.9.2.4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere
tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro,
tenendo conto del tipo di attivita' e della natura del luogo di
lavoro.
1.9.2.5. Quando non e' conveniente modificare la temperatura di tutto
l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le
temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche
localizzate o mezzi personali di protezione.
1.9.2.6. Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento
dell'ambiente nei locali chiusi di lavoro di cui al precedente
articolo, devono essere muniti di condotti del fumo privi di valvole
regolatrici ed avere tiraggio sufficiente per evitare la corruzione
dell'aria con i prodotti della combustione, ad eccezione dei casi in
cui, per l'ampiezza del locale, tale impianto non sia necessario.
1.9.3 Umidita'
1.9.3.1 Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei
quali l'aria e' soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di
lavoro, si deve evitare, per quanto e' possibile, la formazione della
nebbia, mantenendo la temperatura e l'umidita' nei limiti compatibili
con le esigenze tecniche.
1.10. Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro
1.10.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessita'
delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i
luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In
ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere
dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale
adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di
lavoratori.
1.10.2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle
vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo
d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per
i lavoratori.
1.10.3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono
particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione
artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di
sufficiente intensita'.
1.10.4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione
artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di
pulizia e di efficienza.
1.10.5. Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere
illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una
sufficiente visibilita'.
1.10.6. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari
lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare
adeguatamente gli ambienti, i luoghi ed i posti indicati al punto
1.10.5, si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i
rischi derivanti dalla mancanza e dalla insufficienza della
illuminazione.
1.10.7. Illuminazione sussidiaria
1.10.7.1. Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono
esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di
necessita'.
1.10.7.2. Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al
personale, conservati in costante efficienza ed essere adeguati alle
condizioni ed alle necessita' del loro impiego.
1.10.7.3. Quando siano presenti piu' di 100 lavoratori e la loro
uscita all'aperto in condizioni di oscurita' non sia sicura ed
agevole; quando l'abbandono imprevedibile ed immediato del governo
delle macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza
delle persone o degli impianti; quando si lavorino o siano depositate
materie esplodenti o infiammabili, l'illuminazione sussidiaria deve
essere fornita con mezzi di sicurezza atti ad entrare immediatamente
in funzione in caso di necessita' e a garantire una illuminazione
sufficiente per intensita', durata, per numero e distribuzione delle
sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione
costituirebbe pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in modo da
entrare automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione
devono essere a facile portata di mano e le istruzioni sull'uso dei
mezzi stessi devono essere rese manifeste al personale mediante
appositi avvisi.
1.10.7.4. L'abbandono dei posti di lavoro e l'uscita all'aperto del
personale deve, qualora sia necessario ai fini della sicurezza,
essere disposto prima dell'esaurimento delle fonti della
illuminazione sussidiaria.
1.10.8. Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro anche in
caso di mancanza dell'illuminazione artificiale normale, quella
sussidiaria deve essere fornita da un impianto fisso atto a
consentire la prosecuzione del lavoro in condizioni di sufficiente
visibilita'.
1.11. Locali di riposo e refezione
1.11.1. Locali di riposo
1.11.1.1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori,
segnatamente a causa del tipo di attivita', lo richiedono, i
lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente
accessibile.
1.11.1.2. La disposizione di cui punto 1.11.1.1 non si applica quando
il personale lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che
offrono equivalenti possibilita' di riposo durante la pausa.
1.11.1.3. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed
essere dotati di un numero di tavoli e sedili con schienale in
funzione del numero dei lavoratori.
1.11.1.4. Quando il tempo di lavoro e' interrotto regolarmente e
frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere messi a
disposizione del personale altri locali affinche' questi possa
soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel caso in cui la
sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige.
1.11.1.5. L'organo di vigilanza puo' prescrivere che, anche nei
lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di
lavorare stando a sedere ogni qualvolta cio' non pregiudica la
normale esecuzione del lavoro.
1.11.2. Refettorio
1.11.2.1. Salvo quanto e' disposto al punto 1.14.1. per i lavori
all'aperto, le aziende nelle quali piu' di 30 dipendenti rimangono
nell'azienda durante gli intervalli di lavoro, per la refezione,
devono avere uno o piu' ambienti destinati ad uso di refettorio,
muniti di sedili e di tavoli.
1.11.2.2. I refettori devono essere ben illuminati, aerati e
riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento non deve essere
polveroso e le pareti devono essere intonacate ed imbiancate.
1.11.2.3. L'organo di vigilanza puo' in tutto o in parte esonerare il
datore di lavoro dall'obbligo di cui al punto 1.11.2.1, quando
riconosce che non sia necessario.
1.11.2.4. Nelle aziende in cui i lavoratori siano esposti a materie
insudicianti, sostanze polverose o nocive e nei casi in cui l'organo
di vigilanza ritiene opportuno prescriverlo, in relazione alla natura
della lavorazione, e' vietato ai lavoratori di consumare i pasti nei
locali di lavoro ed anche di rimanervi durante il tempo destinato
alla refezione.
1.11.3. Conservazione vivande e somministrazione bevande
1.11.3.1. Ai lavoratori deve essere dato il mezzo di conservare in
adatti posti fissi le loro vivande, di riscaldarle e di lavare i
relativi recipienti.
1.11.3.2. E' vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre
bevande alcooliche nell'interno dell'azienda.
1.11.3.3. E' tuttavia consentita la somministrazione di modiche
quantita' di vino e di birra nei locali di refettorio durante
l'orario dei pasti.
1.11.4. Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la
possibilita' di riposarsi in posizione distesa e in condizioni
appropriate.
1.12. Spogliatoi e armadi per il vestiario
1.12.1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere
messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare
indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di
decenza non si puo' loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
1.12.2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e
convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque
dipendenti lo spogliatoio puo' essere unico per entrambi i sessi; in
tal caso i locali a cio' adibiti sono utilizzati dal personale dei
due sessi, secondo oppotuni turni prestabiliti e concordati
nell'ambito dell'orario di lavoro.
1.12.3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacita'
sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati,
illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la
stagione fredda e muniti di sedili.
1.12.4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che
consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri
indumenti durante il tempo di lavoro.
1.12.5. Qualora i lavoratori svolgano attivita' insudicianti,
polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione
sostanze untuose od incrostanti, nonche' in quelle dove si usano
sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose,
gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da
quelli per gli indumenti privati.
1.12.6. Qualora non si applichi il punto 1.12.1., ciascun lavoratore
deve poter disporre delle attrezzature di cui al punto 1.12.4. per
poter riporre i propri indumenti.
1.13. Servizi igienico assistenziali
1.13.1. Acqua
1.13.1.1. Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve
essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantita'
sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi.
1.13.1.2. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione
dell'acqua devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne
l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.
1.13.2. Docce
1.13.2.1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a
disposizione dei lavoratori quando il tipo di attivita' o la
salubrita' lo esigono.
1.13.2.2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini
e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli
spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.
1.13.2.3. I locali delle docce devono essere riscaldati nella
stagione fredda ed avere dimensioni sufficienti per permettere a
ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni
appropriate di igiene.
1.13.2.4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e
fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.
1.13.3. Gabinetti e lavabi
1.13.3.1. I lavoratori devono disporre, in prossimita' dei loro posti
di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di
gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e
dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.
1.13.3.2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti
separati; quando cio' sia impossibile a causa di vincoli urbanistici
o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso
diverso in numero non superiore a dieci, e' ammessa un'utilizzazione
separata degli stessi.
1.13.4. Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali:
1.13.4.1. Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli
spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere ai
servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, devono essere
mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di
lavoro.
1.13.4.2. I lavoratori devono usare con cura e proprieta' i locali,
le installazioni e gli arredi indicati al punto precedente.
1.14. Dormitori
1.14.1. Nei lavori eseguiti normalmente all'aperto deve essere messo
a disposizione dei lavoratori un locale in cui possano ricoverarsi
durante le intemperie e nelle ore dei pasti o dei riposi. Detto
locale deve essere fornito di sedili e di un tavolo, e deve essere
riscaldato durante la stagione fredda.
1.14.2.1. I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso
di dormitorio stabile devono possedere i requisiti di abitabilita'
prescritti per le case di abitazione della localita' ed avere
l'arredamento necessario rispondente alle esigenze dell'igiene. Essi
devono essere riscaldati nella stagione fredda ed essere forniti di
luce artificiale in quantita' sufficiente, di latrine, di acqua per
bere e per lavarsi e di cucina, in tutto rispondenti alle stesse
condizioni indicate nel presente decreto per gli impianti analoghi
annessi ai locali di lavoro.
1.14.2.2. In detti locali e' vietata l'illuminazione a gas, salvo
casi speciali e con l'autorizzazione e le cautele che saranno
prescritte dall'organo di vigilanza.
1.14.3. Per i lavori in aperta campagna, lontano dalle abitazioni,
quando i lavoratori debbano pernottare sul luogo, il datore di lavoro
deve loro fornire dormitori capaci di difenderli efficacemente contro
gli agenti atmosferici. Nel caso in cui la durata dei lavori non
superi i 15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre
stagioni, possono essere destinate ad uso di dormitorio costruzioni
di fortuna costruite in tutto o in parte di legno o di altri
materiali idonei ovvero tende, a condizione che siano ben difese
dall'umidita' del suolo e dagli agenti atmosferici.
1.14.4.1. Quando la durata dei lavori superi i 15 giorni nella
stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, il datore di
lavoro deve provvedere ai dormitori mediante mezzi piu' idonei, quali
baracche in legno od altre costruzioni equivalenti.
1.14.4.2. Le costruzioni per dormitorio devono rispondere alle
seguenti condizioni:
1.14.4.2.1. gli ambienti devono prevedere la separazione tra uomini e
donne, salvo che essi non siano destinati esclusivamente ai membri di
una stessa famiglia;
1.14.4.2.2. essere sollevate dal terreno, oppure basate sopra terreno
bene asciutto e sistemato in guisa da non permettere ne' la
penetrazione dell'acqua nelle costruzioni, ne' il ristagno di essa in
una zona del raggio di almeno 10 metri attorno;
1.14.4.2.3. essere costruite in tutte le loro parti in modo da
difendere bene l'ambiente interno contro gli agenti atmosferici ed
essere riscaldate durante la stagione fredda;
1.14.4.2.4. avere aperture sufficienti per ottenere una attiva
ventilazione dell'ambiente, ma munite di buona chiusura;
1.14.4.2.5. essere fornite di lampade per l'illuminazione notturna;
1.14.4.2.6. nelle zone acquitrinose infestate dalla presenza di
insetti alati le aperture devono essere difese contro la penetrazione
di essi.
1.14.4.3. La superficie dei dormitori non puo' essere inferiore a
3,50 metri quadrati per persona.
1.14.4.4. A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto, una
branda o una cuccetta arredate con materasso o saccone, cuscino,
lenzuola, federe e coperte sufficienti ed inoltre di sedile, un
attaccapanni ed una mensolina.
1.14.4.5. Anche per i dormitori di cui al punto 1.14.2.1 vale la
norma prevista dal punto 1.14.4.2.1.
1.14.4.6. In vicinanza dei dormitori, oppure facenti corpo con essi,
vi devono essere convenienti locali per uso di cucina e di
refettorio, latrine adatte e mezzi per la pulizia personale.
2. PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI NOCIVI
2.1. Difesa dagli agenti nocivi:
2.1.1. Ferme restando le norme di cui al regio decreto 9 gennaio
1927, n. 147, e successive modificazioni, le materie prime non in
corso di lavorazione, i prodotti ed i rifiuti, che abbiano proprieta'
tossiche o caustiche, specialmente se sono allo stato liquido o se
sono facilmente solubili o volatili, devono essere custoditi in
recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura.
2.1.2. Le materie in corso di lavorazione che siano fermentescibili o
possano essere nocive alla salute o svolgere emanazioni sgradevoli,
non devono essere accumulate nei locali di lavoro in quantita'
superiore a quella strettamente necessaria per la lavorazione.
2.1.3. I recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione
oppure al trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili di dare
emanazioni sgradevoli, devono essere lavati frequentemente e, ove
occorra, disinfettati.
2.1.4. Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare, ogni qualvolta
sia possibile, le lavorazioni pericolose o insalubri in luoghi
separati, allo scopo di non esporvi senza necessita' i lavoratori
addetti ad altre lavorazioni.
2.1.4-bis. Nei lavori in cui si svolgano gas o vapori irrespirabili o
tossici od infiammabili ed in quelli nei quali si sviluppano
normalmente odori o fumi di qualunque specie il datore di lavoro deve
adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto e'
possibile, lo sviluppo e la diffusione.
2.1.5. L'aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per
quanto e' possibile, immediatamente vicino al luogo dove si
producono.
2.1.6.1. Nell'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove, in
relazione alla fabbricazione, manipolazione, utilizzazione o
conservazione di materie o prodotti, sussistano specifici pericoli,
deve essere esposto un estratto delle norme di sicurezza contenute
nel presente decreto e nelle leggi e regolamenti speciali riferentisi
alle lavorazioni che sono eseguite.
2.1.6.2. Nei reparti e presso le macchine e gli apparecchi dove sono
effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, devono
essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza delle specifiche lavorazioni.
2.1.7. Le operazioni che presentano pericoli di esplosioni, di
incendi, di sviluppo di gas asfissianti o tossici e di irradiazioni
nocive devono effettuarsi in locali o luoghi isolati, adeguatamente
difesi contro la propagazione dell'elemento nocivo.
2.1.8.1. Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio deve essere per
quanto tecnicamente possibile impedito o ridotto al minimo il
formarsi di concentrazioni pericolose o nocive di gas, vapori o
polveri esplodenti, infiammabili, asfissianti o tossici; in quanto
necessario, deve essere provveduto ad una adeguata ventilazione al
fine di evitare dette concentrazioni.
2. 1.8.2. Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio, quando i
vapori ed i gas che possono svilupparsi costituiscono pericolo,
devono essere installati apparecchi indicatori e avvisatori
automatici atti a segnalare il raggiungimento delle concentrazioni o
delle condizioni pericolose. Ove cio' non sia possibile, devono
essere eseguiti frequenti controlli o misurazioni.
2.1.9. Gli scarti di lavorazione e i rifiuti di materie infiammabili,
esplodenti, corrosive, tossiche, infettanti o comunque nocive devono
essere raccolti durante la lavorazione ed asportati frequentemente
con mezzi appropriati, collocandoli in posti nei quali non possano
costituire pericolo.
2.1.10.1. Il trasporto e l'impiego delle materie e dei prodotti
corrosivi o aventi temperature dannose devono effettuarsi con mezzi o
sistemi tali da impedire che i lavoratori ne vengano a diretto
contatto.
2.1.10.2. Quando esigenze tecniche o di lavorazione non consentano
l'attuazione della norma di cui al punto precedente, devono essere
messi a disposizione dei lavoratori mezzi individuali di protezione,
in conformita' a quanto e' stabilito nel Titolo III, Capo II.
2.1.11.1. Negli stabilimenti o luoghi in cui si producono o si
manipolano liquidi corrosivi devono essere predisposte, a portata di
mano dei lavoratori, adeguate prese di acqua corrente o recipienti
contenenti adatte soluzioni neutralizzanti.
2.1.11.2. Nei casi in cui esista rischio di investimento da liquidi
corrosivi, devono essere installati, nei locali di lavorazione o
nelle immediate vicinanze, bagni o docce con acqua a temperatura
adeguata.
2.1.12. In caso di spandimento di liquidi corrosivi, questi non
devono essere assorbiti con stracci, segatura o con altre materie
organiche, ma eliminati con lavaggi di acqua o neutralizzati con
materie idonee.
2.1.13. Le disposizioni e le precauzioni prescritte ai punti 3.2.1. e
3.2.2. devono essere osservate, nella parte applicabile, per
l'accesso agli ambienti o luoghi, specie sotterranei, ai cunicoli,
fogne, pozzi, sottotetti, nei quali esista o sia da temersi la
presenza di gas o vapori tossici o asfissianti.
2.2. Difesa contro le polveri
2.2.1. Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di
polveri di qualunque specie, il datore di lavoro e' tenuto ad
adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto e'
possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro.
2.2.2. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della
natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera.
2.2.3. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro
polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi
chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle
polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere
effettuata, per quanto e' possibile, immediatamente vicino al luogo
di produzione delle polveri.
2.2.4. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione
indicate nel punto precedente, e la natura del materiale polveroso lo
consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso.
2.2.5. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e
l'eliminazione delle polveri, il datore di lavoro e' tenuto ad
impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro.
2.2.6. Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la
natura e la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei
provvedimenti tecnici indicati ai punti precedenti, e non possano
essere causa di danno o di incomodo al vicinato, l'organo di
vigilanza puo' esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti
dai punti precedenti, prescrivendo, in sostituzione, ove sia
necessario, mezzi personali di protezione.
2.2.7. I mezzi personali possono altresi' essere prescritti
dall'organo di vigilanza, ad integrazione dei provvedimenti previsti
ai punti 2.2.3 e 2.2.4 del presente articolo, in quelle operazioni in
cui, per particolari difficolta' d'ordine tecnico, i predetti
provvedimenti non siano atti a garantire efficacemente la protezione
dei lavoratori contro le polveri.
3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS
3.1. Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche,
serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni
di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti
dall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio, devono essere
provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni tali da poter
consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.
3.2.1. Prima di disporre l'entrata di lavoratori nei luoghi di cui al
punto precedente, chi sovraintende ai lavori deve assicurarsi che
nell'interno non esistano gas o vapori nocivi o una temperatura
dannosa e deve, qualora vi sia pericolo, disporre efficienti lavaggi,
ventilazione o altre misure idonee.
3.2.2. Colui che sovraintende deve, inoltre, provvedere a far
chiudere e bloccare le valvole e gli altri dispositivi dei condotti
in comunicazione col recipiente, e a fare intercettare i tratti di
tubazione mediante flange cieche o con altri mezzi equivalenti ed a
far applicare, sui dispositivi di chiusura o di isolamento, un avviso
con l'indicazione del divieto di manovrarli.
3.2.3. I lavoratori che prestano la loro opera all'interno dei luoghi
predetti devono essere assistiti da altro lavoratore, situato
all'esterno presso l'apertura di accesso.
3.2.4. Quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa escludersi
in modo assoluto o quando l'accesso al fondo dei luoghi predetti e'
disagevole, i lavoratori che vi entrano devono essere muniti di
cintura di sicurezza con corda di adeguata lunghezza e, se
necessario, di apparecchi idonei a consentire la normale
respirazione.
3.3. Qualora nei luoghi di cui al punto 3.1. non possa escludersi la
presenza anche di gas, vapori o polveri infiammabili od esplosivi,
oltre alle misure indicate nell'articolo precedente, si devono
adottare cautele atte ad evitare il pericolo di incendio o di
esplosione, quali la esclusione di fiamme libere, di corpi
incandescenti, di attrezzi di materiale ferroso e di calzature con
chiodi. Qualora sia necessario l'impiego di lampade, queste devono
essere di sicurezza.
3.4.1. Le vasche, i serbatoi ed i recipienti aperti con i bordi a
livello o ad altezza inferiore a cm. 90 dal pavimento o dalla
piattaforma di lavoro devono, qualunque sia il liquido o le materie
contenute, essere difese, su tutti i lati mediante parapetto di
altezza non minore di cm. 90, a parete piena o con almeno due
correnti. Il parapetto non e' richiesto quando sui bordi delle vasche
sia applicata una difesa fino a cm. 90 dal pavimento.
3.4.2. Quando per esigenze della lavorazione o per condizioni di
impianto non sia possibile applicare il parapetto di cui al punto
3.4.1., le aperture superiori dei recipienti devono essere provviste
di solide coperture o di altre difese atte ad evitare il pericolo di
caduta dei lavoratori entro di essi.
3.4.3. Per le canalizzazioni nell'interno degli stabilimenti e dei
cantieri e per quelle esterne limitatamente ai tratti che servono da
piazzali di lavoro non adibiti ad operazioni di carico e scarico, la
difesa di cui al punto 3.4.1. deve avere altezza non minore di un
metro.
3.4.4. Quanto previsto ai punti 3.4.1, 3.4.2 e 3.4.3 non si applica
quando le vasche, le canalizzazioni, i serbatoi ed i recipienti,
hanno una profondita' non superiore a metri uno e non contengono
liquidi o materie dannose e sempre che siano adottate altre cautele.
3.5. Nei serbatoi, tini, vasche e simili che abbiano una profondita'
di oltre 2 metri e che non siano provvisti di aperture di accesso al
fondo, qualora non sia possibile predisporre la scala fissa per
l'accesso al fondo dei suddetti recipienti devono essere usate scale
trasportabili, purche' provviste di ganci di trattenuta.
3.6.1. Le tubazioni e le canalizzazioni e le relative apparecchiature
accessorie ed ausiliarie devono essere costruite e collocate in modo
che:
3.6.1.1 in caso di perdite di liquidi o fughe di gas, o di rotture di
elementi dell'impianto, non ne derivi danno ai lavoratori;
3.6.1.2 in caso di necessita' sia attuabile il massimo e piu' rapido
svuotamento delle loro parti.
3.6.2. Quando esistono piu' tubazioni o canalizzazioni contenenti
liquidi o gas nocivi o pericolosi di diversa natura, esse e le
relative apparecchiature devono essere contrassegnate, anche ad
opportuni intervalli se si tratta di reti estese, con distinta
colorazione, il cui significato deve essere reso noto ai lavoratori
mediante tabella esplicativa.
3.7. Le tubazioni e le canalizzazioni chiuse, quando costituiscono
una rete estesa o comprendono ramificazioni secondarie, devono essere
provviste di dispositivi, quali valvole, rubinetti, saracinesche e
paratoie, atti ad effettuare l'isolamento di determinati tratti in
caso di necessita'.
3.8. I serbatoi tipo silos per materie capaci di sviluppare gas o
vapori, esplosivi o nocivi, devono, per garantire la sicurezza dei
lavoratori, essere provvisti di appropriati dispositivi o impianti
accessori, quali chiusure, impianti di ventilazione, valvole di
esplosione.
3.9.1. I serbatoi e le vasche contenenti liquidi o materie tossiche,
corrosive o altrimenti pericolose, compresa l'acqua a temperatura
ustionante, devono essere provvisti:
3.9.1.1. di chiusure che per i liquidi e materie tossiche devono
essere a tenuta ermetica e per gli altri liquidi e materie dannose
essere tali da impedire che i lavoratori possano venire a contatto
con il contenuto;
3.9.1.2. di tubazioni di scarico di troppo pieno per impedire il
rigurgito o traboccamento.
3.9.2. Qualora per esigenze tecniche le disposizioni di cui al punto
3.9.1.1. non siano attuabili, devono adottarsi altre idonee misure di
sicurezza.
3.10. I recipienti adibiti al trasporto dei liquidi o materie
infiammabili, corrosive, tossiche o comunque dannose devono essere
provvisti:
3.10.1. di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
3.10.2. di accessori o dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli
le operazioni di riempimento e svuotamento;
3.10.3. di accessori di presa, quali maniglie, anelli, impugnature,
atti a rendere sicuro ed agevole il loro impiego, in relazione al
loro uso particolare;
3.10.4. di involucro protettivo adeguato alla natura del contenuto.
3.11.1. I recipienti di cui al punto 3.10., compresi quelli vuoti
gia' usati, devono essere conservati in posti appositi e separati,
con l'indicazione di pieno o vuoto se queste condizioni non sono
evidenti.
3.11.2. Quelli vuoti, non destinati ad essere reimpiegati per le
stesse materie gia' contenute, devono, subito dopo l'uso, essere resi
innocui mediante appropriati lavaggi a fondo, oppure distrutti
adottando le necessarie cautele.
3.11.3. In ogni caso e' vietato usare recipienti che abbiano gia'
contenuto liquidi infiammabili o suscettibili di produrre gas o
vapori infiammabili, o materie corrosive o tossiche, per usi diversi
da quelli originari, senza che si sia provveduto ad una preventiva
completa bonifica del loro interno, con la eliminazione di ogni
traccia del primitivo contenuto o dei suoi residui o prodotti
secondari di trasformazione.
4. MISURE CONTRO L'INCENDIO E L'ESPLOSIONE
4.1. Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici
di incendio:
4.1.1. e' vietato fumare;
4.1.2. e' vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare
materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure
di sicurezza;
4.1.3. devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione
idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere
usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o
carrellati di primo intervento. Detti mezzi ed impianti devono essere
mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi
da personale esperto;
4.2.1. L'acqua non deve essere usata per lo spegnimento di incendi,
quando le materie con le quali verrebbe a contatto possono reagire in
modo da aumentare notevolmente di temperatura o da svolgere gas
infiammabili o nocivi.
4.2.2. Parimenti l'acqua e le altre sostanze conduttrici non devono
essere usate in prossimita' di conduttori, macchine e apparecchi
elettrici sotto tensione.
4.2.3. I divieti di cui ai punti 4.2.1 e 4.2.2 devono essere resi
noti al personale mediante avvisi.
4.3. Le aziende e le lavorazioni nelle quali si producono, si
impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili,
incendiabili o esplodenti o quelle che, per dimensioni, ubicazione ed
altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la
incolumita' dei lavoratori sono soggette, ai fini della prevenzione
degli incendi, al controllo del Comando provinciale dei vigili del
fuoco competente per territorio ad esclusione delle attivita' svolte
dal Ministero della difesa per le quali lo stesso Ministero provvede
ai controlli e all'attuazione di idonee misure a salvaguardia
dell'incolumita' dei lavoratori in conformita' ai provvedimenti
specifici emanati in materia di prevenzione incendi.
4.4.1. I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al
precedente punto o di modifiche di quelli esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto, devono essere sottoposti al
preventivo parere di conformita' sui progetti, da parte del Comando
provinciale dei vigili del fuoco al quale dovra' essere richiesta la
visita di controllo ad impianto o costruzione ultimati, prima
dell'inizio delle lavorazioni, secondo le procedure di cui all'art.
16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139.
4.4.2. Le aziende e lavorazioni soggette al controllo finalizzato al
rilascio del certificato di prevenzione incendi sono determinate con
decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi del
comma 1 dell'art. 16 del menzionato decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139. Fino all'emanazione del suddetto regolamento, resta in vigore
il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689.
4.5.1. Nella fabbricazione, manipolazione, deposito e trasporto di
materie infiammabili od esplodenti e nei luoghi ove vi sia pericolo
di esplosione o di incendio per la presenza di gas, vapori o polveri,
esplosivi o infiammabili, gli impianti, le macchine, gli attrezzi,
gli utensili ed i meccanismi in genere non devono nel loro uso dar
luogo a riscaldamenti pericolosi o a produzione di scintille.
4.5.2. Idonee misure contro i riscaldamenti pericolosi o la
produzione di scintille devono adottarsi nella scelta ed ubicazione
dei locali e dei posti di lavoro e relativo arredamento, rispetto
alla distanza dalle sorgenti di calore.
4.5.3. Analoghe misure devono essere adottate nell'abbigliamento dei
lavoratori.
4.6.1. Il riscaldamento dei locali nei quali si compiono le
operazioni o esistono i rischi per fabbricazione, manipolazione,
deposito e trasporto di materie infiammabili od esplodenti e nei
luoghi ove vi sia pericolo di esplosione o di incendio per la
presenza di gas, vapori o polveri, esplosivi o infiammabili deve
essere ottenuto con mezzi e sistemi tali da evitare che gli elementi
generatori o trasmittenti del calore possano raggiungere temperature
capaci di innescare le materie pericolose ivi esistenti.
4.6.2. Nei casi indicati al punto precedente le finestre e le altre
aperture esistenti negli stessi locali devono essere protette contro
la penetrazione dei raggi solari.
4.7.1. Nei locali di cui al punto precedente devono essere
predisposte nelle pareti o nei solai adeguate superfici di minor
resistenza atte a limitare gli effetti delle esplosioni.
4.7.2. Dette superfici possono essere anche costituite da normali
finestre o da intelaiature a vetri cieche fissate a cerniera ed
apribili verso l'esterno sotto l'azione di una limitata pressione.
4.7.3. In ogni caso dette superfici di minor resistenza devono essere
disposte in modo che il loro eventuale funzionamento non possa
arrecare danno alle persone.
4.8.1. Negli stabilimenti dove si producono differenti qualita' di
gas non esplosivi ne' infiammabili di per se stessi, ma le cui
miscele possono dar luogo a reazioni pericolose, le installazioni che
servono alla preparazione di ciascuna qualita' di gas devono essere
sistemate in locali isolati, sufficientemente distanziati fra loro.
4.8.2. La disposizione di cui al punto precedente non si applica
quando i diversi gas sono prodotti contemporaneamente dallo stesso
processo, sempreche' siano adottate idonee misure per evitare la
formazione di miscele pericolose.
4.9. Le materie ed i prodotti suscettibili di reagire fra di loro
dando luogo alla formazione di gas o miscele esplosive o infiammabili
devono essere immagazzinati e conservati in luoghi o locali
sufficientemente areati e distanziati ed adeguatamente isolati gli
uni dagli altri.
4.10. I dispositivi di aspirazione per gas, vapori e polveri
esplosivi o infiammabili, tanto se predisposti in applicazione del
punto 2.1.8.1., quanto se costituenti elementi degli impianti di
produzione o di lavorazione, devono rispondere ai seguenti requisiti:
4.10.1. essere provvisti di valvole di esplosione, collocate
all'esterno dei locali in posizione tale da non arrecare danno alle
persone in caso di funzionamento;
4.10.2. avere tutte le parti metalliche collegate fra loro ed il
relativo complesso collegato elettricamente a terra;
4.10.3. essere provvisti, in quanto necessario, di mezzi per la
separazione e la raccolta delle polveri esplosive o infiammabili;
4.10.4. avere lo scarico in luogo dove i gas, i vapori e le polveri
non possono essere causa di pericolo.
4.11. Nelle installazioni in cui possono svilupparsi gas, vapori o
polveri suscettibili di dar luogo a miscele esplosive, devono essere
adottati impianti distinti di aspirazione per ogni qualita' di gas,
vapore o polvere, oppure adottate altre misure idonee ad evitare i
pericoli di esplosione.
6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE
6.1. Abitazioni e dormitori:
6.1.1. Ferme restando le disposizioni relative alle condizioni di
abitabilita' delle case rurali, contenute nel testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e'
vietato di adibire ad abitazioni di lavoratori stabili o a dormitorio
di lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico:
6.1.1.1 grotte naturali od artificiali o costruzioni di qualunque
specie le cui pareti o coperture sono costituite in tutto od in parte
dalla roccia;
6.1.1.2 capanne costruite in tutto o in parte con paglia, fieno,
canne, frasche o simili, oppure anche tende od altre costruzioni di
ventura.
6.1.2. E' fatta eccezione per i ricoveri diurni e per i soli lavori
non continuativi, ne' periodici che si devono eseguire in localita'
distanti piu' di cinque chilometri dal centro abitato, per il qual
caso si applicano le disposizioni di cui al punto 1.14.3..
6.1.3. E' fatta pure eccezione per i ricoveri dei pastori, quando
siano destinati ad essere abitati per la sola durata del pascolo e si
debbano cambiare col mutare delle zone a questo di mano in mano
assegnate.
6.2. Dormitori temporanei:
6.2.1. Le costruzioni fisse o mobili, adibite ad uso di dormitorio
dei lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico,
devono rispondere alle condizioni prescritte per le costruzioni di
cui ai punti 1.14.4.1., 1.14.4.2., 1.14.4.2.1., 1.14.4.2.2.,
1.14.4.2.3., 1.14.4.2.4., 1.14.4.2.5., 1.14.4.2.6., 1.14.4.3.,
1.14.4.4., 1.14.4.5., 1.14.4.6. del presente allegato.
6.2.2. L'organo di vigilanza puo' prescrivere che i dormitori
dispongano dei servizi accessori previsti al punto 1.14.4.6., quando
li ritenga necessari in relazione alla natura e alla durata dei
lavori, nonche' alle condizioni locali.
6.3. Acqua:
6.3.1. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione
dell'acqua potabile ai lavoratori devono essere osservate le norme
igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione
di malattie.
6.4. Acquai e latrine:
6.4.1. Le abitazioni stabili assegnate dal datore di lavoro ad ogni
famiglia di lavoratori devono essere provviste di acquaio e di
latrina.
6.4.2. Gli scarichi degli acquai, dei lavatoi e degli abbeveratoi
devono essere costruiti in modo che le acque siano versate nel
terreno a distanza non inferiore a 25 metri dall'abitazione, nonche'
dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile.
6.4.3. Gli scarichi delle latrine devono essere raccolti in bottini
impermeabili e muniti di tubo sfogatore di gas.
6.4.4. I locali delle latrine non devono comunicare direttamente con
le stanze di abitazione, a meno che le latrine non siano a chiusura
idraulica.
6.5. Stalle e concimaie:
6.5.1. Le stalle non devono comunicare direttamente con i locali di
abitazione o con i dormitori.
6.5.2. Quando le stalle siano situate sotto i locali predetti devono
avere solaio costruito in modo da impedire il passaggio del gas.
6.5.3. Le stalle devono avere pavimento impermeabile ed essere munite
di fossetti di scolo per le deiezioni liquide, da raccogliersi in
appositi bottini collocati fuori dalle stalle stesse secondo le norme
consigliate dalla igiene.
6.5.4. Nei locali di nuova costruzione le stalle non devono avere
aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle
abitazioni o dei dormitori a distanza minore di 3 metri in linea
orizzontale.
6.5.5. Le concimaie devono essere normalmente situate a distanza non
minore di 25 metri dalle abitazioni o dai dormitori nonche' dai
depositi e dalle condutture dell'acqua potabile.
6.5.6. Qualora, per difficolta' provenienti dalla ubicazione, non sia
possibile mantenere la distanza suddetta, l'organo di vigilanza puo'
consentire che la concimaia venga situata anche a distanze minori.
6.6. Mezzi di pronto soccorso e di profilassi:
6.6.1. Le aziende devono altresi' tenere a disposizione dei
lavoratori addetti alla custodia del bestiame i mezzi di disinfezione
necessari per evitare il contagio delle malattie infettive.
6.6.2. Nelle attivita' concernenti il diserbamento, la distruzione
dei parassiti delle piante, dei semi e degli animali, la distruzione
dei topi o di altri animali nocivi, nonche' in quelle concernenti la
prevenzione e la cura delle malattie infettive del bestiame e le
disinfezioni da eseguire nei luoghi e sugli oggetti infetti ed, in
genere, nei lavori in cui si adoperano o si producono sostanze
asfissianti, tossiche, infettanti o comunque nocive alla salute dei
lavoratori, devono essere osservate le disposizioni contenute ai
punti 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. e 2.1.4..
ALLEGATO V
REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN
ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO
DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI
LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE.
PARTE I
REQUISITI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO
1. Osservazioni di carattere generale
1.1 I requisiti del presente allegato si applicano allorche' esiste,
per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.
1.2 Eventuali disposizioni concernenti l'uso di talune attrezzature
di lavoro sono riportate nel presente allegato al fine di consentirne
l'impiego sicuro, in relazione ai loro rischi specifici.
2. Sistemi e dispositivi di comando
2.1. I sistemi di comando devono essere sicuri ed essere scelti
tenendo conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni
prevedibili nell'ambito dell'uso progettato dell'attrezzatura.
I dispositivi di comando di un'attrezzatura di lavoro aventi
un'incidenza sulla sicurezza devono essere chiaramente visibili,
individuabili ed eventualmente contrassegnati in maniera appropriata.
I dispositivi di comando devono essere ubicati al di fuori delle zone
pericolose, eccettuati, se necessario, taluni dispositivi di comando,
quali ad es. gli arresti di emergenza, le consolle di apprendimento
dei robot, ecc, e disposti in modo che la loro manovra non possa
causare rischi supplementari. Essi non devono comportare rischi
derivanti da una manovra accidentale.
Se necessario, dal posto di comando principale l'operatore deve
essere in grado di accertarsi dell'assenza di persone nelle zone
pericolose. Se cio' non dovesse essere possibile, qualsiasi messa in
moto dell'attrezzatura di lavoro deve essere preceduta
automaticamente da un segnale d'avvertimento sonoro e/o visivo. La
persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi
rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o
dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro.
I dispositivi di comando devono essere bloccabili, se necessario in
rapporto ai rischi di azionamento intempestivo o involontario.
I motori soggetti a variazioni di velocita' che possono essere fonte
di pericolo devono essere provvisti di regolatore automatico di
velocita', tale da impedire che questa superi i limiti prestabiliti.
Il regolatore deve essere munito di un dispositivo che ne segnali il
mancato funzionamento.
Quando una scorretta sequenza delle fasi della tensione di
alimentazione puo' causare una condizione pericolosa per gli
operatori e le persone esposte o un danno all'attrezzatura, deve
essere fornita una protezione affinche' sia garantita la corretta
sequenza delle fasi di alimentazione.
2.2. La messa in moto di un'attrezzatura deve poter essere effettuata
soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando
concepito a tal fine.
Lo stesso vale:
- per la rimessa in moto dopo un arresto, indipendentemente dalla sua
origine,
- per il comando di una modifica rilevante delle condizioni di
funzionamento (ad esempio, velocita', pressione, ecc.), salvo che
questa rimessa in moto o modifica di velocita' non presenti nessun
pericolo per il lavoratore esposto.
Questa disposizione non si applica quando la rimessa in moto o la
modifica delle condizioni di funzionamento risultano dalla normale
sequenza di un ciclo automatico.
2.3. Ogni attrezzatura di lavoro deve essere dotata di un dispositivo
di comando che ne permetta l'arresto generale in condizioni di
sicurezza.
Ogni postazione di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di
comando che consenta di arrestare, in funzione dei rischi esistenti,
tutta l'attrezzatura di lavoro, oppure soltanto una parte di essa, in
modo che l'attrezzatura si trovi in condizioni di sicurezza. L'ordine
di arresto dell'attrezzatura di lavoro deve essere prioritario
rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l'arresto
dell'attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi,
l'alimentazione degli azionatori deve essere interrotta.
2.4. Se cio' e' appropriato e funzionale rispetto ai pericoli
dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale,
un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di
arresto di emergenza.
3. Rischi di rottura, proiezione e caduta di oggetti durante il
funzionamento
3.1. Un'attrezzatura di lavoro che presenti pericoli causati da
cadute o da proiezione di oggetti deve essere munita di dispositivi
appropriati di sicurezza, corrispondenti a tali pericoli.
3.2. Nel caso in cui esistano rischi di spaccatura o di rottura di
elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro, tali da provocare seri
pericoli per la sicurezza o la salute dei lavoratori, devono essere
prese le misure di protezione appropriate.
4. Emissioni di gas, vapori, liquidi, polvere, ecc.
4.1. Un'attrezzatura di lavoro che comporti pericoli dovuti ad
emanazioni di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polveri,
fumi o altre sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura
di lavoro deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta
e/o di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli.
5. Stabilita'
5.1. Qualora cio' risulti necessario ai fini della sicurezza o della
salute dei lavoratori, le attrezzature di lavoro ed i loro elementi
debbono essere resi stabili mediante fissazione o con altri mezzi.
6. Rischi dovuti agli elementi mobili
6.1. Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano
rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi
devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che
impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino i
movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in
questione.
Le protezioni ed i sistemi protettivi:
- devono essere di costruzione robusta,
- non devono provocare rischi supplementari,
- non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci,
- devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona
pericolosa,
- non devono limitare piu' del necessario l'osservazione del ciclo di
lavoro,
- devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione
e/o la sostituzione degli attrezzi, nonche' per i lavori di
manutenzione, limitando pero' l'accesso unicamente al settore dove
deve essere effettuato il lavoro e, se possibile, senza che sia
necessario smontare le protezioni o il sistema protettivo.
6.2. Quando per effettive ragioni tecniche o di lavorazione non sia
possibile conseguire una efficace protezione o segregazione degli
organi lavoratori e delle zone di operazione pericolose delle
attrezzature di lavoro si devono adottare altre misure per eliminare
o ridurre il pericolo, quali idonei attrezzi, alimentatori
automatici, dispositivi supplementari per l'arresto della macchina e
congegni di messa in marcia a comando multiplo simultaneo.
6.3. Gli apparecchi di protezione amovibili degli organi lavoratori,
delle zone di operazione e degli altri organi pericolosi delle
attrezzature di lavoro, quando sia tecnicamente possibile e si tratti
di eliminare un rischio grave e specifico, devono essere provvisti di
un dispositivo di blocco collegato con gli organi di messa in moto e
di movimento della attrezzatura di lavoro tale che:
a) impedisca di rimuovere o di aprire il riparo quando l'attrezzatura
di lavoro e' in moto o provochi l'arresto dell'attrezzatura di lavoro
all'atto della rimozione o dell'apertura del riparo;
b) non consenta l'avviamento dell'attrezzatura di lavoro se il riparo
non e' nella posizione di chiusura.
