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Indice

                             ALLEGATO I 
                       (articolo 14, comma 1) 
 
Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti  di
                         cui all'articolo 14 
    

 =================================================================
  |       |                               |     IMPORTO SOMMA     |
  |       |          FATTISPECIE          |      AGGIUNTIVA       |

  +=======+===============================+=======================+
  |       |Mancata elaborazione del       |                       |
  |       |documento di valutazione dei   |                       |
  |   1   |rischi                         |Euro 2.500             |
  +-------+-------------------------------+-----------------------+
  |       |Mancata elaborazione del Piano |                       |
  |   2   |di Emergenza ed evacuazione    |Euro 2.500             |
  +-------+-------------------------------+-----------------------+
  |       |Mancata formazione ed          |Euro 300 per ciascun   |
  |   3   |addestramento                  |lavoratore interessato |
  +-------+-------------------------------+-----------------------+
  |       |Mancata costituzione del       |                       |
  |       |servizio di prevenzione e      |                       |
  |       |protezione e nomina del        |                       |
  |   4   |relativo responsabile          |Euro 3.000             |
  +-------+-------------------------------+-----------------------+
  |       |Mancata elaborazione piano     |                       |
  |   5   |operativo di sicurezza (POS)   |Euro 2.500             |
  +-------+-------------------------------+-----------------------+
  |       |Mancata fornitura del          |                       |
  |       |dispositivo di protezione      |                       |
  |       |individuale contro le cadute   |Euro 300 per ciascun   |
  |   6   |dall'alto                      |lavoratore interessato |
  +-------+-------------------------------+-----------------------+
  |       |Mancanza di protezioni verso il|                       |
  |   7   |vuoto                          |Euro 3.000             |
  +-------+-------------------------------+-----------------------+
  |       |Mancata applicazione delle     |                       |
  |       |armature di sostegno, fatte    |                       |
  |       |salve le prescrizioni          |                       |
  |       |desumibili dalla relazione     |                       |
  |       |tecnica di consistenza del     |                       |
  |   8   |terreno                        |Euro 3.000             |
  +-------+-------------------------------+-----------------------+
  |       |Lavori in prossimita' di linee |                       |
  |       |elettriche in assenza di       |                       |
  |       |disposizioni organizzative e   |                       |
  |       |procedurali idonee a proteggere|                       |
  |       |i lavoratori dai conseguenti   |                       |
  |   9   |rischi                         |Euro 3.000             |
  +-------+-------------------------------+-----------------------+
  |       |Presenza di conduttori nudi in |                       |
  |       |tensione in assenza di         |                       |
  |       |disposizioni organizzative e   |                       |
  |       |procedurali idonee a proteggere|                       |
  |       |i lavoratori dai conseguenti   |                       |
  |  10   |rischi                         |Euro 3.000             |
  +-------+-------------------------------+-----------------------+
  |       |Mancanza di protezione     |                       |
  |       |contro i                       |                       |
  |       |contatti diretti ed indiretti  |                       |
  |       |(impianto di terra,            |                       |
  |       |interruttore magnetotermico,   |                       |
  |  11   |interruttore differenziale)    |Euro 3.000             |
  +-------+-------------------------------+-----------------------+
  |       |Omessa vigilanza in ordine alla|                       |
  |       |rimozione o modifica dei       |                       |
  |       |dispositivi di sicurezza o di  |                       |
  |  12   |segnalazione o di controllo    |Euro 3.000             |
  +-------+-------------------------------+-----------------------+
  |12-|Mancata notifica all'organo|                       |
  |bis|di vigilanza prima         |                       |
  |       |dell'inizio dei lavori che |                       |
  |       |possono comportare il      |                       |
  |       |rischio di esposizione     |                       |
  |       |all'amianto                |Euro 3.000         |
  +-------+-------------------------------+-----------------------+



    
                           ALLEGATO II


Casi  in cui e' consentito lo svolgimento diretto da parte del datore
di  lavoro  dei  compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art.
                                34)

1. Aziende artigiane e industriali (1)...........fino a 30 lavoratori
2. Aziende agricole e zootecniche..............fino  a  30 lavoratori
3. Aziende  della  pesca................................fino   a   20
   lavoratori
4. Altre  aziende ........................................fino a  200
   lavoratori
    (1)  Escluse  le  aziende  industriali  di  cui  all'art. 1  del
         decreto  del Presidente della Repubblica. n. 17 maggio1988,
         n.  175,  e  successive  modifiche, soggette all'obbligo di
         dichiarazione  o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del
         decreto  stesso,  le centrali termoelettriche, gli impianti
         ed  i  laboratori  nucleari,  le aziende estrattive e altre
         attivita'  minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il
         deposito  separato  di  esplosivi,  polveri e munizioni, le
         strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

                             Allegato 3A 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
                                                               15 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (15) 
  Il Decreto 9 luglio 2012 (in G.U. 26/7/2012, n.  173)  ha  disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "I contenuti della cartella  sanitaria  e
di rischio, tenuta sia su supporto  cartaceo  che  informatico,  sono
specificati nell'allegato I del presente decreto recante la  modifica
dell' Allegato 3A del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81". 
  Ha inoltre disposto (con  l'art.  2,  comma  2)  che  "I  contenuti
previsti nell'allegato I sopra richiamato sono da  considerarsi  come
informazioni minime della cartella sanitaria e di rischio". 
                             Allegato 3B 
 
Informazioni relative ai dati aggregati sanitari  e  di  rischio  dei
           lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria 
 
  Contenuti minimi 
 
    Dati identificativi dell'azienda 
    Dati identificativi del Medico competente 
    Rischi cui sono esposti i lavoratori 
    Protocolli sanitari adottati 
    Infortuni denunciati 
    Malattie professionali segnalate 
    Tipologia dei giudizi di idoneita' 
                                                               15 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (15) 
  Il Decreto 9 luglio 2012 (in G.U. 26/7/2012, n.  173)  ha  disposto
(con l'art. 3, comma  1)  che  "I  contenuti  delle  informazioni  da
comunicare ai sensi del comma 1 dell'art. 40 del decreto  legislativo
9 aprile 2008 n. 81, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio
dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, sono  specificati
nell'allegato  II  del  presente  decreto,   recante   le   modifiche
dell'allegato 3B del richiamato decreto legislativo". 
                             ALLEGATO IV


                   REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

1. AMBIENTI DI LAVORO
1.1	Stabilita' e solidita'
1.1.1.  Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra
opera  e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili
e  possedere  una solidita' che corrisponda al loro tipo d'impiego ed
alle caratteristiche ambientali.
1.1.2. Gli stessi requisiti vanno garantiti nelle manutenzioni.
1.1.3.  I  luoghi di lavoro destinati a deposito devono avere, su una
parete  o  in  altro  punto  ben  visibile, la chiara indicazione del
carico  massimo dei solai, espresso in chilogrammi per metro quadrato
di superficie.
1.1.4.  I  carichi  non  devono superare tale massimo e devono essere
distribuiti razionalmente ai fini della stabilita' del solaio.
1.1.5.  L'accesso  per i normali lavori di manutenzione e riparazione
ai posti elevati di edifici, parti di impianti, apparecchi, macchine,
pali  e  simili deve essere reso sicuro ed agevole mediante l'impiego
di  mezzi  appropriati,  quali  andatoie, passerelle, scale, staffe o
ramponi montapali o altri idonei dispositivi.
1.1.6.  Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro,
facendo   eseguire   la  pulizia,  per  quanto  e'  possibile,  fuori
dell'orario  di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento
della polvere dell'ambiente, oppure mediante aspiratori.
1.1.7.  Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze,
il  datore  di  lavoro  non  puo'  tenere depositi di immondizie o di
rifiuti  e  di  altri  materiali  solidi o liquidi capaci di svolgere
emanazioni  insalubri, a meno che non vengano adottati mezzi efficaci
per  evitare le molestie o i danni che tali depositi possono arrecare
ai lavoratori ed al vicinato.
1.2. Altezza, cubatura e superficie
1.2.1.  I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali
chiusi  destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali
che occupano piu' di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che
eseguono  le  lavorazioni  che  comportano la sorveglianza sanitaria,
sono i seguenti:
1.2.1.1. altezza netta non inferiore a m 3;
1.2.1.2. cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore;
1.2.1.3.  ogni  lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre
di una superficie di almeno mq 2.
1.2.2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono
lordi cioe' senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi.
1.2.3.   L'altezza   netta  dei  locali  e'  misurata  dal  pavimento
all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.
1.2.4.  Quando  necessita' tecniche aziendali lo richiedono, l'organo
di vigilanza competente per territorio puo' consentire altezze minime
inferiori  a  quelle  sopra indicate e prescrivere che siano adottati
adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti
stabiliti  dal  presente  articolo  circa l'altezza, la cubatura e la
superficie  dei  locali chiusi di lavoro e' estesa anche alle aziende
industriali   che  occupano  meno  di  cinque  lavoratori  quando  le
lavorazioni  che  in  esse  si  svolgono  siano  ritenute, a giudizio
dell'organo  di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori
occupati.
1.2.5.   Per   i   locali   destinati   o  da  destinarsi  a  uffici,
indipendentemente  dal  tipo  di  azienda, e per quelli delle aziende
commerciali,  i  limiti  di  altezza  sono  quelli  individuati dalla
normativa urbanistica vigente.
1.2.6.  Lo  spazio  destinato  al lavoratore nel posto di lavoro deve
essere  tale  da  consentire  il  normale  movimento della persona in
relazione al lavoro da compiere.
1.3. Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale
e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico
1.3.1.  A  meno  che  non sia richiesto diversamente dalle necessita'
della  lavorazione,  e'  vietato adibire a lavori continuativi locali
chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni:
1.3.1.1. essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti
di  un  isolamento  termico  e acustico sufficiente, tenuto conto del
tipo di impresa e dell'attivita' fisica dei lavoratori;
1.3.1.2. avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria;
1.3.1.3. essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidita';
1.3.1.4. avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti
tali  da  poter  essere  pulite  e  deterse  per  ottenere condizioni
adeguate di igiene.
1.3.2.  I  pavimenti  dei  locali  devono  essere  fissi,  stabili ed
antisdrucciolevoli  nonche'  esenti  da protuberanze, cavita' o piani
inclinati pericolosi.
1.3.3.  Nelle  parti  dei  locali  dove  abitualmente  si versano sul
pavimento  sostanze  putrescibili  o liquidi, il pavimento deve avere
superficie  unita  ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare
rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico.
1.3.4.  Quando  il  pavimento  dei  posti  di  lavoro  e di quelli di
passaggio  si mantiene bagnato, esso deve essere munito in permanenza
di  palchetti  o  di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di
idonee calzature impermeabili.
1.3.5.  Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti
dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara.
1.3.6.  Le  pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti
completamente  vetrate,  nei  locali  o  nelle vicinanze dei posti di
lavoro  e  delle  vie  di  circolazione,  devono  essere  chiaramente
segnalate  e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di
1  metro  dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e
dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non
possano  entrare  in  contatto  con  le  pareti,  ne' rimanere feriti
qualora  esse  vadano in frantumi. Nel caso in cui vengano utilizzati
materiali  di  sicurezza  fino  all'altezza di 1 metro dal pavimento,
tale  altezza  e'  elevata  quando cio' e' necessario in relazione al
rischio  che  i  lavoratori  rimangano  feriti qualora esse vadano in
frantumi.
1.3.7.  Le  finestre,  i  lucernari  e  i dispositivi di ventilazione
devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori
in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati
in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori.
1.3.8.   Le   finestre   e   i   lucernari  devono  essere  concepiti
congiuntamente   con  l'attrezzatura  o  dotati  di  dispositivi  che
consentano  la  loro  pulitura  senza  rischi  per  i  lavoratori che
effettuano   tale   lavoro   nonche'   per   i   lavoratori  presenti
nell'edificio ed intorno ad esso.
1.3.9.    L'accesso    ai   tetti   costituiti   da   materiali   non
sufficientemente resistenti puo' essere autorizzato soltanto se siano
fornite  attrezzature  che  permettono di eseguire il lavoro in tutta
sicurezza.
1.3.10.  Le  scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in piena
sicurezza,   devono   essere  muniti  dei  necessari  dispositivi  di
sicurezza  e  devono  possedere  dispositivi  di arresto di emergenza
facilmente identificabili ed accessibili.
1.3.11.  Le  banchine  e  rampe di carico devono essere adeguate alle
dimensioni dei carichi trasportati.
1.3.12.  Le  banchine  di carico devono disporre di almeno un'uscita.
Ove  e'  tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m
25,0 di lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremita'.
1.3.13.  Le  rampe  di  carico  devono  offrire una sicurezza tale da
evitare che i lavoratori possono cadere.
1.3.14.  Le  disposizioni  di cui ai punti 1.3.10., 1.3.11., 1.3.12.,
1.3.13. sono altresi' applicabili alle vie di circolazione principali
sul  terreno  dell'impresa,  alle  vie  di circolazione che portano a
posti  di  lavoro  fissi,  alle vie di circolazione utilizzate per la
regolare  manutenzione  e  sorveglianza  degli impianti dell'impresa,
nonche' alle banchine di carico.
1.3.15.1.  Le  parti  di  pavimento  contornanti i forni di qualsiasi
specie  devono  essere  costituite di materiali incombustibili. Sono,
tuttavia,  ammessi  pavimenti  di legno duro e stagionato nei casi in
cui  cio',  in  relazione  al  tipo  di  forno  ed alle condizioni di
impianto, non costituisca pericolo.
1.3.15.2.  Le  piattaforme  sopraelevate  dei  posti  di  lavoro e di
manovra dei forni, nonche' le relative scale e passerelle di accesso,
devono essere costruite con materiali incombustibili.
1.3.16.   I   pavimenti   e  le  pareti  dei  locali  destinati  alla
lavorazione,    alla   manipolazione,   all'utilizzazione   ed   alla
conservazione   di  materie  infiammabili,  esplodenti,  corrosive  o
infettanti, devono essere in condizioni tali da consentire una facile
e  completa  asportazione  delle  materie  pericolose  o  nocive, che
possano eventualmente depositarsi.
1.3.17. I locali o luoghi nei quali si fabbricano, si manipolano o si
utilizzano  le  materie  o  i prodotti indicati tossici, asfissianti,
irritanti ed infettanti, nonche' i tavoli di lavoro, le macchine e le
attrezzature  in genere impiegati per dette operazioni, devono essere
frequentemente ed accuratamente puliti.
1.4. Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi
1.4.1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine
e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che
i  pedoni  o  i  veicoli  possano  utilizzarle  facilmente  in  piena
sicurezza  e  conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori
operanti  nelle  vicinanze  di queste vie di circolazione non corrano
alcun rischio.
1.4.2.  Il  calcolo  delle  dimensioni  delle vie di circolazione per
persone  ovvero  merci  dovra'  basarsi  sul  numero potenziale degli
utenti e sul tipo di impresa.
1.4.3.  Qualora  sulle  vie di circolazione siano utilizzati mezzi di
trasporto,  dovra'  essere  prevista  per  i  pedoni  una distanza di
sicurezza sufficiente.
1.4.4.  Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad
una  distanza  sufficiente  da  porte,  portoni, passaggi per pedoni,
corridoi e scale.
1.4.5.  Nella  misura  in  cui  l'uso  e l'attrezzatura dei locali lo
esigano  per  garantire  la  protezione  dei lavoratori, il tracciato
delle vie di circolazione deve essere evidenziato.
1.4.6.  Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione
della  natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori
o  rischi  di  cadute  d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di
dispositivi  per  impedire  che  i lavoratori non autorizzati possano
accedere a dette zone.
1.4.7.  Devono  essere  prese  misure  appropriate  per  proteggere i
lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo.
1.4.8.   Le   zone  di  pericolo  devono  essere  segnalate  in  modo
chiaramente visibile.
1.4.9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al
passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono
essere  in  condizioni  tali  da  rendere  sicuro  il movimento ed il
transito delle persone e dei mezzi di trasporto.
1.4.10.  I  pavimenti  ed  i passaggi non devono essere ingombrati da
materiali che ostacolano la normale circolazione.
1.4.11.   Quando   per  evidenti  ragioni  tecniche  non  si  possono
completamente  eliminare  dalle  zone  di  transito  ostacoli fissi o
mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che
tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente
segnalati.
1.4.12.1.  Quando argani, paranchi e apparecchi simili sono usati per
il  sollevamento  o  la  discesa  dei carichi tra piani diversi di un
edificio  attraverso  aperture  nei solai o nelle pareti, le aperture
per  il passaggio del carico ai singoli piani, nonche' il sottostante
spazio  di  arrivo  o di sganciamento del carico stesso devono essere
protetti,  su  tutti i lati, mediante parapetti normali provvisti, ad
eccezione di quello del piano terreno, di arresto al piede.
1.4.12.2.  I  parapetti devono essere disposti in modo da garantire i
lavoratori  anche  contro i pericoli derivanti da urti o da eventuale
caduta del carico di manovra.
1.4.12.3. Gli stessi parapetti devono essere applicati anche sui lati
delle  aperture  dove  si effettua il carico e lo scarico, a meno che
per  le  caratteristiche  dei  materiali  in  manovra  cio'  non  sia
possibile.  In quest'ultimo caso, in luogo del parapetto normale deve
essere   applicata   una  solida  barriera  mobile,  inasportabile  e
fissabile  nella  posizione di chiusura mediante chiavistello o altro
dispositivo.  Detta  barriera  deve  essere  tenuta chiusa quando non
siano eseguite manovre di carico o scarico al piano corrispondente.
1.4.13.   Lo   spazio  sottostante  ai  trasportatori  orizzontali  o
inclinati  deve  essere  reso  inaccessibile,  quando  la  natura del
materiale trasportato ed il tipo del trasportatore possano costituire
pericoli  per  caduta  di  materiali  o  per  rottura degli organi di
sospensione,  a meno che non siano adottate altre misure contro detti
pericoli.
1.4.14.  Davanti  alle  uscite  dei  locali  e alle vie che immettono
direttamente  ed  immediatamente  in  una  via  di transito dei mezzi
meccanici   devono   essere   disposte   barriere   atte  ad  evitare
investimenti e, quando cio' non sia possibile, adeguate segnalazioni.
1.4.15.  I  segnali  indicanti  condizioni  di pericolo nelle zone di
transito  e  quelli  regolanti il traffico dei trasporti meccanici su
strada  o su rotaia devono essere convenientemente illuminati durante
il servizio notturno.
1.4.16.1.  Le  vie  di  transito  che,  per  lavori  di riparazione o
manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non sono percorribili
senza pericolo, devono essere sbarrate.
1.4.16.2.  Apposito cartello deve essere posto ad indicare il divieto
di transito.
1.4.17.  Durante l'esecuzione di lavoro di riparazione o manutenzione
su linee di transito su rotaie percorse da mezzi meccanici, quando il
traffico  non  e'  sospeso  o  la  linea  non e' sbarrata, una o piu'
persone  devono  essere  esclusivamente  incaricate  di  segnalare ai
lavoratori l'avvicinarsi dei convogli ai posti di lavoro.
1.4.18. Quando uno o piu' veicoli sono mossi da un mezzo meccanico il
cui  conducente  non  puo',  direttamente  o a mezzo di altra persona
sistemata  su uno di essi, controllarne il percorso, i veicoli devono
essere  preceduti  o  affiancati  da  un incaricato che provveda alle
necessarie segnalazioni per assicurare l'incolumita' delle persone.
1.4.19.  All'esterno  delle  fronti  di  partenza  e  di  arrivo  dei
vagonetti  alle  stazioni  delle  teleferiche devono essere applicati
solidi  ripari a grigliato metallico atti a trattenere una persona in
caso  di  caduta.  Tali  ripari devono essere disposti a non oltre m.
0,50  sotto  il margine del piano di manovra e sporgere da questo per
almeno m. 2.
1.5. Vie e uscite di emergenza.
1.5.1. Ai fini del presente punto si intende per:
1.5.1.1.  via  di  emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che
consente  alle  persone  che  occupano  un  edificio  o  un locale di
raggiungere un luogo sicuro;
1.5.1.2.  uscita  di  emergenza:  passaggio  che  immette in un luogo
sicuro;
1.5.1.3.   luogo   sicuro:   luogo  nel  quale  le  persone  sono  da
considerarsi  al  sicuro  dagli  effetti  determinati dall'incendio o
altre situazioni di emergenza;
1.5.1.4.  larghezza di una porta o luce netta di una porta: larghezza
di  passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di
massima  apertura  se scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi
se incernierata (larghezza utile di passaggio).
1.5.2.  Le  vie  e  le  uscite di emergenza devono rimanere sgombre e
consentire  di  raggiungere  il  piu'  rapidamente possibile un luogo
sicuro.
1.5.3.  In  caso  di  pericolo  tutti  i posti di lavoro devono poter
essere evacuati rapidamente e in piena
sicurezza da parte dei lavoratori.
1.5.4.  Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle
uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi
di  lavoro,  alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle
attrezzature in essi installate, nonche' al numero massimo di persone
che possono essere presenti in detti luoghi.
1.5.5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di
m  2,0  e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia
antincendio.
1.5.6.  Qualora  le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste
devono  essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse,
devono  poter  essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di
qualsiasi  persona  che  abbia  bisogno  di  utilizzarle  in  caso di
emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso
dell'esodo  non  e'  richiesta  quando possa determinare pericoli per
passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri
accorgimenti   adeguati   specificamente   autorizzati   dal  Comando
provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.
1.5.7.  Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a
chiave  quando  sono  presenti lavoratori in azienda, se non nei casi
specificamente autorizzati dagli organi di vigilanza.
1.5.8.  Nei  locali  di  lavoro  e  in quelli destinati a deposito e'
vietato   adibire,   quali   porte  delle  uscite  di  emergenza,  le
saracinesche  a  rullo,  le  porte  scorrevoli verticalmente e quelle
girevoli su asse centrale.
1.5.9.   Le  vie  e  le  uscite  di  emergenza,  nonche'  le  vie  di
circolazione  e  le  porte  che  vi  danno  accesso non devono essere
ostruite  da  oggetti  in  modo  da  poter  essere utilizzate in ogni
momento senza impedimenti.
1.5.10.  Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da
apposita  segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e
collocata in luoghi appropriati.
1.5.11.   Le   vie   e   le   uscite   di  emergenza  che  richiedono
un'illuminazione   devono   essere   dotate  di  un'illuminazione  di
sicurezza di intensita' sufficiente, che entri in funzione in caso di
guasto dell'impianto elettrico.
1.5.12.  Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le
lavorazioni  che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi
di  incendio alle quali sono adibiti piu' di cinque lavoratori devono
avere  almeno  due  scale  distinte  di facile accesso o rispondere a
quanto  prescritto  dalla  specifica  normativa  antincendio. Per gli
edifici  gia'  costruiti  si dovra' provvedere in conformita', quando
non ne esista l'impossibilita' accertata dall'organo di vigilanza. In
quest'ultimo  caso  sono  disposte  le misure e cautele ritenute piu'
efficienti.  Le  deroghe  gia'  concesse mantengono la loro validita'
salvo diverso provvedimento dell'organo di vigilanza.
1.5.13.  Per  i luoghi di lavoro gia' utilizzati prima del 1° gennaio
1993 non si applica la disposizione contenuta nel punto 1.5.4, ma gli
stessi  devono  avere  un  numero  sufficiente  di  vie  ed uscite di
emergenza.
1.5.14.1. Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi,
degli  ambienti  di  lavoro  o  di  passaggio, comprese le fosse ed i
pozzi,  devono  essere  provviste  di solide coperture o di parapetti
normali,  atti  ad impedire la caduta di persone. Quando dette misure
non  siano  attuabili,  le  aperture devono essere munite di apposite
segnalazioni di pericolo.
1.5.14.2.  Le  aperture  nelle pareti, che permettono il passaggio di
una  persona  e  che  presentano  pericolo  di  caduta per dislivelli
superiori  ad  un metro, devono essere provviste di solida barriera o
munite di parapetto normale.
1.5.14.3.  Per  le  finestre sono consentiti parapetti di altezza non
minore  di cm. 90 quando, in relazione al lavoro eseguito nel locale,
non vi siano condizioni di pericolo.
1.6. Porte e portoni
1.6.1.  Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni,
posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita
delle  persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il
lavoro.
1.6.2.  Quando  in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino
pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti
alle   attivita'  che  si  svolgono  nel  locale  stesso  piu'  di  5
lavoratori,  almeno  una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile
nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima di m 1,20.
1.6.3.  Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle
previste  al  punto  1.6.2,  la  larghezza  minima  delle porte e' la
seguente:
a)  quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati
siano  fino  a  25,  il locale deve essere dotato di una porta avente
larghezza minima di m 0,80;
b)  quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati
siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di
una  porta  avente  larghezza  minima di m 1,20 che si apra nel verso
dell'esodo;
c)  quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati
siano  in  numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato
di  una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente
larghezza  minima  di  m  0,80,  che  si  aprano  entrambe  nel verso
dell'esodo;
d)  quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati
siano  in  numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste al
punto  c)  il locale deve essere dotato di almeno 1 porta che si apra
nel  verso  dell'esodo  avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50
lavoratori  normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50,
calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100.
1.6.4.  Il  numero  complessivo  delle  porte di cui al punto 1.6.3.,
lettera  d),  puo'  anche  essere  minore,  purche' la loro larghezza
complessiva non risulti inferiore.
1.6.5.  Alle porte per le quali e' prevista una larghezza minima di m
1,20 e' applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento).
Alle porte per le quali e' prevista una larghezza minima di m 0,80 e'
applicabile una tolleranza in meno del 2% (due per cento).
1.6.6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui al
punto  1.5.5,  coincidono  con  le  porte  di  cui al punto 1.6.1, si
applicano le disposizioni di cui al punto 1.5.5.
1.6.7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono
ammesse  le  porte scorrevoli verticalmente, le saracinesche a rullo,
le  porte  girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte
apribili verso l'esterno del locale.
1.6.8.  Immediatamente  accanto  ai  portoni destinati essenzialmente
alla  circolazione  dei  veicoli  devono  esistere,  a  meno  che  il
passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni
che  devono  essere  segnalate  in modo visibile ed essere sgombre in
permanenza.
1.6.9.  Le  porte  e  i  portoni apribili nei due versi devono essere
trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.
1.6.10.   Sulle  porte  trasparenti  deve  essere  apposto  un  segno
indicativo all'altezza degli occhi.
1.6.11.  Se  le  superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei
portoni  non  sono  costituite  da  materiali  di sicurezza e c'e' il
rischio  che  i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura
di   dette   superfici,  queste  devono  essere  protette  contro  lo
sfondamento.
1.6.12.  Le  porte  scorrevoli  devono  disporre  di  un  sistema  di
sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.
1.6.13.  Le  porte  ed  i  portoni  che si aprono verso l'alto devono
disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.
1.6.14.  Le  porte  ed  i  portoni  ad  azionamento  meccanico devono
funzionare  senza  rischi  di infortuni per i lavoratori. Essi devono
essere  muniti  di  dispositivi  di  arresto  di emergenza facilmente
identificabili   ed   accessibili   e   poter   essere  aperti  anche
manualmente,    salvo   che   la   loro   apertura   possa   avvenire
automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica.
1.6.15.  Le  porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono
essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole
conformemente  alla  normativa  vigente.  Esse  devono  poter  essere
aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale.
1.6.16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter
essere aperte.
1.6.17.  I luoghi di lavoro gia' utilizzati prima del 1° gennaio 1993
devono  essere  provvisti  di  porte  di  uscita  che,  per numero ed
ubicazione,  consentono  la  rapida  uscita  delle persone e che sono
agevolmente  apribili dall'interno durante il lavoro. Comunque, detti
luoghi devono essere adeguati quanto meno alle disposizioni di cui ai
precedenti punti 1.6.9. e 1.6.10.. Per i luoghi di lavoro costruiti o
utilizzati   prima   del   27  novembre  1994  non  si  applicano  le
disposizioni  dei  punti  1.6.2.,  1.6.3.,  1.6.4.,  1.6.5.  e 1.6.6.
concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle
porte  di  uscita  di  detti  luoghi di lavoro deve essere conforme a
quanto  previsto  dalla  concessione edilizia ovvero dalla licenza di
abitabilita'.
1.7 Scale
1.7.1.1.  Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli
ambienti  di  lavoro,  devono essere costruite e mantenute in modo da
resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni
di  emergenza.  I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a
regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito.
1.7.1.2.  Dette  scale  ed  i  relativi  pianerottoli  devono  essere
provvisti,  sui  lati  aperti, di parapetto normale o di altra difesa
equivalente.  Le  rampe delimitate da due pareti devono essere munite
di almeno un corrimano.
1.7.1.3.  Le  scale  a  pioli di altezza superiore a m. 5, fissate su
pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore
a  75  gradi,  devono  essere  provviste,  a  partire  da m. 2,50 dal
pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione
avente  maglie  o  aperture  di  ampiezza  tale da impedire la caduta
accidentale della persona verso l'esterno.
1.7.1.4.  La  parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve
distare da questi piu' di cm. 60.
1.7.1.5.  I  pioli  devono  distare almeno 15 centimetri dalla parete
alla quale sono applicati o alla quale la scala e' fissata.
1.7.1.6.  Quando  l'applicazione  della gabbia alle scale costituisca
intralcio  all'esercizio o presenti notevoli difficolta' costruttive,
devono  essere  adottate,  in  luogo  della  gabbia,  altre misure di
sicurezza  atte  ad  evitare  la  caduta  delle persone per un tratto
superiore ad un metro.
1.7.2.1.  Agli  effetti del presente decreto e' considerato "normale"
un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni:
1.7.2.1.1  sia  costruito  con materiale rigido e resistente in buono
stato di conservazione;
1.7.2.1.2 abbia un'altezza utile di almeno un metro;
1.7.2.1.3  sia  costituito  da  almeno  due  correnti,  di cui quello
intermedio  posto  a  circa meta' distanza fra quello superiore ed il
pavimento;
1.7.2.1.4  sia  costruito  e  fissato  in  modo  da  poter resistere,
nell'insieme  ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui puo' essere
assoggettato,  tenuto  conto  delle condizioni ambientali e della sua
specifica funzione.
1.7.2.2.  E'  considerato "parapetto normale con arresto al piede" il
parapetto   definito  al  comma  precedente,  completato  con  fascia
continua   poggiante  sul  piano  di  calpestio  ed  alta  almeno  15
centimetri.
1.7.2.3.  E'  considerata  equivalente ai parapetti definiti ai punti
precedenti,  qualsiasi protezione, quale muro, balaustra, ringhiera e
simili,  realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i
lati aperti, non inferiori a quelle presentate dai parapetti stessi.
1.7.3. Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso,
i  balconi  ed  i  posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono
essere  provvisti,  su  tutti i lati aperti, di parapetti normali con
arresto  al  piede  o  di  difesa equivalenti. Tale protezione non e'
richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m. 2.00.
1.8 Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni
1.8.1.  I  posti  di  lavoro e di passaggio devono essere idoneamente
difesi  contro  la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza
dell'attivita' lavorativa.
1.8.2.  Ove  non  sia  possibile  la difesa con mezzi tecnici, devono
essere adottate altre misure o cautele adeguate.
1.8.3.  I  posti  di  lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o
impianti  all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le
loro   attivita'   devono  essere  concepiti  in  modo  tale  che  la
circolazione dei pedoni e dei veicoli puo' avvenire in modo sicuro.
1.8.4.  Le  disposizioni  di  cui  ai  punti  1.4.1., 1.4.2., 1.4.3.,
1.4.4.,  1.4.5.,  1.4.6.,  1.4.7.,  1.4.8., sono altresi' applicabili
alle  vie  di  circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle
vie  di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di
circolazione  utilizzate  per la regolare manutenzione e sorveglianza
degli impianti dell'impresa, nonche' alle banchine di carico.
1.8.5.  Le  disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo
di  cui  ai  punti  1.4.1.,  1.4.2.,  1.4.3., 1.4.4., 1.4.5., 1.4.6.,
1.4.7.,  1.4.8.,  si  applicano  per  analogia  ai  luoghi  di lavoro
esterni.
1.8.6.  I  luoghi  di  lavoro all'aperto devono essere opportunamente
illuminati  con  luce  artificiale  quando  la luce del giorno non e'
sufficiente.
1.8.7.  Quando  i  lavoratori  occupano  posti  di lavoro all'aperto,
questi  devono essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile,
in modo tale che i lavoratori:
1.8.7.1 sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario,
contro la caduta di oggetti;
1.8.7.2  non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni
nocivi, quali gas, vapori, polveri;
1.8.7.3 possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di
pericolo o possono essere soccorsi rapidamente;
1.8.7.4 non possono scivolare o cadere.
1.8.8.  I  terreni  scoperti costituenti una dipendenza dei locali di
lavoro  devono  essere  sistemati  in modo da ottenere lo scolo delle
acque di pioggia e di quelle di altra provenienza.
1.9 Microclima
1.9.1. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi
1.9.1.1.  Nei  luoghi  di  lavoro  chiusi,  e' necessario far si' che
tenendo  conto  dei  metodi  di lavoro e degli sforzi fisici ai quali
sono  sottoposti  i  lavoratori,  essi  dispongano di aria salubre in
quantita'   sufficiente   ottenuta   preferenzialmente  con  aperture
naturali e quando cio' non sia possibile, con impianti di areazione.
1.9.1.2.  Se  viene  utilizzato  un  impianto di aerazione, esso deve
essere  sempre  mantenuto  funzionante.  Ogni  eventuale  guasto deve
essere   segnalato  da  un  sistema  di  controllo,  quando  cio'  e'
necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.
1.9.1.3.  Se  sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o
di  ventilazione  meccanica,  essi  devono  funzionare  in modo che i
lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.
1.9.1.4.  Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti
a  controlli,  manutenzione,  pulizia  e  sanificazione per la tutela
della salute dei lavoratori.
1.9.1.5.  Qualsiasi  sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un
pericolo    immediato   per   la   salute   dei   lavoratori   dovuto
all'inquinamento    dell'aria   respirata   deve   essere   eliminato
rapidamente.
1.9.2. Temperatura dei locali
1.9.2.1.  La  temperatura  nei  locali di lavoro deve essere adeguata
all'organismo  umano  durante  il  tempo  di lavoro, tenuto conto dei
metodi   di  lavoro  applicati  e  degli  sforzi  fisici  imposti  ai
lavoratori.
1.9.2.2.  Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si
deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa
il grado di umidita' ed il movimento dell'aria concomitanti.
1.9.2.3.  La  temperatura  dei  locali  di  riposo, dei locali per il
personale  di  sorveglianza,  dei servizi igienici, delle mense e dei
locali  di  pronto  soccorso  deve  essere conforme alla destinazione
specifica di questi locali.
1.9.2.4.  Le  finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere
tali  da  evitare  un  soleggiamento  eccessivo dei luoghi di lavoro,
tenendo  conto  del  tipo  di  attivita'  e della natura del luogo di
lavoro.
1.9.2.5. Quando non e' conveniente modificare la temperatura di tutto
l'ambiente,  si  deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le
temperature  troppo  alte  o  troppo  basse  mediante misure tecniche
localizzate o mezzi personali di protezione.
1.9.2.6.  Gli  apparecchi  a fuoco diretto destinati al riscaldamento
dell'ambiente  nei  locali  chiusi  di  lavoro  di  cui al precedente
articolo,  devono essere muniti di condotti del fumo privi di valvole
regolatrici  ed  avere tiraggio sufficiente per evitare la corruzione
dell'aria  con i prodotti della combustione, ad eccezione dei casi in
cui, per l'ampiezza del locale, tale impianto non sia necessario.
1.9.3 Umidita'
1.9.3.1  Nei  locali  chiusi  di lavoro delle aziende industriali nei
quali  l'aria  e'  soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di
lavoro, si deve evitare, per quanto e' possibile, la formazione della
nebbia, mantenendo la temperatura e l'umidita' nei limiti compatibili
con le esigenze tecniche.
1.10. Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro
1.10.1.  A  meno  che non sia richiesto diversamente dalle necessita'
delle  lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i
luoghi  di  lavoro  devono  disporre di sufficiente luce naturale. In
ogni  caso,  tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere
dotati  di  dispositivi  che  consentano un'illuminazione artificiale
adeguata  per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di
lavoratori.
1.10.2.  Gli  impianti  di illuminazione dei locali di lavoro e delle
vie  di  circolazione  devono  essere  installati in modo che il tipo
d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per
i lavoratori.
1.10.3.   I   luoghi   di   lavoro   nei   quali  i  lavoratori  sono
particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione
artificiale,  devono  disporre  di  un'illuminazione  di sicurezza di
sufficiente intensita'.
1.10.4.  Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione
artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di
pulizia e di efficienza.
1.10.5.  Gli  ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere
illuminati  con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una
sufficiente visibilita'.
1.10.6.  Nei  casi  in  cui,  per le esigenze tecniche di particolari
lavorazioni    o   procedimenti,   non   sia   possibile   illuminare
adeguatamente  gli  ambienti,  i  luoghi ed i posti indicati al punto
1.10.5,  si  devono  adottare  adeguate misure dirette ad eliminare i
rischi   derivanti   dalla   mancanza  e  dalla  insufficienza  della
illuminazione.
1.10.7. Illuminazione sussidiaria
1.10.7.1.  Negli  stabilimenti  e negli altri luoghi di lavoro devono
esistere  mezzi  di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di
necessita'.
1.10.7.2.   Detti  mezzi  devono  essere  tenuti  in  posti  noti  al
personale,  conservati in costante efficienza ed essere adeguati alle
condizioni ed alle necessita' del loro impiego.
1.10.7.3.  Quando  siano  presenti  piu'  di 100 lavoratori e la loro
uscita  all'aperto  in  condizioni  di  oscurita'  non  sia sicura ed
agevole;  quando  l'abbandono  imprevedibile ed immediato del governo
delle macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza
delle persone o degli impianti; quando si lavorino o siano depositate
materie  esplodenti  o infiammabili, l'illuminazione sussidiaria deve
essere  fornita con mezzi di sicurezza atti ad entrare immediatamente
in  funzione  in  caso  di necessita' e a garantire una illuminazione
sufficiente  per intensita', durata, per numero e distribuzione delle
sorgenti  luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione
costituirebbe  pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in modo da
entrare  automaticamente  in  funzione,  i  dispositivi di accensione
devono  essere  a facile portata di mano e le istruzioni sull'uso dei
mezzi  stessi  devono  essere  rese  manifeste  al personale mediante
appositi avvisi.
1.10.7.4.  L'abbandono  dei posti di lavoro e l'uscita all'aperto del
personale  deve,  qualora  sia  necessario  ai  fini della sicurezza,
essere    disposto   prima   dell'esaurimento   delle   fonti   della
illuminazione sussidiaria.
1.10.8.  Ove  sia  prestabilita  la continuazione del lavoro anche in
caso  di  mancanza  dell'illuminazione  artificiale  normale,  quella
sussidiaria   deve  essere  fornita  da  un  impianto  fisso  atto  a
consentire  la  prosecuzione  del lavoro in condizioni di sufficiente
visibilita'.
1.11. Locali di riposo e refezione
1.11.1. Locali di riposo
1.11.1.1.   Quando   la   sicurezza   e  la  salute  dei  lavoratori,
segnatamente  a  causa  del  tipo  di  attivita',  lo  richiedono,  i
lavoratori  devono  poter  disporre di un locale di riposo facilmente
accessibile.
1.11.1.2. La disposizione di cui punto 1.11.1.1 non si applica quando
il  personale  lavora  in  uffici  o in analoghi locali di lavoro che
offrono equivalenti possibilita' di riposo durante la pausa.
1.11.1.3.  I  locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed
essere  dotati  di  un  numero  di  tavoli  e sedili con schienale in
funzione del numero dei lavoratori.
1.11.1.4.  Quando  il  tempo  di  lavoro e' interrotto regolarmente e
frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere messi a
disposizione  del  personale  altri  locali  affinche'  questi  possa
soggiornarvi  durante  l'interruzione  del  lavoro nel caso in cui la
sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige.
1.11.1.5.  L'organo  di  vigilanza  puo'  prescrivere  che, anche nei
lavori  continuativi,  il  datore di lavoro dia modo ai dipendenti di
lavorare  stando  a  sedere  ogni  qualvolta  cio'  non pregiudica la
normale esecuzione del lavoro.
1.11.2. Refettorio
1.11.2.1.  Salvo  quanto  e'  disposto  al punto 1.14.1. per i lavori
all'aperto,  le  aziende  nelle quali piu' di 30 dipendenti rimangono
nell'azienda  durante  gli  intervalli  di  lavoro, per la refezione,
devono  avere  uno  o  piu'  ambienti destinati ad uso di refettorio,
muniti di sedili e di tavoli.
1.11.2.2.   I  refettori  devono  essere  ben  illuminati,  aerati  e
riscaldati  nella  stagione  fredda.  Il  pavimento  non  deve essere
polveroso e le pareti devono essere intonacate ed imbiancate.
1.11.2.3. L'organo di vigilanza puo' in tutto o in parte esonerare il
datore  di  lavoro  dall'obbligo  di  cui  al  punto 1.11.2.1, quando
riconosce che non sia necessario.
1.11.2.4.  Nelle  aziende in cui i lavoratori siano esposti a materie
insudicianti,  sostanze polverose o nocive e nei casi in cui l'organo
di vigilanza ritiene opportuno prescriverlo, in relazione alla natura
della  lavorazione, e' vietato ai lavoratori di consumare i pasti nei
locali  di  lavoro  ed  anche di rimanervi durante il tempo destinato
alla refezione.
1.11.3. Conservazione vivande e somministrazione bevande
1.11.3.1.  Ai  lavoratori  deve essere dato il mezzo di conservare in
adatti  posti  fissi  le  loro  vivande, di riscaldarle e di lavare i
relativi recipienti.
1.11.3.2. E' vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre
bevande alcooliche nell'interno dell'azienda.
1.11.3.3.  E'  tuttavia  consentita  la  somministrazione  di modiche
quantita'  di  vino  e  di  birra  nei  locali  di refettorio durante
l'orario dei pasti.
1.11.4.  Le  donne  incinte  e le madri che allattano devono avere la
possibilita'  di  riposarsi  in  posizione  distesa  e  in condizioni
appropriate.
1.12. Spogliatoi e armadi per il vestiario
1.12.1.  Locali  appositamente  destinati  a spogliatoi devono essere
messi  a  disposizione  dei lavoratori quando questi devono indossare
indumenti  di  lavoro  specifici  e quando per ragioni di salute o di
decenza non si puo' loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
1.12.2.  Gli  spogliatoi  devono  essere  distinti  fra i due sessi e
convenientemente  arredati.  Nelle aziende che occupano fino a cinque
dipendenti  lo spogliatoio puo' essere unico per entrambi i sessi; in
tal  caso  i  locali a cio' adibiti sono utilizzati dal personale dei
due   sessi,   secondo   oppotuni  turni  prestabiliti  e  concordati
nell'ambito dell'orario di lavoro.
1.12.3.  I  locali destinati a spogliatoio devono avere una capacita'
sufficiente,  essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati,
illuminati,  ben  difesi  dalle  intemperie,  riscaldati  durante  la
stagione fredda e muniti di sedili.
1.12.4.  Gli  spogliatoi  devono  essere  dotati  di attrezzature che
consentono  a  ciascun  lavoratore  di  chiudere  a  chiave  i propri
indumenti durante il tempo di lavoro.
1.12.5.   Qualora   i  lavoratori  svolgano  attivita'  insudicianti,
polverose,  con  sviluppo  di fumi o vapori contenenti in sospensione
sostanze  untuose  od  incrostanti,  nonche'  in quelle dove si usano
sostanze  venefiche,  corrosive  od infettanti o comunque pericolose,
gli  armadi  per  gli  indumenti  da lavoro devono essere separati da
quelli per gli indumenti privati.
1.12.6.  Qualora non si applichi il punto 1.12.1., ciascun lavoratore
deve  poter  disporre  delle attrezzature di cui al punto 1.12.4. per
poter riporre i propri indumenti.
1.13. Servizi igienico assistenziali
1.13.1. Acqua
1.13.1.1.  Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve
essere  messa  a  disposizione  dei  lavoratori  acqua  in  quantita'
sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi.
1.13.1.2.  Per  la  provvista,  la  conservazione  e la distribuzione
dell'acqua  devono  osservarsi  le  norme  igieniche atte ad evitarne
l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.
1.13.2. Docce
1.13.2.1.  Docce  sufficienti  ed  appropriate  devono essere messe a
disposizione  dei  lavoratori  quando  il  tipo  di  attivita'  o  la
salubrita' lo esigono.
1.13.2.2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini
e  donne  o  un'utilizzazione  separata  degli stessi. Le docce e gli
spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.
1.13.2.3.  I  locali  delle  docce  devono  essere  riscaldati  nella
stagione  fredda  ed  avere  dimensioni  sufficienti per permettere a
ciascun  lavoratore  di  rivestirsi  senza  impacci  e  in condizioni
appropriate di igiene.
1.13.2.4.  Le  docce  devono  essere dotate di acqua corrente calda e
fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.
1.13.3. Gabinetti e lavabi
1.13.3.1. I lavoratori devono disporre, in prossimita' dei loro posti
di  lavoro,  dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di
gabinetti  e  di  lavabi  con  acqua corrente calda, se necessario, e
dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.
1.13.3.2.  Per  uomini  e  donne  devono  essere  previsti  gabinetti
separati;  quando cio' sia impossibile a causa di vincoli urbanistici
o  architettonici  e  nelle  aziende che occupano lavoratori di sesso
diverso  in numero non superiore a dieci, e' ammessa un'utilizzazione
separata degli stessi.
1.13.4. Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali:
1.13.4.1.  Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli
spogliatoi,  ai  bagni,  alle  latrine,  ai dormitori ed in genere ai
servizi  di  igiene  e  di  benessere per i lavoratori, devono essere
mantenuti  in  stato  di  scrupolosa  pulizia,  a  cura del datore di
lavoro.
1.13.4.2.  I  lavoratori devono usare con cura e proprieta' i locali,
le installazioni e gli arredi indicati al punto precedente.
1.14. Dormitori
1.14.1.  Nei lavori eseguiti normalmente all'aperto deve essere messo
a  disposizione  dei  lavoratori un locale in cui possano ricoverarsi
durante  le  intemperie  e  nelle  ore  dei pasti o dei riposi. Detto
locale  deve  essere  fornito di sedili e di un tavolo, e deve essere
riscaldato durante la stagione fredda.
1.14.2.1. I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso
di  dormitorio  stabile  devono possedere i requisiti di abitabilita'
prescritti  per  le  case  di  abitazione  della  localita'  ed avere
l'arredamento  necessario rispondente alle esigenze dell'igiene. Essi
devono  essere  riscaldati nella stagione fredda ed essere forniti di
luce  artificiale  in quantita' sufficiente, di latrine, di acqua per
bere  e  per  lavarsi  e  di cucina, in tutto rispondenti alle stesse
condizioni  indicate  nel  presente decreto per gli impianti analoghi
annessi ai locali di lavoro.
1.14.2.2.  In  detti  locali  e' vietata l'illuminazione a gas, salvo
casi  speciali  e  con  l'autorizzazione  e  le  cautele  che saranno
prescritte dall'organo di vigilanza.
1.14.3.  Per  i  lavori in aperta campagna, lontano dalle abitazioni,
quando i lavoratori debbano pernottare sul luogo, il datore di lavoro
deve loro fornire dormitori capaci di difenderli efficacemente contro
gli  agenti  atmosferici.  Nel  caso  in cui la durata dei lavori non
superi  i  15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre
stagioni,  possono  essere destinate ad uso di dormitorio costruzioni
di  fortuna  costruite  in  tutto  o  in  parte  di  legno o di altri
materiali  idonei  ovvero  tende,  a  condizione che siano ben difese
dall'umidita' del suolo e dagli agenti atmosferici.
1.14.4.1.  Quando  la  durata  dei  lavori  superi  i 15 giorni nella
stagione  fredda  ed  i  30 giorni nelle altre stagioni, il datore di
lavoro deve provvedere ai dormitori mediante mezzi piu' idonei, quali
baracche in legno od altre costruzioni equivalenti.
1.14.4.2.  Le  costruzioni  per  dormitorio  devono  rispondere  alle
seguenti condizioni:
1.14.4.2.1. gli ambienti devono prevedere la separazione tra uomini e
donne, salvo che essi non siano destinati esclusivamente ai membri di
una stessa famiglia;
1.14.4.2.2. essere sollevate dal terreno, oppure basate sopra terreno
bene  asciutto  e  sistemato  in  guisa  da  non  permettere  ne'  la
penetrazione dell'acqua nelle costruzioni, ne' il ristagno di essa in
una zona del raggio di almeno 10 metri attorno;
1.14.4.2.3.  essere  costruite  in  tutte  le  loro  parti in modo da
difendere  bene  l'ambiente  interno contro gli agenti atmosferici ed
essere riscaldate durante la stagione fredda;
1.14.4.2.4.  avere  aperture  sufficienti  per  ottenere  una  attiva
ventilazione dell'ambiente, ma munite di buona chiusura;
1.14.4.2.5. essere fornite di lampade per l'illuminazione notturna;
1.14.4.2.6.  nelle  zone  acquitrinose  infestate  dalla  presenza di
insetti alati le aperture devono essere difese contro la penetrazione
di essi.
1.14.4.3.  La  superficie  dei  dormitori non puo' essere inferiore a
3,50 metri quadrati per persona.
1.14.4.4.  A  ciascun  lavoratore deve essere assegnato un letto, una
branda  o  una  cuccetta  arredate  con materasso o saccone, cuscino,
lenzuola,  federe  e  coperte  sufficienti  ed  inoltre di sedile, un
attaccapanni ed una mensolina.
1.14.4.5.  Anche  per  i  dormitori  di cui al punto 1.14.2.1 vale la
norma prevista dal punto 1.14.4.2.1.
1.14.4.6.  In vicinanza dei dormitori, oppure facenti corpo con essi,
vi   devono  essere  convenienti  locali  per  uso  di  cucina  e  di
refettorio, latrine adatte e mezzi per la pulizia personale.

2. PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI NOCIVI

2.1. Difesa dagli agenti nocivi:
2.1.1.  Ferme  restando  le  norme  di cui al regio decreto 9 gennaio
1927,  n.  147,  e  successive modificazioni, le materie prime non in
corso di lavorazione, i prodotti ed i rifiuti, che abbiano proprieta'
tossiche  o  caustiche,  specialmente se sono allo stato liquido o se
sono  facilmente  solubili  o  volatili,  devono  essere custoditi in
recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura.
2.1.2. Le materie in corso di lavorazione che siano fermentescibili o
possano  essere  nocive alla salute o svolgere emanazioni sgradevoli,
non  devono  essere  accumulate  nei  locali  di  lavoro in quantita'
superiore a quella strettamente necessaria per la lavorazione.
2.1.3.  I  recipienti  e  gli apparecchi che servono alla lavorazione
oppure al trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili di dare
emanazioni  sgradevoli,  devono  essere  lavati frequentemente e, ove
occorra, disinfettati.
2.1.4.  Il  datore  di lavoro e' tenuto ad effettuare, ogni qualvolta
sia  possibile,  le  lavorazioni  pericolose  o  insalubri  in luoghi
separati,  allo  scopo  di  non esporvi senza necessita' i lavoratori
addetti ad altre lavorazioni.
2.1.4-bis. Nei lavori in cui si svolgano gas o vapori irrespirabili o
tossici  od  infiammabili  ed  in  quelli  nei  quali  si  sviluppano
normalmente odori o fumi di qualunque specie il datore di lavoro deve
adottare  provvedimenti  atti ad impedirne o a ridurne, per quanto e'
possibile, lo sviluppo e la diffusione.
2.1.5.  L'aspirazione  dei  gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per
quanto   e'   possibile,  immediatamente  vicino  al  luogo  dove  si
producono.
2.1.6.1.   Nell'ingresso  di  ogni  stabilimento  o  luogo  dove,  in
relazione   alla   fabbricazione,   manipolazione,   utilizzazione  o
conservazione  di  materie o prodotti, sussistano specifici pericoli,
deve  essere  esposto  un estratto delle norme di sicurezza contenute
nel presente decreto e nelle leggi e regolamenti speciali riferentisi
alle lavorazioni che sono eseguite.
2.1.6.2.  Nei reparti e presso le macchine e gli apparecchi dove sono
effettuate  operazioni  che  presentano  particolari pericoli, devono
essere  esposte  le  disposizioni  e  le  istruzioni  concernenti  la
sicurezza delle specifiche lavorazioni.
2.1.7.  Le  operazioni  che  presentano  pericoli  di  esplosioni, di
incendi,  di  sviluppo di gas asfissianti o tossici e di irradiazioni
nocive  devono  effettuarsi in locali o luoghi isolati, adeguatamente
difesi contro la propagazione dell'elemento nocivo.
2.1.8.1. Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio deve essere per
quanto  tecnicamente  possibile  impedito  o  ridotto  al  minimo  il
formarsi  di  concentrazioni  pericolose  o  nocive  di gas, vapori o
polveri  esplodenti,  infiammabili,  asfissianti o tossici; in quanto
necessario,  deve  essere  provveduto ad una adeguata ventilazione al
fine di evitare dette concentrazioni.
2.  1.8.2.  Nei  locali  o  luoghi di lavoro o di passaggio, quando i
vapori  ed  i  gas  che  possono  svilupparsi costituiscono pericolo,
devono   essere   installati   apparecchi   indicatori  e  avvisatori
automatici  atti a segnalare il raggiungimento delle concentrazioni o
delle  condizioni  pericolose.  Ove  cio'  non  sia possibile, devono
essere eseguiti frequenti controlli o misurazioni.
2.1.9. Gli scarti di lavorazione e i rifiuti di materie infiammabili,
esplodenti,  corrosive, tossiche, infettanti o comunque nocive devono
essere  raccolti  durante  la lavorazione ed asportati frequentemente
con  mezzi  appropriati,  collocandoli in posti nei quali non possano
costituire pericolo.
2.1.10.1.  Il  trasporto  e  l'impiego  delle  materie e dei prodotti
corrosivi o aventi temperature dannose devono effettuarsi con mezzi o
sistemi  tali  da  impedire  che  i  lavoratori  ne vengano a diretto
contatto.
2.1.10.2.  Quando  esigenze  tecniche o di lavorazione non consentano
l'attuazione  della  norma  di cui al punto precedente, devono essere
messi  a disposizione dei lavoratori mezzi individuali di protezione,
in conformita' a quanto e' stabilito nel Titolo III, Capo II.
2.1.11.1.  Negli  stabilimenti  o  luoghi  in  cui  si producono o si
manipolano  liquidi corrosivi devono essere predisposte, a portata di
mano  dei  lavoratori,  adeguate prese di acqua corrente o recipienti
contenenti adatte soluzioni neutralizzanti.
2.1.11.2.  Nei  casi in cui esista rischio di investimento da liquidi
corrosivi,  devono  essere  installati,  nei  locali di lavorazione o
nelle  immediate  vicinanze,  bagni  o  docce con acqua a temperatura
adeguata.
2.1.12.  In  caso  di  spandimento  di  liquidi corrosivi, questi non
devono  essere  assorbiti  con  stracci, segatura o con altre materie
organiche,  ma  eliminati  con  lavaggi  di acqua o neutralizzati con
materie idonee.
2.1.13. Le disposizioni e le precauzioni prescritte ai punti 3.2.1. e
3.2.2.   devono   essere  osservate,  nella  parte  applicabile,  per
l'accesso  agli  ambienti  o luoghi, specie sotterranei, ai cunicoli,
fogne,  pozzi,  sottotetti,  nei  quali  esista  o  sia da temersi la
presenza di gas o vapori tossici o asfissianti.
2.2. Difesa contro le polveri
2.2.1.  Nei  lavori  che  danno  luogo normalmente alla formazione di
polveri  di  qualunque  specie,  il  datore  di  lavoro  e' tenuto ad
adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto e'
possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro.
2.2.2.  Le  misure  da  adottare a tal fine devono tenere conto della
natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera.
2.2.3.  Ove  non  sia  possibile  sostituire  il  materiale di lavoro
polveroso,  si  devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi
chiusi  ovvero  muniti  di sistemi di aspirazione e di raccolta delle
polveri,  atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere
effettuata,  per  quanto e' possibile, immediatamente vicino al luogo
di produzione delle polveri.
2.2.4.  Quando  non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione
indicate nel punto precedente, e la natura del materiale polveroso lo
consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso.
2.2.5.   Qualunque   sia  il  sistema  adottato  per  la  raccolta  e
l'eliminazione  delle  polveri,  il  datore  di  lavoro  e' tenuto ad
impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro.
2.2.6. Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la
natura e la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei
provvedimenti  tecnici  indicati  ai  punti precedenti, e non possano
essere  causa  di  danno  o  di  incomodo  al  vicinato,  l'organo di
vigilanza  puo' esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti
dai   punti   precedenti,  prescrivendo,  in  sostituzione,  ove  sia
necessario, mezzi personali di protezione.
2.2.7.   I   mezzi   personali  possono  altresi'  essere  prescritti
dall'organo  di vigilanza, ad integrazione dei provvedimenti previsti
ai punti 2.2.3 e 2.2.4 del presente articolo, in quelle operazioni in
cui,   per  particolari  difficolta'  d'ordine  tecnico,  i  predetti
provvedimenti  non siano atti a garantire efficacemente la protezione
dei lavoratori contro le polveri.

3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS

3.1.  Le  tubazioni,  le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche,
serbatoi  e  simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni
di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti
dall'esercizio   dell'impianto   o  dell'apparecchio,  devono  essere
provvisti  di  aperture  di  accesso  aventi dimensioni tali da poter
consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.
3.2.1. Prima di disporre l'entrata di lavoratori nei luoghi di cui al
punto  precedente,  chi  sovraintende  ai lavori deve assicurarsi che
nell'interno  non  esistano  gas  o  vapori  nocivi o una temperatura
dannosa e deve, qualora vi sia pericolo, disporre efficienti lavaggi,
ventilazione o altre misure idonee.
3.2.2.  Colui  che  sovraintende  deve,  inoltre,  provvedere  a  far
chiudere  e  bloccare le valvole e gli altri dispositivi dei condotti
in  comunicazione  col  recipiente, e a fare intercettare i tratti di
tubazione  mediante  flange cieche o con altri mezzi equivalenti ed a
far applicare, sui dispositivi di chiusura o di isolamento, un avviso
con l'indicazione del divieto di manovrarli.
3.2.3. I lavoratori che prestano la loro opera all'interno dei luoghi
predetti   devono  essere  assistiti  da  altro  lavoratore,  situato
all'esterno presso l'apertura di accesso.
3.2.4. Quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa escludersi
in  modo  assoluto o quando l'accesso al fondo dei luoghi predetti e'
disagevole,  i  lavoratori  che  vi  entrano  devono essere muniti di
cintura   di   sicurezza  con  corda  di  adeguata  lunghezza  e,  se
necessario,   di   apparecchi   idonei   a   consentire   la  normale
respirazione.
3.3.  Qualora nei luoghi di cui al punto 3.1. non possa escludersi la
presenza  anche  di  gas, vapori o polveri infiammabili od esplosivi,
oltre  alle  misure  indicate  nell'articolo  precedente,  si  devono
adottare  cautele  atte  ad  evitare  il  pericolo  di  incendio o di
esplosione,   quali   la   esclusione  di  fiamme  libere,  di  corpi
incandescenti,  di  attrezzi  di materiale ferroso e di calzature con
chiodi.  Qualora  sia  necessario l'impiego di lampade, queste devono
essere di sicurezza.
3.4.1.  Le  vasche,  i  serbatoi ed i recipienti aperti con i bordi a
livello  o  ad  altezza  inferiore  a  cm.  90  dal pavimento o dalla
piattaforma  di  lavoro devono, qualunque sia il liquido o le materie
contenute,  essere  difese,  su  tutti  i  lati mediante parapetto di
altezza  non  minore  di  cm.  90,  a  parete  piena o con almeno due
correnti. Il parapetto non e' richiesto quando sui bordi delle vasche
sia applicata una difesa fino a cm. 90 dal pavimento.
3.4.2.  Quando  per  esigenze  della  lavorazione o per condizioni di
impianto  non  sia  possibile  applicare il parapetto di cui al punto
3.4.1.,  le aperture superiori dei recipienti devono essere provviste
di  solide coperture o di altre difese atte ad evitare il pericolo di
caduta dei lavoratori entro di essi.
3.4.3.  Per  le  canalizzazioni nell'interno degli stabilimenti e dei
cantieri  e per quelle esterne limitatamente ai tratti che servono da
piazzali  di lavoro non adibiti ad operazioni di carico e scarico, la
difesa  di  cui  al  punto 3.4.1. deve avere altezza non minore di un
metro.
3.4.4.  Quanto  previsto ai punti 3.4.1, 3.4.2 e 3.4.3 non si applica
quando  le  vasche,  le  canalizzazioni,  i serbatoi ed i recipienti,
hanno  una  profondita'  non  superiore  a metri uno e non contengono
liquidi o materie dannose e sempre che siano adottate altre cautele.
3.5.  Nei serbatoi, tini, vasche e simili che abbiano una profondita'
di  oltre 2 metri e che non siano provvisti di aperture di accesso al
fondo,  qualora  non  sia  possibile  predisporre  la scala fissa per
l'accesso  al fondo dei suddetti recipienti devono essere usate scale
trasportabili, purche' provviste di ganci di trattenuta.
3.6.1. Le tubazioni e le canalizzazioni e le relative apparecchiature
accessorie  ed ausiliarie devono essere costruite e collocate in modo
che:
3.6.1.1 in caso di perdite di liquidi o fughe di gas, o di rotture di
elementi dell'impianto, non ne derivi danno ai lavoratori;
3.6.1.2  in caso di necessita' sia attuabile il massimo e piu' rapido
svuotamento delle loro parti.
3.6.2.  Quando  esistono  piu'  tubazioni o canalizzazioni contenenti
liquidi  o  gas  nocivi  o  pericolosi  di  diversa natura, esse e le
relative  apparecchiature  devono  essere  contrassegnate,  anche  ad
opportuni  intervalli  se  si  tratta  di  reti  estese, con distinta
colorazione,  il  cui significato deve essere reso noto ai lavoratori
mediante tabella esplicativa.
3.7.  Le  tubazioni  e le canalizzazioni chiuse, quando costituiscono
una rete estesa o comprendono ramificazioni secondarie, devono essere
provviste  di  dispositivi,  quali valvole, rubinetti, saracinesche e
paratoie,  atti  ad  effettuare l'isolamento di determinati tratti in
caso di necessita'.
3.8.  I  serbatoi  tipo  silos per materie capaci di sviluppare gas o
vapori,  esplosivi  o  nocivi, devono, per garantire la sicurezza dei
lavoratori,  essere  provvisti  di appropriati dispositivi o impianti
accessori,  quali  chiusure,  impianti  di  ventilazione,  valvole di
esplosione.
3.9.1.  I serbatoi e le vasche contenenti liquidi o materie tossiche,
corrosive  o  altrimenti  pericolose,  compresa l'acqua a temperatura
ustionante, devono essere provvisti:
3.9.1.1.  di  chiusure  che  per  i liquidi e materie tossiche devono
essere  a  tenuta  ermetica e per gli altri liquidi e materie dannose
essere  tali  da  impedire che i lavoratori possano venire a contatto
con il contenuto;
3.9.1.2.  di  tubazioni  di  scarico  di troppo pieno per impedire il
rigurgito o traboccamento.
3.9.2.  Qualora per esigenze tecniche le disposizioni di cui al punto
3.9.1.1. non siano attuabili, devono adottarsi altre idonee misure di
sicurezza.
3.10.  I  recipienti  adibiti  al  trasporto  dei  liquidi  o materie
infiammabili,  corrosive,  tossiche  o comunque dannose devono essere
provvisti:
3.10.1. di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
3.10.2.  di  accessori o dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli
le operazioni di riempimento e svuotamento;
3.10.3.  di  accessori di presa, quali maniglie, anelli, impugnature,
atti  a  rendere  sicuro  ed agevole il loro impiego, in relazione al
loro uso particolare;
3.10.4. di involucro protettivo adeguato alla natura del contenuto.
3.11.1.  I  recipienti  di  cui al punto 3.10., compresi quelli vuoti
gia'  usati,  devono  essere conservati in posti appositi e separati,
con  l'indicazione  di  pieno  o  vuoto se queste condizioni non sono
evidenti.
3.11.2.  Quelli  vuoti,  non  destinati  ad essere reimpiegati per le
stesse materie gia' contenute, devono, subito dopo l'uso, essere resi
innocui  mediante  appropriati  lavaggi  a  fondo,  oppure  distrutti
adottando le necessarie cautele.
3.11.3.  In  ogni  caso  e' vietato usare recipienti che abbiano gia'
contenuto  liquidi  infiammabili  o  suscettibili  di  produrre gas o
vapori  infiammabili, o materie corrosive o tossiche, per usi diversi
da  quelli  originari,  senza che si sia provveduto ad una preventiva
completa  bonifica  del  loro  interno,  con  la eliminazione di ogni
traccia  del  primitivo  contenuto  o  dei  suoi  residui  o prodotti
secondari di trasformazione.

4. MISURE CONTRO L'INCENDIO E L'ESPLOSIONE

4.1.  Nelle  aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici
di incendio:
4.1.1. e' vietato fumare;
4.1.2.  e'  vietato  usare  apparecchi  a  fiamma libera e manipolare
materiali  incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure
di sicurezza;
4.1.3.  devono  essere  predisposti  mezzi  ed impianti di estinzione
idonei  in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere
usati,   in  essi  compresi  gli  apparecchi  estintori  portatili  o
carrellati di primo intervento. Detti mezzi ed impianti devono essere
mantenuti  in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi
da personale esperto;
4.2.1.  L'acqua  non deve essere usata per lo spegnimento di incendi,
quando le materie con le quali verrebbe a contatto possono reagire in
modo  da  aumentare  notevolmente  di  temperatura  o da svolgere gas
infiammabili o nocivi.
4.2.2.  Parimenti  l'acqua e le altre sostanze conduttrici non devono
essere  usate  in  prossimita'  di  conduttori, macchine e apparecchi
elettrici sotto tensione.
4.2.3.  I  divieti  di  cui ai punti 4.2.1 e 4.2.2 devono essere resi
noti al personale mediante avvisi.
4.3.  Le  aziende  e  le  lavorazioni  nelle  quali  si producono, si
impiegano,  si  sviluppano  o  si  detengono  prodotti  infiammabili,
incendiabili o esplodenti o quelle che, per dimensioni, ubicazione ed
altre  ragioni  presentano  in caso di incendio gravi pericoli per la
incolumita'  dei  lavoratori sono soggette, ai fini della prevenzione
degli  incendi,  al  controllo del Comando provinciale dei vigili del
fuoco  competente per territorio ad esclusione delle attivita' svolte
dal  Ministero della difesa per le quali lo stesso Ministero provvede
ai  controlli  e  all'attuazione  di  idonee  misure  a  salvaguardia
dell'incolumita'  dei  lavoratori  in  conformita'  ai  provvedimenti
specifici emanati in materia di prevenzione incendi.
4.4.1.  I  progetti  di  nuovi  impianti  o  costruzioni  di  cui  al
precedente  punto  o  di  modifiche  di quelli esistenti alla data di
entrata  in  vigore del presente decreto, devono essere sottoposti al
preventivo  parere  di conformita' sui progetti, da parte del Comando
provinciale  dei vigili del fuoco al quale dovra' essere richiesta la
visita  di  controllo  ad  impianto  o  costruzione  ultimati,  prima
dell'inizio  delle  lavorazioni, secondo le procedure di cui all'art.
16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139.
4.4.2.  Le aziende e lavorazioni soggette al controllo finalizzato al
rilascio  del certificato di prevenzione incendi sono determinate con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  da emanarsi ai sensi del
comma 1 dell'art. 16 del menzionato decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139. Fino all'emanazione del suddetto regolamento, resta in vigore
il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689.
4.5.1.  Nella  fabbricazione,  manipolazione, deposito e trasporto di
materie  infiammabili  od esplodenti e nei luoghi ove vi sia pericolo
di esplosione o di incendio per la presenza di gas, vapori o polveri,
esplosivi  o  infiammabili,  gli impianti, le macchine, gli attrezzi,
gli  utensili  ed  i meccanismi in genere non devono nel loro uso dar
luogo a riscaldamenti pericolosi o a produzione di scintille.
4.5.2.   Idonee   misure  contro  i  riscaldamenti  pericolosi  o  la
produzione  di  scintille devono adottarsi nella scelta ed ubicazione
dei  locali  e  dei  posti di lavoro e relativo arredamento, rispetto
alla distanza dalle sorgenti di calore.
4.5.3.  Analoghe misure devono essere adottate nell'abbigliamento dei
lavoratori.
4.6.1.   Il  riscaldamento  dei  locali  nei  quali  si  compiono  le
operazioni  o  esistono  i  rischi  per fabbricazione, manipolazione,
deposito  e  trasporto  di  materie  infiammabili od esplodenti e nei
luoghi  ove  vi  sia  pericolo  di  esplosione  o  di incendio per la
presenza  di  gas,  vapori  o  polveri, esplosivi o infiammabili deve
essere  ottenuto con mezzi e sistemi tali da evitare che gli elementi
generatori  o trasmittenti del calore possano raggiungere temperature
capaci di innescare le materie pericolose ivi esistenti.
4.6.2.  Nei  casi indicati al punto precedente le finestre e le altre
aperture  esistenti negli stessi locali devono essere protette contro
la penetrazione dei raggi solari.
4.7.1.   Nei   locali  di  cui  al  punto  precedente  devono  essere
predisposte  nelle  pareti  o  nei  solai adeguate superfici di minor
resistenza atte a limitare gli effetti delle esplosioni.
4.7.2.  Dette  superfici  possono  essere anche costituite da normali
finestre  o  da  intelaiature  a  vetri  cieche fissate a cerniera ed
apribili verso l'esterno sotto l'azione di una limitata pressione.
4.7.3. In ogni caso dette superfici di minor resistenza devono essere
disposte  in  modo  che  il  loro  eventuale  funzionamento non possa
arrecare danno alle persone.
4.8.1.  Negli  stabilimenti  dove si producono differenti qualita' di
gas  non  esplosivi  ne'  infiammabili  di  per  se stessi, ma le cui
miscele possono dar luogo a reazioni pericolose, le installazioni che
servono  alla  preparazione di ciascuna qualita' di gas devono essere
sistemate in locali isolati, sufficientemente distanziati fra loro.
4.8.2.  La  disposizione  di  cui  al punto precedente non si applica
quando  i  diversi  gas sono prodotti contemporaneamente dallo stesso
processo,  sempreche'  siano  adottate  idonee  misure per evitare la
formazione di miscele pericolose.
4.9.  Le  materie  ed  i prodotti suscettibili di reagire fra di loro
dando luogo alla formazione di gas o miscele esplosive o infiammabili
devono   essere   immagazzinati  e  conservati  in  luoghi  o  locali
sufficientemente  areati  e  distanziati ed adeguatamente isolati gli
uni dagli altri.
4.10.  I  dispositivi  di  aspirazione  per  gas,  vapori  e  polveri
esplosivi  o  infiammabili,  tanto se predisposti in applicazione del
punto  2.1.8.1.,  quanto  se  costituenti  elementi degli impianti di
produzione o di lavorazione, devono rispondere ai seguenti requisiti:
4.10.1.   essere   provvisti  di  valvole  di  esplosione,  collocate
all'esterno  dei  locali in posizione tale da non arrecare danno alle
persone in caso di funzionamento;
4.10.2.  avere  tutte  le  parti  metalliche collegate fra loro ed il
relativo complesso collegato elettricamente a terra;
4.10.3.  essere  provvisti,  in  quanto  necessario,  di mezzi per la
separazione e la raccolta delle polveri esplosive o infiammabili;
4.10.4.  avere  lo scarico in luogo dove i gas, i vapori e le polveri
non possono essere causa di pericolo.
4.11.  Nelle  installazioni  in cui possono svilupparsi gas, vapori o
polveri  suscettibili di dar luogo a miscele esplosive, devono essere
adottati  impianti  distinti di aspirazione per ogni qualita' di gas,
vapore  o  polvere,  oppure adottate altre misure idonee ad evitare i
pericoli di esplosione.

6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE

6.1. Abitazioni e dormitori:
6.1.1.  Ferme  restando  le  disposizioni relative alle condizioni di
abitabilita' delle case rurali, contenute nel testo unico delle leggi
sanitarie,  approvato  con  regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e'
vietato di adibire ad abitazioni di lavoratori stabili o a dormitorio
di lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico:
6.1.1.1  grotte  naturali  od  artificiali o costruzioni di qualunque
specie le cui pareti o coperture sono costituite in tutto od in parte
dalla roccia;
6.1.1.2  capanne  costruite  in  tutto  o in parte con paglia, fieno,
canne,  frasche  o simili, oppure anche tende od altre costruzioni di
ventura.
6.1.2.  E'  fatta eccezione per i ricoveri diurni e per i soli lavori
non  continuativi,  ne' periodici che si devono eseguire in localita'
distanti  piu'  di  cinque chilometri dal centro abitato, per il qual
caso si applicano le disposizioni di cui al punto 1.14.3..
6.1.3.  E'  fatta  pure  eccezione per i ricoveri dei pastori, quando
siano destinati ad essere abitati per la sola durata del pascolo e si
debbano  cambiare  col  mutare  delle  zone  a questo di mano in mano
assegnate.
6.2. Dormitori temporanei:
6.2.1.  Le  costruzioni  fisse o mobili, adibite ad uso di dormitorio
dei  lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico,
devono  rispondere  alle  condizioni prescritte per le costruzioni di
cui   ai   punti   1.14.4.1.,  1.14.4.2.,  1.14.4.2.1.,  1.14.4.2.2.,
1.14.4.2.3.,   1.14.4.2.4.,   1.14.4.2.5.,   1.14.4.2.6.,  1.14.4.3.,
1.14.4.4., 1.14.4.5., 1.14.4.6. del presente allegato.
6.2.2.  L'organo  di  vigilanza  puo'  prescrivere  che  i  dormitori
dispongano  dei servizi accessori previsti al punto 1.14.4.6., quando
li  ritenga  necessari  in  relazione  alla  natura e alla durata dei
lavori, nonche' alle condizioni locali.
6.3. Acqua:
6.3.1.   Per  la  provvista,  la  conservazione  e  la  distribuzione
dell'acqua  potabile  ai  lavoratori devono essere osservate le norme
igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione
di malattie.
6.4. Acquai e latrine:
6.4.1.  Le  abitazioni stabili assegnate dal datore di lavoro ad ogni
famiglia  di  lavoratori  devono  essere  provviste  di  acquaio e di
latrina.
6.4.2.  Gli  scarichi  degli  acquai, dei lavatoi e degli abbeveratoi
devono  essere  costruiti  in  modo  che  le  acque siano versate nel
terreno  a distanza non inferiore a 25 metri dall'abitazione, nonche'
dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile.
6.4.3.  Gli  scarichi delle latrine devono essere raccolti in bottini
impermeabili e muniti di tubo sfogatore di gas.
6.4.4.  I locali delle latrine non devono comunicare direttamente con
le  stanze  di abitazione, a meno che le latrine non siano a chiusura
idraulica.
6.5. Stalle e concimaie:
6.5.1.  Le  stalle non devono comunicare direttamente con i locali di
abitazione o con i dormitori.
6.5.2.  Quando le stalle siano situate sotto i locali predetti devono
avere solaio costruito in modo da impedire il passaggio del gas.
6.5.3. Le stalle devono avere pavimento impermeabile ed essere munite
di  fossetti  di  scolo  per le deiezioni liquide, da raccogliersi in
appositi bottini collocati fuori dalle stalle stesse secondo le norme
consigliate dalla igiene.
6.5.4.  Nei  locali  di  nuova costruzione le stalle non devono avere
aperture  nella  stessa  facciata  ove  si  aprono  le finestre delle
abitazioni  o  dei  dormitori  a  distanza minore di 3 metri in linea
orizzontale.
6.5.5.  Le concimaie devono essere normalmente situate a distanza non
minore  di  25  metri  dalle  abitazioni  o dai dormitori nonche' dai
depositi e dalle condutture dell'acqua potabile.
6.5.6. Qualora, per difficolta' provenienti dalla ubicazione, non sia
possibile  mantenere la distanza suddetta, l'organo di vigilanza puo'
consentire che la concimaia venga situata anche a distanze minori.
6.6. Mezzi di pronto soccorso e di profilassi:
6.6.1.   Le   aziende  devono  altresi'  tenere  a  disposizione  dei
lavoratori addetti alla custodia del bestiame i mezzi di disinfezione
necessari per evitare il contagio delle malattie infettive.
6.6.2.  Nelle  attivita'  concernenti il diserbamento, la distruzione
dei  parassiti delle piante, dei semi e degli animali, la distruzione
dei  topi o di altri animali nocivi, nonche' in quelle concernenti la
prevenzione  e  la  cura  delle  malattie infettive del bestiame e le
disinfezioni  da  eseguire  nei luoghi e sugli oggetti infetti ed, in
genere,  nei  lavori  in  cui  si  adoperano  o si producono sostanze
asfissianti,  tossiche,  infettanti o comunque nocive alla salute dei
lavoratori,  devono  essere  osservate  le  disposizioni contenute ai
punti 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. e 2.1.4..

                             ALLEGATO V


REQUISITI  DI  SICUREZZA  DELLE  ATTREZZATURE  DI LAVORO COSTRUITE IN
ASSENZA  DI  DISPOSIZIONI  LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO
DELLE  DIRETTIVE  COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI
    LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE.

                               PARTE I

  REQUISITI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO

1. Osservazioni di carattere generale
1.1  I requisiti del presente allegato si applicano allorche' esiste,
per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.
1.2  Eventuali  disposizioni concernenti l'uso di talune attrezzature
di lavoro sono riportate nel presente allegato al fine di consentirne
l'impiego sicuro, in relazione ai loro rischi specifici.
2. Sistemi e dispositivi di comando
2.1.  I  sistemi  di  comando  devono  essere sicuri ed essere scelti
tenendo  conto  dei  guasti,  dei  disturbi  e  delle  sollecitazioni
prevedibili nell'ambito dell'uso progettato dell'attrezzatura.
I   dispositivi  di  comando  di  un'attrezzatura  di  lavoro  aventi
un'incidenza  sulla  sicurezza  devono  essere  chiaramente visibili,
individuabili ed eventualmente contrassegnati in maniera appropriata.
I dispositivi di comando devono essere ubicati al di fuori delle zone
pericolose, eccettuati, se necessario, taluni dispositivi di comando,
quali  ad  es. gli arresti di emergenza, le consolle di apprendimento
dei  robot,  ecc,  e  disposti  in modo che la loro manovra non possa
causare  rischi  supplementari.  Essi  non  devono  comportare rischi
derivanti da una manovra accidentale.
Se  necessario,  dal  posto  di  comando  principale l'operatore deve
essere  in  grado  di  accertarsi  dell'assenza di persone nelle zone
pericolose.  Se cio' non dovesse essere possibile, qualsiasi messa in
moto    dell'attrezzatura    di    lavoro   deve   essere   preceduta
automaticamente  da  un  segnale d'avvertimento sonoro e/o visivo. La
persona  esposta  deve  avere  il  tempo  e/o  i  mezzi  di sottrarsi
rapidamente  ad  eventuali  rischi  causati  dalla  messa in moto e/o
dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro.
I  dispositivi  di comando devono essere bloccabili, se necessario in
rapporto ai rischi di azionamento intempestivo o involontario.
I  motori soggetti a variazioni di velocita' che possono essere fonte
di  pericolo  devono  essere  provvisti  di  regolatore automatico di
velocita',  tale da impedire che questa superi i limiti prestabiliti.
Il  regolatore deve essere munito di un dispositivo che ne segnali il
mancato funzionamento.
Quando   una   scorretta   sequenza  delle  fasi  della  tensione  di
alimentazione   puo'   causare  una  condizione  pericolosa  per  gli
operatori  e  le  persone  esposte  o un danno all'attrezzatura, deve
essere  fornita  una  protezione  affinche' sia garantita la corretta
sequenza delle fasi di alimentazione.
2.2. La messa in moto di un'attrezzatura deve poter essere effettuata
soltanto  mediante  un'azione  volontaria  su  un  organo  di comando
concepito a tal fine.
Lo stesso vale:
- per la rimessa in moto dopo un arresto, indipendentemente dalla sua
origine,
- per  il  comando  di  una  modifica  rilevante  delle condizioni di
funzionamento  (ad  esempio,  velocita',  pressione, ecc.), salvo che
questa  rimessa  in  moto o modifica di velocita' non presenti nessun
pericolo per il lavoratore esposto.
Questa  disposizione  non  si  applica quando la rimessa in moto o la
modifica  delle  condizioni  di funzionamento risultano dalla normale
sequenza di un ciclo automatico.
2.3. Ogni attrezzatura di lavoro deve essere dotata di un dispositivo
di  comando  che  ne  permetta  l'arresto  generale  in condizioni di
sicurezza.
Ogni  postazione  di  lavoro  deve essere dotata di un dispositivo di
comando  che consenta di arrestare, in funzione dei rischi esistenti,
tutta l'attrezzatura di lavoro, oppure soltanto una parte di essa, in
modo che l'attrezzatura si trovi in condizioni di sicurezza. L'ordine
di  arresto  dell'attrezzatura  di  lavoro  deve  essere  prioritario
rispetto   agli   ordini   di   messa  in  moto.  Ottenuto  l'arresto
dell'attrezzatura   di   lavoro,  o  dei  suoi  elementi  pericolosi,
l'alimentazione degli azionatori deve essere interrotta.
2.4.  Se  cio'  e'  appropriato  e  funzionale  rispetto  ai pericoli
dell'attrezzatura   di   lavoro  e  del  tempo  di  arresto  normale,
un'attrezzatura  di  lavoro  deve  essere munita di un dispositivo di
arresto di emergenza.
3.  Rischi  di  rottura,  proiezione  e  caduta di oggetti durante il
funzionamento
3.1.  Un'attrezzatura  di  lavoro  che  presenti  pericoli causati da
cadute  o  da proiezione di oggetti deve essere munita di dispositivi
appropriati di sicurezza, corrispondenti a tali pericoli.
3.2.  Nel  caso  in cui esistano rischi di spaccatura o di rottura di
elementi  mobili di un'attrezzatura di lavoro, tali da provocare seri
pericoli  per  la sicurezza o la salute dei lavoratori, devono essere
prese le misure di protezione appropriate.
4. Emissioni di gas, vapori, liquidi, polvere, ecc.
4.1.  Un'attrezzatura  di  lavoro  che  comporti  pericoli  dovuti ad
emanazioni  di  gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polveri,
fumi  o altre sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura
di  lavoro  deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta
e/o di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli.
5. Stabilita'
5.1.  Qualora cio' risulti necessario ai fini della sicurezza o della
salute  dei  lavoratori, le attrezzature di lavoro ed i loro elementi
debbono essere resi stabili mediante fissazione o con altri mezzi.
6. Rischi dovuti agli elementi mobili
6.1.  Se  gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano
rischi  di  contatto  meccanico  che  possono causare incidenti, essi
devono  essere  dotati  di  protezioni  o  di  sistemi protettivi che
impediscano   l'accesso  alle  zone  pericolose  o  che  arrestino  i
movimenti  pericolosi  prima  che sia possibile accedere alle zone in
questione.
Le protezioni ed i sistemi protettivi:
- devono essere di costruzione robusta,
- non devono provocare rischi supplementari,
- non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci,
- devono  essere  situati  ad  una  sufficiente  distanza  dalla zona
pericolosa,
- non devono limitare piu' del necessario l'osservazione del ciclo di
lavoro,
- devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione
e/o   la  sostituzione  degli  attrezzi,  nonche'  per  i  lavori  di
manutenzione,  limitando  pero'  l'accesso unicamente al settore dove
deve  essere  effettuato  il  lavoro  e,  se possibile, senza che sia
necessario smontare le protezioni o il sistema protettivo.
6.2.  Quando  per effettive ragioni tecniche o di lavorazione non sia
possibile  conseguire  una  efficace  protezione o segregazione degli
organi  lavoratori  e  delle  zone  di  operazione  pericolose  delle
attrezzature  di lavoro si devono adottare altre misure per eliminare
o   ridurre   il   pericolo,   quali  idonei  attrezzi,  alimentatori
automatici,  dispositivi supplementari per l'arresto della macchina e
congegni di messa in marcia a comando multiplo simultaneo.
6.3.  Gli apparecchi di protezione amovibili degli organi lavoratori,
delle  zone  di  operazione  e  degli  altri  organi pericolosi delle
attrezzature di lavoro, quando sia tecnicamente possibile e si tratti
di eliminare un rischio grave e specifico, devono essere provvisti di
un  dispositivo di blocco collegato con gli organi di messa in moto e
di movimento della attrezzatura di lavoro tale che:
a) impedisca di rimuovere o di aprire il riparo quando l'attrezzatura
di lavoro e' in moto o provochi l'arresto dell'attrezzatura di lavoro
all'atto della rimozione o dell'apertura del riparo;
b) non consenta l'avviamento dell'attrezzatura di lavoro se il riparo
non e' nella posizione di chiusura.
6.4.  Nei  casi  previsti  nei  punti  6.2  e  6.5, quando gli organi
lavoratori   non   protetti  o  non  completamente  protetti  possono
afferrare,  trascinare  o  schiacciare  e  sono  dotati  di  notevole
inerzia, il dispositivo di arresto dell'attrezzatura di lavoro, oltre
ad  avere  l'organo  di  comando  a immediata portata delle mani o di
altre  parti  del  corpo  del  lavoratore,  deve comprendere anche un
efficace  sistema  di frenatura che consenta l'arresto nel piu' breve
tempo possibile.
6.5.   Quando  per  effettive  esigenze  della  lavorazione  non  sia
possibile   proteggere  o  segregare  in  modo  completo  gli  organi
lavoratori  e  le zone di operazione pericolose delle attrezzature di
lavoro,  la  parte  di  organo lavoratore o di zona di operazione non
protetti  deve  essere limitata al minimo indispensabile richiesto da
tali  esigenze  e  devono  adottarsi  misure per ridurre al minimo il
pericolo.
7. Illuminazione
7.1.  Le zone di operazione ed i punti di lavoro o di manutenzione di
un'attrezzatura  di lavoro devono essere opportunamente illuminati in
funzione dei lavori da effettuare.
8.Temperature estreme
8.1.  Le  parti  di un'attrezzatura di lavoro a temperatura elevata o
molto  bassa debbono, ove necessario, essere protette contro i rischi
di contatti o di prossimita' a danno dei lavoratori.
9. Segnalazioni, indicazioni.
9.1.  I  dispositivi  di  allarme  dell'attrezzatura di lavoro devono
essere  ben  visibili  e le relative segnalazioni comprensibili senza
possibilita' di errore.
9.2.  L'attrezzatura  di  lavoro  deve  recare  gli avvertimenti e le
indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori.
9.3.   Gli   strumenti   indicatori,   quali  manometri,  termometri,
pirometri,  indicatori di livello devono essere collocati e mantenuti
in  modo  che  le  loro  indicazioni  siano  chiaramente  visibili al
personale addetto all'impianto o all'apparecchio.
9.4.   Le   macchine   e  gli  apparecchi  elettrici  devono  portare
l'indicazione  della tensione, dell'intensita' e del tipo di corrente
e  delle  altre  eventuali caratteristiche costruttive necessarie per
l'uso.
9.5.  Ogni  inizio  ed  ogni  ripresa  di  movimento  di trasmissioni
inseribili  senza  arrestare  il  motore  che comanda la trasmissione
principale devono essere preceduti da un segnale acustico convenuto.
10. Vibrazioni
10.1. Le attrezzature di lavoro devono essere costruite, installate e
mantenute  in  modo  da  evitare scuotimenti o vibrazioni che possano
pregiudicare la loro stabilita', la resistenza dei loro elementi e la
stabilita' degli edifici.
10.2.  Qualora  lo  scuotimento o la vibrazione siano inerenti ad una
specifica  funzione  tecnologica  dell'attrezzatura di lavoro, devono
adottarsi  le  necessarie  misure o cautele affinche' cio' non sia di
pregiudizio  alla  stabilita'  degli  edifici  od  arrechi danno alle
persone.
11. Manutenzione, riparazione, regolazione ecc.
11.1.  Le  operazioni  di manutenzione devono poter essere effettuate
quando  l'attrezzatura  di lavoro e' ferma. Se cio' non e' possibile,
misure  di  protezione  appropriate  devono  poter  essere  prese per
l'esecuzione  di  queste  operazioni  oppure esse devono poter essere
effettuate al di fuori delle zone pericolose.
11.2.  Ogni  attrezzatura di lavoro deve essere munita di dispositivi
chiaramente  identificabili  che  consentano  di isolarla da ciascuna
delle sue fonti di energia.
Il  ripristino  dell'alimentazione  deve  essere  possibile  solo  in
assenza di pericolo per i lavoratori interessati.
11.3. Per effettuare le operazioni di produzione, di regolazione e di
manutenzione  delle attrezzature di lavoro, i lavoratori devono poter
accedere in condizioni di sicurezza a tutte le zone interessate.
11.4. Le attrezzature di lavoro che per le operazioni di caricamento,
registrazione,  cambio di pezzi, pulizia, riparazione e manutenzione,
richiedono  che  il  lavoratore si introduca in esse o sporga qualche
parte  del  corpo fra organi che possono entrare in movimento, devono
essere  provviste  di dispositivi, che assicurino in modo assoluto la
posizione  di  fermo  dell'attrezzatura  di  lavoro e dei suoi organi
durante  l'esecuzione  di dette operazioni. Devono altresi' adottarsi
le  necessarie  misure e cautele affinche' l'attrezzatura di lavoro o
le sue parti non siano messe in moto da altri.
12. Incendio ed esplosione
12.1.  Tutte  le  attrezzature di lavoro debbono essere realizzate in
maniera  da evitare di sottoporre i lavoratori ai rischi d'incendio o
di surriscaldamento dell'attrezzatura stessa.
12.2.  Tutte  le  attrezzature  di lavoro devono essere realizzate in
maniera da evitare di sottoporre i lavoratori ai rischi di esplosione
dell'attrezzatura   stessa   e   delle  sostanze  prodotte,  usate  o
depositate nell'attrezzatura di lavoro.