6.4. Nei casi previsti nei punti 6.2 e 6.5, quando gli organi
lavoratori non protetti o non completamente protetti possono
afferrare, trascinare o schiacciare e sono dotati di notevole
inerzia, il dispositivo di arresto dell'attrezzatura di lavoro, oltre
ad avere l'organo di comando a immediata portata delle mani o di
altre parti del corpo del lavoratore, deve comprendere anche un
efficace sistema di frenatura che consenta l'arresto nel piu' breve
tempo possibile.
6.5. Quando per effettive esigenze della lavorazione non sia
possibile proteggere o segregare in modo completo gli organi
lavoratori e le zone di operazione pericolose delle attrezzature di
lavoro, la parte di organo lavoratore o di zona di operazione non
protetti deve essere limitata al minimo indispensabile richiesto da
tali esigenze e devono adottarsi misure per ridurre al minimo il
pericolo.
7. Illuminazione
7.1. Le zone di operazione ed i punti di lavoro o di manutenzione di
un'attrezzatura di lavoro devono essere opportunamente illuminati in
funzione dei lavori da effettuare.
8.Temperature estreme
8.1. Le parti di un'attrezzatura di lavoro a temperatura elevata o
molto bassa debbono, ove necessario, essere protette contro i rischi
di contatti o di prossimita' a danno dei lavoratori.
9. Segnalazioni, indicazioni.
9.1. I dispositivi di allarme dell'attrezzatura di lavoro devono
essere ben visibili e le relative segnalazioni comprensibili senza
possibilita' di errore.
9.2. L'attrezzatura di lavoro deve recare gli avvertimenti e le
indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori.
9.3. Gli strumenti indicatori, quali manometri, termometri,
pirometri, indicatori di livello devono essere collocati e mantenuti
in modo che le loro indicazioni siano chiaramente visibili al
personale addetto all'impianto o all'apparecchio.
9.4. Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare
l'indicazione della tensione, dell'intensita' e del tipo di corrente
e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per
l'uso.
9.5. Ogni inizio ed ogni ripresa di movimento di trasmissioni
inseribili senza arrestare il motore che comanda la trasmissione
principale devono essere preceduti da un segnale acustico convenuto.
10. Vibrazioni
10.1. Le attrezzature di lavoro devono essere costruite, installate e
mantenute in modo da evitare scuotimenti o vibrazioni che possano
pregiudicare la loro stabilita', la resistenza dei loro elementi e la
stabilita' degli edifici.
10.2. Qualora lo scuotimento o la vibrazione siano inerenti ad una
specifica funzione tecnologica dell'attrezzatura di lavoro, devono
adottarsi le necessarie misure o cautele affinche' cio' non sia di
pregiudizio alla stabilita' degli edifici od arrechi danno alle
persone.
11. Manutenzione, riparazione, regolazione ecc.
11.1. Le operazioni di manutenzione devono poter essere effettuate
quando l'attrezzatura di lavoro e' ferma. Se cio' non e' possibile,
misure di protezione appropriate devono poter essere prese per
l'esecuzione di queste operazioni oppure esse devono poter essere
effettuate al di fuori delle zone pericolose.
11.2. Ogni attrezzatura di lavoro deve essere munita di dispositivi
chiaramente identificabili che consentano di isolarla da ciascuna
delle sue fonti di energia.
Il ripristino dell'alimentazione deve essere possibile solo in
assenza di pericolo per i lavoratori interessati.
11.3. Per effettuare le operazioni di produzione, di regolazione e di
manutenzione delle attrezzature di lavoro, i lavoratori devono poter
accedere in condizioni di sicurezza a tutte le zone interessate.
11.4. Le attrezzature di lavoro che per le operazioni di caricamento,
registrazione, cambio di pezzi, pulizia, riparazione e manutenzione,
richiedono che il lavoratore si introduca in esse o sporga qualche
parte del corpo fra organi che possono entrare in movimento, devono
essere provviste di dispositivi, che assicurino in modo assoluto la
posizione di fermo dell'attrezzatura di lavoro e dei suoi organi
durante l'esecuzione di dette operazioni. Devono altresi' adottarsi
le necessarie misure e cautele affinche' l'attrezzatura di lavoro o
le sue parti non siano messe in moto da altri.
12. Incendio ed esplosione
12.1. Tutte le attrezzature di lavoro debbono essere realizzate in
maniera da evitare di sottoporre i lavoratori ai rischi d'incendio o
di surriscaldamento dell'attrezzatura stessa.
12.2. Tutte le attrezzature di lavoro devono essere realizzate in
maniera da evitare di sottoporre i lavoratori ai rischi di esplosione
dell'attrezzatura stessa e delle sostanze prodotte, usate o
depositate nell'attrezzatura di lavoro.
PARTE II
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AD ATTREZZATURE DI LAVORO
SPECIFICHE
1 Prescrizioni applicabili alle attrezzature in pressione
1.1 Le attrezzature, insiemi ed impianti sottoposti a pressione di
liquidi, gas, vapori, e loro miscele, devono essere progettati e
costruiti in conformita' ai requisiti di resistenza e idoneita'
all'uso stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia, valutando in
particolare i rischi dovuti alla pressione ed alla temperatura del
fluido nei riguardi della resistenza del materiale della attrezzatura
e dell'ambiente circostante alla attrezzatura stessa
2 Prescrizioni applicabili ad attrezzature di lavoro mobili,
semoventi o no.
2.1 Le attrezzature di lavoro con lavoratore/i a bordo devono essere
strutturate in modo tale da ridurre i rischi per il lavoratore/i
durante lo spostamento.
Deve essere previsto anche il rischio che il lavoratore venga a
contatto con le ruote o i cingoli o vi finisca intrappolato.
2.2 Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione
d'energia accoppiabili tra un'attrezzatura di lavoro mobile e i suoi
accessori e/o traini possa provocare rischi specifici, questa
attrezzatura di lavoro deve essere realizzata in modo tale da
impedire il bloccaggio degli elementi di trasmissione d'energia.
Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovra'
essere presa ogni precauzione possibile per evitare conseguenze
pregiudizievoli per i lavoratori.
2.3 Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra
attrezzature di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi
strisciando al suolo, deve essere possibile il loro fissaggio.
2.4 Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore/i a bordo devono
limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti
da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro:
mediante una struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura
di ribaltarsi di piu' di un quarto di giro,
ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente
attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il
movimento possa continuare oltre un quarto di giro,
ovvero mediante qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.
Queste strutture di protezione possono essere integrate
all'attrezzatura di lavoro.
Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se
l'attrezzatura di lavoro e' stabilizzata durante tutto il periodo
d'uso, oppure se l'attrezzatura di lavoro e' concepita in modo da
escludere qualsiasi ribaltamento della stessa.
Se sussiste il pericolo che in caso di ribaltamento, il lavoratore o
i lavoratori trasportati rimangano schiacciati tra parti
dell'attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un
sistema di ritenzione.
2.5 I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o piu' lavoratori
devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di
ribaltamento, ad esempio,
- istallando una cabina per il conducente, -
- mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del
carrello elevatore, -
- mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso
di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il
suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i
lavoratori a bordo, -
- mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori
sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di
ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati
da parti del carrello stesso -
2.6 Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento
puo' comportare rischi per le persone devono soddisfare le seguenti
condizioni:
a. esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa
in moto non autorizzata;
b. esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano di
ridurre al minimo le conseguenze di un'eventuale collisione in caso
di movimento simultaneo di piu' attrezzature di lavoro circolanti su
rotaia;
c. esse devono essere dotate di un dispositivo che consenta la
frenatura e l'arresto; qualora considerazioni di sicurezza
l'impongano, un dispositivo di emergenza con comandi facilmente
accessibili o automatici deve consentire la frenatura e l'arresto in
caso di guasto del dispositivo principale;
d. quando il campo di visione diretto del conducente e' insufficiente
per garantire la sicurezza, esse devono essere dotate di dispositivi
ausiliari per migliorare la visibilita';
e. le attrezzature di lavoro per le quali e' previsto un uso notturno
o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione
adeguato al lavoro da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai
lavoratori;
f. le attrezzature di lavoro che comportano, di per se' o a causa dei
loro traini e/o carichi, un rischio di incendio suscettibile di
mettere in pericolo i lavoratori, devono essere dotate di appropriati
dispositivi antincendio a meno che tali dispositivi non si trovino
gia' ad una distanza sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui
esse sono usate;
g. le attrezzature di lavoro telecomandate devono arrestarsi
automaticamente se escono dal campo di controllo;
h. le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni
normali, possono comportare rischi di urto o di intrappolamento dei
lavoratori, devono essere dotate di dispositivi di protezione contro
tali rischi, a meno che non siano installati altri dispositivi per
controllare il rischio di urto.
2.7 Al termine delle linee di trasporto su binari, sia in pendenza
che orizzontali, devono essere predisposti mezzi o adottate misure
per evitare danni alle persone derivanti da eventuali fughe o
fuoruscite dei veicoli.
2.8 I dispositivi che collegano fra loro i mezzi di trasporto devono
essere costruiti in modo da rendere possibile di effettuare con
sicurezza le manovre di attacco e di distacco e da garantire la
stabilita' del collegamento.
E' vietato procedere, durante il moto, all'attacco e al distacco dei
mezzi di trasporto, a meno che questi non siano provvisti di
dispositivi che rendano la manovra non pericolosa e che il personale
addetto sia esperto.
2.9 I mezzi di trasporto azionati da motori elettrici devono avere la
maniglia dell'interruttore principale asportabile o bloccabile,
oppure gli apparati di comando sistemati in cabina o armadio
chiudibili a chiave.
I conducenti di detti mezzi, alla cessazione del servizio, devono
asportare o bloccare la maniglia dell'interruttore o chiudere a
chiave la cabina.
2.10 I piani inclinati con rotaie devono essere provvisti, all'inizio
del percorso in pendenza alla stazione superiore, di dispositivi
automatici di sbarramento per impedire la fuga di vagonetti o di
convogli liberi.
Alla stazione o al limite inferiore e lungo lo stesso percorso del
piano inclinato, in relazione alle condizioni di impianto devono
essere predisposte nicchie di rifugio per il personale.
Deve essere vietato alle persone di percorrere i piani inclinati
durante il funzionamento, a meno che il piano stesso non comprenda ai
lati dei binari, passaggi aventi larghezza e sistemazioni tali da
permettere il transito pedonale senza pericolo.
2.11 I piani inclinati devono essere provvisti di dispositivo di
sicurezza atto a provocare il pronto arresto dei carrelli o dei
convogli in caso di rottura o di allentamento degli organi di
trazione, quando cio' sia necessario in relazione alla lunghezza,
alla pendenza del percorso, alla velocita' di esercizio o ad altre
particolari condizioni di impianto, e comunque quando siano usati,
anche saltuariamente, per il trasporto delle persone.
Quando per ragioni tecniche connesse con le particolarita'
dell'impianto o del suo esercizio, non sia possibile adottare il
dispositivo di cui al primo comma, gli organi di trazione e di
attacco dei carrelli devono presentare un coefficiente di sicurezza,
almeno uguale a otto; in tal caso e' vietato l'uso dei piani
inclinati per il trasporto delle persone.
In ogni caso, gli organi di trazione e di attacco, come pure i
dispositivi di sicurezza devono essere sottoposti a verifica mensile.
2.12 I serbatoi del carburante liquido e le bombole dei gas compressi
destinati all'azionamento dei veicoli devono essere sistemati in modo
sicuro e protetti contro le sorgenti di calore e contro gli urti.
2.13 I mezzi di trasporto meccanici, se per determinati tratti di
percorso sono mossi direttamente dai lavoratori, devono essere
provvisti di adatti elementi di presa che rendano la manovra sicura.
2.14 I veicoli nei quali lo scarico si effettua mediante ribaltamento
devono essere provvisti di dispositivi che impediscano il
ribaltamento accidentale e che consentano di eseguire la manovra in
modo sicuro.
2.15 All'esterno delle fronti di partenza e di arrivo dei vagonetti
alle stazioni delle teleferiche devono essere applicati solidi ripari
a grigliato metallico atti a trattenere una persona in caso di
caduta. Tali ripari devono essere disposti a non oltre m. 0,50 sotto
il margine del piano di manovra e sporgere da questo per almeno m. 2.
2.16 Le teleferiche dai cui posti di manovra non sia possibile
controllare tutto il percorso devono avere in ogni stazione o posto
di carico e scarico, un dispositivo che consenta la trasmissione dei
segnali per le manovre dalla stazione principale.
2.17 L'ingrassatura delle funi portanti delle teleferiche e degli
impianti simili deve essere effettuata automaticamente mediante
apparecchio applicato ad apposito carrello.
3 Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al
sollevamento, al trasporto o all'immagazzinamento di carichi.
3.1 Prescrizioni generali
3.1.1 Le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi
installate stabilmente devono essere costruite in modo da assicurare
la solidita' e la stabilita' durante l'uso tenendo in considerazione
innanzi tutto i carichi da sollevare e le sollecitazioni che agiscono
sui punti di sospensione o di ancoraggio alle strutture.
3.1 3 Le macchine adibite al sollevamento di carichi, escluse quelle
azionate a mano, devono recare un'indicazione chiaramente visibile
del loro carico nominale e, all'occorrenza, una targa di carico
indicante il carico nominale di ogni singola configurazione della
macchina.
Gli accessori di sollevamento devono essere marcati in modo da
poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di
un'utilizzazione sicura.
I ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto devono
portare in rilievo o incisa la chiara indicazione della loro portata
massima ammissibile.
Se l'attrezzatura di lavoro non e' destinata al sollevamento di
persone, una segnalazione in tal senso dovra' esservi apposta in modo
visibile onde non ingenerare alcuna possibilita' di confusione.
3.1.4 Le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi
installate stabilmente devono essere disposte in modo tale da ridurre
il rischio che i carichi:
a) urtino le persone,
b) in modo involontario derivino pericolosamente o precipitino in
caduta libera, ovvero
c) siano sganciati involontariamente.
3.1.5 I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere provvisti
di dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto arresto e la
posizione di fermo del carico e del mezzo e, quando e' necessario ai
fini della sicurezza, a consentire la gradualita' dell'arresto.
Il presente punto non si applica ai mezzi azionati a mano per i
quali, in relazione alle dimensioni, struttura, portata, velocita' e
condizioni di uso, la mancanza del freno non costituisca causa di
pericolo.
3.1.6 Nei casi in cui l'interruzione dell'energia di azionamento puo'
comportare pericoli per le persone, i mezzi di sollevamento devono
essere provvisti di dispositivi che provochino l'arresto automatico
sia del mezzo che del carico.
In ogni caso l'arresto deve essere graduale onde evitare eccessive
sollecitazioni nonche' il sorgere di oscillazioni pericolose per la
stabilita' del carico.
3.1.7 I mezzi di sollevamento e di trasporto quando ricorrano
specifiche condizioni di pericolo devono essere provvisti di
appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di
avvertimento, nonche' di illuminazione del campo di manovra.
3.1.8 Gli apparecchi e gli impianti di sollevamento e di trasporto
per trazione, provvisti di tamburi di avvolgimento e di pulegge di
frizione, come pure di apparecchi di sollevamento a vite, devono
essere muniti di dispositivi che impediscano:
a) l'avvolgimento e lo svolgimento delle funi o catene o la rotazione
della vite, oltre le posizioni limite prestabilite ai fini della
sicurezza in relazione al tipo o alle condizioni d'uso
dell'apparecchio (dispositivo di arresto automatico di fine corsa);
b) la fuoruscita delle funi o catene dalla sede dei tamburi e delle
pulegge durante il normale funzionamento.
Sono esclusi dall'applicazione della disposizione di cui alla lettera
a) i piccoli apparecchi per i quali in relazione alle loro
dimensioni, potenza, velocita' e condizioni di uso, la mancanza dei
dispositivi di arresto automatico di fine corsa non costituisca causa
di pericolo.
3.1.9 I tamburi e le pulegge degli apparecchi ed impianti indicati al
punto 3.1.8 devono avere le sedi delle funi e delle catene atte, per
dimensioni e profilo, a permettere il libero e normale avvolgimento
delle stesse funi o catene in modo da evitare accavallamenti o
sollecitazioni anormali.
Quando per particolari esigenze vengono usati tamburi o pulegge in
condizioni diverse da quelle previste dal comma precedente, devono
essere impiegate funi o catene aventi dimensioni e resistenza
adeguate alla maggiore sollecitazione a cui possono essere sottoposte
3.1.10 I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi ed impianti
indicati nel punto 3.1.8. sui quali si avvolgono funi metalliche,
salvo quanto previsto da disposizioni speciali, devono avere un
diametro non inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300
volte il diametro dei fili elementari di queste. Per le pulegge di
rinvio il diametro non deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a
250 volte.
3.1.11 Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di
sollevamento e di trazione, salvo quanto previsto al riguardo dai
regolamenti speciali, devono avere, in rapporto alla portata e allo
sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6
per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le
catene.
3.1.12 Gli attacchi delle funi e delle catene devono essere eseguiti
in modo da evitare sollecitazioni pericolose, nonche' impigliamenti o
accavallamenti.
Le estremita' libere delle funi, sia metalliche, sia composte di
fibre, devono essere provviste di piombatura o legatura o
morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e
dei fili elementari.
3.1.13 I posti di manovra dei mezzi ed apparecchi di sollevamento e
di trasporto devono:
a) potersi raggiungere senza pericolo;
b) essere costruiti o difesi in modo da consentire l'esecuzione delle
manovre, i movimenti e la sosta, in condizioni di sicurezza;
c) permettere la perfetta visibilita' di tutta la zona di azione del
mezzo.
3.1.14 Gli organi di comando dei mezzi di sollevamento e di trasporto
devono essere collocati in posizione tale che il loro azionamento
risulti agevole e portare la chiara indicazione delle manovre a cui
servono.
Gli stessi organi devono essere conformati, protetti o disposti in
modo da impedire la messa in moto accidentale.
3.1.15 Le modalita' di impiego degli apparecchi di sollevamento e di
trasporto ed i segnali prestabiliti per l'esecuzione delle manovre
devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili.
3.2 Gru, argani, paranchi e simili
3.2.1 I piani di posa delle rotaie di scorrimento delle gru a ponte
utilizzabili per l'accesso al carro ponte e per altre esigenze di
carattere straordinario relative all'esercizio delle gru medesime
devono essere agevolmente percorribili e provvisti di solido
corrimano posto ad altezza di circa un metro dagli stessi piani e ad
una distanza orizzontale non minore di 50 centimetri dalla sagoma di
ingombro del carro ponte.
Detti piani devono avere una larghezza di almeno 60 centimetri oltre
la sagoma di ingombro della gru.
3.2.2 Le gru a ponte, le gru a portale e gli altri mezzi di
sollevamento-trasporto, scorrenti su rotaie devono essere provvisti
alle estremita' di corsa, sia dei ponti che dei loro carrelli, di
tamponi di arresto o respingenti adeguati per resistenza ed azione
ammortizzante alla velocita' ed alla massa del mezzo mobile ed aventi
altezza non inferiore ai 6/10 del diametro delle ruote.
3.2.3 Gli apparecchi di sollevamento-trasporto scorrenti su rotaie,
oltre ai mezzi di arresto indicati nel punto 3.2.2, devono essere
provvisti di dispositivo agente sull'apparato motore per l'arresto
automatico del carro alle estremita' della sua corsa.
3.2.4 Gli elevatori azionati a motore devono essere costruiti in modo
da funzionare a motore innestato anche nella discesa
3.3 Prescrizioni specifiche per attrezzature destinate ad essere
usate durante l'esecuzione di lavori di costruzione, manutenzione,
riparazione e demolizione di opere fisse, permanenti o temporanee, in
muratura, in cemento armato, in metallo, in legno e in altri
materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere
stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di
bonifica, sistemazione forestale e di sterro.
3.3.1 Elevatori montati su impalcature di ponteggi
I montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di sollevamento
vengono fissati direttamente ad essi, devono essere rafforzati e
controventati in modo da ottenere una solidita' adeguata alle
maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti.
Nei ponti metallici i montanti, su cui sono applicati direttamente
gli elevatori, devono essere di numero ampiamente sufficiente ed in
ogni caso non minore di due.
I bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli argani
degli elevatori devono essere assicurati ai montanti mediante staffe
con bulloni a vite muniti di dado e controdado; analogamente deve
essere provveduto per le carrucole di rinvio delle funi ai piedi dei
montanti quando gli argani sono installati a terra.
Gli argani installati a terra, oltre ad essere saldamente ancorati,
devono essere disposti in modo che la fune si svolga dalla parte
inferiore del tamburo.
3.3.2 - Argani - Salita e discesa dei carichi nei cantieri
Gli argani a motore devono essere muniti di dispositivi di extra
corsa superiore; e' vietata la manovra degli interruttori elettrici
mediante funi o tiranti di ogni genere.
Gli argani o verricelli azionati a mano per altezze superiori a 5
metri devono essere muniti di dispositivo che impedisca la libera
discesa del carico.
Le funi e le catene degli argani a motore devono essere calcolate per
un carico di sicurezza non minore di 8.
3.3.3 - Trasporti con vagonetti su guide - Il binario di corsa dei
vagonetti deve essere posato su terreno o altro piano resistente e
mantenuto in buono stato per tutta la durata dei lavori.
Le rotaie debbono risultare saldamente assicurate alle traversine; le
piattaforme girevoli devono essere provviste di dispositivo di
blocco.
I binari debbono essere posati in modo da lasciare un franco libero
di almeno 70 centimetri oltre la sagoma di ingombro dei veicoli.
Le passerelle o le andatoie destinate al transito dei veicoli devono
lasciare un uguale franco, avere il piano di posa dei binari
costituito da tavole accostate ed essere provviste di normali
parapetti nonche' di tavole fermapiede.
Nelle passerelle od andatoie lunghe, qualora il franco sia limitato
ad un sol lato, devono essere realizzate delle piazzole di rifugio ad
opportuni intervalli lungo l'altro lato.
Deve essere vietato ai lavoratori salire sui vagonetti spinti a mano.
3.3.4 - Pendenza dei binari - E' fatto divieto di disporre in
pendenza il binario adducente alle scariche delle materie scavate o
demolite.
Quando per esigenze tecniche o per condizioni topografiche non sia
possibile evitare la posa del binario in pendenza, l'ultimo tratto
deve essere in contropendenza.
Alle estremita' del binario deve essere disposto un arresto di sicuro
affidamento per la trattenuta del vagonetto.
3.3.5 - Transito e attraversamento sui piani inclinati - E' vietato
il transito lungo i tratti di binario in pendenza quando i vagonetti
sono in movimento.
Tale divieto deve essere espresso mediante avvisi posti alle due
estremita' del percorso in pendenza.
Quando si renda necessario un attraversamento, davanti a ciascuno
sbocco e parallelamente alle rotaie si devono applicare barriere con
la parte centrale mobile di lunghezza pari almeno a tre volte la
larghezza dell'attraversamento.
3.4 Elevatori e trasportatori a piani mobili, a tazze, a coclea, a
nastro e simili
3.4.1 I trasportatori verticali a piani mobili e quelli a tazza e
simili devono essere sistemati entro vani o condotti chiusi, muniti
delle sole aperture necessarie per il carico e lo scarico.
3.4.2 Presso ogni posto di carico e scarico dei trasportatori
verticali a piani mobili deve essere predisposto un dispositivo per
il rapido arresto dell'apparecchio.
3.4.3 I trasportatori verticali a piani mobili, quelli a tazza e
simili ed i trasportatori a nastro e simili aventi tratti del
percorso in pendenza, devono essere provvisti di un dispositivo
automatico per l'arresto dell'apparecchio quando per l'interruzione
improvvisa della forza motrice si possa verificare la marcia in senso
inverso al normale funzionamento.
3.4.4 I condotti dei trasportatori a coclea devono essere provvisti
di copertura e le loro aperture di carico e scarico devono essere
efficacemente protette.
3.4.5 Le aperture per il carico e lo scarico dei trasportatori in
genere devono essere protette contro la caduta delle persone o contro
il contatto con organi pericolosi in moto.
3.4.6. Le aperture di carico dei piani inclinati (scivoli) devono
essere circondate da parapetti alti almeno un metro, ad eccezione del
tratto strettamente necessario per l'introduzione del carico, purche'
il ciglio superiore di inizio del piano inclinato si trovi ad una
altezza di almeno cm. 50 dal piano del pavimento. Gli stessi piani
devono essere provvisti di difese laterali per evitare la fuoruscita
del carico in movimento e di difese frontali terminali per evitare la
caduta del carico.
4 Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al
sollevamento di persone e di persone e cose.
4.1 Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone
devono essere di natura tale:
a) da evitare i rischi di caduta dall'abitacolo, se esiste, per mezzo
di dispositivi appropriati;
b) da evitare per l'utilizzatore qualsiasi rischio di caduta fuori
dell'abitacolo, se esiste;
c) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di
intrappolamento oppure di urto dell'utilizzatore, in particolare i
rischi dovuti a collisione accidentale;
d) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente
nell'abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere
liberati.
Qualora, per ragioni inerenti al cantiere e al dislivello da
superare, i rischi di cui alla precedente lettera a) non possano
essere evitati per mezzo di un dispositivo particolare, dovra' essere
installato un cavo con coefficiente di sicurezza rinforzato e il suo
buono stato dovra' essere verificato ad ogni giornata di lavoro.
4.2 - Ponti su ruote a torre e sviluppabili a forbice
4.2.1 I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere,
con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui
possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di
vento e in modo che non possano essere ribaltati.
Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il
carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con
tavoloni o altro mezzo equivalente.
Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con
cunei dalle due parti.
I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni
due piani.
La verticalita' dei ponti su ruote deve essere controllata con
livello o con pendolino.
I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l'altezza
per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture.
I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di
contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano
lavoratori o sovraccarichi.
4.3 - Scale aeree su carro
4.3.1 Il carro della scala aerea deve essere sistemato su base non
cedevole, orizzontale, ed in modo che il piano di simmetria della
scala sia verticale e controllabile mediante pendolino applicato sul
lato posteriore del carro stesso.
Le scale aeree non possono essere adoperate con pendenze minori di
60° ne' maggiori di 80° sull'orizzontale; la pendenza deve essere
controllata mediante dispositivo a pendolo annesso al primo tratto
della scala.
I pezzi delle scale a tronchi distaccati, che compongono la volata,
devono portare un numero progressivo nell'ordine di montaggio.
Prima che la scala sia montata, alle ruote devono essere applicate
robuste calzatoie doppie per ogni ruota, sagomate e collegate con
catenelle o tiranti.
4.3.2 Qualunque operazione di spostamento e di messa a punto deve
essere eseguita a scala scarica.
Durante la salita devono essere evitate scosse ed urti; il lavoratore
ed eventuali carichi in ogni caso non superiori a 20 chilogrammi a
pieno sviluppo della scala, devono gravare sulla linea mediana della
stessa.
E' vietato ogni sforzo di trazione da parte di chi lavora in cima
alla scala, la quale non deve poggiare con la estremita' superiore a
strutture fisse.
Quando sia necessario spostare una scala aerea in prossimita' di
linee elettriche, si deve evitare ogni possibilita' di contatto,
abbassando opportunamente la volata della scala.
4.4 - Ponti sospesi e loro caratteristiche
4.4.1 Sui ponti sospesi leggeri, che hanno una fune di sospensione ed
un argano di manovra per ciascuna estremita', non devono gravare
sovraccarichi, compreso il peso dei lavoratori, superiori a 100
chilogrammi per metro lineare di sviluppo.
Essi non devono avere larghezza superiore a m. 1.
Detti ponti, sui quali non e' consentita la contemporanea presenza di
piu' di due persone, devono essere usati soltanto per lavori di
rifinitura, di manutenzione, o altri lavori di limitata entita'.
I ponti pesanti che hanno quattro funi di sospensione per ogni unita'
(ponte singolo) e quattro argani di manovra non devono avere
larghezze maggiori di metri 1,50.
Detti ponti possono essere collegati e formare ponti continui purche'
le unita' di ponte siano allo stesso livello.
Su ciascuna unita' di ponti pesanti non e' consentita la
contemporanea presenza di persone in numero superiore a quello
indicato nelle targhette prescritte dal successivo punto 4.4.4.
Gli argani di ogni unita' di ponte devono essere dello stesso tipo e
della stessa portata.
4.4.2 L'unita' di ponte deve essere costituita da due telai
metallici, che sono collegati da correnti sostenenti i traversi, sui
quali viene fissato il tavolame.
I due telai devono essere montati con distanza di non piu' di tre
metri; i correnti devono avere un franco a sbalzo, oltre ciascun
telaio, di 50 centimetri e devono essere muniti di sicuro sistema di
trattenuta contro il pericolo di sfilamento dai telai.
Il piano di calpestio deve essere costituito da tavole di spessore
non inferiore a 4 centimetri, bene accostate fra loro ed assicurate
contro eventuali spostamenti. Il legname impiegato nel ponte deve
essere a fibre longitudinali dirette e parallele, privo di nodi.
Gli elementi in legno possono essere sostituiti da elementi metallici
di resistenza non minore.
Il collegamento di piu' unita' di ponti pesanti deve essere
effettuato rendendo direttamente connesse fra di loro le unita'
contigue, senza inserzione di passerelle tra l'una e l'altra.
I bulloni usati nel montaggio devono essere assicurati con rondelle
elastiche e con contro-dadi.
4.4.3 Sui lati prospicienti il vuoto, il ponte deve essere munito di
normali parapetti e tavola fermapiede. Il corrente superiore del
parapetto esterno dei ponti leggeri deve essere formato con tubo di
ferro di 4 centimetri di diametro; gli altri correnti possono essere
di legno; le distanze libere verticali fra la tavola fermapiede ed il
corrente intermedio e tra questo ed il superiore non devono essere
maggiori di 30 centimetri.
Gli elementi costituenti il parapetto devono essere assicurati
solidamente alla parte interna dei ritti estremi del ponte in
corrispondenza degli argani.
I ponti leggeri devono avere il parapetto anche nel lato prospiciente
la costruzione.
Sull'intavolato dei ponti pesanti deve essere applicata lungo il lato
prospiciente la costruzione e privo di parapetto una sponda di
arresto al piede di altezza non inferiore a 5 centimetri.
4.4.4 Gli argani devono essere rigidamente connessi con i telai di
sospensione. Essi devono essere a discesa autofrenante e forniti di
dispositivo di arresto.
Il tamburo di avvolgimento della fune deve essere di acciaio ed avere
le flangie laterali di diametro tale da lasciare, a fune
completamente avvolta, un franco pari a due diametri della fune.
Il diametro del tamburo deve essere non inferiore a 12 volte il
diametro della fune.
Le parti dell'argano, soggette a sollecitazioni dinamiche, devono
avere un grado di sicurezza non minore di otto.
Su ciascun argano deve essere fissata in posizione visibile una
targhetta metallica indicante il carico massimo utile ed il numero
delle persone ammissibili riferite all'argano stesso. La targhetta
deve anche indicare la casa costruttrice, l'anno di costruzione ed il
numero di matricola.
4.4.5 Le funi devono essere di tipo flessibile, formate con fili di
acciaio al crogiuolo, con un carico di rottura non minore di 120 e
non maggiore di 160 kg. per mm² e devono essere calcolate per un
coefficiente di sicurezza non minore di 10.
Le funi ed i fili elementari devono essere protetti contro gli agenti
corrosivi esterni mediante ingrassatura.
L'attacco al tamburo dell'argano deve essere ottenuto con piombatura
a bicchiere o in altro modo che offra eguale garanzia contro lo
sfilamento.
L'attacco alla trave di sostegno deve essere ottenuto mediante
chiusura del capo della fune piegato ad occhiello con impalmatura, o
con non meno di tre morsetti a bulloni; nell'occhiello deve essere
inserita apposita redancia per ripartire la pressione sul gancio o
anello di sospensione.
4.4.6 Le travi di sostegno devono essere in profilati di acciaio e
calcolate, per ogni specifica installazione, con un coefficiente di
sicurezza non minore di 6.
Le travi di sostegno, che devono poggiare su strutture e materiali
resistenti, devono avere un prolungamento verso l'interno
dell'edificio non minore del doppio della sporgenza libera e devono
essere saldamente ancorate ad elementi di resistenza accertata,
provvedendosi ad una sufficiente distribuzione degli sforzi e ad
impedire qualsiasi spostamento. Non e' ammesso l'ancoraggio con pesi.
Gli anelli o ganci di collegamento della fune alla trave di sostegno
devono avere un coefficiente di sicurezza non inferiore a 6 ed essere
assicurati contro lo scivolamento lungo la trave stessa verso
l'esterno.
4.4.7 - L'accesso e l'uscita dal ponte devono avvenire, a seconda
delle varie condizioni di impiego, da punti e con mezzi tali da
rendere sicuri il passaggio e la manovra.
Nel caso di ponti pesanti ad unita' collegate, si puo' fare uso di
scale a mano, sempre che sia stato assicurato l'ancoraggio del ponte
e della scala.
4.4.8 Ad ogni livello di lavoro, i ponti sospesi devono essere
ancorati a parti stabili della costruzione.
La distanza del tavolato dei ponti pesanti dalla parete della
costruzione non deve superare 10 centimetri.
Ove per esigenze della costruzione tale distanza non possa essere
rispettata, i vuoti risultanti devono essere protetti fino alla
distanza massima prevista dal comma precedente.
I ponti sospesi non devono essere usati in nessun caso come
apparecchi di sollevamento e su di essi non devono essere installati
apparecchi del genere.
Nei ponti leggeri il punto di attacco delle funi di sospensione ai
ponti stessi deve essere situato ad altezza non inferiore a metri
1,50 dal piano di calpestio.
4.4.9 - Manovra dei ponti - Prima di procedere al sollevamento o
all'abbassamento del ponte, deve essere accertato che non esistano
ostacoli al movimento e che non vi siano sovraccarichi di materiali.
Durante la manovra degli argani devono rimanere avvolte sul tamburo
almeno due spire di fune.
La manovra deve essere simultanea sui due argani nei ponti leggeri;
nei ponti pesanti la manovra deve essere simultanea sui due argani di
una estremita' dell'unita' di ponte, procedendo per le coppie di
argani successive con spostamenti che non determinano sull'impalcato
pendenze superiori al 10 per cento.
4.4.10 La manutenzione e l'efficienza del ponte, la lubrificazione
delle funi e degli argani devono essere costantemente curate.
Le funi non devono essere piu' usate quando su un tratto di fune
lungo quattro volte il passo dell'elica del filo elementare nel
trefolo il numero dei fili rotti apparenti sia superiore al 10 per
cento dei fili costituenti la fune.
4.5 Ascensori e montacarichi.
4.5.0. Le disposizioni della presente sezione si applicano agli
ascensori e montacarichi comunque azionati non soggetti a
disposizioni speciali.
4.5.1 - Difesa del vano.
Gli spazi ed i vani nei quali si muovono le cabine o le piattaforme
degli ascensori e dei montacarichi devono essere segregati mediante
solide difese per tutte le parti che distano dagli organi mobili meno
di 70 centimetri.
Dette difese devono avere un'altezza minima di m.1,70 a partire dal
piano di calpestio dei ripiani e rispettivamente dal ciglio dei
gradini ed essere costituite da pareti cieche o da traforati
metallici, le cui maglie non abbiano ampiezza superiore ad un
centimetro, quando le parti mobili distino meno di 4 centimetri, e
non superiore a 3 centimetri quando le parti mobili distino 4 o piu'
centimetri.
Se il contrappeso non e' sistemato nello stesso vano nel quale si
muove la cabina, il vano o lo spazio in cui esso si muove deve essere
protetto in conformita' alle disposizioni dei commi precedenti.
4.5.2 Accessi al vano.
Gli accessi al vano degli ascensori e dei montacarichi devono essere
provvisti di porte apribili verso l'esterno o a scorrimento lungo le
pareti, di altezza minima di m. 1,80 quando la cabina e' accessibile
alle persone, e comunque eguale all'altezza dell'apertura del vano
quando questa e' inferiore a m. 1,80.
Dette porte devono essere costituite da pareti cieche o da griglie o
traforati metallici con maglie di larghezza non superiore ad un
centimetro se la cabina e' sprovvista di porta, non superiore a 3
centimetri se la cabina e' munita di una propria porta e la distanza
della soglia della cabina dalla porta al vano non e' inferiore a 5
centimetri.
Sono ammesse porte del tipo flessibile, purche' tra le aste
costituenti le porte stesse non si abbiano luci di larghezza
superiore a 12 millimetri.
4.5.3 Porte di accesso al vano.
Le porte di accesso al vano di cui al punto precedente devono essere
munite di un dispositivo che ne impedisca l'apertura, quando la
cabina non si trova al piano corrispondente, e che non consenta il
movimento della cabina se tutte le porte non sono chiuse.
Il dispositivo di cui al precedente comma non e' richiesto per i
montacarichi azionati a mano, a condizione che siano adottate altre
idonee misure di sicurezza.
4.5.4 Installazioni particolari.
Le protezioni ed i dispositivi di cui ai punti 4.5.1, 4.5.2 e 4.5.3,
non sono richiesti quando la corsa della cabina o della piattaforma
non supera i m.2 e l'insieme dell'impianto non presenta pericoli di
schiacciamento, di cesoiamento o di caduta nel vano.
4.5.5 Pareti e porte della cabina.
Le cabine degli ascensori e dei montacarichi per trasporto di cose
accompagnate da persone devono avere pareti di altezza non minore di
m.1,80 e porte apribili verso l'interno od a scorrimento lungo le
pareti di altezza non minore a m. 1,80.
Le pareti e le porte della cabina devono essere cieche o avere
aperture di larghezza non superiore a 10 millimetri.
Le porte possono essere del tipo flessibile ed in tal caso non devono
presentare fra le aste costituenti le porte stesse luci di larghezza
superiore a 12 millimetri.
Le porte o le chiusure di cui ai comma precedenti possono essere
omesse quando il vano entro il quale si muove la cabina o la
piattaforma e' limitato per tutta la corsa da difese continue,
costituite da pareti cieche o da reti o da traforati metallici le cui
maglie non abbiano una apertura superiore a un centimetro, purche'
queste difese non presentino sporgenze pericolose e non siano
distanti piu' di 4 centimetri dalla soglia della cabina o della
piattaforma. In tal caso deve essere assicurata la stabilita' del
carico.
Per i montacarichi per il trasporto di sole cose e' sufficiente che
le cabine o piattaforme abbiano chiusure o dispositivi atti ad
impedire la fuoriuscita o la sporgenza del carico.
4.5.6 Spazi liberi al fondo ed alla sommita' del vano.
Quando il vano di corsa degli ascensori e dei montacarichi supera m²
0,25 di sezione deve esistere uno spazio libero di almeno 50
centimetri di altezza tra il fondo del vano stesso e la parte piu'
sporgente sottostante alla cabina. Arresti fissi devono essere
predisposti al fine di garantire che, in ogni caso, la cabina non
scenda al di sotto di tale limite.
Uno spazio libero minimo pure dell'altezza di cm.50, deve essere
garantito, con mezzi analoghi, al disopra del tetto della cabina nel
suo piu' alto livello di corsa.
4.5.7 Posizione dei comandi.
I montacarichi per trasporto di sole merci devono avere i comandi di
manovra posti all'esterno del vano di corsa ed in posizione tale da
non poter essere azionati da persona che si trovi in cabina.
4.5. 8 Apparecchi paracadute.
Gli ascensori ed i montacarichi per trasporto cose accompagnate da
persone ed i montacarichi per trasporto di sole cose con cabina
accessibile per le operazioni di carico e scarico, nonche' i
montacarichi con cabina non accessibile per le operazioni di carico e
scarico purche' di portata non inferiore ai 100 chilogrammi, quando
la cabina sia sospesa a funi od a catene e quando la corsa della
stessa sia superiore a m. 4, devono essere provvisti di un
apparecchio paracadute atto ad impedire la caduta della cabina in
caso di rottura delle funi o delle catene di sospensione.
Per montacarichi con cabina non accessibile l'apparecchio paracadute
non e' richiesto quando, in relazione alle condizioni dell'impianto,
l'eventuale caduta della cabina non presenta pericoli per le persone.
4.5.9 Arresti automatici di fine corsa.
Gli ascensori e montacarichi di qualsiasi tipo, esclusi quelli
azionati a mano, devono essere provvisti di un dispositivo per
l'arresto automatico dell'apparato motore o del movimento agli
estremi inferiore e superiore della corsa.
4.5.10 Divieto di discesa libera per apparecchi azionati a motore.
Negli ascensori e montacarichi azionati a motore anche il movimento
di discesa deve avvenire a motore inserito.
4.5.11 Carico e scarico dei montacarichi a gravita'.
Le cabine o piattaforme dei montacarichi a gravita' accessibili ai
piani devono essere munite di dispositivi che ne assicurino il
bloccaggio durante le operazioni di carico.
4.5.12 Regolazione della velocita' dei montacarichi.
I montacarichi azionati a mano e quelli a gravita' devono essere
provvisti di un dispositivo di frenatura o di regolazione che
impedisca che la cabina o piattaforma possa assumere velocita'
pericolosa.
4.5.13 Ascensori da cantiere a pignone e cremagliera
Ferma restando la previsione di cui al comma 3 dell'art. II, si
considerano conformi alle disposizioni della presente sezione gli
ascensori da cantiere a pignone e cremagliera realizzati secondo le
prescrizioni di cui alle pertinenti norme tecniche ovvero della linea
guida Ispesl "Trasporto di persone e materiali fra piani definiti in
cantieri temporanei"
5 Prescrizioni applicabili a determinate attrezzature di lavoro
5.1 Mole abrasive
5.1.1
Le macchine molatrici a velocita' variabile devono essere provviste
di un dispositivo, che impedisca l'azionamento della macchina ad una
velocita' superiore a quella prestabilita in rapporto al diametro
della mola montata.
5.1.2
Le mole a disco normale devono essere montate sul mandrino per mezzo
di flange di fissaggio, di acciaio o di altro materiale metallico
uguale fra loro e non inferiore ad 1\3 del diametro della mola, salvo
quanto disposto al punto 5.1.4. L'aggiustaggio tra dette flange e la
mola deve avvenire secondo una zona anulare periferica di adeguata
larghezza e mediante interposizione di una guarnizione di materiale
comprimibile quale cuoio, cartone, feltro.
Le mole ad anello, a tazza, a scodella, a coltello ed a sagome
speciali in genere, devono essere montate mediante flange, piastre,
ghiere o altri idonei mezzi, in modo da conseguire la maggiore
possibile sicurezza contro i pericoli di spostamento e di rottura
della mola in moto.
5.1.3
Le mole abrasive artificiali devono essere protette da robuste cuffie
metalliche, che circondino la massima parte periferica della mola,
lasciando scoperto solo il tratto strettamente necessario per la
lavorazione. La cuffia deve estendersi anche sulle due facce laterali
della mola ed essere il piu' vicino possibile alle superfici di
questa.
Lo spessore della cuffia, in rapporto al materiale di cui e'
costituita ed i suoi attacchi alle parti fisse della macchina devono
essere tali da resistere all'urto dei frammenti di mola in caso di
rottura.
Le cuffie di protezione di ghisa possono essere tollerate per mole di
diametro non superiore a 25 centimetri, che non abbiano velocita'
periferica di lavoro superiore a 25 metri al secondo e purche' lo
spessore della cuffia stessa non sia inferiore a 12 millimetri.
5.1.4
1. La cuffia di protezione delle mole abrasive artificiali,
prescritta nel punto 5.1.3 precedente, puo', per particolari esigenze
di carattere tecnico, essere limitata alla sola parte periferica
oppure essere omessa, a condizione che la mola sia fissata con flange
di diametro tale che essa non ne sporga piu' di 3 centimetri,
misurati radialmente, per mole fino al diametro di 30 centimetri; di
centimetri 5 per mole fino al diametro di 50 centimetri; di 8
centimetri per mole di diametro maggiore.
2. Nel caso di mole a sagoma speciale o di lavorazioni speciali gli
"sporti" della mola dai dischi possono superare i limiti previsti dal
comma precedente, purche' siano adottate altre idonee misure di
sicurezza contro i pericoli derivanti dalla rottura della mola.
5.1.5
Le macchine molatrici devono essere munite di adatto poggiapezzi.
Questo deve avere superficie di appoggio piana di dimensione
appropriata al genere di lavoro da eseguire, deve essere registrabile
ed il suo lato interno deve distare non piu' di 2 millimetri, dalla
mola, a meno che la natura del materiale in lavorazione (materiali
sfaldabili) e la particolarita' di questa non richiedano, ai fini
della sicurezza, una maggiore distanza.
5.1.6
Le mole abrasive artificiali che sono usate promiscuamente da piu'
lavoratori per operazioni di breve durata, devono essere munite di
uno schermo trasparente paraschegge infrangibile e regolabile, a meno
che tutti i lavoratori che le usano non siano provvisti di adatti
occhiali di protezione in dotazione personale.
5.1.7
1. Le mole naturali azionate meccanicamente devono essere montate tra
flange di fissaggio aventi un diametro non inferiore ai 5/10 di
quello della mola fino ad un massimo di m. 1 e non devono funzionare
ad una velocita' periferica superiore a 13 metri al minuto secondo.
2. Quando dette mole sono montate con flange di diametro inferiore ai
5/10 di quello della mola e quando la velocita' periferica supera i
10 metri al minuto secondo, esse devono essere provviste di solide
protezioni metalliche, esclusa la ghisa comune, atte a trattenere i
pezzi della mola in caso di rottura.
5.1.8
Sulla incastellatura o in prossimita' delle macchine molatrici deve
essere esposto, a cura dell'utente della macchina, un cartello
indicante il diametro massimo della mola che puo' essere montata in
relazione al tipo di impasto ed al numero dei giri del relativo
albero.
5.1.9
Le macchine pulitrici o levigatrici a nastro, a tamburo, a rulli, a
disco, operanti con smeriglio o altre polveri abrasive, devono avere
la parte abrasiva non utilizzata nell'operazione, protetta contro il
contatto accidentale.
5.2 Bottali, impastatrici, gramolatrici e macchine simili
5.2.1
Le macchine rotanti costituite da botti, cilindri o recipienti di
altra forma che, in relazione all'esistenza di elementi sporgenti
delle parti in movimento o per altre cause, presentino pericoli per i
lavoratori, devono essere segregate, durante il funzionamento,
mediante barriere atte ad evitare il contatto accidentale con dette
parti in movimento.
5.2.2
I bottali da concia e le altre macchine che possono ruotare
accidentalmente durante le operazioni di carico e scarico, debbono
essere provviste di un dispositivo che ne assicuri la posizione di
fermo.
5.2.3
1. Le macchine impastatrici devono essere munite di coperchio totale
o parziale atto ad evitare che il lavoratore possa comunque venire in
contatto con gli organi lavoratori in moto.
2. Le protezioni di cui al comma precedente devono essere provviste
del dispositivo di blocco previsto al punto 6.3 parte I.
3. Quando per ragioni tecnologiche non sia possibile applicare le
protezioni ed i dispositivi di cui ai commi precedenti, si devono
adottare altre idonee misure per eliminare o ridurre il pericolo.
5.2.4
1. Nelle gramolatrici e macchine simili devono essere protetti:
a) la zona di imbocco tra il cono scanalato e la sottostante vasca
girevole, mediante una griglia disposta anteriormente al cono stesso,
a meno che questo non sia preceduto da dispositivo voltapasta;
b) il tratto compreso tra la testata del cono ed il bordo superiore
della vasca contro il pericolo di trascinamento e cesoiamento delle
mani;
c) lo spazio compreso tra il cono e la traversa superiore
posteriormente all'imbocco, quando la distanza tra la parte mobile e
quella fissa e' inferiore a 6 centimetri.
5.3 Macchine di fucinatura e stampaggio per urto
5.3.1
Le macchine di fucinatura e di stampaggio per urto, quali magli,
berte e simili, devono essere provviste di un dispositivo di blocco
atto ad assicurare la posizione di fermo della testa portastampo,
durante il cambio e la sistemazione degli stampi e dei controstampi.
5.3.2
1. Gli schermi di difesa contro le proiezioni di materiali devono,
per le macchine di fucinatura e di stampaggio, essere applicati
almeno posteriormente alla macchina e quando non ostino esigenze di
lavoro, anche sul davanti ed ai lati.
2. Gli schermi possono omettersi quando, in relazione alla ubicazione
della macchina od al particolare sistema di lavoro, sia da escludersi
la possibilita' che i lavoratori siano colpiti da dette proiezioni.
5.4 Macchine utensili per metalli
5.4.1
1. Nei torni, le viti di fissaggio del pezzo al mandrino devono
risultare incassate oppure protette con apposito manicotto
contornante il mandrino, onde non abbiano ad impigliare gli indumenti
del lavoratore durante la rotazione. Analoga protezione deve essere
adottata quando il pezzo da lavorare e' montato mediante briglia che
presenta gli stessi pericoli.
2. Nei torni per la lavorazione dei pezzi dalla barra, la parte
sporgente di questa deve essere protetta mediante sostegno tubolare.
5.4.2
1. I grandi torni e gli alesatori a piattaforma orizzontale girevole,
sulla quale i lavoratori possono salire per sorvegliare lo
svolgimento della lavorazione, devono essere provvisti di un
dispositivo di arresto della macchina, azionabile anche dal posto di
osservazione sulla piattaforma.
5.4.3
1. I vani esistenti nella parte superiore del bancale fisso delle
piallatrici debbono essere chiusi allo scopo di evitare possibili
cesoiamenti di parti del corpo del lavoratore tra le traverse del
bancale e le estremita' della piattaforma scorrevole portapezzi.
5.4.4
1. I pezzi da forare al trapano, che possono essere trascinati in
rotazione dalla punta dell'utensile, devono essere trattenuti
mediante morsetti od altri mezzi appropriati.
5.4.5
1. Le seghe a nastro per metalli devono essere protette conformemente
a quanto disposto al punto 5.5.2, punto 2.
5.4.6
1. Le seghe circolari a caldo devono essere munite di cuffia di
protezione in lamiera dello spessore di almeno 3 millimetri per
arrestare le proiezioni di parti incandescenti.
5.5 Macchine utensili per legno e materiali affini
5.5.1
Le seghe alternative a movimento orizzontale devono essere munite di
una solida protezione della biella atta a trattenerne i pezzi in caso
di rottura.
5.5.2
1. Le seghe a nastro devono avere i volani di rinvio del nastro
completamente protetti. La protezione deve estendersi anche alle
corone dei volani in modo da trattenere il nastro in caso di rottura.
2. Il nastro deve essere protetto contro il contatto accidentale in
tutto il suo percorso che non risulta compreso nelle protezioni di
cui al primo comma, ad eccezione del tratto strettamente necessario
per la lavorazione.
5.5.3
Le seghe circolari fisse devono essere provviste:
a) di una solida cuffia registrabile atta a evitare il contatto
accidentale del lavoratore con la lama e ad intercettare le schegge;
b) di coltello divisore in acciaio, quando la macchina e' usata per
segare tavolame in lungo, applicato posteriormente alla lama a
distanza di non piu' di 3 millimetri dalla dentatura per mantenere
aperto il taglio;
c) di schermi messi ai due lati della lama nella parte sporgente
sotto la tavola di lavoro in modo da impedirne il contatto.
Qualora per esigenze tecniche non sia possibile l'adozione del
dispositivo di cui alla lettera a), si deve applicare uno schermo
paraschegge di dimensioni appropriate.
5.5.4
Le seghe circolari a pendolo, a bilanciere e simili devono essere
provviste di cuffie di protezione conformate in modo che durante la
lavorazione rimanga scoperto il solo tratto attivo del disco.
Le seghe circolari a pendolo e simili devono essere inoltre provviste
di un dispositivo di sicurezza atto ad impedire che la lama possa
uscire fuori dal banco dalla parte del lavoratore in caso di rottura
dell'organo tirante.
5.5.5
Le pialle a filo devono avere il portalame di forma cilindrica e
provvisto di scanalature di larghezza non superiore a 12 millimetri
per l'eliminazione dei trucioli.
La distanza fra i bordi dell'apertura del banco di lavoro e il filo
tagliente delle lame deve essere limitata al minimo indispensabile
rispetto alle esigenze della lavorazione.
Le pialle a filo devono inoltre essere provviste di un riparo
registrabile a mano o di altro idoneo dispositivo per la copertura
del portalame o almeno del tratto di questo eccedente la zona di
lavorazione in relazione alle dimensioni ed alla forma del materiale
da piallare.
5.5.6
Le pialle a spessore devono essere munite di un dispositivo atto ad
impedire il rifiuto del pezzo o dei pezzi in lavorazione.
5.5.7
Le fresatrici da legno devono essere provviste di mezzi di protezione
atti ad evitare che le mani del lavoratore possano venire
accidentalmente in contatto con l'utensile. Tali mezzi debbono essere
adatti alle singole lavorazioni ed applicati sia nei lavori con guida
che in quelli senza guida.
5.6 Presse e cesoie
5.6.1
Le presse, le trance e le macchine simili debbono essere munite di
ripari dispositivi atti ad evitare che le mani o altre parti del
corpo dei lavoratori siano offese dal punzone o da altri organi
mobili lavoratori.
Tali ripari o dispositivi, a seconda del tipo della macchina o delle
esigenze della lavorazione, possono essere costituiti da:
a) schermi fissi che permettono il passaggio dei materiali nella zona
di lavoro pericolosa, ma non quello delle mani del lavoratore;
b) schermi mobili di completa protezione della zona pericolosa, che
non consentano il movimento del punzone se non quando sono nella
posizione di chiusura;
c) apparecchi scansamano comandati automaticamente dagli organi
mobili della macchina;
d) dispositivi che impediscano la discesa del punzone quando le mani
o altre parti del corpo dei lavoratori si trovino in posizione di
pericolo.
I dispositivi di sicurezza consistenti nel comando obbligato della
macchina per mezzo di due organi da manovrarsi contemporaneamente con
ambo le mani, possono essere ritenuti sufficienti soltanto nel caso
che alla macchina sia addetto un solo lavoratore. I suddetti ripari e
dispositivi di sicurezza possono essere omessi quando la macchina sia
provvista di apparecchi automatici o semi automatici di
alimentazione.
5.6.2
Nei lavori di meccanica minuta con macchine di piccole dimensioni,
qualora l'applicazione di uno dei dispositivi indicati al punto 5.6.1
o di altri dispositivi di sicurezza non risulti praticamente
possibile, i lavoratori, per le operazione di collocamento e ritiro
dei pezzi in lavorazione, debbono essere forniti e fare uso di adatti
attrezzi di lunghezza sufficiente a mantenere le mani fuori della
zona di pericolo.
5.6.3
L'applicazione di ripari o dispositivi di sicurezza, in conformita' a
quanto stabilisce il punto 5.6.1, puo' essere omessa per le presse o
macchine simili mosse direttamente dalla persona che le usa, senza
intervento diretto o indiretto di motori nonche' per le presse
comunque azionate a movimento lento, purche' le eventuali condizioni
di pericolo siano eliminate mediante altri dispositivi o
accorgimenti.
5.6.4
Le presse meccaniche alimentate a mano debbono essere munite di
dispositivo antiripetitore del colpo.
5.6.5
Le presse a bilanciere azionate a mano, quando il volano in movimento
rappresenti un pericolo per il lavoratore, debbono avere le masse
rotanti protette mediante schermo circolare fisso o anello di guardia
solidale con le masse stesse.
5.6.6
Le cesoie a ghigliottina mosse da motore debbono essere provviste di
dispositivo atto ad impedire che le mani o altre parti del corpo dei
lavoratori addetti possano comunque essere offesi dalla lama, a meno
che non siano munite di alimentatore automatico o meccanico che non
richieda l'introduzione delle mani o altre parti del corpo nella zona
di pericolo.
5.6.7
Le grandi cesoie a ghigliottina cui sono addetti contemporaneamente
due o piu' lavoratori debbono essere provviste di dispositivi di
comando che impegnino ambo le mani degli stessi per tutta la durata
della discesa della lama, a meno che non siano adottati altri
efficaci mezzi di sicurezza.
5.6.8
Le cesoie a coltelli circolari, quando questi ultimi sono accessibili
e pericolosi, debbono essere provviste di cuffia o di schermi o di
altri mezzi idonei di protezione applicati alla parte di coltello
soprastante il banco di lavoro ed estendersi quanto piu' vicino
possibile alla superficie del materiale in lavorazione. Anche le
parti dei coltelli sottostanti il banco devono essere protette.
5.6.9
Le cesoie a tamburo portacoltelli e simili debbono essere provviste
di mezzi di protezione, che impediscano ai lavoratori di raggiungere
con le mani i coltelli in moto.
5.7 Frantoi, disintegratori, molazze e polverizzatori
5.7.1 Gli organi lavoratori dei frantoi, dei disintegratori, dei
polverizzatori e delle macchine simili, i quali non siano
completamente chiusi nell'involucro esterno fisso della macchina e
che presentino pericolo, debbono essere protetti mediante idonei
ripari, che possono essere costituiti anche da robusti parapetti
collocati a sufficiente distanza dagli organi da proteggere.
5.7.2
I molini a palle e le macchine simili debbono essere segregati
mediante barriere o parapetti posti a conveniente distanza, ogni
qualvolta i loro elementi sporgenti vengano a trovarsi, durante la
rotazione, a meno di metri due di altezza dal pavimento.
5.7.3
Qualora per esigenze tecniche le aperture di alimentazione dei
frantoi, dei disintegratori e delle macchine simili, non possano
essere provviste di protezioni fisse complete, possono essere
adottate protezioni rimovibili o spostabili, le quali debbono essere
rimesse al loro posto o in posizione di difesa non appena sia cessata
l'esigenza che ne ha richiesto la rimozione.
In ogni caso il posto di lavoro o di manovra dei lavoratori deve
essere sistemato o protetto in modo da evitare cadute entro
l'apertura di alimentazione o offese da parte degli organi in moto.
5.7.4
Le molazze e le macchine simili debbono essere circondate da un
riparo atto ad evitare possibili offese dagli organi lavoratori in
moto.
Le aperture di scarico della vasca debbono essere costruite o
protette in modo da impedire che le mani dei lavoratori possano
venire in contatto con gli organi mobili della macchina.
5.8 Macchine per centrifugare e simili
5.8.1 Le macchine per centrifugare e simili debbono essere usate
entro i limiti di velocita' e di carico stabiliti dal costruttore.
Tali limiti debbono risultare da apposita targa ben visibile
applicata sulla macchina e debbono essere riportati su cartello con
le istruzioni per l'uso, affisso presso la macchina.
5.8.2
Le macchine per centrifugare in genere, quali gli idroestrattori e i
separatori a forza centrifuga, debbono essere munite di solido
coperchio dotato del dispositivo di blocco previsto al punto 6.3
parte I e di freno adatto ed efficace.
Qualora, in relazione al particolare uso della macchina, non sia
tecnicamente possibile applicare il coperchio, il bordo
dell'involucro esterno deve sporgere di almeno tre centimetri verso
l'interno rispetto a quello del paniere.
5.9 Laminatoi, rullatrici, calandre e cilindri
5.9.1 Nelle macchine con cilindri lavoratori e alimentatori
accoppiati e sovrapposti, o a cilindro contrapposto a superficie
piana fissa o mobile, quali laminatoi, rullatrici, calandre, molini a
cilindri, raffinatrici, macchine tipografiche a cilindri e simili, la
zona di imbocco, qualora non sia inaccessibile, deve essere
efficacemente protetta per tutta la sua estensione, con riparo per
impedire la presa e il trascinamento delle mani o di altre parti del
corpo del lavoratore.
Qualora per esigenze della lavorazione non sia possibile proteggere
la zona di imbocco, le macchine di cui al primo comma debbono essere
provviste di un dispositivo che, in caso di pericolo, permetta,
mediante agevole manovra, di conseguire il rapido arresto dei
cilindri.
Inoltre, per quanto necessario ai fini della sicurezza e tecnicamente
possibile, il lavoratore deve essere fornito e fare uso di
appropriati attrezzi che gli consentano di eseguire le operazioni
senza avvicinare le mani alla zona pericolosa.
Le disposizioni del presente punto non si applicano nei casi in cui,
in relazione alla potenza, alla velocita', alle caratteristiche ed
alle dimensioni delle macchine, sia da escludersi il pericolo
previsto dal primo comma.
5.9.2 I laminatoi e le calandre che, in relazione alle loro
dimensioni, potenza, velocita' o altre condizioni, presentano
pericoli specifici particolarmente gravi, quali i laminatoi
(mescolatori) per gomma, le calandre per foglie di gomma e simili,
debbono essere provvisti di un dispositivo per l'arresto immediato
dei cilindri avente l'organo di comando conformato e disposto in modo
che l'arresto possa essere conseguito anche mediante semplice e
leggera pressione di una qualche parte del corpo del lavoratore nel
caso che questi venga preso con le mani dai cilindri in moto.
Il dispositivo di arresto di cui al comma precedente oltre al freno
deve comprendere anche un sistema per la contemporanea inversione del
moto dei cilindri prima del loro arresto definitivo.
5.10 Apritoii, battitoi, carde, sfilacciatrici, pettinatrici e
macchine simili
5.10.1
Gli organi lavoratori degli apritoi, dei battitoi, delle carde, delle
sfilacciatrici, delle pettinatrici e delle altre macchine pericolose
usate per la prima lavorazione delle fibre e delle materie tessili,
quali catene a punta, aspi, rulli, tamburi a denti o con guarnizioni
a punta e coppie di cilindri, devono essere protetti mediante
custodie conformate e disposte in modo da rendere impossibile il
contatto con essi delle mani e delle altre parti del corpo dei
lavoratori.
Tali custodie, qualora non siano costituite dallo stesso involucro
esterno fisso della macchina, devono, salvo quanto e' disposto nel
punto 5.10.2, essere fissate mediante viti, bulloni o altro idoneo
mezzo.
5.10.2 Le custodie degli organi lavoratori delle macchine indicate
nel punto 5.10.1 e le loro parti, che, durante il lavoro, richiedono
di essere aperte o spostate, devono essere provviste del dispositivo
di blocco previsto al punto 6.3 parte I.
Lo stesso dispositivo deve essere applicato anche ai portelli delle
aperture di visita, di pulitura e di estrazione dei rifiuti di
lavorazione, qualora gli organi lavoratori interni possano essere
inavvertitamente raggiunti dai lavoratori.
5.10.3 Le aperture di carico e scarico delle macchine indicate al
primo comma al punto 5.10.1 devono avere una forma tale ed essere
disposte in modo che i lavoratori non possano, anche accidentalmente,
venire in contatto con le mani o con altre parti del corpo con gli
organi lavoratori o di movimento interni della macchina.
5.10.4 La zona di imbocco dei cilindri alimentatori delle macchine
indicate al primo comma al punto 5.10.1, escluse le carde e le
pettinatrici, deve essere resa inaccessibile mediante griglia o
custodia chiusa anche lateralmente, estendendosi fino a metri uno di
distanza dall'imbocco dei cilindri, o protetta con rullo folle che
eviti il pericolo di presa delle mani o di altre parti del corpo fra
i cilindri, o munita di altro idoneo dispositivo di sicurezza.
Se la griglia o custodia non e' fissa, essa deve essere provvista del
dispositivo di blocco previsto al punto 6.3 parte I.
5.11 Macchine per filare e simili
5.11.1
Le custodie mobili degli ingranaggi, delle cremagliere e degli altri
organi di movimento pericolosi degli stiratoi dei banchi a fusi, dei
filatoi, dei binatoi, dei ritorcitoi e delle altre macchine tessili
simili, nonche' gli sportelli delle aperture di accesso agli stessi
organi eventualmente ricavate nell'involucro esterno della macchina,
devono essere provviste del dispositivo di blocco previsto al punto
6.3 parte I, qualora debbano essere aperte o rimosse durante il
lavoro e gli organi pericolosi possano essere inavvertitamente
raggiunti dal lavoratore.
5.11.2
L'imbocco della coppia di tamburi longitudinali di comando di fusi
dei filatoi e dei ritorcitoi continui ad anello ad aletta ed a
campana, deve essere protetto, alle due estremita', mediante schermo
e, longitudinalmente, con sbarre sulle due fronti della macchina o
con un riparo disposto nella zona angolare formata dai due cilindri
oppure con altro mezzo idoneo.
5.11.3
1. Il montaggio sui tamburi delle macchine indicate nel punto 5.11.2
delle funicelle di comando dei fusi deve essere fatto a macchina
ferma.
2. E' tuttavia consentito il montaggio a macchina in moto, ferma
restando l'osservanza delle disposizioni del punto 5.11.2, a
condizione che all'operazione sia adibito personale esperto fornito
di appositi attrezzi, quali anello o asticciola con gancio.
5.11.4
I filatoi automatici intermittenti devono essere provvisti di:
a) staffe fisse alle ruote del carro distanti non piu' di 6
millimetri dalle rotaie, allo scopo di evitare lo schiacciamento dei
piedi fra la ruota e la rotaia;
b) dispositivi, quali tamponi retrattili o altri equivalenti, atti ad
evitare lo schiacciamento degli arti inferiori tra il carro ed il
tampone di arresto, salvo il caso in cui questi siano disposti al
disotto del banco dei cilindri alimentatori ed in posizione tale per
cui non risultino facilmente accessibili;
c) custodie complete delle varie pulegge a gola dei comandi che non
risultino gia' inaccessibili, atte a impedire ogni contatto con i
punti di avvolgimento delle funi;
d) custodia cilindrica al nasello di arresto della bacchetta, allo
scopo di evitare lo schiacciamento delle mani fra lo stesso nasello e
l'albero della controbacchetta.
5.12 Telai meccanici di tessitura
5.12.1
I telai meccanici di tessitura e telai meccanici per la fabbricazione
di tele o tessuti metallici o di altre materie devono essere
provvisti di apparecchio guidanavetta applicato alla cassa battente,
atto ad impedire la fuoruscita della navetta dalla sua sede di corsa.
Quando l'applicazione del guidanavetta puo' riuscire dannosa per il
prodotto, come nei casi di fabbricazione dei tessuti molto leggeri e
con l'ordito molto debole o quando la velocita' della navetta e'
molto limitata, l'apparecchio guidanavetta puo' essere sostituito da
reti intelaiate, poste sui fianchi del telaio, atte ad arrestare la
navetta in caso di fuoruscita.
5.12.2
L'apparecchio guidanavetta di cui al primo comma del punto 5.12.1
deve essere applicato:
a) ai telai da cotone, lino, canapa e juta, che battono piu' di 80
colpi al minuto primo o aventi una luce pettine maggiore di m. 1,60,
anche se usati per la fabbricazione di tessuti di altre fibre o
misti, ad eccezione dei telai adibiti alla fabbricazione dei tessuti
leggeri di fantasia, per i quali l'applicazione del guidanavetta e'
facoltativa;
b) ai telai da lana che battono piu' di 100 colpi al minuto primo o
aventi luce pettine maggiore di m. 2, anche se adibiti alla
fabbricazione di tessuti di altre fibre o misti.
5.12.3
L'apparecchio guidanavetta di cui al primo comma del punto 5.12.1,
deve essere tale che:
a) se mobile, assuma automaticamente la posizione di lavoro
(posizione attiva di protezione) non appena il telaio e' messo in
moto;
b) le due estremita' laterali non distino dalla scatola delle navette
piu' di mezza lunghezza di navetta.
L'efficienza del suddetto apparecchio deve essere assicurata mediante
una costante ed accurata manutenzione.
5.12.4
Non sono ammessi apparecchi guidanavette costituiti da una unica
barra avente un diametro inferiore a:
a) 12 millimetri se i tratti liberi della barra non hanno una
lunghezza superiore a 75 centimetri;
b) 14 millimetri se i tratti liberi della barra hanno una lunghezza
compresa tra i 75 centimetri e un metro;
c) 20 millimetri se i tratti liberi della barra hanno una lunghezza
superiore a un metro.
Ove la sezione della barra sia diversa dalla circolare, le sue
dimensioni devono essere tali da offrire resistenza e rigidita'
corrispondenti.
5.12.5
Le reti paranavetta, di cui al secondo comma del punto 5.12.1, devono
avere le seguenti dimensioni
minime:
a) cm. 50 x 50 per telai fino a m. 1,20 di luce pettine;
b) cm. 40 x 60 per telai con luce pettine da m. 1,21 a m. 1,60;
c) cm. 70 x 70 per telai con luce pettine superiore a m. 1,60.
Dette reti devono essere disposte il piu' vicino possibile alle due
testate del telaio, immediatamente al di sopra della costola
inferiore del pettine e davanti a questo quando si trovi nella sua
posizione estrema posteriore.
Le reti paranavetta possono essere omesse alle testate dei telai
prospicienti pareti cieche, purche' non vi sia possibilita' di
passaggio.
5.12.6
I pesi delle leve di pressione del subbio del tessuto ed i pesi del
freno del subbio dell'ordito dei telai meccanici di tessitura e telai
meccanici per la fabbricazione di tele o tessuti metallici o di altre
materie devono essere assicurati con mezzi idonei ad evitarne la
caduta.
5.12.7
Gli impianti di tessitura devono essere attrezzati con mezzi che
permettano di eseguire in modo sicuro il montaggio e lo smontaggio
sia del subbio del tessuto, che del subbio dell'ordito.
5.13 Macchine diverse
5.13.1
Nelle ammorbidatrici per canapa e nelle distenditrici per juta,
l'imbocco dei cilindri deve essere protetto lateralmente con ripari
fissi alti m. 1,30 da terra, estesi fino a cm. 70 dall'imbocco
stesso.
Lo scarico delle stesse macchine deve essere protetto con un riparo
fisso atto ad impedire che, nel movimento retrogrado, le mani del
lavoratore possano essere prese dai cilindri.
5.13.2
Le macchine di rottura per strappamento delle mannelle di canapa e
juta, alimentate a mano devono avere la caviglia fissa e l'albero a
sezione quadrata di avvolgimento disposti a sbalzo, con gli assi
normali al fronte di lavoro.
5.13.3
Le bobine delle macchine automatiche per la fabbricazione di corde di
fibre tessili o di corde metalliche, devono essere provviste di
coperchio o cuffia di protezione che impediscano la fuoruscita delle
bobine e siano muniti del dispositivo di blocco previsto al punto 6.3
parte I.
Quando le dimensioni della parte rotante della macchina sono
rilevanti, la protezione puo' essere costituita da schermi o reti
metalliche di altezza, forma e resistenza atti ad impedire il
contatto dei lavoratori con le parti rotanti e a trattenere le bobine
in caso di sfuggita.
5.13.4
Le macchine a motore per cucire con filo devono essere provviste,
compatibilmente con le esigenze tecniche della lavorazione, di una
protezione dell'ago per evitare lesioni alle dita del lavoratore.
5.13.5
Le macchine a motore per cucire con graffe, quando non siano ad
alimentazione automatica, devono essere provviste di un riparo che
impedisca alle dita del lavoratore di trovarsi nella zona pericolosa.
5.13.6
Le bobine delle macchine per trafilare fili metallici devono essere
provviste di un dispositivo, azionabile direttamente dal lavoratore,
che consenta l'arresto immediato della macchina in caso di
necessita'.
5.13.7
Le macchine con cilindro a lame elicoidali, quali le rasatrici, le
depilatrici, le scarnitrici e le distenditrici, devono essere
provviste di cuffia di protezione al di sopra del cilindro portalame,
la quale lasci scoperto il tratto strettamente necessario per la
lavorazione.
Quando la cuffia non sia fissa, deve essere munita del dispositivo di
blocco previsto al punto 6.3 parte I.
5.13.8
Nelle trebbiatrici sprovviste di alimentatore automatico dei covoni,
il vano d'imbocco del battitore deve essere munito di tavolette
fermapiedi alte almeno 15 centimetri e di un coperchio cernierato che
abbia nella parte posteriore un dispositivo di arresto che limiti
l'ampiezza della misura strettamente necessaria per la normale
introduzione del covone.
5.13.9
Sulle trebbiatrici, la parete anteriore della fossetta ove prende
posto l'imboccatore, deve essere completata da un robusto parapetto
provvisto di un dispositivo di blocco, che permetta di spostare la
traversa orizzontale nei limiti di altezza, a partire dal fondo,
compresi fra un minimo di 70 centimetri ed un massimo di 90
centimetri.
5.13.10
Il piano superiore di servizio nella trebbiatrice deve essere munito
ai bordi di sponde alte almeno 50 centimetri.
L'accesso a detto piano deve effettuarsi mediante scale a mano munite
di ganci di trattenuta e aventi un montante prolungato di almeno m.
0,80 oltre il piano stesso.
5.13.11
Le trebbiatrici su ruote devono essere corredate di freni efficienti
e di calzatoie di legno per assicurarne la stabilita' durante il
lavoro.
5.13.12
Le macchine per riempire bottiglie di vetro con liquidi sotto
pressione devono essere provvisti di schermi atti a trattenere i
frammenti di vetro in caso di scoppio della bottiglia.
Detti schermi devono essere adottati anche per le operazioni di
chiusura delle bottiglie quando per queste operazioni esistono
fondati pericoli di scoppio.
5.13.13
Le macchine tipografiche a platina e le macchine simili che non siano
munite di alimentatore automatico devono essere provviste di un
dispositivo atto a determinare l'arresto automatico della macchina
per semplice urto della mano del lavoratore, quando questa venga a
trovarsi in posizione di pericolo fra la tavola fissa e il piano
mobile, ovvero devono essere munite di altro idoneo dispositivo di
sicurezza di riconosciuta efficacia.
5.13.14
Le presse fustellatrici che richiedono il collocamento a mano delle
fustelle fra le due piastre devono essere attrezzate con fustelle di
altezza non inferiore a 50 millimetri munite di bordo sporgente, allo
scopo di consentirne l'uso senza pericolo per le mani.
La disposizione di cui al primo comma non e' obbligatoria quando
l'applicazione delle fustelle sul materiale in lavorazione e'
effettuata a piastre di pressione spostate e quindi in condizioni non
pericolose.
5.13.15
I compressori devono essere provvisti di una valvola di sicurezza
tarata per la pressione massima di esercizio e di dispositivo che
arresti automaticamente il lavoro di compressione al raggiungimento
della pressione massima d'esercizio.
5.14 Impianti ed operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica
ossidrica, elettrica e simili
5.14.1
Fra gli impianti di combustione o gli apparecchi a fiamma ed i
generatori o gasometri di acetilene deve intercorrere una distanza di
almeno 10 metri, riducibili a 5 metri, nei casi in cui i generatori o
gasometri siano protetti contro le scintille e l'irradiamento del
calore o usati per lavori all'esterno
5.14.2
Sulle derivazioni di gas acetilene o di altri gas combustibili di
alimentazione nel cannello di saldatura deve essere inserita una
valvola idraulica o altro dispositivo di sicurezza che corrisponda ai
seguenti requisiti:
a) impedisca il ritorno di fiamma e l'afflusso dell'ossigeno o
dell'aria nelle tubazioni del gas combustibile;
b) permetta un sicuro controllo, in ogni momento del suo stato di
efficienza;
c) sia costruito in modo da non costituire pericolo in caso di
eventuale scoppio per ritorno di fiamma.
5.14.3
Gli apparecchi per saldatura elettrica o per operazioni simili devono
essere provvisti di interruttore omnipolare sul circuito primario di
derivazione della corrente elettrica.
5.14.4
Quando la saldatura od altra operazione simile non e' effettuata con
saldatrice azionata da macchina rotante di conversione, e' vietato
effettuare operazioni di saldatura elettrica con derivazione diretta
della corrente della normale linea di distribuzione senza l'impiego
di un trasformatore avente l'avvolgimento secondario isolato dal
primario.
5.15 Forni e stufe di essiccamento o di maturazione
5.15.1 Le bocche di carico e le altre aperture esistenti nelle pareti
dei forni, quando, per le loro posizioni e dimensioni, costituiscono
pericolo nell'interno, devono essere provviste di solide difese.
5.15.2 Le stufe di essiccamento o di maturazione, accessibili per le
operazioni connesse con il loro esercizio, devono essere provviste di
porte apribili anche dall'interno.
5.15.3 Le porte dei forni, delle stufe, delle tramogge e simili
devono essere disposte in modo che le manovre di chiusura ed apertura
risultino agevoli e sicure. In particolare deve essere assicurata la
stabilita' della posizione di apertura.
5.15.4 Le pareti e le parti esterne dei recipienti, serbatoi, vasche,
tubazioni, forni e porte, che possono assumere temperature pericolose
per effetto del calore delle materie contenute o di quello
dell'ambiente interno, devono essere efficacemente rivestite di
materiale termicamente isolante o protette contro il contatto
accidentale.
5.16 Impianti macchine ed apparecchi elettrici
5.16.1 Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare
l'indicazione della tensione, dell'intensita' e del tipo di corrente
e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per
l'uso.
5.16.2 Le macchine ed apparecchi elettrici mobili o portatili devono
essere alimentati solo da circuiti a bassa tensione.
Puo' derogarsi per gli apparecchi di sollevamento, per i mezzi di
trazione, per le cabine mobili di trasformazione e per quelle
macchine ed apparecchi che, in relazione al loro specifico impiego,
debbono necessariamente essere alimentati ad alta tensione.
5.16.4 Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici
mobili devono avere un isolamento supplementare di sicurezza fra le
parti interne in tensione e l'involucro metallico esterno.
ALLEGATO VI
DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Osservazione preliminare
Le disposizioni del presente allegato si applicano allorche' esiste,
per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.
1 Disposizioni generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro
1.1 Le attrezzature di lavoro devono essere installate, disposte e
usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e
per le altre persone, ad esempio facendo in modo che vi sia
sufficiente spazio disponibile tra i loro elementi mobili e gli
elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze
utilizzate o prodotte possano essere addotte e/o estratte in modo
sicuro.
1.2 Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature di
lavoro devono essere realizzate in modo sicuro, in particolare
rispettando le eventuali istruzioni d'uso del fabbricante.
1.0.1 Le attrezzature di lavoro non possono essere utilizzate per
operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.
1.3 Illuminazione
1.3.1 Le zone di azione delle macchine operatrici e quelle dei lavori
manuali, i campi di lettura o di osservazione degli organi e degli
strumenti di controllo, di misure o indicatori in genere e ogni luogo
od elemento che presenti un particolare pericolo di infortunio o che
necessiti di una speciale sorveglianza, devono essere illuminati in
modo diretto con mezzi particolari.
1.3.2. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari
lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare
adeguatamente i posti indicati al punto precedente, si devono
adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti
dalla mancanza o dalla insufficienza della illuminazione.
1.4 Avviamento
Ogni inizio ed ogni ripresa di movimento dei motori che azionano
macchine complesse o piu' macchine contemporaneamente devono essere
preceduti da un segnale acustico convenuto, distintamente
percettibile nei luoghi dove vi sono trasmissioni e macchine
dipendenti, associato, se necessario, ad un segnale ottico. Un
cartello indicatore richiamante l'obbligo stabilito dal presente
punto e le relative modalita', deve essere esposto presso gli organi
di comando della messa in moto del motore.
1.5 Rischio di proiezione di oggetti
Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in
genere nei lavori eseguiti mediante utensili a mano o a motore, che
possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di
materiali, si devono predisporre schermi o adottare altre misure atte
ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle
persone.
1.6 Rischi dovuti agli elementi mobili
1.6.1 E' vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli
elementi in moto di attrezzature di lavoro, a meno che cio' non sia
richiesto da particolari esigenze tecniche, nel quale caso deve
essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo.
Del divieto stabilito dal presente punto devono essere resi edotti i
lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.
1.6.2 E' vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di
riparazione o registrazione.
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si
devono adottare adeguate cautele a difesa dell'incolumita' del
lavoratore.
Del divieto indicato nel primo comma devono essere resi edotti i
lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.
1.6.3 Quando un motore, per le sue caratteristiche di costruzione,
costituisce un pericolo per chi lo avvicina, deve essere installato
in apposito locale o recintato o comunque protetto.
L'accesso ai locali o ai recinti dei motori deve essere vietato a
coloro che non vi sono addetti ed il divieto deve essere richiamato
mediante apposito avviso.
1.7 Rischio di caduta di oggetti
Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili,
nel tempo in cui non sono adoperati, devono essere tenuti entro
apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.
1.8 Materie e prodotti pericolosi e nocivi
1.8.1 Presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate
operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti o
materie: infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose,
asfissianti, irritanti, tossici o infettanti, taglienti o pungenti,
devono essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza delle specifiche lavorazioni.
1.8.2 Per la lubrificazione delle macchine o parti di macchine o
apparecchi in contatto con materie esplodenti, devono essere usati
lubrificanti di natura tale che non diano luogo a reazioni pericolose
in rapporto alla costituzione ed alle caratteristiche delle materie
stesse.
1.9 Rischio da spruzzi e investimento da materiali incandescenti
1.9.1 I lavoratori addetti alle operazioni di colata e quelli che
possono essere investiti da spruzzi di metallo fuso o di materiali
incandescenti devono essere protetti mediante adatti schermi o con
altri mezzi.
1.9.2 Nelle installazioni in cui la colata avviene entro canali o
fosse o spazi comunque delimitati del pavimento devono essere
predisposte idonee difese o altre misure per evitare che i lavoratori
vengano a contatto con il materiale fuso, nonche' per permettere loro
il rapido allontanamento dalla zona di pericolo nel caso di
spandimento dello stesso materiale sul pavimento.
2 Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro mobili,
semoventi o no.
2.1 Se un'attrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro,
devono essere stabilite e rispettate apposite regole di circolazione.
2.2 Si devono prendere misure organizzative atte e evitare che
lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivita' di attrezzature
di lavoro semoventi. Qualora la presenza di lavoratori a piedi sia
necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere
misure appropriate per evitare che essi siano feriti dalle
attrezzature.