                              PARTE II
PRESCRIZIONI  SUPPLEMENTARI  APPLICABILI  AD  ATTREZZATURE  DI LAVORO
                             SPECIFICHE

1 Prescrizioni applicabili alle attrezzature in pressione
1.1  Le  attrezzature,  insiemi ed impianti sottoposti a pressione di
liquidi,  gas,  vapori,  e  loro  miscele, devono essere progettati e
costruiti  in  conformita'  ai  requisiti  di  resistenza e idoneita'
all'uso stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia, valutando in
particolare  i  rischi  dovuti alla pressione ed alla temperatura del
fluido nei riguardi della resistenza del materiale della attrezzatura
e dell'ambiente circostante alla attrezzatura stessa
2   Prescrizioni   applicabili  ad  attrezzature  di  lavoro  mobili,
semoventi o no.
2.1  Le attrezzature di lavoro con lavoratore/i a bordo devono essere
strutturate  in  modo  tale  da  ridurre i rischi per il lavoratore/i
durante lo spostamento.
Deve  essere  previsto  anche  il  rischio  che il lavoratore venga a
contatto con le ruote o i cingoli o vi finisca intrappolato.
2.2 Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione
d'energia  accoppiabili tra un'attrezzatura di lavoro mobile e i suoi
accessori   e/o  traini  possa  provocare  rischi  specifici,  questa
attrezzatura  di  lavoro  deve  essere  realizzata  in  modo  tale da
impedire il bloccaggio degli elementi di trasmissione d'energia.
Nel  caso  in  cui  tale bloccaggio non possa essere impedito, dovra'
essere  presa  ogni  precauzione  possibile  per  evitare conseguenze
pregiudizievoli per i lavoratori.
2.3  Se  gli  organi  di  trasmissione  di  energia  accoppiabili tra
attrezzature  di  lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi
strisciando al suolo, deve essere possibile il loro fissaggio.
2.4  Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore/i a bordo devono
limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti
da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro:
mediante  una  struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura
di ribaltarsi di piu' di un quarto di giro,
ovvero  mediante  una struttura che garantisca uno spazio sufficiente
attorno  al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il
movimento possa continuare oltre un quarto di giro,
ovvero mediante qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.
Queste    strutture    di   protezione   possono   essere   integrate
all'attrezzatura di lavoro.
Queste   strutture   di   protezione   non   sono   obbligatorie   se
l'attrezzatura  di  lavoro  e'  stabilizzata durante tutto il periodo
d'uso,  oppure  se  l'attrezzatura  di lavoro e' concepita in modo da
escludere qualsiasi ribaltamento della stessa.
Se  sussiste il pericolo che in caso di ribaltamento, il lavoratore o
i    lavoratori   trasportati   rimangano   schiacciati   tra   parti
dell'attrezzatura  di  lavoro  e  il suolo, deve essere installato un
sistema di ritenzione.
2.5  I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o piu' lavoratori
devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di
ribaltamento, ad esempio,
-	istallando una cabina per il conducente, -	
-	mediante  una  struttura atta ad  impedire il ribaltamento  del
carrello elevatore, -	
- mediante  una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso
di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il
suolo  e  talune  parti  del  carrello  stesso  per il lavoratore o i
lavoratori a bordo, -	
- mediante  una  struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori
sul   sedile  del  posto  di  guida  per  evitare  che,  in  caso  di
ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati
da parti del carrello stesso -	
2.6  Le  attrezzature  di  lavoro mobili semoventi il cui spostamento
puo'  comportare  rischi per le persone devono soddisfare le seguenti
condizioni:
a. esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa
in moto non autorizzata;
b. esse  devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano di
ridurre  al  minimo le conseguenze di un'eventuale collisione in caso
di  movimento simultaneo di piu' attrezzature di lavoro circolanti su
rotaia;
c. esse  devono  essere  dotate  di  un  dispositivo  che consenta la
frenatura   e   l'arresto;   qualora   considerazioni   di  sicurezza
l'impongano,  un  dispositivo  di  emergenza  con  comandi facilmente
accessibili  o automatici deve consentire la frenatura e l'arresto in
caso di guasto del dispositivo principale;
d. quando il campo di visione diretto del conducente e' insufficiente
per  garantire la sicurezza, esse devono essere dotate di dispositivi
ausiliari per migliorare la visibilita';
e. le attrezzature di lavoro per le quali e' previsto un uso notturno
o  in  luoghi  bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione
adeguato  al  lavoro da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai
lavoratori;
f. le attrezzature di lavoro che comportano, di per se' o a causa dei
loro  traini  e/o  carichi,  un  rischio  di incendio suscettibile di
mettere in pericolo i lavoratori, devono essere dotate di appropriati
dispositivi  antincendio  a  meno che tali dispositivi non si trovino
gia'  ad  una  distanza sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui
esse sono usate;
g. le   attrezzature   di   lavoro  telecomandate  devono  arrestarsi
automaticamente se escono dal campo di controllo;
h. le  attrezzature  di lavoro telecomandate che, usate in condizioni
normali,  possono  comportare rischi di urto o di intrappolamento dei
lavoratori,  devono essere dotate di dispositivi di protezione contro
tali  rischi,  a  meno che non siano installati altri dispositivi per
controllare il rischio di urto.
2.7  Al  termine  delle linee di trasporto su binari, sia in pendenza
che  orizzontali,  devono  essere predisposti mezzi o adottate misure
per  evitare  danni  alle  persone  derivanti  da  eventuali  fughe o
fuoruscite dei veicoli.
2.8  I dispositivi che collegano fra loro i mezzi di trasporto devono
essere  costruiti  in  modo  da  rendere  possibile di effettuare con
sicurezza  le  manovre  di  attacco  e  di distacco e da garantire la
stabilita' del collegamento.
E'  vietato procedere, durante il moto, all'attacco e al distacco dei
mezzi  di  trasporto,  a  meno  che  questi  non  siano  provvisti di
dispositivi  che rendano la manovra non pericolosa e che il personale
addetto sia esperto.
2.9 I mezzi di trasporto azionati da motori elettrici devono avere la
maniglia   dell'interruttore  principale  asportabile  o  bloccabile,
oppure  gli  apparati  di  comando  sistemati  in  cabina  o  armadio
chiudibili a chiave.
I  conducenti  di  detti  mezzi, alla cessazione del servizio, devono
asportare  o  bloccare  la  maniglia  dell'interruttore  o chiudere a
chiave la cabina.
2.10 I piani inclinati con rotaie devono essere provvisti, all'inizio
del  percorso  in  pendenza  alla  stazione superiore, di dispositivi
automatici  di  sbarramento  per  impedire  la fuga di vagonetti o di
convogli liberi.
Alla  stazione  o  al limite inferiore e lungo lo stesso percorso del
piano  inclinato,  in  relazione  alle  condizioni di impianto devono
essere predisposte nicchie di rifugio per il personale.
Deve  essere  vietato  alle  persone  di percorrere i piani inclinati
durante il funzionamento, a meno che il piano stesso non comprenda ai
lati  dei  binari,  passaggi  aventi larghezza e sistemazioni tali da
permettere il transito pedonale senza pericolo.
2.11  I  piani  inclinati  devono  essere provvisti di dispositivo di
sicurezza  atto  a  provocare  il  pronto  arresto dei carrelli o dei
convogli  in  caso  di  rottura  o  di  allentamento  degli organi di
trazione,  quando  cio'  sia  necessario in relazione alla lunghezza,
alla  pendenza  del  percorso, alla velocita' di esercizio o ad altre
particolari  condizioni  di  impianto, e comunque quando siano usati,
anche saltuariamente, per il trasporto delle persone.
Quando   per   ragioni   tecniche   connesse  con  le  particolarita'
dell'impianto  o  del  suo  esercizio,  non sia possibile adottare il
dispositivo  di  cui  al  primo  comma,  gli  organi di trazione e di
attacco  dei carrelli devono presentare un coefficiente di sicurezza,
almeno  uguale  a  otto;  in  tal  caso  e'  vietato  l'uso dei piani
inclinati per il trasporto delle persone.
In  ogni  caso,  gli  organi  di  trazione  e di attacco, come pure i
dispositivi di sicurezza devono essere sottoposti a verifica mensile.
2.12 I serbatoi del carburante liquido e le bombole dei gas compressi
destinati all'azionamento dei veicoli devono essere sistemati in modo
sicuro e protetti contro le sorgenti di calore e contro gli urti.
2.13  I  mezzi  di  trasporto meccanici, se per determinati tratti di
percorso  sono  mossi  direttamente  dai  lavoratori,  devono  essere
provvisti di adatti elementi di presa che rendano la manovra sicura.
2.14 I veicoli nei quali lo scarico si effettua mediante ribaltamento
devono   essere   provvisti   di   dispositivi   che  impediscano  il
ribaltamento  accidentale  e che consentano di eseguire la manovra in
modo sicuro.
2.15  All'esterno  delle fronti di partenza e di arrivo dei vagonetti
alle stazioni delle teleferiche devono essere applicati solidi ripari
a  grigliato  metallico  atti  a  trattenere  una  persona in caso di
caduta.  Tali ripari devono essere disposti a non oltre m. 0,50 sotto
il margine del piano di manovra e sporgere da questo per almeno m. 2.
2.16  Le  teleferiche  dai  cui  posti  di  manovra non sia possibile
controllare  tutto  il percorso devono avere in ogni stazione o posto
di  carico e scarico, un dispositivo che consenta la trasmissione dei
segnali per le manovre dalla stazione principale.
2.17  L'ingrassatura  delle  funi  portanti delle teleferiche e degli
impianti  simili  deve  essere  effettuata  automaticamente  mediante
apparecchio applicato ad apposito carrello.
3  Prescrizioni  applicabili  alle  attrezzature di lavoro adibite al
sollevamento, al trasporto o all'immagazzinamento di carichi.
3.1 Prescrizioni generali
3.1.1  Le  attrezzature  di lavoro adibite al sollevamento di carichi
installate  stabilmente devono essere costruite in modo da assicurare
la  solidita' e la stabilita' durante l'uso tenendo in considerazione
innanzi tutto i carichi da sollevare e le sollecitazioni che agiscono
sui punti di sospensione o di ancoraggio alle strutture.
3.1  3 Le macchine adibite al sollevamento di carichi, escluse quelle
azionate  a  mano,  devono recare un'indicazione chiaramente visibile
del  loro  carico  nominale  e,  all'occorrenza,  una targa di carico
indicante  il  carico  nominale  di ogni singola configurazione della
macchina.
Gli  accessori  di  sollevamento  devono  essere  marcati  in modo da
poterne   identificare  le  caratteristiche  essenziali  ai  fini  di
un'utilizzazione sicura.
I  ganci  utilizzati  nei mezzi di sollevamento e di trasporto devono
portare  in rilievo o incisa la chiara indicazione della loro portata
massima ammissibile.
Se  l'attrezzatura  di  lavoro  non  e'  destinata al sollevamento di
persone, una segnalazione in tal senso dovra' esservi apposta in modo
visibile onde non ingenerare alcuna possibilita' di confusione.
3.1.4  Le  attrezzature  di lavoro adibite al sollevamento di carichi
installate stabilmente devono essere disposte in modo tale da ridurre
il rischio che i carichi:
a) urtino le persone,
b)  in  modo  involontario  derivino pericolosamente o precipitino in
caduta libera, ovvero
c) siano sganciati involontariamente.
3.1.5  I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere provvisti
di dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto arresto e la
posizione  di fermo del carico e del mezzo e, quando e' necessario ai
fini della sicurezza, a consentire la gradualita' dell'arresto.
Il  presente  punto  non  si  applica  ai mezzi azionati a mano per i
quali,  in relazione alle dimensioni, struttura, portata, velocita' e
condizioni  di  uso,  la  mancanza del freno non costituisca causa di
pericolo.
3.1.6 Nei casi in cui l'interruzione dell'energia di azionamento puo'
comportare  pericoli  per  le persone, i mezzi di sollevamento devono
essere  provvisti  di dispositivi che provochino l'arresto automatico
sia del mezzo che del carico.
In  ogni  caso  l'arresto deve essere graduale onde evitare eccessive
sollecitazioni  nonche'  il sorgere di oscillazioni pericolose per la
stabilita' del carico.
3.1.7  I  mezzi  di  sollevamento  e  di  trasporto  quando ricorrano
specifiche   condizioni   di  pericolo  devono  essere  provvisti  di
appropriati  dispositivi  acustici  e  luminosi  di segnalazione e di
avvertimento, nonche' di illuminazione del campo di manovra.
3.1.8  Gli  apparecchi  e gli impianti di sollevamento e di trasporto
per  trazione,  provvisti  di tamburi di avvolgimento e di pulegge di
frizione,  come  pure  di  apparecchi  di sollevamento a vite, devono
essere muniti di dispositivi che impediscano:
a) l'avvolgimento e lo svolgimento delle funi o catene o la rotazione
della  vite,  oltre  le  posizioni  limite prestabilite ai fini della
sicurezza   in   relazione   al   tipo   o   alle   condizioni  d'uso
dell'apparecchio (dispositivo di arresto automatico di fine corsa);
b)  la  fuoruscita delle funi o catene dalla sede dei tamburi e delle
pulegge durante il normale funzionamento.
Sono esclusi dall'applicazione della disposizione di cui alla lettera
a)   i  piccoli  apparecchi  per  i  quali  in  relazione  alle  loro
dimensioni,  potenza,  velocita' e condizioni di uso, la mancanza dei
dispositivi di arresto automatico di fine corsa non costituisca causa
di pericolo.
3.1.9 I tamburi e le pulegge degli apparecchi ed impianti indicati al
punto  3.1.8 devono avere le sedi delle funi e delle catene atte, per
dimensioni  e  profilo, a permettere il libero e normale avvolgimento
delle  stesse  funi  o  catene  in  modo  da evitare accavallamenti o
sollecitazioni anormali.
Quando  per  particolari  esigenze vengono usati tamburi o pulegge in
condizioni  diverse  da  quelle previste dal comma precedente, devono
essere  impiegate  funi  o  catene  aventi  dimensioni  e  resistenza
adeguate alla maggiore sollecitazione a cui possono essere sottoposte
3.1.10  I  tamburi  e le pulegge motrici degli apparecchi ed impianti
indicati  nel  punto  3.1.8.  sui quali si avvolgono funi metalliche,
salvo  quanto  previsto  da  disposizioni  speciali,  devono avere un
diametro  non  inferiore  a  25 volte il diametro delle funi ed a 300
volte  il  diametro  dei fili elementari di queste. Per le pulegge di
rinvio il diametro non deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a
250 volte.
3.1.11  Le  funi  e  le  catene  degli impianti e degli apparecchi di
sollevamento  e  di  trazione,  salvo quanto previsto al riguardo dai
regolamenti  speciali,  devono avere, in rapporto alla portata e allo
sforzo  massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6
per  le  funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le
catene.
3.1.12  Gli attacchi delle funi e delle catene devono essere eseguiti
in modo da evitare sollecitazioni pericolose, nonche' impigliamenti o
accavallamenti.
Le  estremita'  libere  delle  funi,  sia metalliche, sia composte di
fibre,   devono   essere   provviste   di  piombatura  o  legatura  o
morsettatura,  allo  scopo  di impedire lo scioglimento dei trefoli e
dei fili elementari.
3.1.13  I  posti di manovra dei mezzi ed apparecchi di sollevamento e
di trasporto devono:
a) potersi raggiungere senza pericolo;
b) essere costruiti o difesi in modo da consentire l'esecuzione delle
manovre, i movimenti e la sosta, in condizioni di sicurezza;
c)  permettere la perfetta visibilita' di tutta la zona di azione del
mezzo.
3.1.14 Gli organi di comando dei mezzi di sollevamento e di trasporto
devono  essere  collocati  in  posizione tale che il loro azionamento
risulti  agevole  e portare la chiara indicazione delle manovre a cui
servono.
Gli  stessi  organi  devono essere conformati, protetti o disposti in
modo da impedire la messa in moto accidentale.
3.1.15  Le modalita' di impiego degli apparecchi di sollevamento e di
trasporto  ed  i  segnali prestabiliti per l'esecuzione delle manovre
devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili.
3.2 Gru, argani, paranchi e simili
3.2.1  I  piani di posa delle rotaie di scorrimento delle gru a ponte
utilizzabili  per  l'accesso  al  carro ponte e per altre esigenze di
carattere  straordinario  relative  all'esercizio  delle gru medesime
devono   essere   agevolmente  percorribili  e  provvisti  di  solido
corrimano  posto ad altezza di circa un metro dagli stessi piani e ad
una  distanza orizzontale non minore di 50 centimetri dalla sagoma di
ingombro del carro ponte.
Detti  piani devono avere una larghezza di almeno 60 centimetri oltre
la sagoma di ingombro della gru.
3.2.2  Le  gru  a  ponte,  le  gru  a  portale  e  gli altri mezzi di
sollevamento-trasporto,  scorrenti  su rotaie devono essere provvisti
alle  estremita'  di  corsa,  sia dei ponti che dei loro carrelli, di
tamponi  di  arresto  o respingenti adeguati per resistenza ed azione
ammortizzante alla velocita' ed alla massa del mezzo mobile ed aventi
altezza non inferiore ai 6/10 del diametro delle ruote.
3.2.3  Gli  apparecchi di sollevamento-trasporto scorrenti su rotaie,
oltre  ai  mezzi  di  arresto indicati nel punto 3.2.2, devono essere
provvisti  di  dispositivo  agente sull'apparato motore per l'arresto
automatico del carro alle estremita' della sua corsa.
3.2.4 Gli elevatori azionati a motore devono essere costruiti in modo
da funzionare a motore innestato anche nella discesa
3.3  Prescrizioni  specifiche  per  attrezzature  destinate ad essere
usate  durante  l'esecuzione  di lavori di costruzione, manutenzione,
riparazione e demolizione di opere fisse, permanenti o temporanee, in
muratura,  in  cemento  armato,  in  metallo,  in  legno  e  in altri
materiali,  comprese  le  linee  e  gli  impianti elettrici, le opere
stradali,  ferroviarie,  idrauliche,  marittime,  idroelettriche,  di
bonifica, sistemazione forestale e di sterro.
3.3.1 Elevatori montati su impalcature di ponteggi
I  montanti  delle impalcature, quando gli apparecchi di sollevamento
vengono  fissati  direttamente  ad  essi,  devono essere rafforzati e
controventati  in  modo  da  ottenere  una  solidita'  adeguata  alle
maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti.
Nei  ponti  metallici  i montanti, su cui sono applicati direttamente
gli  elevatori,  devono essere di numero ampiamente sufficiente ed in
ogni caso non minore di due.
I  bracci  girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli argani
degli  elevatori devono essere assicurati ai montanti mediante staffe
con  bulloni  a  vite  muniti di dado e controdado; analogamente deve
essere  provveduto per le carrucole di rinvio delle funi ai piedi dei
montanti quando gli argani sono installati a terra.
Gli  argani  installati a terra, oltre ad essere saldamente ancorati,
devono  essere  disposti  in  modo  che la fune si svolga dalla parte
inferiore del tamburo.
3.3.2 - Argani - Salita e discesa dei carichi nei cantieri
Gli  argani  a  motore  devono  essere muniti di dispositivi di extra
corsa  superiore;  e' vietata la manovra degli interruttori elettrici
mediante funi o tiranti di ogni genere.
Gli  argani  o  verricelli  azionati a mano per altezze superiori a 5
metri  devono  essere  muniti  di dispositivo che impedisca la libera
discesa del carico.
Le funi e le catene degli argani a motore devono essere calcolate per
un carico di sicurezza non minore di 8.
3.3.3  -  Trasporti  con vagonetti su guide - Il binario di corsa dei
vagonetti  deve  essere  posato su terreno o altro piano resistente e
mantenuto in buono stato per tutta la durata dei lavori.
Le rotaie debbono risultare saldamente assicurate alle traversine; le
piattaforme  girevoli  devono  essere  provviste  di  dispositivo  di
blocco.
I  binari  debbono essere posati in modo da lasciare un franco libero
di almeno 70 centimetri oltre la sagoma di ingombro dei veicoli.
Le  passerelle o le andatoie destinate al transito dei veicoli devono
lasciare  un  uguale  franco,  avere  il  piano  di  posa  dei binari
costituito  da  tavole  accostate  ed  essere  provviste  di  normali
parapetti nonche' di tavole fermapiede.
Nelle  passerelle  od andatoie lunghe, qualora il franco sia limitato
ad un sol lato, devono essere realizzate delle piazzole di rifugio ad
opportuni intervalli lungo l'altro lato.
Deve essere vietato ai lavoratori salire sui vagonetti spinti a mano.
3.3.4  -  Pendenza  dei  binari  -  E'  fatto  divieto di disporre in
pendenza  il  binario adducente alle scariche delle materie scavate o
demolite.
Quando  per  esigenze  tecniche o per condizioni topografiche non sia
possibile  evitare  la  posa del binario in pendenza, l'ultimo tratto
deve essere in contropendenza.
Alle estremita' del binario deve essere disposto un arresto di sicuro
affidamento per la trattenuta del vagonetto.
3.3.5  -  Transito e attraversamento sui piani inclinati - E' vietato
il  transito lungo i tratti di binario in pendenza quando i vagonetti
sono in movimento.
Tale  divieto  deve  essere  espresso  mediante avvisi posti alle due
estremita' del percorso in pendenza.
Quando  si  renda  necessario  un attraversamento, davanti a ciascuno
sbocco  e parallelamente alle rotaie si devono applicare barriere con
la  parte  centrale  mobile  di  lunghezza pari almeno a tre volte la
larghezza dell'attraversamento.
3.4  Elevatori  e  trasportatori a piani mobili, a tazze, a coclea, a
nastro e simili
3.4.1  I  trasportatori  verticali  a piani mobili e quelli a tazza e
simili  devono  essere sistemati entro vani o condotti chiusi, muniti
delle sole aperture necessarie per il carico e lo scarico.
3.4.2  Presso  ogni  posto  di  carico  e  scarico  dei trasportatori
verticali  a  piani mobili deve essere predisposto un dispositivo per
il rapido arresto dell'apparecchio.
3.4.3  I  trasportatori  verticali  a  piani mobili, quelli a tazza e
simili  ed  i  trasportatori  a  nastro  e  simili  aventi tratti del
percorso  in  pendenza,  devono  essere  provvisti  di un dispositivo
automatico  per  l'arresto dell'apparecchio quando per l'interruzione
improvvisa della forza motrice si possa verificare la marcia in senso
inverso al normale funzionamento.
3.4.4  I  condotti dei trasportatori a coclea devono essere provvisti
di  copertura  e  le  loro aperture di carico e scarico devono essere
efficacemente protette.
3.4.5  Le  aperture  per  il carico e lo scarico dei trasportatori in
genere devono essere protette contro la caduta delle persone o contro
il contatto con organi pericolosi in moto.
3.4.6.  Le  aperture  di  carico dei piani inclinati (scivoli) devono
essere circondate da parapetti alti almeno un metro, ad eccezione del
tratto strettamente necessario per l'introduzione del carico, purche'
il  ciglio  superiore  di  inizio del piano inclinato si trovi ad una
altezza  di  almeno  cm. 50 dal piano del pavimento. Gli stessi piani
devono  essere provvisti di difese laterali per evitare la fuoruscita
del carico in movimento e di difese frontali terminali per evitare la
caduta del carico.
4  Prescrizioni  applicabili  alle  attrezzature di lavoro adibite al
sollevamento di persone e di persone e cose.
4.1  Le  macchine  per  il  sollevamento  o lo spostamento di persone
devono essere di natura tale:
a) da evitare i rischi di caduta dall'abitacolo, se esiste, per mezzo
di dispositivi appropriati;
b)  da  evitare  per l'utilizzatore qualsiasi rischio di caduta fuori
dell'abitacolo, se esiste;
c)   da   escludere   qualsiasi   rischio   di   schiacciamento,   di
intrappolamento  oppure  di  urto dell'utilizzatore, in particolare i
rischi dovuti a collisione accidentale;
d)  da  garantire  che  i  lavoratori  bloccati  in caso di incidente
nell'abitacolo  non  siano esposti ad alcun pericolo e possano essere
liberati.
Qualora,  per  ragioni  inerenti  al  cantiere  e  al  dislivello  da
superare,  i  rischi  di  cui  alla precedente lettera a) non possano
essere evitati per mezzo di un dispositivo particolare, dovra' essere
installato  un cavo con coefficiente di sicurezza rinforzato e il suo
buono stato dovra' essere verificato ad ogni giornata di lavoro.
4.2 - Ponti su ruote a torre e sviluppabili a forbice
4.2.1  I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere,
con  largo  margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui
possono  essere  sottoposti  durante  gli  spostamenti o per colpi di
vento e in modo che non possano essere ribaltati.
Il  piano  di  scorrimento  delle  ruote deve risultare livellato; il
carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con
tavoloni o altro mezzo equivalente.
Le  ruote  del  ponte  in opera devono essere saldamente bloccate con
cunei dalle due parti.
I  ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni
due piani.
La  verticalita'  dei  ponti  su  ruote  deve  essere controllata con
livello o con pendolino.
I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l'altezza
per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture.
I  ponti,  esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di
contatto,  non  devono  essere  spostati quando su di essi si trovano
lavoratori o sovraccarichi.
4.3 - Scale aeree su carro
4.3.1  Il  carro  della scala aerea deve essere sistemato su base non
cedevole,  orizzontale,  ed  in  modo che il piano di simmetria della
scala  sia verticale e controllabile mediante pendolino applicato sul
lato posteriore del carro stesso.
Le  scale  aeree  non possono essere adoperate con pendenze minori di
60°  ne'  maggiori  di  80° sull'orizzontale; la pendenza deve essere
controllata  mediante  dispositivo  a pendolo annesso al primo tratto
della scala.
I  pezzi  delle scale a tronchi distaccati, che compongono la volata,
devono portare un numero progressivo nell'ordine di montaggio.
Prima  che  la  scala sia montata, alle ruote devono essere applicate
robuste  calzatoie  doppie  per  ogni ruota, sagomate e collegate con
catenelle o tiranti.
4.3.2  Qualunque  operazione  di  spostamento e di messa a punto deve
essere eseguita a scala scarica.
Durante la salita devono essere evitate scosse ed urti; il lavoratore
ed  eventuali  carichi  in ogni caso non superiori a 20 chilogrammi a
pieno  sviluppo della scala, devono gravare sulla linea mediana della
stessa.
E'  vietato  ogni  sforzo  di trazione da parte di chi lavora in cima
alla  scala, la quale non deve poggiare con la estremita' superiore a
strutture fisse.
Quando  sia  necessario  spostare  una  scala aerea in prossimita' di
linee  elettriche,  si  deve  evitare  ogni possibilita' di contatto,
abbassando opportunamente la volata della scala.
4.4 - Ponti sospesi e loro caratteristiche
4.4.1 Sui ponti sospesi leggeri, che hanno una fune di sospensione ed
un  argano  di  manovra  per  ciascuna estremita', non devono gravare
sovraccarichi,  compreso  il  peso  dei  lavoratori,  superiori a 100
chilogrammi per metro lineare di sviluppo.
Essi non devono avere larghezza superiore a m. 1.
Detti ponti, sui quali non e' consentita la contemporanea presenza di
piu'  di  due  persone,  devono  essere  usati soltanto per lavori di
rifinitura, di manutenzione, o altri lavori di limitata entita'.
I ponti pesanti che hanno quattro funi di sospensione per ogni unita'
(ponte  singolo)  e  quattro  argani  di  manovra  non  devono  avere
larghezze maggiori di metri 1,50.
Detti ponti possono essere collegati e formare ponti continui purche'
le unita' di ponte siano allo stesso livello.
Su   ciascuna   unita'   di   ponti  pesanti  non  e'  consentita  la
contemporanea  presenza  di  persone  in  numero  superiore  a quello
indicato nelle targhette prescritte dal successivo punto 4.4.4.
Gli  argani di ogni unita' di ponte devono essere dello stesso tipo e
della stessa portata.
4.4.2   L'unita'  di  ponte  deve  essere  costituita  da  due  telai
metallici,  che sono collegati da correnti sostenenti i traversi, sui
quali viene fissato il tavolame.
I  due  telai  devono  essere montati con distanza di non piu' di tre
metri;  i  correnti  devono  avere  un franco a sbalzo, oltre ciascun
telaio,  di 50 centimetri e devono essere muniti di sicuro sistema di
trattenuta contro il pericolo di sfilamento dai telai.
Il  piano  di  calpestio deve essere costituito da tavole di spessore
non  inferiore  a 4 centimetri, bene accostate fra loro ed assicurate
contro  eventuali  spostamenti.  Il  legname impiegato nel ponte deve
essere a fibre longitudinali dirette e parallele, privo di nodi.
Gli elementi in legno possono essere sostituiti da elementi metallici
di resistenza non minore.
Il   collegamento  di  piu'  unita'  di  ponti  pesanti  deve  essere
effettuato  rendendo  direttamente  connesse  fra  di  loro le unita'
contigue, senza inserzione di passerelle tra l'una e l'altra.
I  bulloni  usati nel montaggio devono essere assicurati con rondelle
elastiche e con contro-dadi.
4.4.3  Sui lati prospicienti il vuoto, il ponte deve essere munito di
normali  parapetti  e  tavola  fermapiede.  Il corrente superiore del
parapetto  esterno  dei ponti leggeri deve essere formato con tubo di
ferro  di 4 centimetri di diametro; gli altri correnti possono essere
di legno; le distanze libere verticali fra la tavola fermapiede ed il
corrente  intermedio  e  tra questo ed il superiore non devono essere
maggiori di 30 centimetri.
Gli  elementi  costituenti  il  parapetto  devono  essere  assicurati
solidamente  alla  parte  interna  dei  ritti  estremi  del  ponte in
corrispondenza degli argani.
I ponti leggeri devono avere il parapetto anche nel lato prospiciente
la costruzione.
Sull'intavolato dei ponti pesanti deve essere applicata lungo il lato
prospiciente  la  costruzione  e  privo  di  parapetto  una sponda di
arresto al piede di altezza non inferiore a 5 centimetri.
4.4.4  Gli  argani  devono essere rigidamente connessi con i telai di
sospensione.  Essi  devono essere a discesa autofrenante e forniti di
dispositivo di arresto.
Il tamburo di avvolgimento della fune deve essere di acciaio ed avere
le   flangie   laterali   di   diametro  tale  da  lasciare,  a  fune
completamente avvolta, un franco pari a due diametri della fune.
Il  diametro  del  tamburo  deve  essere  non inferiore a 12 volte il
diametro della fune.
Le  parti  dell'argano,  soggette  a sollecitazioni dinamiche, devono
avere un grado di sicurezza non minore di otto.
Su  ciascun  argano  deve  essere  fissata  in posizione visibile una
targhetta  metallica  indicante  il carico massimo utile ed il numero
delle  persone  ammissibili  riferite all'argano stesso. La targhetta
deve anche indicare la casa costruttrice, l'anno di costruzione ed il
numero di matricola.
4.4.5  Le  funi devono essere di tipo flessibile, formate con fili di
acciaio  al  crogiuolo,  con un carico di rottura non minore di 120 e
non  maggiore  di  160  kg.  per mm² e devono essere calcolate per un
coefficiente di sicurezza non minore di 10.
Le funi ed i fili elementari devono essere protetti contro gli agenti
corrosivi esterni mediante ingrassatura.
L'attacco  al tamburo dell'argano deve essere ottenuto con piombatura
a  bicchiere  o  in  altro  modo  che offra eguale garanzia contro lo
sfilamento.
L'attacco  alla  trave  di  sostegno  deve  essere  ottenuto mediante
chiusura  del capo della fune piegato ad occhiello con impalmatura, o
con  non  meno  di tre morsetti a bulloni; nell'occhiello deve essere
inserita  apposita  redancia  per ripartire la pressione sul gancio o
anello di sospensione.
4.4.6  Le  travi  di sostegno devono essere in profilati di acciaio e
calcolate,  per  ogni specifica installazione, con un coefficiente di
sicurezza non minore di 6.
Le  travi  di  sostegno, che devono poggiare su strutture e materiali
resistenti,   devono   avere   un   prolungamento   verso   l'interno
dell'edificio  non  minore del doppio della sporgenza libera e devono
essere  saldamente  ancorate  ad  elementi  di  resistenza accertata,
provvedendosi  ad  una  sufficiente  distribuzione  degli sforzi e ad
impedire qualsiasi spostamento. Non e' ammesso l'ancoraggio con pesi.
Gli  anelli o ganci di collegamento della fune alla trave di sostegno
devono avere un coefficiente di sicurezza non inferiore a 6 ed essere
assicurati  contro  lo  scivolamento  lungo  la  trave  stessa  verso
l'esterno.
4.4.7  -  L'accesso  e  l'uscita dal ponte devono avvenire, a seconda
delle  varie  condizioni  di  impiego,  da  punti e con mezzi tali da
rendere sicuri il passaggio e la manovra.
Nel  caso  di  ponti pesanti ad unita' collegate, si puo' fare uso di
scale  a mano, sempre che sia stato assicurato l'ancoraggio del ponte
e della scala.
4.4.8  Ad  ogni  livello  di  lavoro,  i  ponti sospesi devono essere
ancorati a parti stabili della costruzione.
La  distanza  del  tavolato  dei  ponti  pesanti  dalla  parete della
costruzione non deve superare 10 centimetri.
Ove  per  esigenze  della  costruzione tale distanza non possa essere
rispettata,  i  vuoti  risultanti  devono  essere  protetti fino alla
distanza massima prevista dal comma precedente.
I  ponti  sospesi  non  devono  essere  usati  in  nessun  caso  come
apparecchi  di sollevamento e su di essi non devono essere installati
apparecchi del genere.
Nei  ponti  leggeri  il punto di attacco delle funi di sospensione ai
ponti  stessi  deve  essere  situato ad altezza non inferiore a metri
1,50 dal piano di calpestio.
4.4.9  -  Manovra  dei  ponti  - Prima di procedere al sollevamento o
all'abbassamento  del  ponte,  deve essere accertato che non esistano
ostacoli al movimento e che non vi siano sovraccarichi di materiali.
Durante  la  manovra degli argani devono rimanere avvolte sul tamburo
almeno due spire di fune.
La  manovra  deve essere simultanea sui due argani nei ponti leggeri;
nei ponti pesanti la manovra deve essere simultanea sui due argani di
una  estremita'  dell'unita'  di  ponte,  procedendo per le coppie di
argani  successive con spostamenti che non determinano sull'impalcato
pendenze superiori al 10 per cento.
4.4.10  La  manutenzione  e l'efficienza del ponte, la lubrificazione
delle funi e degli argani devono essere costantemente curate.
Le  funi  non  devono  essere  piu' usate quando su un tratto di fune
lungo  quattro  volte  il  passo  dell'elica  del filo elementare nel
trefolo  il  numero  dei fili rotti apparenti sia superiore al 10 per
cento dei fili costituenti la fune.
4.5 Ascensori e montacarichi.
4.5.0.  Le  disposizioni  della  presente  sezione  si applicano agli
ascensori   e   montacarichi   comunque   azionati   non  soggetti  a
disposizioni speciali.
4.5.1 - Difesa del vano.
Gli  spazi  ed i vani nei quali si muovono le cabine o le piattaforme
degli  ascensori  e dei montacarichi devono essere segregati mediante
solide difese per tutte le parti che distano dagli organi mobili meno
di 70 centimetri.
Dette  difese  devono avere un'altezza minima di m.1,70 a partire dal
piano  di  calpestio  dei  ripiani  e  rispettivamente dal ciglio dei
gradini  ed  essere  costituite  da  pareti  cieche  o  da  traforati
metallici,  le  cui  maglie  non  abbiano  ampiezza  superiore  ad un
centimetro,  quando  le  parti mobili distino meno di 4 centimetri, e
non  superiore a 3 centimetri quando le parti mobili distino 4 o piu'
centimetri.
Se  il  contrappeso  non  e' sistemato nello stesso vano nel quale si
muove la cabina, il vano o lo spazio in cui esso si muove deve essere
protetto in conformita' alle disposizioni dei commi precedenti.
4.5.2 Accessi al vano.
Gli  accessi al vano degli ascensori e dei montacarichi devono essere
provvisti  di porte apribili verso l'esterno o a scorrimento lungo le
pareti,  di altezza minima di m. 1,80 quando la cabina e' accessibile
alle  persone,  e  comunque eguale all'altezza dell'apertura del vano
quando questa e' inferiore a m. 1,80.
Dette  porte devono essere costituite da pareti cieche o da griglie o
traforati  metallici  con  maglie  di  larghezza  non superiore ad un
centimetro  se  la  cabina  e' sprovvista di porta, non superiore a 3
centimetri  se la cabina e' munita di una propria porta e la distanza
della  soglia  della  cabina dalla porta al vano non e' inferiore a 5
centimetri.
Sono   ammesse  porte  del  tipo  flessibile,  purche'  tra  le  aste
costituenti  le  porte  stesse  non  si  abbiano  luci  di  larghezza
superiore a 12 millimetri.
4.5.3 Porte di accesso al vano.
Le  porte di accesso al vano di cui al punto precedente devono essere
munite  di  un  dispositivo  che  ne  impedisca l'apertura, quando la
cabina  non  si  trova al piano corrispondente, e che non consenta il
movimento della cabina se tutte le porte non sono chiuse.
Il  dispositivo  di  cui  al  precedente comma non e' richiesto per i
montacarichi  azionati  a mano, a condizione che siano adottate altre
idonee misure di sicurezza.
4.5.4 Installazioni particolari.
Le  protezioni ed i dispositivi di cui ai punti 4.5.1, 4.5.2 e 4.5.3,
non  sono  richiesti quando la corsa della cabina o della piattaforma
non  supera  i m.2 e l'insieme dell'impianto non presenta pericoli di
schiacciamento, di cesoiamento o di caduta nel vano.
4.5.5 Pareti e porte della cabina.
Le  cabine  degli  ascensori e dei montacarichi per trasporto di cose
accompagnate  da persone devono avere pareti di altezza non minore di
m.1,80  e  porte  apribili  verso l'interno od a scorrimento lungo le
pareti di altezza non minore a m. 1,80.
Le  pareti  e  le  porte  della  cabina  devono essere cieche o avere
aperture di larghezza non superiore a 10 millimetri.
Le porte possono essere del tipo flessibile ed in tal caso non devono
presentare  fra le aste costituenti le porte stesse luci di larghezza
superiore a 12 millimetri.
Le  porte  o  le  chiusure  di cui ai comma precedenti possono essere
omesse  quando  il  vano  entro  il  quale  si  muove  la cabina o la
piattaforma  e'  limitato  per  tutta  la  corsa  da difese continue,
costituite da pareti cieche o da reti o da traforati metallici le cui
maglie  non  abbiano  una apertura superiore a un centimetro, purche'
queste  difese  non  presentino  sporgenze  pericolose  e  non  siano
distanti  piu'  di  4  centimetri  dalla  soglia della cabina o della
piattaforma.  In  tal  caso  deve essere assicurata la stabilita' del
carico.
Per  i  montacarichi per il trasporto di sole cose e' sufficiente che
le  cabine  o  piattaforme  abbiano  chiusure  o  dispositivi atti ad
impedire la fuoriuscita o la sporgenza del carico.
4.5.6 Spazi liberi al fondo ed alla sommita' del vano.
Quando  il vano di corsa degli ascensori e dei montacarichi supera m²
0,25  di  sezione  deve  esistere  uno  spazio  libero  di  almeno 50
centimetri  di  altezza  tra il fondo del vano stesso e la parte piu'
sporgente  sottostante  alla  cabina.  Arresti  fissi  devono  essere
predisposti  al  fine  di  garantire che, in ogni caso, la cabina non
scenda al di sotto di tale limite.
Uno  spazio  libero  minimo  pure  dell'altezza di cm.50, deve essere
garantito,  con mezzi analoghi, al disopra del tetto della cabina nel
suo piu' alto livello di corsa.
4.5.7 Posizione dei comandi.
I  montacarichi per trasporto di sole merci devono avere i comandi di
manovra  posti  all'esterno del vano di corsa ed in posizione tale da
non poter essere azionati da persona che si trovi in cabina.
4.5. 8 Apparecchi paracadute.
Gli  ascensori  ed  i montacarichi per trasporto cose accompagnate da
persone  ed  i  montacarichi  per  trasporto  di sole cose con cabina
accessibile  per  le  operazioni  di  carico  e  scarico,  nonche'  i
montacarichi con cabina non accessibile per le operazioni di carico e
scarico  purche'  di portata non inferiore ai 100 chilogrammi, quando
la  cabina  sia  sospesa  a  funi od a catene e quando la corsa della
stessa   sia  superiore  a  m.  4,  devono  essere  provvisti  di  un
apparecchio  paracadute  atto  ad  impedire la caduta della cabina in
caso di rottura delle funi o delle catene di sospensione.
Per  montacarichi con cabina non accessibile l'apparecchio paracadute
non  e' richiesto quando, in relazione alle condizioni dell'impianto,
l'eventuale caduta della cabina non presenta pericoli per le persone.
4.5.9 Arresti automatici di fine corsa.
Gli  ascensori  e  montacarichi  di  qualsiasi  tipo,  esclusi quelli
azionati  a  mano,  devono  essere  provvisti  di  un dispositivo per
l'arresto  automatico  dell'apparato  motore  o  del  movimento  agli
estremi inferiore e superiore della corsa.
4.5.10 Divieto di discesa libera per apparecchi azionati a motore.
Negli  ascensori  e montacarichi azionati a motore anche il movimento
di discesa deve avvenire a motore inserito.
4.5.11 Carico e scarico dei montacarichi a gravita'.
Le  cabine  o  piattaforme dei montacarichi a gravita' accessibili ai
piani  devono  essere  munite  di  dispositivi  che  ne assicurino il
bloccaggio durante le operazioni di carico.
4.5.12 Regolazione della velocita' dei montacarichi.
I  montacarichi  azionati  a  mano  e quelli a gravita' devono essere
provvisti  di  un  dispositivo  di  frenatura  o  di  regolazione che
impedisca  che  la  cabina  o  piattaforma  possa  assumere velocita'
pericolosa.
4.5.13 Ascensori da cantiere a pignone e cremagliera
Ferma  restando  la  previsione  di  cui  al comma 3 dell'art. II, si
considerano  conformi  alle  disposizioni  della presente sezione gli
ascensori  da  cantiere a pignone e cremagliera realizzati secondo le
prescrizioni di cui alle pertinenti norme tecniche ovvero della linea
guida  Ispesl "Trasporto di persone e materiali fra piani definiti in
cantieri temporanei"
5 Prescrizioni applicabili a determinate attrezzature di lavoro
5.1 Mole abrasive
5.1.1
Le  macchine  molatrici a velocita' variabile devono essere provviste
di  un dispositivo, che impedisca l'azionamento della macchina ad una
velocita'  superiore  a  quella  prestabilita in rapporto al diametro
della mola montata.
5.1.2
Le  mole a disco normale devono essere montate sul mandrino per mezzo
di  flange  di  fissaggio,  di acciaio o di altro materiale metallico
uguale fra loro e non inferiore ad 1\3 del diametro della mola, salvo
quanto  disposto al punto 5.1.4. L'aggiustaggio tra dette flange e la
mola  deve  avvenire  secondo una zona anulare periferica di adeguata
larghezza  e  mediante interposizione di una guarnizione di materiale
comprimibile quale cuoio, cartone, feltro.
Le  mole  ad  anello,  a  tazza,  a  scodella, a coltello ed a sagome
speciali  in  genere, devono essere montate mediante flange, piastre,
ghiere  o  altri  idonei  mezzi,  in  modo  da conseguire la maggiore
possibile  sicurezza  contro  i  pericoli di spostamento e di rottura
della mola in moto.
5.1.3
Le mole abrasive artificiali devono essere protette da robuste cuffie
metalliche,  che  circondino  la massima parte periferica della mola,
lasciando  scoperto  solo  il  tratto  strettamente necessario per la
lavorazione. La cuffia deve estendersi anche sulle due facce laterali
della  mola  ed  essere  il  piu'  vicino possibile alle superfici di
questa.
Lo  spessore  della  cuffia,  in  rapporto  al  materiale  di  cui e'
costituita  ed i suoi attacchi alle parti fisse della macchina devono
essere  tali  da  resistere all'urto dei frammenti di mola in caso di
rottura.
Le cuffie di protezione di ghisa possono essere tollerate per mole di
diametro  non  superiore  a  25 centimetri, che non abbiano velocita'
periferica  di  lavoro  superiore  a 25 metri al secondo e purche' lo
spessore della cuffia stessa non sia inferiore a 12 millimetri.
5.1.4
1.   La   cuffia  di  protezione  delle  mole  abrasive  artificiali,
prescritta nel punto 5.1.3 precedente, puo', per particolari esigenze
di  carattere  tecnico,  essere  limitata  alla sola parte periferica
oppure essere omessa, a condizione che la mola sia fissata con flange
di  diametro  tale  che  essa  non  ne  sporga  piu' di 3 centimetri,
misurati  radialmente, per mole fino al diametro di 30 centimetri; di
centimetri  5  per  mole  fino  al  diametro  di  50 centimetri; di 8
centimetri per mole di diametro maggiore.
2.  Nel  caso di mole a sagoma speciale o di lavorazioni speciali gli
"sporti" della mola dai dischi possono superare i limiti previsti dal
comma  precedente,  purche'  siano  adottate  altre  idonee misure di
sicurezza contro i pericoli derivanti dalla rottura della mola.
5.1.5
Le  macchine  molatrici  devono  essere munite di adatto poggiapezzi.
Questo   deve  avere  superficie  di  appoggio  piana  di  dimensione
appropriata al genere di lavoro da eseguire, deve essere registrabile
ed  il  suo lato interno deve distare non piu' di 2 millimetri, dalla
mola,  a  meno  che la natura del materiale in lavorazione (materiali
sfaldabili)  e  la  particolarita'  di questa non richiedano, ai fini
della sicurezza, una maggiore distanza.
5.1.6
Le  mole  abrasive  artificiali che sono usate promiscuamente da piu'
lavoratori  per  operazioni  di breve durata, devono essere munite di
uno schermo trasparente paraschegge infrangibile e regolabile, a meno
che  tutti  i  lavoratori  che le usano non siano provvisti di adatti
occhiali di protezione in dotazione personale.
5.1.7
1. Le mole naturali azionate meccanicamente devono essere montate tra
flange  di  fissaggio  aventi  un  diametro  non inferiore ai 5/10 di
quello  della mola fino ad un massimo di m. 1 e non devono funzionare
ad una velocita' periferica superiore a 13 metri al minuto secondo.
2. Quando dette mole sono montate con flange di diametro inferiore ai
5/10  di  quello della mola e quando la velocita' periferica supera i
10  metri  al  minuto secondo, esse devono essere provviste di solide
protezioni  metalliche,  esclusa la ghisa comune, atte a trattenere i
pezzi della mola in caso di rottura.
5.1.8
Sulla  incastellatura  o in prossimita' delle macchine molatrici deve
essere  esposto,  a  cura  dell'utente  della  macchina,  un cartello
indicante  il  diametro massimo della mola che puo' essere montata in
relazione  al  tipo  di  impasto  ed  al numero dei giri del relativo
albero.
5.1.9
Le  macchine  pulitrici o levigatrici a nastro, a tamburo, a rulli, a
disco,  operanti con smeriglio o altre polveri abrasive, devono avere
la  parte abrasiva non utilizzata nell'operazione, protetta contro il
contatto accidentale.
5.2 Bottali, impastatrici, gramolatrici e macchine simili
5.2.1
Le  macchine  rotanti  costituite  da botti, cilindri o recipienti di
altra  forma  che,  in  relazione all'esistenza di elementi sporgenti
delle parti in movimento o per altre cause, presentino pericoli per i
lavoratori,   devono  essere  segregate,  durante  il  funzionamento,
mediante  barriere  atte ad evitare il contatto accidentale con dette
parti in movimento.
5.2.2
I  bottali  da  concia  e  le  altre  macchine  che  possono  ruotare
accidentalmente  durante  le  operazioni di carico e scarico, debbono
essere  provviste  di  un dispositivo che ne assicuri la posizione di
fermo.
5.2.3
1.  Le macchine impastatrici devono essere munite di coperchio totale
o parziale atto ad evitare che il lavoratore possa comunque venire in
contatto con gli organi lavoratori in moto.
2.  Le  protezioni di cui al comma precedente devono essere provviste
del dispositivo di blocco previsto al punto 6.3 parte I.
3.  Quando  per  ragioni  tecnologiche non sia possibile applicare le
protezioni  ed  i  dispositivi  di cui ai commi precedenti, si devono
adottare altre idonee misure per eliminare o ridurre il pericolo.
5.2.4
1. Nelle gramolatrici e macchine simili devono essere protetti:
a)  la  zona  di imbocco tra il cono scanalato e la sottostante vasca
girevole, mediante una griglia disposta anteriormente al cono stesso,
a meno che questo non sia preceduto da dispositivo voltapasta;
b)  il  tratto compreso tra la testata del cono ed il bordo superiore
della  vasca  contro il pericolo di trascinamento e cesoiamento delle
mani;
c)   lo   spazio  compreso  tra  il  cono  e  la  traversa  superiore
posteriormente  all'imbocco, quando la distanza tra la parte mobile e
quella fissa e' inferiore a 6 centimetri.
5.3 Macchine di fucinatura e stampaggio per urto
5.3.1
Le  macchine  di  fucinatura  e  di stampaggio per urto, quali magli,
berte  e  simili, devono essere provviste di un dispositivo di blocco
atto  ad  assicurare  la  posizione di fermo della testa portastampo,
durante il cambio e la sistemazione degli stampi e dei controstampi.
5.3.2
1.  Gli  schermi  di difesa contro le proiezioni di materiali devono,
per  le  macchine  di  fucinatura  e  di stampaggio, essere applicati
almeno  posteriormente  alla macchina e quando non ostino esigenze di
lavoro, anche sul davanti ed ai lati.
2. Gli schermi possono omettersi quando, in relazione alla ubicazione
della macchina od al particolare sistema di lavoro, sia da escludersi
la possibilita' che i lavoratori siano colpiti da dette proiezioni.
5.4 Macchine utensili per metalli
5.4.1
1.  Nei  torni,  le  viti  di  fissaggio del pezzo al mandrino devono
risultare   incassate   oppure   protette   con   apposito  manicotto
contornante il mandrino, onde non abbiano ad impigliare gli indumenti
del  lavoratore  durante la rotazione. Analoga protezione deve essere
adottata  quando il pezzo da lavorare e' montato mediante briglia che
presenta gli stessi pericoli.
2.  Nei  torni  per  la  lavorazione  dei pezzi dalla barra, la parte
sporgente di questa deve essere protetta mediante sostegno tubolare.
5.4.2
1. I grandi torni e gli alesatori a piattaforma orizzontale girevole,
sulla   quale   i   lavoratori  possono  salire  per  sorvegliare  lo
svolgimento   della   lavorazione,  devono  essere  provvisti  di  un
dispositivo  di arresto della macchina, azionabile anche dal posto di
osservazione sulla piattaforma.
5.4.3
1.  I  vani  esistenti  nella parte superiore del bancale fisso delle
piallatrici  debbono  essere  chiusi  allo scopo di evitare possibili
cesoiamenti  di  parti  del  corpo del lavoratore tra le traverse del
bancale e le estremita' della piattaforma scorrevole portapezzi.
5.4.4
1.  I  pezzi  da  forare al trapano, che possono essere trascinati in
rotazione   dalla   punta  dell'utensile,  devono  essere  trattenuti
mediante morsetti od altri mezzi appropriati.
5.4.5
1. Le seghe a nastro per metalli devono essere protette conformemente
a quanto disposto al punto 5.5.2, punto 2.
5.4.6
1.  Le  seghe  circolari  a  caldo  devono essere munite di cuffia di
protezione  in  lamiera  dello  spessore  di  almeno 3 millimetri per
arrestare le proiezioni di parti incandescenti.
5.5 Macchine utensili per legno e materiali affini
5.5.1
Le  seghe alternative a movimento orizzontale devono essere munite di
una solida protezione della biella atta a trattenerne i pezzi in caso
di rottura.
5.5.2
1.  Le  seghe  a  nastro  devono  avere i volani di rinvio del nastro
completamente  protetti.  La  protezione  deve  estendersi anche alle
corone dei volani in modo da trattenere il nastro in caso di rottura.
2.  Il  nastro deve essere protetto contro il contatto accidentale in
tutto  il  suo  percorso che non risulta compreso nelle protezioni di
cui  al  primo comma, ad eccezione del tratto strettamente necessario
per la lavorazione.
5.5.3
Le seghe circolari fisse devono essere provviste:
a)  di  una  solida  cuffia  registrabile  atta a evitare il contatto
accidentale del lavoratore con la lama e ad intercettare le schegge;
b)  di  coltello divisore in acciaio, quando la macchina e' usata per
segare  tavolame  in  lungo,  applicato  posteriormente  alla  lama a
distanza  di  non  piu' di 3 millimetri dalla dentatura per mantenere
aperto il taglio;
c)  di  schermi  messi  ai  due lati della lama nella parte sporgente
sotto la tavola di lavoro in modo da impedirne il contatto.
Qualora  per  esigenze  tecniche  non  sia  possibile  l'adozione del
dispositivo  di  cui  alla  lettera a), si deve applicare uno schermo
paraschegge di dimensioni appropriate.
5.5.4
Le  seghe  circolari  a  pendolo, a bilanciere e simili devono essere
provviste  di  cuffie di protezione conformate in modo che durante la
lavorazione rimanga scoperto il solo tratto attivo del disco.
Le seghe circolari a pendolo e simili devono essere inoltre provviste
di  un  dispositivo  di  sicurezza atto ad impedire che la lama possa
uscire  fuori dal banco dalla parte del lavoratore in caso di rottura
dell'organo tirante.
5.5.5
Le  pialle  a  filo  devono  avere il portalame di forma cilindrica e
provvisto  di  scanalature di larghezza non superiore a 12 millimetri
per l'eliminazione dei trucioli.
La  distanza  fra i bordi dell'apertura del banco di lavoro e il filo
tagliente  delle  lame  deve essere limitata al minimo indispensabile
rispetto alle esigenze della lavorazione.
Le  pialle  a  filo  devono  inoltre  essere  provviste  di un riparo
registrabile  a  mano  o di altro idoneo dispositivo per la copertura
del  portalame  o  almeno  del  tratto di questo eccedente la zona di
lavorazione  in relazione alle dimensioni ed alla forma del materiale
da piallare.
5.5.6
Le  pialle  a spessore devono essere munite di un dispositivo atto ad
impedire il rifiuto del pezzo o dei pezzi in lavorazione.
5.5.7
Le fresatrici da legno devono essere provviste di mezzi di protezione
atti   ad   evitare   che  le  mani  del  lavoratore  possano  venire
accidentalmente in contatto con l'utensile. Tali mezzi debbono essere
adatti alle singole lavorazioni ed applicati sia nei lavori con guida
che in quelli senza guida.
5.6 Presse e cesoie
5.6.1
Le  presse,  le  trance e le macchine simili debbono essere munite di
ripari  dispositivi  atti  ad  evitare  che le mani o altre parti del
corpo  dei  lavoratori  siano  offese  dal  punzone o da altri organi
mobili lavoratori.
Tali  ripari o dispositivi, a seconda del tipo della macchina o delle
esigenze della lavorazione, possono essere costituiti da:
a) schermi fissi che permettono il passaggio dei materiali nella zona
di lavoro pericolosa, ma non quello delle mani del lavoratore;
b)  schermi  mobili di completa protezione della zona pericolosa, che
non  consentano  il  movimento  del  punzone se non quando sono nella
posizione di chiusura;
c)  apparecchi  scansamano  comandati  automaticamente  dagli  organi
mobili della macchina;
d)  dispositivi che impediscano la discesa del punzone quando le mani
o  altre  parti  del  corpo dei lavoratori si trovino in posizione di
pericolo.
I  dispositivi  di  sicurezza consistenti nel comando obbligato della
macchina per mezzo di due organi da manovrarsi contemporaneamente con
ambo  le  mani, possono essere ritenuti sufficienti soltanto nel caso
che alla macchina sia addetto un solo lavoratore. I suddetti ripari e
dispositivi di sicurezza possono essere omessi quando la macchina sia
provvista   di   apparecchi   automatici   o   semi   automatici   di
alimentazione.
5.6.2
Nei  lavori  di  meccanica minuta con macchine di piccole dimensioni,
qualora l'applicazione di uno dei dispositivi indicati al punto 5.6.1
o   di  altri  dispositivi  di  sicurezza  non  risulti  praticamente
possibile,  i  lavoratori, per le operazione di collocamento e ritiro
dei pezzi in lavorazione, debbono essere forniti e fare uso di adatti
attrezzi  di  lunghezza  sufficiente  a mantenere le mani fuori della
zona di pericolo.
5.6.3
L'applicazione di ripari o dispositivi di sicurezza, in conformita' a
quanto  stabilisce il punto 5.6.1, puo' essere omessa per le presse o
macchine  simili  mosse  direttamente dalla persona che le usa, senza
intervento  diretto  o  indiretto  di  motori  nonche'  per le presse
comunque  azionate a movimento lento, purche' le eventuali condizioni
di   pericolo   siano   eliminate   mediante   altri   dispositivi  o
accorgimenti.
5.6.4
Le  presse  meccaniche  alimentate  a  mano  debbono essere munite di
dispositivo antiripetitore del colpo.
5.6.5
Le presse a bilanciere azionate a mano, quando il volano in movimento
rappresenti  un  pericolo  per  il lavoratore, debbono avere le masse
rotanti protette mediante schermo circolare fisso o anello di guardia
solidale con le masse stesse.
5.6.6
Le  cesoie a ghigliottina mosse da motore debbono essere provviste di
dispositivo  atto ad impedire che le mani o altre parti del corpo dei
lavoratori  addetti possano comunque essere offesi dalla lama, a meno
che  non  siano munite di alimentatore automatico o meccanico che non
richieda l'introduzione delle mani o altre parti del corpo nella zona
di pericolo.
5.6.7
Le  grandi  cesoie a ghigliottina cui sono addetti contemporaneamente
due  o  piu'  lavoratori  debbono  essere provviste di dispositivi di
comando  che  impegnino ambo le mani degli stessi per tutta la durata
della  discesa  della  lama,  a  meno  che  non  siano adottati altri
efficaci mezzi di sicurezza.
5.6.8
Le cesoie a coltelli circolari, quando questi ultimi sono accessibili
e  pericolosi,  debbono  essere provviste di cuffia o di schermi o di
altri  mezzi  idonei  di  protezione applicati alla parte di coltello
soprastante  il  banco  di  lavoro  ed  estendersi quanto piu' vicino
possibile  alla  superficie  del  materiale  in lavorazione. Anche le
parti dei coltelli sottostanti il banco devono essere protette.
5.6.9
Le  cesoie  a tamburo portacoltelli e simili debbono essere provviste
di  mezzi di protezione, che impediscano ai lavoratori di raggiungere
con le mani i coltelli in moto.
5.7 Frantoi, disintegratori, molazze e polverizzatori
5.7.1  Gli  organi  lavoratori  dei  frantoi, dei disintegratori, dei
polverizzatori   e   delle   macchine   simili,  i  quali  non  siano
completamente  chiusi  nell'involucro  esterno fisso della macchina e
che  presentino  pericolo,  debbono  essere  protetti mediante idonei
ripari,  che  possono  essere  costituiti  anche da robusti parapetti
collocati a sufficiente distanza dagli organi da proteggere.
5.7.2
I  molini  a  palle  e  le  macchine  simili debbono essere segregati
mediante  barriere  o  parapetti  posti  a conveniente distanza, ogni
qualvolta  i  loro  elementi sporgenti vengano a trovarsi, durante la
rotazione, a meno di metri due di altezza dal pavimento.
5.7.3
Qualora  per  esigenze  tecniche  le  aperture  di  alimentazione dei
frantoi,  dei  disintegratori  e  delle  macchine simili, non possano
essere   provviste  di  protezioni  fisse  complete,  possono  essere
adottate  protezioni rimovibili o spostabili, le quali debbono essere
rimesse al loro posto o in posizione di difesa non appena sia cessata
l'esigenza che ne ha richiesto la rimozione.
In  ogni  caso  il  posto  di lavoro o di manovra dei lavoratori deve
essere   sistemato  o  protetto  in  modo  da  evitare  cadute  entro
l'apertura di alimentazione o offese da parte degli organi in moto.
5.7.4
Le  molazze  e  le  macchine  simili  debbono essere circondate da un
riparo  atto  ad  evitare possibili offese dagli organi lavoratori in
moto.
Le  aperture  di  scarico  della  vasca  debbono  essere  costruite o
protette  in  modo  da  impedire  che  le mani dei lavoratori possano
venire in contatto con gli organi mobili della macchina.
5.8 Macchine per centrifugare e simili
5.8.1  Le  macchine  per  centrifugare  e simili debbono essere usate
entro  i  limiti  di velocita' e di carico stabiliti dal costruttore.
Tali   limiti  debbono  risultare  da  apposita  targa  ben  visibile
applicata  sulla  macchina e debbono essere riportati su cartello con
le istruzioni per l'uso, affisso presso la macchina.
5.8.2
Le  macchine per centrifugare in genere, quali gli idroestrattori e i
separatori  a  forza  centrifuga,  debbono  essere  munite  di solido
coperchio  dotato  del  dispositivo  di  blocco previsto al punto 6.3
parte I e di freno adatto ed efficace.
Qualora,  in  relazione  al  particolare  uso della macchina, non sia
tecnicamente    possibile    applicare   il   coperchio,   il   bordo
dell'involucro  esterno  deve sporgere di almeno tre centimetri verso
l'interno rispetto a quello del paniere.
5.9 Laminatoi, rullatrici, calandre e cilindri
5.9.1   Nelle   macchine   con  cilindri  lavoratori  e  alimentatori
accoppiati  e  sovrapposti,  o  a  cilindro contrapposto a superficie
piana fissa o mobile, quali laminatoi, rullatrici, calandre, molini a
cilindri, raffinatrici, macchine tipografiche a cilindri e simili, la
zona   di   imbocco,  qualora  non  sia  inaccessibile,  deve  essere
efficacemente  protetta  per  tutta la sua estensione, con riparo per
impedire  la presa e il trascinamento delle mani o di altre parti del
corpo del lavoratore.
Qualora  per  esigenze della lavorazione non sia possibile proteggere
la  zona di imbocco, le macchine di cui al primo comma debbono essere
provviste  di  un  dispositivo  che,  in  caso di pericolo, permetta,
mediante  agevole  manovra,  di  conseguire  il  rapido  arresto  dei
cilindri.
Inoltre, per quanto necessario ai fini della sicurezza e tecnicamente
possibile,   il   lavoratore  deve  essere  fornito  e  fare  uso  di
appropriati  attrezzi  che  gli  consentano di eseguire le operazioni
senza avvicinare le mani alla zona pericolosa.
Le  disposizioni del presente punto non si applicano nei casi in cui,
in  relazione  alla  potenza, alla velocita', alle caratteristiche ed
alle  dimensioni  delle  macchine,  sia  da  escludersi  il  pericolo
previsto dal primo comma.
5.9.2  I  laminatoi  e  le  calandre  che,  in  relazione  alle  loro
dimensioni,   potenza,   velocita'  o  altre  condizioni,  presentano
pericoli   specifici   particolarmente   gravi,   quali  i  laminatoi
(mescolatori)  per  gomma,  le calandre per foglie di gomma e simili,
debbono  essere  provvisti  di un dispositivo per l'arresto immediato
dei cilindri avente l'organo di comando conformato e disposto in modo
che  l'arresto  possa  essere  conseguito  anche  mediante semplice e
leggera  pressione  di una qualche parte del corpo del lavoratore nel
caso che questi venga preso con le mani dai cilindri in moto.
Il  dispositivo  di arresto di cui al comma precedente oltre al freno
deve comprendere anche un sistema per la contemporanea inversione del
moto dei cilindri prima del loro arresto definitivo.
5.10   Apritoii,  battitoi,  carde,  sfilacciatrici,  pettinatrici  e
macchine simili
5.10.1
Gli organi lavoratori degli apritoi, dei battitoi, delle carde, delle
sfilacciatrici,  delle pettinatrici e delle altre macchine pericolose
usate  per  la prima lavorazione delle fibre e delle materie tessili,
quali  catene a punta, aspi, rulli, tamburi a denti o con guarnizioni
a  punta  e  coppie  di  cilindri,  devono  essere  protetti mediante
custodie  conformate  e  disposte  in  modo da rendere impossibile il
contatto  con  essi  delle  mani  e  delle  altre parti del corpo dei
lavoratori.
Tali  custodie,  qualora  non siano costituite dallo stesso involucro
esterno  fisso  della  macchina, devono, salvo quanto e' disposto nel
punto  5.10.2,  essere  fissate mediante viti, bulloni o altro idoneo
mezzo.
5.10.2  Le  custodie  degli organi lavoratori delle macchine indicate
nel  punto 5.10.1 e le loro parti, che, durante il lavoro, richiedono
di  essere aperte o spostate, devono essere provviste del dispositivo
di blocco previsto al punto 6.3 parte I.
Lo  stesso  dispositivo deve essere applicato anche ai portelli delle
aperture  di  visita,  di  pulitura  e  di  estrazione dei rifiuti di
lavorazione,  qualora  gli  organi  lavoratori interni possano essere
inavvertitamente raggiunti dai lavoratori.
5.10.3  Le  aperture  di  carico e scarico delle macchine indicate al
primo  comma  al  punto  5.10.1 devono avere una forma tale ed essere
disposte in modo che i lavoratori non possano, anche accidentalmente,
venire  in  contatto  con le mani o con altre parti del corpo con gli
organi lavoratori o di movimento interni della macchina.
5.10.4  La  zona  di imbocco dei cilindri alimentatori delle macchine
indicate  al  primo  comma  al  punto  5.10.1,  escluse le carde e le
pettinatrici,  deve  essere  resa  inaccessibile  mediante  griglia o
custodia  chiusa anche lateralmente, estendendosi fino a metri uno di
distanza  dall'imbocco  dei  cilindri, o protetta con rullo folle che
eviti  il pericolo di presa delle mani o di altre parti del corpo fra
i cilindri, o munita di altro idoneo dispositivo di sicurezza.
Se la griglia o custodia non e' fissa, essa deve essere provvista del
dispositivo di blocco previsto al punto 6.3 parte I.
5.11 Macchine per filare e simili
5.11.1
Le  custodie mobili degli ingranaggi, delle cremagliere e degli altri
organi  di movimento pericolosi degli stiratoi dei banchi a fusi, dei
filatoi,  dei  binatoi, dei ritorcitoi e delle altre macchine tessili
simili,  nonche'  gli sportelli delle aperture di accesso agli stessi
organi  eventualmente ricavate nell'involucro esterno della macchina,
devono  essere  provviste del dispositivo di blocco previsto al punto
6.3  parte  I,  qualora  debbano  essere  aperte o rimosse durante il
lavoro  e  gli  organi  pericolosi  possano  essere  inavvertitamente
raggiunti dal lavoratore.
5.11.2
L'imbocco  della  coppia  di tamburi longitudinali di comando di fusi
dei  filatoi  e  dei  ritorcitoi  continui  ad  anello ad aletta ed a
campana,  deve essere protetto, alle due estremita', mediante schermo
e,  longitudinalmente,  con  sbarre sulle due fronti della macchina o
con  un  riparo disposto nella zona angolare formata dai due cilindri
oppure con altro mezzo idoneo.
5.11.3
1.  Il montaggio sui tamburi delle macchine indicate nel punto 5.11.2
delle  funicelle  di  comando  dei  fusi deve essere fatto a macchina
ferma.
2.  E'  tuttavia  consentito  il  montaggio a macchina in moto, ferma
restando   l'osservanza   delle  disposizioni  del  punto  5.11.2,  a
condizione  che  all'operazione sia adibito personale esperto fornito
di appositi attrezzi, quali anello o asticciola con gancio.
5.11.4
I filatoi automatici intermittenti devono essere provvisti di:
a)  staffe  fisse  alle  ruote  del  carro  distanti  non  piu'  di 6
millimetri  dalle rotaie, allo scopo di evitare lo schiacciamento dei
piedi fra la ruota e la rotaia;
b) dispositivi, quali tamponi retrattili o altri equivalenti, atti ad
evitare  lo  schiacciamento  degli  arti inferiori tra il carro ed il
tampone  di  arresto,  salvo  il caso in cui questi siano disposti al
disotto  del banco dei cilindri alimentatori ed in posizione tale per
cui non risultino facilmente accessibili;
c)  custodie  complete delle varie pulegge a gola dei comandi che non
risultino  gia'  inaccessibili,  atte  a impedire ogni contatto con i
punti di avvolgimento delle funi;
d)  custodia  cilindrica  al nasello di arresto della bacchetta, allo
scopo di evitare lo schiacciamento delle mani fra lo stesso nasello e
l'albero della controbacchetta.
5.12 Telai meccanici di tessitura
5.12.1
I telai meccanici di tessitura e telai meccanici per la fabbricazione
di  tele  o  tessuti  metallici  o  di  altre  materie  devono essere
provvisti  di apparecchio guidanavetta applicato alla cassa battente,
atto ad impedire la fuoruscita della navetta dalla sua sede di corsa.
Quando  l'applicazione  del guidanavetta puo' riuscire dannosa per il
prodotto,  come nei casi di fabbricazione dei tessuti molto leggeri e
con  l'ordito  molto  debole  o  quando la velocita' della navetta e'
molto  limitata, l'apparecchio guidanavetta puo' essere sostituito da
reti  intelaiate,  poste sui fianchi del telaio, atte ad arrestare la
navetta in caso di fuoruscita.
5.12.2
L'apparecchio  guidanavetta  di  cui  al primo comma del punto 5.12.1
deve essere applicato:
a)  ai  telai  da cotone, lino, canapa e juta, che battono piu' di 80
colpi  al minuto primo o aventi una luce pettine maggiore di m. 1,60,
anche  se  usati  per  la  fabbricazione  di tessuti di altre fibre o
misti,  ad eccezione dei telai adibiti alla fabbricazione dei tessuti
leggeri  di  fantasia, per i quali l'applicazione del guidanavetta e'
facoltativa;
b)  ai  telai da lana che battono piu' di 100 colpi al minuto primo o
aventi  luce  pettine  maggiore  di  m.  2,  anche  se  adibiti  alla
fabbricazione di tessuti di altre fibre o misti.
5.12.3
L'apparecchio  guidanavetta  di  cui al primo comma del punto 5.12.1,
deve essere tale che:
a)   se   mobile,  assuma  automaticamente  la  posizione  di  lavoro
(posizione  attiva  di  protezione)  non appena il telaio e' messo in
moto;
b) le due estremita' laterali non distino dalla scatola delle navette
piu' di mezza lunghezza di navetta.
L'efficienza del suddetto apparecchio deve essere assicurata mediante
una costante ed accurata manutenzione.
5.12.4
Non  sono  ammessi  apparecchi  guidanavette  costituiti da una unica
barra avente un diametro inferiore a:
a)  12  millimetri  se  i  tratti  liberi  della  barra non hanno una
lunghezza superiore a 75 centimetri;
b)  14  millimetri se i tratti liberi della barra hanno una lunghezza
compresa tra i 75 centimetri e un metro;
c)  20  millimetri se i tratti liberi della barra hanno una lunghezza
superiore a un metro.
Ove  la  sezione  della  barra  sia  diversa  dalla circolare, le sue
dimensioni  devono  essere  tali  da  offrire  resistenza e rigidita'
corrispondenti.
5.12.5
Le reti paranavetta, di cui al secondo comma del punto 5.12.1, devono
avere le seguenti dimensioni
minime:
a) cm. 50 x 50 per telai fino a m. 1,20 di luce pettine;
b) cm. 40 x 60 per telai con luce pettine da m. 1,21 a m. 1,60;
c) cm. 70 x 70 per telai con luce pettine superiore a m. 1,60.
Dette  reti  devono essere disposte il piu' vicino possibile alle due
testate   del  telaio,  immediatamente  al  di  sopra  della  costola
inferiore  del  pettine  e davanti a questo quando si trovi nella sua
posizione estrema posteriore.
Le  reti  paranavetta  possono  essere  omesse alle testate dei telai
prospicienti  pareti  cieche,  purche'  non  vi  sia  possibilita' di
passaggio.
5.12.6
I  pesi  delle leve di pressione del subbio del tessuto ed i pesi del
freno del subbio dell'ordito dei telai meccanici di tessitura e telai
meccanici per la fabbricazione di tele o tessuti metallici o di altre
materie  devono  essere  assicurati  con  mezzi idonei ad evitarne la
caduta.
5.12.7
Gli  impianti  di  tessitura  devono  essere attrezzati con mezzi che
permettano  di  eseguire  in modo sicuro il montaggio e lo smontaggio
sia del subbio del tessuto, che del subbio dell'ordito.
5.13 Macchine diverse
5.13.1
Nelle  ammorbidatrici  per  canapa  e  nelle  distenditrici per juta,
l'imbocco  dei  cilindri deve essere protetto lateralmente con ripari
fissi  alti  m.  1,30  da  terra,  estesi  fino a cm. 70 dall'imbocco
stesso.
Lo  scarico  delle stesse macchine deve essere protetto con un riparo
fisso  atto  ad  impedire  che, nel movimento retrogrado, le mani del
lavoratore possano essere prese dai cilindri.
5.13.2
Le  macchine  di  rottura per strappamento delle mannelle di canapa e
juta,  alimentate  a mano devono avere la caviglia fissa e l'albero a
sezione  quadrata  di  avvolgimento  disposti  a sbalzo, con gli assi
normali al fronte di lavoro.
5.13.3
Le bobine delle macchine automatiche per la fabbricazione di corde di
fibre  tessili  o  di  corde  metalliche,  devono essere provviste di
coperchio  o cuffia di protezione che impediscano la fuoruscita delle
bobine e siano muniti del dispositivo di blocco previsto al punto 6.3
parte I.
Quando   le  dimensioni  della  parte  rotante  della  macchina  sono
rilevanti,  la  protezione  puo'  essere costituita da schermi o reti
metalliche  di  altezza,  forma  e  resistenza  atti  ad  impedire il
contatto dei lavoratori con le parti rotanti e a trattenere le bobine
in caso di sfuggita.
5.13.4
Le  macchine  a  motore  per cucire con filo devono essere provviste,
compatibilmente  con  le  esigenze tecniche della lavorazione, di una
protezione dell'ago per evitare lesioni alle dita del lavoratore.
5.13.5
Le  macchine  a  motore  per  cucire  con graffe, quando non siano ad
alimentazione  automatica,  devono  essere provviste di un riparo che
impedisca alle dita del lavoratore di trovarsi nella zona pericolosa.
5.13.6
Le  bobine  delle macchine per trafilare fili metallici devono essere
provviste  di un dispositivo, azionabile direttamente dal lavoratore,
che   consenta   l'arresto   immediato  della  macchina  in  caso  di
necessita'.
5.13.7
Le  macchine  con  cilindro a lame elicoidali, quali le rasatrici, le
depilatrici,   le  scarnitrici  e  le  distenditrici,  devono  essere
provviste di cuffia di protezione al di sopra del cilindro portalame,
la  quale  lasci  scoperto  il  tratto strettamente necessario per la
lavorazione.
Quando la cuffia non sia fissa, deve essere munita del dispositivo di
blocco previsto al punto 6.3 parte I.
5.13.8
Nelle  trebbiatrici sprovviste di alimentatore automatico dei covoni,
il  vano  d'imbocco  del  battitore  deve  essere munito di tavolette
fermapiedi alte almeno 15 centimetri e di un coperchio cernierato che
abbia  nella  parte  posteriore  un dispositivo di arresto che limiti
l'ampiezza  della  misura  strettamente  necessaria  per  la  normale
introduzione del covone.
5.13.9
Sulle  trebbiatrici,  la  parete  anteriore della fossetta ove prende
posto  l'imboccatore,  deve essere completata da un robusto parapetto
provvisto  di  un  dispositivo di blocco, che permetta di spostare la
traversa  orizzontale  nei  limiti  di  altezza, a partire dal fondo,
compresi  fra  un  minimo  di  70  centimetri  ed  un  massimo  di 90
centimetri.
5.13.10
Il  piano superiore di servizio nella trebbiatrice deve essere munito
ai bordi di sponde alte almeno 50 centimetri.
L'accesso a detto piano deve effettuarsi mediante scale a mano munite
di  ganci  di trattenuta e aventi un montante prolungato di almeno m.
0,80 oltre il piano stesso.
5.13.11
Le  trebbiatrici su ruote devono essere corredate di freni efficienti
e  di  calzatoie  di  legno  per assicurarne la stabilita' durante il
lavoro.
5.13.12
Le  macchine  per  riempire  bottiglie  di  vetro  con  liquidi sotto
pressione  devono  essere  provvisti  di  schermi atti a trattenere i
frammenti di vetro in caso di scoppio della bottiglia.
Detti  schermi  devono  essere  adottati  anche  per le operazioni di
chiusura  delle  bottiglie  quando  per  queste  operazioni  esistono
fondati pericoli di scoppio.
5.13.13
Le macchine tipografiche a platina e le macchine simili che non siano
munite  di  alimentatore  automatico  devono  essere  provviste di un
dispositivo  atto  a  determinare l'arresto automatico della macchina
per  semplice  urto  della mano del lavoratore, quando questa venga a
trovarsi  in  posizione  di  pericolo  fra la tavola fissa e il piano
mobile,  ovvero  devono  essere munite di altro idoneo dispositivo di
sicurezza di riconosciuta efficacia.
5.13.14
Le  presse  fustellatrici che richiedono il collocamento a mano delle
fustelle  fra le due piastre devono essere attrezzate con fustelle di
altezza non inferiore a 50 millimetri munite di bordo sporgente, allo
scopo di consentirne l'uso senza pericolo per le mani.
La  disposizione  di  cui  al  primo comma non e' obbligatoria quando
l'applicazione   delle  fustelle  sul  materiale  in  lavorazione  e'
effettuata a piastre di pressione spostate e quindi in condizioni non
pericolose.
5.13.15
I  compressori  devono  essere  provvisti di una valvola di sicurezza
tarata  per  la  pressione  massima di esercizio e di dispositivo che
arresti  automaticamente  il lavoro di compressione al raggiungimento
della pressione massima d'esercizio.
5.14  Impianti  ed  operazioni  di saldatura o taglio ossiacetilenica
ossidrica, elettrica e simili
5.14.1
Fra  gli  impianti  di  combustione  o  gli  apparecchi a fiamma ed i
generatori o gasometri di acetilene deve intercorrere una distanza di
almeno 10 metri, riducibili a 5 metri, nei casi in cui i generatori o
gasometri  siano  protetti  contro  le scintille e l'irradiamento del
calore o usati per lavori all'esterno
5.14.2
Sulle  derivazioni  di  gas  acetilene o di altri gas combustibili di
alimentazione  nel  cannello  di  saldatura  deve essere inserita una
valvola idraulica o altro dispositivo di sicurezza che corrisponda ai
seguenti requisiti:
a)  impedisca  il  ritorno  di  fiamma  e  l'afflusso dell'ossigeno o
dell'aria nelle tubazioni del gas combustibile;
b)  permetta  un  sicuro  controllo, in ogni momento del suo stato di
efficienza;
c)  sia  costruito  in  modo  da  non  costituire pericolo in caso di
eventuale scoppio per ritorno di fiamma.
5.14.3
Gli apparecchi per saldatura elettrica o per operazioni simili devono
essere  provvisti di interruttore omnipolare sul circuito primario di
derivazione della corrente elettrica.
5.14.4
Quando  la saldatura od altra operazione simile non e' effettuata con
saldatrice  azionata  da  macchina rotante di conversione, e' vietato
effettuare  operazioni di saldatura elettrica con derivazione diretta
della  corrente  della normale linea di distribuzione senza l'impiego
di  un  trasformatore  avente  l'avvolgimento  secondario isolato dal
primario.
5.15 Forni e stufe di essiccamento o di maturazione
5.15.1 Le bocche di carico e le altre aperture esistenti nelle pareti
dei  forni, quando, per le loro posizioni e dimensioni, costituiscono
pericolo nell'interno, devono essere provviste di solide difese.
5.15.2  Le stufe di essiccamento o di maturazione, accessibili per le
operazioni connesse con il loro esercizio, devono essere provviste di
porte apribili anche dall'interno.
5.15.3  Le  porte  dei  forni,  delle  stufe, delle tramogge e simili
devono essere disposte in modo che le manovre di chiusura ed apertura
risultino  agevoli e sicure. In particolare deve essere assicurata la
stabilita' della posizione di apertura.
5.15.4 Le pareti e le parti esterne dei recipienti, serbatoi, vasche,
tubazioni, forni e porte, che possono assumere temperature pericolose
per   effetto   del  calore  delle  materie  contenute  o  di  quello
dell'ambiente  interno,  devono  essere  efficacemente  rivestite  di
materiale   termicamente  isolante  o  protette  contro  il  contatto
accidentale.
5.16 Impianti macchine ed apparecchi elettrici
5.16.1   Le  macchine  e  gli  apparecchi  elettrici  devono  portare
l'indicazione  della tensione, dell'intensita' e del tipo di corrente
e  delle  altre  eventuali caratteristiche costruttive necessarie per
l'uso.
5.16.2  Le macchine ed apparecchi elettrici mobili o portatili devono
essere alimentati solo da circuiti a bassa tensione.
Puo'  derogarsi  per  gli  apparecchi di sollevamento, per i mezzi di
trazione,  per  le  cabine  mobili  di  trasformazione  e  per quelle
macchine  ed  apparecchi che, in relazione al loro specifico impiego,
debbono necessariamente essere alimentati ad alta tensione.
5.16.4  Gli  utensili  elettrici portatili e gli apparecchi elettrici
mobili  devono  avere un isolamento supplementare di sicurezza fra le
parti interne in tensione e l'involucro metallico esterno.