2.3 L'accompagnamento di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili
mosse meccanicamente e' autorizzato esclusivamente su posti sicuri
predisposti a tal fine. Se si devono effettuare dei lavori durante lo
spostamento, la velocita' dell'attrezzatura deve, all'occorrenza,
essere adeguata.
2.4 Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a
combustione possono essere utilizzate nella zona di lavoro soltanto
qualora sia assicurata una quantita' sufficiente di aria senza rischi
per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
2.5 E' vietato il trasporto delle persone su carrelli di teleferiche
o di altri sistemi di funicolari aeree costruiti per il trasporto di
sole cose, salvo che per le operazioni di ispezione, manutenzione e
riparazione e sempre che siano adottate idonee misure precauzionali,
quali l'uso di cintura di sicurezza, l'adozione di attacchi
supplementari del carrello alla fune traente, la predisposizione di
adeguati mezzi di segnalazione.
3 Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro che
servono a sollevare e movimentare carichi
3.1 Disposizioni di carattere generale
3.1.1 I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti in
modo da risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla
natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e
trasporto sono destinati, nonche' alle condizioni d'impiego con
particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto.
3.1.2 Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli
trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del
fabbricante.
3.1.3 Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a
sollevare carichi devono essere utilizzate in modo tale da garantire
la stabilita' dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in
tutte le condizioni prevedibili e tenendo conto della natura del
suolo.
3.1.4 Il sollevamento di persone e' permesso soltanto con
attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.
A titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento
di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si
siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a
disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato
dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo.
Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro
adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere
occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un
mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro
evacuazione in caso di pericolo.
3.1.5 Devono essere prese misure per impedire che i lavoratori
sostino sotto i carichi sospesi, salvo che cio' sia richiesto per il
buon funzionamento dei lavori.
Non e' consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi di
lavoro non protetti abitualmente occupati dai lavoratori.
In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto
svolgimento del lavoro, si devono definire ed applicare procedure
appropriate.
3.1.6 Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione
dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di
aggancio, delle condizioni atmosferiche nonche' tenendo conto del
modo e della configurazione dell'imbracatura. Le combinazioni di piu'
accessori di sollevamento devono essere contrassegnate in modo chiaro
onde consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche
qualora esse non siano scomposte dopo l'uso.
3.1.7 Gli accessori di sollevamento devono essere depositati in modo
tale da non essere danneggiati o deteriorati.
3.2 Attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non
guidati
3.2.1 Quando due o piu' attrezzature di lavoro che servono al
sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un
luogo di lavoro di modo che i loro raggi d'azione si intersecano, e'
necessario prendere misure appropriate per evitare la collisione tra
i carichi e/o elementi delle attrezzature di lavoro stesse.
3.2.2 Nel caso di utilizzazione di attrezzature di lavoro mobili che
servono al sollevamento di carichi non guidati, si devono prendere
misure onde evitare l'inclinarsi, il ribaltamento e, se del caso, lo
spostamento e lo scivolamento dell'attrezzatura di lavoro. Si deve
verificare la buona esecuzione di queste misure.
3.2.3 Se l'operatore di un'attrezzatura di lavoro che serve al
sollevamento di carichi non guidati non puo' osservare l'intera
traiettoria del carico ne' direttamente ne' per mezzo di dispositivi
ausiliari in grado di fornire le informazioni utili, deve essere
designato un capomanovra in comunicazione con lui per guidarlo e
devono essere prese misure organizzative per evitare collisioni del
carico suscettibili di mettere in pericolo i lavoratori.
3.2.4 I lavori devono essere organizzati in modo tale che, quando un
lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni
possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, che il
lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto.
3.2.5 Tutte le operazioni di sollevamento devono essere correttamente
progettate nonche' adeguatamente controllate ed eseguite al fine di
tutelare la sicurezza dei lavoratori.
In particolare, quando un carico deve essere sollevato
simultaneamente da due o piu' attrezzature di lavoro che servono al
sollevamento di carichi non guidati, si deve stabilire e applicare
una procedura d'uso per garantire il buon coordinamento degli
operatori.
3.2.6 Qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di
carichi non guidati non possono trattenere i carichi in caso di
interruzione parziale o totale dell'alimentazione di energia, si
devono prendere misure appropriate per evitare di esporre i
lavoratori ai rischi relativi.
I carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il
caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico
sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza.
3.2.7. L'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che
servono al sollevamento di carichi non guidati deve essere sospesa
allorche' le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale
da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento esponendo cosi'
i lavoratori a rischi. Si devono adottare adeguate misure di
protezione per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi e
in particolare misure che impediscano il ribaltamento
dell'attrezzatura di lavoro.
3.2.8 Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di altri
materiali minuti deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di
benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e
le imbracature.
4 Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro che
servono a sollevare persone
4.1 Sui ponti sviluppabili e simili gli operai addetti devono fare
uso di idonea cintura di sicurezza.
4.2 I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per
l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture.
I ponti non devono essere spostati quando su di essi si trovano
lavoratori o sovraccarichi. E' ammessa deroga quando si tratti di
lavori per le linee elettriche di contatto o dei ponti recanti la
marcatura CE o costruiti secondo le disposizioni dei decreti di cui
all'articolo 70, comma 3, del presente decreto, sempreche' tale
funzionalita' risulti esplicitamente prevista dal fabbricante.
5 Disposizioni concernenti l'uso di determinate attrezzature di
lavoro
5.1. Berte a caduta libera
5.1.1. Le berte a caduta libera per la frantumazione della ghisa, dei
rottami metallici o di altri materiali debbono essere completamente
circondate da robuste pareti atte ad impedire la proiezione
all'esterno di frammenti di materiale.
5.1.2. Anche l'accesso a tale recinto deve essere sistemato in modo
da rispondere allo stesso scopo.
5.1.3. La manovra di sganciamento della mazza deve eseguirsi
dall'esterno del recinto o comunque da posto idoneamente protetto.
5.2 Laminatoi siderurgici e simili
5.2.1. Negli impianti di laminazione in cui si ha uscita violenta del
materiale in lavorazione, quali i laminatoi siderurgici e simili,
devono essere predisposte difese per evitare che il materiale investa
i lavoratori.
5.2.2. Quando per esigenze tecnologiche o per particolari condizioni
di impianto non sia possibile predisporre una efficiente difesa
diretta, dovranno essere adottate altre idonee misure per la
sicurezza del lavoro.
6 Rischi per Energia elettrica
6.1 Le attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da
proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in
particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti
attive sotto tensione.
6.2 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a
tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche.
7 Materie e prodotti infiammabili o esplodenti
7.1. Per la lubrificazione delle macchine o parti di macchine o
apparecchi in contatto con materie esplodenti o infiammabili, devono
essere usati lubrificanti di natura tale che non diano luogo a
reazioni pericolose in rapporto alla costituzione ed alle
caratteristiche delle materie stesse.
8. Impianti ed operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica,
ossidrica, elettrica e simili
8.1. Non devono eseguirsi lavorazioni ed operazioni con fiamme libere
o con corpi incandescenti a meno di 5 metri di distanza dai
generatori o gasometri di acetilene.
8.2. Il trasporto nell'interno delle aziende e dei locali di lavoro
degli apparecchi mobili di saldatura al cannello deve essere
effettuato mediante mezzi atti ad assicurare la stabilita' dei
gasogeni e dei recipienti dei gas compressi o disciolti e ad evitare
urti pericolosi.
8.3. I recipienti dei gas compressi o sciolti, ad uso di impianti
fissi di saldatura, devono essere efficacemente ancorati, al fine di
evitarne la caduta accidentale.
8.4. E' vietato effettuare operazioni di saldatura o taglio, al
cannello od elettricamente, nelle seguenti condizioni: a) su
recipienti o tubi chiusi; b) su recipienti o tubi aperti che
contengono materie le quali sotto l'azione del calore possono dar
luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose; c) su recipienti o
tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o
gassificandosi sotto l'azione del calore possono dar luogo a
esplosioni o altre reazioni pericolose. E' altresi' vietato di
eseguire le operazioni di saldatura nell'interno dei locali,
recipienti o fosse che non siano efficacemente ventilati. Quando le
condizioni di pericolo previste dalla lettera a) del primo comma del
presente articolo si possono eliminare con l'apertura del recipiente
chiuso, con l'asportazione delle materie pericolose e dei loro
residui, con l'uso di gas inerti o con altri mezzi o misure, le
operazioni di saldatura e taglio possono essere eseguite anche sui
recipienti o tubazioni indicati alla stessa lettera a) del primo
comma, purche' le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed
effettuate sotto la sua diretta sorveglianza.
8.5. Nelle operazioni di saldatura elettrica e simili nell'interno di
recipienti metallici, ferma restando l'osservanza delle disposizioni
di cui al punto 8.4, devono essere predisposti mezzi isolati e usate
pinze porta elettrodi completamente protette in modo che il
lavoratore sia difeso dai pericoli derivanti da contatti accidentali
con parti in tensione. Le stesse operazioni devono inoltre essere
effettuate sotto la sorveglianza continua di un esperto che assista
il lavoratore dall'esterno del recipiente
9 Macchine utensili per legno e materiali affini
La lavorazione di pezzi di piccole dimensioni alle macchine da legno,
ancorche' queste siano provviste dei prescritti mezzi di protezione,
deve essere effettuata facendo uso di idonee attrezzature quali
portapezzi, spingitoi e simili.
10 Macchine per filare e simili
Il lavoratore che ha la responsabilita' del funzionamento del
filatoio automatico intermittente, prima di mettere in moto la
macchina, deve assicurarsi che nessuna persona si trovi tra il carro
mobile e il banco fisso dei cilindri alimentatori.
E' vietato a chiunque di introdursi nello spazio fra il carro mobile
e il banco fisso dei cilindri alimentatori durante il funzionamento
del filatoio automatico intermittente. E' altresi' vietato introdursi
nello stesso spazio a macchina ferma senza l'autorizzazione del
lavoratore addetto o di altro capo responsabile.
Le disposizioni del presente punto integrate con il richiamo
all'obbligo di assicurare la posizione di fermo della macchina prima
di introdursi tra il carro mobile e il banco fisso, devono essere
rese note al personale mediante avviso esposto presso la macchina.
ALLEGATO VII
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Allegato VIII
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE A PROTEZIONI PARTICOLARI
Protezione dei capelli
I lavoratori che operano o che transitano presso organi in rotazione
presentanti pericoli di impigliamento dei capelli, o presso fiamme o
materiali incandescenti, devono essere provvisti di appropriata
cuffia di protezione, resistente e lavabile e che racchiuda i capelli
in modo completo.
Protezione del capo
I lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per
caduta di materiali dall'alto o per contatti con elementi comunque
pericolosi devono essere provvisti di copricapo appropriato.
Parimenti devono essere provvisti di adatti copricapo i lavoratori
che devono permanere, senza altra protezione, sotto l'azione
prolungata dei raggi del sole.
Protezione degli occhi
I lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni
di schegge o di materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque
dannosi, devono essere muniti di occhiali, visiere o schermi
appropriati.
Protezione delle mani
Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture,
tagli, abrasioni, ustioni, causticazioni alle mani, i lavoratori
devono essere forniti di guanti o altri appropriati mezzi di
protezione.
Protezione dei piedi
Per la protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistono
specifici pericoli di ustioni, di causticazione, di punture o di
schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti di calzature
resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio. Tali
calzature devono potersi sfilare rapidamente.
Protezione delle altre parti del corpo
Qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro
rischi particolari, i lavoratori devono avere a disposizione idonei
mezzi di difesa, quali schermi adeguati, grembiuli, pettorali,
gambali o uose.
Cinture di sicurezza
I lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall'alto o entro
vani o che devono prestare la loro opera entro pozzi, cisterne e
simili in condizioni di pericolo, devono essere provvisti di adatta
cintura di sicurezza.
Maschere respiratorie
I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di
gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere
respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo
adatto facilmente accessibile e noto ai lavoratori
1. Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego
di attrezzature di protezione individuale
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
2. Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di
protezione individuale
Dispositivi di protezione della testa
Caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di
lavori pubblici, industrie varie).
Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti,
cuffie, retine con o senza visiera).
Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata
ecc., in tessuto, in tessuto rivestito,
ecc.).
Dispositivi di protezione dell'udito
Palline e tappi per le orecchie.
Caschi (comprendenti l'apparato auricolare).
Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l'industria.
Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza.
Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di
intercomunicazione.
Dispositivi di protezione degli occhi e del viso
Occhiali a stanghette.
Occhiali a maschera.
Occhiali di protezione, contro i raggi X, i raggi laser, le
radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili.
Schermi facciali.
Maschera e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia
o adattabili a caschi protettivi).
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive.
Apparecchi isolanti a presa d'aria.
Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile.
Apparecchi e attrezzature per sommozzatori.
Scafandri per sommozzatori.
Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia
- Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli,
vibrazioni, ecc.); contro le aggressioni chimiche, per elettricisti e
antitermici.
- Guanti a sacco.
- Ditali.
- Manicotti.
- Fasce di protezione dei polsi.
- Guanti a mezze dita.
- Manopole.
Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe
Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza.
Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido.
Scarpe con protezione supplementare della punta del piede;
Scarpe e soprascarpe con suola anticalore;
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore;
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo;
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni;
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici;
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti;
Stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche;
Zoccoli;
Ginocchiere;
Dispositivi di protezione amovibili del collo del piede
Ghette;
Suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione);
Ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole.
Dispositivi di protezione della pelle
Creme protettive/pomate.
Dispositivi di protezione del tronco e dell'addome
Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni
meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.);
Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni
chimiche;
Giubbotti termici;
Giubbotti di salvataggio;
Grembiuli di protezione contro i raggi x;
Cintura di sicurezza del tronco.
Dispositivi dell'intero corpo
Attrezzature di protezione contro le cadute;
Attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete
comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);
Attrezzature con freno "ad assorbimento di energia cinetica"
(attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al
funzionamento);
Dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza)
Indumenti di protezione
Indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute);
Indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche
(perforazioni, tagli, ecc.);
Indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche;
Indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi
infrarossi;
Indumenti di protezione contro il calore;
Indumenti di protezione contro il freddo;
Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva;
Indumenti antipolvere;
Indumenti antigas;
Indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.) fluorescenza di
segnalazione, catarifrangenti;
Coperture di protezione.
3. Elenco indicativo e non esauriente delle attivita' e dei settori
di attivita' per i quali puo' rendersi necessario mettere a
disposizione attrezzature di protezione individuale
1. Protezione del capo (protezione del cranio)
Elmetti di protezione
- Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimita' di
impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio
di armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e
operazioni di demolizione.
- Lavori su ponti d'acciaio, su opere edili in strutture d'acciaio di
grande altezza, piloni, torri, costruzioni idrauliche in acciaio,
altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte,
caldaie e centrali elettriche.
- Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera.
- Lavori in terra e in roccia.
- Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di
spostamento di ammassi di sterile.
- Uso di estrattori di bulloni.
- Brillatura mine.
- Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru
e nastri trasportatori.
- Lavori nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta,
in acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti metallurgici, in
impianti di fucinatura a maglio e a stampo, nonche' in fonderie.
- Lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos,
tramogge e condotte.
- Costruzioni navali.
- Smistamento ferroviario.
- Macelli.
2. Protezione del piede
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile
- Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali.
- Lavori su impalcatura.
- Demolizioni di rustici.
- Lavori in calcestruzzo e in elementi prefabbricati con montaggio e
smontaggio di armature.
- Lavori in cantieri edili e in aree di deposito.
- Lavori su tetti.
Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile
- Lavori su ponti d'acciaio, opere edili in strutture di grande
altezza, piloni, torri, ascensori e montacarichi, costruzioni
idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi
contenitori, grandi condotte, gru, caldaie e impianti elettrici.
- Costruzioni di forni, installazioni di impianti di riscaldamento e
di aerazione, nonche' montaggio di costruzioni metalliche.
- Lavori di trasformazione e di manutenzione.
- Lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e
laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti di fucinatura a maglio
e a stampo, impianti di pressatura a caldo e di trafilatura.
- Lavori in cave di pietra, miniere, a cielo aperto e rimozione di
discarica.
- Lavorazione e finitura di pietre.
- Produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonche' lavorazione e
finitura.
- Manipolazione di stampi nell'industria della ceramica.
- Lavori di rivestimenti in prossimita' del forno nell'industria
della ceramica.
- Lavori nell'industria della ceramica pesante e nell'industria dei
materiali da costruzione.
- Movimentazione e stoccaggio.
- Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori
metallici di conserve.
- Costruzioni navali.
- Smistamento ferroviario.
Scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua e con intersuola
imperforabile
- Lavori sui tetti.
- Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante.
- Attivita' su e con masse molte fredde o ardenti. Scarpe di
sicurezza a slacciamento rapido
- In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse.
3. Protezione degli occhi o del volto
Occhiali di protezione, visiere o maschere di protezione
- Lavori di saldatura, molatura e tranciatura
- Lavori di mortasatura e di scalpellatura
- Lavorazione e finitura di pietre
- Uso di estrattori di bulloni.
- Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di
materiale che producono trucioli corti.
- Fucinatura a stampo.
- Rimozione e frantumazione di schegge.
- Operazioni di sabbiatura.
- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e
detergenti corrosivi.
- Impiego di pompe a getto liquido.
- Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimita'
delle stesse.
- Lavori che comportano esposizione al calore radiante.
- Impiego di laser.
4. Protezione delle vie respiratorie
Autorespiratori
- Lavori in contenitori, in vani ristretti e in forni industriali
riscaldati a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da
gas o di carenza di ossigeno.
- lavoro nella zona di caricamento dell'altoforno.
- Lavori in prossimita' dei convertitori e delle condutture di gas di
altoforno.
- Lavori in prossimita' della colata in siviera qualora sia
prevedibile che se ne sprigionino fumo di metalli pesanti.
- Lavori di rivestimento di forni e di siviere qualora sia
prevedibile la formazione di polveri.
- Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione.
- Lavori in pozzetti, canali e altri vani sotterranei nell'ambito
della rete fognaria.
- Attivita' in impianti frigoriferi che presentino un rischio di
fuoriuscita del refrigerante.
5. Protezione dell'udito
Otoprotettori
- Lavori nelle vicinanze di presse per metalli.
- Lavori che implicano l'uso di utensili pneumatici.
- Attivita' del personale a terra negli aeroporti.
- Battitura di pali e costipazione del terreno.
- Lavori nel legname e nei tessili.
6. Protezione del tronco, delle braccia e delle mani
Indumenti protettivi
- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e
detergenti corrosivi.
- Lavori che comportano la manipolazione di masse calde o la loro
vicinanza o comunque un'esposizione al calore.
- Lavorazione di vetri piani.
- Lavori di sabbiatura.
- Lavori in impianti frigoriferi.
Indumenti protettivi difficilmente infiammabili
- Lavori di saldatura in ambienti ristretti
Grembiuli imperforabili
- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli.
- Lavori che comportano l'uso di coltelli, nel caso in cui questi
siano mossi in direzione del corpo.
Grembiuli di cuoio
- Saldatura
- Fucinatura
- Fonditura
Bracciali
- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli.
Guanti
- Saldatura.
- Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui
sussista il rischio che il guanto rimanga impigliato nelle macchine.
- Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini. Guanti a
maglia metallica
- Operazione di disossamento e di squartamento nei macelli.
- Attivita' protratta di taglio con il coltello nei reparti di
produzione e macellazione.
- Sostituzione di coltelli nelle taglierine.
7. Indumenti di protezione contro le intemperie
- Lavori edili all'aperto con clima piovoso e freddo.
8. Indumenti fosforescenti
- Lavori in cui e' necessario percepire in tempo la presenza dei
lavoratori.
9. Attrezzatura di protezione anticaduta (imbracature di sicurezza)
- Lavori su impalcature.
- Montaggio di elementi prefabbricati.
- Lavori su piloni.
10. Attacco di sicurezza con corda
- Posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru.
- Posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevate di
transelevatori.
- Posti di lavoro sopraelevati su torri di trivellazione.
- Lavori in pozzi e in fogne.
11. Protezione dell'epidermide
- Manipolazione di emulsioni.
- Concia di pellami.
4 Indicazioni non esaurienti per la valutazione dei dispositivi di
protezione individuale
1. Elmetti di protezione per l'industria
2. Occhiali protettivi e schermi per la protezione del viso
3. Otoprotettori
4. Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
5. Guanti di protezione
6. Calzature per uso professionale
7. Indumenti di protezione
8. Giubbotti di salvataggio per l'industria
9. Dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
ALLEGATO IX
Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed
impianti elettrici
In relazione alla loro tensione nominale i sistemi elettrici si
dividono in:
- sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima
tensione, quelli a tensione nominale minore o uguale a 50 V se a
corrente alternata o a 120 V se in corrente continua (non ondulata);
- sistemi di Categoria I (prima), chiamati anche a bassa tensione,
quelli a tensione nominale da oltre 50 fino a 1000 V se in corrente
alternata o da oltre 120 V fino a 1500 V compreso se in corrente
continua;
sistemi di Categoria II (seconda),chiamati anche a media tensione
quelli a tensione nominale oltre 1000 V se in corrente alternata od
oltre 1500 V se in corrente continua, fino a 30 000 V
compreso;
sistemi di Categoria III (terza),chiamati anche ad alta tensione,
quelli a tensione nominale maggiore di 30 000 V.
Qualora la tensione nominale verso terra sia superiore alla tensione
nominale tra le fasi, agli effetti della classificazione del sistema
si considera la tensione nominale verso terra.
Per sistema elettrico si intende la parte di un impianto elettrico
costituito da un complesso di componenti elettrici aventi una
determinata tensione nominale.
Tab. 1 allegato IX - Distanze di sicurezza da parti attive di linee
elettriche e di impianti elettrici non protette o non
sufficientemente protette da osservarsi, nell'esecuzione di lavori
non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro,
delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonche'
degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all'azione del vento
e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche.
Un (kV) | D (m)
<=1 | 3
1<Un<=30 | 3,5
30<Un<=132 | 5
>132 | 7
Dove Un = tensione nominale.
ALLEGATO X
Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile
di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la
trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse,
permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo,
in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle
linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le
opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e,
solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile,
le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile
gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati
utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria
civile.
ALLEGATO XI
ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E
LA SALUTE DEI LAVORATORI
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di
sprofondamento a profondita' superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto
da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura
dell'attivita' o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni
ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione
derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso
rinvenuto durante le attivita' di scavo. (14) 28
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche
che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei
lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza
sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di
zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente
normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni
ionizzanti.
4. Lavori in prossimita' di linee elettriche aree a conduttori nudi
in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati
pesanti.
------------
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 1 ottobre 2012, n. 177, ha disposto (con l'art. 1, comma 3)
che "Le modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
introdotte dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia
decorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del decreto del
Ministro della difesa, di cui al comma 2 del presente articolo. Fino
a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'articolo 7, commi primo, secondo e quarto, del decreto
legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, che riacquistano
efficacia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in
vigore del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e sono autorizzate a proseguire
l'attivita' le imprese gia' operanti ai sensi delle medesime
disposizioni."
-------------
AGGIORNAMENTO (28)
La L. 1 ottobre 2012, n. 177 come modificata dal D.L. 30 dicembre
2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016,
n. 21 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le modificazioni al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotte dal comma 1 del
presente articolo, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla
data della pubblicazione del decreto del Ministro della difesa, di
cui al comma 2 del presente articolo".
ALLEGATO XII
Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99
1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e
indirizzo (i)).
4. Natura dell'opera.
5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice
fiscale e indirizzo (i)).
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute
durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice
fiscale e indirizzo (i)).
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute
durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice
fiscale e indirizzo (i)).
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul
cantiere.
12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese
gia' selezionate. 13. Ammontare complessivo presunto dei lavori ().
ALLEGATO XIII PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE 1. I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere, tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e della valutazione dei rischi, alle norme specifiche nel presente decreto legislativo. PRESCRIZIONI PER I SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI NEI CANTIERI 1. Spogliatoi e armadi per il vestiario 1.1. I locali spogliatoi devono disporre di adeguata aerazione, essere illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda, muniti di sedili ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. 1.2. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro. 1.3. La superficie dei locali deve essere tale da consentire, una dislocazione delle attrezzature, degli arredi, dei passaggi e delle vie di uscita rispondenti a criteri di funzionalita' e di ergonomia per la tutela e l'igiene dei lavoratori, e di chiunque acceda legittimamente ai locali stessi. 2. Docce 2.1. I locali docce devono essere riscaldati nella stagione fredda, dotati di acqua calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. Il numero minimo di docce e' di uno ogni dieci lavoratori impegnati nel cantiere. 3. Gabinetti e lavabi 3.1. I locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi detergenti e per asciugarsi. 3.2. I servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare la decenza e mantenuti puliti. 3.3. I lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel cantiere. 3.4. Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili chimici, questi devono presentare caratteristiche tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti. 3.5. In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per l'allestimento dei servizi di cantiere, e in prossimita' di strutture idonee aperte al pubblico, e' consentito attivare delle convenzioni con tali strutture al fine di supplire all'eventuale carenza di servizi in cantiere: copia di tali convenzioni deve essere tenuta in cantiere ed essere portata a conoscenza dei lavoratori. 4. Locali di riposo, di refezione e dormitori 4.1. I locali di riposo e di refezione devono essere forniti di sedili e di tavoli, ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento e le pareti devono essere mantenute in buone condizioni di pulizia. 4.2. Nel caso i pasti vengano consumati in cantiere, i lavoratori devono disporre di attrezzature per scaldare e conservare le vivande ed eventualmente di attrezzature per preparare i loro pasti in condizioni di soddisfacente igienicita'. 4.3. I lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua potabile in quantita' sufficiente nei locali occupati, nonche' nelle vicinanze dei posti di lavoro. 4.4. Nei locali di riposo e di refezione cosi' come nei locali chiusi di lavoro e' vietato fumare. 4.5. I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono essere riscaldati nella stagione fredda, essere forniti di luce artificiale in quantita' sufficiente, essere dotati di servizi igienici, di acqua per bere e per lavarsi, nonche' di arredamento necessario. 5. Utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso spogliatoi, locali di riposo e refezione 5.1. Non devono avere altezza netta interna inferiore a m 2.40, l'aerazione e l'illuminazione devono essere sempre assicurate da serramenti apribili; l'illuminazione naturale, quando necessario, sara' integrata dall'impianto di illuminazione artificiale. 6. Utilizzo di caravan ai fini igienico assistenziali 6.1. L'uso di caravan o roulottes quali servizi igienico-assistenziali, e' consentito esclusivamente ad inizio cantiere per un periodo massimo di 5 giorni, prima dell'installazione dei servizi di cantiere veri e propri. 6.2. L'uso di caravan o roulottes quali servizi igienico-assistenziali, e' consentito nei cantieri stradali di rilevante lunghezza e brevi tempi di lavorazione su singole posizioni fra loro molto lontane in aggiunta agli ordinari servizi igienico assistenziali posizionati presso le aree di cantiere o i campi base. PRESCRIZIONI PER I POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI 1. I posti di lavoro all'interno dei locali in cui si esercita l'attivita' di costruzione, tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e della valutazione dei rischi, devono soddisfare alle disposizioni di seguito riportate. 1. Porte di emergenza Le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno. Le porte di emergenza non devono essere chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. 1.3. Le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di emergenza. 2. Aerazione e temperatura 2.1. Ai lavoratori deve essere garantita una sufficiente e salubre quantita' di aria. Qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori non vengano esposti a correnti d'aria moleste. 2.2. Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati rapidamente. 2.3. Durante il lavoro, la temperatura per l'organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori. 3. Illuminazione naturale e artificiale 3.1. I posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. 4. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali 4.1. I pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavita' o piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli. 4.2. Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene. 4.3. Le pareti trasparenti o translucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro e vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse, ne' essere feriti qualora vadano in frantumi. 5. Finestre e lucernari dei locali 5.1. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in modo da costituire un pericolo per i lavoratori. 5.2. Le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano questo lavoro nonche' per i lavoratori presenti. 6. Porte e portoni 6.1. La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati dalla natura e dall'uso dei locali. 6.2. Un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo sulle porte trasparenti. 6.3. Le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti. 6.4. Quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e dei portoni sono costituite da materiale di sicurezza e quando c'e' da temere che i lavoratori possano essere feriti se una porta o un portone va in frantumi, queste superfici devono essere protette contro lo sfondamento. 7. Vie di circolazione e zone di pericolo 7.1. Quando l'uso e l'attrezzatura dei locali lo richiedano per assicurare la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere messo in evidenza. 7.2. Adeguate misure devono essere adottate per proteggere i lavoratori che sono autorizzati ad accedere alle zone di pericolo, le quali devono essere segnalate in maniera ben visibile. 8. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili 8.1. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in modo sicuro. 8.2. Essi devono essere dotati dei necessari dispositivi di sicurezza. 8.3. Essi devono essere dotati di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili e accessibili.
ALLEGATO XIV
CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA
PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
PARTE TEORICA
Modulo giuridico per complessive 28 ore
- La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul
lavoro; la normativa contrattuale inerente gli aspetti di sicurezza e
salute sul lavoro; la normativa sull'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- Le normative europee e la loro valenza; le norme di buona tecnica;
le direttive di prodotto;
- Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro con particolare riferimento al Titolo I. I soggetti del
Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli obblighi, le
responsabilita' civili e penali. Metodologie per l'individuazione,
l'analisi e la valutazione dei rischi;
- La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei
cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota. Il titolo IV del
Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Le figure interessate alla realizzazione dell'opera: i compiti, gli
obblighi, le responsabilita' civili e penali;
- La legge quadro in materia di lavori pubblici ed i principali
decreti attuativi;
- La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive.
Modulo tecnico per complessive 52 ore
- Rischi di caduta dall'alto. Ponteggi e opere provvisionali
- L'organizzazione in sicurezza del Cantiere. Il cronoprogramma dei
lavori
- Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese,
coordinatori per la sicurezza
- Le malattie professionali ed il primo soccorso
- Il rischio elettrico e la protezione contro le scariche
atmosferiche
- Il rischio negli scavi, nelle demolizioni, nelle opere in
sotterraneo ed in galleria
- I rischi connessi all'uso di macchine e attrezzature di lavoro con
particolare riferimento agli apparecchi di sollevamento e trasporto
- I rischi chimici in cantiere
- I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione
- I rischi connessi alle bonifiche da amianto
- I rischi biologici
- I rischi da movimentazione manuale dei carichi
- I rischi di incendio e di esplosione
- I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi
prefabbricati
- I dispositivi di protezione individuali e la segnaletica di
sicurezza
Modulo metodologico/organizzativo per complessive 16 ore
- I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, del
piano sostitutivo di sicurezza e del piano operativo di sicurezza.
- I criteri metodologici per:
a) l'elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e
l'integrazione con i piani operativi di sicurezza ed il fascicolo;
b) l'elaborazione del piano operativo di sicurezza;
c) l'elaborazione del fascicolo;
d) l'elaborazione del P.I.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio
dei ponteggi;
e) la stima dei costi della sicurezza
- Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di
problemi e alla cooperazione; teorie di gestione dei gruppi e
leadership
- I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei
lavori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
PARTE PRATICA per complessive 24 ore
- Esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento: presentazione dei
progetti, discussione sull'analisi dei rischi legati all'area,
all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro
interferenze
- Stesura di Piani di Sicurezza e Coordinamento, con particolare
riferimento a rischi legati all'area, all'organizzazione del
cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. Lavori di
gruppo
- Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di
Sicurezza
- Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei Piano di
Sicurezza e Coordinamento
- Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di
esecuzione
VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO
La verifica finale di apprendimento dovra' essere effettuata da una
commissione costituita da almeno 3 docenti del corso, tramite:
- Simulazione al fine di valutare le competenze tecnico-professionali
- Test finalizzati a verificare le competenze cognitive
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CORSI
La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella
misura del 90%. Il numero massimo di partecipanti per ogni corso e'
fissato a 60 per la PARTE TEORICA e a 30 per la PARTE PRATICA .
E' inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale
della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di
diversi moduli nell'arco del quinquennio. L'aggiornamento puo'
essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o
seminari, in tal caso e' richiesta la tenuta del registro di presenza
dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e
non vi e' alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti.
Per coloro che hanno conseguito l'attestato prima dell'entrata in
vigore del presente decreto, l'obbligo di aggiornamento decorre dalla
data di entrata in vigore del medesimo decreto.
ALLEGATO XV
CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O
MOBILI
1. DISPOSIZIONI GENERALI
1.1. - Definizioni e termini di efficacia
1.1.1. Ai fini del presente allegato si intendono per:
a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate
in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione
con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire
l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le
scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche
costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da
adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della
pianificazione temporale e spaziale dei lavori;
b) procedure: le modalita' e le sequenze stabilite per eseguire un
determinato lavoro od operazione;
c) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere;
d) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile
o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
e) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le
attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione
collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di
pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a
tutelare la loro salute;
f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere
temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da
rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in
relazione alla complessita' dell'opera da realizzare;
g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono
indicate, in base alla complessita' dell'opera, le lavorazioni, le
fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro
durata;
h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo
100;
i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di
coordinamento, di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b) del
D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche;
l) POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89,
lettera h, e all'articolo 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs.
163/2006 e successive modifiche;
m) costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 100, nonche'
gli oneri indicati all'articolo 131 del D.Lgs. 163/2006 e successive
modifiche.
2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
2.1. - Contenuti minimi
2.1.1. Il PSC e' specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o
mobile e di concreta fattibilita'; i suoi contenuti sono il risultato
di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni
dell'articolo 15 del presente decreto.
2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:
a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:
1) l'indirizzo del cantiere;
2) la descrizione del contesto in cui e' collocata l'area di
cantiere;
3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento
alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;
b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza,
esplicitata con l'indicazione dei nominativi del responsabile dei
lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e,
qualora gia' nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con
l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi
dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi;
c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la
valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area ed alla
organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro
interferenze;
d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure
preventive e protettive, in riferimento:
1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1. e 2.2.4.;
2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2. e
2.2.4.;
3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3. e 2.2.4.;
e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i
dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle
interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1., 2.3.2. e
2.3.3.;
f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di
piu' imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione
lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai
punti 2.3.4. e 2.3.5.;
g) le modalita' organizzative della cooperazione e del coordinamento,
nonche' della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra
questi ed i lavoratori autonomi;
h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso,
antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il
servizio di gestione delle emergenze e' di tipo comune, nonche' nel
caso di cui all'articolo 94, comma 4; il PSC contiene anche i
riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al
servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;
i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e,
quando la complessita' dell'opera lo richieda, delle sottofasi di
lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonche'
l'entita' presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1.
2.1.3. Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la
particolarita' delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure
complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte
autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.
2.1.4. Il PSC e' corredato da tavole esplicative di progetto,
relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una
planimetria e, ove la particolarita' dell'opera lo richieda, un
profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche
idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se gia'
redatta.
2.1.5. L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali
utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2.,
e' riportato nell'allegato XV.1.
2.2. - Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere,
all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni.
2.2.1. In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi
degli elementi essenziali di cui all'allegato XV.2, in relazione:
a) alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare
attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e
condutture sotterranee;
b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi
per il cantiere, con particolare attenzione:
b1) a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la
sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei
rischi derivanti dal traffico circostante,
b 2) al rischio di annegamento;
c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono
comportare per l'area circostante.
2.2.2. In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC
contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi dei
seguenti elementi:
a) le modalita' da seguire per la recinzione del cantiere, gli
accessi e le segnalazioni;
b) i servizi igienico-assistenziali;
c) la viabilita' principale di cantiere;
d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricita',
acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche;
f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto
dall'articolo 102;
g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto
dall'articolo 92, comma 1, lettera c);
h) le eventuali modalita' di accesso dei mezzi di fornitura dei
materiali;
i) la dislocazione degli impianti di cantiere;
l) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei
rifiuti;
n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo
d'incendio o di esplosione.
2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la
progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e,
quando la complessita' dell'opera lo richiede, in sottofasi di
lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento
all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle
loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri
dell'attivita' dell'impresa, facendo in particolare attenzione ai
seguenti:
a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di
cantiere;
b) al rischio di seppellimento negli scavi;
b-bis) al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di
un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attivita' di scavo;
(14) (28)
c) al rischio di caduta dall'alto;
d) al rischio di insalubrita' dell'aria nei lavori in galleria;
e) al rischio di instabilita' delle pareti e della volta nei lavori
in galleria;
f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le
modalita' tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e
materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura;
i) al rischio di elettrocuzione;
l) al rischio rumore;
m) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.
2.2.4. Per ogni elemento dell'analisi di cui ai punti 2.2.1., 2.2.2.,
2.2.3., il PSC contiene:
a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure
preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i
rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni
tecnici esplicativi;
b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla
lettera a).
2.3. - Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra
le lavorazioni ed al loro coordinamento
2.3.1. Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle
interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle
lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di
lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. Per
le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del
12 aprile 2006 e successive modifiche, il cronoprogramma dei lavori
ai sensi del presente regolamento, prende esclusivamente in
considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza
ed e' redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni
previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554.
2.3.2. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC
contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti e le modalita' di verifica
del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi
di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i
dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali
rischi.
2.3.3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di
lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente,
previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilita'
della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando
il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se
necessario.
2.3.4. Le misure di coordinamento relative all'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune
da parte di piu' imprese e lavoratori autonomi.
2.3.5. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con
i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.2.4 ed al punto 2.3.4
e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e
le modalita' di verifica.
3. PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
3.1. - Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo
3.1.1. Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario,
contiene gli stessi elementi del PSC di cui al punto 2.1.2, con
esclusione della stima dei costi della sicurezza.
3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza
3.2.1. Il POS e' redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle
imprese esecutrici, ai sensi delllarticolo 17 del presente decreto, e
successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere
interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti
telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
2) la specifica attivita' e le singole lavorazioni svolte in cantiere
dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze
in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione;
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti
dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in
cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere
da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
c) la descrizione dell'attivita' di cantiere, delle modalita'
organizzative e dei turni di lavoro;
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere
provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti
utilizzati nel cantiere;
e) l'elenco delle sostanze e miscele pericolose utilizzati nel
cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative
rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in
relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC
quando previsto;
i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai
lavoratori occupati in cantiere;
l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione
fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
3.2.2. Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando
previsto, e' integrato con gli elementi del POS.
4. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
4.1. - Stima dei costi della sicurezza
4.1.1. Ove e' prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV,
Capo I, del presente decreto, nei costi della sicurezza vanno
stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere,
i costi:
a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di
protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni
interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di
evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi
di sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti
per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni
interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva.
4.1.2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs.
n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e per le quali non
e' prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV Capo I,del
presente decreto, le amministrazioni appaltanti, nei costi della
sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel
cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate
alla sicurezza e salute dei lavoratori.
4.1.3. La stima dovra' essere congrua, analitica per voci singole, a
corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o
specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti
nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza
del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile
o non disponibile, si fara' riferimento ad analisi costi complete e
desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della
sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per
il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in
opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e
l'ammortamento.
4.1.4. I costi della sicurezza cosi' individuati, sono compresi
nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo
dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese
esecutrici.
4.1.5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che
si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera previste
dall'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive
modifiche, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659,
1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le
disposizioni contenute nei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. I costi della
sicurezza cosi' individuati, sono compresi nell'importo totale della
variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non
assoggettare a ribasso.
4.1.6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi
della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori,
previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei
lavori quando previsto.
Allegato XV.1
ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI UTILI
ALLA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL PSC DI CUI AL PUNTO 2.1.2.
1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su
cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature
delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi;
refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di
medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.
2. Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di betonaggio;
betoniere; gru'; autogru'; argani; elevatori; macchine movimento
terra; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari;
piegaferri; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di
protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio;
impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed
energia di qualsiasi tipo; impianti fognari.
3. Le infrastrutture comprendono: viabilita' principale di cantiere
per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito materiali,
attrezzature e rifiuti di cantiere.
4. I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono:
segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo
soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di
gestione delle emergenze.
Allegato XV.2.
ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI AI FINI
DELL'ANALISI DEI RISCHI CONNESSI ALL'AREA DI CANTIERE, DI CUI AL
PUNTO 2.2.1.
1.
Falde;
fossati;
alvei fluviali;
banchine portuali;
alberi;
manufatti interferenti o sui quali intervenire;infrastrutture quali
strade, ferrovie, idrovie, aeroporti;
edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali,
case di riposo, abitazioni;
linee aeree e condutture sotterranee di servizi;
altri cantieri o insediamenti produttivi;
viabilita';
rumore;
polveri;
fibre;
fumi;
vapori;
gas;
odori o altri inquinanti aerodispersi;
caduta di materiali dall'alto.
------------
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 1 ottobre 2012, n. 177, ha disposto (con l'art. 1, comma 3)
che "Le modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
introdotte dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia
decorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del decreto del
Ministro della difesa, di cui al comma 2 del presente articolo. Fino
a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'articolo 7, commi primo, secondo e quarto, del decreto
legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, che riacquistano
efficacia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in
vigore del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e sono autorizzate a proseguire
l'attivita' le imprese gia' operanti ai sensi delle medesime
disposizioni."
-------------
AGGIORNAMENTO (28)
La L. 1 ottobre 2012, n. 177 come modificata dal D.L. 30 dicembre
2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016,
n. 21 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le modificazioni al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotte dal comma 1 del
presente articolo, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla
data della pubblicazione del decreto del Ministro della difesa, di
cui al comma 2 del presente articolo".
ALLEGATO XVI
FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA
1. Introduzione.
Il fascicolo predisposto la prima volta a cura del coordinatore per
la progettazione, e' eventualmente modificato nella fase esecutiva in
funzione dell'evoluzione dei lavori ed e' aggiornato a cura del
committente a seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel
corso della sua esistenza. Per interventi su opere esistenti gia'
dotate di fascicolo e che richiedono la designazione dei
coordinatori, l'aggiornamento del fascicolo e' predisposto a cura del
coordinatore per la progettazione.
Per le opere di cui al D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e
successive modifiche, il fascicolo tiene conto del piano di
manutenzione dell'opera e delle sue parti, di cui all'articolo 40 del
Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
Il fascicolo accompagna l'opera per tutta la sua durata di vita.
II. Contenuti .
Il fascicolo comprende tre capitoli:
CAPITOLO I - la descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione
dei soggetti coinvolti (scheda I)
CAPITOLO II - l'individuazione dei rischi, delle misure preventive
e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli
interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni
ordinarie e straordinarie, nonche' per gli altri interventi
successivi gia' previsti o programmati (schede II- 1 , II-2 e II-3).
Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le
misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio
della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.
Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre
misure preventive e protettive la cui adozione e' richiesta ai datori
di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi
incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.
Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera e quelle ausiliarie, devono essere presi in considerazione
almeno i seguenti elementi:
a) accessi ai luoghi di lavoro;
b) sicurezza dei luoghi di lavoro;
c) impianti di alimentazione e di scarico;
d) approvvigionamento e movimentazione materiali;
e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
f) igiene sul lavoro;
g) interferenze e protezione dei terzi.
Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure
preventive e protettive in dotazione dell'opera, necessarie per
pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonche' le
informazioni riguardanti le modalita' operative da adottare per:
a) utilizzare le stesse in completa sicurezza;
b) mantenerle in piena funzionalita' nel tempo, individuandone in
particolare le verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la
loro periodicita'.
CAPITOLO III - i riferimenti alla documentazione di supporto
esistente (schede III-1, III-2 e III-3).
CAPITOLO I
Modalita' per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei
soggetti interessati.
1. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo e' utilizzata
come riferimento la successiva scheda I, che e' sottoscritta dal
soggetto responsabile della sua compilazione.
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
CAPITOLO II
Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie.
1. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono
utilizzate come riferimento le successive schede, che sono
sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione.
2.1 La scheda II-1 e' redatta per ciascuna tipologia di lavori
prevedibile, prevista o programmata sull'opera, descrive i rischi
individuati e, sulla base dell'analisi di ciascun punto critico
(accessi ai luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.),
indica le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e
quelle ausiliarie. Tale scheda e' corredata, quando necessario, con
tavole allegate, contenenti le informazioni utili per la miglior
comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo,
come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonche' il
percorso e l'ubicazione di impianti e sottoservizi; qualora la
complessita' dell'opera lo richieda, le suddette tavole sono
corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le
soluzioni individuate.
2.2 La scheda II-2 e' identica alla scheda II-1 ed e' utilizzata
per eventualmente adeguare il fascicolo in fase di esecuzione dei
lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche
intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza. Tale scheda
sostituisce la scheda II-1, la quale e' comunque conservata fino
all'ultimazione dei lavori.
2.3 La scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e
protettiva in dotazione dell'opera, le informazioni necessarie per
pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonche'
consentire il loro utilizzo in completa sicurezza e permettere al
committente il controllo della loro efficienza.
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
CAPITOLO III
Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione
di supporto esistente.
1. All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al
reperimento dei documenti tecnici dell'opera che risultano di
particolare utilita' ai fini della sicurezza, per ogni intervento
successivo sull'opera, siano essi elaborati progettuali, indagini
specifiche o semplici informazioni; tali documenti riguardano:
a) il contesto in cui e' collocata;
b) la struttura architettonica e statica;
c) gli impianti installati.
2. Qualora l'opera sia in possesso di uno specifico libretto di
manutenzione contenente i documenti sopra citati ad esso si rimanda
per i riferimenti di cui sopra.
3. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono
utilizzate come riferimento le successive schede, che sono
sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione.
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
ALLEGATO XVII
IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE
01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al
responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i
nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche
mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui
all'articolo 97.
1. Ai fini della verifica dell'idoneita' tecnico professionale le
imprese, le imprese esecutrici nonche' le imprese affidatarie, ove
utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per
l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o
al responsabile dei lavori almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con
oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma
1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5,
del presente decreto legislativo
c) documento unico di regolarita' contributiva di cui al Decreto
Ministeriale 24 ottobre 2007.
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di
sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto
legislativo
2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con
oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
b) specifica documentazione attestante la conformita' alle
disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine,
attrezzature e opere provvisionali
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita'
sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo
e) documento unico di regolarita' contributiva di cui al Decreto
Ministeriale 24 ottobre 2007.
3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria
verifica l'idoneita' tecnico professionale dei sub appaltatori con
gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori
autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.
ALLEGATO XVIII
VIABILITA' NEI CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO DEI MATERIALI
1. Viabilita' nei cantieri
1.1. Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di
sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al
transito dei mezzi di trasporto di cui e' previsto l'impiego, ed una
pendenza adeguata alla possibilita' dei mezzi stessi. L'accesso
pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente
dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile
realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve essere tale da
consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di
ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga
limitato ad un solo lato, devono essere realizzate piazzuole o
nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo
l'altro lato.
1.2. I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella
roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti
il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri.
1.3. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere
sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi
che garantiscano idonea stabilita'.
1.4. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili
devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate
le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno
a monte dei posti di lavoro.
1.5. I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono
presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni
tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e
dei mezzi di trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed
illuminati.
1.6 Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire
di raggiungere il piu' rapidamente possibile un luogo sicuro.
1.7 In caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere
evacuati rapidamente e in condizioni di massima sicurezza da parte
dei lavoratori.
1.8 Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle
uscite di emergenza dipendono dall'impiego, dall'attrezzatura e dalle
dimensioni del cantiere e dei locali nonche' dal numero massimo di
persone che possono esservi presenti.
1.9 Le vie e le uscite di emergenza che necessitano di illuminazione
devono essere dotate di una illuminazione di emergenza di intensita'
sufficiente in caso di guasto all'impianto.
2. Ponteggi
2.1. Ponteggi in legname
2.1.1. Collegamenti delle impalcature
2.1.1.1. L'accoppiamento degli elementi che costituiscono i montanti
dei ponteggi deve essere eseguito mediante fasciatura con piattina di
acciaio dolce fissata con chiodi oppure a mezzo di traversini di
legno (ganasce); sono consentite legature fatte con funi di fibra
tessile o altri idonei sistemi di connessione.
2.1.2. Correnti
2.1.2.1. I correnti devono essere disposti a distanze verticali
consecutive non superiori a m 2.
2.1.2.2. Essi devono poggiare su gattelli in legno inchiodati ai
montanti ed essere solidamente assicurati ai montanti stessi con
fasciatura di piattina di acciaio dolce (reggetta) o chiodi forgiati.
Il collegamento puo' essere ottenuto anche con gattelli in ferro e
con almeno doppio giro di catena metallica (agganciaponti); sono
consentite legature con funi di fibra tessile o altri idonei sistemi
di connessione.
2.1.2.3. Le estremita' dei correnti consecutivi di uno stesso
impalcato devono essere sovrapposte e le sovrapposizioni devono
avvenire in corrispondenza dei montanti.
2.1.3. Traversi
2.1.3.1. I traversi di sostegno dell'intavolato devono essere montati
perpendicolarmente al fronte della costruzione.
2.1.3.2. Quando l'impalcatura e' fatta con una sola fila di montanti,
un estremo dei traversi deve poggiare sulla muratura per non meno di
15 centimetri e l'altro deve essere assicurato al corrente.
2.1.3.3. La distanza fra due traversi consecutivi non deve essere
superiore a m 1,20. E' ammessa deroga alla predetta disposizione
sulla distanza reciproca dei traversi, a condizione che:
a) la distanza fra due traversi consecutivi non sia superiore a m
1,80;
b) il modulo di resistenza degli elementi dell'impalcato relativo sia
superiore a 1,5 volte quello risultante dall'impiego di tavole
poggianti su traversi disposti ad una distanza reciproca di m 1,20 e
aventi spessore e larghezza rispettivamente di cm 4 e di cm 20. Tale
maggiore modulo di resistenza puo' essere ottenuto mediante impiego,
sia di elementi d'impalcato di dimensioni idonee, quali tavole di
spessore e di larghezza rispettivamente non minore di 4 x 30 cm
ovvero di 5 x 20 cm, sia di elementi d'impalcato compositi aventi
caratteristiche di resistenza adeguata.
2.1.4. Intavolati
2.1.4.1. Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti,
passerelle, andatoie ed impalcati di servizio devono avere le fibre
con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico da
sopportare ed in ogni caso non minore di 4 centimetri, e larghezza
non minore di 20 centimetri. Le tavole stesse non devono avere nodi
passanti che riducano piu' del dieci per cento la sezione di
resistenza.
2.1.4.2. Le tavole non devono presentare parti a sbalzo e devono
poggiare almeno su tre traversi, le loro estremita' devono essere
sovrapposte, in corrispondenza sempre di un traverso, per non meno di
40 centimetri.
2.1.4.3. Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e
ben accostate tra loro e all'opera in costruzione; e' tuttavia
consentito un distacco dalla muratura non superiore a 20 centimetri
soltanto per la esecuzione di lavori in finitura.
2.1.4.4. Le tavole esterne devono essere a contatto dei montanti.
2.1.5. Parapetti
2.1.5.1. Il parapetto di cui all'articolo 126 e' costituito da uno o
piu' correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore sia
posto a non meno di 1 metro dal piano di calpestio, e di tavola
fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e poggiante
sul piano di calpestio.
2.1.5.2. Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce,
in senso verticale, maggiore di 60 centimetri.
2.1.5.3. Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere
applicati dalla parte interna dei montanti.
2.1.5.4. E' considerata equivalente al parapetto definito ai commi
precedenti, qualsiasi protezione, realizzante condizioni di sicurezza
contro la caduta verso i lati aperti non inferiori a quelle
presentate dal parapetto stesso.
2.1.6. Ponti a sbalzo
2.1.6.1. Per il ponte a sbalzo in legno di cui all'articolo 127
devono essere osservate le seguenti norme:
a) l'intavolato deve essere composto con tavole a stretto contatto,
senza interstizi che lascino passare materiali minuti, e il parapetto
del ponte deve essere pieno; quest'ultimo puo' essere limitato al
solo ponte inferiore nel caso di piu' ponti sovrapposti;
b) l'intavolato non deve avere larghezza utile maggiore di metri
1,20;
c) i traversi di sostegno dell'impalcato devono essere solidamente
ancorati all'interno a parte stabile dell'edificio ricorrendo
eventualmente all'impiego di saettoni; non e' consentito l'uso di
contrappesi come ancoraggio dei traversi, salvo che non sia possibile
provvedere altrimenti;
d) i traversi devono poggiare su strutture e materiali resistenti;
e) le parti interne dei traversi devono essere collegate rigidamente
fra di loro con due robusti correnti, di cui uno applicato contro il
lato interno del muro o dei pilastri e l'altro alle estremita' dei
traversi in modo da impedire qualsiasi spostamento.
2.1.7. Mensole metalliche
2.1.7.1. Nei ponteggi a sbalzo possono essere usati sistemi di
mensole metalliche, purche' gli elementi fissi portanti siano
applicati alla costruzione con bulloni passanti trattenuti dalla
parte interna da dadi e controdadi su piastra o da chiavella oppure
con altri dispositivi che offrano equivalente resistenza.
2.2. Ponteggi in altro materiale
2.2.1. Caratteristiche di resistenza
2.2.1.1. Gli elementi costituenti il ponteggio devono avere carico di
sicurezza non minore di quello indicato nell'autorizzazione
ministeriale prevista all'articolo 131.
2.2.1.2. L'estremita' inferiore del montante deve essere sostenuta
dalla piastra di base, di adeguate dimensioni, corredata da elementi
di ripartizione del carico trasmesso dai montanti aventi dimensioni e
caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere ed alla
consistenza dei piani di posa. La piastra deve avere un dispositivo
di collegamento col montante atto a regolare il centraggio del carico
su di essa.
2.2.1.3. I ponteggi devono essere controventati opportunamente sia in
senso longitudinale che trasversale; e' ammessa deroga alla
controventatura trasversale a condizione che i collegamenti
realizzino una adeguata rigidezza angolare. Ogni controvento deve
resistere a trazione e a compressione.
2.2.1.4. A giunto serrato, le due ganasce non devono essere a
contatto dalla parte del bullone.
2.2.1.5. Le parti costituenti il giunto di collegamento, in esercizio
devono essere riunite fra di loro permanentemente e solidamente in
modo da evitare l'accidentale distacco di qualcuna di esse.
2.2.2. Ponti su cavalletti
2.2.2.1. I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante
tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su piano stabile
e ben livellato.
2.2.2.2. La distanza massima tra due cavalletti consecutivi puo'
essere di m 3,60, quando si usino tavole con sezione trasversale di
cm 30 x 5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni
trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti.
2.2.2.3. La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90
centimetri e le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare bene
accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20
centimetri, devono essere fissate ai cavalletti di appoggio.
2.2.2.4. E' fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e
ponti con i montanti costituiti da scale a pioli.
3. Trasporto dei materiali
3.1. Castelli per elevatori
3.1.1. I castelli collegati ai ponteggi e costruiti per le operazioni
di sollevamento e discesa dei materiali mediante elevatori, devono
avere i montanti controventati per ogni due piani di ponteggio.
3.1.2. I montanti che portano l'apparecchio di sollevamento devono
essere costituiti, a seconda dell'altezza e del carico massimo da
sollevare, da piu' elementi collegati fra loro e con giunzioni
sfalsate, poggianti sui corrispondenti elementi sottostanti.
3.1.3. I castelli devono essere progettati ai sensi dell'articolo 133
ed ancorati alla costruzione ad ogni piano di ponteggio.
3.2. Impalcati e parapetti dei castelli
3.2.1. Gli impalcati dei castelli devono risultare sufficientemente
ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di parapetto e tavola
fermapiede normali.
3.2.2. Per il passaggio della benna o del secchione puo' essere
lasciato un varco purche' in corrispondenza di esso sia applicato un
fermapiede alto non meno di 30 centimetri. Il varco deve essere
ridotto allo stretto necessario e delimitato da robusti e rigidi
sostegni laterali, dei quali quello opposto alla posizione del tiro
deve essere assicurato superiormente ad elementi fissi
dell'impalcatura.
3.2.3. Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di m
1,20 e nel senso normale all'apertura, devono essere applicati due
staffoni in ferro sporgenti almeno cm 20, da servire per appoggio e
riparo del lavoratore.
3.2.4. Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con
tavoloni di spessore non inferiore a cm 5 che devono poggiare su
traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in relazione al
carico massimo previsto per ciascuno dei ripiani medesimi.
3.3. Montaggio degli elevatori
3.3.1. I montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di
sollevamento vengono fissati direttamente ad essi, devono essere
rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidita' adeguata
alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti.
3.3.2. Nei ponti metallici i montanti, su cui sono applicati
direttamente gli elevatori, devono essere di numero ampiamente
sufficiente ed in ogni caso non minore di due.
3.3.3. I bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli
argani degli elevatori devono essere assicurati ai montanti mediante
staffe con bulloni a vite muniti di dado e controdado; analogamente
deve essere provveduto per le carrucole di rinvio delle funi ai piedi
dei montanti quando gli argani sono installati a terra.
3.3.4. Gli argani installati a terra, oltre ad essere saldamente
ancorati, devono essere disposti in modo che la fune si svolga dalla
parte inferiore del tamburo.
3.3.5. Il manovratore degli argani "a bandiera" fissati a montanti di
impalcature, quando non possano essere applicati parapetti sui lati e
sulla fronte del posto di manovra, deve indossare la cintura di
sicurezza.
3.3.6. La protezione di cui al precedente punto 3.2.3. deve essere
applicata anche per il lavoratore addetto al ricevimento dei carichi
sulle normali impalcature.
3.4. Sollevamento di materiali dagli scavi
3.4.1. Le incastellature per sostenere argani a mano od a motore per
gli scavi in genere, devono poggiare su solida ed ampia piattaforma
munita di normali parapetti e tavole fermapiede sui lati prospicienti
il vuoto.
3.4.2. Le armature provvisorie per sostenere apparecchi leggeri per
lo scavo di pozzi o di scavi a sezione ristretta (arganetti o
conocchie) azionati solamente a braccia, devono avere per base un
solido telaio, con piattaforme per i lavoratori e fiancate di
sostegno dell'asse dell'apparecchio opportunamente irrigidite e
controventate.
3.4.3. In ogni caso, quando i suddetti apparecchi sono installati in
prossimita' di cigli di pozzi o scavi, devono essere adottate le
misure necessarie per impedire franamenti o caduta di materiali.
ALLEGATO XIX
Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi
Si ritiene opportuno sottolineare che nel ponteggio metallico fisso
la sicurezza strutturale, che ha un rilievo essenziale, dipende da
numerosi parametri, quali: la frequenza di utilizzo, il numero dei
montaggi e smontaggi, il corretto stoccaggio dei componenti,
l'ambiente di lavoro, l'utilizzo conforme all'autorizzazione
ministeriale e lo stato di conservazione degli elementi costituenti
lo stesso.
In relazione a quanto sopra, non essendo possibile stabilire una
durata limite di vita del ponteggio, sono state elaborate le seguenti
istruzioni, che ribadiscono i controlli minimali, ritenuti necessari,
che l'utilizzatore deve eseguire prima del montaggio e durante l'uso
del ponteggio, focalizzando, per le diverse tipologie costruttive,
gli elementi principali in cui eventuali anomalie riscontrate
potrebbero influire sulla stabilita' complessiva del sistema ridurre
la sicurezza dei lavoratori.
In particolare, le schede che seguono elencano le verifiche che
l'utilizzatore deve comunque eseguire prima di ogni montaggio,
rispettivamente per i ponteggi metallici a telai prefabbricati, a
montanti e traversi prefabbricati e a tubi giunti. L'ultima parte,
infine, elenca le verifiche da effettuarsi durante l'uso delle
attrezzature in argomento.
1 - VERIFICHE DEGLI ELEMENTI DI PONTEGGIO PRIMA DI OGNI MONTAGGIO
A - PONTEGGI METALLICI A TELAI PREFABBRICATI
=====================================================================
| | Modalita' di |
Elementi | Tipo di verifica | verifica | Misura adottata
=====================================================================
| | |Se non esiste il
| | |libretto, il
|Controllo | |ponteggio non puo'
|esistenza del | |essere utilizzato.
|libretto di cui | |Occorre richiedere
|all'autorizzazione| |il libretto, che
|ministeriale, | |deve contenere
|rilasciata dal | |tutti gli elementi
|Ministero del | |del ponteggio, al
|Lavoro e della | |fabbricante del
|Previdenza Sociale|Visivo |ponteggio
|--------------------------------------------------------
| | |Se il controllo e'
|Controllo che gli | |negativo, e'
|elementi in tubi e| |necessario
|giunti, | |utilizzare
|eventualmente | |elementi
|utilizzati, siano | |autorizzati
|di tipo | |appartenenti ad un
|autorizzato | |unico fabbricante,
|appartenenti ad | |richiedendone il
GENERALE |unico fabbricante |Visivo |relativo libretto
---------------------------------------------------------------------
| | |Se il marchio non
| | |e' rilevabile, o
| | |e' difforme
| | |rispetto a quello
| | |indicato nel
| | |libretto, occorre
|Controllo marchio | |scartare
|come da libretto |Visivo |l'elemento
|--------------------------------------------------------
| | |Se il controllo e'
| | |negativo,
| | |procedere al
| | |controllo degli
| | |spessori:
| | |- Se il
| | |controllo degli
| | |spessori e'
| | |negativo (tenuto
| | |conto delle
| | |tolleranze
| | |previste dal
| | |fabbricante del
| | |ponteggio),
| | |scartare
| | |l'elemento
| | |- Se il
| | |controllo degli
| | |spessori e'
| | |positivo,
| | |procedere al
| | |ripristino della
|Controllo stato di| |protezione, in
|conservazione | |conformita' alle
|della protezione | |modalita' previste
|contro la | |dal fabbricante
|corrosione |Visivo |del ponteggio
|--------------------------------------------------------
| | |Se la verticalita'
| | |dei montanti non
|Controllo |Visivo, ad esempio|e' soddisfatta
|verticalita' |con utilizzo filo |occorre scartare
|montanti telaio |a piombo |l'elemento
|--------------------------------------------------------
| | |Se il controllo e'
|Controllo spinotto| |negativo occorre
|di collegamento |Visivo e/o |scartare
|fra montanti |funzionale |l'elemento
|--------------------------------------------------------
| | |Se il controllo e'
| | |negativo, occorre:
| | |- Scartare
| | |l'elemento, o
| | |- Ripristinare la
| | |funzionalita'
| | |dell'elemento in
| | |conformita' alle
|Controllo attacchi| |modalita' previste
|controventature: |Visivo e/o |dal fabbricante
|perni e/o boccole |funzionale |del ponteggio
|--------------------------------------------------------
| | |Se il controllo e'
|Controllo | |negativo occorre
|orizzontalita' | |scartare
TELAIO |traverso |Visivo |l'elemento
---------------------------------------------------------------------
| | |Se il marchio non
| | |e' rilevabile, o
| | |e' difforme
| | |rispetto a quello
| | |indicato nel
| | |libretto, occorre
|Controllo marchio | |scartare
|come da libretto |Visivo |l'elemento
|--------------------------------------------------------
| | |Se il controllo e'
| | |negativo,
| | |procedere al
| | |controllo degli
| | |spessori:
| | |- Se il
| | |controllo degli
| | |spessori e'
| | |negativo (tenuto
| | |conto delle
| | |tolleranze
| | |previste dal
| | |fabbricante del
| | |ponteggio),
| | |scartare
| | |l'elemento
| | |- Se il
| | |controllo degli
| | |spessori e'
| | |positivo,
| | |procedere al
| | |ripristino della
|Controllo stato di| |protezione, in
|conservazione | |conformita' alle
|della protezione | |modalita' previste
|contro la | |dal fabbricante
|corrosione |Visivo |del ponteggio
|--------------------------------------------------------
| | |Se il controllo e'
|Controllo | |negativo occorre
|linearita' | |scartare
|dell'elemento |Visivo |l'elemento
|--------------------------------------------------------
|Controllo stato di| |Se il controllo e'
|conservazione | |negativo occorre
CORRENTI E |collegamenti al |Visivo e/o |scartare
DIAGONALI |telaio |funzionale |l'elemento
---------------------------------------------------------------------
| | |Se il marchio non
| | |e' rilevabile, o
| | |e' difforme
| | |rispetto a quello
| | |indicato nel
| | |libretto, occorre
|Controllo marchio | |scartare
|come da libretto |Visivo |l'elemento
|--------------------------------------------------------
| | |Se il controllo e'
| | |negativo,
| | |procedere al
| | |controllo degli
| | |spessori:
| | |- Se il
| | |controllo degli
| | |spessori e'
| | |negativo (tenuto
| | |conto delle
| | |tolleranze
| | |previste dal
| | |fabbricante del
| | |ponteggio),
| | |scartare
| | |l'elemento
| | |- Se il
| | |controllo degli
| | |spessori e'
| | |positivo,
| | |procedere al
|Controllo stato di| |ripristino della
|conservazione | |protezione, in
|della protezione | |conformita' alle
|contro la | |modalita' previste
|corrosione |Visivo |dal fabbricante
|--------------------------------------------------------
| | |Se il controllo e'
|Controllo | |negativo occorre
|orizzontalita' | |scartare
|piani di calpestio|Visivo |l'elemento
|--------------------------------------------------------
|Controllo assenza | |Se il controllo e'
|di deformazioni | |negativo occorre
|negli appoggi al |Visivo e/o |scartare
|traverso |funzionale |l'elemento
|--------------------------------------------------------
|Controllo |Visivo:
|efficienza dei |- Integrita' |
|sistemi di |del sistema di |Se il controllo e'
|collegamento tra: |collegamento per |negativo:
|piani di |rivettatura, |- Scartare
|calpestio, testata|bullonatura e |l'elemento, o
|con ganci di |cianfrinatura |- Procedere,
|collegamento al |- Assenza, nel | a cura
|traverso ed |sistema di |del fabbricante
|irrigidimenti |collegamento, di |del ponteggio, al
|(saldatura, |cricche, distacchi|ripristino
IMPALCATI |rivettatura, |ed ossidazioni |dell'efficienza
PREFABBRI- |bullonatura e |penetranti per |dei sistemi di
CATI |cianfrinatura) |saldatura |collegamento
---------------------------------------------------------------------
| | |Se il marchio non
| | |e' rilevabile, o
| | |e' difforme
| | |rispetto a quello
| | |indicato nel
| | |libretto, occorre
|Controllo marchio | |scartare
|come da libretto |Visivo |l'elemento
|--------------------------------------------------------
| | |Se il controllo e'
|Controllo |Visivo, ad esempio|negativo occorre
BASETTE |orizzontalita' |con un piano di |scartare
FISSE |piatto di base |riscontro |l'elemento
---------------------------------------------------------------------
| | |Se il marchio non
| | |e' rilevabile, o
| | |e' difforme
| | |rispetto a quello
| | |indicato nel
| | |libretto, occorre
|Controllo marchio | |scartare
|come da libretto |Visivo |l'elemento
|--------------------------------------------------------
| | |Se il controllo e'
|Controllo |Visivo, ad esempio|negativo occorre
|orizzontalita' |con un piano di |scartare
|piatto di base |riscontro |l'elemento
|--------------------------------------------------------
| | |Se il controllo e'
| | |negativo occorre
|Controllo | |scartare
|verticalita' stelo|Visivo |l'elemento
|--------------------------------------------------------
| | |- Se i controlli,
| | |visivo e
| | |funzionale, sono
| | |negativi occorre
| | |scartare
| | |l'elemento
| | |- Se e' negativo
| | |il solo
| | |controllo
| |Visivo e |funzionale occorre
| |funzionale |ripristinare la
| |- Visivo: stato |funzionalita'
|Controllo stato di|di conservazione |(pulizia e
|conservazione |della filettatura |ingrassaggio). Se
|della filettatura |- Funzionale: |cio' non e'
|dello stelo e |regolare |possibile,
BASETTE |della ghiera |avvitamento della |scartare
REGOLABILI |filettata |ghiera |l'elemento
---------------------------------------------------------------------
N.B.: Per le verifiche relative ad altri elementi di ponteggio (quali
ad esempio: fermapiede, trave per passo carraio, mensola, montante
per parapetto di sommita', scala, parasassi), riportati nel libretto
di cui all'autorizzazione ministeriale, occorre utilizzare: tipo,
modalita' di verifica e misure, analoghi a quelli descritti per gli
elementi sopraelencati.
---------------------------------------------------------------------
B - PONTEGGI METALLICI A MONTANTI E TRAVERSI PREFABBRICATI
=====================================================================
| | Modalita' di |
Elementi | Tipo di verifica | verifica | Misura adottata
=====================================================================
| | |Se non esiste il
| | |libretto, il
|Controllo | |ponteggio non puo'
|esistenza del | |essere utilizzato.
|libretto di cui | |Occorre richiedere
|all'autorizzazione| |il libretto, che
|ministeriale, | |deve contenere
|rilasciata dal | |tutti gli elementi
|Ministero del | |del ponteggio, al
|Lavoro e della | |fabbricante del
|Previdenza Sociale|Visivo |ponteggio
|--------------------------------------------------------
| | |Se il controllo e'
|Controllo che gli | |negativo, e'
|elementi in tubi e| |necessario
|giunti, | |utilizzare
|eventualmente | |elementi
|utilizzati, siano | |autorizzati
|di tipo | |appartenenti ad un
|autorizzato | |unico fabbricante,
|appartenenti ad | |richiedendone il
GENERALE |unico fabbricante |Visivo |relativo libretto
---------------------------------------------------------------------
| | |Se il marchio non
| | |e' rilevabile, o
| | |e' difforme
| | |rispetto a quello
| | |indicato nel
| | |libretto, occorre
|Controllo marchio | |scartare
|come da libretto |Visivo |l'elemento
|--------------------------------------------------------
| | |Se il controllo e'
| | |negativo,
| | |procedere al
| | |controllo degli
| | |spessori:
| | |- Se il
| | |controllo degli
| | |spessori e'
| | |negativo (tenuto
| | |conto delle
| | |tolleranze
| | |previste dal
| | |fabbricante del
| | |ponteggio),
| | |scartare
| | |l'elemento
| | |- Se il
| | |controllo degli
| | |spessori e'
| | |positivo,
| | |procedere al
| | |ripristino della
|Controllo stato di| |protezione, in
|conservazione | |conformita' alle
|della protezione | |modalita' previste
|contro la | |dal fabbricante
|corrosione |Visivo |del ponteggio
|--------------------------------------------------------
| | |Se la verticalita'
| | |del montante non
| |Visivo, ad esempio|e' soddisfatta
|Controllo |con utilizzo filo |occorre scartare
|verticalita' |a piombo |l'elemento
|--------------------------------------------------------
| | |Se il controllo e'
|Controllo spinotto| |negativo occorre
|di collegamento |Visivo e/o |scartare
|fra montanti |funzionale |l'elemento
|--------------------------------------------------------
| | |Se il controllo e'
| | |negativo, occorre:
| | |- Scartare
| | |l'elemento, o
| | |- Ripristinare la
| | |funzionalita'
| | |dell'elemento in
| | |conformita' alle
| | |modalita' previste
|Controllo attacchi|Visivo e/o |dal fabbricante
MONTANTE |elementi |funzionale |del ponteggio
---------------------------------------------------------------------
| | |Se il
| | |marchio non e'
| | |rilevabile, o e'
| | |difforme rispetto
| | |a quello indicato
| | |nel libretto,
|Controllo marchio | |occorre scartare
|come da libretto |Visivo |l'elemento
|--------------------------------------------------------
|Controllo | |Se il controllo e'
|orizzontalita' | |negativo scartare
|traverso |Visivo |l'elemento
|--------------------------------------------------------
| | |Se il controllo e'
| | |negativo,
| | |procedere al
| | |controllo degli
| | |spessori:
| | |- Se il
| | |controllo degli
| | |spessori e'
| | |negativo (tenuto
| | |conto delle
| | |tolleranze
| | |previste dal
| | |fabbricante del
| | |ponteggio),
| | |scartare
| | |l'elemento
| | |- Se il
| | |controllo degli
| | |spessori e'
| | |positivo,
| | |procedere al
| | |ripristino della
|Controllo stato di| |protezione, in
|conservazione | |conformita' alle
|della protezione | |modalita' previste
|contro la | |dal fabbricante
|corrosione |Visivo |del
|--------------------------------------------------------
| | |Se il controllo e'
| | |negativo occorre
| | |scartare
| | |l'elemento, o
| | |ripristinare la
| | |funzionalita'
| | |dell'elemento in
|Controllo stato di| |conformita' alle
|conservazione | |modalita' previste
|collegamenti ai |Visivo e/o |dal fabbricante
TRAVERSO |montanti |funzionale |del ponteggio
---------------------------------------------------------------------
| | |Se il marchio non
| | |e' rilevabile, o
| | |e' difforme
| | |rispetto a quello
| | |indicato nel
| | |libretto, occorre
|Controllo marchio | |scartare
|come da libretto |Visivo |l'elemento
|--------------------------------------------------------
| | |Se il controllo e'
| | |negativo,
| | |procedere al
| | |controllo degli
| | |spessori:
| | |- Se il
| | |controllo degli
| | |spessori e'
| | |negativo (tenuto
| | |conto delle
| | |tolleranze
| | |previste dal
| | |fabbricante del
| | |ponteggio),
| | |scartare
| | |l'elemento
| | |- Se il
| | |controllo degli
| | |spessori e'
| | |positivo,
| | |procedere al
| | |ripristino della
|Controllo stato di| |protezione, in
|conservazione | |conformita' alle
|della protezione | |modalita' previste
|contro la | |dal fabbricante
|corrosione |Visivo |del ponteggio
|--------------------------------------------------------
| | |Se il controllo e'
|Controllo | |negativo occorre
|linearita' | |scartare
|dell'elemento |Visivo |l'elemento
|--------------------------------------------------------
| | |Se il controllo e'
| | |negativo occorre
| | |scartare
| | |l'elemento o
| | |ripristinare la
| | |funzionalita'
| | |dell'elemento in
|Controllo stato di| |conformita' alle
|conservazione | |modalita' previste
CORRENTI E |collegamenti ai |Visivo e/o |dal fabbricante
DIAGONALI |montanti |funzionale |del ponteggio
---------------------------------------------------------------------
| | |Se il marchio non
| | |e' rilevabile, o
| | |e' difforme
| | |rispetto a quello
| | |indicato nel
| | |libretto, occorre
|Controllo marchio | |scartare
|come da libretto |Visivo |l'elemento
|--------------------------------------------------------
| | |Se il controllo e'
| | |negativo,
| | |procedere al
| | |controllo degli
| | |spessori:
| | |- Se il
| | |controllo degli
| | |spessori e'
| | |negativo (tenuto
| | |conto delle
| | |tolleranze
| | |previste dal
| | |fabbricante del
| | |ponteggio),
| | |scartare
| | |l'elemento
| | |- Se il
| | |controllo degli
| | |spessori e'
| | |positivo,
| | |procedere al
| | |ripristino della
|Controllo stato di| |protezione, in
|conservazione | |conformita' alle
|della protezione | |modalita' previste
|contro la | |dal fabbricante
|corrosione |Visivo |del
|--------------------------------------------------------
| | |Se il controllo e'
|Controllo | |negativo occorre
|orizzontalita' | |scartare
|piani di calpestio|Visivo |l'elemento
|--------------------------------------------------------
|Controllo assenza | |Se il controllo e'
|di deformazioni | |negativo occorre
|negli appoggi al |Visivo e/o |scartare
|traverso |funzionale |l'elemento
|--------------------------------------------------------
|Controllo |Visivo: |
|efficienza dei |- Integrita' del |
|sistemi di |sistema di |Se il controllo e'
|collegamento tra: |collegamento per |negativo:
|piani di |rivettatura, |- Scartare
|calpestio, testata|bullonatura e |l'elemento, o
|con ganci di |cianfrinatura |- Procedere,
|collegamento al |- Assenza, nel |a cura
|traverso ed |sistema di |del fabbricante
|irrigidimenti |collegamento, di |del ponteggio, al
|(saldatura, |cricche, distacchi|ripristino
IMPALCATI |rivettatura, |ed ossidazioni |dell'efficienza
PREFABBRI- |bullonatura e |penetranti per |dei sistemi di
CATI |cianfrinatura) |saldatura |collegamento
---------------------------------------------------------------------
| | |Se il marchio non
| | |e' rilevabile, o
| | |e' difforme
| | |rispetto a quello
| | |indicato nel
| | |libretto, occorre
|Controllo marchio | |scartare
|come da libretto |Visivo |l'elemento
|--------------------------------------------------------
| | |Se il controllo e'
|Controllo |Visivo, ad esempio|negativo
BASETTE |orizzontalita' |con un piano di |occorre scartare
FISSE |piatto di base |riscontro |l'elemento
---------------------------------------------------------------------
| | |Se il marchio non
| | |e' rilevabile, o
| | |e' difforme
| | |rispetto a quello
| | |indicato nel
| | |libretto, occorre
|Controllo marchio | |scartare
|come da libretto |Visivo |l'elemento
|--------------------------------------------------------
| | |Se il controllo e'
|Controllo |Visivo, ad esempio|negativo occorre
|orizzontalita' |con un piano di |scartare
|piatto di base |riscontro |l'elemento
|--------------------------------------------------------
| | |Se il controllo e'
| | |negativo occorre
|Controllo | |scartare
|verticalita' stelo|Visivo |l'elemento
|--------------------------------------------------------
| | |Se i controlli,
| | |visivo e
| | |funzionale, sono
| | |negativi occorre
| | |scartare
| | |l'elemento
| | |- Se e'
| | |negativo il solo
| | |controllo
| |Visivo e |funzionale occorre
| |funzionale |ripristinare la
| |- Visivo: stato di|funzionalita'
|Controllo stato di|conservazione |(pulizia e
|conservazione |della filettatura |ingrassaggio). Se
|della filettatura |- Funzionale: |cio' non e'
|dello stelo e |regolare |possibile,
BASETTE |della ghiera |avvitamento della |scartare
REGOLABILI |filettata |ghiera |l'elemento
---------------------------------------------------------------------
N.B.: Per le verifiche relative ad altri elementi di ponteggio (quali
ad esempio: fermapiede, trave per passo carraio, mensola, montante
per parapetto di sommita', scala, parasassi), riportati nel libretto
di cui all'autorizzazione ministeriale, occorre utilizzare: tipo,
modalita' di verifica e misure, analoghi a quelli descritti per gli
elementi sopraelencati.