                             ALLEGATO VI

                                 
     DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Osservazione preliminare
Le  disposizioni del presente allegato si applicano allorche' esiste,
per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.
1 Disposizioni generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro
1.1  Le  attrezzature  di lavoro devono essere installate, disposte e
usate  in  maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e
per  le  altre  persone,  ad  esempio  facendo  in  modo  che  vi sia
sufficiente  spazio  disponibile  tra  i  loro  elementi mobili e gli
elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze
utilizzate  o  prodotte  possano  essere addotte e/o estratte in modo
sicuro.
1.2  Le  operazioni  di  montaggio e smontaggio delle attrezzature di
lavoro  devono  essere  realizzate  in  modo  sicuro,  in particolare
rispettando le eventuali istruzioni d'uso del fabbricante.
1.0.1  Le  attrezzature  di  lavoro non possono essere utilizzate per
operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.
1.3 Illuminazione
1.3.1 Le zone di azione delle macchine operatrici e quelle dei lavori
manuali,  i  campi  di lettura o di osservazione degli organi e degli
strumenti di controllo, di misure o indicatori in genere e ogni luogo
od  elemento che presenti un particolare pericolo di infortunio o che
necessiti  di  una speciale sorveglianza, devono essere illuminati in
modo diretto con mezzi particolari.
1.3.2.  Nei  casi  in  cui,  per  le esigenze tecniche di particolari
lavorazioni    o   procedimenti,   non   sia   possibile   illuminare
adeguatamente  i  posti  indicati  al  punto  precedente,  si  devono
adottare  adeguate  misure  dirette  ad  eliminare i rischi derivanti
dalla mancanza o dalla insufficienza della illuminazione.
1.4 Avviamento
Ogni  inizio  ed  ogni  ripresa  di movimento dei motori che azionano
macchine  complesse  o piu' macchine contemporaneamente devono essere
preceduti   da   un   segnale   acustico   convenuto,   distintamente
percettibile   nei  luoghi  dove  vi  sono  trasmissioni  e  macchine
dipendenti,  associato,  se  necessario,  ad  un  segnale  ottico. Un
cartello  indicatore  richiamante  l'obbligo  stabilito  dal presente
punto  e le relative modalita', deve essere esposto presso gli organi
di comando della messa in moto del motore.
1.5 Rischio di proiezione di oggetti
Nelle  operazioni  di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in
genere  nei  lavori eseguiti mediante utensili a mano o a motore, che
possono  dar  luogo  alla  proiezione  pericolosa  di  schegge  o  di
materiali, si devono predisporre schermi o adottare altre misure atte
ad  evitare  che  le  materie  proiettate abbiano a recare danno alle
persone.
1.6 Rischi dovuti agli elementi mobili
1.6.1  E' vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli
elementi  in  moto di attrezzature di lavoro, a meno che cio' non sia
richiesto  da  particolari  esigenze  tecniche,  nel  quale caso deve
essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo.
Del  divieto stabilito dal presente punto devono essere resi edotti i
lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.
1.6.2  E'  vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di
riparazione o registrazione.
Qualora  sia  necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si
devono  adottare  adeguate  cautele  a  difesa  dell'incolumita'  del
lavoratore.
Del  divieto  indicato  nel  primo  comma devono essere resi edotti i
lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.
1.6.3  Quando  un  motore, per le sue caratteristiche di costruzione,
costituisce  un  pericolo per chi lo avvicina, deve essere installato
in apposito locale o recintato o comunque protetto.
L'accesso  ai  locali  o  ai recinti dei motori deve essere vietato a
coloro  che  non vi sono addetti ed il divieto deve essere richiamato
mediante apposito avviso.
1.7 Rischio di caduta di oggetti
Durante  il  lavoro  su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili,
nel  tempo  in  cui  non  sono  adoperati, devono essere tenuti entro
apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.
1.8 Materie e prodotti pericolosi e nocivi
1.8.1  Presso  le  macchine  e  gli  apparecchi  dove sono effettuate
operazioni  che  presentano  particolari  pericoli,  per  prodotti  o
materie:  infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose,
asfissianti,  irritanti,  tossici o infettanti, taglienti o pungenti,
devono  essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza delle specifiche lavorazioni.
1.8.2  Per la lubrificazione delle macchine o parti di  macchine  o
apparecchi  in contatto con materie esplodenti, devono essere usati
lubrificanti di natura tale che non diano luogo a reazioni pericolose
in  rapporto  alla costituzione ed alle caratteristiche delle materie
stesse.
1.9 Rischio da spruzzi e investimento da materiali incandescenti
1.9.1  I  lavoratori  addetti  alle operazioni di colata e quelli che
possono  essere  investiti  da spruzzi di metallo fuso o di materiali
incandescenti  devono  essere  protetti mediante adatti schermi o con
altri mezzi.
1.9.2  Nelle  installazioni  in  cui la colata avviene entro canali o
fosse  o  spazi  comunque  delimitati  del  pavimento  devono  essere
predisposte idonee difese o altre misure per evitare che i lavoratori
vengano a contatto con il materiale fuso, nonche' per permettere loro
il   rapido  allontanamento  dalla  zona  di  pericolo  nel  caso  di
spandimento dello stesso materiale sul pavimento.
2 Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro mobili,
semoventi o no.
2.1  Se  un'attrezzatura  di  lavoro  manovra  in una zona di lavoro,
devono essere stabilite e rispettate apposite regole di circolazione.
2.2  Si  devono  prendere  misure  organizzative  atte  e evitare che
lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivita' di attrezzature
di  lavoro  semoventi.  Qualora la presenza di lavoratori a piedi sia
necessaria  per  la  buona  esecuzione dei lavori, si devono prendere
misure   appropriate   per   evitare  che  essi  siano  feriti  dalle
attrezzature.
2.3  L'accompagnamento di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili
mosse  meccanicamente  e'  autorizzato esclusivamente su posti sicuri
predisposti a tal fine. Se si devono effettuare dei lavori durante lo
spostamento,  la  velocita'  dell'attrezzatura  deve, all'occorrenza,
essere adeguata.
2.4   Le  attrezzature  di  lavoro  mobili  dotate  di  un  motore  a
combustione  possono  essere utilizzate nella zona di lavoro soltanto
qualora sia assicurata una quantita' sufficiente di aria senza rischi
per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
2.5  E' vietato il trasporto delle persone su carrelli di teleferiche
o  di altri sistemi di funicolari aeree costruiti per il trasporto di
sole  cose,  salvo che per le operazioni di ispezione, manutenzione e
riparazione  e sempre che siano adottate idonee misure precauzionali,
quali   l'uso   di  cintura  di  sicurezza,  l'adozione  di  attacchi
supplementari  del  carrello alla fune traente, la predisposizione di
adeguati mezzi di segnalazione.
3  Disposizioni  concernenti  l'uso  delle attrezzature di lavoro che
servono a sollevare e movimentare carichi
3.1 Disposizioni di carattere generale
3.1.1  I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti in
modo da risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla
natura,  alla  forma  e  al  volume dei carichi al cui sollevamento e
trasporto  sono  destinati,  nonche'  alle  condizioni  d'impiego con
particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto.
3.1.2  Le  funi  e  le  catene  debbono essere sottoposte a controlli
trimestrali  in  mancanza  di  specifica  indicazione  da  parte  del
fabbricante.
3.1.3  Le  attrezzature  di  lavoro smontabili o mobili che servono a
sollevare  carichi devono essere utilizzate in modo tale da garantire
la  stabilita' dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in
tutte  le  condizioni  prevedibili  e  tenendo conto della natura del
suolo.
3.1.4   Il   sollevamento   di   persone  e'  permesso  soltanto  con
attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.
A  titolo  eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento
di  persone  attrezzature non previste a tal fine a condizione che si
siano  prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a
disposizioni  di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato
dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo.
Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro
adibita  al  sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere
occupato  in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un
mezzo  di  comunicazione  sicuro.  Deve  essere  assicurata  la  loro
evacuazione in caso di pericolo.
3.1.5  Devono  essere  prese  misure  per  impedire  che i lavoratori
sostino  sotto i carichi sospesi, salvo che cio' sia richiesto per il
buon funzionamento dei lavori.
Non  e'  consentito  far  passare  i carichi al di sopra di luoghi di
lavoro non protetti abitualmente occupati dai lavoratori.
In  tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto
svolgimento  del  lavoro,  si  devono definire ed applicare procedure
appropriate.
3.1.6  Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione
dei  carichi  da  movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di
aggancio,  delle  condizioni  atmosferiche  nonche' tenendo conto del
modo e della configurazione dell'imbracatura. Le combinazioni di piu'
accessori di sollevamento devono essere contrassegnate in modo chiaro
onde  consentire  all'utilizzatore  di  conoscerne le caratteristiche
qualora esse non siano scomposte dopo l'uso.
3.1.7  Gli accessori di sollevamento devono essere depositati in modo
tale da non essere danneggiati o deteriorati.
3.2 Attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non
guidati
3.2.1  Quando  due  o  piu'  attrezzature  di  lavoro  che servono al
sollevamento  di  carichi non guidati sono installate o montate in un
luogo  di lavoro di modo che i loro raggi d'azione si intersecano, e'
necessario  prendere misure appropriate per evitare la collisione tra
i carichi e/o elementi delle attrezzature di lavoro stesse.
3.2.2  Nel caso di utilizzazione di attrezzature di lavoro mobili che
servono  al  sollevamento  di carichi non guidati, si devono prendere
misure  onde evitare l'inclinarsi, il ribaltamento e, se del caso, lo
spostamento  e  lo  scivolamento dell'attrezzatura di lavoro. Si deve
verificare la buona esecuzione di queste misure.
3.2.3  Se  l'operatore  di  un'attrezzatura  di  lavoro  che serve al
sollevamento  di  carichi  non  guidati  non  puo' osservare l'intera
traiettoria  del carico ne' direttamente ne' per mezzo di dispositivi
ausiliari  in  grado  di  fornire  le informazioni utili, deve essere
designato  un  capomanovra  in  comunicazione  con lui per guidarlo e
devono  essere  prese misure organizzative per evitare collisioni del
carico suscettibili di mettere in pericolo i lavoratori.
3.2.4  I lavori devono essere organizzati in modo tale che, quando un
lavoratore  aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni
possano  svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, che il
lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto.
3.2.5 Tutte le operazioni di sollevamento devono essere correttamente
progettate  nonche'  adeguatamente controllate ed eseguite al fine di
tutelare la sicurezza dei lavoratori.
In    particolare,   quando   un   carico   deve   essere   sollevato
simultaneamente  da  due o piu' attrezzature di lavoro che servono al
sollevamento  di  carichi  non guidati, si deve stabilire e applicare
una  procedura  d'uso  per  garantire  il  buon  coordinamento  degli
operatori.
3.2.6  Qualora  attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di
carichi  non  guidati  non  possono  trattenere  i carichi in caso di
interruzione  parziale  o  totale  dell'alimentazione  di energia, si
devono   prendere   misure  appropriate  per  evitare  di  esporre  i
lavoratori ai rischi relativi.
I  carichi  sospesi  non  devono rimanere senza sorveglianza salvo il
caso  in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico
sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza.
3.2.7.  L'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che
servono  al  sollevamento  di carichi non guidati deve essere sospesa
allorche'  le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale
da  mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento esponendo cosi'
i  lavoratori  a  rischi.  Si  devono  adottare  adeguate  misure  di
protezione  per  evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi e
in    particolare    misure    che    impediscano   il   ribaltamento
dell'attrezzatura di lavoro.
3.2.8  Il  sollevamento  dei  laterizi,  pietrame,  ghiaia e di altri
materiali  minuti  deve  essere  effettuato esclusivamente a mezzo di
benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e
le imbracature.
4  Disposizioni  concernenti  l'uso  delle attrezzature di lavoro che
servono a sollevare persone
4.1  Sui  ponti  sviluppabili e simili gli operai addetti devono fare
uso di idonea cintura di sicurezza.
4.2  I  ponti  sviluppabili  devono  essere  usati esclusivamente per
l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture.
I  ponti  non  devono  essere  spostati  quando su di essi si trovano
lavoratori  o  sovraccarichi.  E'  ammessa deroga quando si tratti di
lavori  per  le  linee  elettriche di contatto o dei ponti recanti la
marcatura  CE  o costruiti secondo le disposizioni dei decreti di cui
all'articolo  70,  comma  3,  del  presente  decreto, sempreche' tale
funzionalita' risulti esplicitamente prevista dal fabbricante.
5  Disposizioni  concernenti  l'uso  di  determinate  attrezzature di
lavoro
5.1. Berte a caduta libera
5.1.1. Le berte a caduta libera per la frantumazione della ghisa, dei
rottami  metallici  o di altri materiali debbono essere completamente
circondate   da   robuste  pareti  atte  ad  impedire  la  proiezione
all'esterno di frammenti di materiale.
5.1.2.  Anche  l'accesso a tale recinto deve essere sistemato in modo
da rispondere allo stesso scopo.
5.1.3.   La  manovra  di  sganciamento  della  mazza  deve  eseguirsi
dall'esterno del recinto o comunque da posto idoneamente protetto.
5.2 Laminatoi siderurgici e simili
5.2.1. Negli impianti di laminazione in cui si ha uscita violenta del
materiale  in  lavorazione,  quali  i laminatoi siderurgici e simili,
devono essere predisposte difese per evitare che il materiale investa
i lavoratori.
5.2.2.  Quando per esigenze tecnologiche o per particolari condizioni
di  impianto  non  sia  possibile  predisporre  una efficiente difesa
diretta,   dovranno  essere  adottate  altre  idonee  misure  per  la
sicurezza del lavoro.
6 Rischi per Energia elettrica
6.1  Le  attrezzature  di lavoro debbono essere installate in modo da
proteggere  i  lavoratori  dai  rischi  di  natura  elettrica  ed  in
particolare  dai  contatti  elettrici  diretti ed indiretti con parti
attive sotto tensione.
6.2  Nei  luoghi  a maggior rischio elettrico, come individuati dalle
norme  tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a
tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche.
7 Materie e prodotti infiammabili o esplodenti
7.1.  Per  la  lubrificazione  delle  macchine  o parti di macchine o
apparecchi  in contatto con materie esplodenti o infiammabili, devono
essere  usati  lubrificanti  di  natura  tale  che  non diano luogo a
reazioni   pericolose   in   rapporto   alla   costituzione  ed  alle
caratteristiche delle materie stesse.
8.  Impianti  ed  operazioni  di  saldatura o taglio ossiacetilenica,
ossidrica, elettrica e simili
8.1. Non devono eseguirsi lavorazioni ed operazioni con fiamme libere
o  con  corpi  incandescenti  a  meno  di  5  metri  di  distanza dai
generatori o gasometri di acetilene.
8.2.  Il  trasporto nell'interno delle aziende e dei locali di lavoro
degli   apparecchi  mobili  di  saldatura  al  cannello  deve  essere
effettuato  mediante  mezzi  atti  ad  assicurare  la  stabilita' dei
gasogeni  e dei recipienti dei gas compressi o disciolti e ad evitare
urti pericolosi.
8.3.  I  recipienti  dei  gas compressi o sciolti, ad uso di impianti
fissi  di saldatura, devono essere efficacemente ancorati, al fine di
evitarne la caduta accidentale.
8.4.  E'  vietato  effettuare  operazioni  di  saldatura o taglio, al
cannello   od   elettricamente,  nelle  seguenti  condizioni:  a)  su
recipienti  o  tubi  chiusi;  b)  su  recipienti  o  tubi  aperti che
contengono  materie  le  quali  sotto l'azione del calore possono dar
luogo  a  esplosioni  o altre reazioni pericolose; c) su recipienti o
tubi  anche  aperti  che  abbiano  contenuto materie che evaporando o
gassificandosi   sotto  l'azione  del  calore  possono  dar  luogo  a
esplosioni  o  altre  reazioni  pericolose.  E'  altresi'  vietato di
eseguire   le   operazioni  di  saldatura  nell'interno  dei  locali,
recipienti  o  fosse che non siano efficacemente ventilati. Quando le
condizioni  di pericolo previste dalla lettera a) del primo comma del
presente  articolo si possono eliminare con l'apertura del recipiente
chiuso,  con  l'asportazione  delle  materie  pericolose  e  dei loro
residui,  con  l'uso  di  gas  inerti  o con altri mezzi o misure, le
operazioni  di  saldatura  e taglio possono essere eseguite anche sui
recipienti  o  tubazioni  indicati  alla  stessa lettera a) del primo
comma, purche' le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed
effettuate sotto la sua diretta sorveglianza.
8.5. Nelle operazioni di saldatura elettrica e simili nell'interno di
recipienti  metallici, ferma restando l'osservanza delle disposizioni
di  cui al punto 8.4, devono essere predisposti mezzi isolati e usate
pinze   porta   elettrodi  completamente  protette  in  modo  che  il
lavoratore  sia difeso dai pericoli derivanti da contatti accidentali
con  parti  in  tensione.  Le stesse operazioni devono inoltre essere
effettuate  sotto  la sorveglianza continua di un esperto che assista
il lavoratore dall'esterno del recipiente
9 Macchine utensili per legno e materiali affini
La lavorazione di pezzi di piccole dimensioni alle macchine da legno,
ancorche'  queste siano provviste dei prescritti mezzi di protezione,
deve  essere  effettuata  facendo  uso  di  idonee attrezzature quali
portapezzi, spingitoi e simili.
10 Macchine per filare e simili
Il  lavoratore  che  ha  la  responsabilita'  del  funzionamento  del
filatoio  automatico  intermittente,  prima  di  mettere  in  moto la
macchina,  deve assicurarsi che nessuna persona si trovi tra il carro
mobile e il banco fisso dei cilindri alimentatori.
E'  vietato a chiunque di introdursi nello spazio fra il carro mobile
e  il  banco fisso dei cilindri alimentatori durante il funzionamento
del filatoio automatico intermittente. E' altresi' vietato introdursi
nello  stesso  spazio  a  macchina  ferma  senza l'autorizzazione del
lavoratore addetto o di altro capo responsabile.
Le   disposizioni  del  presente  punto  integrate  con  il  richiamo
all'obbligo  di assicurare la posizione di fermo della macchina prima
di  introdursi  tra  il  carro mobile e il banco fisso, devono essere
rese note al personale mediante avviso esposto presso la macchina.

                            ALLEGATO VII

     ---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----
                            Allegato VIII


 INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE A PROTEZIONI PARTICOLARI

                       Protezione dei capelli

I  lavoratori che operano o che transitano presso organi in rotazione
presentanti  pericoli di impigliamento dei capelli, o presso fiamme o
materiali  incandescenti,  devono  essere  provvisti  di  appropriata
cuffia di protezione, resistente e lavabile e che racchiuda i capelli
in modo completo.