---------------------------------------------------------------------
C - PONTEGGI METALLICI A TUBI E GIUNTI
=====================================================================
| | Modalita' di |
Elementi | Tipo di verifica | verifica | Misura adottata
=====================================================================
| | |Se non esiste il
| | |libretto, il
|Controllo | |ponteggio non puo'
|esistenza del | |essere utilizzato.
|libretto di cui | |Occorre richiedere
|all'autorizzazione| |il libretto, che
|ministeriale, | |deve contenere
|rilasciata dal | |tutti gli elementi
|Ministero del | |del ponteggio, al
|Lavoro e della | |fabbricante del
GENERALE |Previdenza Sociale|Visivo |ponteggio
---------------------------------------------------------------------
| | |Se il marchio non
| | |e' rilevabile, o
| | |e' difforme
| | |rispetto a quello
| | |indicato nel
| | |libretto, occorre
|Controllo marchio | |scartare
|come da libretto |Visivo |l'elemento
|--------------------------------------------------------
| | |Se il controllo e'
| | |negativo,
| | |procedere al
| | |controllo degli
| | |spessori:
| | |- Se il
| | |controllo degli
| | |spessori e'
| | |negativo (tenuto
| | |conto delle
| | |tolleranze
| | |previste dal
| | |fabbricante del
| | |ponteggio),
| | |scartare
| | |l'elemento
| | |- Se il
| | |controllo degli
| | |spessori e'
| | |positivo,
| | |procedere al
| | |ripristino della
|Controllo stato di| |protezione, in
|conservazione | |conformita' alle
|della protezione | |modalita' previste
|contro la | |dal fabbricante
|corrosione |Visivo |del ponteggio
|--------------------------------------------------------
| | |Se la verticalita'
| | |del tubo non e'
| |Visivo, ad esempio|soddisfatta
|Controllo |con utilizzo filo |occorre scartare
TUBI |verticalita' |a piombo |l'elemento
---------------------------------------------------------------------
| | |Se il marchio non
| | |e' rilevabile, o
| | |e' difforme
| | |rispetto a quello
| | |indicato nel
| | |libretto, occorre
|Controllo marchio | |scartare
|come da libretto |Visivo |l'elemento
|--------------------------------------------------------
|Controllo stato di| |
|conservazione | |Se il controllo e'
|della protezione | |negativo occorre
|contro la | |scartare
|corrosione |Visivo |l'elemento
|--------------------------------------------------------
| | |- Se il controllo
| | |visivo e' negativo
| | |occorre:
| | |sostituire il
| | |bullone e/o il
| | |dado con altro
| | |fornito dal
| | |fabbricante del
| | |giunto
| | |- Se e'
| | |negativo il solo
| | |controllo
| | |funzionale occorre
| | |ripristinare la
| | |funzionalita'
| |Visivo e |(pulizia e
| |funzionale |ingrassaggio). Se
| |- Visivo: stato |cio' non e'
| |di conservazione |possibile,
| |della filettatura |sostituire
| |- Funzionale: |l'elemento con
| |regolare |altro fornito dal
|Controllo bulloni |avvitamento del |fabbricante del
|completi di dadi |dado |giunto
|--------------------------------------------------------
| | |Se il controllo e'
|Controllo | |negativo occorre
|linearita' | |scartare
|martelletti |Visivo |l'elemento
|--------------------------------------------------------
| |Visivo e |
| |funzionale |
| |- Visivo: |
| |parallelismo dei |Se i controlli
|Controllo perno |due nuclei |sono negativi
|rotazione giunto |- Funzionale: |occorre scartare
GIUNTI |girevole |corretta rotazione|l'elemento
---------------------------------------------------------------------
| | |Se il marchio non
| | |e' rilevabile, o
| | |e' difforme
| | |rispetto a
| | |quello indicato
| | |nel libretto,
|Controllo marchio | |occorre scartare
|come da libretto |Visivo |l'elemento
|--------------------------------------------------------
| | |Se il controllo e'
| | |negativo,
| | |procedere al
| | |controllo degli
| | |spessori:
| | |- Se il
| | |controllo degli
| | |spessori e'
| | |negativo (tenuto
| | |conto delle
| | |tolleranze
| | |previste dal
| | |fabbricante del
| | |ponteggio),
| | |scartare
| | |l'elemento
| | |- Se il
| | |controllo degli
| | |spessori e'
| | |positivo,
| | |procedere al
| | |ripristino della
|Controllo stato di| |protezione, in
|conservazione | |conformita' alle
|della protezione | |modalita' previste
|contro la | |dal fabbricante
|corrosione |Visivo |del
|--------------------------------------------------------
| | |Se il controllo e'
|Controllo | |negativo occorre
|orizzontalita' | |scartare
|piani di calpestio|Visivo |l'elemento
|--------------------------------------------------------
|Controllo assenza | |Se il controllo e'
|di deformazioni | |negativo occorre
|negli appoggi al |Visivo e/o |scartare
|traverso |funzionale |l'elemento
|--------------------------------------------------------
|Controllo |Visivo: |
|efficienza dei |- Integrita' del |
|sistemi di |sistema di |
|collegamento tra: |collegamento per |Se il controllo e'
|piani di |rivettatura, |negativo:
|calpestio, testata|bullonatura e |- Scartare
|con ganci di |cianfrinatura |l'elemento, o
|collegamento al |- Assenza, nel |- Procedere, a cu-
|traverso ed |sistema di |ra del fabbrican-
|irrigidimenti |collegamento, di |te del ponteggio,
IMPALCATI |(saldatura, |cricche, distacchi|al ripristino
PREFABBRI- |rivettatura, |ed ossidazioni |dell'efficienza
CATI (non |bullonatura e |penetranti per |dei sistemi di
strutturali)|cianfrinatura) |saldatura |collegamento
---------------------------------------------------------------------
| | |Se il marchio non
| | |e' rilevabile, o
| | |e' difforme
| | |rispetto a quello
| | |indicato nel
| | |libretto, occorre
|Controllo marchio | |scartare
|come da libretto |Visivo |l'elemento
|--------------------------------------------------------
| | |Se il controllo e'
|Controllo |Visivo, ad esempio|negativo occorre
BASETTE |orizzontalita' |con un piano di |scartare
FISSE |piatto di base |riscontro |l'elemento
---------------------------------------------------------------------
| | |Se il marchio non
| | |e' rilevabile, o
| | |e' difforme
| | |rispetto a quello
| | |indicato nel
| | |libretto, occorre
|Controllo marchio | |scartare
|come da libretto |Visivo |l'elemento
|--------------------------------------------------------
| | |Se il controllo e'
|Controllo |Visivo, ad esempio|negativo occorre
|orizzontalita' |con un piano di |scartare
|piatto di base |riscontro |l'elemento
|--------------------------------------------------------
| | |Se il controllo e'
| | |negativo occorre
|Controllo | |scartare
|verticalita' stelo|Visivo |l'elemento
|--------------------------------------------------------
| | |- Se i controlli,
| | |visivo e
| | |funzionale, sono
| | |negativi occorre
| | |scartare
| | |l'elemento
| | |- Se e'
| | |negativo il solo
| | |controllo
| |Visivo e |funzionale occorre
| |funzionale |ripristinare la
| |- Visivo: stato |funzionalita'
|Controllo stato di|di conservazione |(pulizia e
|conservazione |della filettatura |ingrassaggio). Se
|della filettatura |- Funzionale: |cio' non e'
|dello stelo e |regolare |possibile,
BASETTE |della ghiera |avvitamento della |scartare
REGOLABILI |filettata |ghiera |l'elemento
---------------------------------------------------------------------
N.B.: Per le verifiche relative ad altri elementi di ponteggio (quali
ad esempio: fermapiede, trave per passo carraio, mensola, montante
per parapetto di sommita', scala, parasassi), riportati nel libretto
di cui all'autorizzazione ministeriale, occorre utilizzare: tipo,
modalita' di verifica e misure, analoghi a quelli descritti per gli
elementi sopraelencati.
---------------------------------------------------------------------
2 - Verifiche durante l'uso dei ponteggi metallici fissi
Controllare che il disegno esecutivo:
- Sia conforme allo schema tipo fornito dal fabbricante del
ponteggio;
- Sia firmato dalla persona competente di cui al comma 1
dell'articolo 136 per conformita' agli schemi tipo forniti dal
fabbricante del ponteggio;
- Sia tenuto in cantiere, a disposizione degli organi di vigilanza,
unitamente alla copia del libretto di cui all'autorizzazione
ministeriale.
Controllare che per i ponteggi di altezza superiore a 20 metri e per
i ponteggi non conformi agli schemi tipo:
- Sia stato redatto un progetto, firmato da un ingegnere o architetto
abilitato a norma di legge all'esercizio della professione;
- Che tale progetto sia tenuto in cantiere a disposizione
dell'autorita' di vigilanza, unitamente alla copia del libretto di
cui all'autorizzazione ministeriale.
Controllare che vi sia la documentazione dell'esecuzione, da parte
del preposto, dell'ultima verifica del ponteggio di cui trattasi, al
fine di assicurarne l'installazione corretta ed il buon
funzionamento.
Controllare che qualora siano montati sul ponteggio tabelloni
pubblicitari, graticci, teli o altre schermature sia stato redatto
apposito calcolo, eseguito da Ingegnere o da Architetto abilitato a
norma di legge all'esercizio della professione, in relazione
all'azione del vento presumibile per la zona ove il ponteggio e'
montato. In tale calcolo deve essere tenuto conto del grado di
permeabilita' delle strutture servite.
Controllare che sia mantenuto un distacco congruente con il punto
2.1.4.3 dell'allegato XVIII o l'articolo 138, comma 2, della Sezione
V tra il bordo interno dell'impalcato del ponteggio e l'opera
servita.
Controllare che sia mantenuta l'efficienza dell'elemento parasassi,
capace di intercettare la caduta del materiale dall'alto.
Controllare il mantenimento dell'efficienza del serraggio dei giunti,
secondo le modalita' previste dal fabbricante del ponteggio,
riportate nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.
Controllare il mantenimento dell'efficienza del serraggio dei
collegamenti fra gli elementi del ponteggio, secondo le modalita'
previste dal fabbricante del ponteggio, riportate nel libretto di cui
all'autorizzazione ministeriale.
Controllare il mantenimento dell'efficienza degli ancoraggi, secondo
le modalita' previste dal fabbricante del ponteggio riportate nel
libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.
Controllare il mantenimento della verticalita' dei montanti, ad
esempio con l'utilizzo del filo a piombo.
Controllare il mantenimento dell'efficienza delle controventature di
pianta e di facciata mediante:
- Controllo visivo della linearita' delle aste delle diagonali di
facciata e delle diagonali in pianta;
- Controllo visivo dello stato di conservazione dei collegamenti ai
montanti delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta;
- Controllo visivo dello stato di conservazione degli elementi di
impalcato aventi funzione di controventatura in pianta.
Controllare il mantenimento in opera dei dispositivi di blocco degli
elementi di impalcato.
- Controllare il mantenimento in opera dei dispositivi di blocco o
dei sistemi antisfilamento dei fermapiedi.
ALLEGATO XX
A. Costruzione e impiego di scale portatili
1. E' riconosciuta la conformita' alle vigenti disposizioni, delle
scale portatili, alle seguenti condizioni:
a) le scale portatili siano costruite conformemente alla norma
tecnica UNI EN 131 parte Ia e parte 2a;
b) il costruttore fornisca le certificazioni, previste dalla norma
tecnica di cui al punto a), emesse da un laboratorio ufficiale. Per
laboratori ufficiali si intendono:
- laboratorio dell'ISPESL;
- laboratorio delle universita' e dei politecnici dello Stato;
- laboratori degli istituti tecnici dello Stato riconosciuti ai
sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086;
- laboratori autorizzati in conformita' a quanto previsto dalla
sezione B del presente allegato, con decreto dei Ministri del lavoro
e della previdenza sociale, dello sviluppo economico e della salute;
- laboratori dei Paesi membri dell'Unione europea o dei paesi
aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai
rispettivi Stati;
c) le scale portatili siano accompagnate da un foglio o libretto
recante:
- una breve descrizione con l'indicazione degli elementi
costituenti;
- le indicazioni utili per un corretto impiego;
- le istruzioni per la manutenzione e conservazione;
- gli estremi del laboratorio che ha effettuato le prove, numeri di
identificazione dei certificati, date dei rilascio) dei certificati
delle prove previste dalla norma tecnica UNI EN 131 parte la e parte
2a;
- una dichiarazione del costruttore di conformita' alla norma
tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a.
2. L'attrezzatura di cui al punto 1 legalmente fabbricata e
commercializzata in un altro Paese dell'Unione europea o in un altro
Paese aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, puo'
essere commercializzata in Italia purche' il livello di sicurezza sia
equivalente a quello garantito dalle disposizioni, specifiche
tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia.
B. Autorizzazione ai laboratori di certificazione (concernenti ad
esempio: scale, puntelli, ponti su ruote a torre e ponteggi)
I Requisiti
1.1. I laboratori per essere autorizzati alla certificazione:
a) non devono esercitare attivita' di consulenza, progettazione,
costruzione, commercializzazione, installazione o manutenzione nella
materia oggetto della certificazione. Il rapporto contrattuale a
qualsiasi titolo intercorrente tra i laboratori autorizzati ed il
personale degli stessi deve essere vincolato da una condizione di
esclusiva per tutta la durata del rapporto stesso;
b) devono disporre di personale qualificato in numero sufficiente
e dei mezzi tecnici necessari per assolvere adeguatamente alle
mansioni tecniche ed amministrative connesse con le procedure
riguardanti l'attivita' di certificazione;
c) devono dotarsi di manuale di qualita' redatto in conformita'
alla norma UNI CEI EN 45011;
d) devono utilizzare locali ed impianti che garantiscano le norme
di igiene ambientale e la sicurezza del lavoro.
2 Presentazione della domanda
2.1. L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione alla
certificazione deve essere indirizzata al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale - Direzione generale della tutela delle
condizioni di lavoro - Div. VI.
2.2. L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui al
punto 2.1, sottoscritta dal legale rappresentante del laboratorio e
contenente il numero di iscrizione al registro delle imprese presso
la Camera di commercio competente, deve essere prodotta in originale
bollato unitamente a due copie, e contenere l'esplicita indicazione
dell'autorizzazione richiesta, nonche' l'elenco delle certificazioni
per le quali viene richiesta.
3. Documentazione richiesta per l'autorizzazione alla
certificazione
3.1. All'istanza di autorizzazione alla certificazione da inviarsi
con le modalita' di cui al punto 2, devono essere allegati i seguenti
documenti in triplice copia:
a) copia dell'atto costitutivo o statuto, per i soggetti di
diritto privato, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di
diritto pubblico, da cui risulti l'esercizio dell'attivita' di
certificazione richiesta;
b) elenco dei macchinari e attrezzature, corredato delle
caratteristiche tecniche ed operative, posseduti in proprio;
c) elenco dettagliato del personale con relative qualifiche,
titoli di studio, mansioni e organigramma complessivo del laboratorio
da cui si evinca il ruolo svolto dai preposti alla direzione delle
diverse attivita';
d) polizza di assicurazione di responsabilita' civile con
massimale non inferiore a 1.549.370,70 euro per i rischi derivanti
dall'esercizio di attivita' di certificazione;
e) manuale di qualita' del laboratorio, redatto in base alle norme
della serie UNI CEI EN 45000 contenente, tra l'altro, la specifica
sezione in cui vengono dettagliate le attrezzature e gli strumenti
necessari alle certificazioni richieste, nonche' le procedure che
vengono seguite. In detta sezione devono essere indicati anche i
seguenti elementi: normativa seguita, ente che ha effettuato la
taratura e scadenza della taratura degli strumenti di misura;
f) planimetria, in scala adeguata, degli uffici e del laboratorio
in cui risultino evidenziate la funzione degli ambienti e la
disposizione delle attrezzature;
g) dichiarazione impegnativa in ordine al soddisfacimento dei
requisiti minimi di cui al punto 1.1, lettere a) e d).
3.2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riserva
di richiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la
verifica del possesso dei requisiti di cui al punto 1.
4. Procedura autorizzativa
4.1. Con provvedimento del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e' istituita presso lo stesso Ministero, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una Commissione per
l'esame della documentazione di cui al punto 3.
4.2. La Commissione di cui al punto 4.1 e' presieduta da un
funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ed
e' composta da:
a) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale;
b) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del Ministero
dello sviluppo economico;
c) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del Ministero
della salute;
d) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente dell'Istituto
superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;
e) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del Consiglio
nazionale delle ricerche.
4.3. Sulla base dei risultati positivi dell'esame della
documentazione di cui al punto 3, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico e il Ministero della salute, adotta il provvedimento di
autorizzazione.
5. Condizioni e validita' dell'autorizzazione
5.1. L'autorizzazione alla certificazione ha validita' quinquennale
e puo' essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito
positivo dell'esame della documentazione di rinnovo da effettuarsi
secondo le stesse modalita' previste nel punto 4.
5.2. I laboratori devono riportare in apposito registro gli estremi
delle certificazioni rilasciate e conservare, per un periodo non
inferiore a dieci anni, tutti gli atti relativi all'attivita' di
certificazione.
6. Verifiche
6.1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il
tramite dei propri organi periferici, entro il periodo di validita'
dell'autorizzazione, procede al controllo della sussistenza dei
presupposti di base dell'idoneita' medesima.
6.2. Nel caso di verifica della non sussistenza dei presupposti di
base dell'idoneita' medesima, l'autorizzazione viene sospesa con
effetto immediato, dando luogo al controllo di tutta l'attivita'
certificativa fino a quel momento effettuata. Nei casi di particolare
gravita' si procede alla revoca dell'autorizzazione.
ALLEGATO XXI
Accordo Stato, regioni e province autonome sui corsi
di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota
Soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi di validita'
dei corsi per lavoratori e preposti addetti all'uso di attrezzature
di lavoro in quota
INTRODUZIONE
La partecipazione ai suddetti corsi, secondo quanto disposto
dall'articolo 37 del presente decreto legislativo, deve avvenire in
orario di lavoro e non puo' comportare oneri economici per i
lavoratori.
Si rende, inoltre, noto che la formazione di seguito prevista essendo
formazione specifica non e' sostitutiva della formazione obbligatoria
spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi
dell'articolo 37 del presente decreto legislativo.
Si ribadisce come durata e contenuti dei seguenti corsi siano da
considerarsi come minimi e che quindi i Soggetti formatori, qualora
lo ritengano opportuno, potranno decidere di organizzare corsi
"specifici" per lavoratori addetti e per preposti con rilascio di
specifico attestato.
Si riporta di seguito una proposta riguardante i corsi di formazione
per lavoratori/preposti addetti a lavori in quota.
SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI
DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI E PREPOSTI
ADDETTI AL MONTAGGIO / SMONTAGGIO / TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI
(articolo 136 comma 8)
1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO
Sono soggetti formatori del corso di formazione e del corso di
aggiornamento:
Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche operanti
nel settore della prevenzione, e/o mediante strutture della
formazione professionale accreditate in conformita' al modello di
accreditamento definito in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi
del DM n. 166/01;
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale
tecnico impegnato in attivita' del settore della sicurezza sul
lavoro;
ISPESL;
Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel
settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia;
Scuole edili.
Qualora i soggetti indicati nell'accordo intendano avvalersi di
soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi
dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di
accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi
del DM n. 166/01.
2. INDIVIDUAZIONE E REQUISITI DEI DOCENTI
Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti,
da personale con esperienza documentata, almeno biennale, sia nel
settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza
e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza
professionale pratica, documentata, almeno biennale, nelle tecniche
per il montaggio/smontaggio ponteggi.
3. INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI
3.1 ORGANIZZAZIONE
In ordine all'organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui
seguenti requisiti:
a) individuazione di un responsabile del progetto formativo;
b) tenuta del registro di presenza dei "formandi" da parte del
soggetto che realizza il corso;
c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unita';
d) per le attivita' pratiche il rapporto istruttore /allievi non deve
essere superiore al rapporto di 1 a 5 (almeno 1 docente ogni 5
allievi); nel caso di solo 5 allievi (o meno di 5) sono richiesti
comunque 2 docenti (un docente che si occupa delle attivita' teoriche
e un codocente che si occupa delle pratiche);
e) assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.
3.2. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
Il percorso formativo e' finalizzato all'apprendimento di tecniche
operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le
attivita' di montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi.
Il percorso formativo e' strutturato in tre moduli della durata
complessiva di 28 ore piu' una prova di verifica finale:
a) Modulo giuridico - normativo della durata di quattro ore.
b) Modulo tecnico della durata di dieci ore
c) Prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla)
d) Modulo pratico della durata di quattordici ore
e) Prova di verifica finale (prova pratica).
3.3 METODOLOGIA DIDATTICA
Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento si
concorda nel privilegiare le metodologie "attive", che comportano la
centralita' dell'allievo nel percorso di apprendimento.
A tali fini e' necessario:
a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e
confronto delle esperienze in aula, nonche' lavori di gruppo, nel
rispetto del monte ore complessivo e di ciascun modulo, laddove
possibile con il supporto di materiali anche multimediali;
b) favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving,
applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare
attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla
prevenzione;
c) prevedere dimostrazioni e prove pratiche, nonche' simulazione di
gestione autonoma da parte dell'allievo della pratica in cantiere.
d)
4. PROGRAMMA DEI CORSI
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
5. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE
Al termine dei due moduli teorici si svolgera' una prima prova di
verifica: un questionario a risposta multipla. Il superamento della
prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte
esatte, consentira' il passaggio alla seconda parte del corso, quella
pratica. Il mancato superamento della prova, di converso, comporta la
ripetizione dei due moduli.
Al termine del modulo pratico avra' luogo una prova pratica di
verifica finale, consistente in:
- montaggio-smontaggio-trasformazione di parti di ponteggi (PTG, PTP
e PMTP),
- realizzazione di ancoraggi.
Il mancato superamento delle prova di verifica finale comporta
l'obbligo di ripetere il modulo pratico.
L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale,
unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente
il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di
frequenza con verifica dell'apprendimento.
L'accertamento dell'apprendimento, tramite le varie tipologie di
verifiche intermedie e finali, viene effettuato da una Commissione
composta da docenti interni che formula il proprio giudizio in
termini di valutazione globale e redige il relativo verbale, da
trasmettere alle Regioni e Province Autonome competenti per
territorio.
Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono
rilasciati sulla base di tali verbali dalle Regioni e Province
Autonome competenti per territorio, ad esclusione di quelli
rilasciati dai soggetti individuati al punto 1 lettere a)
limitatamente alle strutture tecniche operanti nel settore della
prevenzione, e quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f) del
presente accordo.
Le Regioni e Province Autonome in attesa della definizione del
sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento
dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati
rilasciati.
6. MODULO DI AGGIORNAMENTO
I datori di lavoro provvederanno a far effettuare ai lavoratori
formati con il corso di formazione teorico-pratico un corso di
aggiornamento ogni quattro anni.
L'aggiornamento ha durata minima di 4 ore di cui 3 ore di contenuti
tecnico pratici.
7. REGISTRAZIONE SUL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO
L'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento e la
frequenza ai corsi di aggiornamento potranno essere inseriti nella
III sezione "Elenco delle certificazioni e attestazioni" del libretto
formativo del cittadino, cosi' come definito all'art. 2, comma 1 -
lettera i), del d.lgs 10 settembre 2003, n. 276, approvato con
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10
ottobre 2005, se concretamente disponibile in quanto attivato nel
rispetto delle vigenti disposizioni.
SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI
DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI
ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI
(art. 116, comma 4)
1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO
Soggetti formatori del corso di formazione e del corso di
aggiornamento:
a) Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche
operanti nel settore della prevenzione, e/o mediante strutture della
formazione professionale accreditate in conformita' al modello di
accreditamento definito in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi
del DM n. 166/01;
b) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il
personale tecnico impegnato in attivita' del settore della sicurezza
sul lavoro;
c) ISPESL;
d) Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel
settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
e) Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia;
f) Scuole edili;
g) Ministero dell'interno "Corpo dei VV.F.";
h) Collegio nazionale delle guide alpine di cui alla legge 02/01/1989
n. 6 "Ordinamento della professione di guida alpina".
Qualora i soggetti indicati nell'accordo intendano avvalersi di
soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi
dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di
accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi
del DM n. 166/01.
2. INDIVIDUAZIONE E REQUISITI DEI DOCENTI
Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti,
da personale con esperienza formativa, documentata, almeno biennale,
nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro, e da personale con esperienza formativa, documentata, almeno
biennale nelle tecniche che comportano l'impiego di sistemi di
accesso e posizionamento mediante funi e il loro utilizzo in ambito
lavorativo.
3. DESTINATARI DEI CORSI
Sono destinatari dei corsi:
a) lavoratori adibiti a lavori temporanei in quota con impiego di
sistemi di accesso e posizionamento mediante funi; b)
c) operatori con funzione di sorveglianza dei lavori di cui al punto
a) come richiesto dal comma 1 lettera e) dell'art. 116; d)
e) eventuali altre figure interessate (datori di lavoro, lavoratori
autonomi, personale di vigilanza ed ispezione ecc.). f)
4. INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI
4.1 ORGANIZZAZIONE
In ordine all'organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui
seguenti requisiti:
a) individuazione di un responsabile del progetto formativo; b)
c) tenuta del registro di presenza dei "formandi" da parte del
soggetto che realizza il corso; d)
e) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 20 unita'. Per le
attivita' pratiche il rapporto istruttore /allievi non deve essere
superiore al rapporto di 1 a 4 (almeno 1 docente ogni 4 allievi); f)
g) assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo. h)
4.2. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
Il percorso formativo e' finalizzato all'apprendimento di tecniche
operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le
attivita' che richiedono l'impiego di sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi.
Il percorso formativo e' strutturato in moduli:
Modulo base (comune ai due differenti percorsi formativi)
propedeutico alla frequenza ai successivi moduli specifici, che da
solo non abilita all'esecuzione dell'attivita' lavorativa. I
partecipanti devono conseguire l'idoneita' alla prosecuzione del
corso, mediante test di accertamento delle conoscenze acquisite. Nel
caso di mancata idoneita' si possono attivare azioni individuali di
recupero.
Moduli specifici (A - B) differenziati per contenuti, che
forniscono le conoscenze tecniche per operare negli specifici settori
lavorativi.
4.3 METODOLOGIA DIDATTICA
Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento si
concorda nel privilegiare le metodologie "attive", che comportano la
centralita' dell'allievo nel percorso di apprendimento.
A tali fini e' necessario:
a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e
confronto delle esperienze in aula, nonche' lavori di gruppo, nel
rispetto del monte ore complessivo e di ciascun modulo, laddove
possibile con il supporto di materiali anche multimediali;
b) favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving,
applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare
attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla
prevenzione;
c) prevedere dimostrazioni e prove pratiche, nonche' simulazione di
gestione autonoma da parte del discente della pratica in cantiere.
Inoltre, data la specificita' della formazione, le prove pratiche e
gli addestramenti dovranno essere effettuati in siti ove possano
essere ricreate condizioni operative simili a quelle che si ritrovano
sui luoghi di lavoro e che tengano conto della specifica tipologia di
corso.
5. PROGRAMMA DEI CORSI (PER LAVORATORI)
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
6. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE
Al termine del modulo base comune si svolgera' una prima prova di
verifica: un questionario a risposta multipla. Il successo nella
prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte
esatte, consentira' il passaggio alla seconda parte del corso, quella
specifico - pratica. Il mancato superamento della prova, di converso,
comporta la ripetizione del modulo. Eventuali errori, nella prova,
attinenti argomenti riferiti al rischio di caduta incontrollata o
altre situazioni di pericolo grave dovranno essere rilevati e fatti
oggetto di valutazione mirata aggiuntiva nella successiva prova
pratica;
Al termine del modulo specifico avra' luogo una prova pratica di
verifica finale, consistente nell'esecuzione di tecniche operative
sui temi del modulo specifico frequentato. La prova si intende
superata se le operazioni vengono eseguite correttamente.
Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta
l'obbligo di ripetere il modulo specifico pratico.
L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale,
unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente
il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di
frequenza con verifica dell'apprendimento. L'attestato dovra'
riportare anche l'indicazione del modulo specifico pratico
frequentato.
L'accertamento dell'apprendimento, tramite le varie tipologie di
verifiche intermedie e finali, viene effettuato da una Commissione
composta da docenti interni che formula il proprio giudizio in
termini di valutazione globale e redige il relativo verbale, da
trasmettere alle Regione e Provincia Autonome competenti per
territorio.
Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono
rilasciati sulla base di tali verbali dalle Regioni e Province
Autonome competenti per territorio, ad esclusione di quelli
rilasciati dai soggetti individuati nel punto 1 lettere a)
limitatamente alle strutture tecniche operanti nel settore della
prevenzione, e quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h)
del presente accordo.
Le Regioni e Province Autonome in attesa della definizione del
sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento
dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati
rilasciati.
7. MODULO DI AGGIORNAMENTO
I datori di lavoro provvederanno a far effettuare ai lavoratori
formati con il corso di formazione teorico-pratico un corso di
aggiornamento ogni cinque anni. L'aggiornamento ha durata minima di 8
ore di cui almeno 4 ore di contenuti tecnico pratici.
8. REGISTRAZIONE SUL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO
L'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento e la
frequenza ai corsi di aggiornamento potranno essere inseriti nella
III sezione "Elenco delle certificazioni e attestazioni" del libretto
formativo del cittadino, cosi' come definito all'art. 2, comma 1 -
lettera i), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, approvato con
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10
ottobre 2005.
MODULO DI FORMAZIONE SPECIFICO TEORICO-PRATICO PER PREPOSTI CON
FUNZIONE DI SORVEGLIANZA DEI LAVORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E
POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI
(art. 116 comma 4)
I lavoratori che abbiano frequentato i corsi per operatori
all'effettuazione di lavori su funi potranno avere accesso ad un
MODULO SPECIFICO di formazione per "PREPOSTI" con funzione di
sorveglianza dei lavori", tendente ad offrire gli strumenti utili ad
effettuare le operazioni di programmazione, controllo e coordinamento
dei lavori della squadra loro affidata.
Alla conclusione di esso e' previsto un colloquio finalizzato alla
verifica delle capacita' di valutazione, controllo, gestione delle
condizioni lavorative e delle possibili situazioni di emergenza, al
termine del quale viene rilasciato un giudizio finale di idoneita'
con specifico Attestato e annotata la partecipazione al corso sulla
Scheda Personale di Formazione.
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
MODULO DI AGGIORNAMENTO
I datori di lavoro provvederanno a far effettuare agli operatori con
funzione di sorveglianza dei lavori un corso di aggiornamento ogni
cinque anni. L'aggiornamento, per la funzione specifica, registrato
sulla Scheda Personale di Formazione, ha durata minima di 4 ore La
formazione e' inerente le tecniche gia' apprese, l'eventuale analisi
e applicazione di nuove attrezzature o tecniche operative e prevede
il rilascio di un giudizio di affidabilita' da parte dei docenti.
ALLEGATO XXII
CONTENUTI MINIMI DEL Pi.M.U.S.
1. Dati identificativi del luogo di lavoro;
2. Identificazione del datore di lavoro che procedera' alle
operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del
ponteggio;
3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto,
addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o
smontaggio del ponteggio;
4. Identificazione del ponteggio;
5. Disegno esecutivo del ponteggio dal quale risultino:
5.1. generalita' e firma del progettista, salvo i casi di cui al
comma 1, lettera g) dell'articolo 132,
5.2. sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato,
5.3. indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.
Quando non sussiste l'obbligo del calcolo, ai sensi del comma 1,
lettera g) dell'articolo 132, invece delle indicazioni di cui al
precedente punto 5.1, sono sufficienti le generalita' e la firma
della persona competente di cui al comma 1 dell'articolo 136.
6. Progetto del ponteggio, quando previsto;
7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o
trasformazione e/o smontaggio del ponteggio ("piano di applicazione
generalizzata"):
7.1. planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio
del ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilita',
segnaletica, ecc.,
7.2. modalita' di verifica e controllo del piano di appoggio del
ponteggio (portata della superficie, omogeneita', ripartizione del
carico, elementi di appoggio, ecc.),
7.3. modalita' di tracciamento del ponteggio, impostazione della
prima campata, controllo della verticalita', livello/bolla del primo
impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e
opera servita, ecc.,
7.4. descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o
trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalita' di uso,
con esplicito riferimento all'eventuale sistema di arresto caduta
utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio,
7.5. descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di
montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro
modalita' di installazione ed uso,
7.6. misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del
ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione, di cui
all'articolo 117,
7.7. tipo e modalita' di realizzazione degli ancoraggi,
7. 8. misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle
condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia)
pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori,
7. 9. misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e
oggetti;
8. Illustrazione delle modalita' di montaggio, trasformazione e
smontaggio, riportando le necessarie sequenze "passo dopo passo",
nonche' descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare
durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o
smontaggio ("istruzioni e progetti particolareggiati"), con l'ausilio
di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni,
privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e
foto;
9. Descrizione delle regole da applicare durante l'uso del ponteggio;
10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del
montaggio e durante l'uso (vedasi ad es. ALLEGATO XIX)
ALLEGATO XXIII
DEROGA AMMESSA PER I PONTI SU RUOTE A TORRE
1. E' ammessa deroga per i ponti su ruote a torre alle seguenti
condizioni:
a. il ponte su ruote a torre sia costruito conformemente alla norma
tecnica UNI EN 1004;
b. il costruttore fornisca la certificazione del superamento delle
prove di rigidezza, di cui all'appendice A della norma tecnica
citata, emessa da un laboratorio ufficiale.
Per laboratori ufficiali si intendono:
- laboratorio dell'ISPESL;
- laboratori delle universita' e dei politecnici dello Stato;
- laboratori degli istituti tecnici di Stato, riconosciuti ai sensi
della legge 5-11-1971, n. 1086;
- laboratori autorizzati in conformita' all' ALLEGATO XX sezione B
titolo IV capo II, con decreto dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, dello sviluppo economico e della salute;
- laboratori dei paesi membri dell'Unione europea o dei Paesi
aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai
rispettivi Stati.
c. l'altezza del ponte su ruote non superi 12 m se utilizzato
all'interno (assenza di vento) e 8 m se utilizzato all'esterno
(presenza di vento);
d. per i ponti su ruote utilizzati all'esterno degli edifici sia
realizzato, ove possibile, un fissaggio all'edificio o altra
struttura;
e. per il montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote siano
seguite le istruzioni indicate dal costruttore in un apposito manuale
redatto in accordo alla norma tecnica UNI EN 1004.
2. L'attrezzatura di cui al punto 1 e' riconosciuta ed ammessa se
legalmente fabbricata o commercializzata in altro Paese membro
dell'Unione europea o nei Paesi aderenti all'accordo sullo spazio
economico europeo, in modo da garantire un livello di sicurezza
equivalente a quello garantito sulla base delle disposizioni,
specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in
materia.
ALLEGATO XXIV
PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA
1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI
1.1. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme ai requisiti
specifici che figurano negli allegati da XXV a XXXII.
1.2. Il presente allegato stabilisce tali requisiti, descrive le
diverse utilizzazioni delle segnaletiche di sicurezza ed enuncia
norme generali sull'intercambiabilita' o complementarita' di tali
segnaletiche.
1.3. Le segnaletiche di sicurezza devono essere utilizzate solo per
trasmettere il messaggio o l'informazione precisati all'articolo 162,
comma 1.
2. MODI DI SEGNALAZIONE
2.1. Segnalazione permanente
2.1.1. La segnaletica che si riferisce a un divieto, un avvertimento
o un obbligo ed altresi' quella che serve ad indicare l'ubicazione e
ad identificare i mezzi di salvataggio o di pronto soccorso deve
essere di tipo permanente e costituita da cartelli.
La segnaletica destinata ad indicare l'ubicazione e ad identificare i
materiali e le attrezzature antincendio deve essere di tipo
permanente e costituita da cartelli o da un colore di sicurezza.
2.1.2. La segnaletica su contenitori e tubazioni deve essere del tipo
previsto nell'allegato XXVI.
2.1.3. La segnaletica per i rischi di urto contro ostacoli e di
caduta delle persone deve essere di tipo permanente e costituita da
un colore di sicurezza o da cartelli.
2.1.4. La segnaletica delle vie di circolazione deve essere di tipo
permanente e costituita da un colore di sicurezza.
2.2. Segnalazione occasionale
2.2.1. La segnaletica di pericoli, la chiamata di persone per
un'azione specifica e lo sgombero urgente delle persone devono essere
fatti in modo occasionale e, tenuto conto del principio
dell'intercambiabilita' e complementarita' previsto al paragrafo 3,
per mezzo di segnali luminosi, acustici o di comunicazioni verbali.
2.2.2. La guida delle persone che effettuano manovre implicanti un
rischio o un pericolo deve essere fatta in modo occasionale per mezzo
di segnali gestuali o comunicazioni verbali.
3. INTERCAMBIABILITA' E COMPLEMENTARITA' DELLA SEGNALETICA
3.1. A parita' di efficacia e a condizione che si provveda ad una
azione specifica di informazione e formazione al riguardo, e' ammessa
liberta' di scelta fra:
- un colore di sicurezza o un cartello, per segnalare un rischio di
inciampo o caduta con dislivello;
- segnali luminosi, segnali acustici o comunicazione verbale;
- segnali gestuali o comunicazione verbale.
3.2. Determinate modalita' di segnalazione possono essere utilizzate
assieme, nelle combinazioni specificate di seguito:
- segnali luminosi e segnali acustici;
- segnali luminosi e comunicazione verbale;
- segnali gestuali e comunicazione verbale.
4. COLORI DI SICUREZZA
4.1. Le indicazioni della tabella che segue si applicano a tutte le
segnalazioni per le quali e' previsto l'uso di un colore di
sicurezza.
Colore
Significato o scopo
Indicazioni e precisazioni
Rosso Segnali di divieto Atteggiamenti pericolosi
Pericolo - allarme Alt, arresto, dispositivi di interruzione
d'emergenza Sgombero
Materiali e attrezzature antincendio Identificazione e ubicazione
Giallo o Giallo-arancio Segnali di avvertimento Attenzione, cautela
Verifica
Azzurro Segnali di prescrizione Comportamento o azione specifica -
obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale
Verde Segnali di salvataggio o di soccorso Porte, uscite, percorsi,
materiali, postazioni, locali
Situazione di sicurezza Ritorno alla normalita'
5. L'efficacia della segnaletica non deve essere compromessa da:
5.1. presenza di altra segnaletica o di altra fonte emittente dello
stesso tipo che turbino la visibilita' o l'udibilita'; cio' comporta,
in particolare, la necessita' di:
5.1.1. evitare di disporre un numero eccessivo di cartelli troppo
vicini gli uni agli altri;
5.1.2. non utilizzare contemporaneamente due segnali luminosi che
possano confondersi;
5.1.3. non utilizzare un segnale luminoso nelle vicinanze di un'altra
emissione luminosa poco distinta;
5.1.4. non utilizzare contemporaneamente due segnali sonori;
5.1.5. non utilizzare un segnale sonoro se il rumore di fondo e'
troppo intenso;
5.2. cattiva progettazione, numero insufficiente, ubicazione
irrazionale, cattivo stato o cattivo funzionamento dei mezzi o dei
dispositivi di segnalazione.
6. I mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a seconda dei casi,
essere regolarmente puliti, sottoposti a manutenzione, controllati e
riparati e, se necessario, sostituiti, affinche' conservino le loro
proprieta' intrinseche o di funzionamento.
7. Il numero e l'ubicazione dei mezzi o dei dispositivi segnaletici
da sistemare e' in funzione dell'entita' dei rischi, dei pericoli o
delle dimensioni dell'area da coprire.
8. Per i segnali il cui funzionamento richiede una fonte di energia,
deve essere garantita un'alimentazione di emergenza nell'eventualita'
di un'interruzione di tale energia, tranne nel caso in cui il rischio
venga meno con l'interruzione stessa.
9. Un segnale luminoso o sonoro indica, col suo avviamento, l'inizio
di un'azione che si richiede di effettuare; esso deve avere una
durata pari a quella richiesta dall'azione.
I segnali luminosi o acustici devono essere reinseriti immediatamente
dopo ogni utilizzazione.
10. Le segnalazioni luminose ed acustiche devono essere sottoposte ad
una verifica del buon funzionamento e dell'efficacia reale prima di
essere messe in servizio e, in seguito, con periodicita' sufficiente.
11. Qualora i lavoratori interessati presentino limitazioni delle
capacita' uditive o visive, eventualmente a causa dell'uso di mezzi
di protezione personale, devono essere adottate adeguate misure
supplementari o sostitutive.
12. Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di
quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose devono
essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato,
conformemente all'allegato XXV, punto 3.2, o indicati conformemente
all'allegato XXVI, punto 1, tranne nel caso in cui l'etichettatura
dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale
scopo.
ALLEGATO XXV
PRESCRIZIONI GENERALI PER I CARTELLI SEGNALETICI
1. Caratteristiche intrinseche
1.1. Forma e colori dei cartelli da impiegare sono definiti al punto
3, in funzione del loro oggetto specifico (cartelli di divieto, di
avvertimento, di prescrizione, di salvataggio e per le attrezzature
antincendio).
1.2. I pittogrammi devono essere il piu' possibile semplici, con
omissione dei particolari di difficile comprensione.
1.3. I pittogrammi utilizzati potranno differire leggermente dalle
figure riportate al punto 3 o presentare rispetto ad esse un maggior
numero di particolari, purche' il significato sia equivalente e non
sia reso equivoco da alcuno degli adattamenti o delle modifiche
apportati.
1.4. I cartelli devono essere costituiti di materiale il piu'
possibile resistente agli urti, alle intemperie ed alle aggressioni
dei fattori ambientali.
1.5. Le dimensioni e le proprieta' colorimetriche e fotometriche dei
cartelli devono essere tali da garantirne una buona visibilita' e
comprensione.
1.5.1. Per le dimensioni si raccomanda di osservare la seguente
formula: A > L2/2000
Ove A rappresenta la superficie del cartello espressa in m2 ed L e'
la distanza, misurata in metri, alla quale il cartello deve essere
ancora riconoscibile. La formula e' applicabile fino ad una distanza
di circa 50 metri.
1.5.2. Per le caratteristiche cromatiche e fotometriche dei materiali
si rinvia alla normativa di buona tecnica dell'UNI.
2. Condizioni d'impiego
2.1. I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli,
ad un'altezza e in una posizione appropriata rispetto all'angolo di
visuale, all'ingresso alla zona interessata in caso di rischio
generico ovvero nelle immediate adiacenze di un rischio specifico o
dell'oggetto che s'intende segnalare e in un posto bene illuminato e
facilmente accessibile e visibile.
Ferme restando le disposizioni di cui al presente decreto, in caso di
cattiva illuminazione naturale sara' opportuno utilizzare colori
fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione artificiale.
2.2. Il cartello va rimosso quando non sussiste piu' la situazione
che ne giustificava la presenza.
3. Cartelli da utilizzare
3.1. Cartelli di divieto
Caratteristiche intrinseche:
- forma rotonda,
- pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da
sinistra a destra lungo il simbolo, con un'inclinazione di 45°) rossi
(il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello).
Parte di provvedimento in formato grafico
3.2. Cartelli di avvertimento
Caratteristiche intrinseche:
- forma triangolare,
- pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve
coprire almeno il 50% della superficie del cartello).
Parte di provvedimento in formato grafico
29
3.3. Cartelli di prescrizione
Caratteristiche intrinseche:
- forma rotonda, - pittogramma bianco su fondo azzurro (l'azzurro
deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).
Parte di provvedimento in formato grafico
3.4. Cartelli di salvataggio
Caratteristiche intrinseche:
- forma quadrata o rettangolare,
- pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il
50% della superficie del cartello).
Parte di provvedimento in formato grafico
3.5. Cartelli per le attrezzature antincendio
Caratteristiche intrinseche:
- forma quadrata o rettangolare,
- pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il
50% della superficie del cartello).
Parte di provvedimento in formato grafico
------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39 ha disposto (con l'art. 1, comma
1, lettera h)) che "all'allegato XXV, alla sezione 3.2, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) il cartello di avvertimento «Sostanze nocive o irritanti» e'
soppresso;
2) e' aggiunta la seguente nota collegata al segnale di
avvertimento «Pericolo generico»: «Questo cartello di avvertimento
non deve essere utilizzato per mettere in guardia le persone circa le
sostanze chimiche o miscele pericolose, fatta eccezione nei casi in
cui il cartello di avvertimento e' utilizzato conformemente alla
presente sezione per indicare i depositi di sostanze o miscele
pericolose»".
ALLEGATO XXVI
PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DEI CONTENITORI E DELLE TUBAZIONI
1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze
o miscele classificate come pericolose conformemente ai criteri
relativi a una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la
salute in conformita' del regolamento (CE) n. 1272/2008 nonche' i
recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o miscele
pericolose e le tubazioni visibili che servono a contenere o a
trasportare tali sostanze o miscele pericolose devono essere
etichettati con i pertinenti pittogrammi di pericolo in conformita'
di tale regolamento.
Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di
lavoro per una breve durata ne' a quelli il cui contenuto cambia
frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti
alternativi idonei, in particolare azioni di informazione e/o di
formazione, che garantiscano un livello identico di protezione.
L'etichettatura di cui al primo comma puo' essere:
- sostituita da cartelli di avvertimento di cui all'allegato XXV che
riportino lo stesso pittogramma o simbolo; se non esiste alcun
cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell'allegato
XXV, deve essere utilizzato il pertinente pittogramma di pericolo di
cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008;
- completata da ulteriori informazioni, quali il nome e/o la formula
della sostanza o miscela pericolosa e dai dettagli sui rischi
connessi;
- completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di
recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli che siano applicabili in
tutta l'Unione per il trasporto di sostanze o miscele pericolose.
2. La segnaletica di cui sopra deve essere applicata come segue:
- sul lato visibile o sui lati visibili;
- in forma rigida, autoadesiva o verniciata.
3. Al'etichettatura di cui al punto 1 che precede si applicano, se
del caso, i criteri in materia di caratteristiche intrinseche
previsti all'allegato XXV, punto 1.4 e le condizioni di impiego di
cui all'allegato XXV, punto 2, riguardanti i cartelli di
segnalazione.
4. L'etichettatura utilizzata sulle tubazioni deve essere applicata,
fatte salvi i punti 1, 2 e 3, in modo visibile vicino ai punti che
presentano maggiore pericolo, quali valvole e punti di raccordo, e
deve comparire ripetute volte.
5. Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di
quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose devono essere
segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, conformemente
all'allegato XXV, punto 3.2, o indicati conformemente al punto 1 del
presente allegato, tranne nel caso in cui l'etichettatura dei diversi
imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo.
Se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella
sezione 3.2 dell'allegato XXV per mettere in guardia dalle sostanze
chimiche o miscele pericolose, occorre utilizzare il pertinente
pittogramma di pericolo, di cui all'allegato V del regolamento (CE)
n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. I cartelli o
l'etichettatura di cui sopra vanno applicati, secondo il caso, nei
pressi dell'area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al locale
di magazzinaggio.
(29) 30
-------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39 ha disposto (con l'art. 1, comma
1, lettera a)) che al presente allegato le parole «preparati
pericolosi» sono sostituite dalle seguenti: «miscele pericolose».
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che al
presente allegato le parole: «preparato pericoloso» sono sostituite
dalle seguenti: «miscela pericolosa».
-------------
AGGIORNAMENTO (30)
L'avviso di rettifica (in G.U. 26/5/2016, n. 122) nel modificare
l'art. 1, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39
ha conseguentemente disposto il venir meno delle modifiche disposte
dal suindicato D.Lgs. 39/2016.
ALLEGATO XXVII
PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DESTINATA AD IDENTIFICARE E AD
INDICARE L'UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO
1. Premessa
Il presente allegato si applica alle attrezzature destinate in via
esclusiva alla lotta antincendio.
2. Le attrezzature antincendio devono essere identificate mediante
apposita colorazione ed un cartello indicante la loro ubicazione o
mediante colorazione delle posizioni in cui sono sistemate o degli
accessi a tali posizioni.
3. Il colore d'identificazione di queste attrezzature e' il rosso.
La superficie in rosso dovra' avere ampiezza sufficiente per
consentire un'agevole identificazione.
4. I cartelli descritti all'allegato XXV, punto 3.5 devono essere
utilizzati per indicare l'ubicazione delle attrezzature in questione.
Allegato XXVIII
PRESCRIZIONI PER LA SEGNALAZIONE Dl OSTACOLI E Dl PUNTI DI PERICOLO E
PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE
il; 1. Segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo 1.1. Per
segnalare i rischi di urto contro ostacoli, di cadute di oggetti e di
caduta da parte delle persone entro il perimetro delle aree edificate
dell'impresa cui i lavoratori hanno accesso nel corso del lavoro, si
usa il giallo alternato al nero ovvero il rosso alternato al bianco.
1.2. Le dimensioni della segnalazione andranno commisurate alle
dimensioni dell'ostacolo o del punto pericoloso che s'intende
segnalare.
1.3. Le sbarre gialle e nere ovvero rosse e bianche dovranno avere
un'inclinazione di circa 45 e dimensioni piu' o meno uguali fra loro.
1.4. Esempio:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
2. Segnalazione delle vie di circolazione
2.1. Qualora l'uso e l'attrezzatura dei locali lo rendano necessario
per la tutela dei lavoratori, le vie di circolazione dei veicoli
devono essere chiaramente segnalate con strisce continue di colore
ben visibile, preferibilmente bianco o giallo, in rapporto al colore
del pavimento.
2.2. L'ubicazione delle strisce dovra' tenere conto delle distanze di
sicurezza necessarie tra i veicoli che possono circolare e tutto cio'
che puo' trovarsi nelle loro vicinanze nonche' tra i pedoni e i
veicoli.
2.3. Le vie permanenti situate all'esterno nelle zone edificate vanno
parimenti segnalate, nella misura in cui cio' si renda necessario, a
meno che non siano provviste di barriere o di una pavimentazione
appropriate.
ALLEGATO XXIX
PRESCRIZIONI PER I SEGNALI LUMINOSI
1. Proprieta' intrinseche
1.1. La luce emessa da un segnale deve produrre un contrasto luminoso
adeguato al suo ambiente, in rapporto alle condizioni d'impiego
previste, senza provocare abbagliamento per intensita' eccessiva o
cattiva visibilita' per intensita' insufficiente.
1.2. La superficie luminosa emettitrice del segnale puo' essere di
colore uniforme o recare un simbolo su un fondo determinato.
1.3. Il colore uniforme deve corrispondere alla tabella dei
significati dei colori riportata all'allegato XXIV, punto 4.
1.4. Quando il segnale reca un simbolo, quest'ultimo dovra'
rispettare, per analogia, le regole ad esso applicabili, riportate
all'allegato XXV.
2. Regole particolari d'impiego
2.1. Se un dispositivo puo' emettere un segnale continuo ed uno
intermittente, il segnale intermittente sara' impiegato per indicare,
rispetto a quello continuo, un livello piu' elevato di pericolo o una
maggiore urgenza dell'intervento o dell'azione richiesta od imposta.
La durata di ciascun lampo e la frequenza dei lampeggiamenti di un
segnale luminoso andranno calcolate in modo- da garantire una buona
percezione del messaggio, e- da evitare confusioni sia con differenti
segnali luminosi che con un segnale luminoso continuo.
2.2. Se al posto o ad integrazione di un segnale acustico si utilizza
un segnale luminoso intermittente, il codice del segnale dovra'
essere identico.
2.3. Un dispositivo destinato ad emettere un segnale luminoso
utilizzabile in caso di pericolo grave andra' munito di comandi
speciali o di lampada ausiliaria.
Allegato XXX
PRESCRIZIONI PER I SEGNALI ACUSTICI
1. Proprieta' intrinseche
1.1. Un segnale acustico deve:
a) avere un livello sonoro nettamente superiore al rumore di fondo,
in modo da essere udibile, senza tuttavia essere eccessivo o
doloroso;
b) essere facilmente riconoscibile in rapporto particolarmente alla
durata degli impulsi ed alla separazione fra impulsi e serie di
impulsi, e distinguersi nettamente, da una parte, da un altro segnale
acustico e, dall'altra, dai rumori di fondo.
1.2. Nei casi in cui un dispositivo puo' emettere un segnale acustico
con frequenza costante e variabile, la frequenza variabile andra'
impiegata per segnalare, in rapporto alla frequenza costante, un
livello piu' elevato di pericolo o una maggiore urgenza
dell'intervento o dell'azione sollecitata o prescritta.
2. Codice da usarsi
Il suono di un segnale di sgombero deve essere continuo.
ALLEGATO XXXI
PRESCRIZIONI PER LA COMUNICAZIONE VERBALE
1. Proprieta intrinseche
1.1. La comunicazione verbale s'instaura fra un parlante o un
emittitore e uno o piu' ascoltatori, in forma di testi brevi, di
frasi, di gruppi di parole o di parole isolate, eventualmente in
codice.
1.2. I messaggi verbali devono essere il piu' possibile brevi,
semplici e chiari; la capacita' verbale del parlante e le facolta'
uditive di chi ascolta devono essere sufficienti per garantire una
comunicazione verbale sicura.
1.3. La comunicazione verbale puo' essere diretta (impiego della voce
umana) o indiretta (voce umana o sintesi vocale diffusa da un mezzo
appropriato).
2. Regole particolari d'impiego
2.1. Le persone interessate devono conoscere bene il linguaggio
utilizzato per essere in grado di pronunciare e comprendere
correttamente il messaggio verbale e adottare, in funzione di esso,
un comportamento adeguato nel campo della sicurezza e della salute.
2.2. Se la comunicazione verbale e' impiegata in sostituzione o ad
integrazione dei segnali gestuali, si dovra' far uso di parole
chiave, come:
- via: per indicare che si e' assunta la direzione dell'operazione;
- alt: per interrompere o terminare un movimento;
- ferma: per arrestare le operazioni;
- solleva: per far salire un carico;
- abbassa: per far scendere un carico;
- avanti
- indietro (se necessario, questi ordini andranno coordinati con
codici gestuali corrispondenti)
- a destra
- a sinistra
- attenzione: per ordinare un alt o un arresto d'urgenza;
- presto: per accelerare un movimento per motivi di sicurezza.
Allegato XXXII
PRESCRIZIONI PER I SEGNALI GESTUALI
1. Proprieta'
Un segnale gestuale deve essere preciso, semplice, ampio, facile da
eseguire e da comprendere e nettamente distinto da un altro segnale
gestuale.
L'impiego contemporaneo delle due braccia deve farsi in modo
simmetrico e per un singolo segnale gestuale.
I gesti impiegati, nel rispetto delle caratteristiche sopra indicate,
potranno variare leggermente o essere piu' particolareggiati rispetto
alle figurazioni riportate al punto 3, purche' il significato e la
comprensione siano per lo meno equivalenti.
2. Regole particolari d'impiego 2.1. La persona che emette i segnali,
detta "segnalatore", impartisce, per mezzo di segnali gestuali, le
istruzioni di manovra al destinatario dei segnali, detto "operatore".
2.2. Il segnalatore deve essere in condizioni di seguire con gli
occhi la totalita' delle manovre, senza essere esposto a rischi a
causa di esse.
2.3. Il segnalatore deve rivolgere la propria attenzione
esclusivamente al comando delle manovre e alla sicurezza dei
lavoratori che si trovano nelle vicinanze.
2.4 Se non sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 2.2,
occorrere' prevedere uno o piu' segnalatori ausiliari.
2.5. Quando l'operatore non puo' eseguire con le dovute garanzie di
sicurezza gli ordini ricevuti, deve sospendere la manovra in corso e
chiedere nuove istruzioni.
2.6. Accessori della segnalazione gestuale. Il segnalatore deve
essere individuato agevolmente dall'operatore.
Il segnalatore deve indossare o impugnare uno o piu' elementi di
riconoscimento adatti, come giubbotto, casco, manicotti, bracciali,
palette.
Gli elementi di riconoscimento sono di colore vivo, preferibilmente
unico, e riservato esclusivamente al segnalatore.
3. Gesti convenzionali da utilizzare
Premessa:
La serie dei gesti convenzionali che si riporta di seguito non
pregiudica la possibilita' di impiego di altri sistemi di codici
applicabili a livello comunitario, in particolare in certi settori
nei quali si usino le stesse manovre.
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
ALLEGATO XXXIII
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
La prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico,
in particolare dorso-lombari, connesse alle attivita' lavorative di
movimentazione manuale dei carichi dovra' considerare, in modo
integrato, il complesso degli elementi di riferimento e dei fattori
individuali di rischio riportati nel presente allegato.
ELEMENTI DI RIFERIMENTO
1. CARATTERISTICHE DEL CARICO
La movimentazione manuale di un carico puo' costituire un rischio di
patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari
nei seguenti casi:
- il carico e' troppo pesante;
- e' ingombrante o difficile da afferrare;
- e' in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
- e' collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o
maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o
inclinazione del tronco;
- puo', a motivo della struttura esterna e/o della consistenza,
comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.
2. SFORZO FISICO RICHIESTO
Lo sforzo fisico puo' presentare rischi di patologie da sovraccarico
biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:
- e' eccessivo;
- puo' essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del
tronco;
- puo' comportare un movimento brusco del carico;
- e' compiuto col corpo in posizione instabile.
3. CARATTERISTICHE DELL'AMBIENTE DI LAVORO
Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le
possibilita' di rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in
particolare dorso-lombari nei seguenti casi:
- lo spazio libero, in particolare verticale, e' insufficiente per lo
svolgimento dell'attivita' richiesta;
- il pavimento e' ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o e'
scivoloso il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al
lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di
sicurezza o in buona posizione;
- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano
la manipolazione del carico a livelli diversi;
- il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
- la temperatura, l'umidita' o la ventilazione sono inadeguate.
4. ESIGENZE CONNESSE ALL'ATTIVITA'
L'attivita' puo' comportare un rischio di patologie da sovraccarico
biomeccanico, in particolare dorso-lombari se comporta una o piu'
delle seguenti esigenze:
- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale,
troppo frequenti o troppo prolungati;
- pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti;
- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di
trasporto;
- un ritmo imposto da un processo che non puo' essere modulato dal
lavoratore.
FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO
Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela
e sostegno della maternita' e di protezione dei giovani sul lavoro,
il lavoratore puo' correre un rischio nei seguenti casi:
- inidoneita' fisica a svolgere il compito in questione tenuto
altresi' conto delle differenze di genere e di eta';
- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati
dal lavoratore;
- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o
dell'addestramento
RIFERIMENTI A NORME TECNICHE
Le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) relative alle
attivita' di movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino,
spinta, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza) sono da
considerarsi tra quelle previste all'articolo 168, comma 3.
ALLEGATO XXXIV
REQUISITI MINIMI
Osservazione preliminare .
Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di
realizzare gli obiettivi del titolo VII.
I requisiti minimi previsti dal presente allegato si applicano anche
alle attivita' di cui all'articolo 3, comma 7.
1. Attrezzature
a) Osservazione generale.
L'utilizzazione in se' dell'attrezzatura non deve essere fonte di
rischio per i lavoratori.
b) Schermo.
La risoluzione dello schermo deve essere tale da garantire una buona
definizione, una forma chiara, una grandezza sufficiente dei
caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi.
L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da
farfallamento, tremolio o da altre forme di instabilita'.
La brillanza e/o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo
sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte
dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle
condizioni ambientali.
Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente per
adeguarsi facilmente alle esigenze dell'utilizzatore.
E' possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un
piano regolabile.
Sullo schermo non devono essere presenti riflessi e riverberi che
possano causare disturbi all'utilizzatore durante lo svolgimento
della propria attivita'.
Lo schermo deve essere posizionato di fronte all'operatore in maniera
che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo
superiore dello schermo sia posto un po' piu' in basso
dell'orizzontale che passa per gli occhi dell'operatore e ad una
distanza degli occhi pari a circa 50-70 cm, per i posti di lavoro in
cui va assunta preferenzialmente la posizione seduta
c) Tastiera e dispositivi di puntamento.
La tastiera deve essere separata dallo schermo e facilmente
regolabile e dotata di meccanismo di variazione della pendenza onde
consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e
tale da non provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani.
Lo spazio sul piano di lavoro deve consentire un appoggio degli
avambracci davanti alla tastiera nel corso della digitazione, tenendo
conto delle caratteristiche antropometriche dell'operatore.
La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi.
La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono
agevolarne l'uso. I simboli dei tasti devono presentare sufficiente
contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro.
Il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla
postazione di lavoro deve essere posto sullo stesso piano della
tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e disporre di uno
spazio adeguato per il suo uso.
d) Piano di lavoro.
Il piano di lavoro deve avere una superficie a basso indice di
riflessione, essere stabile, di dimensioni sufficienti a permettere
una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei
documenti e del materiale accessorio.
L'altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere
indicativamente compresa fra 70 e 80 cm. Lo spazio a disposizione
deve permettere l'alloggiamento e il movimento degli arti inferiori,
nonche' l'ingresso del sedile e dei braccioli se presenti.
La profondita' del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una
adeguata distanza visiva dallo schermo.
Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve
essere collocato in modo tale da ridurre al minimo i movimenti della
testa e degli occhi.
e) Sedile di lavoro.
Il sedile di lavoro deve essere stabile e permettere all'utilizzatore
liberta' nei movimenti, nonche' una posizione comoda. Il sedile deve
avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e
dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche
dell'utilizzatore.
Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione
dorso-lombare dell'utente. Pertanto deve essere adeguato alle
caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore e deve avere
altezza e inclinazione regolabile. Nell'ambito di tali regolazioni
l'utilizzatore dovra' poter fissare lo schienale nella posizione
selezionata.
Lo schienale e la seduta devono avere bordi smussati. I materiali
devono presentare un livello di permeabilita' tali da non
compromettere il comfort dell'utente e pulibili.
Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare
i cambi di posizione e deve poter essere spostato agevolmente secondo
le necessita' dell'utilizzatore.
Un poggiapiedi sara' messo a disposizione di coloro che lo desiderino
per far assumere una postura adeguata agli arti inferiori. Il
poggiapiedi non deve spostarsi involontariamente durante il suo uso.
f) Computer portatili
L'impiego prolungato dei computer portatili necessita della fornitura
di una tastiera e di un mouse o altro dispositivo di puntamento
esterni nonche' di un idoneo supporto che consenta il corretto
posizionamento dello schermo.
2. Ambiente
a) Spazio
Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo
che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione
e movimenti operativi.
b) Illuminazione
L'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve
garantire un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra
lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto delle
caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.
Riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di luminanza e
abbagliamenti dell'operatore devono essere evitati disponendo la
postazione di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce
naturale e artificiale.
Si dovra' tener conto dell'esistenza di finestre, pareti trasparenti
o traslucide, pareti e attrezzature di colore chiaro che possono
determinare fenomeni di abbagliamento diretto e/o indiretto e/o
riflessi sullo schermo.
Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di
copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il
posto di lavoro.
c) Rumore
Il rumore emesso dalle attrezzature presenti nel posto di lavoro non
deve perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale.
d) Radiazioni
Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello
spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli
trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori
e) Parametri microclimatici
Le condizioni microclimatiche non devono essere causa di discomfort
per i lavoratori.
Le attrezzature in dotazione al posto di lavoro non devono produrre
un eccesso di calore che possa essere fonte di discomfort per i
lavoratori.
3. Interfaccia elaboratore/uomo
All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software,
o allorche' questo venga modificato, come anche nel definire le
mansioni che implicano l'utilizzazione di unita' videoterminali, il
datore di lavoro terra' conto dei seguenti fattori:
a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;
b) il software deve essere di facile uso adeguato al livello di
conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore. Inoltre nessun
dispositivo di controllo quantitativo o qualitativo puo' essere
utilizzato all'insaputa dei lavoratori;
c) il software deve essere strutturato in modo tale da fornire ai
lavoratori indicazioni comprensibili sul corretto svolgimento
dell'attivita';
d) i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e ad un
ritmo adeguato agli operatori;
e) i principi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare
all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo.
ALLEGATO XXXV A. Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio. 1. Valutazione dell'esposizione. La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa principalmente sul calcolo del valore dell'esposizione giornaliera normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, A (8), calcolato come radice quadrata della somma dei quadrati (valore totale) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali (a(base)hwx, a(base)hwy, a(base)hwz) conformemente alla norma UNI EN ISO 5349-1 (2004) che viene qui adottata in toto. Le linee guida per la valutazione delle vibrazioni dell'ISPESL e delle regioni hanno valore di norma di buona tecnica. 2. Misurazione. Qualora si proceda alla misurazione: a) i metodi utilizzati possono includere la campionatura, purche' sia rappresentativa dell'esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche considerate; i metodi e le apparecchiature utilizzati devono essere adattati alle particolari caratteristiche delle vibrazioni meccaniche da misurare, ai fattori ambientali e alle caratteristiche dell'apparecchio di misurazione, conformemente alla norma ISO 5349-2 (2001); b) nel caso di attrezzature che devono essere tenute con entrambe le mani, la misurazione e' eseguita su ogni mano. L'esposizione e' determinata facendo riferimento al piu' alto dei due valori; deve essere inoltre fornita l'informazione relativa all'altra mano. 3. Interferenze. Le disposizioni dell'articolo 202, comma 5, lettera d), si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche ostacolano il corretto uso manuale dei comandi o la lettura degli indicatori. 4. Rischi indiretti. Le disposizioni dell'articolo 202, comma 5, lettera d), si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche incidono sulla stabilita' delle strutture o sulla buona tenuta delle giunzioni. 5. Attrezzature di protezione individuale. Attrezzature di protezione individuale contro le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio possono contribuire al programma di misure di cui all'articolo 203, comma 1. B. Vibrazioni trasmesse al corpo intero. 1. Valutazione dell'esposizione. La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni si basa sul calcolo dell'esposizione giornaliera A (8) espressa come l'accelerazione continua equivalente su 8 ore, calcolata come il piu' alto dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali (1,4.a(base)wx, 1,4.a(base)wy, 1.a(base)wz), per un lavoratore seduto o in piedi), conformemente alla norma ISO 2631-1 (1997) che viene qui adottata in toto. Le linee guida per la valutazione delle vibrazioni dell'ISPESL e delle regioni hanno valore di norma di buona tecnica. Per quanto riguarda la navigazione marittima, si prendono in considerazione, ai fini della valutazione degli effetti cronici sulla salute, solo le vibrazioni di frequenza superiore a 1 Hz. 2. Misurazione. Qualora si proceda alla misurazione, i metodi utilizzati possono includere la campionatura, purche' sia rappresentativa dell'esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche considerate. I metodi utilizzati devono essere adeguati alle particolari caratteristiche delle vibrazioni meccaniche da misurare, ai fattori ambientali e alle caratteristiche dell'apparecchio di misurazione. I metodi rispondenti a norme di buona tecnica si considerano adeguati a quanto richiesto dal presente punto. 3. Interferenze. Le disposizioni dell'articolo 202, comma 5, lettera d), si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche ostacolano il corretto uso manuale dei comandi o la lettura degli indicatori. 4. Rischi indiretti. Le disposizioni dell'articolo 202, comma 5, lettera d), si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche incidono sulla stabilita' delle strutture o sulla buona tenuta delle giunzioni. 5. Prolungamento dell'esposizione. Le disposizioni dell'articolo 202, comma 5, lettera g), si applicano in particolare nei casi in cui, data la natura dell'attivita'' svolta, un lavoratore utilizza locali di riposo e ricreazione messi a disposizione dal datore di lavoro; tranne nei casi di forza maggiore, l'esposizione del corpo intero alle vibrazioni in tali locali deve essere ridotto a un livello compatibile con le funzioni e condizioni di utilizzazione di tali locali.
ALLEGATO XXXVI
Parte I - Grandezze fisiche concernenti l'esposizione ai campi
elettromagnetici.
Le seguenti grandezze fisiche sono utilizzate per descrivere
l'esposizione ai campi elettromagnetici:
l'intensita' di campo elettrico (E) e' una quantita' vettoriale
che corrisponde alla forza esercitata su una particella carica
indipendentemente dal suo movimento nello spazio. E' espressa in volt
per metro (Vm-1 ). E' necessario distinguere il campo elettrico
ambientale rispetto al campo elettrico presente all'interno del corpo
(in situ) a seguito dell'esposizione al campo elettrico ambientale;
la corrente attraverso gli arti (IL) e' la corrente che
attraversa gli arti di una persona esposta a campi elettromagnetici
nell'intervallo di frequenze comprese tra 10 MHz e 110 MHz a seguito
del contatto con un oggetto in un campo elettromagnetico o del flusso
di correnti capacitive indotte nel corpo esposto. E' espressa in
ampere (A);
la corrente di contatto (IC) e' una corrente che compare quando
una persona entra in contatto con un oggetto conduttore a diverso
potenziale elettrico all'interno di un campo elettromagnetico. E'
espressa in ampere (A). Una corrente di contatto stabile nel tempo si
verifica quando la persona e' in contatto continuo con un oggetto
all'interno di un campo elettromagnetico. Nel momento in cui si
stabilisce tale contatto, puo' verificarsi una scarica di scintille
con correnti transitorie associate;
la carica elettrica (Q) e' la grandezza impiegata per le scariche
elettriche ed e' espressa in coulomb (C);
l'intensita' di campo magnetico (H) e' una grandezza vettoriale
che, insieme all'induzione magnetica, specifica un campo magnetico in
qualunque punto dello spazio. E' espressa in ampere per metro (Am-1
);
l'induzione magnetica (B) e' una grandezza vettoriale che
determina una forza che agisce sulle cariche in movimento. E'
espressa in tesla (T). Nello spazio libero e nei materiali biologici
l'induzione magnetica e l'intensita' del campo magnetico sono
intercambiabili in base alla seguente equivalenza: intensita' di
campo magnetico (H) pari a 1 Am-1 = induzione magnetica (B) pari a 4Π
10-7 T (circa 1,25 microtesla);
densita' di potenza (S). Questa grandezza si impiega nel caso
delle frequenze molto alte, per le quali la profondita' di
penetrazione nel corpo e' piccola. Si tratta della potenza radiante
incidente perpendicolarmente a una superficie, divisa per l'area
della superficie in questione; e' espressa in watt per metro quadrato
(Wm-2 );
assorbimento specifico di energia (SA). E' l'energia assorbita
per unita' di massa di tessuto biologico e si esprime in joule per
chilogrammo (Jkg-1 ). Nel presente decreto, questa grandezza e'
utilizzata per la definizione dei limiti per gli effetti sensoriali
derivanti da esposizioni a microonde pulsate;
tasso di assorbimento specifico di energia (SAR). Si tratta del
valore mediato, su tutto il corpo o su alcune parti di esso, del
tasso di assorbimento di energia per unita' di massa di tessuto
corporeo, ed e' espresso in watt per chilogrammo (Wkg-1 ). Il SAR
riferito a tutto il corpo (a corpo intero) e' una grandezza
ampiamente accettata per porre in rapporto gli effetti termici nocivi
(sanitari) all'esposizione alle radiofrequenze (RF). Oltre al valore
del SAR medio a corpo intero, sono necessari anche valori del SAR
locale per valutare e limitare la deposizione eccessiva di energia in
parti piccole del corpo conseguenti a particolari condizioni di
esposizione, quali ad esempio il caso di un individuo esposto a RF di
frequenze di pochi MHz (ad esempio provenienti da riscaldatori
dielettrici), e di individui esposti nel campo vicino di un'antenna.
Tra le grandezze sopra citate, possono essere misurate direttamente
l'induzione magnetica (B), la corrente di contatto (IC ), la corrente
attraverso gli arti (IL ), l'intensita' di campo elettrico (E),
l'intensita' di campo magnetico (H) e la densita' di potenza (S).
Parte II - Effetti non termici.
Valori limite di esposizione e valori di azione nell'intervallo di
frequenze tra 0 Hz E 10 Mhz.
A. Valori limite di esposizione (VLE).
I VLE per le frequenze inferiori a 1 Hz (tabella A1) sono limiti
per il campo magnetico statico, la cui misurazione non e' influenzata
dalla presenza del soggetto esposto.
I VLE per le frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz (tabella A2) sono
limiti per i campi elettrici indotti all'interno del corpo (in situ)
a seguito dell'esposizione a campi elettrici e magnetici variabili
nel tempo.
VLE per l'induzione magnetica esterna a frequenze tra 0 e 1 Hz.
Il VLE relativo agli effetti sensoriali e' il VLE applicabile in
condizioni di lavoro normali (tabella A1) ed e' correlato alla
prevenzione di nausea e vertigini dovute a disturbi sull'organo
dell'equilibrio, e di altri effetti fisiologici, conseguenti
principalmente al movimento del soggetto esposto all'interno di un
campo magnetico statico.
Il VLE relativo agli effetti sanitari in condizioni di lavoro
controllate (tabella A1) e' applicabile su base temporanea durante il
turno di lavoro, ove giustificato dalla pratica o dal processo
produttivo, purche' siano state adottate le misure di prevenzione di
cui all'articolo 208, comma 4.
Tabella A1
VLE per l'induzione magnetica esterna (B0 ) per frequenze comprese
tra 0 e 1 Hz
+-----------------------+---------------------+
| | VLE relativi agli |
| | effetti sensoriali |
| | [T] |
+-----------------------+---------------------+
| Condizioni di lavoro | |
| normali | 2 |
+-----------------------+---------------------+
|Esposizione localizzata| |
| degli arti | 8 |
+-----------------------+---------------------+
| | VLE relativi agli |
| |effetti sanitari [T] |
+-----------------------+---------------------+
| Condizioni di lavoro | |
| controllate | 8 |
+-----------------------+---------------------+
VLE relativi agli effetti sanitari per il campo elettrico interno
(in situ) per frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz.
I VLE relativi agli effetti sanitari (tabella A2) sono correlati
alla stimolazione elettrica di tutti i tessuti del sistema nervoso
centrale e periferico nel corpo, compresa la testa.
Tabella A2
VLE relativi agli effetti sanitari per l'intensita' di campo
elettrico interno a frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz
---------------------------------------------------------------------
Intervallo di frequenza VLE relativi agli effetti sanitari
[Vm-1 ] (valore di picco)
---------------------------------------------------------------------
1 Hz ≤ f < 3 kHz 1,1
---------------------------------------------------------------------
3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz 3,8 ×10-4 f
---------------------------------------------------------------------
Nota A2-1: f e' la frequenza espressa in hertz (Hz).
Nota A2-2: i VLE relativi agli effetti sanitari per il campo
elettrico interno sono riferiti al valore spaziale di picco
sull'intero corpo del soggetto esposto.
Nota A2-3: i VLE sono valori di picco temporali che sono pari ai
valori efficaci (RMS) moltiplicati per √2 per i campi sinusoidali.
Nel caso di campi non sinusoidali, la valutazione dell'esposizione
effettuata ai sensi dell'articolo 209 e' di norma basata sul metodo
del picco ponderato, come descritto negli strumenti tecnici e
specialistici per la riduzione dei livelli di rischio di cui
all'articolo 28, comma 3-ter, del presente decreto. In tale ambito
potranno altresi' essere indicate procedure alternative di
valutazione scientificamente provate e validate, che conducano a
risultati comparabili.
VLE relativi agli effetti sensoriali per il campo elettrico interno
(in situ) per frequenze comprese tra 1 Hz e 400 Hz.
I VLE relativi agli effetti sensoriali (tabella A3) sono correlati
agli effetti del campo elettrico interno sul sistema nervoso centrale
nella testa, tra cui fosfeni e modifiche minori e transitorie di
talune funzioni cerebrali.
Tabella A3
VLE relativi agli effetti sensoriali per il campo elettrico interno a
frequenze comprese tra 1 Hz e 400 Hz
---------------------------------------------------------------------
VLE relativi agli effetti sensoriali
Intervallo di frequenza [Vm-1 ] (valore di picco)
---------------------------------------------------------------------
1 Hz ≤ f < 10 Hz 0,7/f
---------------------------------------------------------------------
10 Hz ≤ f < 25 Hz 0,07
---------------------------------------------------------------------
25 Hz ≤ f ≤ 400 Hz 0,0028 f
---------------------------------------------------------------------
Nota A3-1: f e' la frequenza espressa in hertz (Hz).
Nota A3-2: i VLE relativi agli effetti sensoriali per il campo
elettrico interno sono riferiti al valore di picco spaziale nella
testa del soggetto esposto.
Nota A3-3: i VLE sono valori di picco temporali che sono pari ai
valori efficaci (RMS) moltiplicati per √2 per i campi sinusoidali.
Nel caso di campi non sinusoidali, la valutazione dell'esposizione
effettuata ai sensi dell'articolo 209 e' di norma basata sul metodo
del picco ponderato, come descritto negli strumenti tecnici e
specialistici per la riduzione dei livelli di rischio di cui
all'articolo 28, comma 3-ter, del presente decreto. In tale ambito
potranno altresi' essere indicate procedure alternative di
valutazione scientificamente provate e validate, che conducano a
risultati comparabili.
B. Valori di azione (VA).
I valori di azione (VA), espressi nelle grandezze fisiche
misurabili di seguito riportate, consentono una valutazione
semplificata della conformita' ai pertinenti VLE. In particolare il
rispetto dei VA garantisce il rispetto dei pertinenti VLE, mentre il
superamento dei VA medesimi corrisponde all'obbligo di adottare le
pertinenti misure di prevenzione e protezione di cui all'articolo
210:
VA (E) inferiori e VA (E) superiori, per i campi elettrici
ambientali variabili nel tempo, come indicati nella tabella B1;
VA (B) inferiori e VA (B) superiori, per l'induzione magnetica
ambientale variabile nel tempo, come indicati nella tabella B2;
VA (IC ) per la corrente di contatto, come indicati nella tabella
B3;
VA (B0 ) per l'induzione magnetica di campi magnetici statici,
come indicati nella tabella B4.
I VA per E e B corrispondono ai valori del campo elettrico e
magnetico imperturbati, calcolati o misurati sul posto di lavoro
nello spazio occupato dal corpo del lavoratore, in assenza di questi.
Il valore di B0 non e' perturbato dalla presenza del soggetto
esposto.
Valori di azione (VA) per esposizione a campi elettrici.
I VA inferiori (tabella B1, seconda colonna) per il campo elettrico
ambientale sono stabiliti al fine di prevenire scariche elettriche
nell'ambiente di lavoro, e garantiscono il rispetto dei VLE (tabelle
A2 e A3).
I VA superiori (tabella B1, terza colonna) garantiscono anch'essi
il rispetto dei VLE (tabelle A2 e A3), ma non assicurano l'assenza di
scariche elettriche a meno che non siano intraprese le misure di
protezione di cui all'articolo 210, comma 5.
Tabella B1
VA per i campi elettrici ambientali a frequenze comprese tra 1 Hz e
10 MHz
---------------------------------------------------------------------
VA (E) inferiori per VA (E) superiori per
l'intensita' del campo l'intensita' del campo
Intervallo di elettrico [Vm-1 ] elettrico [Vm-1 ]
frequenza (valori RMS) (valori RMS)
---------------------------------------------------------------------
1 ≤ f < 25 Hz 2,0 × 104 2,0 × 104
---------------------------------------------------------------------
25 ≤ f < 50 Hz 5,0 × 105 /f 2,0 × 104
---------------------------------------------------------------------
50 Hz ≤ f < 1,64
kHz 5,0 × 105 /f 1,0 × 106 /f
---------------------------------------------------------------------
1,64 ≤ f < 3 kHz 5,0 × 105 /f 6,1 × 102
---------------------------------------------------------------------
3 kHz ≤ f ≤ 10
MHz 1,7 × 102 6,1 × 102
---------------------------------------------------------------------
Nota B1-1: f e' la frequenza espressa in hertz (Hz).
Nota B1-2: i VA (E) inferiori e i VA (E) superiori sono valori
efficaci (RMS) che sono pari ai valori di picco divisi per √2 per i
campi sinusoidali. Nel caso di campi non sinusoidali, la valutazione
dell'esposizione effettuata ai sensi dell'articolo 209 e' di norma
basata sul metodo del picco ponderato, come descritto negli strumenti
tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio di
cui all'articolo 28, comma 3-ter, del presente decreto. In tale
ambito potranno altresi' essere indicate procedure alternative di
valutazione scientificamente provate e validate, che conducano a
risultati comparabili.
Nota B1-3: i VA sono intesi come valori massimi calcolati o
misurati nello spazio occupato dal corpo del lavoratore. Cio'
comporta una valutazione dell'esposizione conservativa e, alla
conformita' rispetto a detti valori massimi, consegue la conformita'
automatica ai VLE in tutte le condizioni di esposizione non uniformi.
Al fine di semplificare la valutazione della conformita' ai VLE,
negli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli
di rischio di cui all'articolo 28, comma 3-ter, del presente decreto
potranno essere indicati, sulla base di una dosimetria consolidata,
criteri relativi alla media spaziale dei campi misurati in specifiche
condizioni non uniformi, da utilizzare al posto del criterio del
valore massimo spaziale. Qualora si tratti di una sorgente molto
localizzata, distante pochi centimetri dal corpo, il campo elettrico
interno (in situ), e la conformita' ai VLE, possono essere
determinati caso per caso mediante dosimetria.
Valori di azione (VA) per esposizione a campi magnetici.
I VA superiori (tabella B2, terza colonna) garantiscono il rispetto
dei VLE relativi agli effetti sanitari correlati alla stimolazione
elettrica dei tessuti nervosi periferici e centrali (tabella A2).
L'osservanza dei VA superiori assicura che non siano superati i VLE
relativi agli effetti sanitari ma, se l'esposizione della testa
supera i VA inferiori per esposizioni a frequenze fino a 400 Hz, sono
possibili effetti sensoriali, come fosfeni o modifiche minori e
transitorie dell'attivita' cerebrale. In tal caso, ove giustificato
dalla pratica o dal processo produttivo, e' possibile applicare
l'articolo 208, comma 3, lettera b).
I VA inferiori (tabella B2, seconda colonna), garantiscono per le
frequenze al di sotto di 400 Hz il rispetto dei VLE relativi agli
effetti sensoriali (tabella A3), mentre per le frequenze al di sopra
di 400 Hz coincidono con i VA superiori assicurando il rispetto dei
VLE relativi agli effetti sanitari (tabella A2).
I VA per l'esposizione degli arti (tabella B2, quarta colonna)
garantiscono il rispetto dei VLE per gli effetti sanitari relativi
alla stimolazione elettrica dei tessuti limitatamente agli arti,
tenuto conto del fatto che il campo magnetico presenta un
accoppiamento piu' debole negli arti che nel corpo intero. Questi
valori possono essere utilizzati in caso di esposizione strettamente
confinata agli arti, restando ferma la necessita' di valutare il
rispetto dei VA su tutto il corpo del lavoratore.
Tabella B2
VA per i campi magnetici ambientali a frequenze comprese tra 1 Hz e
10 MHz
---------------------------------------------------------------------
VA (B) per
l'induzione
magnetica per
esposizione
VA (B) inferiori VA (B) superiori localizzata
per l'induzione per l'induzione degli
Intervallo di magnetica [µT] magnetica [µT] arti [µT]
frequenza (valori RMS) (valori RMS) (valori RMS)
---------------------------------------------------------------------
1 ≤ f < 8 Hz 2,0 × 105 /f2 3,0 × 105 /f 9,0 × 105 /f
---------------------------------------------------------------------
8 ≤ f < 25 Hz 2,5 × 104 /f 3,0 × 105 /f 9,0 × 105 /f
---------------------------------------------------------------------
25 ≤ f < 300 Hz 1,0 × 103 3,0 × 105 /f 9,0 × 105 /f
---------------------------------------------------------------------
300 Hz ≤ f < 3 kHz 3,0 × 105 /f 3,0 × 105 /f 9,0 × 105 /f
---------------------------------------------------------------------
3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz 1,0 × 102 1,0 × 102 3,0 × 102
---------------------------------------------------------------------
Nota B2-1: f e' la frequenza espressa in Hertz (Hz).
Nota B2-2: i VA (B) inferiori e i VA (B) superiori sono valori
efficaci (RMS) che sono pari ai valori di picco divisi per √2 per i
campi sinusoidali. Nel caso di campi non sinusoidali, la valutazione
dell'esposizione effettuata ai sensi dell'articolo 209 e' di norma
basata sul metodo del picco ponderato, come descritto negli strumenti
tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio di
cui all'articolo 28, comma 3-ter, del presente decreto. In tale
ambito potranno altresi' essere indicate procedure alternative di
valutazione scientificamente provate e validate, che conducano a
risultati comparabili.
Nota B2-3: i VA sono intesi come valori massimi calcolati o
misurati nello spazio occupato dal corpo del lavoratore. Cio'
comporta una valutazione dell'esposizione conservativa e, alla
conformita' rispetto a detti valori massimi, consegue la conformita'
automatica ai VLE in tutte le condizioni di esposizione non uniformi.