                         Protezione del capo

I  lavoratori  esposti  a  specifici  pericoli  di offesa al capo per
caduta  di  materiali  dall'alto o per contatti con elementi comunque
pericolosi   devono   essere   provvisti  di  copricapo  appropriato.
Parimenti  devono  essere  provvisti di adatti copricapo i lavoratori
che   devono   permanere,  senza  altra  protezione,  sotto  l'azione
prolungata dei raggi del sole.

                       Protezione degli occhi

I  lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni
di  schegge  o  di  materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque
dannosi,   devono  essere  muniti  di  occhiali,  visiere  o  schermi
appropriati.

                        Protezione delle mani

Nelle  lavorazioni  che  presentano  specifici  pericoli  di punture,
tagli,  abrasioni,  ustioni,  causticazioni  alle  mani, i lavoratori
devono  essere  forniti  di  guanti  o  altri  appropriati  mezzi  di
protezione.

                        Protezione dei piedi

Per  la  protezione  dei  piedi  nelle  lavorazioni  in  cui esistono
specifici  pericoli  di  ustioni,  di  causticazione, di punture o di
schiacciamento,  i  lavoratori  devono  essere provvisti di calzature
resistenti  ed  adatte  alla  particolare  natura  del  rischio. Tali
calzature devono potersi sfilare rapidamente.

               Protezione delle altre parti del corpo

Qualora  sia  necessario  proteggere  talune  parti  del corpo contro
rischi  particolari,  i lavoratori devono avere a disposizione idonei
mezzi  di  difesa,  quali  schermi  adeguati,  grembiuli,  pettorali,
gambali o uose.

                        Cinture di sicurezza

I  lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall'alto o entro
vani  o  che  devono  prestare  la loro opera entro pozzi, cisterne e
simili  in  condizioni di pericolo, devono essere provvisti di adatta
cintura di sicurezza.

                        Maschere respiratorie

I  lavoratori  esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di
gas,  polveri  o  fumi  nocivi  devono  avere a disposizione maschere
respiratorie  o  altri  dispositivi  idonei,  da conservarsi in luogo
adatto facilmente accessibile e noto ai lavoratori

1. Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego
              di attrezzature di protezione individuale

         ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----


2.   Elenco   indicativo  e  non  esauriente  delle  attrezzature  di
protezione individuale
Dispositivi di protezione della testa
Caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di
lavori pubblici, industrie varie).
Copricapo  leggero  per  proteggere  il  cuoio  capelluto  (berretti,
cuffie, retine con o senza visiera).
Copricapo  di  protezione  (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata
ecc., in tessuto, in tessuto rivestito,
ecc.).
Dispositivi di protezione dell'udito
Palline e tappi per le orecchie.
Caschi (comprendenti l'apparato auricolare).
Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l'industria.
Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza.
Dispositivi  di  protezione  contro  il rumore con apparecchiature di
intercomunicazione.
Dispositivi di protezione degli occhi e del viso
Occhiali a stanghette.
Occhiali a maschera.
Occhiali  di  protezione,  contro  i  raggi  X,  i  raggi  laser,  le
radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili.
Schermi facciali.
Maschera e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia
o adattabili a caschi protettivi).
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive.
Apparecchi isolanti a presa d'aria.
Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile.
Apparecchi e attrezzature per sommozzatori.
Scafandri per sommozzatori.
Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia
-  Guanti  contro  le  aggressioni  meccaniche  (perforazioni, tagli,
vibrazioni, ecc.); contro le aggressioni chimiche, per elettricisti e
antitermici.
- Guanti a sacco.
- Ditali.
- Manicotti.
- Fasce di protezione dei polsi.
- Guanti a mezze dita.
- Manopole.
Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe
Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza.
Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido.
Scarpe con protezione supplementare della punta del piede;
Scarpe e soprascarpe con suola anticalore;
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore;
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo;
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni;
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici;
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti;
Stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche;
Zoccoli;
Ginocchiere;
Dispositivi di protezione amovibili del collo del piede
Ghette;
Suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione);
Ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole.
Dispositivi di protezione della pelle
Creme protettive/pomate.
Dispositivi di protezione del tronco e dell'addome
Giubbotti,  giacche  e  grembiuli di protezione contro le aggressioni
meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.);
Giubbotti,  giacche  e  grembiuli di protezione contro le aggressioni
chimiche;
Giubbotti termici;
Giubbotti di salvataggio;
Grembiuli di protezione contro i raggi x;
Cintura di sicurezza del tronco.
Dispositivi dell'intero corpo
Attrezzature di protezione contro le cadute;
Attrezzature    cosiddette    anticaduta    (attrezzature    complete
comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);
Attrezzature   con   freno  "ad  assorbimento  di  energia  cinetica"
(attrezzature  complete comprendenti tutti gli accessori necessari al
funzionamento);
Dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza)
Indumenti di protezione
Indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute);
Indumenti    di   protezione   contro   le   aggressioni   meccaniche
(perforazioni, tagli, ecc.);
Indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche;
Indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi
infrarossi;
Indumenti di protezione contro il calore;
Indumenti di protezione contro il freddo;
Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva;
Indumenti antipolvere;
Indumenti antigas;
Indumenti  ed  accessori  (bracciali  e guanti, ecc.) fluorescenza di
segnalazione, catarifrangenti;
Coperture di protezione.
3.  Elenco  indicativo e non esauriente delle attivita' e dei settori
di   attivita'  per  i  quali  puo'  rendersi  necessario  mettere  a
disposizione attrezzature di protezione individuale
1. Protezione del capo (protezione del cranio)
Elmetti di protezione
-  Lavori  edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimita' di
impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio
di  armature,  lavori  di  installazione  e  di  posa  di  ponteggi e
operazioni di demolizione.
- Lavori su ponti d'acciaio, su opere edili in strutture d'acciaio di
grande  altezza,  piloni,  torri,  costruzioni idrauliche in acciaio,
altiforni,  acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte,
caldaie e centrali elettriche.
- Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera.
- Lavori in terra e in roccia.
-  Lavori  in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di
spostamento di ammassi di sterile.
- Uso di estrattori di bulloni.
- Brillatura mine.
- Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru
e nastri trasportatori.
-  Lavori  nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta,
in   acciaierie,  in  laminatoi,  in  stabilimenti  metallurgici,  in
impianti di fucinatura a maglio e a stampo, nonche' in fonderie.
-  Lavori  in  forni  industriali,  contenitori,  apparecchi,  silos,
tramogge e condotte.
- Costruzioni navali.
- Smistamento ferroviario.
- Macelli.
2. Protezione del piede
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile
- Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali.
- Lavori su impalcatura.
- Demolizioni di rustici.
-  Lavori in calcestruzzo e in elementi prefabbricati con montaggio e
smontaggio di armature.
- Lavori in cantieri edili e in aree di deposito.
- Lavori su tetti.
Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile
-  Lavori  su  ponti  d'acciaio,  opere  edili in strutture di grande
altezza,   piloni,   torri,  ascensori  e  montacarichi,  costruzioni
idrauliche  in  acciaio,  altiforni,  acciaierie,  laminatoi,  grandi
contenitori, grandi condotte, gru, caldaie e impianti elettrici.
-  Costruzioni di forni, installazioni di impianti di riscaldamento e
di aerazione, nonche' montaggio di costruzioni metalliche.
- Lavori di trasformazione e di manutenzione.
-  Lavori  in  altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e
laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti di fucinatura a maglio
e a stampo, impianti di pressatura a caldo e di trafilatura.
-  Lavori  in  cave di pietra, miniere, a cielo aperto e rimozione di
discarica.
- Lavorazione e finitura di pietre.
-  Produzione  di  vetri piani e di vetri cavi, nonche' lavorazione e
finitura.
- Manipolazione di stampi nell'industria della ceramica.
-  Lavori  di  rivestimenti  in  prossimita' del forno nell'industria
della ceramica.
-  Lavori  nell'industria della ceramica pesante e nell'industria dei
materiali da costruzione.
- Movimentazione e stoccaggio.
-  Manipolazione  di  blocchi  di  carni  surgelate  e di contenitori
metallici di conserve.
- Costruzioni navali.
- Smistamento ferroviario.
Scarpe  di  sicurezza con tacco o con suola continua e con intersuola
imperforabile
- Lavori sui tetti.
- Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante.
-  Attivita'  su  e  con  masse  molte  fredde  o  ardenti. Scarpe di
sicurezza a slacciamento rapido
- In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse.
3. Protezione degli occhi o del volto
Occhiali di protezione, visiere o maschere di protezione
- Lavori di saldatura, molatura e tranciatura
- Lavori di mortasatura e di scalpellatura
- Lavorazione e finitura di pietre
- Uso di estrattori di bulloni.
-  Impiego  di  macchine  asportatrucioli  durante  la lavorazione di
materiale che producono trucioli corti.
- Fucinatura a stampo.
- Rimozione e frantumazione di schegge.
- Operazioni di sabbiatura.
-  Manipolazione  di  prodotti  acidi  e  alcalini,  disinfettanti  e
detergenti corrosivi.
- Impiego di pompe a getto liquido.
-  Manipolazione  di masse incandescenti fuse o lavori in prossimita'
delle stesse.
- Lavori che comportano esposizione al calore radiante.
- Impiego di laser.
4. Protezione delle vie respiratorie
Autorespiratori
-  Lavori  in  contenitori,  in vani ristretti e in forni industriali
riscaldati  a  gas,  qualora sussista il rischio di intossicazione da
gas o di carenza di ossigeno.
- lavoro nella zona di caricamento dell'altoforno.
- Lavori in prossimita' dei convertitori e delle condutture di gas di
altoforno.
-   Lavori  in  prossimita'  della  colata  in  siviera  qualora  sia
prevedibile che se ne sprigionino fumo di metalli pesanti.
-   Lavori  di  rivestimento  di  forni  e  di  siviere  qualora  sia
prevedibile la formazione di polveri.
- Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione.
-  Lavori  in  pozzetti,  canali e altri vani sotterranei nell'ambito
della rete fognaria.
-  Attivita'  in  impianti  frigoriferi  che presentino un rischio di
fuoriuscita del refrigerante.
5. Protezione dell'udito
Otoprotettori
- Lavori nelle vicinanze di presse per metalli.
- Lavori che implicano l'uso di utensili pneumatici.
- Attivita' del personale a terra negli aeroporti.
- Battitura di pali e costipazione del terreno.
- Lavori nel legname e nei tessili.
6. Protezione del tronco, delle braccia e delle mani
Indumenti protettivi
-  Manipolazione  di  prodotti  acidi  e  alcalini,  disinfettanti  e
detergenti corrosivi.
-  Lavori  che  comportano  la manipolazione di masse calde o la loro
vicinanza o comunque un'esposizione al calore.
- Lavorazione di vetri piani.
- Lavori di sabbiatura.
- Lavori in impianti frigoriferi.
Indumenti protettivi difficilmente infiammabili
- Lavori di saldatura in ambienti ristretti
Grembiuli imperforabili
- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli.
-  Lavori  che  comportano  l'uso di coltelli, nel caso in cui questi
siano mossi in direzione del corpo.
Grembiuli di cuoio
- Saldatura
- Fucinatura
- Fonditura
Bracciali
- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli.
Guanti
- Saldatura.
-  Manipolazione  di  oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui
sussista il rischio che il guanto rimanga impigliato nelle macchine.
- Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini. Guanti a
maglia metallica
- Operazione di disossamento e di squartamento nei macelli.
-  Attivita'  protratta  di  taglio  con  il  coltello nei reparti di
produzione e macellazione.
- Sostituzione di coltelli nelle taglierine.
7. Indumenti di protezione contro le intemperie
- Lavori edili all'aperto con clima piovoso e freddo.
8. Indumenti fosforescenti
-  Lavori  in  cui  e'  necessario percepire in tempo la presenza dei
lavoratori.
9. Attrezzatura di protezione anticaduta (imbracature di sicurezza)
- Lavori su impalcature.
- Montaggio di elementi prefabbricati.
- Lavori su piloni.
10. Attacco di sicurezza con corda
- Posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru.
-   Posti   di   lavoro   in   cabine   di  manovra  sopraelevate  di
transelevatori.
- Posti di lavoro sopraelevati su torri di trivellazione.
- Lavori in pozzi e in fogne.
11. Protezione dell'epidermide
- Manipolazione di emulsioni.
- Concia di pellami.
4  Indicazioni  non  esaurienti per la valutazione dei dispositivi di
protezione individuale
1.	Elmetti di protezione per l'industria
2.	Occhiali protettivi e schermi per la protezione del viso
3.	Otoprotettori
4.	Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
5.	Guanti di protezione
6.	Calzature per uso professionale
7.	Indumenti di protezione
8.	Giubbotti di salvataggio per l'industria
9.	Dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto

         ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----


                             ALLEGATO IX


Valori  delle  tensioni  nominali  di  esercizio  delle  macchine  ed
                         impianti elettrici

In  relazione  alla  loro  tensione  nominale  i sistemi elettrici si
dividono in:
-  sistemi  di  Categoria  0  (zero),  chiamati  anche  a  bassissima
tensione,  quelli  a  tensione  nominale  minore o uguale a 50 V se a
corrente alternata o a 120 V se in corrente continua (non ondulata);
-  sistemi  di  Categoria I (prima), chiamati anche a bassa tensione,
quelli  a  tensione nominale da oltre 50 fino a 1000 V se in corrente
alternata  o  da  oltre  120  V fino a 1500 V compreso se in corrente
continua;
sistemi  di  Categoria  II  (seconda),chiamati anche a media tensione
quelli  a  tensione nominale oltre 1000 V se in corrente alternata od
oltre 1500 V se in corrente continua, fino a 30 000 V
compreso;
sistemi  di  Categoria  III  (terza),chiamati anche ad alta tensione,
quelli a tensione nominale maggiore di 30 000 V.
Qualora  la tensione nominale verso terra sia superiore alla tensione
nominale  tra le fasi, agli effetti della classificazione del sistema
si considera la tensione nominale verso terra.
Per  sistema  elettrico  si intende la parte di un impianto elettrico
costituito  da  un  complesso  di  componenti  elettrici  aventi  una
determinata tensione nominale.
Tab.  1  allegato IX - Distanze di sicurezza da parti attive di linee
elettriche   e   di   impianti   elettrici   non   protette   o   non
sufficientemente  protette  da  osservarsi, nell'esecuzione di lavori
non  elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro,
delle  attrezzature  utilizzate  e dei materiali movimentati, nonche'
degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all'azione del vento
e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche.

                   Un (kV)               |             D (m)
                     <=1                 |               3
                  1<Un<=30               |              3,5
                 30<Un<=132              |               5
                    >132                 |               7


Dove Un = tensione nominale.

                             ALLEGATO X


           Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile
             di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)

1.  I  lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
conservazione,  risanamento,  ristrutturazione  o equipaggiamento, la
trasformazione,  il  rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse,
permanenti  o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo,
in  legno  o  in altri materiali, comprese le parti strutturali delle
linee  elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le
opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e,
solo  per  la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile,
le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2.  Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile
gli  scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati
utilizzati  per  la  realizzazione  di  lavori  edili o di ingegneria
civile.

                             ALLEGATO XI 
 
ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA  SICUREZZA  E
                      LA SALUTE DEI LAVORATORI 
 
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento  o  di
sprofondamento a profondita' superiore a m 1,5 o di caduta  dall'alto
da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura
dell'attivita' o dei procedimenti  attuati  oppure  dalle  condizioni
ambientali del posto di lavoro o dell'opera. 
1-bis. Lavori che espongono i lavoratori  al  rischio  di  esplosione
derivante dall'innesco accidentale di un  ordigno  bellico  inesploso
rinvenuto durante le attivita' di scavo. (14) 28 
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche
che presentano rischi particolari per la sicurezza e  la  salute  dei
lavoratori  oppure  comportano  un'esigenza  legale  di  sorveglianza
sanitaria. 
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono  la  designazione  di
zone  controllate  o  sorvegliate,  quali  definite   dalla   vigente
normativa in materia di protezione dei  lavoratori  dalle  radiazioni
ionizzanti. 
4. Lavori in prossimita' di linee elettriche aree a  conduttori  nudi
in tensione. 
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento. 
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. 
7. Lavori subacquei con respiratori. 
8. Lavori in cassoni ad aria compressa. 
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi. 
10. Lavori  di  montaggio  o  smontaggio  di  elementi  prefabbricati
pesanti. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (14) 
  La L. 1 ottobre 2012, n. 177, ha disposto (con l'art. 1,  comma  3)
che "Le modificazioni al decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,
introdotte dal comma 1 del presente  articolo,  acquistano  efficacia
decorsi sei mesi dalla  data  della  pubblicazione  del  decreto  del
Ministro della difesa, di cui al comma 2 del presente articolo.  Fino
a  tale  data  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  di   cui
all'articolo  7,  commi  primo,  secondo  e   quarto,   del   decreto
legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, che  riacquistano
efficacia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata  in
vigore del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e  sono  autorizzate  a  proseguire
l'attivita'  le  imprese  gia'  operanti  ai  sensi  delle   medesime
disposizioni." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (28) 
  La L. 1 ottobre 2012, n. 177 come modificata dal D.L.  30  dicembre
2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016,
n. 21 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che  "Le  modificazioni  al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotte dal comma 1  del
presente articolo, acquistano efficacia  decorsi  dodici  mesi  dalla
data della pubblicazione del decreto del Ministro  della  difesa,  di
cui al comma 2 del presente articolo". 
                            ALLEGATO XII
     Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99

  1. Data della comunicazione.
  2. Indirizzo del cantiere.
  3.  Committente  (i)  (nome  (i),  cognome  (i),  codice  fiscale e
indirizzo (i)).
  4. Natura dell'opera.
  5.  Responsabile  (i)  dei  lavori  (nome  (i), cognome (i), codice
fiscale e indirizzo (i)).
  6.  Coordinatore  (i)  per quanto riguarda la sicurezza e la salute
durante  la  progettazione  dell'opera (nome (i), cognome (i), codice
fiscale e indirizzo (i)).
  7.  Coordinatore  (i)  per quanto riguarda la sicurezza e la salute
durante  la  realizzazione  dell'opera (nome (i), cognome (i), codice
fiscale e indirizzo (i)).
  8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
  9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
  10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
  11.  Numero  previsto  di  imprese  e  di  lavoratori  autonomi sul
cantiere.
  12.  Identificazione,  codice  fiscale o partita IVA, delle imprese
gia' selezionate. 13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).
                            ALLEGATO XIII


 PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE

1.  I  luoghi  di  lavoro  al  servizio  dei  cantieri  edili  devono
rispondere,  tenuto  conto delle caratteristiche del cantiere e della
valutazione  dei  rischi,  alle norme specifiche nel presente decreto
legislativo.
PRESCRIZIONI  PER I SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI A DISPOSIZIONE DEI
LAVORATORI NEI CANTIERI
1. Spogliatoi e armadi per il vestiario
1.1.  I  locali  spogliatoi  devono  disporre  di adeguata aerazione,
essere illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la
stagione  fredda,  muniti  di  sedili  ed  essere  mantenuti in buone
condizioni di pulizia.
1.2.   Gli  spogliatoi  devono  essere  dotati  di  attrezzature  che
consentano  a  ciascun  lavoratore  di  chiudere  a  chiave  i propri
indumenti durante il tempo di lavoro.
1.3.  La  superficie  dei  locali deve essere tale da consentire, una
dislocazione  delle  attrezzature, degli arredi, dei passaggi e delle
vie  di  uscita rispondenti a criteri di funzionalita' e di ergonomia
per  la  tutela  e  l'igiene  dei  lavoratori,  e  di chiunque acceda
legittimamente ai locali stessi.
2. Docce
2.1.  I  locali docce devono essere riscaldati nella stagione fredda,
dotati di acqua calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi
ed  essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. Il numero minimo
di docce e' di uno ogni dieci lavoratori impegnati nel cantiere.
3. Gabinetti e lavabi
3.1.  I  locali  che  ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua
corrente, se necessario calda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.
3.2.   I   servizi  igienici  devono  essere  costruiti  in  modo  da
salvaguardare la decenza e mantenuti puliti.
3.3. I lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori
e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel cantiere.
3.4.  Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili
chimici, questi devono presentare caratteristiche tali da minimizzare
il rischio sanitario per gli utenti.
3.5.  In  condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per
l'allestimento dei servizi di cantiere, e in prossimita' di strutture
idonee  aperte  al pubblico, e' consentito attivare delle convenzioni
con  tali  strutture  al  fine  di  supplire all'eventuale carenza di
servizi  in cantiere: copia di tali convenzioni deve essere tenuta in
cantiere ed essere portata a conoscenza dei lavoratori.
4. Locali di riposo, di refezione e dormitori
4.1.  I  locali  di  riposo  e  di refezione devono essere forniti di
sedili  e  di  tavoli,  ben  illuminati,  aerati  e  riscaldati nella
stagione  fredda. Il pavimento e le pareti devono essere mantenute in
buone condizioni di pulizia.
4.2.  Nel  caso  i  pasti vengano consumati in cantiere, i lavoratori
devono  disporre di attrezzature per scaldare e conservare le vivande
ed  eventualmente  di  attrezzature  per  preparare  i  loro pasti in
condizioni di soddisfacente igienicita'.
4.3.  I  lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua potabile in
quantita'  sufficiente  nei  locali occupati, nonche' nelle vicinanze
dei posti di lavoro.
4.4. Nei locali di riposo e di refezione cosi' come nei locali chiusi
di lavoro e' vietato fumare.
4.5.  I  locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di
dormitorio  stabile  devono  essere riscaldati nella stagione fredda,
essere  forniti  di luce artificiale in quantita' sufficiente, essere
dotati  di servizi igienici, di acqua per bere e per lavarsi, nonche'
di arredamento necessario.
5.  Utilizzo  di  monoblocchi  prefabbricati  per  i  locali  ad  uso
spogliatoi, locali di riposo e refezione
5.1.  Non  devono  avere  altezza  netta  interna inferiore a m 2.40,
l'aerazione  e  l'illuminazione  devono  essere  sempre assicurate da
serramenti  apribili;  l'illuminazione  naturale,  quando necessario,
sara' integrata dall'impianto di illuminazione artificiale.
6. Utilizzo di caravan ai fini igienico assistenziali
6.1.     L'uso    di    caravan    o    roulottes    quali    servizi
igienico-assistenziali,   e'   consentito  esclusivamente  ad  inizio
cantiere per un periodo massimo di 5 giorni, prima dell'installazione
dei servizi di cantiere veri e propri.
6.2.     L'uso    di    caravan    o    roulottes    quali    servizi
igienico-assistenziali,   e'  consentito  nei  cantieri  stradali  di
rilevante lunghezza e brevi tempi di lavorazione su singole posizioni
fra  loro  molto  lontane  in aggiunta agli ordinari servizi igienico
assistenziali posizionati presso le aree di cantiere o i campi base.
PRESCRIZIONI PER I POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI
1.  I  posti  di  lavoro  all'interno  dei  locali in cui si esercita
l'attivita'  di  costruzione,  tenuto conto delle caratteristiche del
cantiere  e  della  valutazione  dei  rischi,  devono soddisfare alle
disposizioni di seguito riportate.
1. Porte di emergenza
Le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno.
Le  porte  di  emergenza non devono essere chiuse in modo tale da non
poter  essere  aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che
abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.
1.3. Le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte
di emergenza.
2. Aerazione e temperatura
2.1.  Ai  lavoratori  deve essere garantita una sufficiente e salubre
quantita'   di   aria.   Qualora   vengano   impiegati   impianti  di
condizionamento  d'aria  o  di  ventilazione  meccanica,  essi devono
funzionare  in  modo  tale  che  i  lavoratori  non vengano esposti a
correnti d'aria moleste.
2.2.  Ogni  deposito  e  accumulo di sporcizia che possono comportare
immediatamente  un  rischio  per  la  salute  dei  lavoratori a causa
dell'inquinamento   dell'aria   respirata   devono  essere  eliminati
rapidamente.
2.3.  Durante  il  lavoro,  la temperatura per l'organismo umano deve
essere  adeguata, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e delle
sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori.
3. Illuminazione naturale e artificiale
3.1.  I  posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile,
di  sufficiente  luce  naturale  ed  essere dotati di dispositivi che
consentano  un'adeguata  illuminazione  artificiale  per  tutelare la
sicurezza e la salute dei lavoratori.
4. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali
4.1.  I  pavimenti  dei  locali  non  devono presentare protuberanze,
cavita'  o  piani  inclinati  pericolosi;  essi  devono essere fissi,
stabili e antisdrucciolevoli.
4.2.  Le  superfici  dei  pavimenti,  delle pareti e dei soffitti nei
locali  devono  essere  tali  da poter essere pulite e intonacate per
ottenere condizioni appropriate di igiene.
4.3.  Le  pareti  trasparenti o translucide, in particolare le pareti
interamente  vetrate  nei  locali  o nei pressi dei posti di lavoro e
delle  vie  di  circolazione  devono  essere chiaramente segnalate ed
essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da
detti  posti  di  lavoro  e  vie  di circolazione, in modo tale che i
lavoratori  non possano entrare in contatto con le pareti stesse, ne'
essere feriti qualora vadano in frantumi.
5. Finestre e lucernari dei locali
5.1.  Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono
poter  essere  aperti,  chiusi,  regolati e fissati dai lavoratori in
maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati
in modo da costituire un pericolo per i lavoratori.
5.2.  Le  finestre  e i lucernari devono essere progettati in maniera
congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi che
ne   consentano  la  pulitura  senza  rischi  per  i  lavoratori  che
effettuano questo lavoro nonche' per i lavoratori presenti.
6. Porte e portoni
6.1.  La  posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni
delle  porte  e  dei portoni sono determinati dalla natura e dall'uso
dei locali.
6.2.  Un  segnale  deve  essere apposto ad altezza d'uomo sulle porte
trasparenti.
6.3. Le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere
dotati di pannelli trasparenti.
6.4.  Quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e dei
portoni  sono  costituite  da materiale di sicurezza e quando c'e' da
temere  che  i  lavoratori  possano  essere  feriti se una porta o un
portone  va  in  frantumi,  queste  superfici  devono essere protette
contro lo sfondamento.
7. Vie di circolazione e zone di pericolo
7.1.  Quando  l'uso  e  l'attrezzatura  dei  locali lo richiedano per
assicurare  la  protezione  dei lavoratori, il tracciato delle vie di
circolazione deve essere messo in evidenza.
7.2.   Adeguate  misure  devono  essere  adottate  per  proteggere  i
lavoratori che sono autorizzati ad accedere alle zone di pericolo, le
quali devono essere segnalate in maniera ben visibile.
8. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili
8.1.  Le  scale  ed  i  marciapiedi  mobili devono funzionare in modo
sicuro.
8.2.   Essi   devono  essere  dotati  dei  necessari  dispositivi  di
sicurezza.
8.3. Essi devono essere dotati di dispositivi di arresto di emergenza
facilmente identificabili e accessibili.

                            ALLEGATO XIV 
 
CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I  COORDINATORI  PER  LA
             PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 
 
PARTE TEORICA 
Modulo giuridico per complessive 28 ore 
 
- La legislazione di base in materia di sicurezza  e  di  igiene  sul
lavoro; la normativa contrattuale inerente gli aspetti di sicurezza e
salute  sul  lavoro;  la  normativa  sull'assicurazione  contro   gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali; 
- Le normative europee e la loro valenza; le norme di buona  tecnica;
le direttive di prodotto; 
- Il Testo Unico in materia di  salute  e  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro con particolare  riferimento  al  Titolo  I.  I  soggetti  del
Sistema  di  Prevenzione  Aziendale:  i  compiti,  gli  obblighi,  le
responsabilita' civili e penali.  Metodologie  per  l'individuazione,
l'analisi e la valutazione dei rischi; 
- La legislazione specifica in materia  di  salute  e  sicurezza  nei
cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota. Il titolo IV  del
Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- Le figure interessate alla realizzazione dell'opera: i compiti, gli
obblighi, le responsabilita' civili e penali; 
- La legge quadro in materia  di  lavori  pubblici  ed  i  principali
decreti attuativi; 
- La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive. 
Modulo tecnico per complessive 52 ore 
- Rischi di caduta dall'alto. Ponteggi e opere provvisionali 
- L'organizzazione in sicurezza del Cantiere. Il  cronoprogramma  dei
lavori 
-  Gli  obblighi  documentali  da  parte  dei  committenti,  imprese,
coordinatori per la sicurezza 
- Le malattie professionali ed il primo soccorso 
-  Il  rischio  elettrico  e  la  protezione   contro   le   scariche
atmosferiche 
-  Il  rischio  negli  scavi,  nelle  demolizioni,  nelle  opere   in
sotterraneo ed in galleria 
- I rischi connessi all'uso di macchine e attrezzature di lavoro  con
particolare riferimento agli apparecchi di sollevamento e trasporto 
- I rischi chimici in cantiere 
- I rischi fisici: rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione 
- I rischi connessi alle bonifiche da amianto 
- I rischi biologici 
- I rischi da movimentazione manuale dei carichi 
- I rischi di incendio e di esplosione 
-  I  rischi  nei  lavori  di  montaggio  e  smontaggio  di  elementi
prefabbricati 
- I  dispositivi  di  protezione  individuali  e  la  segnaletica  di
sicurezza 
Modulo metodologico/organizzativo per complessive 16 ore 
- I contenuti minimi del piano di sicurezza e di  coordinamento,  del
piano sostitutivo di sicurezza e del piano operativo di sicurezza. 
- I criteri metodologici per: 
a) l'elaborazione  del  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  e
l'integrazione con i piani operativi di sicurezza ed il fascicolo; 
b) l'elaborazione del piano operativo di sicurezza; 
c) l'elaborazione del fascicolo; 
d) l'elaborazione del P.I.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio
dei ponteggi; 
e) la stima dei costi della sicurezza 
- Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla  risoluzione  di
problemi e  alla  cooperazione;  teorie  di  gestione  dei  gruppi  e
leadership 
- I rapporti con la committenza,  i  progettisti,  la  direzione  dei
lavori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
 
PARTE PRATICA per complessive 24 ore 
 
- Esempi di Piano di Sicurezza  e  Coordinamento:  presentazione  dei
progetti,  discussione  sull'analisi  dei  rischi  legati   all'area,
all'organizzazione  del  cantiere,  alle  lavorazioni  ed  alle  loro
interferenze 
- Stesura di Piani di  Sicurezza  e  Coordinamento,  con  particolare
riferimento  a  rischi  legati   all'area,   all'organizzazione   del
cantiere, alle lavorazioni  ed  alle  loro  interferenze.  Lavori  di
gruppo 
- Esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di  Piani  Sostitutivi  di
Sicurezza 
- Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei Piano di
Sicurezza e Coordinamento 
- Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase  di
esecuzione 
 
VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO 
 
La verifica finale di apprendimento dovra' essere effettuata  da  una
commissione costituita da almeno 3 docenti del corso, tramite: 
- Simulazione al fine di valutare le competenze tecnico-professionali 
- Test finalizzati a verificare le competenze cognitive 
 
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CORSI 
 
La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella
misura del 90%. Il numero massimo di partecipanti per ogni  corso  e'
fissato a 60 per la PARTE TEORICA e a 30 per la PARTE PRATICA . 
E' inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale
della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo  di
diversi moduli  nell'arco  del  quinquennio.  L'aggiornamento  puo'
essere  svolto  anche  attraverso  la  partecipazione  a  convegni  o
seminari, in tal caso e' richiesta la tenuta del registro di presenza
dei partecipanti da parte del soggetto che  realizza  l'iniziativa  e
non vi e' alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti. 
Per coloro che hanno conseguito  l'attestato  prima  dell'entrata  in
vigore del presente decreto, l'obbligo di aggiornamento decorre dalla
data di entrata in vigore del medesimo decreto. 
                             ALLEGATO XV 
 
CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA  NEI  CANTIERI  TEMPORANEI  O
                               MOBILI 
 
1. DISPOSIZIONI GENERALI 
1.1. - Definizioni e termini di efficacia 
1.1.1. Ai fini del presente allegato si intendono per: 
a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte  effettuate
in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione
con il coordinatore  per  la  progettazione,  al  fine  di  garantire
l'eliminazione o la riduzione al minimo  dei  rischi  di  lavoro.  Le
scelte  progettuali  sono  effettuate  nel   campo   delle   tecniche
costruttive,  dei  materiali  da  impiegare  e  delle  tecnologie  da
adottare; le scelte organizzative sono  effettuate  nel  campo  della
pianificazione temporale e spaziale dei lavori; 
b) procedure: le modalita' e le sequenze stabilite  per  eseguire  un
determinato lavoro od operazione; 
c) apprestamenti: le opere provvisionali  necessarie  ai  fini  della
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere; 
d) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio,  utensile
o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro; 
e)  misure   preventive   e   protettive:   gli   apprestamenti,   le
attrezzature, le infrastrutture, i  mezzi  e  servizi  di  protezione
collettiva,  atti  a  prevenire  il  manifestarsi  di  situazioni  di
pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio  di  infortunio  ed  a
tutelare la loro salute; 
f) prescrizioni operative: le indicazioni  particolari  di  carattere
temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale,  da
rispettare durante le fasi critiche del processo di  costruzione,  in
relazione alla complessita' dell'opera da realizzare; 
g) cronoprogramma dei  lavori:  programma  dei  lavori  in  cui  sono
indicate, in base alla complessita' dell'opera,  le  lavorazioni,  le
fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e  la  loro
durata; 
h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui  all'articolo
100; 
i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di
coordinamento, di cui all'articolo  131,  comma  2,  lettera  b)  del
D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche; 
l) POS: il piano operativo  di  sicurezza  di  cui  all'articolo  89,
lettera h, e all'articolo  131,  comma  2,  lettera  c),  del  D.Lgs.
163/2006 e successive modifiche; 
m) costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 100,  nonche'
gli oneri indicati all'articolo 131 del D.Lgs. 163/2006 e  successive
modifiche. 
2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 
2.1. - Contenuti minimi 
2.1.1. Il PSC e' specifico per ogni  singolo  cantiere  temporaneo  o
mobile e di concreta fattibilita'; i suoi contenuti sono il risultato
di scelte progettuali ed  organizzative  conformi  alle  prescrizioni
dell'articolo 15 del presente decreto. 
2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi: 
a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con: 
1) l'indirizzo del cantiere; 
2) la  descrizione  del  contesto  in  cui  e'  collocata  l'area  di
cantiere; 
3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare  riferimento
alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche; 
b)  l'individuazione  dei  soggetti   con   compiti   di   sicurezza,
esplicitata con l'indicazione dei  nominativi  del  responsabile  dei
lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e,
qualora gia' nominato, del coordinatore per la sicurezza in  fase  di
esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per  l'esecuzione  con
l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori,  dei  nominativi
dei datori di  lavoro  delle  imprese  esecutrici  e  dei  lavoratori
autonomi; 
c)  una  relazione  concernente  l'individuazione,  l'analisi  e   la
valutazione dei rischi concreti, con  riferimento  all'area  ed  alla
organizzazione  del  cantiere,  alle   lavorazioni   ed   alle   loro
interferenze; 
d) le scelte progettuali ed organizzative, le  procedure,  le  misure
preventive e protettive, in riferimento: 
1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1. e 2.2.4.; 
2) all'organizzazione del cantiere,  ai  sensi  dei  punti  2.2.2.  e
2.2.4.; 
3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3. e 2.2.4.; 
e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed  i
dispositivi  di   protezione   individuale,   in   riferimento   alle
interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1., 2.3.2.  e
2.3.3.; 
f) le misure di coordinamento relative all'uso  comune  da  parte  di
piu' imprese e lavoratori autonomi,  come  scelta  di  pianificazione
lavori finalizzata alla sicurezza,  di  apprestamenti,  attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva  di  cui  ai
punti 2.3.4. e 2.3.5.; 
g) le modalita' organizzative della cooperazione e del coordinamento,
nonche' della reciproca informazione, fra i datori di  lavoro  e  tra
questi ed i lavoratori autonomi; 
h) l'organizzazione prevista per  il  servizio  di  pronto  soccorso,
antincendio ed  evacuazione  dei  lavoratori,  nel  caso  in  cui  il
servizio di gestione delle emergenze e' di tipo comune,  nonche'  nel
caso di cui all'articolo  94,  comma  4;  il  PSC  contiene  anche  i
riferimenti telefonici delle strutture  previste  sul  territorio  al
servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi; 
i) la durata prevista delle lavorazioni,  delle  fasi  di  lavoro  e,
quando la complessita' dell'opera lo  richieda,  delle  sottofasi  di
lavoro, che  costituiscono  il  cronoprogramma  dei  lavori,  nonche'
l'entita' presunta del cantiere espressa in uomini-giorno; 
l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1. 
2.1.3. Il coordinatore per la progettazione indica nel  PSC,  ove  la
particolarita' delle lavorazioni lo richieda, il  tipo  di  procedure
complementari e di dettaglio al PSC stesso  e  connesse  alle  scelte
autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS. 
2.1.4. Il  PSC  e'  corredato  da  tavole  esplicative  di  progetto,
relative  agli  aspetti  della  sicurezza,  comprendenti  almeno  una
planimetria e, ove  la  particolarita'  dell'opera  lo  richieda,  un
profilo altimetrico e una  breve  descrizione  delle  caratteristiche
idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se  gia'
redatta. 
2.1.5. L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali
utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto  2.1.2.,
e' riportato nell'allegato XV.1. 
2.2. - Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di  cantiere,
all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni. 
2.2.1. In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi
degli elementi essenziali di cui all'allegato XV.2, in relazione: 
a)  alle  caratteristiche  dell'area  di  cantiere,  con  particolare
attenzione alla presenza nell'area del  cantiere  di  linee  aeree  e
condutture sotterranee; 
b) all'eventuale presenza di fattori esterni  che  comportano  rischi
per il cantiere, con particolare attenzione: 
b1) a lavori  stradali  ed  autostradali  al  fine  di  garantire  la
sicurezza e la salute dei  lavoratori  impiegati  nei  confronti  dei
rischi derivanti dal traffico circostante, 
b 2) al rischio di annegamento; 
c) agli eventuali rischi  che  le  lavorazioni  di  cantiere  possono
comportare per l'area circostante. 
2.2.2.  In  riferimento  all'organizzazione  del  cantiere   il   PSC
contiene, in relazione alla tipologia  del  cantiere,  l'analisi  dei
seguenti elementi: 
a) le modalita' da  seguire  per  la  recinzione  del  cantiere,  gli
accessi e le segnalazioni; 
b) i servizi igienico-assistenziali; 
c) la viabilita' principale di cantiere; 
d) gli impianti di alimentazione e reti principali  di  elettricita',
acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; 
e)  gli  impianti  di  terra  e  di  protezione  contro  le  scariche
atmosferiche; 
f)  le  disposizioni  per   dare   attuazione   a   quanto   previsto
dall'articolo 102; 
g)  le  disposizioni  per   dare   attuazione   a   quanto   previsto
dall'articolo 92, comma 1, lettera c); 
h) le eventuali modalita' di  accesso  dei  mezzi  di  fornitura  dei
materiali; 
i) la dislocazione degli impianti di cantiere; 
l) la dislocazione delle zone di carico e scarico; 
m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali  e  dei
rifiuti; 
n)  le  eventuali  zone  di  deposito  dei  materiali  con   pericolo
d'incendio o di esplosione. 
2.2.3. In  riferimento  alle  lavorazioni,  il  coordinatore  per  la
progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di  lavoro  e,
quando la  complessita'  dell'opera  lo  richiede,  in  sottofasi  di
lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi  presenti,  con  riferimento
all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e  alle
loro  interferenze,  ad  esclusione  di   quelli   specifici   propri
dell'attivita' dell'impresa, facendo  in  particolare  attenzione  ai
seguenti: 
a) al rischio di investimento  da  veicoli  circolanti  nell'area  di
cantiere; 
b) al rischio di seppellimento negli scavi; 
b-bis) al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di
un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attivita' di scavo;
(14) (28) 
c) al rischio di caduta dall'alto; 
d) al rischio di insalubrita' dell'aria nei lavori in galleria; 
e) al rischio di instabilita' delle pareti e della volta  nei  lavori
in galleria; 
f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni,  ove  le
modalita' tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; 
g) ai rischi di incendio o  esplosione  connessi  con  lavorazioni  e
materiali pericolosi utilizzati in cantiere; 
h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura; 
i) al rischio di elettrocuzione; 
l) al rischio rumore; 
m) al rischio dall'uso di sostanze chimiche. 
2.2.4. Per ogni elemento dell'analisi di cui ai punti 2.2.1., 2.2.2.,
2.2.3., il PSC contiene: 
a) le scelte progettuali ed organizzative, le  procedure,  le  misure
preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i
rischi di lavoro; ove necessario, vanno  prodotte  tavole  e  disegni
tecnici esplicativi; 
b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto  alla
lettera a). 
2.3. - Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra 
le lavorazioni ed al loro coordinamento 
2.3.1. Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi  delle
interferenze tra  le  lavorazioni,  anche  quando  sono  dovute  alle
lavorazioni di una stessa  impresa  esecutrice  o  alla  presenza  di
lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei  lavori.  Per
le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n.  163  del
12 aprile 2006 e successive modifiche, il cronoprogramma  dei  lavori
ai  sensi  del  presente  regolamento,   prende   esclusivamente   in
considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della  sicurezza
ed e' redatto ad integrazione del  cronoprogramma  delle  lavorazioni
previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554. 
2.3.2. In riferimento alle interferenze tra le  lavorazioni,  il  PSC
contiene le prescrizioni  operative  per  lo  sfasamento  spaziale  o
temporale delle lavorazioni interferenti e le modalita'  di  verifica
del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono  rischi
di interferenza, indica  le  misure  preventive  e  protettive  ed  i
dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo  tali
rischi. 
2.3.3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di
lavoro, il coordinatore  per  l'esecuzione  verifica  periodicamente,
previa  consultazione  della  direzione  dei  lavori,  delle  imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati,  la  compatibilita'
della relativa parte di PSC con l'andamento dei  lavori,  aggiornando
il  piano  ed  in  particolare  il  cronoprogramma  dei  lavori,   se
necessario. 
2.3.4.  Le  misure  di  coordinamento  relative  all'uso  comune   di
apprestamenti,  attrezzature,  infrastrutture,  mezzi  e  servizi  di
protezione collettiva, sono definite analizzando il loro  uso  comune
da parte di piu' imprese e lavoratori autonomi. 
2.3.5. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con
i nominativi delle  imprese  esecutrici  e  dei  lavoratori  autonomi
tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.2.4 ed al  punto  2.3.4
e, previa consultazione delle imprese  esecutrici  e  dei  lavoratori
autonomi interessati, indica la relativa cronologia di  attuazione  e
le modalita' di verifica. 
3. PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 
3.1. - Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo 
3.1.1. Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del  concessionario,
contiene gli stessi elementi del PSC  di  cui  al  punto  2.1.2,  con
esclusione della stima dei costi della sicurezza. 
3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza 
3.2.1. Il POS e' redatto a cura di ciascun  datore  di  lavoro  delle
imprese esecutrici, ai sensi delllarticolo 17 del presente decreto, e
successive  modificazioni,  in  riferimento   al   singolo   cantiere
interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi: 
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono: 
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti
telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere; 
2) la specifica attivita' e le singole lavorazioni svolte in cantiere
dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari; 
3) i nominativi degli addetti  al  pronto  soccorso,  antincendio  ed
evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze
in cantiere, del rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza,
aziendale o territoriale, ove eletto o designato; 
4) il nominativo del medico competente ove previsto; 
5) il nominativo del  responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e
protezione; 
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 
7) il numero e  le  relative  qualifiche  dei  lavoratori  dipendenti
dell'impresa  esecutrice  e  dei  lavoratori  autonomi  operanti   in
cantiere per conto della stessa impresa; 
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in  cantiere
da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice; 
c)  la  descrizione  dell'attivita'  di  cantiere,  delle   modalita'
organizzative e dei turni di lavoro; 
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere
provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti
utilizzati nel cantiere; 
e) l'elenco delle sostanze e miscele  pericolose  utilizzati  nel
cantiere con le relative schede di sicurezza; 
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore; 
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative
rispetto a quelle contenute nel  PSC  quando  previsto,  adottate  in
relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; 
h) le procedure complementari  e  di  dettaglio,  richieste  dal  PSC
quando previsto; 
i) l'elenco dei dispositivi  di  protezione  individuale  forniti  ai
lavoratori occupati in cantiere; 
l) la documentazione in merito all'informazione  ed  alla  formazione
fornite ai lavoratori occupati in cantiere. 
3.2.2. Ove non sia prevista la redazione  del  PSC,  il  PSS,  quando
previsto, e' integrato con gli elementi del POS. 
4. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
4.1. - Stima dei costi della sicurezza 
4.1.1. Ove e' prevista la redazione del PSC ai sensi del  Titolo  IV,
Capo I,  del  presente  decreto,  nei  costi  della  sicurezza  vanno
stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere,
i costi: 
a) degli apprestamenti previsti nel PSC; 
b)  delle  misure  preventive  e  protettive  e  dei  dispositivi  di
protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni
interferenti; 
c) degli impianti  di  terra  e  di  protezione  contro  le  scariche
atmosferiche,  degli  impianti   antincendio,   degli   impianti   di
evacuazione fumi; 
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; 
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici  motivi
di sicurezza; 
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e  richiesti
per  lo   sfasamento   spaziale   o   temporale   delle   lavorazioni
interferenti; 
g)  delle  misure  di  coordinamento  relative  all'uso   comune   di
apprestamenti,  attrezzature,  infrastrutture,  mezzi  e  servizi  di
protezione collettiva. 
4.1.2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione  del  D.Lgs.
n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e per le  quali  non
e' prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo  IV  Capo  I,del
presente decreto, le  amministrazioni  appaltanti,  nei  costi  della
sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel
cantiere, i costi delle misure preventive  e  protettive  finalizzate
alla sicurezza e salute dei lavoratori. 
4.1.3. La stima dovra' essere congrua, analitica per voci singole,  a
corpo  o  a  misura,  riferita   ad   elenchi   prezzi   standard   o
specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti
nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza
del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile
o non disponibile, si fara' riferimento ad analisi costi  complete  e
desunte da indagini di mercato.  Le  singole  voci  dei  costi  della
sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo  per
il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in
opera  ed  il  successivo  smontaggio,  l'eventuale  manutenzione   e
l'ammortamento. 
4.1.4. I costi  della  sicurezza  cosi'  individuati,  sono  compresi
nell'importo totale dei lavori, ed individuano  la  parte  del  costo
dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle  imprese
esecutrici. 
4.1.5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a  lavori  che
si rendono necessari a causa di varianti in  corso  d'opera  previste
dall'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006  e  successive
modifiche, o dovuti alle variazioni  previste  dagli  articoli  1659,
1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano  le
disposizioni contenute nei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. I costi  della
sicurezza cosi' individuati, sono compresi nell'importo totale  della
variante, ed  individuano  la  parte  del  costo  dell'opera  da  non
assoggettare a ribasso. 
4.1.6. Il direttore dei lavori liquida l'importo  relativo  ai  costi
della sicurezza previsti in base allo stato  di  avanzamento  lavori,
previa approvazione da parte del coordinatore  per  l'esecuzione  dei
lavori quando previsto. 
 
                            Allegato XV.1 
 
ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI  ELEMENTI  ESSENZIALI  UTILI
ALLA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL PSC DI CUI AL PUNTO 2.1.2. 
 