Al fine di semplificare la valutazione della conformita' ai VLE,
negli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli
di rischio di cui all'articolo 28, comma 3-ter, del presente decreto
potranno essere indicati, sulla base di una dosimetria consolidata,
criteri relativi alla media spaziale dei campi misurati in specifiche
condizioni non uniformi, da utilizzare al posto del criterio del
valore massimo spaziale. Qualora si tratti di una sorgente molto
localizzata, distante pochi centimetri dal corpo, il campo elettrico
interno (in situ), e la conformita' ai VLE, possono essere
determinati caso per caso mediante dosimetria.
Tabella B3
VA per la corrente di contatto I
---------------------------------------------------------------------
Frequenza VA (IC ) corrente di contatto stabile
nel tempo [mA] (RMS)
---------------------------------------------------------------------
Fino a 2,5 kHz 1,0
---------------------------------------------------------------------
2,5 ≤ f < 100 kHz 0,4 f
---------------------------------------------------------------------
100 kHz ≤ f ≤ 10000 kHz 40
---------------------------------------------------------------------
Nota B3-1: f e' la frequenza espressa in chilohertz (kHz).
Valori di azione (VA) per l'induzione magnetica esterna (B0 ) di
campi magnetici statici ai fini della prevenzione da effetti e rischi
indiretti.
Tabella B4
VA per l'induzione magnetica di campi magnetici statici
---------------------------------------------------------------------
Rischi VA (B0 ) [mT]
---------------------------------------------------------------------
Interferenza con dispositivi impiantabili attivi,
ad esempio stimolatori cardiaci 0,5
---------------------------------------------------------------------
Rischio di attrazione e propulsivo nel campo
periferico di sorgenti ad alta intensita' (> 100 mT) 3
---------------------------------------------------------------------
Parte III - Effetti termici.
Valori limite di esposizione e valori di azione nell'intervallo di
frequenze tra 100 kHz e 300 GHz. A. Valori limite di esposizione
(VLE).
I VLE relativi agli effetti sanitari per le frequenze comprese tra
100 kHz e 6 GHz (tabella A1) sono riferiti alla potenza (energia per
unita' di tempo) assorbita per unita' di massa di tessuto corporeo,
derivante da esposizione a campi elettrici, magnetici, ed
elettromagnetici.
Il VLE relativo agli effetti sensoriali per le frequenze comprese
tra 0,3 e 6 GHz (tabella A2) e' riferito all'energia assorbita per
ogni piccola massa (10 g) di tessuto all'interno della testa,
derivante da esposizione a campi elettromagnetici, ed e' finalizzato
alla prevenzione degli effetti uditivi provocati da esposizioni della
testa a microonde pulsate.
I VLE relativi agli effetti sanitari per le frequenze superiori a 6
GHz (tabella A3) sono riferiti alla densita' di potenza di onda
elettromagnetica incidente sulla superficie corporea.
Tabella A1
VLE relativi agli effetti sanitari per esposizione a campi
elettromagnetici a frequenze comprese tra 100 kHz e 6 GHz
---------------------------------------------------------------------
Valori di SAR mediati per
ogni periodo di sei minuti
VLE relativi agli effetti sanitari [Wkg-1 ]
---------------------------------------------------------------------
VLE relativo allo stress termico sistemico,
espresso come SAR medio a corpo intero 0,4
---------------------------------------------------------------------
VLE relativo allo stress termico localizzato
nella testa e nel tronco, espresso come SAR
locale (nella testa e nel tronco) 10
---------------------------------------------------------------------
VLE relativo allo stress termico localizzato,
negli arti, espresso come SAR locale
(negli arti) 20
---------------------------------------------------------------------
Nota A1-1: il rispetto dei VLE sul SAR locale deve essere
assicurato in termini di valore medio su ogni elemento di massa pari
a 10 g di tessuto contiguo della parte del corpo interessata; il
massimo valore del SAR locale cosi' ottenuto deve essere impiegato
per la verifica di conformita' con il pertinente VLE. Tali elementi
di massa dovrebbero essere caratterizzati da proprieta' elettriche
approssimativamente omogenee. Il concetto di massa di tessuto
contiguo puo' essere utilizzato nella dosimetria numerica, nel cui
ambito puo' anche essere utilizzata una geometria semplificata, quale
una massa cubica o sferica di tessuto, date le difficolta' pratiche
di identificazione degli elementi contigui mediante misurazioni
fisiche dirette.
Tabella A2
VLE relativo agli effetti sensoriali per esposizione a campi
elettromagnetici a frequenze comprese tra 0,3 e 6 GHz
---------------------------------------------------------------------
Assorbimento specifico locale
Intervallo di frequenza di energia nella testa (SA) [mJkg-1 ]
---------------------------------------------------------------------
0,3 ≤ f ≤ 6 GHz 10
---------------------------------------------------------------------
Nota A2-1: la massa adottata per mediare l'SA locale e' pari a 10 g
di tessuto.
Tabella A3
VLE relativo agli effetti sanitari per esposizione a campi
elettromagnetici di frequenze comprese tra 6 GHz e 300 GHz
---------------------------------------------------------------------
Intervallo di frequenza Densita' di potenza [Wm-2 ]
---------------------------------------------------------------------
6 GHz ≤ f ≤ 300 GHz 50
---------------------------------------------------------------------
Nota A3-1: il rispetto del VLE sulla densita' di potenza deve
essere garantito in termini di valore medio per ogni superficie
corporea esposta di 20 cm² , con la condizione aggiuntiva che la
densita' di potenza mediata su ogni superficie di 1 cm² non superi il
valore di 1000 Wm-2 . Le densita' di potenza a frequenze comprese tra
6 e 10 GHz devono inoltre essere mediate per ogni periodo di sei
minuti. Al di sopra di 10 GHz la densita' di potenza deve essere
mediata su periodi di 68/f1,05 minuti (dove f e' la frequenza in GHz)
per tenere conto della graduale diminuzione della profondita' di
penetrazione con l'aumento della frequenza. B. Valori di azione (VA).
I valori di azione (VA), espressi nelle grandezze fisiche
misurabili di seguito riportate, consentono una valutazione
semplificata della conformita' ai pertinenti VLE. In particolare il
rispetto dei VA garantisce il rispetto dei pertinenti VLE, mentre il
superamento dei VA medesimi corrisponde all'obbligo di adottare le
pertinenti misure di prevenzione e protezione di cui all'articolo
210:
VA (E) per i campi elettrici ambientali variabili nel tempo, come
indicati nella tabella B1;
VA (B) per l'induzione magnetica ambientale variabile nel tempo,
come indicati nella tabella B1;
VA (S) per la densita' di potenza ambientale come indicati nella
tabella B1;
VA (IC ) per la corrente di contatto, come indicati nella tabella
B2;
VA (IL ) per la corrente attraverso gli arti, come indicati nella
tabella B2.
Valori di azione (VA) per esposizione a campi elettrici e
magnetici.
I VA per E e B corrispondono ai valori del campo elettrico e
magnetico imperturbati, e sono intesi come valori massimi calcolati o
misurati sul posto di lavoro nello spazio occupato dal corpo del
lavoratore o parti specifiche di questo.
I VA (E) e VA (B) derivano dai VLE relativi al SAR e alla densita'
di potenza (tabelle A1 e A3). Il VA (S) viene a coincidere con il
corrispondente VLE, essendo espresso nella medesima unita' di misura.
Tabella B1
VA per i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ambientali a
frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz
---------------------------------------------------------------------
VA (E) per
l'intensita' VA (B) per VA (S) per la
del campo l'induzione densita' di
Intervallo di elettrico magnetica potenza
frequenza [V/m] (RMS) [µT] (RMS) [W/m²]
---------------------------------------------------------------------
100 kHz ≤ f < 1 MHz 6,1 × 102 2,0 × 106 /f -
---------------------------------------------------------------------
1 ≤ f < 10 MHz 6,1 × 108 /f 2,0 × 106 /f -
---------------------------------------------------------------------
10 ≤ f < 400 MHz 61 0,2 -
---------------------------------------------------------------------
400 MHz ≤ f < 2 GHz 3 × 10-3 f½ 1,0 × 10-5 f½ -
---------------------------------------------------------------------
2 ≤ f < 6 GHz 1,4 × 102 4,5 × 10-1 -
---------------------------------------------------------------------
6 ≤ f ≤ 300 GHz 1,4 × 102 4,5 × 10-1 50
---------------------------------------------------------------------
Nota B1-1: f e' la frequenza espressa in Hertz (Hz).
Nota B1-2: i [VA (E)]2 e [VA (B)]2 devono essere mediati per ogni
periodo di sei minuti. Nel caso di segnali impulsivi a
radiofrequenza, la densita' di potenza di picco (vale a dire mediata
sulla durata dell'impulso) non deve superare di 1000 volte il valore
di VA (S) tabellato. Per campi a frequenze multiple l'analisi e'
basata sulla sommatoria dei contributi, descritta nelle norme
tecniche di riferimento e negli strumenti tecnici e specialistici per
la riduzione dei livelli di rischio di cui all'articolo 28, comma
3-ter.
Nota B1-3: i VA (E) e VA (B) sono intesi come valori massimi
calcolati o misurati nello spazio occupato dal corpo del lavoratore.
Cio' comporta una valutazione dell'esposizione conservativa e, alla
conformita' rispetto a detti valori massimi, consegue la conformita'
automatica ai VLE in tutte le condizioni di esposizione non uniformi.
Al fine di semplificare la valutazione della conformita' ai VLE,
negli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli
di rischio di cui all'articolo 28, comma 3-ter, del presente decreto
potranno essere indicati, sulla base di una dosimetria consolidata,
criteri relativi alla media spaziale dei campi misurati in specifiche
condizioni non uniformi, da utilizzare al posto del criterio del
valore massimo spaziale. Qualora si tratti di una sorgente molto
localizzata, distante pochi centimetri dal corpo, il campo elettrico
interno (in situ), e la conformita' ai VLE, possono essere
determinati caso per caso mediante dosimetria.
Nota B1-4: il rispetto del VA (S) per la densita' di potenza deve
essere garantito in termini di valore medio per ogni superficie
corporea esposta di 20 cm2 , con la condizione aggiuntiva che la
densita' di potenza mediata su ogni superficie di 1 cm² non superi il
valore di 1000 Wm-2 . Le densita' di potenza a frequenze comprese tra
6 e 10 GHz devono inoltre essere mediate per ogni periodo di sei
minuti. Al di sopra di 10 GHz la densita' di potenza deve essere
mediata su periodi di 68/f1,05 minuti (dove f e' la frequenza in GHz)
per tenere conto della graduale diminuzione della profondita' di
penetrazione con l'aumento della frequenza.
Tabella B2
VA per le correnti di contatto stazionarie e le correnti indotte
attraverso gli arti
---------------------------------------------------------------------
VA (IC ) per la corrente VA (IL ) per la corrente
Intervallo di di contatto stabile nel indotta in qualsiasi
frequenza tempo [mA] (RMS) arto [mA] (RMS)
---------------------------------------------------------------------
100 kHz ≤ f < 10 MHz 40 -
---------------------------------------------------------------------
10 MHz ≤ f ≤ 110 MHz 40 100
---------------------------------------------------------------------
Nota B2-1: il [VA (IL )]2 deve essere mediato per ogni periodo di
sei minuti.
Allegato XXXVII
RADIAZIONI OTTICHE
Parte I
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Allegato XXXVII - Parte II
Radiazioni laser
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
ALLEGATO XXXVIII
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO XXXIX
VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA
SANITARIA
PIOMBO e suoi composti ionici.
1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di
piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad
assorbimento atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il
valore limite biologico e' il seguente: 60 (micro)g Pb/100 ml di
sangue. Per le lavoratrici in eta' fertile il riscontro di valori di
piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di
sangue comporta, comunque, allontanamento dall'esposizione.
2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando:
l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come
media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, e'
superiore a 0,075; mg/m3 nei singoli lavoratori e' riscontrato un
contenuto di piombo nel sangue superiore a 40 (micro)g Pb/100 ml di
sangue.
Allegato XL
Divieti
a) Agenti chimici
| | | Limite di
| | | concentrazione per
N. EINECS (1)|N. CAS (2)| Nome dell'agente | l'esenzione
---------------------------------------------------------------------
| |2-naftilammina e suoi|
202-080-4 | 91-59-8 | sali | 0.1% in peso
---------------------------------------------------------------------
| | 4-amminodifenile e |
202-177-1 | 92-67-1 | suoi sali | 0,1% in peso
---------------------------------------------------------------------
202-199-1 | 92-87-5 |Benzidina e suoi sali| 0,1% in peso
---------------------------------------------------------------------
202-204-7 | 92-93-3 | 4-nitrodifenile | 0,1% in peso
b) Attivita' lavorative: Nessuna
(1) EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical
Substance
(2) CAS Chemical Abstracts Service
Allegato XLI
|Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Definizione
|delle frazioni granulometriche per la misurazione
UNI EN 481:1994 |delle particelle aerodisperse.
---------------------------------------------------------------------
|Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Requisiti
|generali per le prestazioni dei procedimenti di
UNI EN 482:1998 |misurazione degli agenti chimici.
---------------------------------------------------------------------
|Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Guida alla
|valutazione dell'esposizione per inalazione a
|composti chimici ai fini del confronto con i valori
UNI EN 689 1997 |limite e strategia di misurazione.
---------------------------------------------------------------------
|Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Campionatori
|diffusivi per la determinazione di gas e vapori.
UNI EN 838 1998 |Requisiti e metodi di prova.
---------------------------------------------------------------------
|Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Tubi di
|assorbimento mediante pompaggio per la
|determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi
UNI EN 1076:1999 |di prova.
---------------------------------------------------------------------
|Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Sistemi di
|misurazione di breve durata con tubo di
UNI EN 1231 1999 |rivelazione. Requisiti e metodi di prova.
---------------------------------------------------------------------
|Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il
|campionamento personale di agenti chimici.
UNI EN 1232: 1999|Requisiti e metodi di prova.
---------------------------------------------------------------------
UNI EN 1540:2001 |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Terminologia.
---------------------------------------------------------------------
|Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il
|campionamento di agenti chimici con portate
UNI EN 12919:2001|maggiori di 5 1/min. Requisiti e metodi di prova.
ALLEGATO XLII
Elenco di Sostanze, Miscele e Processi
Elenco di sostanze, miscele e processi
1. Produzione di auramina con il metodo Michler.
2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici
presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante
il raffinamento del nichel a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool
isopropilico.
5. Il lavoro comportante l'esposizione a polveri di legno duro.
6. Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina
respirabile generata da un procedimento di lavorazione.
ALLEGATO XLIII
Valori limite di esposizione professionale
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO XLIV
Elenco esemplificativo di attivita' lavorative che possono comportare
la presenza di agenti biologici
1. Attivita' in industrie alimentari.
2. Attivita' nell'agricoltura.
3. Attivita' nelle quali vi e' contatto con gli animali e/o con
prodotti di origine animale.
4. Attivita' nei servizi sanitari, comprese le unita' di isolamento e
post mortem.
5. Attivita' nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici,
esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica.
6. Attivita' impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti
speciali potenzialmente infetti.
7. Attivita' negli impianti per la depurazione delle acque di
scarico.
ALLEGATO XLV
Segnale di rischio biologico
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
ALLEGATO XLVI
Elenco degli agenti biologici classificati
1. Sono inclusi nella classificazione unicamente gli agenti di cui e'
noto che possono provocare malattie infettive in soggetti umani.
I rischi tossico ovvero allergenico eventualmente presenti sono
indicati a fianco di ciascun agente in apposita colonna.
Non sono stati presi in considerazione gli agenti patogeni di animali
e piante di cui e' noto che non hanno effetto sull'uomo.
In sede di compilazione di questo primo elenco di agenti biologici
classificati non si e' tenuto conto dei microrganismi geneticamente
modificati.
2. La classificazione degli agenti biologici si basa sull'effetto
esercitato dagli stessi su lavoratori sani.
Essa non tiene conto dei particolari effetti sui lavoratori la cui
sensibilita' potrebbe essere modificata, da altre cause quali
malattia preesistente, uso di medicinali, immunita' compromessa,
stato di gravidanza o allattamento, fattori dei quali e' tenuto conto
nella sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41.
3. Gli agenti biologici che non sono stati inclusi nel gruppi 2, 3, 4
dell'elenco non sono implicitamente inseriti nel gruppo 1.
Per gli agenti di cui e' nota per numerose specie la patogenicita'
per l'uomo, l'elenco comprende le specie piu' frequentemente
implicate nelle malattie, mentre un riferimento di carattere piu'
generale indica che altre specie appartenenti allo stesso genere
possono avere effetti sulla salute dell'uomo.
Quando un intero genere e' menzionato nell'elenco degli agenti
biologici, e' implicito che i ceppi e le specie definiti non patogeni
sono esclusi dalla classificazione.
4. Quando un ceppo e' attenuato o ha perso geni notoriamente
virulenti, il contenimento richiesto dalla classificazione del ceppo
parentale non e' necessariamente applicato a meno che la valutazione
del rischio da esso rappresentato sul luogo di lavoro non lo
richieda.
5. Tutti i virus che sono gia' stati isolati nell'uomo e che ancora
non figurano nel presente allegato devono essere considerati come
appartenenti almeno al gruppo due, a meno che sia provato che non
possono provocare malattie nell'uomo.
6. Taluni agenti classificati nel gruppo tre ed indicati con doppio
asterisco (**) nell'elenco allegato possono comportare un rischio di
infezione limitato perche' normalmente non sono veicolati dall'aria.
Nel caso di particolari attivita' comportanti l'utilizzazione dei
suddetti agenti, in relazione al tipo di operazione effettuata e dei
quantitativi impiegati puo' risultare sufficiente, per attuare le
misure di cui ai punti 2 e 13 dell'allegato XLVII ed ai punti 2, 3, 5
dell'allegato XLVIII, assicurare i livelli di contenimento ivi
previsti per gli agenti del gruppo 2.
7. Le misure di contenimento che derivano dalla classificazione dei
parassiti si applicano unicamente agli stadi del ciclo del parassita
che possono essere infettivi per l'uomo.
8. L'elenco contiene indicazioni che individuano gli agenti biologici
che possono provocare reazioni allergiche o tossiche, quelli per i
quali e' disponibile un vaccino efficace e quelli per i quali e'
opportuno conservare per almeno dieci anni l'elenco dei lavoratori i
quali hanno operato in attivita' con rischio di esposizione a tali
agenti.
Tali indicazioni sono:
A: possibili effetti allergici;
D: l'elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti dove
essere conservato per almeno dieci anni dalla cessazione
dell'ultima attivita' comportante rischio di esposizione;
T: produzione di tossine;
V: vaccino efficace disponibile,
BATTERI e organismi simili
NB: Per gli agenti che figurano nel presente elenco la menzione " spp
" si riferisce alle altre specie riconosciute patogene per l'uomo.
Parte di provvedimento in formato grafico
41
Note
a) Tick-borne encefalitis.
b) Il virus dell'epatite D esercita il suo potere patogeno nel
lavoratore soltanto in caso di infezione simultanea o secondaria
rispetto a quella provocata dal virus dell'epatite B. La vaccinazione
contro il virus dell'epatite B protegge pertanto i lavoratori non
affetti dal virus dell'apatite B contro il virus dell'epatite D
(Delta).
c) Soltanto per i tipi A e B.
d) Raccomandato per i lavori che comportano un contatto diretto con
questi agenti.
e) Alla rubrica possono essere identificati due virus, un genere
"buffalopox" e una variante dei virus "vaccinia",
f) Variante dei "Cowpox"
g) Variante di "Vaccinia".
h) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo
provocata da altri retrovirus di origine scimmiesca. A titolo di
precauzione si raccomanda un contenimento di livello 3 per i lavori
che comportano un'esposizione a tale retrovirus.
i) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo
provocata dagli agenti responsabili di altre TSE negli animali.
Tuttavia a titolo precauzionale, si consiglia di applicare nei
laboratori il livello di contenimento 3(**) ad eccezione dei lavori
relativi ad un agente identificato di "scrapie" per cui un livello di
contenimento 2 e' sufficiente.
Parte di provvedimento in formato grafico
--------------
AGGIORNAMENTO (41)
Il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 ha disposto (con l'art. 4, comma 1)
che "All'allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
nella sezione VIRUS, dopo la voce: «Coronaviridae - 2» e' inserita la
seguente: «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2
(SARS-CoV-2)(0a) - 3»; la nota 0a) e' cosi' formulata: «0a) In linea
con l'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva
2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il lavoro di
laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2
deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure
equivalenti almeno al livello di contenimento 2. Il lavoro
propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in un
laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell'aria
inferiore a quella atmosferica.»".
ALLEGATO XLVII
INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO
Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate
secondo la natura delle attivita', la valutazione del rischio per i
lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione.
Nella tabella, 'raccomandato' significa che le misure dovrebbero
essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della
valutazione del rischio non indichino il contrario.
+----------------------------+--------------------------------------+
| | B. Livelli di contenimento |
|A. Misure di contenimento +--------------------------------------+
| |2 |3 |4 |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|Luogo di lavoro |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|1. Il luogo di lavoro deve | | | |
|essere separato da qualsiasi| | | |
|altra attivita' svolta nello| | | |
|stesso edificio |No |Raccomandato |Si' |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|2. Il luogo di lavoro deve | | | |
|essere sigillabile in modo | | | |
|da consentire la fumigazione|No |Raccomandato |Si' |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|Impianti |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|3. Il materiale infetto, | | | |
|compreso qualsiasi animale, | |Si', in caso | |
|deve essere manipolato in | |di infe- | |
|cabine di sicurezza o in | |zione tras- | |
|condizioni di isolamento o |Se del |messa per via| |
|di adeguato contenimento |caso |aerea |Si' |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|Attrezzature |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|4. L'aria in entrata e in | | | |
|uscita dal luogo di lavoro | |Si', per | |
|deve essere filtrata con un | |l'aria in |Si', per |
|sistema di filtrazione | |entrata e |l'aria in |
|HEPA(1) o simile |No |in uscita |uscita |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
| | |Si', per | |
| | |bancone, | |
| | |pavimento e | |
| | |altre super- | |
| | |fici deter- |Si' per ban- |
| |Si', per |minate nella |cone, pareti, |
|5. Superfici impermeabili |bancone e|valutazione |pavimento e |
|all'acqua e facili da pulire|pavimento|del rischio |soffitto |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|6. Il luogo di lavoro deve | | | |
|essere mantenuto a una | | | |
|pressione negativa rispetto | | | |
|alla pressione atmosferica |No |Raccomandato |Si' |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|7. Superfici resistenti ad | | | |
|acidi, alcali, solventi e |Racco- | | |
|disinfettanti |mandato |Si' |Si' |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|Sistema di funzionamento |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
| | | |Si', attra- |
|8. L'accesso deve essere | | |verso una zona|
|limitato soltanto agli |Racco- | |filtro (air- |
|operatori addetti |mandato |Si' |lock)(2) |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|9. Controllo efficace dei | | | |
|vettori, per esempio |Racco- | | |
|roditori e insetti |mandato |Si' |Si' |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|10. Procedure specifiche di | | | |
|disinfezione |Si' |Si' |Si' |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
| | | |Si', stoc- |
|11. Stoccaggio in condizioni| | |caggio in |
|di sicurezza dell'agente | | |condizioni |
|biologico |Si' |Si' |di sicurezza |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|12. Il personale deve fare | | | |
|una doccia prima di uscire | |Racco- | |
|dall'area di contenimento |No |mandato |Raccomandato |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|Rifiuti |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|13. Processo di | | | |
|inattivazione convalidato | | | |
|per lo smaltimento sicuro |Racco- |Si', sul sito| |
|delle carcasse di animali |mandato |o fuori sito |Si', sul sito |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|Altre misure |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|14. Il laboratorio deve | | | |
|contenere la propria | |Racco- | |
|attrezzatura |No |mandato |Si' |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|15. Presenza di una finestra| | | |
|di osservazione, o di una | | | |
|soluzione alternativa, che | | | |
|consenta di vedere gli |Racco- | | |
|occupanti |mandato |Raccomandato |Si' |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza
(2) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una
zona filtro che e' un locale isolato dal laboratorio. La parte esente
da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte
ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e preferibilmente
da porte interbloccanti.
ALLEGATO XLVIII
CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI
Nella tabella, 'raccomandato' significa che le misure dovrebbero
essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della
valutazione del rischio non indichino il contrario.
Agenti biologici del gruppo 1
Per le attivita' con agenti biologici del gruppo 1, compresi i
vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in
materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4
Puo' essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di
contenimento delle diverse categorie sottoindicate in base ad una
valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una
sua parte.
+--------------------------+--------------------------------------+
| |B. Livelli di contenimento |
|A. Misure di contenimento +------------+------------+------------+
| |2 |3 |4 |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|Informazioni generali |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|1. Gli organismi vivi | | | |
|devono essere manipolati | | | |
|in un sistema che separi | | | |
|fisicamente il processo | | | |
|dall'ambiente |Si' |Si' |Si' |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|2. I gas di scarico del | | | |
|sistema chiuso devono |minimizzare | | |
|essere trattati in modo |la |impedire la |impedire la |
|da: |dispersione |dispersione |dispersione |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|3. Il prelievo di | | | |
|campioni, l'aggiunta di | | | |
|materiale a un sistema | | | |
|chiuso e il trasferimento | | | |
|di organismi vivi ad un | | | |
|altro sistema chiuso |minimizzare | | |
|devono essere effettuati |la |impedire la |impedire la |
|in modo da: |dispersione |dispersione |dispersione |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|4. La massa dei fluidi di |inattivati |inattivati |inattivati |
|coltura non puo' essere |con mezzi |con mezzi |con mezzi |
|rimossa dal sistema chiuso|chimici o |chimici o |chimici o |
|a meno che gli organismi |fisici |fisici |fisici |
|vivi non siano stati: |convalidati |convalidati |convalidati |
+--------------------------+------------+------------+------------+
| |minimizzare | | |
|5. I sigilli devono essere|la |impedire la |impedire la |
|progettati in modo da: |dispersione |dispersione |dispersione |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|6. L'area controllata deve| | | |
|essere progettata in modo | | | |
|da trattenere l'intero | | | |
|contenuto del sistema | | | |
|chiuso in caso di | | | |
|fuoriuscita |No |Raccomandato|Si' |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|7. L'area controllata deve| | | |
|essere sigillabile in modo| | | |
|da consentire la | | | |
|fumigazione |No |Raccomandato|Si' |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|Impianti | |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|8. Il personale deve avere| | | |
|accesso a impianti di | | | |
|decontaminazione e di | | | |
|lavaggio |Si' |Si' |Si' |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|Attrezzature |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|9. L'aria in entrata e in | | | |
|uscita dall'area | | | |
|controllata deve essere | | | |
|filtrata con un sistema di| | | |
|filtrazione HEPA (1) |No |Raccomandato|Si' |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|10. L'area controllata | | | |
|deve essere mantenuta a | | | |
|una pressione negativa | | | |
|rispetto alla pressione | | | |
|atmosferica |No |Raccomandato|Si' |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|11. L'area controllata | | | |
|deve essere adeguatamente | | | |
|ventilata per ridurre al | | | |
|minimo la contaminazione | | | |
|dell'aria |Raccomandato|Raccomandato|Si' |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|Sistema di funzionamento |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|12. I sistemi chiusi (2) | | | |
|devono essere situati | | |Si', e |
|all'interno di un'area | | |costruiti a |
|controllata |Raccomandato|Raccomandato|tal fine |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|13. Affissione di avvisi | | | |
|di pericolo biologico |Raccomandato|Si' |Si' |
+--------------------------+------------+------------+------------+
| | | |Si', |
| | | |attraverso |
| | | |una zona |
|14. L'accesso deve essere | | |filtro |
|limitato soltanto al | | |(airlock) |
|personale addetto |Raccomandato|Si' |(3) |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|15. Il personale deve fare| | | |
|una doccia prima di uscire| | | |
|dall'area controllata |No |Raccomandato|Si' |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|16. Il personale deve |Si', | |Si', cambio |
|indossare indumenti |indumenti da| |completo di |
|protettivi |lavoro |Si' |indumenti |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|Rifiuti |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|17. Gli effluenti dei | | | |
|lavandini e delle docce | | | |
|devono essere raccolti e | | | |
|inattivati prima dello | | | |
|scarico |No |Raccomandato|Si' |
+--------------------------+------------+------------+------------+
| |Inattivati |Inattivati |Inattivati |
| |con mezzi |con mezzi |con mezzi |
|18. Trattamento degli |chimici o |chimici o |chimici o |
|effluenti prima dello |fisici |fisici |fisici |
|scarico finale |convalidati |convalidati |convalidati |
+--------------------------+------------+------------+------------+
(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza (High
Efficiency Particulate Air Filter)
(2) Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente il processo
dall'ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.).
(3) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una
zona filtro che e' un locale isolato dal laboratorio. La parte esente
da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte
ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e,
preferibilmente, da porte interbloccanti.
ALLEGATO XLIX
RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE
OSSERVAZIONE PRELIMINARE.
Il sistema di classificazione che segue si applica alle aree in cui
vengono adottati provvedimenti di protezione in applicazione degli
articoli 258, 259, 262, 263.
1. AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE
Un'area in cui puo' formarsi un'atmosfera esplosiva in quantita' tali
da richiedere particolari provvedimenti di protezione per tutelare la
sicurezza e la salute dei lavoratori interessati e' considerata area
esposta a rischio di esplosione ai sensi del presente titolo.
Un'area in cui non e' da prevedere il formarsi di un'atmosfera
esplosiva in quantita' tali da richiedere particolari provvedimenti
di protezione e' da considerare area non esposta a rischio di
esplosione ai sensi del presente titolo.
Le sostanze infiammabili e combustibili sono da considerare come
sostanze che possono formare un'atmosfera esplosiva a meno che
l'esame delle loro caratteristiche non abbia evidenziato che esse, in
miscela con l'aria, non sono in grado di propagare autonomamente
un'esplosione.
2. CLASSIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO DI ESPLOSIONE
Le aree a rischio di esplosione sono ripartite in zone in base alla
frequenza e alla durata della presenza di atmosfere esplosive.
Il livello dei provvedimenti da adottare in conformita' dell'
ALLEGATO L, parte A, e' determinato da tale classificazione.
Zona 0
Area in cui e' presente in permanenza o per lunghi periodi o
frequentemente un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di
aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.
Zona 1
Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, consistente in
una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas,
vapori o nebbia, e' probabile che avvenga occasionalmente durante le
normali attivita'.
Zona 2
Area in cui durante le normali attivita' non e' probabile la
formazione di un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di
aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia
o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.
Zona 20
Area in cui e' presente in permanenza o per lunghi periodi o
frequentemente un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere
combustibile nell'aria.
Zona 21
Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di
nube di polvere combustibile nell'aria, e' probabile che avvenga
occasionalmente durante le normali attivita'.
Zona 22
Area in cui durante le normali attivita' non e' probabile la
formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere
combustibile o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.
Note.
1. Strati, depositi o cumuli di polvere combustibile sono considerati
come qualsiasi altra fonte che possa formare un'atmosfera esplosiva.
2. Per "normali attivita'" si intende la situazione in cui gli
impianti sono utilizzati entro i parametri progettuali.
3. Per la classificazione delle aree o dei luoghi si puo' fare
riferimento alle norme tecniche armonizzate relative ai settori
specifici, tra le quali:
EN 60079-10 (CEI 31-30) "Classificazione dei luoghi pericolosi" e
successive modificazioni.
EN 61241-10 (CEI 31-66) "Classificazione delle aree dove sono o
possono essere presenti polveri combustibili" e successive
modificazioni.
e le relative guide:
CEI 31-35 e CEI 31-56"
e per l'analisi dei pericoli, valutazione dei rischi e misure di
prevenzione e protezione, alla norma:
EN 1127-1"Atmosfere esplosive. Prevenzione dell'esplosione e
protezione contro l'esplosione. Parte 1: Concetti fondamentali e
metodologia".
ALLEGATO L
(articolo 293, articolo 294,comma 2, lettera d), articolo 295, commi
1 e 2)
A. PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE DELLA
SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI AL
RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE.
Osservazione preliminare.
Le prescrizioni di cui al presente allegato si applicano:
a) alle aree classificate come pericolose in conformita' dell'
ALLEGATO XLIX, in tutti i casi in cui lo richiedano le
caratteristiche dei luoghi di lavoro, dei posti di lavoro, delle
attrezzature o delle sostanze impiegate ovvero i pericoli derivanti
dalle attivita' correlate al rischio di atmosfere esplosive;
b) ad attrezzature in aree non esposte a rischio di esplosione che
sono necessarie o contribuiscono al funzionamento delle attrezzature
che si trovano nelle aree a rischio di esplosione.
1. Provvedimenti organizzativi.
1.1. Formazione professionale dei lavoratori.
Il datore di lavoro provvede ad una sufficiente ed adeguata
formazione in materia di protezione dalle esplosioni dei lavoratori
impegnati in luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive.
1.2. Istruzioni scritte e autorizzazione al lavoro.
Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni:
a) il lavoro nelle aree a rischio si effettua secondo le istruzioni
scritte impartite dal datore di lavoro;
b) e' applicato un sistema di autorizzazioni al lavoro per le
attivita' pericolose e per le attivita' che possono diventare
pericolose quando interferiscono con altre operazioni di lavoro.
Le autorizzazioni al lavoro sono rilasciate prima dell'inizio dei
lavori da una persona abilitata a farlo.
2. Misure di protezione contro le esplosioni.
2.1. Fughe e emissioni, intenzionali o no, di gas, vapori, nebbie o
polveri combustibili che possano dar luogo a rischi di esplosioni
sono opportunamente deviate o rimosse verso un luogo sicuro o, se
cio' non e' realizzabile, contenuti in modo sicuro, o resi
adeguatamente sicuri con altri metodi appropriati.
2.2. Qualora l'atmosfera esplosiva contenga piu' tipi di gas, vapori,
nebbie o polveri infiammabili o combustibili, le misure di protezione
devono essere programmate per il massimo pericolo possibile.
2.3. Per la prevenzione dei rischi di accensione, conformemente
all'articolo 289, si tiene conto anche delle scariche elettrostatiche
che provengono dai lavoratori o dall'ambiente di lavoro che agiscono
come elementi portatori di carica o generatori di carica. I
lavoratori sono dotati di adeguati indumenti di lavoro fabbricati con
materiali che non producono scariche elettrostatiche che possano
causare l'accensione di atmosfere esplosive.
2.4. Impianti, attrezzature, sistemi di protezione e tutti i loro
dispositivi di collegamento sono posti in servizio soltanto se dal
documento sulla protezione contro le esplosioni risulta che possono
essere utilizzati senza rischio in un'atmosfera esplosiva. Cio' vale
anche per attrezzature di lavoro e relativi dispositivi di
collegamento che non sono apparecchi o sistemi di protezione ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126,
qualora possano rappresentare un pericolo di accensione unicamente
per il fatto di essere incorporati in un impianto. Vanno adottate le
misure necessarie per evitare il rischio di confusione tra i
dispositivi di collegamento.
2.5. Si devono prendere tutte le misure necessarie per garantire che
le attrezzature di lavoro con i loro dispositivi di collegamento a
disposizione dei lavoratori, nonche' la struttura del luogo di lavoro
siano state progettate, costruite, montate, installate, tenute in
efficienza e utilizzate in modo tale da ridurre al minimo i rischi di
esplosione e, se questa dovesse verificarsi, si possa controllarne o
ridurne al minimo la propagazione all'interno del luogo di lavoro e
dell'attrezzatura. Per detti luoghi di lavoro si adottano le misure
necessarie per ridurre al minimo gli effetti sanitari di una
esplosione sui lavoratori.
2.6. Se del caso, i lavoratori sono avvertiti con dispositivi ottici
e acustici e allontanati prima che le condizioni per un'esplosione
siano raggiunte.
2.7. Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le
esplosioni, sono forniti e mantenuti in servizio sistemi di
evacuazione per garantire che in caso di pericolo i lavoratori
possano allontanarsi rapidamente e in modo sicuro dai luoghi
pericolosi.
2.8. Anteriormente all'utilizzazione per la prima volta di luoghi di
lavoro che comprendono aree in cui possano formarsi atmosfere
esplosive, e' verificata la sicurezza dell'intero impianto per quanto
riguarda le esplosioni. Tutte le condizioni necessarie a garantire
protezione contro le esplosioni sono mantenute. La verifica del
mantenimento di dette condizioni e' effettuata da persone che, per la
loro esperienza e formazione professionale, sono competenti nel campo
della protezione contro le esplosioni.
2.9. Qualora risulti necessario dalla valutazione del rischio:
a) deve essere possibile, quando una interruzione di energia
elettrica puo' dar luogo a rischi supplementari, assicurare la
continuita' del funzionamento in sicurezza degli apparecchi e dei
sistemi di protezione, indipendentemente dal resto dell'impianto in
caso della predetta interruzione;
b) gli apparecchi e sistemi di protezione a funzionamento automatico
che si discostano dalle condizioni di funzionamento previste devono
poter essere disinseriti manualmente, purche' cio' non comprometta la
sicurezza. Questo tipo di interventi deve essere eseguito solo da
personale competente;
c) in caso di arresto di emergenza, l'energia accumulata deve essere
dissipata nel modo piu' rapido e sicuro possibile o isolata in modo
da non costituire piu' una fonte di pericolo.
2.10. Nel caso di impiego di esplosivi e' consentito, nella zona 0 o
zona 20 solo l'uso di esplosivi di sicurezza antigrisutosi,
dichiarati tali dal fabbricante e classificati nell'elenco di cui
agli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1956, n. 320. L'accensione delle mine deve essere fatta
elettricamente dall'esterno. Tutto il personale deve essere fatto
uscire dal sotterraneo durante la fase di accensione delle mine.
2.11. Qualora venga rilevata in qualsiasi luogo sotterraneo una
concentrazione di gas infiammabile o esplodente superiore all'1 per
cento in volume rispetto all'aria, con tendenza all'aumento, e non
sia possibile, mediante la ventilazione o con altri mezzi idonei,
evitare l'aumento della percentuale dei gas oltre il limite
sopraindicato, tutto il personale deve essere fatto sollecitamente
uscire dal sotterraneo. Analogo provvedimento deve essere adottato in
caso di irruzione massiva di gas.
2.12. Qualora non sia possibile assicurare le condizioni di sicurezza
previste dal punto precedente possono essere eseguiti in sotterraneo
solo i lavori strettamente necessari per bonificare l'ambiente dal
gas e quelli indispensabili e indifferibili per ripristinare la
stabilita' delle armature degli scavi. Detti lavori devono essere
affidati a personale esperto numericamente limitato, provvisto dei
necessari mezzi di protezione, comprendenti in ogni caso
l'autoprotettore, i quali non devono essere prelevati dalla dotazione
prevista dall'articolo 101 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 320 del 1956 per le squadre di salvataggio.
B. CRITERI PER LA SCELTA DEGLI APPARECCHI E DEI SISTEMI DI
PROTEZIONE.
Qualora il documento sulla protezione contro le esplosioni basato
sulla valutazione del rischio non preveda altrimenti, in tutte le
aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive sono impiegati
apparecchi e sistemi di protezione conformi alle categorie di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.
In particolare, in tali aree sono impiegate le seguenti categorie di
apparecchi, purche' adatti, a seconda dei casi, a gas, vapori o
nebbie e/o polveri:
- nella zona 0 o nella zona 20, apparecchi di categoria 1;
- nella zona 1 o nella zona 21, apparecchi di categoria 1 o di
categoria 2;
- nella zona 2 o nella zona 22, apparecchi di categoria 1, 2 o 3.
Nota agli artt.1.1 e 2.2
Per la qualifica di personale esperto, ed al fine di realizzare e
mantenere in efficienza e sicurezza, impianti elettrici in luoghi
classificati, si puo' fare riferimento alle norme tecniche
armonizzate relative ai settori specifici quali le seguenti:
EN 60079-14 (CEI 31-.33)" Costruzioni elettriche per atmosfere
esplosive per la presenza di gas.
Parte 14: Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione
per la presenza di gas (diversi dalle miniere)"
EN 61241-14 "Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in
presenza di polveri combustibili. Parte 14: Scelta ed installazione"
EN 60079-17 "Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la
presenza di gas. Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti
elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di
gas (diversi dalle miniere)"
EN 61241-17 "Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in
presenza di polveri combustibili. Parte 17: Verifica e manutenzione
degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione
(diversi dalle miniere)"
EN 60079-19 "Atmosfere esplosive. Parte 17: Riparazioni, revisione e
ripristino delle apparecchiature.
ALLEGATO LI
(articolo 293, comma 3)
SEGNALE DI AVVERTIMENTO PER INDICARE LE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI
ATMOSFERE ESPLOSIVE
Parte di provvedimento in formato grafico
Area in cui puo' formarsi un'atmosfera esplosiva
Al fine di facilitare la comprensione del segnale, al di sotto di
esso devono essere riportate la seguenti indicazioni: PERICOLO
ESPLOSIONE e DANGER EXPLOSION.