1. Gli apprestamenti comprendono:  ponteggi;  trabattelli;  ponti  su
cavalletti;  impalcati;  parapetti;  andatoie;  passerelle;  armature
delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi;  spogliatoi;
refettori; locali di ricovero  e  di  riposo;  dormitori;  camere  di
medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere. 
2. Le attrezzature comprendono: centrali e  impianti  di  betonaggio;
betoniere; gru';  autogru';  argani;  elevatori;  macchine  movimento
terra; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari; 
piegaferri; impianti elettrici di cantiere; impianti di  terra  e  di
protezione contro le  scariche  atmosferiche;  impianti  antincendio;
impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed
energia di qualsiasi tipo; impianti fognari. 
3. Le infrastrutture comprendono: viabilita' principale  di  cantiere
per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di  deposito  materiali,
attrezzature e rifiuti di cantiere. 
4.  I  mezzi  e  servizi  di   protezione   collettiva   comprendono:
segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo
soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti;  servizi  di
gestione delle emergenze. 
 
                           Allegato XV.2. 
 
ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI AI  FINI
DELL'ANALISI DEI RISCHI CONNESSI ALL'AREA  DI  CANTIERE,  DI  CUI  AL
PUNTO 2.2.1. 
 
1. 
Falde; 
fossati; 
alvei fluviali; 
banchine portuali; 
alberi; 
manufatti interferenti o sui quali  intervenire;infrastrutture  quali
strade, ferrovie, idrovie, aeroporti; 
edifici con particolare esigenze di tutela  quali  scuole,  ospedali,
case di riposo, abitazioni; 
linee aeree e condutture sotterranee di servizi; 
altri cantieri o insediamenti produttivi; 
viabilita'; 
rumore; 
polveri; 
fibre; 
fumi; 
vapori; 
gas; 
odori o altri inquinanti aerodispersi; 
caduta di materiali dall'alto. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (14) 
  La L. 1 ottobre 2012, n. 177, ha disposto (con l'art. 1,  comma  3)
che "Le modificazioni al decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,
introdotte dal comma 1 del presente  articolo,  acquistano  efficacia
decorsi sei mesi dalla  data  della  pubblicazione  del  decreto  del
Ministro della difesa, di cui al comma 2 del presente articolo.  Fino
a  tale  data  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  di   cui
all'articolo  7,  commi  primo,  secondo  e   quarto,   del   decreto
legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, che  riacquistano
efficacia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata  in
vigore del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e  sono  autorizzate  a  proseguire
l'attivita'  le  imprese  gia'  operanti  ai  sensi  delle   medesime
disposizioni." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (28) 
  La L. 1 ottobre 2012, n. 177 come modificata dal D.L.  30  dicembre
2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016,
n. 21 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che  "Le  modificazioni  al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotte dal comma 1  del
presente articolo, acquistano efficacia  decorsi  dodici  mesi  dalla
data della pubblicazione del decreto del Ministro  della  difesa,  di
cui al comma 2 del presente articolo". 
                            ALLEGATO XVI
             FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA

  1. Introduzione.
  Il fascicolo predisposto la prima volta a cura del coordinatore per
la progettazione, e' eventualmente modificato nella fase esecutiva in
funzione  dell'evoluzione  dei  lavori  ed  e'  aggiornato a cura del
committente  a  seguito  delle  modifiche intervenute in un'opera nel
corso  della  sua  esistenza.  Per interventi su opere esistenti gia'
dotate   di   fascicolo   e   che   richiedono  la  designazione  dei
coordinatori, l'aggiornamento del fascicolo e' predisposto a cura del
coordinatore per la progettazione.
  Per  le  opere  di  cui  al  D.Lgs.  n.  163  del  12 aprile 2006 e
successive   modifiche,   il  fascicolo  tiene  conto  del  piano  di
manutenzione dell'opera e delle sue parti, di cui all'articolo 40 del
Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
  Il fascicolo accompagna l'opera per tutta la sua durata di vita.
  II. Contenuti .
  Il fascicolo comprende tre capitoli:
  CAPITOLO  I  -  la descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione
dei soggetti coinvolti (scheda I)
  CAPITOLO  II - l'individuazione dei rischi, delle misure preventive
e  protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli
interventi  successivi  prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni
ordinarie   e   straordinarie,   nonche'  per  gli  altri  interventi
successivi gia' previsti o programmati (schede II- 1 , II-2 e II-3).
  Le  misure  preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le
misure  preventive  e  protettive incorporate nell'opera o a servizio
della  stessa,  per  la  tutela  della  sicurezza  e della salute dei
lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.
  Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre
misure preventive e protettive la cui adozione e' richiesta ai datori
di   lavoro  delle  imprese  esecutrici  ed  ai  lavoratori  autonomi
incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.
  Al  fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera e quelle ausiliarie, devono essere presi in considerazione
almeno i seguenti elementi:
   a) accessi ai luoghi di lavoro;
   b) sicurezza dei luoghi di lavoro;
   c) impianti di alimentazione e di scarico;
   d) approvvigionamento e movimentazione materiali;
   e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
   f) igiene sul lavoro;
   g) interferenze e protezione dei terzi.
  Il  fascicolo  fornisce,  inoltre,  le  informazioni  sulle  misure
preventive  e  protettive  in  dotazione  dell'opera,  necessarie per
pianificarne  la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonche' le
informazioni riguardanti le modalita' operative da adottare per:
   a) utilizzare le stesse in completa sicurezza;
   b) mantenerle  in piena funzionalita' nel tempo, individuandone in
particolare  le  verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la
loro periodicita'.
  CAPITOLO  III  -  i  riferimenti  alla  documentazione  di supporto
esistente (schede III-1, III-2 e III-3).

                             CAPITOLO I
  Modalita'  per  la  descrizione  dell'opera  e l'individuazione dei
soggetti interessati.
  1.  Per la realizzazione di questa parte di fascicolo e' utilizzata
come  riferimento  la  successiva  scheda  I, che e' sottoscritta dal
soggetto responsabile della sua compilazione.

         ---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----



                             CAPITOLO II
  Individuazione  dei rischi, delle misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie.
  1.   Per  la  realizzazione  di  questa  parte  di  fascicolo  sono
utilizzate   come   riferimento   le   successive  schede,  che  sono
sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione.
  2.1  La  scheda  II-1  e'  redatta per ciascuna tipologia di lavori
prevedibile,  prevista  o  programmata  sull'opera, descrive i rischi
individuati  e,  sulla  base  dell'analisi  di  ciascun punto critico
(accessi  ai luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.),
indica  le  misure  preventive e protettive in dotazione dell'opera e
quelle  ausiliarie.  Tale scheda e' corredata, quando necessario, con
tavole  allegate,  contenenti  le  informazioni  utili per la miglior
comprensione  delle  misure  preventive  e  protettive  in  dotazione
dell'opera  ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo,
come  la  portanza  e  la resistenza di solai e strutture, nonche' il
percorso  e  l'ubicazione  di  impianti  e  sottoservizi;  qualora la
complessita'   dell'opera   lo  richieda,  le  suddette  tavole  sono
corredate  da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le
soluzioni individuate.
  2.2  La  scheda  II-2 e' identica alla scheda II-1 ed e' utilizzata
per  eventualmente  adeguare  il  fascicolo in fase di esecuzione dei
lavori  ed  ogniqualvolta  sia  necessario  a seguito delle modifiche
intervenute  in  un'opera  nel corso della sua esistenza. Tale scheda
sostituisce  la  scheda  II-1,  la  quale e' comunque conservata fino
all'ultimazione dei lavori.
  2.3  La  scheda  II-3  indica,  per  ciascuna  misura  preventiva e
protettiva  in  dotazione  dell'opera, le informazioni necessarie per
pianificarne  la  realizzazione  in  condizioni di sicurezza, nonche'
consentire  il  loro  utilizzo  in completa sicurezza e permettere al
committente il controllo della loro efficienza.

         ---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----




                            CAPITOLO III
  Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione
di supporto esistente.
  1. All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al
reperimento   dei  documenti  tecnici  dell'opera  che  risultano  di
particolare  utilita'  ai  fini  della sicurezza, per ogni intervento
successivo  sull'opera,  siano  essi  elaborati progettuali, indagini
specifiche o semplici informazioni; tali documenti riguardano:
   a) il contesto in cui e' collocata;
   b) la struttura architettonica e statica;
   c) gli impianti installati.
  2.  Qualora  l'opera  sia  in possesso di uno specifico libretto di
manutenzione  contenente  i documenti sopra citati ad esso si rimanda
per i riferimenti di cui sopra.
  3.   Per  la  realizzazione  di  questa  parte  di  fascicolo  sono
utilizzate   come   riferimento   le   successive  schede,  che  sono
sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione.

         ---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----
                            ALLEGATO XVII


                   IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

01.  Le  imprese  affidatarie  dovranno  indicare al committente o al
responsabile  dei  lavori  almeno  il  nominativo  del  soggetto  o i
nominativi  dei  soggetti  della  propria  impresa, con le specifiche
mansioni,   incaricati   per   l'assolvimento   dei  compiti  di  cui
all'articolo 97.
1.  Ai  fini  della  verifica dell'idoneita' tecnico professionale le
imprese,  le  imprese  esecutrici nonche' le imprese affidatarie, ove
utilizzino  anche  proprio  personale,  macchine  o  attrezzature per
l'esecuzione  dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o
al responsabile dei lavori almeno:
a)  iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con
oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
b)  documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma
1,  lettera  a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5,
del presente decreto legislativo
c)  documento  unico  di  regolarita'  contributiva di cui al Decreto
Ministeriale 24 ottobre 2007.
d)   dichiarazione   di   non  essere  oggetto  di  provvedimenti  di
sospensione  o  interdittivi  di cui all'art. 14 del presente decreto
legislativo
2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
a)  iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con
oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
b)   specifica   documentazione   attestante   la   conformita'  alle
disposizioni  di  cui  al  presente  decreto legislativo di macchine,
attrezzature e opere provvisionali
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
d)  attestati  inerenti la propria formazione e la relativa idoneita'
sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo
e)  documento  unico  di  regolarita'  contributiva di cui al Decreto
Ministeriale 24 ottobre 2007.
3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria
verifica  l'idoneita'  tecnico  professionale dei sub appaltatori con
gli  stessi  criteri  di  cui  al precedente punto 1 e dei lavoratori
autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.

                           ALLEGATO XVIII


     VIABILITA' NEI CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO DEI MATERIALI

1. Viabilita' nei cantieri
1.1.  Le  rampe  di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di
sbancamento  devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al
transito  dei mezzi di trasporto di cui e' previsto l'impiego, ed una
pendenza  adeguata  alla  possibilita'  dei  mezzi  stessi. L'accesso
pedonale   al   fondo  dello  scavo  deve  essere  reso  indipendente
dall'accesso  carrabile;  solo  nel  caso  in cui non fosse possibile
realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve essere tale da
consentire  un  franco  di  almeno  70 centimetri, oltre la sagoma di
ingombro  del  veicolo.  Qualora  nei  tratti  lunghi il franco venga
limitato  ad  un  solo  lato,  devono  essere  realizzate piazzuole o
nicchie  di  rifugio  ad  intervalli  non  superiori a 20 metri lungo
l'altro lato.
1.2.  I  viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella
roccia  devono  essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti
il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri.
1.3. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere
sostenute,  ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi
che garantiscano idonea stabilita'.
1.4.  Alle  vie  di  accesso  ed ai punti pericolosi non proteggibili
devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate
le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno
a monte dei posti di lavoro.
1.5.  I  luoghi  destinati  al  passaggio  e  al  lavoro  non  devono
presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni
tali  da  rendere  sicuro il movimento ed il transito delle persone e
dei  mezzi  di  trasporto  ed  essere inoltre correttamente aerati ed
illuminati.
1.6 Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire
di raggiungere il piu' rapidamente possibile un luogo sicuro.
1.7  In  caso  di  pericolo  i  posti  di  lavoro devono poter essere
evacuati  rapidamente  e  in condizioni di massima sicurezza da parte
dei lavoratori.
1.8  Il  numero,  la  distribuzione e le dimensioni delle vie e delle
uscite di emergenza dipendono dall'impiego, dall'attrezzatura e dalle
dimensioni  del  cantiere  e dei locali nonche' dal numero massimo di
persone che possono esservi presenti.
1.9  Le vie e le uscite di emergenza che necessitano di illuminazione
devono  essere dotate di una illuminazione di emergenza di intensita'
sufficiente in caso di guasto all'impianto.
2. Ponteggi
2.1. Ponteggi in legname
2.1.1. Collegamenti delle impalcature
2.1.1.1.  L'accoppiamento degli elementi che costituiscono i montanti
dei ponteggi deve essere eseguito mediante fasciatura con piattina di
acciaio  dolce  fissata  con  chiodi  oppure a mezzo di traversini di
legno  (ganasce);  sono  consentite  legature fatte con funi di fibra
tessile o altri idonei sistemi di connessione.
2.1.2. Correnti
2.1.2.1.  I  correnti  devono  essere  disposti  a distanze verticali
consecutive non superiori a m 2.
2.1.2.2.  Essi  devono  poggiare  su  gattelli in legno inchiodati ai
montanti  ed  essere  solidamente  assicurati  ai montanti stessi con
fasciatura di piattina di acciaio dolce (reggetta) o chiodi forgiati.
Il  collegamento  puo'  essere ottenuto anche con gattelli in ferro e
con  almeno  doppio  giro  di  catena metallica (agganciaponti); sono
consentite  legature con funi di fibra tessile o altri idonei sistemi
di connessione.
2.1.2.3.  Le  estremita'  dei  correnti  consecutivi  di  uno  stesso
impalcato  devono  essere  sovrapposte  e  le  sovrapposizioni devono
avvenire in corrispondenza dei montanti.
2.1.3. Traversi
2.1.3.1. I traversi di sostegno dell'intavolato devono essere montati
perpendicolarmente al fronte della costruzione.
2.1.3.2. Quando l'impalcatura e' fatta con una sola fila di montanti,
un  estremo dei traversi deve poggiare sulla muratura per non meno di
15 centimetri e l'altro deve essere assicurato al corrente.
2.1.3.3.  La  distanza  fra  due traversi consecutivi non deve essere
superiore  a  m  1,20.  E'  ammessa deroga alla predetta disposizione
sulla distanza reciproca dei traversi, a condizione che:
a)  la  distanza  fra  due traversi consecutivi non sia superiore a m
1,80;
b) il modulo di resistenza degli elementi dell'impalcato relativo sia
superiore  a  1,5  volte  quello  risultante  dall'impiego  di tavole
poggianti  su traversi disposti ad una distanza reciproca di m 1,20 e
aventi  spessore e larghezza rispettivamente di cm 4 e di cm 20. Tale
maggiore  modulo di resistenza puo' essere ottenuto mediante impiego,
sia  di  elementi  d'impalcato  di dimensioni idonee, quali tavole di
spessore  e  di  larghezza  rispettivamente  non  minore di 4 x 30 cm
ovvero  di  5  x  20 cm, sia di elementi d'impalcato compositi aventi
caratteristiche di resistenza adeguata.
2.1.4. Intavolati
2.1.4.1.  Le  tavole  costituenti  il  piano  di  calpestio di ponti,
passerelle,  andatoie  ed impalcati di servizio devono avere le fibre
con  andamento  parallelo  all'asse,  spessore  adeguato al carico da
sopportare  ed  in  ogni caso non minore di 4 centimetri, e larghezza
non  minore  di 20 centimetri. Le tavole stesse non devono avere nodi
passanti  che  riducano  piu'  del  dieci  per  cento  la  sezione di
resistenza.
2.1.4.2.  Le  tavole  non  devono  presentare parti a sbalzo e devono
poggiare  almeno  su  tre  traversi, le loro estremita' devono essere
sovrapposte, in corrispondenza sempre di un traverso, per non meno di
40 centimetri.
2.1.4.3.  Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e
ben  accostate  tra  loro  e  all'opera  in  costruzione; e' tuttavia
consentito  un  distacco dalla muratura non superiore a 20 centimetri
soltanto per la esecuzione di lavori in finitura.
2.1.4.4. Le tavole esterne devono essere a contatto dei montanti.
2.1.5. Parapetti
2.1.5.1.  Il parapetto di cui all'articolo 126 e' costituito da uno o
piu'  correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore sia
posto  a  non  meno  di  1  metro dal piano di calpestio, e di tavola
fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e poggiante
sul piano di calpestio.
2.1.5.2.  Correnti  e tavola fermapiede non devono lasciare una luce,
in senso verticale, maggiore di 60 centimetri.
2.1.5.3.  Sia  i  correnti  che  la  tavola  fermapiede devono essere
applicati dalla parte interna dei montanti.
2.1.5.4.  E'  considerata  equivalente al parapetto definito ai commi
precedenti, qualsiasi protezione, realizzante condizioni di sicurezza
contro  la  caduta  verso  i  lati  aperti  non  inferiori  a  quelle
presentate dal parapetto stesso.
2.1.6. Ponti a sbalzo
2.1.6.1.  Per  il  ponte  a  sbalzo  in legno di cui all'articolo 127
devono essere osservate le seguenti norme:
a)  l'intavolato  deve essere composto con tavole a stretto contatto,
senza interstizi che lascino passare materiali minuti, e il parapetto
del  ponte  deve  essere  pieno; quest'ultimo puo' essere limitato al
solo ponte inferiore nel caso di piu' ponti sovrapposti;
b)  l'intavolato  non  deve  avere  larghezza utile maggiore di metri
1,20;
c)  i  traversi  di sostegno dell'impalcato devono essere solidamente
ancorati   all'interno   a  parte  stabile  dell'edificio  ricorrendo
eventualmente  all'impiego  di  saettoni;  non e' consentito l'uso di
contrappesi come ancoraggio dei traversi, salvo che non sia possibile
provvedere altrimenti;
d) i traversi devono poggiare su strutture e materiali resistenti;
e)  le parti interne dei traversi devono essere collegate rigidamente
fra  di loro con due robusti correnti, di cui uno applicato contro il
lato  interno  del  muro o dei pilastri e l'altro alle estremita' dei
traversi in modo da impedire qualsiasi spostamento.
2.1.7. Mensole metalliche
2.1.7.1.  Nei  ponteggi  a  sbalzo  possono  essere  usati sistemi di
mensole   metalliche,  purche'  gli  elementi  fissi  portanti  siano
applicati  alla  costruzione  con  bulloni  passanti trattenuti dalla
parte  interna  da dadi e controdadi su piastra o da chiavella oppure
con altri dispositivi che offrano equivalente resistenza.
2.2. Ponteggi in altro materiale
2.2.1. Caratteristiche di resistenza
2.2.1.1. Gli elementi costituenti il ponteggio devono avere carico di
sicurezza   non   minore   di   quello  indicato  nell'autorizzazione
ministeriale prevista all'articolo 131.
2.2.1.2.  L'estremita'  inferiore  del montante deve essere sostenuta
dalla  piastra di base, di adeguate dimensioni, corredata da elementi
di ripartizione del carico trasmesso dai montanti aventi dimensioni e
caratteristiche   adeguate   ai   carichi   da  trasmettere  ed  alla
consistenza  dei  piani di posa. La piastra deve avere un dispositivo
di collegamento col montante atto a regolare il centraggio del carico
su di essa.
2.2.1.3. I ponteggi devono essere controventati opportunamente sia in
senso   longitudinale   che   trasversale;  e'  ammessa  deroga  alla
controventatura   trasversale   a   condizione   che  i  collegamenti
realizzino  una  adeguata  rigidezza  angolare. Ogni controvento deve
resistere a trazione e a compressione.
2.2.1.4.  A  giunto  serrato,  le  due  ganasce  non  devono essere a
contatto dalla parte del bullone.
2.2.1.5. Le parti costituenti il giunto di collegamento, in esercizio
devono  essere  riunite  fra di loro permanentemente e solidamente in
modo da evitare l'accidentale distacco di qualcuna di esse.
2.2.2. Ponti su cavalletti
2.2.2.1.  I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante
tiranti  normali e diagonali, devono poggiare sempre su piano stabile
e ben livellato.
2.2.2.2.  La  distanza  massima  tra  due cavalletti consecutivi puo'
essere  di  m 3,60, quando si usino tavole con sezione trasversale di
cm  30  x  5  e  lunghe  m  4.  Quando  si usino tavole di dimensioni
trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti.
2.2.2.3.  La  larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90
centimetri  e  le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare bene
accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20
centimetri, devono essere fissate ai cavalletti di appoggio.
2.2.2.4.  E' fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e
ponti con i montanti costituiti da scale a pioli.
3. Trasporto dei materiali
3.1. Castelli per elevatori
3.1.1. I castelli collegati ai ponteggi e costruiti per le operazioni
di  sollevamento  e  discesa dei materiali mediante elevatori, devono
avere i montanti controventati per ogni due piani di ponteggio.
3.1.2.  I  montanti  che portano l'apparecchio di sollevamento devono
essere  costituiti,  a  seconda  dell'altezza e del carico massimo da
sollevare,  da  piu'  elementi  collegati  fra  loro  e con giunzioni
sfalsate, poggianti sui corrispondenti elementi sottostanti.
3.1.3. I castelli devono essere progettati ai sensi dell'articolo 133
ed ancorati alla costruzione ad ogni piano di ponteggio.
3.2. Impalcati e parapetti dei castelli
3.2.1.  Gli  impalcati dei castelli devono risultare sufficientemente
ampi  e  muniti,  sui  lati  verso  il  vuoto,  di parapetto e tavola
fermapiede normali.
3.2.2.  Per  il  passaggio  della  benna  o del secchione puo' essere
lasciato  un varco purche' in corrispondenza di esso sia applicato un
fermapiede  alto  non  meno  di  30  centimetri. Il varco deve essere
ridotto  allo  stretto  necessario  e  delimitato da robusti e rigidi
sostegni  laterali,  dei quali quello opposto alla posizione del tiro
deve    essere    assicurato    superiormente   ad   elementi   fissi
dell'impalcatura.
3.2.3.  Dal  lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di m
1,20  e  nel  senso normale all'apertura, devono essere applicati due
staffoni  in  ferro sporgenti almeno cm 20, da servire per appoggio e
riparo del lavoratore.
3.2.4.  Gli  intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con
tavoloni  di  spessore  non  inferiore  a cm 5 che devono poggiare su
traversi  aventi  sezione  ed  interasse dimensionati in relazione al
carico massimo previsto per ciascuno dei ripiani medesimi.
3.3. Montaggio degli elevatori
3.3.1.  I  montanti  delle  impalcature,  quando  gli  apparecchi  di
sollevamento  vengono  fissati  direttamente  ad  essi, devono essere
rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidita' adeguata
alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti.
3.3.2.  Nei  ponti  metallici  i  montanti,  su  cui  sono  applicati
direttamente  gli  elevatori,  devono  essere  di  numero  ampiamente
sufficiente ed in ogni caso non minore di due.
3.3.3.  I  bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli
argani  degli elevatori devono essere assicurati ai montanti mediante
staffe  con  bulloni a vite muniti di dado e controdado; analogamente
deve essere provveduto per le carrucole di rinvio delle funi ai piedi
dei montanti quando gli argani sono installati a terra.
3.3.4.  Gli  argani  installati  a  terra, oltre ad essere saldamente
ancorati,  devono essere disposti in modo che la fune si svolga dalla
parte inferiore del tamburo.
3.3.5. Il manovratore degli argani "a bandiera" fissati a montanti di
impalcature, quando non possano essere applicati parapetti sui lati e
sulla  fronte  del  posto  di  manovra,  deve indossare la cintura di
sicurezza.
3.3.6.  La  protezione  di cui al precedente punto 3.2.3. deve essere
applicata  anche per il lavoratore addetto al ricevimento dei carichi
sulle normali impalcature.
3.4. Sollevamento di materiali dagli scavi
3.4.1.  Le incastellature per sostenere argani a mano od a motore per
gli  scavi  in genere, devono poggiare su solida ed ampia piattaforma
munita di normali parapetti e tavole fermapiede sui lati prospicienti
il vuoto.
3.4.2.  Le  armature provvisorie per sostenere apparecchi leggeri per
lo  scavo  di  pozzi  o  di  scavi  a  sezione ristretta (arganetti o
conocchie)  azionati  solamente  a  braccia, devono avere per base un
solido  telaio,  con  piattaforme  per  i  lavoratori  e  fiancate di
sostegno   dell'asse  dell'apparecchio  opportunamente  irrigidite  e
controventate.
3.4.3.  In ogni caso, quando i suddetti apparecchi sono installati in
prossimita'  di  cigli  di  pozzi  o scavi, devono essere adottate le
misure necessarie per impedire franamenti o caduta di materiali.

    

                            ALLEGATO XIX

       Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi

Si ritiene opportuno sottolineare che nel ponteggio  metallico  fisso
la sicurezza strutturale, che ha un rilievo  essenziale,  dipende  da
numerosi parametri, quali: la frequenza di utilizzo,  il  numero  dei
montaggi  e  smontaggi,  il  corretto  stoccaggio   dei   componenti,
l'ambiente  di   lavoro,   l'utilizzo   conforme   all'autorizzazione
ministeriale e lo stato di conservazione degli  elementi  costituenti
lo stesso.
In relazione a quanto sopra,  non  essendo  possibile  stabilire  una
durata limite di vita del ponteggio, sono state elaborate le seguenti
istruzioni, che ribadiscono i controlli minimali, ritenuti necessari,
che l'utilizzatore deve eseguire prima del montaggio e durante  l'uso
del ponteggio, focalizzando, per le  diverse  tipologie  costruttive,
gli  elementi  principali  in  cui  eventuali  anomalie   riscontrate
potrebbero influire sulla stabilita' complessiva del sistema  ridurre
la sicurezza dei lavoratori.
In particolare, le schede  che  seguono  elencano  le  verifiche  che
l'utilizzatore  deve  comunque  eseguire  prima  di  ogni  montaggio,
rispettivamente per i ponteggi metallici  a  telai  prefabbricati,  a
montanti e traversi prefabbricati e a tubi  giunti.  L'ultima  parte,
infine, elenca  le  verifiche  da  effettuarsi  durante  l'uso  delle
attrezzature in argomento.

1 - VERIFICHE DEGLI ELEMENTI DI PONTEGGIO PRIMA DI OGNI MONTAGGIO

A - PONTEGGI METALLICI A TELAI PREFABBRICATI


=====================================================================
            |                  |   Modalita' di   |
  Elementi  | Tipo di verifica |     verifica     | Misura adottata
=====================================================================
            |                  |                  |Se non esiste il
            |                  |                  |libretto, il
            |Controllo         |                  |ponteggio non puo'
            |esistenza del     |                  |essere utilizzato.
            |libretto di cui   |                  |Occorre richiedere
            |all'autorizzazione|                  |il libretto, che
            |ministeriale,     |                  |deve contenere
            |rilasciata dal    |                  |tutti gli elementi
            |Ministero del     |                  |del ponteggio, al
            |Lavoro e della    |                  |fabbricante del
            |Previdenza Sociale|Visivo            |ponteggio
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |Controllo che gli |                  |negativo, e'
            |elementi in tubi e|                  |necessario
            |giunti,           |                  |utilizzare
            |eventualmente     |                  |elementi
            |utilizzati, siano |                  |autorizzati
            |di tipo           |                  |appartenenti ad un
            |autorizzato       |                  |unico fabbricante,
            |appartenenti ad   |                  |richiedendone il
GENERALE    |unico fabbricante |Visivo            |relativo libretto
---------------------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il marchio non
            |                  |                  |e' rilevabile, o
            |                  |                  |e' difforme
            |                  |                  |rispetto a quello
            |                  |                  |indicato nel
            |                  |                  |libretto, occorre
            |Controllo marchio |                  |scartare
            |come da libretto  |Visivo            |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |                  |                  |negativo,
            |                  |                  |procedere al
            |                  |                  |controllo degli
            |                  |                  |spessori:
            |                  |                  |- Se il
            |                  |                  |controllo degli
            |                  |                  |spessori e'
            |                  |                  |negativo (tenuto
            |                  |                  |conto delle
            |                  |                  |tolleranze
            |                  |                  |previste dal
            |                  |                  |fabbricante del
            |                  |                  |ponteggio),
            |                  |                  |scartare
            |                  |                  |l'elemento
            |                  |                  |- Se il
            |                  |                  |controllo degli
            |                  |                  |spessori e'
            |                  |                  |positivo,
            |                  |                  |procedere al
            |                  |                  |ripristino della
            |Controllo stato di|                  |protezione, in
            |conservazione     |                  |conformita' alle
            |della protezione  |                  |modalita' previste
            |contro la         |                  |dal fabbricante
            |corrosione        |Visivo            |del ponteggio
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se la verticalita'
            |                  |                  |dei montanti non
            |Controllo         |Visivo, ad esempio|e' soddisfatta
            |verticalita'      |con utilizzo filo |occorre scartare
            |montanti telaio   |a piombo          |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |Controllo spinotto|                  |negativo occorre
            |di collegamento   |Visivo e/o        |scartare
            |fra montanti      |funzionale        |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |                  |                  |negativo, occorre:
            |                  |                  |- Scartare
            |                  |                  |l'elemento, o
            |                  |                  |- Ripristinare la
            |                  |                  |funzionalita'
            |                  |                  |dell'elemento in
            |                  |                  |conformita' alle
            |Controllo attacchi|                  |modalita' previste
            |controventature:  |Visivo e/o        |dal fabbricante
            |perni e/o boccole |funzionale        |del ponteggio
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |Controllo         |                  |negativo occorre
            |orizzontalita'    |                  |scartare
TELAIO      |traverso          |Visivo            |l'elemento
---------------------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il marchio non
            |                  |                  |e' rilevabile, o
            |                  |                  |e' difforme
            |                  |                  |rispetto a quello
            |                  |                  |indicato nel
            |                  |                  |libretto, occorre
            |Controllo marchio |                  |scartare
            |come da libretto  |Visivo            |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |                  |                  |negativo,
            |                  |                  |procedere al
            |                  |                  |controllo degli
            |                  |                  |spessori:
            |                  |                  |- Se il
            |                  |                  |controllo degli
            |                  |                  |spessori e'
            |                  |                  |negativo (tenuto
            |                  |                  |conto delle
            |                  |                  |tolleranze
            |                  |                  |previste dal
            |                  |                  |fabbricante del
            |                  |                  |ponteggio),
            |                  |                  |scartare
            |                  |                  |l'elemento
            |                  |                  |- Se il
            |                  |                  |controllo degli
            |                  |                  |spessori e'
            |                  |                  |positivo,
            |                  |                  |procedere al
            |                  |                  |ripristino della
            |Controllo stato di|                  |protezione, in
            |conservazione     |                  |conformita' alle
            |della protezione  |                  |modalita' previste
            |contro la         |                  |dal fabbricante
            |corrosione        |Visivo            |del ponteggio
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |Controllo         |                  |negativo occorre
            |linearita'        |                  |scartare
            |dell'elemento     |Visivo            |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |Controllo stato di|                  |Se il controllo e'
            |conservazione     |                  |negativo occorre
CORRENTI E  |collegamenti al   |Visivo e/o        |scartare
DIAGONALI   |telaio            |funzionale        |l'elemento
---------------------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il marchio non
            |                  |                  |e' rilevabile, o
            |                  |                  |e' difforme
            |                  |                  |rispetto a quello
            |                  |                  |indicato nel
            |                  |                  |libretto, occorre
            |Controllo marchio |                  |scartare
            |come da libretto  |Visivo            |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |                  |                  |negativo,
            |                  |                  |procedere al
            |                  |                  |controllo degli
            |                  |                  |spessori:
            |                  |                  |- Se il
            |                  |                  |controllo degli
            |                  |                  |spessori e'
            |                  |                  |negativo (tenuto
            |                  |                  |conto delle
            |                  |                  |tolleranze
            |                  |                  |previste dal
            |                  |                  |fabbricante del
            |                  |                  |ponteggio),
            |                  |                  |scartare
            |                  |                  |l'elemento
            |                  |                  |- Se il
            |                  |                  |controllo degli
            |                  |                  |spessori e'
            |                  |                  |positivo,
            |                  |                  |procedere al
            |Controllo stato di|                  |ripristino della
            |conservazione     |                  |protezione, in
            |della protezione  |                  |conformita' alle
            |contro la         |                  |modalita' previste
            |corrosione        |Visivo            |dal fabbricante
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |Controllo         |                  |negativo occorre
            |orizzontalita'    |                  |scartare
            |piani di calpestio|Visivo            |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |Controllo assenza |                  |Se il controllo e'
            |di deformazioni   |                  |negativo occorre
            |negli appoggi al  |Visivo e/o        |scartare
            |traverso          |funzionale        |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |Controllo         |Visivo:
            |efficienza dei    |- Integrita'      |
            |sistemi di        |del sistema di    |Se il controllo e'
            |collegamento tra: |collegamento per  |negativo:
            |piani di          |rivettatura,      |- Scartare
            |calpestio, testata|bullonatura e     |l'elemento, o
            |con ganci di      |cianfrinatura     |- Procedere,
            |collegamento al   |- Assenza, nel    | a cura
            |traverso ed       |sistema di        |del fabbricante
            |irrigidimenti     |collegamento, di  |del ponteggio, al
            |(saldatura,       |cricche, distacchi|ripristino
IMPALCATI   |rivettatura,      |ed ossidazioni    |dell'efficienza
PREFABBRI-  |bullonatura e     |penetranti per    |dei sistemi di
CATI        |cianfrinatura)    |saldatura         |collegamento
---------------------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il marchio non
            |                  |                  |e' rilevabile, o
            |                  |                  |e' difforme
            |                  |                  |rispetto a quello
            |                  |                  |indicato nel
            |                  |                  |libretto, occorre
            |Controllo marchio |                  |scartare
            |come da libretto  |Visivo            |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |Controllo         |Visivo, ad esempio|negativo occorre
BASETTE     |orizzontalita'    |con un piano di   |scartare
FISSE       |piatto di base    |riscontro         |l'elemento
---------------------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il marchio non
            |                  |                  |e' rilevabile, o
            |                  |                  |e' difforme
            |                  |                  |rispetto a quello
            |                  |                  |indicato nel
            |                  |                  |libretto, occorre
            |Controllo marchio |                  |scartare
            |come da libretto  |Visivo            |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |Controllo         |Visivo, ad esempio|negativo occorre
            |orizzontalita'    |con un piano di   |scartare
            |piatto di base    |riscontro         |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |                  |                  |negativo occorre
            |Controllo         |                  |scartare
            |verticalita' stelo|Visivo            |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |- Se i controlli,
            |                  |                  |visivo e
            |                  |                  |funzionale, sono
            |                  |                  |negativi occorre
            |                  |                  |scartare
            |                  |                  |l'elemento
            |                  |                  |- Se e' negativo
            |                  |                  |il solo
            |                  |                  |controllo
            |                  |Visivo e          |funzionale occorre
            |                  |funzionale        |ripristinare la
            |                  |- Visivo: stato   |funzionalita'
            |Controllo stato di|di conservazione  |(pulizia e
            |conservazione     |della filettatura |ingrassaggio). Se
            |della filettatura |- Funzionale:     |cio' non e'
            |dello stelo e     |regolare          |possibile,
BASETTE     |della ghiera      |avvitamento della |scartare
REGOLABILI  |filettata         |ghiera            |l'elemento
---------------------------------------------------------------------
N.B.: Per le verifiche relative ad altri elementi di ponteggio (quali
ad esempio:  fermapiede,  trave per  passo carraio, mensola, montante
per parapetto di sommita', scala,  parasassi), riportati nel libretto
di cui all'autorizzazione  ministeriale,  occorre  utilizzare:  tipo,
modalita' di verifica e  misure, analoghi a  quelli descritti per gli
elementi sopraelencati.
---------------------------------------------------------------------


B - PONTEGGI METALLICI A MONTANTI E TRAVERSI PREFABBRICATI


=====================================================================
            |                  |   Modalita' di   |
  Elementi  | Tipo di verifica |     verifica     | Misura adottata
=====================================================================
            |                  |                  |Se non esiste il
            |                  |                  |libretto, il
            |Controllo         |                  |ponteggio non puo'
            |esistenza del     |                  |essere utilizzato.
            |libretto di cui   |                  |Occorre richiedere
            |all'autorizzazione|                  |il libretto, che
            |ministeriale,     |                  |deve contenere
            |rilasciata dal    |                  |tutti gli elementi
            |Ministero del     |                  |del ponteggio, al
            |Lavoro e della    |                  |fabbricante del
            |Previdenza Sociale|Visivo            |ponteggio
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |Controllo che gli |                  |negativo, e'
            |elementi in tubi e|                  |necessario
            |giunti,           |                  |utilizzare
            |eventualmente     |                  |elementi
            |utilizzati, siano |                  |autorizzati
            |di tipo           |                  |appartenenti ad un
            |autorizzato       |                  |unico fabbricante,
            |appartenenti ad   |                  |richiedendone il
GENERALE    |unico fabbricante |Visivo            |relativo libretto
---------------------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il marchio non
            |                  |                  |e' rilevabile, o
            |                  |                  |e' difforme
            |                  |                  |rispetto a quello
            |                  |                  |indicato nel
            |                  |                  |libretto, occorre
            |Controllo marchio |                  |scartare
            |come da libretto  |Visivo            |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |                  |                  |negativo,
            |                  |                  |procedere al
            |                  |                  |controllo degli
            |                  |                  |spessori:
            |                  |                  |- Se il
            |                  |                  |controllo degli
            |                  |                  |spessori e'
            |                  |                  |negativo (tenuto
            |                  |                  |conto delle
            |                  |                  |tolleranze
            |                  |                  |previste dal
            |                  |                  |fabbricante del
            |                  |                  |ponteggio),
            |                  |                  |scartare
            |                  |                  |l'elemento
            |                  |                  |- Se il
            |                  |                  |controllo degli
            |                  |                  |spessori e'
            |                  |                  |positivo,
            |                  |                  |procedere al
            |                  |                  |ripristino della
            |Controllo stato di|                  |protezione, in
            |conservazione     |                  |conformita' alle
            |della protezione  |                  |modalita' previste
            |contro la         |                  |dal fabbricante
            |corrosione        |Visivo            |del ponteggio
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se la verticalita'
            |                  |                  |del montante non
            |                  |Visivo, ad esempio|e' soddisfatta
            |Controllo         |con utilizzo filo |occorre scartare
            |verticalita'      |a piombo          |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |Controllo spinotto|                  |negativo occorre
            |di collegamento   |Visivo e/o        |scartare
            |fra montanti      |funzionale        |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |                  |                  |negativo, occorre:
            |                  |                  |- Scartare
            |                  |                  |l'elemento, o
            |                  |                  |- Ripristinare la
            |                  |                  |funzionalita'
            |                  |                  |dell'elemento in
            |                  |                  |conformita' alle
            |                  |                  |modalita' previste
            |Controllo attacchi|Visivo e/o        |dal fabbricante
MONTANTE    |elementi          |funzionale        |del ponteggio
---------------------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il
            |                  |                  |marchio non e'
            |                  |                  |rilevabile, o e'
            |                  |                  |difforme rispetto
            |                  |                  |a quello indicato
            |                  |                  |nel libretto,
            |Controllo marchio |                  |occorre scartare
            |come da libretto  |Visivo            |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |Controllo         |                  |Se il controllo e'
            |orizzontalita'    |                  |negativo scartare
            |traverso          |Visivo            |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |                  |                  |negativo,
            |                  |                  |procedere al
            |                  |                  |controllo degli
            |                  |                  |spessori:
            |                  |                  |- Se il
            |                  |                  |controllo degli
            |                  |                  |spessori e'
            |                  |                  |negativo (tenuto
            |                  |                  |conto delle
            |                  |                  |tolleranze
            |                  |                  |previste dal
            |                  |                  |fabbricante del
            |                  |                  |ponteggio),
            |                  |                  |scartare
            |                  |                  |l'elemento
            |                  |                  |- Se il
            |                  |                  |controllo degli
            |                  |                  |spessori e'
            |                  |                  |positivo,
            |                  |                  |procedere al
            |                  |                  |ripristino della
            |Controllo stato di|                  |protezione, in
            |conservazione     |                  |conformita' alle
            |della protezione  |                  |modalita' previste
            |contro la         |                  |dal fabbricante
            |corrosione        |Visivo            |del
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |                  |                  |negativo occorre
            |                  |                  |scartare
            |                  |                  |l'elemento, o
            |                  |                  |ripristinare la
            |                  |                  |funzionalita'
            |                  |                  |dell'elemento in
            |Controllo stato di|                  |conformita' alle
            |conservazione     |                  |modalita' previste
            |collegamenti ai   |Visivo e/o        |dal fabbricante
TRAVERSO    |montanti          |funzionale        |del ponteggio
---------------------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il marchio non
            |                  |                  |e' rilevabile, o
            |                  |                  |e' difforme
            |                  |                  |rispetto a quello
            |                  |                  |indicato nel
            |                  |                  |libretto, occorre
            |Controllo marchio |                  |scartare
            |come da libretto  |Visivo            |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |                  |                  |negativo,
            |                  |                  |procedere al
            |                  |                  |controllo degli
            |                  |                  |spessori:
            |                  |                  |- Se il
            |                  |                  |controllo degli
            |                  |                  |spessori e'
            |                  |                  |negativo (tenuto
            |                  |                  |conto delle
            |                  |                  |tolleranze
            |                  |                  |previste dal
            |                  |                  |fabbricante del
            |                  |                  |ponteggio),
            |                  |                  |scartare
            |                  |                  |l'elemento
            |                  |                  |- Se il
            |                  |                  |controllo degli
            |                  |                  |spessori e'
            |                  |                  |positivo,
            |                  |                  |procedere al
            |                  |                  |ripristino della
            |Controllo stato di|                  |protezione, in
            |conservazione     |                  |conformita' alle
            |della protezione  |                  |modalita' previste
            |contro la         |                  |dal fabbricante
            |corrosione        |Visivo            |del ponteggio
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |Controllo         |                  |negativo occorre
            |linearita'        |                  |scartare
            |dell'elemento     |Visivo            |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |                  |                  |negativo occorre
            |                  |                  |scartare
            |                  |                  |l'elemento o
            |                  |                  |ripristinare la
            |                  |                  |funzionalita'
            |                  |                  |dell'elemento in
            |Controllo stato di|                  |conformita' alle
            |conservazione     |                  |modalita' previste
CORRENTI E  |collegamenti ai   |Visivo e/o        |dal fabbricante
DIAGONALI   |montanti          |funzionale        |del ponteggio
---------------------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il marchio non
            |                  |                  |e' rilevabile, o
            |                  |                  |e' difforme
            |                  |                  |rispetto a quello
            |                  |                  |indicato nel
            |                  |                  |libretto, occorre
            |Controllo marchio |                  |scartare
            |come da libretto  |Visivo            |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |                  |                  |negativo,
            |                  |                  |procedere al
            |                  |                  |controllo degli
            |                  |                  |spessori:
            |                  |                  |- Se il
            |                  |                  |controllo degli
            |                  |                  |spessori e'
            |                  |                  |negativo (tenuto
            |                  |                  |conto delle
            |                  |                  |tolleranze
            |                  |                  |previste dal
            |                  |                  |fabbricante del
            |                  |                  |ponteggio),
            |                  |                  |scartare
            |                  |                  |l'elemento
            |                  |                  |- Se il
            |                  |                  |controllo degli
            |                  |                  |spessori e'
            |                  |                  |positivo,
            |                  |                  |procedere al
            |                  |                  |ripristino della
            |Controllo stato di|                  |protezione, in
            |conservazione     |                  |conformita' alle
            |della protezione  |                  |modalita' previste
            |contro la         |                  |dal fabbricante
            |corrosione        |Visivo            |del
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |Controllo         |                  |negativo occorre
            |orizzontalita'    |                  |scartare
            |piani di calpestio|Visivo            |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |Controllo assenza |                  |Se il controllo e'
            |di deformazioni   |                  |negativo occorre
            |negli appoggi al  |Visivo e/o        |scartare
            |traverso          |funzionale        |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |Controllo         |Visivo:           |
            |efficienza dei    |- Integrita' del  |
            |sistemi di        |sistema di        |Se il controllo e'
            |collegamento tra: |collegamento per  |negativo:
            |piani di          |rivettatura,      |- Scartare
            |calpestio, testata|bullonatura e     |l'elemento, o
            |con ganci di      |cianfrinatura     |- Procedere,
            |collegamento al   |- Assenza, nel    |a cura
            |traverso ed       |sistema di        |del fabbricante
            |irrigidimenti     |collegamento, di  |del ponteggio, al
            |(saldatura,       |cricche, distacchi|ripristino
IMPALCATI   |rivettatura,      |ed ossidazioni    |dell'efficienza
PREFABBRI-  |bullonatura e     |penetranti per    |dei sistemi di
CATI        |cianfrinatura)    |saldatura         |collegamento
---------------------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il marchio non
            |                  |                  |e' rilevabile, o
            |                  |                  |e' difforme
            |                  |                  |rispetto a quello
            |                  |                  |indicato nel
            |                  |                  |libretto, occorre
            |Controllo marchio |                  |scartare
            |come da libretto  |Visivo            |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |Controllo         |Visivo, ad esempio|negativo
BASETTE     |orizzontalita'    |con un piano di   |occorre scartare
FISSE       |piatto di base    |riscontro         |l'elemento
---------------------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il marchio non
            |                  |                  |e' rilevabile, o
            |                  |                  |e' difforme
            |                  |                  |rispetto a quello
            |                  |                  |indicato nel
            |                  |                  |libretto, occorre
            |Controllo marchio |                  |scartare
            |come da libretto  |Visivo            |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |Controllo         |Visivo, ad esempio|negativo occorre
            |orizzontalita'    |con un piano di   |scartare
            |piatto di base    |riscontro         |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |                  |                  |negativo occorre
            |Controllo         |                  |scartare
            |verticalita' stelo|Visivo            |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se i controlli,
            |                  |                  |visivo e
            |                  |                  |funzionale, sono
            |                  |                  |negativi occorre
            |                  |                  |scartare
            |                  |                  |l'elemento
            |                  |                  |- Se e'
            |                  |                  |negativo il solo
            |                  |                  |controllo
            |                  |Visivo e          |funzionale occorre
            |                  |funzionale        |ripristinare la
            |                  |- Visivo: stato di|funzionalita'
            |Controllo stato di|conservazione     |(pulizia e
            |conservazione     |della filettatura |ingrassaggio). Se
            |della filettatura |- Funzionale:     |cio' non e'
            |dello stelo e     |regolare          |possibile,
BASETTE     |della ghiera      |avvitamento della |scartare
REGOLABILI  |filettata         |ghiera            |l'elemento
---------------------------------------------------------------------
N.B.: Per le verifiche relative ad altri elementi di ponteggio (quali
ad esempio: fermapiede, trave per  passo  carraio, mensola,  montante
per parapetto di sommita', scala, parasassi), riportati nel  libretto
di cui all'autorizzazione  ministeriale,  occorre  utilizzare:  tipo,
modalita' di  verifica  e misure, analoghi a quelli descritti per gli
elementi sopraelencati.
---------------------------------------------------------------------


C - PONTEGGI METALLICI A TUBI E GIUNTI


=====================================================================
            |                  |   Modalita' di   |
  Elementi  | Tipo di verifica |     verifica     | Misura adottata
=====================================================================
            |                  |                  |Se non esiste il
            |                  |                  |libretto, il
            |Controllo         |                  |ponteggio non puo'
            |esistenza del     |                  |essere utilizzato.
            |libretto di cui   |                  |Occorre richiedere
            |all'autorizzazione|                  |il libretto, che
            |ministeriale,     |                  |deve contenere
            |rilasciata dal    |                  |tutti gli elementi
            |Ministero del     |                  |del ponteggio, al
            |Lavoro e della    |                  |fabbricante del
GENERALE    |Previdenza Sociale|Visivo            |ponteggio
---------------------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il marchio non
            |                  |                  |e' rilevabile, o
            |                  |                  |e' difforme
            |                  |                  |rispetto a quello
            |                  |                  |indicato nel
            |                  |                  |libretto, occorre
            |Controllo marchio |                  |scartare
            |come da libretto  |Visivo            |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |                  |                  |negativo,
            |                  |                  |procedere al
            |                  |                  |controllo degli
            |                  |                  |spessori:
            |                  |                  |- Se il
            |                  |                  |controllo degli
            |                  |                  |spessori e'
            |                  |                  |negativo (tenuto
            |                  |                  |conto delle
            |                  |                  |tolleranze
            |                  |                  |previste dal
            |                  |                  |fabbricante del
            |                  |                  |ponteggio),
            |                  |                  |scartare
            |                  |                  |l'elemento
            |                  |                  |- Se il
            |                  |                  |controllo degli
            |                  |                  |spessori e'
            |                  |                  |positivo,
            |                  |                  |procedere al
            |                  |                  |ripristino della
            |Controllo stato di|                  |protezione, in
            |conservazione     |                  |conformita' alle
            |della protezione  |                  |modalita' previste
            |contro la         |                  |dal fabbricante
            |corrosione        |Visivo            |del ponteggio
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se la verticalita'
            |                  |                  |del tubo non e'
            |                  |Visivo, ad esempio|soddisfatta
            |Controllo         |con utilizzo filo |occorre scartare
TUBI        |verticalita'      |a piombo          |l'elemento
---------------------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il marchio non
            |                  |                  |e' rilevabile, o
            |                  |                  |e' difforme
            |                  |                  |rispetto a quello
            |                  |                  |indicato nel
            |                  |                  |libretto, occorre
            |Controllo marchio |                  |scartare
            |come da libretto  |Visivo            |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |Controllo stato di|                  |
            |conservazione     |                  |Se il controllo e'
            |della protezione  |                  |negativo occorre
            |contro la         |                  |scartare
            |corrosione        |Visivo            |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |- Se il controllo
            |                  |                  |visivo e' negativo
            |                  |                  |occorre:
            |                  |                  |sostituire il
            |                  |                  |bullone e/o il
            |                  |                  |dado con altro
            |                  |                  |fornito dal
            |                  |                  |fabbricante del
            |                  |                  |giunto
            |                  |                  |- Se e'
            |                  |                  |negativo il solo
            |                  |                  |controllo
            |                  |                  |funzionale occorre
            |                  |                  |ripristinare la
            |                  |                  |funzionalita'
            |                  |Visivo e          |(pulizia e
            |                  |funzionale        |ingrassaggio). Se
            |                  |- Visivo: stato   |cio' non e'
            |                  |di conservazione  |possibile,
            |                  |della filettatura |sostituire
            |                  |- Funzionale:     |l'elemento con
            |                  |regolare          |altro fornito dal
            |Controllo bulloni |avvitamento del   |fabbricante del
            |completi di dadi  |dado              |giunto
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |Controllo         |                  |negativo occorre
            |linearita'        |                  |scartare
            |martelletti       |Visivo            |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |Visivo e          |
            |                  |funzionale        |
            |                  |- Visivo:         |
            |                  |parallelismo dei  |Se i controlli
            |Controllo perno   |due nuclei        |sono negativi
            |rotazione giunto  |- Funzionale:     |occorre scartare
GIUNTI      |girevole          |corretta rotazione|l'elemento
---------------------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il marchio non
            |                  |                  |e' rilevabile, o
            |                  |                  |e' difforme
            |                  |                  |rispetto a
            |                  |                  |quello indicato
            |                  |                  |nel libretto,
            |Controllo marchio |                  |occorre scartare
            |come da libretto  |Visivo            |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |                  |                  |negativo,
            |                  |                  |procedere al
            |                  |                  |controllo degli
            |                  |                  |spessori:
            |                  |                  |- Se il
            |                  |                  |controllo degli
            |                  |                  |spessori e'
            |                  |                  |negativo (tenuto
            |                  |                  |conto delle
            |                  |                  |tolleranze
            |                  |                  |previste dal
            |                  |                  |fabbricante del
            |                  |                  |ponteggio),
            |                  |                  |scartare
            |                  |                  |l'elemento
            |                  |                  |- Se il
            |                  |                  |controllo degli
            |                  |                  |spessori e'
            |                  |                  |positivo,
            |                  |                  |procedere al
            |                  |                  |ripristino della
            |Controllo stato di|                  |protezione, in
            |conservazione     |                  |conformita' alle
            |della protezione  |                  |modalita' previste
            |contro la         |                  |dal fabbricante
            |corrosione        |Visivo            |del
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |Controllo         |                  |negativo occorre
            |orizzontalita'    |                  |scartare
            |piani di calpestio|Visivo            |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |Controllo assenza |                  |Se il controllo e'
            |di deformazioni   |                  |negativo occorre
            |negli appoggi al  |Visivo e/o        |scartare
            |traverso          |funzionale        |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |Controllo         |Visivo:           |
            |efficienza dei    |- Integrita' del  |
            |sistemi di        |sistema di        |
            |collegamento tra: |collegamento per  |Se il controllo e'
            |piani di          |rivettatura,      |negativo:
            |calpestio, testata|bullonatura e     |- Scartare
            |con ganci di      |cianfrinatura     |l'elemento, o
            |collegamento al   |- Assenza, nel    |- Procedere, a cu-
            |traverso ed       |sistema di        |ra del fabbrican-
            |irrigidimenti     |collegamento, di  |te del ponteggio,
IMPALCATI   |(saldatura,       |cricche, distacchi|al ripristino
PREFABBRI-  |rivettatura,      |ed ossidazioni    |dell'efficienza
CATI  (non  |bullonatura e     |penetranti per    |dei sistemi di
strutturali)|cianfrinatura)    |saldatura         |collegamento
---------------------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il marchio non
            |                  |                  |e' rilevabile, o
            |                  |                  |e' difforme
            |                  |                  |rispetto a quello
            |                  |                  |indicato nel
            |                  |                  |libretto, occorre
            |Controllo marchio |                  |scartare
            |come da libretto  |Visivo            |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |Controllo         |Visivo, ad esempio|negativo occorre
BASETTE     |orizzontalita'    |con un piano di   |scartare
FISSE       |piatto di base    |riscontro         |l'elemento
---------------------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il marchio non
            |                  |                  |e' rilevabile, o
            |                  |                  |e' difforme
            |                  |                  |rispetto a quello
            |                  |                  |indicato nel
            |                  |                  |libretto, occorre
            |Controllo marchio |                  |scartare
            |come da libretto  |Visivo            |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |Controllo         |Visivo, ad esempio|negativo occorre
            |orizzontalita'    |con un piano di   |scartare
            |piatto di base    |riscontro         |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |Se il controllo e'
            |                  |                  |negativo occorre
            |Controllo         |                  |scartare
            |verticalita' stelo|Visivo            |l'elemento
            |--------------------------------------------------------
            |                  |                  |- Se i controlli,
            |                  |                  |visivo e
            |                  |                  |funzionale, sono
            |                  |                  |negativi occorre
            |                  |                  |scartare
            |                  |                  |l'elemento
            |                  |                  |- Se e'
            |                  |                  |negativo il solo
            |                  |                  |controllo
            |                  |Visivo e          |funzionale occorre
            |                  |funzionale        |ripristinare la
            |                  |- Visivo: stato   |funzionalita'
            |Controllo stato di|di conservazione  |(pulizia e
            |conservazione     |della filettatura |ingrassaggio). Se
            |della filettatura |- Funzionale:     |cio' non e'
            |dello stelo e     |regolare          |possibile,
BASETTE     |della ghiera      |avvitamento della |scartare
REGOLABILI  |filettata         |ghiera            |l'elemento
---------------------------------------------------------------------
N.B.: Per le verifiche relative ad altri elementi di ponteggio (quali
ad esempio:  fermapiede, trave  per  passo carraio, mensola, montante
per parapetto di sommita', scala,  parasassi), riportati nel libretto
di cui  all'autorizzazione  ministeriale,  occorre  utilizzare: tipo,
modalita' di  verifica e  misure, analoghi a quelli descritti per gli
elementi sopraelencati.
---------------------------------------------------------------------


2 - Verifiche durante l'uso dei ponteggi metallici fissi
Controllare che il disegno esecutivo:
-  Sia  conforme  allo  schema  tipo  fornito  dal  fabbricante   del
ponteggio;
-  Sia  firmato  dalla  persona  competente  di  cui   al   comma   1
dell'articolo 136  per  conformita'  agli  schemi  tipo  forniti  dal
fabbricante del ponteggio;
- Sia tenuto in cantiere, a disposizione degli organi  di  vigilanza,
unitamente  alla  copia  del  libretto  di   cui   all'autorizzazione
ministeriale.
Controllare che per i ponteggi di altezza superiore a 20 metri e  per
i ponteggi non conformi agli schemi tipo:
- Sia stato redatto un progetto, firmato da un ingegnere o architetto
abilitato a norma di legge all'esercizio della professione;
-  Che  tale  progetto  sia  tenuto  in   cantiere   a   disposizione
dell'autorita' di vigilanza, unitamente alla copia  del  libretto  di
cui all'autorizzazione ministeriale.
Controllare che vi sia la documentazione  dell'esecuzione,  da  parte
del preposto, dell'ultima verifica del ponteggio di cui trattasi,  al
fine   di   assicurarne   l'installazione   corretta   ed   il   buon
funzionamento.
Controllare  che  qualora  siano  montati  sul  ponteggio   tabelloni
pubblicitari, graticci, teli o altre schermature  sia  stato  redatto
apposito calcolo, eseguito da Ingegnere o da Architetto  abilitato  a
norma  di  legge  all'esercizio  della  professione,   in   relazione
all'azione del vento presumibile per la  zona  ove  il  ponteggio  e'
montato. In tale calcolo  deve  essere  tenuto  conto  del  grado  di
permeabilita' delle strutture servite.
Controllare che sia mantenuto un distacco  congruente  con  il  punto
2.1.4.3 dell'allegato XVIII o l'articolo 138, comma 2, della  Sezione
V tra  il  bordo  interno  dell'impalcato  del  ponteggio  e  l'opera
servita.
Controllare che sia mantenuta l'efficienza  dell'elemento  parasassi,
capace di intercettare la caduta del materiale dall'alto.
Controllare il mantenimento dell'efficienza del serraggio dei giunti,
secondo  le  modalita'  previste  dal  fabbricante   del   ponteggio,
riportate nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.
Controllare  il  mantenimento  dell'efficienza  del   serraggio   dei
collegamenti fra gli elementi del  ponteggio,  secondo  le  modalita'
previste dal fabbricante del ponteggio, riportate nel libretto di cui
all'autorizzazione ministeriale.
Controllare il mantenimento dell'efficienza degli ancoraggi,  secondo
le modalita' previste dal fabbricante  del  ponteggio  riportate  nel
libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.
Controllare il  mantenimento  della  verticalita'  dei  montanti,  ad
esempio con l'utilizzo del filo a piombo.
Controllare il mantenimento dell'efficienza delle controventature  di
pianta e di facciata mediante:
- Controllo visivo della linearita' delle  aste  delle  diagonali  di
facciata e delle diagonali in pianta;
- Controllo visivo dello stato di conservazione dei  collegamenti  ai
montanti delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta;
- Controllo visivo dello stato di  conservazione  degli  elementi  di
impalcato aventi funzione di controventatura in pianta.
Controllare il mantenimento in opera dei dispositivi di blocco  degli
elementi di impalcato.
- Controllare il mantenimento in opera dei dispositivi  di  blocco  o
dei sistemi antisfilamento dei fermapiedi.

    
                             ALLEGATO XX
             A. Costruzione e impiego di scale portatili

  1.  E' riconosciuta la conformita' alle vigenti disposizioni, delle
scale portatili, alle seguenti condizioni:
   a) le  scale  portatili  siano  costruite conformemente alla norma
tecnica UNI EN 131 parte Ia e parte 2a;
   b) il costruttore fornisca le certificazioni, previste dalla norma
tecnica  di  cui al punto a), emesse da un laboratorio ufficiale. Per
laboratori ufficiali si intendono:
  - laboratorio dell'ISPESL;
  - laboratorio delle universita' e dei politecnici dello Stato;
  - laboratori  degli  istituti  tecnici  dello Stato riconosciuti ai
sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086;
  - laboratori  autorizzati  in  conformita'  a quanto previsto dalla
sezione  B del presente allegato, con decreto dei Ministri del lavoro
e della previdenza sociale, dello sviluppo economico e della salute;
  - laboratori  dei  Paesi  membri  dell'Unione  europea  o dei paesi
aderenti  all'Accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai
rispettivi Stati;
   c) le  scale  portatili siano accompagnate da un foglio o libretto
recante:
  - una   breve   descrizione   con   l'indicazione   degli  elementi
costituenti;
  - le indicazioni utili per un corretto impiego;
  - le istruzioni per la manutenzione e conservazione;
  - gli estremi del laboratorio che ha effettuato le prove, numeri di
identificazione  dei  certificati, date dei rilascio) dei certificati
delle  prove previste dalla norma tecnica UNI EN 131 parte la e parte
2a;
  - una  dichiarazione  del  costruttore  di  conformita'  alla norma
tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a.
  2.  L'attrezzatura  di  cui  al  punto  1  legalmente  fabbricata e
commercializzata  in un altro Paese dell'Unione europea o in un altro
Paese  aderente  all'Accordo  sullo  spazio  economico  europeo, puo'
essere commercializzata in Italia purche' il livello di sicurezza sia
equivalente   a   quello  garantito  dalle  disposizioni,  specifiche
tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia.
  B.  Autorizzazione  ai laboratori di certificazione (concernenti ad
esempio: scale, puntelli, ponti su ruote a torre e ponteggi)
  I Requisiti
  1.1. I laboratori per essere autorizzati alla certificazione:
   a) non  devono  esercitare attivita' di consulenza, progettazione,
costruzione,  commercializzazione, installazione o manutenzione nella
materia  oggetto  della  certificazione.  Il  rapporto contrattuale a
qualsiasi  titolo  intercorrente  tra  i laboratori autorizzati ed il
personale  degli  stessi  deve  essere vincolato da una condizione di
esclusiva per tutta la durata del rapporto stesso;
   b) devono  disporre di personale qualificato in numero sufficiente
e  dei  mezzi  tecnici  necessari  per  assolvere  adeguatamente alle
mansioni   tecniche  ed  amministrative  connesse  con  le  procedure
riguardanti l'attivita' di certificazione;
   c) devono  dotarsi  di  manuale di qualita' redatto in conformita'
alla norma UNI CEI EN 45011;
   d) devono  utilizzare locali ed impianti che garantiscano le norme
di igiene ambientale e la sicurezza del lavoro.
  2 Presentazione della domanda
  2.1.  L'istanza  relativa  alla  richiesta  di  autorizzazione alla
certificazione  deve  essere  indirizzata  al  Ministero del lavoro e
della  previdenza  sociale  -  Direzione  generale della tutela delle
condizioni di lavoro - Div. VI.
  2.2.  L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui al
punto  2.1,  sottoscritta dal legale rappresentante del laboratorio e
contenente  il  numero di iscrizione al registro delle imprese presso
la  Camera di commercio competente, deve essere prodotta in originale
bollato  unitamente  a due copie, e contenere l'esplicita indicazione
dell'autorizzazione  richiesta, nonche' l'elenco delle certificazioni
per le quali viene richiesta.
  3.    Documentazione    richiesta    per    l'autorizzazione   alla
certificazione
  3.1.  All'istanza di autorizzazione alla certificazione da inviarsi
con le modalita' di cui al punto 2, devono essere allegati i seguenti
documenti in triplice copia:
   a) copia  dell'atto  costitutivo  o  statuto,  per  i  soggetti di
diritto privato, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di
diritto  pubblico,  da  cui  risulti  l'esercizio  dell'attivita'  di
certificazione richiesta;
   b) elenco   dei   macchinari   e   attrezzature,  corredato  delle
caratteristiche tecniche ed operative, posseduti in proprio;
   c) elenco  dettagliato  del  personale  con  relative  qualifiche,
titoli di studio, mansioni e organigramma complessivo del laboratorio
da  cui  si  evinca il ruolo svolto dai preposti alla direzione delle
diverse attivita';
   d) polizza   di   assicurazione   di  responsabilita'  civile  con
massimale  non  inferiore  a 1.549.370,70 euro per i rischi derivanti
dall'esercizio di attivita' di certificazione;
   e) manuale di qualita' del laboratorio, redatto in base alle norme
della  serie  UNI  CEI EN 45000 contenente, tra l'altro, la specifica
sezione  in  cui  vengono dettagliate le attrezzature e gli strumenti
necessari  alle  certificazioni  richieste,  nonche' le procedure che
vengono  seguite.  In  detta  sezione  devono essere indicati anche i
seguenti  elementi:  normativa  seguita,  ente  che  ha effettuato la
taratura e scadenza della taratura degli strumenti di misura;
   f) planimetria,  in scala adeguata, degli uffici e del laboratorio
in  cui  risultino  evidenziate  la  funzione  degli  ambienti  e  la
disposizione delle attrezzature;
   g) dichiarazione  impegnativa  in  ordine  al  soddisfacimento dei
requisiti minimi di cui al punto 1.1, lettere a) e d).
  3.2.  Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riserva
di  richiedere  ogni  altra documentazione ritenuta necessaria per la
verifica del possesso dei requisiti di cui al punto 1.
  4. Procedura autorizzativa
  4.1.  Con provvedimento del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale  e'  istituita  presso  lo  stesso  Ministero,  senza nuovi o
maggiori  oneri  per  il  bilancio  dello  Stato, una Commissione per
l'esame della documentazione di cui al punto 3.
  4.2.  La  Commissione  di  cui  al  punto  4.1  e' presieduta da un
funzionario  del  Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ed
e' composta da:
   a) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale;
   b) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del Ministero
dello sviluppo economico;
   c) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del Ministero
della salute;
   d) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente dell'Istituto
superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;
   e) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del Consiglio
nazionale delle ricerche.
  4.3.   Sulla   base   dei   risultati   positivi  dell'esame  della
documentazione  di  cui  al  punto 3, il Ministero del lavoro e della
previdenza  sociale,  di  concerto  con  il  Ministero dello sviluppo
economico  e  il  Ministero  della salute, adotta il provvedimento di
autorizzazione.
  5. Condizioni e validita' dell'autorizzazione
  5.1. L'autorizzazione alla certificazione ha validita' quinquennale
e  puo'  essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito
positivo  dell'esame  della  documentazione di rinnovo da effettuarsi
secondo le stesse modalita' previste nel punto 4.
  5.2. I laboratori devono riportare in apposito registro gli estremi
delle  certificazioni  rilasciate  e  conservare,  per un periodo non
inferiore  a  dieci  anni,  tutti  gli atti relativi all'attivita' di
certificazione.
  6. Verifiche
  6.1.  Il  Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale per il
tramite  dei  propri organi periferici, entro il periodo di validita'
dell'autorizzazione,  procede  al  controllo  della  sussistenza  dei
presupposti di base dell'idoneita' medesima.
  6.2.  Nel caso di verifica della non sussistenza dei presupposti di
base  dell'idoneita'  medesima,  l'autorizzazione  viene  sospesa con
effetto  immediato,  dando  luogo  al  controllo di tutta l'attivita'
certificativa fino a quel momento effettuata. Nei casi di particolare
gravita' si procede alla revoca dell'autorizzazione.
                            ALLEGATO XXI


        Accordo Stato, regioni e province autonome sui corsi
       di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota

Soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi di validita'
dei  corsi  per lavoratori e preposti addetti all'uso di attrezzature
di lavoro in quota

INTRODUZIONE

La   partecipazione   ai  suddetti  corsi,  secondo  quanto  disposto
dall'articolo  37  del presente decreto legislativo, deve avvenire in
orario  di  lavoro  e  non  puo'  comportare  oneri  economici  per i
lavoratori.
Si rende, inoltre, noto che la formazione di seguito prevista essendo
formazione specifica non e' sostitutiva della formazione obbligatoria
spettante  comunque  a  tutti  i  lavoratori  e  realizzata  ai sensi
dell'articolo 37 del presente decreto legislativo.
Si  ribadisce  come  durata  e  contenuti dei seguenti corsi siano da
considerarsi  come  minimi e che quindi i Soggetti formatori, qualora
lo  ritengano  opportuno,  potranno  decidere  di  organizzare  corsi
"specifici"  per  lavoratori  addetti  e per preposti con rilascio di
specifico attestato.
Si  riporta di seguito una proposta riguardante i corsi di formazione
per lavoratori/preposti addetti a lavori in quota.

SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI
DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI E PREPOSTI
ADDETTI AL MONTAGGIO / SMONTAGGIO / TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI
(articolo 136 comma 8)

1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO
Sono  soggetti  formatori  del  corso  di  formazione  e del corso di
aggiornamento:
Regioni  e Province Autonome, mediante le strutture tecniche operanti
nel   settore   della   prevenzione,  e/o  mediante  strutture  della
formazione  professionale  accreditate  in  conformita' al modello di
accreditamento definito in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi
del DM n. 166/01;
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale
tecnico  impegnato  in  attivita'  del  settore  della  sicurezza sul
lavoro;
ISPESL;
Associazioni  sindacali  dei  datori  di lavoro e dei lavoratori, nel
settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia;
Scuole edili.
Qualora  i  soggetti  indicati  nell'accordo  intendano  avvalersi di
soggetti  formatori  esterni  alla  propria  struttura, questi ultimi
dovranno  essere  in  possesso  dei requisiti previsti nei modelli di
accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi
del DM n. 166/01.
2. INDIVIDUAZIONE E REQUISITI DEI DOCENTI
Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti,
da  personale  con  esperienza  documentata, almeno biennale, sia nel
settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza
e  salute  nei  luoghi  di  lavoro  e  da  personale  con  esperienza
professionale  pratica,  documentata, almeno biennale, nelle tecniche
per il montaggio/smontaggio ponteggi.
3. INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI
3.1 ORGANIZZAZIONE
In ordine all'organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui
seguenti requisiti:
a) individuazione di un responsabile del progetto formativo;
b) tenuta  del  registro  di  presenza  dei  "formandi"  da parte del
soggetto che realizza il corso;
c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unita';
d) per le attivita' pratiche il rapporto istruttore /allievi non deve
essere  superiore  al  rapporto  di  1  a  5 (almeno 1 docente ogni 5
allievi);  nel  caso  di  solo 5 allievi (o meno di 5) sono richiesti
comunque 2 docenti (un docente che si occupa delle attivita' teoriche
e un codocente che si occupa delle pratiche);
e)	assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.
3.2. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
Il  percorso  formativo  e' finalizzato all'apprendimento di tecniche
operative   adeguate  ad  eseguire  in  condizioni  di  sicurezza  le
attivita' di montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi.
Il  percorso  formativo  e'  strutturato  in  tre moduli della durata
complessiva di 28 ore piu' una prova di verifica finale:
a)	Modulo giuridico - normativo della durata di quattro ore.
b)	Modulo tecnico della durata di dieci ore
c)	Prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla)
d)	Modulo pratico della durata di quattordici ore
e)	Prova di verifica finale (prova pratica).
3.3 METODOLOGIA DIDATTICA
Per  quanto  concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento si
concorda  nel privilegiare le metodologie "attive", che comportano la
centralita' dell'allievo nel percorso di apprendimento.
A tali fini e' necessario:
a)  garantire  un  equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e
confronto delle  esperienze  in  aula, nonche' lavori di gruppo, nel
rispetto del  monte  ore  complessivo  e  di ciascun modulo, laddove
possibile con il supporto di materiali anche multimediali;
b) favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving,
applicate   a  simulazioni  e  problemi  specifici, con  particolare
attenzione  ai  processi  di valutazione e comunicazione legati alla
prevenzione;
c) prevedere dimostrazioni  e prove pratiche, nonche' simulazione di
gestione autonoma  da  parte dell'allievo della pratica in cantiere.
d)	
4. PROGRAMMA DEI CORSI

        ---->   Parte di provvedimento in formato grafico   <----


5. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE
Al  termine  dei  due  moduli teorici si svolgera' una prima prova di
verifica:  un  questionario a risposta multipla. Il superamento della
prova,  che  si  intende  superata  con  almeno il 70% delle risposte
esatte, consentira' il passaggio alla seconda parte del corso, quella
pratica. Il mancato superamento della prova, di converso, comporta la
ripetizione dei due moduli.
Al  termine  del  modulo  pratico  avra'  luogo  una prova pratica di
verifica finale, consistente in:
-  montaggio-smontaggio-trasformazione di parti di ponteggi (PTG, PTP
e PMTP),
- realizzazione di ancoraggi.
Il  mancato  superamento  delle  prova  di  verifica  finale comporta
l'obbligo di ripetere il modulo pratico.
L'esito  positivo  delle  prove  di  verifica  intermedia  e  finale,
unitamente  a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente
il  rilascio,  al  termine  del percorso formativo, dell'attestato di
frequenza con verifica dell'apprendimento.
L'accertamento  dell'apprendimento,  tramite  le  varie  tipologie di
verifiche  intermedie  e  finali, viene effettuato da una Commissione
composta  da  docenti  interni  che  formula  il  proprio giudizio in
termini  di  valutazione  globale  e  redige  il relativo verbale, da
trasmettere   alle   Regioni   e  Province  Autonome  competenti  per
territorio.
Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono
rilasciati  sulla  base  di  tali  verbali  dalle  Regioni e Province
Autonome   competenti   per   territorio,  ad  esclusione  di  quelli
rilasciati   dai   soggetti   individuati   al  punto  1  lettere  a)
limitatamente  alle  strutture  tecniche  operanti  nel settore della
prevenzione,  e  quelli  di  cui  alle lettere b), c), d), e), f) del
presente accordo.
Le  Regioni  e  Province  Autonome  in  attesa  della definizione del
sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento
dei  crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati
rilasciati.
6. MODULO DI AGGIORNAMENTO
I  datori  di  lavoro  provvederanno  a  far effettuare ai lavoratori
formati  con  il  corso  di  formazione  teorico-pratico  un corso di
aggiornamento ogni quattro anni.
L'aggiornamento  ha  durata minima di 4 ore di cui 3 ore di contenuti
tecnico pratici.
7. REGISTRAZIONE SUL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO
L'attestato   di  frequenza  con  verifica  dell'apprendimento  e  la
frequenza  ai  corsi  di aggiornamento potranno essere inseriti nella
III sezione "Elenco delle certificazioni e attestazioni" del libretto
formativo  del  cittadino,  cosi' come definito all'art. 2, comma 1 -
lettera  i),  del  d.lgs  10  settembre  2003,  n. 276, approvato con
Decreto  del  Ministero  del  Lavoro e delle Politiche Sociali del 10
ottobre  2005,  se  concretamente  disponibile in quanto attivato nel
rispetto delle vigenti disposizioni.

SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI
DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI
ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI
(art. 116, comma 4)

1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO
Soggetti   formatori   del   corso  di  formazione  e  del  corso  di
aggiornamento:
a)  Regioni  e  Province  Autonome,  mediante  le  strutture tecniche
operanti  nel settore della prevenzione, e/o mediante strutture della
formazione  professionale  accreditate  in  conformita' al modello di
accreditamento definito in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi
del DM n. 166/01;
b)  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, mediante il
personale  tecnico impegnato in attivita' del settore della sicurezza
sul lavoro;
c) ISPESL;
d)  Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel
settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
e) Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia;
f) Scuole edili;
g) Ministero dell'interno "Corpo dei VV.F.";
h) Collegio nazionale delle guide alpine di cui alla legge 02/01/1989
n. 6 "Ordinamento della professione di guida alpina".
Qualora  i  soggetti  indicati  nell'accordo  intendano  avvalersi di
soggetti  formatori  esterni  alla  propria  struttura, questi ultimi
dovranno  essere  in  possesso  dei requisiti previsti nei modelli di
accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi
del DM n. 166/01.
2. INDIVIDUAZIONE E REQUISITI DEI DOCENTI
Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti,
da  personale con esperienza formativa, documentata, almeno biennale,
nel  settore  della  prevenzione,  sicurezza  e  salute nei luoghi di
lavoro,  e da personale con esperienza formativa, documentata, almeno
biennale  nelle  tecniche  che  comportano  l'impiego  di  sistemi di
accesso  e  posizionamento mediante funi e il loro utilizzo in ambito
lavorativo.
3. DESTINATARI DEI CORSI
Sono destinatari dei corsi:
a)	lavoratori  adibiti  a  lavori  temporanei in quota con impiego di
sistemi di accesso e posizionamento mediante funi; b)	
c)	operatori  con funzione di sorveglianza dei lavori di cui al punto
a) come richiesto dal comma 1 lettera e) dell'art. 116; d)	
e) eventuali  altre  figure interessate (datori di lavoro, lavoratori
autonomi, personale di vigilanza ed ispezione ecc.). f)	
4. INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI
4.1 ORGANIZZAZIONE
In ordine all'organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui
seguenti requisiti:
a)	individuazione di un responsabile del progetto formativo; b)	
c)	tenuta  del  registro  di  presenza  dei  "formandi"  da parte del
soggetto che realizza il corso; d)	
e)	numero  dei partecipanti per ogni corso: massimo 20 unita'. Per le
attivita'  pratiche  il  rapporto istruttore /allievi non deve essere
superiore al rapporto di 1 a 4 (almeno 1 docente ogni 4 allievi); f)
g)	assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo. h)	
4.2. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
Il  percorso  formativo  e' finalizzato all'apprendimento di tecniche
operative   adeguate  ad  eseguire  in  condizioni  di  sicurezza  le
attivita'   che   richiedono   l'impiego  di  sistemi  di  accesso  e
posizionamento mediante funi.
Il percorso formativo e' strutturato in moduli:
•	Modulo   base  (comune  ai due differenti  percorsi  formativi)
propedeutico  alla  frequenza  ai successivi moduli specifici, che da
solo   non   abilita   all'esecuzione  dell'attivita'  lavorativa.  I
partecipanti  devono  conseguire  l'idoneita'  alla  prosecuzione del
corso,  mediante test di accertamento delle conoscenze acquisite. Nel
caso  di  mancata idoneita' si possono attivare azioni individuali di
recupero.
•	Moduli  specifici  (A - B) differenziati  per  contenuti,  che
forniscono le conoscenze tecniche per operare negli specifici settori
lavorativi.
4.3 METODOLOGIA DIDATTICA
Per  quanto  concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento si
concorda  nel privilegiare le metodologie "attive", che comportano la
centralita' dell'allievo nel percorso di apprendimento.
A tali fini e' necessario:
a)  garantire  un  equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e
confronto  delle  esperienze  in  aula, nonche' lavori di gruppo, nel
rispetto  del  monte  ore  complessivo  e  di ciascun modulo, laddove
possibile con il supporto di materiali anche multimediali;
b) favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving,
applicate   a  simulazioni  e  problemi  specifici,  con  particolare
attenzione  ai  processi  di  valutazione e comunicazione legati alla
prevenzione;
c)  prevedere  dimostrazioni e prove pratiche, nonche' simulazione di
gestione autonoma da parte del discente della pratica in cantiere.
Inoltre,  data  la specificita' della formazione, le prove pratiche e
gli  addestramenti  dovranno  essere  effettuati  in siti ove possano
essere ricreate condizioni operative simili a quelle che si ritrovano
sui luoghi di lavoro e che tengano conto della specifica tipologia di
corso.
5. PROGRAMMA DEI CORSI (PER LAVORATORI)

        ---->   Parte di provvedimento in formato grafico   <----


6. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE
Al  termine  del  modulo  base comune si svolgera' una prima prova di
verifica:  un  questionario  a  risposta  multipla. Il successo nella
prova,  che  si  intende  superata  con  almeno il 70% delle risposte
esatte, consentira' il passaggio alla seconda parte del corso, quella
specifico - pratica. Il mancato superamento della prova, di converso,
comporta  la  ripetizione  del modulo. Eventuali errori, nella prova,
attinenti  argomenti  riferiti  al  rischio di caduta incontrollata o
altre  situazioni  di pericolo grave dovranno essere rilevati e fatti
oggetto  di  valutazione  mirata  aggiuntiva  nella  successiva prova
pratica;
Al  termine  del  modulo  specifico  avra' luogo una prova pratica di
verifica  finale,  consistente  nell'esecuzione di tecniche operative
sui  temi  del  modulo  specifico  frequentato.  La  prova si intende
superata se le operazioni vengono eseguite correttamente.
Il  mancato  superamento  della  prova  di  verifica  finale comporta
l'obbligo di ripetere il modulo specifico pratico.
L'esito  positivo  delle  prove  di  verifica  intermedia  e  finale,
unitamente  a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente
il  rilascio,  al  termine  del percorso formativo, dell'attestato di
frequenza   con   verifica   dell'apprendimento.  L'attestato  dovra'
riportare   anche   l'indicazione   del   modulo   specifico  pratico
frequentato.
L'accertamento  dell'apprendimento,  tramite  le  varie  tipologie di
verifiche  intermedie  e  finali, viene effettuato da una Commissione
composta  da  docenti  interni  che  formula  il  proprio giudizio in
termini  di  valutazione  globale  e  redige  il relativo verbale, da
trasmettere   alle   Regione  e  Provincia  Autonome  competenti  per
territorio.
Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono
rilasciati  sulla  base  di  tali  verbali  dalle  Regioni e Province
Autonome   competenti   per   territorio,  ad  esclusione  di  quelli
rilasciati   dai   soggetti   individuati  nel  punto  1  lettere  a)
limitatamente  alle  strutture  tecniche  operanti  nel settore della
prevenzione,  e quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h)
del presente accordo.
Le  Regioni  e  Province  Autonome  in  attesa  della definizione del
sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento
dei  crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati
rilasciati.
7. MODULO DI AGGIORNAMENTO
I  datori  di  lavoro  provvederanno  a  far effettuare ai lavoratori
formati  con  il  corso  di  formazione  teorico-pratico  un corso di
aggiornamento ogni cinque anni. L'aggiornamento ha durata minima di 8
ore di cui almeno 4 ore di contenuti tecnico pratici.
8. REGISTRAZIONE SUL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO
L'attestato   di  frequenza  con  verifica  dell'apprendimento  e  la
frequenza  ai  corsi  di aggiornamento potranno essere inseriti nella
III sezione "Elenco delle certificazioni e attestazioni" del libretto
formativo  del  cittadino,  cosi' come definito all'art. 2, comma 1 -
lettera  i),  del  D.Lgs.  10  settembre  2003, n. 276, approvato con
Decreto  del  Ministero  del  Lavoro e delle Politiche Sociali del 10
ottobre 2005.

MODULO  DI  FORMAZIONE  SPECIFICO  TEORICO-PRATICO  PER  PREPOSTI CON
FUNZIONE  DI  SORVEGLIANZA DEI LAVORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E
POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI
(art. 116 comma 4)

I   lavoratori   che   abbiano  frequentato  i  corsi  per  operatori
all'effettuazione  di  lavori  su  funi  potranno avere accesso ad un
MODULO  SPECIFICO  di  formazione  per  "PREPOSTI"  con  funzione  di
sorveglianza  dei lavori", tendente ad offrire gli strumenti utili ad
effettuare le operazioni di programmazione, controllo e coordinamento
dei lavori della squadra loro affidata.
Alla  conclusione  di  esso e' previsto un colloquio finalizzato alla
verifica  delle  capacita'  di valutazione, controllo, gestione delle
condizioni  lavorative  e delle possibili situazioni di emergenza, al
termine  del  quale  viene rilasciato un giudizio finale di idoneita'
con  specifico  Attestato e annotata la partecipazione al corso sulla
Scheda Personale di Formazione.

        ---->   Parte di provvedimento in formato grafico   <----



MODULO DI AGGIORNAMENTO

I  datori di lavoro provvederanno a far effettuare agli operatori con
funzione  di  sorveglianza  dei lavori un corso di aggiornamento ogni
cinque  anni.  L'aggiornamento, per la funzione specifica, registrato
sulla  Scheda  Personale  di Formazione, ha durata minima di 4 ore La
formazione  e' inerente le tecniche gia' apprese, l'eventuale analisi
e  applicazione  di nuove attrezzature o tecniche operative e prevede
il rilascio di un giudizio di affidabilita' da parte dei docenti.

                            ALLEGATO XXII


                   CONTENUTI MINIMI DEL Pi.M.U.S.

1. Dati identificativi del luogo di lavoro;
2.   Identificazione   del  datore  di  lavoro  che  procedera'  alle
operazioni   di  montaggio  e/o  trasformazione  e/o  smontaggio  del
ponteggio;
3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto,
addetti   alle   operazioni   di  montaggio  e/o  trasformazione  e/o
smontaggio del ponteggio;
4. Identificazione del ponteggio;
5. Disegno esecutivo del ponteggio dal quale risultino:
5.1.  generalita'  e  firma  del  progettista, salvo i casi di cui al
comma 1, lettera g) dell'articolo 132,
5.2. sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato,
5.3. indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.
Quando  non  sussiste  l'obbligo  del  calcolo, ai sensi del comma 1,
lettera  g)  dell'articolo  132,  invece  delle indicazioni di cui al
precedente  punto  5.1,  sono  sufficienti  le generalita' e la firma
della persona competente di cui al comma 1 dell'articolo 136.
6. Progetto del ponteggio, quando previsto;
7.   Indicazioni   generali   per  le  operazioni  di  montaggio  e/o
trasformazione  e/o  smontaggio del ponteggio ("piano di applicazione
generalizzata"):
7.1.  planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio
del  ponteggio,  evidenziando,  inoltre:  delimitazione,  viabilita',
segnaletica, ecc.,
7.2.  modalita'  di  verifica  e  controllo del piano di appoggio del
ponteggio  (portata  della  superficie, omogeneita', ripartizione del
carico, elementi di appoggio, ecc.),
7.3.  modalita'  di  tracciamento  del  ponteggio, impostazione della
prima  campata, controllo della verticalita', livello/bolla del primo
impalcato,  distanza  tra  ponteggio  (filo  impalcato di servizio) e
opera servita, ecc.,
7.4. descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o
trasformazione  e/o smontaggio del ponteggio e loro modalita' di uso,
con  esplicito  riferimento  all'eventuale  sistema di arresto caduta
utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio,
7.5.  descrizione  delle  attrezzature  adoperate nelle operazioni di
montaggio  e/o  trasformazione  e/o  smontaggio  del ponteggio e loro
modalita' di installazione ed uso,
7.6. misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del
ponteggio,  di  linee  elettriche  aeree  nude  in  tensione,  di cui
all'articolo 117,
7.7. tipo e modalita' di realizzazione degli ancoraggi,
7.  8.  misure  di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle
condizioni    meteorologiche   (neve,   vento,   ghiaccio,   pioggia)
pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori,
7. 9. misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e
oggetti;
8.  Illustrazione  delle  modalita'  di  montaggio,  trasformazione e
smontaggio,  riportando  le  necessarie  sequenze "passo dopo passo",
nonche'  descrizione  delle  regole  puntuali/specifiche da applicare
durante  le  suddette  operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o
smontaggio ("istruzioni e progetti particolareggiati"), con l'ausilio
di   elaborati   esplicativi   contenenti   le  corrette  istruzioni,
privilegiando  gli  elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e
foto;
9. Descrizione delle regole da applicare durante l'uso del ponteggio;
10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del
montaggio e durante l'uso (vedasi ad es. ALLEGATO XIX)

                           ALLEGATO XXIII


             DEROGA AMMESSA PER I PONTI SU RUOTE A TORRE

1.  E'  ammessa  deroga  per  i  ponti su ruote a torre alle seguenti
condizioni:
a.  il  ponte su ruote a torre sia costruito conformemente alla norma
tecnica UNI EN 1004;
b.  il  costruttore  fornisca la certificazione del superamento delle
prove  di  rigidezza,  di  cui  all'appendice  A  della norma tecnica
citata, emessa da un laboratorio ufficiale.
Per laboratori ufficiali si intendono:
- laboratorio dell'ISPESL;
- laboratori delle universita' e dei politecnici dello Stato;
-  laboratori  degli istituti tecnici di Stato, riconosciuti ai sensi
della legge 5-11-1971, n. 1086;
-  laboratori  autorizzati  in conformita' all' ALLEGATO XX sezione B
titolo  IV  capo  II,  con  decreto  dei  Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, dello sviluppo economico e della salute;
-  laboratori  dei  paesi  membri  dell'Unione  europea  o  dei Paesi
aderenti  all'accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai
rispettivi Stati.
c.  l'altezza  del  ponte  su  ruote  non  superi  12 m se utilizzato
all'interno  (assenza  di  vento)  e  8  m  se utilizzato all'esterno
(presenza di vento);
d.  per  i  ponti  su  ruote utilizzati all'esterno degli edifici sia
realizzato,   ove   possibile,  un  fissaggio  all'edificio  o  altra
struttura;
e.  per  il  montaggio,  uso  e  smontaggio  del ponte su ruote siano
seguite le istruzioni indicate dal costruttore in un apposito manuale
redatto in accordo alla norma tecnica UNI EN 1004.
2.  L'attrezzatura  di  cui  al punto 1 e' riconosciuta ed ammessa se
legalmente  fabbricata  o  commercializzata  in  altro  Paese  membro
dell'Unione  europea  o  nei  Paesi aderenti all'accordo sullo spazio
economico  europeo,  in  modo  da  garantire  un livello di sicurezza
equivalente   a  quello  garantito  sulla  base  delle  disposizioni,
specifiche  tecniche  e standard previsti dalla normativa italiana in
materia.

                            ALLEGATO XXIV 
 
        PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA 
 
1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 
1.1. La segnaletica di sicurezza deve essere  conforme  ai  requisiti
specifici che figurano negli allegati da XXV a XXXII. 
1.2. Il presente allegato  stabilisce  tali  requisiti,  descrive  le
diverse utilizzazioni delle  segnaletiche  di  sicurezza  ed  enuncia
norme generali sull'intercambiabilita'  o  complementarita'  di  tali
segnaletiche. 
1.3. Le segnaletiche di sicurezza devono essere utilizzate  solo  per
trasmettere il messaggio o l'informazione precisati all'articolo 162,
comma 1. 
2. MODI DI SEGNALAZIONE 
2.1. Segnalazione permanente 
2.1.1. La segnaletica che si riferisce a un divieto, un  avvertimento
o un obbligo ed altresi' quella che serve ad indicare l'ubicazione  e
ad identificare i mezzi di salvataggio  o  di  pronto  soccorso  deve
essere di tipo permanente e costituita da cartelli. 
La segnaletica destinata ad indicare l'ubicazione e ad identificare i
materiali  e  le  attrezzature  antincendio  deve  essere   di   tipo
permanente e costituita da cartelli o da un colore di sicurezza. 
2.1.2. La segnaletica su contenitori e tubazioni deve essere del tipo
previsto nell'allegato XXVI. 
2.1.3. La segnaletica per i rischi  di  urto  contro  ostacoli  e  di
caduta delle persone deve essere di tipo permanente e  costituita  da
un colore di sicurezza o da cartelli. 
2.1.4. La segnaletica delle vie di circolazione deve essere  di  tipo
permanente e costituita da un colore di sicurezza. 
2.2. Segnalazione occasionale 
2.2.1. La  segnaletica  di  pericoli,  la  chiamata  di  persone  per
un'azione specifica e lo sgombero urgente delle persone devono essere
fatti  in  modo   occasionale   e,   tenuto   conto   del   principio
dell'intercambiabilita' e complementarita' previsto al  paragrafo  3,
per mezzo di segnali luminosi, acustici o di comunicazioni verbali. 
2.2.2. La guida delle persone che effettuano  manovre  implicanti  un
rischio o un pericolo deve essere fatta in modo occasionale per mezzo
di segnali gestuali o comunicazioni verbali. 
3. INTERCAMBIABILITA' E COMPLEMENTARITA' DELLA SEGNALETICA 
3.1. A parita' di efficacia e a condizione che  si  provveda  ad  una
azione specifica di informazione e formazione al riguardo, e' ammessa
liberta' di scelta fra: 
- un colore di sicurezza o un cartello, per segnalare un  rischio  di
inciampo o caduta con dislivello; 
- segnali luminosi, segnali acustici o comunicazione verbale; 
- segnali gestuali o comunicazione verbale. 
3.2. Determinate modalita' di segnalazione possono essere  utilizzate
assieme, nelle combinazioni specificate di seguito: 
- segnali luminosi e segnali acustici; 
- segnali luminosi e comunicazione verbale; 
- segnali gestuali e comunicazione verbale. 
4. COLORI DI SICUREZZA 
4.1. Le indicazioni della tabella che segue si applicano a  tutte  le
segnalazioni  per  le  quali  e'  previsto  l'uso  di  un  colore  di
sicurezza. 
Colore 
Significato o scopo 
Indicazioni e precisazioni 
Rosso Segnali di divieto Atteggiamenti pericolosi 
Pericolo - allarme Alt, arresto, dispositivi di interruzione 
d'emergenza Sgombero 
Materiali e attrezzature antincendio Identificazione e ubicazione 
Giallo o Giallo-arancio Segnali di avvertimento Attenzione, cautela 
Verifica 
Azzurro Segnali di prescrizione Comportamento o azione specifica - 
obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale 
Verde Segnali di salvataggio o di soccorso Porte, uscite, percorsi, 
materiali, postazioni, locali 
Situazione di sicurezza Ritorno alla normalita' 
5. L'efficacia della segnaletica non deve essere compromessa da: 
5.1. presenza di altra segnaletica o di altra fonte  emittente  dello
stesso tipo che turbino la visibilita' o l'udibilita'; cio' comporta,
in particolare, la necessita' di: 
5.1.1. evitare di disporre un numero  eccessivo  di  cartelli  troppo
vicini gli uni agli altri; 
5.1.2. non utilizzare contemporaneamente  due  segnali  luminosi  che
possano confondersi; 
5.1.3. non utilizzare un segnale luminoso nelle vicinanze di un'altra
emissione luminosa poco distinta; 
5.1.4. non utilizzare contemporaneamente due segnali sonori; 
5.1.5. non utilizzare un segnale sonoro se  il  rumore  di  fondo  e'
troppo intenso; 
5.2.  cattiva   progettazione,   numero   insufficiente,   ubicazione
irrazionale, cattivo stato o cattivo funzionamento dei  mezzi  o  dei
dispositivi di segnalazione. 
6. I mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a  seconda  dei  casi,
essere regolarmente puliti, sottoposti a manutenzione, controllati  e
riparati e, se necessario, sostituiti, affinche' conservino  le  loro
proprieta' intrinseche o di funzionamento. 
7. Il numero e l'ubicazione dei mezzi o dei  dispositivi  segnaletici
da sistemare e' in funzione dell'entita' dei rischi, dei  pericoli  o
delle dimensioni dell'area da coprire. 
8. Per i segnali il cui funzionamento richiede una fonte di  energia,
deve essere garantita un'alimentazione di emergenza nell'eventualita'
di un'interruzione di tale energia, tranne nel caso in cui il rischio
venga meno con l'interruzione stessa. 
9. Un segnale luminoso o sonoro indica, col suo avviamento,  l'inizio
di un'azione che si richiede  di  effettuare;  esso  deve  avere  una
durata pari a quella richiesta dall'azione. 
I segnali luminosi o acustici devono essere reinseriti immediatamente
dopo ogni utilizzazione. 
10. Le segnalazioni luminose ed acustiche devono essere sottoposte ad
una verifica del buon funzionamento e dell'efficacia reale  prima  di
essere messe in servizio e, in seguito, con periodicita' sufficiente. 
11. Qualora i lavoratori  interessati  presentino  limitazioni  delle
capacita' uditive o visive, eventualmente a causa dell'uso  di  mezzi
di protezione  personale,  devono  essere  adottate  adeguate  misure
supplementari o sostitutive. 
12. Le zone, i locali o gli  spazi  utilizzati  per  il  deposito  di
quantitativi notevoli di sostanze  o  miscele  pericolose  devono
essere  segnalati  con  un  cartello  di  avvertimento   appropriato,
conformemente all'allegato XXV, punto 3.2, o  indicati  conformemente
all'allegato XXVI, punto 1, tranne nel caso  in  cui  l'etichettatura
dei diversi imballaggi o recipienti stessi  sia  sufficiente  a  tale
scopo. 
                            ALLEGATO XXV 
 
          PRESCRIZIONI GENERALI PER I CARTELLI SEGNALETICI 
 
1. Caratteristiche intrinseche 
1.1. Forma e colori dei cartelli da impiegare sono definiti al  punto
3, in funzione del loro oggetto specifico (cartelli  di  divieto,  di
avvertimento, di prescrizione, di salvataggio e per  le  attrezzature
antincendio). 
1.2. I pittogrammi devono essere  il  piu'  possibile  semplici,  con
omissione dei particolari di difficile comprensione. 
1.3. I pittogrammi utilizzati potranno  differire  leggermente  dalle
figure riportate al punto 3 o presentare rispetto ad esse un  maggior
numero di particolari, purche' il significato sia equivalente  e  non
sia reso equivoco da  alcuno  degli  adattamenti  o  delle  modifiche
apportati. 
1.4. I  cartelli  devono  essere  costituiti  di  materiale  il  piu'
possibile resistente agli urti, alle intemperie ed  alle  aggressioni
dei fattori ambientali. 
1.5. Le dimensioni e le proprieta' colorimetriche e fotometriche  dei
cartelli devono essere tali da garantirne  una  buona  visibilita'  e
comprensione. 
1.5.1. Per le dimensioni si raccomanda di osservare la seguente 
formula: A > L2/2000 
Ove A rappresenta la superficie del cartello espressa in m2 ed  L  e'
la distanza, misurata in metri, alla quale il  cartello  deve  essere
ancora riconoscibile. La formula e' applicabile fino ad una  distanza
di circa 50 metri. 
1.5.2. Per le caratteristiche cromatiche e fotometriche dei materiali
si rinvia alla normativa di buona tecnica dell'UNI. 
2. Condizioni d'impiego 
2.1. I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali  ostacoli,
ad un'altezza e in una posizione appropriata rispetto  all'angolo  di
visuale, all'ingresso  alla  zona  interessata  in  caso  di  rischio
generico ovvero nelle immediate adiacenze di un rischio  specifico  o
dell'oggetto che s'intende segnalare e in un posto bene illuminato  e
facilmente accessibile e visibile. 
Ferme restando le disposizioni di cui al presente decreto, in caso di
cattiva illuminazione  naturale  sara'  opportuno  utilizzare  colori
fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione artificiale. 
2.2. Il cartello va rimosso quando non sussiste  piu'  la  situazione
che ne giustificava la presenza. 
3. Cartelli da utilizzare 
3.1. Cartelli di divieto 
Caratteristiche intrinseche: 
- forma rotonda, 
- pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso  da
sinistra a destra lungo il simbolo, con un'inclinazione di 45°) rossi
(il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello). 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
3.2. Cartelli di avvertimento 
Caratteristiche intrinseche: 
- forma triangolare, 
- pittogramma nero su  fondo  giallo,  bordo  nero  (il  giallo  deve
coprire almeno il 50% della superficie del cartello). 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
29 
 
3.3. Cartelli di prescrizione 
Caratteristiche intrinseche: 
- forma rotonda, - pittogramma bianco  su  fondo  azzurro  (l'azzurro
deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello). 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
3.4. Cartelli di salvataggio 
Caratteristiche intrinseche: 
- forma quadrata o rettangolare, 
- pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno  il
50% della superficie del cartello). 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
3.5. Cartelli per le attrezzature antincendio 
Caratteristiche intrinseche: 
- forma quadrata o rettangolare, 
- pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno  il
50% della superficie del cartello). 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39 ha disposto (con l'art. 1,  comma
1,  lettera  h))  che  "all'allegato  XXV,  alla  sezione  3.2,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  1) il cartello di avvertimento «Sostanze  nocive  o  irritanti»  e'
soppresso; 
  2)  e'  aggiunta  la  seguente  nota  collegata   al   segnale   di
avvertimento «Pericolo generico»: «Questo  cartello  di  avvertimento
non deve essere utilizzato per mettere in guardia le persone circa le
sostanze chimiche o miscele pericolose, fatta eccezione nei  casi  in
cui il cartello di  avvertimento  e'  utilizzato  conformemente  alla
presente sezione per  indicare  i  depositi  di  sostanze  o  miscele
pericolose»". 
                            ALLEGATO XXVI 
 
  PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DEI CONTENITORI E DELLE TUBAZIONI 
 
1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze
o miscele  classificate  come  pericolose  conformemente  ai  criteri
relativi a una delle classi di pericolo fisico o di pericolo  per  la
salute in conformita' del regolamento (CE)  n.  1272/2008  nonche'  i
recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o miscele
pericolose e le tubazioni  visibili  che  servono  a  contenere  o  a
trasportare  tali  sostanze  o  miscele  pericolose   devono   essere
etichettati con i pertinenti pittogrammi di pericolo  in  conformita'
di tale regolamento. 
Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi  di
lavoro per una breve durata ne' a  quelli  il  cui  contenuto  cambia
frequentemente,  a   condizione   che   si   prendano   provvedimenti
alternativi idonei, in particolare  azioni  di  informazione  e/o  di
formazione, che garantiscano un livello identico di protezione. 
L'etichettatura di cui al primo comma puo' essere: 
- sostituita da cartelli di avvertimento di cui all'allegato XXV  che
riportino lo stesso  pittogramma  o  simbolo;  se  non  esiste  alcun
cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2  dell'allegato
XXV, deve essere utilizzato il pertinente pittogramma di pericolo  di
cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008; 
- completata da ulteriori informazioni, quali il nome e/o la  formula
della sostanza  o  miscela  pericolosa  e  dai  dettagli  sui  rischi
connessi; 
- completata o  sostituita,  per  quanto  riguarda  il  trasporto  di
recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli che siano applicabili  in
tutta l'Unione per il trasporto di sostanze o miscele pericolose. 
2. La segnaletica di cui sopra deve essere applicata come segue: 
- sul lato visibile o sui lati visibili; 
- in forma rigida, autoadesiva o verniciata. 
3. Al'etichettatura di cui al punto 1 che precede  si  applicano,  se
del  caso,  i  criteri  in  materia  di  caratteristiche  intrinseche
previsti all'allegato XXV, punto 1.4 e le condizioni  di  impiego  di
cui  all'allegato  XXV,  punto   2,   riguardanti   i   cartelli   di
segnalazione. 
4. L'etichettatura utilizzata sulle tubazioni deve essere  applicata,
fatte salvi i punti 1, 2 e 3, in modo visibile vicino  ai  punti  che
presentano maggiore pericolo, quali valvole e punti  di  raccordo,  e
deve comparire ripetute volte. 
5. Le zone, i locali o  gli  spazi  utilizzati  per  il  deposito  di
quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose devono  essere
segnalati con un cartello di avvertimento appropriato,  conformemente
all'allegato XXV, punto 3.2, o indicati conformemente al punto 1  del
presente allegato, tranne nel caso in cui l'etichettatura dei diversi
imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo. 
Se non  esiste  alcun  cartello  di  avvertimento  equivalente  nella
sezione 3.2 dell'allegato XXV per mettere in guardia  dalle  sostanze
chimiche o  miscele  pericolose,  occorre  utilizzare  il  pertinente
pittogramma di pericolo, di cui all'allegato V del regolamento  (CE)
n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio.  I  cartelli  o
l'etichettatura di cui sopra vanno applicati, secondo  il  caso,  nei
pressi dell'area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al  locale
di magazzinaggio. 
                                                          (29) 30 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39 ha disposto (con l'art. 1,  comma
1,  lettera  a))  che  al  presente  allegato  le  parole  «preparati
pericolosi» sono sostituite dalle seguenti: «miscele pericolose». 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma  1,  lettera  b))  che  al
presente allegato le parole: «preparato pericoloso»  sono  sostituite
dalle seguenti: «miscela pericolosa». 
------------- 
AGGIORNAMENTO (30) 
  L'avviso di rettifica (in G.U. 26/5/2016, n.  122)  nel  modificare
l'art. 1, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39
ha conseguentemente disposto il venir meno delle  modifiche  disposte
dal suindicato D.Lgs. 39/2016. 
                           ALLEGATO XXVII


PRESCRIZIONI  PER  LA  SEGNALETICA  DESTINATA  AD  IDENTIFICARE  E AD
        INDICARE L'UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

1. Premessa
Il  presente  allegato  si applica alle attrezzature destinate in via
esclusiva alla lotta antincendio.
2.  Le  attrezzature  antincendio devono essere identificate mediante
apposita  colorazione  ed  un cartello indicante la loro ubicazione o
mediante  colorazione  delle  posizioni in cui sono sistemate o degli
accessi a tali posizioni.
3. Il colore d'identificazione di queste attrezzature e' il rosso.
La   superficie  in  rosso  dovra'  avere  ampiezza  sufficiente  per
consentire un'agevole identificazione.
4.  I  cartelli  descritti  all'allegato XXV, punto 3.5 devono essere
utilizzati per indicare l'ubicazione delle attrezzature in questione.

                           Allegato XXVIII
PRESCRIZIONI PER LA SEGNALAZIONE Dl OSTACOLI E Dl PUNTI DI PERICOLO E
            PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE

il;  1.  Segnalazione  di  ostacoli  e  di punti di pericolo 1.1. Per
segnalare i rischi di urto contro ostacoli, di cadute di oggetti e di
caduta da parte delle persone entro il perimetro delle aree edificate
dell'impresa  cui i lavoratori hanno accesso nel corso del lavoro, si
usa il giallo alternato al nero ovvero il rosso alternato al bianco.
1.2.  Le  dimensioni  della  segnalazione  andranno  commisurate alle
dimensioni   dell'ostacolo  o  del  punto  pericoloso  che  s'intende
segnalare.
1.3.  Le  sbarre  gialle e nere ovvero rosse e bianche dovranno avere
un'inclinazione di circa 45 e dimensioni piu' o meno uguali fra loro.
1.4. Esempio:

         ---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----



2. Segnalazione delle vie di circolazione
2.1.  Qualora l'uso e l'attrezzatura dei locali lo rendano necessario
per  la  tutela  dei  lavoratori,  le vie di circolazione dei veicoli
devono  essere  chiaramente  segnalate con strisce continue di colore
ben  visibile, preferibilmente bianco o giallo, in rapporto al colore
del pavimento.
2.2. L'ubicazione delle strisce dovra' tenere conto delle distanze di
sicurezza necessarie tra i veicoli che possono circolare e tutto cio'
che  puo'  trovarsi  nelle  loro  vicinanze  nonche' tra i pedoni e i
veicoli.
2.3. Le vie permanenti situate all'esterno nelle zone edificate vanno
parimenti  segnalate, nella misura in cui cio' si renda necessario, a
meno  che  non  siano  provviste  di barriere o di una pavimentazione
appropriate.
                            ALLEGATO XXIX


                 PRESCRIZIONI PER I SEGNALI LUMINOSI

1. Proprieta' intrinseche
1.1. La luce emessa da un segnale deve produrre un contrasto luminoso
adeguato  al  suo  ambiente,  in  rapporto  alle condizioni d'impiego
previste,  senza  provocare  abbagliamento per intensita' eccessiva o
cattiva visibilita' per intensita' insufficiente.
1.2.  La  superficie  luminosa emettitrice del segnale puo' essere di
colore uniforme o recare un simbolo su un fondo determinato.
1.3.   Il   colore  uniforme  deve  corrispondere  alla  tabella  dei
significati dei colori riportata all'allegato XXIV, punto 4.
1.4.   Quando   il  segnale  reca  un  simbolo,  quest'ultimo  dovra'
rispettare,  per  analogia,  le regole ad esso applicabili, riportate
all'allegato XXV.
2. Regole particolari d'impiego
2.1.  Se  un  dispositivo  puo'  emettere  un segnale continuo ed uno
intermittente, il segnale intermittente sara' impiegato per indicare,
rispetto a quello continuo, un livello piu' elevato di pericolo o una
maggiore urgenza dell'intervento o dell'azione richiesta od imposta.
La  durata  di  ciascun lampo e la frequenza dei lampeggiamenti di un
segnale  luminoso  andranno calcolate in modo- da garantire una buona
percezione del messaggio, e- da evitare confusioni sia con differenti
segnali luminosi che con un segnale luminoso continuo.
2.2. Se al posto o ad integrazione di un segnale acustico si utilizza
un  segnale  luminoso  intermittente,  il  codice  del segnale dovra'
essere identico.
2.3.  Un  dispositivo  destinato  ad  emettere  un  segnale  luminoso
utilizzabile  in  caso  di  pericolo  grave  andra' munito di comandi
speciali o di lampada ausiliaria.

                            Allegato XXX
                 PRESCRIZIONI PER I SEGNALI ACUSTICI

1. Proprieta' intrinseche
1.1. Un segnale acustico deve:
 a) avere  un livello sonoro nettamente superiore al rumore di fondo,
in  modo  da  essere  udibile,  senza  tuttavia  essere  eccessivo  o
doloroso;
 b) essere  facilmente riconoscibile in rapporto particolarmente alla
durata  degli  impulsi  ed  alla  separazione  fra impulsi e serie di
impulsi, e distinguersi nettamente, da una parte, da un altro segnale
acustico e, dall'altra, dai rumori di fondo.
1.2. Nei casi in cui un dispositivo puo' emettere un segnale acustico
con  frequenza  costante  e  variabile, la frequenza variabile andra'
impiegata  per  segnalare,  in  rapporto  alla frequenza costante, un
livello   piu'   elevato   di   pericolo   o   una  maggiore  urgenza
dell'intervento o dell'azione sollecitata o prescritta.
2. Codice da usarsi
Il suono di un segnale di sgombero deve essere continuo.
                            ALLEGATO XXXI


              PRESCRIZIONI PER LA COMUNICAZIONE VERBALE

1. Proprieta intrinseche
1.1.  La  comunicazione  verbale  s'instaura  fra  un  parlante  o un
emittitore  e  uno  o  piu'  ascoltatori, in forma di testi brevi, di
frasi,  di  gruppi  di  parole  o di parole isolate, eventualmente in
codice.
1.2.  I  messaggi  verbali  devono  essere  il  piu' possibile brevi,
semplici  e  chiari;  la capacita' verbale del parlante e le facolta'
uditive  di  chi  ascolta devono essere sufficienti per garantire una
comunicazione verbale sicura.
1.3. La comunicazione verbale puo' essere diretta (impiego della voce
umana)  o  indiretta (voce umana o sintesi vocale diffusa da un mezzo
appropriato).
2. Regole particolari d'impiego
2.1.  Le  persone  interessate  devono  conoscere  bene il linguaggio
utilizzato   per   essere  in  grado  di  pronunciare  e  comprendere
correttamente  il  messaggio verbale e adottare, in funzione di esso,
un comportamento adeguato nel campo della sicurezza e della salute.
2.2.  Se  la  comunicazione verbale e' impiegata in sostituzione o ad
integrazione  dei  segnali  gestuali,  si  dovra'  far  uso di parole
chiave, come:
- via: per indicare che si e' assunta la direzione dell'operazione;
- alt: per interrompere o terminare un movimento;
- ferma: per arrestare le operazioni;
- solleva: per far salire un carico;
- abbassa: per far scendere un carico;
- avanti
-  indietro  (se  necessario,  questi  ordini andranno coordinati con
codici gestuali corrispondenti)
- a destra
- a sinistra
- attenzione: per ordinare un alt o un arresto d'urgenza;
- presto: per accelerare un movimento per motivi di sicurezza.

                           Allegato XXXII
                 PRESCRIZIONI PER I SEGNALI GESTUALI

1. Proprieta'
Un  segnale  gestuale deve essere preciso, semplice, ampio, facile da
eseguire  e  da comprendere e nettamente distinto da un altro segnale
gestuale.
L'impiego   contemporaneo  delle  due  braccia  deve  farsi  in  modo
simmetrico e per un singolo segnale gestuale.
I gesti impiegati, nel rispetto delle caratteristiche sopra indicate,
potranno variare leggermente o essere piu' particolareggiati rispetto
alle  figurazioni  riportate  al punto 3, purche' il significato e la
comprensione siano per lo meno equivalenti.
2. Regole particolari d'impiego 2.1. La persona che emette i segnali,
detta  "segnalatore",  impartisce,  per mezzo di segnali gestuali, le
istruzioni di manovra al destinatario dei segnali, detto "operatore".
2.2.  Il  segnalatore  deve  essere  in condizioni di seguire con gli
occhi  la  totalita'  delle  manovre, senza essere esposto a rischi a
causa di esse.
2.3.   Il   segnalatore   deve   rivolgere   la   propria  attenzione
esclusivamente   al  comando  delle  manovre  e  alla  sicurezza  dei
lavoratori che si trovano nelle vicinanze.
2.4  Se  non  sono  soddisfatte  le  condizioni  di cui al punto 2.2,
occorrere' prevedere uno o piu' segnalatori ausiliari.
2.5.  Quando  l'operatore non puo' eseguire con le dovute garanzie di
sicurezza  gli ordini ricevuti, deve sospendere la manovra in corso e
chiedere nuove istruzioni.
2.6.  Accessori  della  segnalazione  gestuale.  Il  segnalatore deve
essere individuato agevolmente dall'operatore.
Il  segnalatore  deve  indossare  o  impugnare uno o piu' elementi di
riconoscimento  adatti,  come giubbotto, casco, manicotti, bracciali,
palette.
Gli  elementi  di riconoscimento sono di colore vivo, preferibilmente
unico, e riservato esclusivamente al segnalatore.
3. Gesti convenzionali da utilizzare
Premessa:
La  serie  dei  gesti  convenzionali  che  si  riporta di seguito non
pregiudica  la  possibilita'  di  impiego  di altri sistemi di codici
applicabili  a  livello  comunitario, in particolare in certi settori
nei quali si usino le stesse manovre.

         ---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----
                           ALLEGATO XXXIII


                 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

La prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico,
in  particolare  dorso-lombari, connesse alle attivita' lavorative di
movimentazione  manuale  dei  carichi  dovra'  considerare,  in  modo
integrato,  il  complesso degli elementi di riferimento e dei fattori
individuali di rischio riportati nel presente allegato.
ELEMENTI DI RIFERIMENTO
1. CARATTERISTICHE DEL CARICO
La  movimentazione manuale di un carico puo' costituire un rischio di
patologie  da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari
nei seguenti casi:
- il carico e' troppo pesante;
- e' ingombrante o difficile da afferrare;
- e' in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
-  e'  collocato  in  una posizione tale per cui deve essere tenuto o
maneggiato  a  una  certa  distanza  dal  tronco o con una torsione o
inclinazione del tronco;
-  puo',  a  motivo  della  struttura  esterna e/o della consistenza,
comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.
2. SFORZO FISICO RICHIESTO
Lo  sforzo fisico puo' presentare rischi di patologie da sovraccarico
biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:
- e' eccessivo;
-  puo'  essere  effettuato soltanto con un movimento di torsione del
tronco;
- puo' comportare un movimento brusco del carico;
- e' compiuto col corpo in posizione instabile.
3. CARATTERISTICHE DELL'AMBIENTE DI LAVORO
Le  caratteristiche  dell'ambiente  di  lavoro  possono  aumentare le
possibilita' di rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in
particolare dorso-lombari nei seguenti casi:
- lo spazio libero, in particolare verticale, e' insufficiente per lo
svolgimento dell'attivita' richiesta;
-  il  pavimento e' ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o e'
scivoloso   il  posto  o  l'ambiente  di  lavoro  non  consentono  al
lavoratore  la  movimentazione  manuale  di  carichi  a un'altezza di
sicurezza o in buona posizione;
- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano
la manipolazione del carico a livelli diversi;
- il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
- la temperatura, l'umidita' o la ventilazione sono inadeguate.
4. ESIGENZE CONNESSE ALL'ATTIVITA'
L'attivita'  puo'  comportare un rischio di patologie da sovraccarico
biomeccanico,  in  particolare  dorso-lombari  se comporta una o piu'
delle seguenti esigenze:
- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale,
troppo frequenti o troppo prolungati;
- pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti;
-  distanze  troppo  grandi  di  sollevamento,  di  abbassamento o di
trasporto;
-  un  ritmo  imposto da un processo che non puo' essere modulato dal
lavoratore.
FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO
Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela
e  sostegno  della maternita' e di protezione dei giovani sul lavoro,
il lavoratore puo' correre un rischio nei seguenti casi:
-  inidoneita'  fisica  a  svolgere  il  compito  in questione tenuto
altresi' conto delle differenze di genere e di eta';
-  indumenti,  calzature o altri effetti personali inadeguati portati
dal lavoratore;
- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o
dell'addestramento
RIFERIMENTI A NORME TECNICHE
Le  norme  tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) relative alle
attivita' di movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino,
spinta,  movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza) sono da
considerarsi tra quelle previste all'articolo 168, comma 3.

                           ALLEGATO XXXIV


                          REQUISITI MINIMI

Osservazione preliminare .
Gli  obblighi  previsti dal presente allegato si applicano al fine di
realizzare gli obiettivi del titolo VII.
I  requisiti minimi previsti dal presente allegato si applicano anche
alle attivita' di cui all'articolo 3, comma 7.
1. Attrezzature
a) Osservazione generale.
L'utilizzazione  in  se'  dell'attrezzatura  non deve essere fonte di
rischio per i lavoratori.
b) Schermo.
La  risoluzione dello schermo deve essere tale da garantire una buona
definizione,   una   forma  chiara,  una  grandezza  sufficiente  dei
caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi.
L'immagine   sullo   schermo   deve   essere   stabile;   esente   da
farfallamento, tremolio o da altre forme di instabilita'.
La  brillanza  e/o  il  contrasto  di  luminanza tra i caratteri e lo
sfondo  dello  schermo  devono  essere facilmente regolabili da parte
dell'utilizzatore  del  videoterminale e facilmente adattabili alle

condizioni ambientali.
Lo  schermo  deve  essere  orientabile ed inclinabile liberamente per
adeguarsi facilmente alle esigenze dell'utilizzatore.
E'  possibile  utilizzare  un  sostegno  separato per lo schermo o un
piano regolabile.
Sullo  schermo  non  devono  essere presenti riflessi e riverberi che
possano  causare  disturbi  all'utilizzatore  durante  lo svolgimento
della propria attivita'.
Lo schermo deve essere posizionato di fronte all'operatore in maniera
che,  anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo
superiore   dello   schermo   sia   posto   un   po'  piu'  in  basso
dell'orizzontale  che  passa  per  gli  occhi dell'operatore e ad una
distanza  degli occhi pari a circa 50-70 cm, per i posti di lavoro in
cui va assunta preferenzialmente la posizione seduta
c) Tastiera e dispositivi di puntamento.
La   tastiera   deve  essere  separata  dallo  schermo  e  facilmente
regolabile  e  dotata di meccanismo di variazione della pendenza onde
consentire  al  lavoratore  di  assumere una posizione confortevole e
tale da non provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani.
Lo  spazio  sul  piano  di  lavoro  deve consentire un appoggio degli
avambracci davanti alla tastiera nel corso della digitazione, tenendo
conto delle caratteristiche antropometriche dell'operatore.
La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi.
La  disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono
agevolarne  l'uso.  I simboli dei tasti devono presentare sufficiente
contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro.
Il  mouse  o  qualsiasi  dispositivo  di puntamento in dotazione alla
postazione  di  lavoro  deve  essere  posto  sullo stesso piano della
tastiera,  in  posizione  facilmente  raggiungibile e disporre di uno
spazio adeguato per il suo uso.
d) Piano di lavoro.
Il  piano  di  lavoro  deve  avere  una  superficie a basso indice di
riflessione,  essere  stabile, di dimensioni sufficienti a permettere
una  disposizione  flessibile  dello  schermo,  della  tastiera,  dei
documenti e del materiale accessorio.
L'altezza  del  piano  di  lavoro  fissa  o  regolabile  deve  essere
indicativamente  compresa  fra  70  e 80 cm. Lo spazio a disposizione
deve  permettere l'alloggiamento e il movimento degli arti inferiori,
nonche' l'ingresso del sedile e dei braccioli se presenti.
La profondita' del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una
adeguata distanza visiva dallo schermo.
Il  supporto  per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve
essere  collocato in modo tale da ridurre al minimo i movimenti della
testa e degli occhi.
e) Sedile di lavoro.
Il sedile di lavoro deve essere stabile e permettere all'utilizzatore
liberta'  nei movimenti, nonche' una posizione comoda. Il sedile deve
avere  altezza  regolabile  in maniera indipendente dallo schienale e
dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche
dell'utilizzatore.
Lo   schienale   deve  fornire  un  adeguato  supporto  alla  regione
dorso-lombare   dell'utente.   Pertanto  deve  essere  adeguato  alle
caratteristiche   antropometriche   dell'utilizzatore  e  deve  avere
altezza  e  inclinazione  regolabile. Nell'ambito di tali regolazioni
l'utilizzatore  dovra'  poter  fissare  lo  schienale nella posizione
selezionata.
Lo  schienale  e  la  seduta devono avere bordi smussati. I materiali
devono   presentare   un   livello   di  permeabilita'  tali  da  non
compromettere il comfort dell'utente e pulibili.
Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare
i cambi di posizione e deve poter essere spostato agevolmente secondo
le necessita' dell'utilizzatore.
Un poggiapiedi sara' messo a disposizione di coloro che lo desiderino
per  far  assumere  una  postura  adeguata  agli  arti  inferiori. Il
poggiapiedi non deve spostarsi involontariamente durante il suo uso.
f) Computer portatili
L'impiego prolungato dei computer portatili necessita della fornitura
di  una  tastiera  e  di  un  mouse o altro dispositivo di puntamento
esterni  nonche'  di  un  idoneo  supporto  che  consenta il corretto
posizionamento dello schermo.
2. Ambiente
a) Spazio
Il  posto  di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo
che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione
e movimenti operativi.
b) Illuminazione
L'illuminazione   generale  e  specifica  (lampade  da  tavolo)  deve
garantire un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra
lo   schermo   e   l'ambiente   circostante,   tenuto   conto   delle
caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.
Riflessi   sullo   schermo,   eccessivi   contrasti  di  luminanza  e
abbagliamenti  dell'operatore  devono  essere  evitati  disponendo la
postazione  di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce
naturale e artificiale.
Si  dovra' tener conto dell'esistenza di finestre, pareti trasparenti
o  traslucide,  pareti  e  attrezzature  di colore chiaro che possono
determinare  fenomeni  di  abbagliamento  diretto  e/o  indiretto e/o
riflessi sullo schermo.
Le  finestre  devono  essere  munite  di  un opportuno dispositivo di
copertura  regolabile  per  attenuare  la luce diurna che illumina il
posto di lavoro.
c) Rumore
Il  rumore emesso dalle attrezzature presenti nel posto di lavoro non
deve perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale.
d) Radiazioni
Tutte  le  radiazioni,  eccezion  fatta  per  la parte visibile dello
spettro   elettromagnetico,   devono   essere   ridotte   a   livelli
trascurabili  dal punto di vista della tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori
e) Parametri microclimatici
Le  condizioni  microclimatiche non devono essere causa di discomfort
per i lavoratori.
Le  attrezzature  in dotazione al posto di lavoro non devono produrre
un  eccesso  di  calore  che  possa  essere fonte di discomfort per i
lavoratori.
3. Interfaccia elaboratore/uomo
All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software,
o  allorche'  questo  venga  modificato,  come  anche nel definire le
mansioni  che  implicano l'utilizzazione di unita' videoterminali, il
datore di lavoro terra' conto dei seguenti fattori:
a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;
b)  il  software  deve  essere  di  facile uso adeguato al livello di
conoscenza   e   di   esperienza  dell'utilizzatore.  Inoltre  nessun
dispositivo  di  controllo  quantitativo  o  qualitativo  puo' essere
utilizzato all'insaputa dei lavoratori;
c)  il  software  deve  essere strutturato in modo tale da fornire ai
lavoratori   indicazioni   comprensibili   sul  corretto  svolgimento
dell'attivita';
d)  i  sistemi  devono  fornire  l'informazione di un formato e ad un
ritmo adeguato agli operatori;
e)  i  principi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare
all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo.

                            ALLEGATO XXXV


A. Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio.
1. Valutazione dell'esposizione.
La  valutazione  del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse
al sistema mano-braccio si basa principalmente sul calcolo del valore
dell'esposizione giornaliera normalizzato a un periodo di riferimento
di  8  ore,  A  (8),  calcolato  come radice quadrata della somma dei
quadrati   (valore   totale)   dei   valori   quadratici  medi  delle
accelerazioni  ponderate  in  frequenza,  determinati  sui  tre  assi
ortogonali  (a(base)hwx,  a(base)hwy,  a(base)hwz) conformemente alla
norma UNI EN ISO 5349-1 (2004) che viene qui adottata in toto.
Le  linee  guida  per  la  valutazione delle vibrazioni dell'ISPESL e
delle regioni hanno valore di norma di buona tecnica.
2. Misurazione.
Qualora si proceda alla misurazione:
a) i metodi utilizzati possono includere la campionatura, purche' sia
rappresentativa  dell'esposizione  di  un  lavoratore alle vibrazioni
meccaniche  considerate;  i  metodi  e  le apparecchiature utilizzati
devono   essere   adattati  alle  particolari  caratteristiche  delle
vibrazioni  meccaniche  da  misurare,  ai  fattori  ambientali e alle
caratteristiche  dell'apparecchio  di misurazione, conformemente alla
norma ISO 5349-2 (2001);
b)  nel caso di attrezzature che devono essere tenute con entrambe le
mani,  la  misurazione  e'  eseguita  su  ogni mano. L'esposizione e'
determinata  facendo  riferimento  al  piu' alto dei due valori; deve
essere inoltre fornita l'informazione relativa all'altra mano.
3. Interferenze.
Le  disposizioni dell'articolo 202, comma 5, lettera d), si applicano
in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche ostacolano il
corretto uso manuale dei comandi o la lettura degli indicatori.
4. Rischi indiretti.
Le  disposizioni dell'articolo 202, comma 5, lettera d), si applicano
in  particolare  nei  casi  in  cui le vibrazioni meccaniche incidono
sulla   stabilita'   delle  strutture  o  sulla  buona  tenuta  delle
giunzioni.
5. Attrezzature di protezione individuale.
Attrezzature di protezione individuale contro le vibrazioni trasmesse
al sistema mano-braccio possono contribuire al programma di misure di
cui all'articolo 203, comma 1.
B. Vibrazioni trasmesse al corpo intero.
1. Valutazione dell'esposizione.
La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni si basa sul
calcolo    dell'esposizione   giornaliera   A   (8)   espressa   come
l'accelerazione continua equivalente su 8 ore, calcolata come il piu'
alto  dei  valori  quadratici  medi  delle accelerazioni ponderate in
frequenza,   determinati  sui  tre  assi  ortogonali  (1,4.a(base)wx,
1,4.a(base)wy,  1.a(base)wz),  per  un lavoratore seduto o in piedi),
conformemente  alla norma ISO 2631-1 (1997) che viene qui adottata in
toto.
Le  linee  guida  per  la  valutazione delle vibrazioni dell'ISPESL e
delle regioni hanno valore di norma di buona tecnica.
Per   quanto  riguarda  la  navigazione  marittima,  si  prendono  in
considerazione, ai fini della valutazione degli effetti cronici sulla
salute, solo le vibrazioni di frequenza superiore a 1 Hz.
2. Misurazione.
Qualora  si  proceda  alla  misurazione,  i metodi utilizzati possono
includere    la    campionatura,    purche'    sia    rappresentativa
dell'esposizione   di   un   lavoratore  alle  vibrazioni  meccaniche
considerate.   I   metodi  utilizzati  devono  essere  adeguati  alle
particolari  caratteristiche delle vibrazioni meccaniche da misurare,
ai  fattori  ambientali  e  alle  caratteristiche dell'apparecchio di
misurazione.  I  metodi  rispondenti  a  norme  di  buona  tecnica si
considerano adeguati a quanto richiesto dal presente punto.
3. Interferenze.
Le  disposizioni dell'articolo 202, comma 5, lettera d), si applicano
in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche ostacolano il
corretto uso manuale dei comandi o la lettura degli indicatori.
4. Rischi indiretti.
Le  disposizioni dell'articolo 202, comma 5, lettera d), si applicano
in  particolare  nei  casi  in  cui le vibrazioni meccaniche incidono
sulla   stabilita'   delle  strutture  o  sulla  buona  tenuta  delle
giunzioni.
5. Prolungamento dell'esposizione.
Le  disposizioni dell'articolo 202, comma 5, lettera g), si applicano
in  particolare  nei  casi  in  cui,  data  la natura dell'attivita''
svolta, un lavoratore utilizza locali di riposo e ricreazione messi a
disposizione dal datore di lavoro; tranne nei casi di forza maggiore,
l'esposizione  del  corpo  intero alle vibrazioni in tali locali deve
essere  ridotto a un livello compatibile con le funzioni e condizioni
di utilizzazione di tali locali.

                           ALLEGATO XXXVI 
 
  Parte I - Grandezze fisiche concernenti  l'esposizione  ai  campi
elettromagnetici. 
  Le  seguenti  grandezze  fisiche  sono  utilizzate  per  descrivere
l'esposizione ai campi elettromagnetici: 
    l'intensita' di campo elettrico (E) e' una  quantita'  vettoriale
che corrisponde  alla  forza  esercitata  su  una  particella  carica
indipendentemente dal suo movimento nello spazio. E' espressa in volt
per metro (Vm-1 ).  E'  necessario  distinguere  il  campo  elettrico
ambientale rispetto al campo elettrico presente all'interno del corpo
(in situ) a seguito dell'esposizione al campo elettrico ambientale; 
    la  corrente  attraverso  gli  arti  (IL)  e'  la  corrente   che
attraversa gli arti di una persona esposta a  campi  elettromagnetici
nell'intervallo di frequenze comprese tra 10 MHz e 110 MHz a  seguito
del contatto con un oggetto in un campo elettromagnetico o del flusso
di correnti capacitive indotte nel  corpo  esposto.  E'  espressa  in
ampere (A); 
    la corrente di contatto (IC) e' una corrente che  compare  quando
una persona entra in contatto con un  oggetto  conduttore  a  diverso
potenziale elettrico all'interno di  un  campo  elettromagnetico.  E'
espressa in ampere (A). Una corrente di contatto stabile nel tempo si
verifica quando la persona e' in contatto  continuo  con  un  oggetto
all'interno di un campo  elettromagnetico.  Nel  momento  in  cui  si
stabilisce tale contatto, puo' verificarsi una scarica  di  scintille
con correnti transitorie associate; 
    la carica elettrica (Q) e' la grandezza impiegata per le scariche
elettriche ed e' espressa in coulomb (C); 
    l'intensita' di campo magnetico (H) e' una  grandezza  vettoriale
che, insieme all'induzione magnetica, specifica un campo magnetico in
qualunque punto dello spazio. E' espressa in ampere per  metro  (Am-1
); 
    l'induzione  magnetica  (B)  e'  una  grandezza  vettoriale   che
determina una  forza  che  agisce  sulle  cariche  in  movimento.  E'
espressa in tesla (T). Nello spazio libero e nei materiali  biologici
l'induzione  magnetica  e  l'intensita'  del  campo  magnetico   sono
intercambiabili in base  alla  seguente  equivalenza:  intensita'  di
campo magnetico (H) pari a 1 Am-1 = induzione magnetica (B) pari a 4Π
10-7 T (circa 1,25 microtesla); 
    densita' di potenza (S). Questa grandezza  si  impiega  nel  caso
delle  frequenze  molto  alte,  per  le  quali  la   profondita'   di
penetrazione nel corpo e' piccola. Si tratta della  potenza  radiante
incidente perpendicolarmente a  una  superficie,  divisa  per  l'area
della superficie in questione; e' espressa in watt per metro quadrato
(Wm-2 ); 
    assorbimento specifico di energia (SA).  E'  l'energia  assorbita
per unita' di massa di tessuto biologico e si esprime  in  joule  per
chilogrammo (Jkg-1 ).  Nel  presente  decreto,  questa  grandezza  e'
utilizzata per la definizione dei limiti per gli  effetti  sensoriali
derivanti da esposizioni a microonde pulsate; 
    tasso di assorbimento specifico di energia (SAR). Si  tratta  del
valore mediato, su tutto il corpo o su  alcune  parti  di  esso,  del
tasso di assorbimento di energia  per  unita'  di  massa  di  tessuto
corporeo, ed e' espresso in watt per chilogrammo  (Wkg-1  ).  Il  SAR
riferito  a  tutto  il  corpo  (a  corpo  intero)  e'  una  grandezza
ampiamente accettata per porre in rapporto gli effetti termici nocivi
(sanitari) all'esposizione alle radiofrequenze (RF). Oltre al  valore
del SAR medio a corpo intero, sono necessari  anche  valori  del  SAR
locale per valutare e limitare la deposizione eccessiva di energia in
parti piccole del  corpo  conseguenti  a  particolari  condizioni  di
esposizione, quali ad esempio il caso di un individuo esposto a RF di
frequenze di  pochi  MHz  (ad  esempio  provenienti  da  riscaldatori
dielettrici), e di individui esposti nel campo vicino di un'antenna. 
  Tra le grandezze sopra citate, possono essere misurate direttamente
l'induzione magnetica (B), la corrente di contatto (IC ), la corrente
attraverso gli arti (IL  ),  l'intensita'  di  campo  elettrico  (E),
l'intensita' di campo magnetico (H) e la densita' di potenza (S). 
  Parte II - Effetti non termici. 
  Valori limite di esposizione e valori di azione nell'intervallo  di
frequenze tra 0 Hz E 10 Mhz. 
  A. Valori limite di esposizione (VLE). 
  I VLE per le frequenze inferiori a 1 Hz (tabella  A1)  sono  limiti
per il campo magnetico statico, la cui misurazione non e' influenzata
dalla presenza del soggetto esposto. 
  I VLE per le frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz (tabella A2) sono
limiti per i campi elettrici indotti all'interno del corpo (in  situ)
a seguito dell'esposizione a campi elettrici  e  magnetici  variabili
nel tempo. 
  VLE per l'induzione magnetica esterna a frequenze tra 0 e 1 Hz. 
  Il VLE relativo agli effetti sensoriali e' il  VLE  applicabile  in
condizioni di lavoro  normali  (tabella  A1)  ed  e'  correlato  alla
prevenzione di nausea  e  vertigini  dovute  a  disturbi  sull'organo
dell'equilibrio,  e  di  altri   effetti   fisiologici,   conseguenti
principalmente al movimento del soggetto esposto  all'interno  di  un
campo magnetico statico. 
  Il VLE relativo agli  effetti  sanitari  in  condizioni  di  lavoro
controllate (tabella A1) e' applicabile su base temporanea durante il
turno di lavoro,  ove  giustificato  dalla  pratica  o  dal  processo
produttivo, purche' siano state adottate le misure di prevenzione  di
cui all'articolo 208, comma 4. 
 
                                                           Tabella A1 
 
VLE per l'induzione magnetica esterna (B0 )  per  frequenze  comprese
                            tra 0 e 1 Hz 
    

           +-----------------------+---------------------+
           |                       |  VLE relativi agli  |
           |                       | effetti sensoriali  |
           |                       |         [T]         |
           +-----------------------+---------------------+
           | Condizioni di lavoro  |                     |
           |        normali        |          2          |
           +-----------------------+---------------------+
           |Esposizione localizzata|                     |
           |      degli arti       |          8          |
           +-----------------------+---------------------+
           |                       |  VLE relativi agli  |
           |                       |effetti sanitari [T] |
           +-----------------------+---------------------+
           | Condizioni di lavoro  |                     |
           |      controllate      |          8          |
           +-----------------------+---------------------+
    
  VLE relativi agli effetti sanitari per il campo  elettrico  interno
(in situ) per frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz. 
  I VLE relativi agli effetti sanitari (tabella  A2)  sono  correlati
alla stimolazione elettrica di tutti i tessuti  del  sistema  nervoso
centrale e periferico nel corpo, compresa la testa. 
 
                                                           Tabella A2 
 
VLE  relativi  agli  effetti  sanitari  per  l'intensita'  di   campo
      elettrico interno a frequenze comprese tra 1 Hz e 10 MHz 
 
--------------------------------------------------------------------- 
  Intervallo di frequenza       VLE relativi agli effetti sanitari 
                                    [Vm-1 ] (valore di picco) 
--------------------------------------------------------------------- 
     1 Hz ≤ f < 3 kHz                         1,1 
--------------------------------------------------------------------- 
    3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz                     3,8 ×10-4 f 
--------------------------------------------------------------------- 
 
  Nota A2-1: f e' la frequenza espressa in hertz (Hz). 
  Nota A2-2: i VLE  relativi  agli  effetti  sanitari  per  il  campo
elettrico  interno  sono  riferiti  al  valore  spaziale   di   picco
sull'intero corpo del soggetto esposto. 
  Nota A2-3: i VLE sono valori di picco temporali che  sono  pari  ai
valori efficaci (RMS) moltiplicati per √2 per  i  campi  sinusoidali.
Nel caso di campi non sinusoidali,  la  valutazione  dell'esposizione
effettuata ai sensi dell'articolo 209 e' di norma basata  sul  metodo
del  picco  ponderato,  come  descritto  negli  strumenti  tecnici  e
specialistici  per  la  riduzione  dei  livelli  di  rischio  di  cui
all'articolo 28, comma 3-ter, del presente decreto.  In  tale  ambito
potranno  altresi'   essere   indicate   procedure   alternative   di
valutazione scientificamente provate  e  validate,  che  conducano  a
risultati comparabili. 
  VLE relativi agli effetti sensoriali per il campo elettrico interno
(in situ) per frequenze comprese tra 1 Hz e 400 Hz. 
  I VLE relativi agli effetti sensoriali (tabella A3) sono  correlati
agli effetti del campo elettrico interno sul sistema nervoso centrale
nella testa, tra cui fosfeni e  modifiche  minori  e  transitorie  di
talune funzioni cerebrali. 
 
                                                           Tabella A3 
 
VLE relativi agli effetti sensoriali per il campo elettrico interno a
                frequenze comprese tra 1 Hz e 400 Hz 
 
--------------------------------------------------------------------- 
                              VLE relativi agli effetti sensoriali 
    Intervallo di frequenza          [Vm-1 ] (valore di picco) 
--------------------------------------------------------------------- 
       1 Hz ≤ f < 10 Hz                      0,7/f 
--------------------------------------------------------------------- 
      10 Hz ≤ f < 25 Hz                      0,07 
--------------------------------------------------------------------- 
      25 Hz ≤ f ≤ 400 Hz                   0,0028 f 
--------------------------------------------------------------------- 
 
  Nota A3-1: f e' la frequenza espressa in hertz (Hz). 
  Nota A3-2: i VLE relativi agli  effetti  sensoriali  per  il  campo
elettrico interno sono riferiti al valore  di  picco  spaziale  nella
testa del soggetto esposto. 
  Nota A3-3: i VLE sono valori di picco temporali che  sono  pari  ai
valori efficaci (RMS) moltiplicati per √2 per  i  campi  sinusoidali.
Nel caso di campi non sinusoidali,  la  valutazione  dell'esposizione
effettuata ai sensi dell'articolo 209 e' di norma basata  sul  metodo
del  picco  ponderato,  come  descritto  negli  strumenti  tecnici  e
specialistici  per  la  riduzione  dei  livelli  di  rischio  di  cui
all'articolo 28, comma 3-ter, del presente decreto.  In  tale  ambito
potranno  altresi'   essere   indicate   procedure   alternative   di
valutazione scientificamente provate  e  validate,  che  conducano  a
risultati comparabili. 
  B. Valori di azione (VA). 
  I  valori  di  azione  (VA),  espressi  nelle   grandezze   fisiche
misurabili  di  seguito   riportate,   consentono   una   valutazione
semplificata della conformita' ai pertinenti VLE. In  particolare  il
rispetto dei VA garantisce il rispetto dei pertinenti VLE, mentre  il
superamento dei VA medesimi corrisponde all'obbligo  di  adottare  le
pertinenti misure di prevenzione e  protezione  di  cui  all'articolo
210: 
    VA (E) inferiori e  VA  (E)  superiori,  per  i  campi  elettrici
ambientali variabili nel tempo, come indicati nella tabella B1; 
    VA (B) inferiori e VA (B) superiori,  per  l'induzione  magnetica
ambientale variabile nel tempo, come indicati nella tabella B2; 
    VA (IC ) per la corrente di contatto, come indicati nella tabella
B3; 
    VA (B0 ) per l'induzione magnetica di  campi  magnetici  statici,
come indicati nella tabella B4. 
  I VA per E e B  corrispondono  ai  valori  del  campo  elettrico  e
magnetico imperturbati, calcolati o  misurati  sul  posto  di  lavoro
nello spazio occupato dal corpo del lavoratore, in assenza di questi.
Il valore di  B0  non  e'  perturbato  dalla  presenza  del  soggetto
esposto. 
  Valori di azione (VA) per esposizione a campi elettrici. 
  I VA inferiori (tabella B1, seconda colonna) per il campo elettrico
ambientale sono stabiliti al fine di  prevenire  scariche  elettriche
nell'ambiente di lavoro, e garantiscono il rispetto dei VLE  (tabelle
A2 e A3). 
  I VA superiori (tabella B1, terza colonna)  garantiscono  anch'essi
il rispetto dei VLE (tabelle A2 e A3), ma non assicurano l'assenza di
scariche elettriche a meno che non  siano  intraprese  le  misure  di
protezione di cui all'articolo 210, comma 5. 
 
                                                           Tabella B1 
 
VA per i campi elettrici ambientali a frequenze comprese tra 1  Hz  e
                               10 MHz 
 
--------------------------------------------------------------------- 
                   VA (E) inferiori per        VA (E) superiori per 
                  l'intensita' del campo      l'intensita' del campo 
  Intervallo di      elettrico [Vm-1 ]             elettrico [Vm-1 ] 
    frequenza         (valori RMS)                  (valori RMS) 
--------------------------------------------------------------------- 
 1 ≤ f < 25 Hz          2,0 × 104                    2,0 × 104 
--------------------------------------------------------------------- 
25 ≤ f < 50 Hz         5,0 × 105 /f                  2,0 × 104 
--------------------------------------------------------------------- 
50 Hz ≤ f < 1,64 
      kHz              5,0 × 105 /f                 1,0 × 106 /f 
--------------------------------------------------------------------- 
1,64 ≤ f < 3 kHz       5,0 × 105 /f                  6,1 × 102 
--------------------------------------------------------------------- 
 3 kHz ≤ f ≤ 10 
      MHz               1,7 × 102                    6,1 × 102 
--------------------------------------------------------------------- 
 
  Nota B1-1: f e' la frequenza espressa in hertz (Hz). 
  Nota B1-2: i VA (E) inferiori e i  VA  (E)  superiori  sono  valori
efficaci (RMS) che sono pari ai valori di picco divisi per √2  per  i
campi sinusoidali. Nel caso di campi non sinusoidali, la  valutazione
dell'esposizione effettuata ai sensi dell'articolo 209  e'  di  norma
basata sul metodo del picco ponderato, come descritto negli strumenti
tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli  di  rischio  di
cui all'articolo 28, comma  3-ter,  del  presente  decreto.  In  tale
ambito potranno altresi' essere  indicate  procedure  alternative  di
valutazione scientificamente provate  e  validate,  che  conducano  a
risultati comparabili. 
  Nota B1-3: i  VA  sono  intesi  come  valori  massimi  calcolati  o
misurati  nello  spazio  occupato  dal  corpo  del  lavoratore.  Cio'
comporta  una  valutazione  dell'esposizione  conservativa  e,   alla
conformita' rispetto a detti valori massimi, consegue la  conformita'
automatica ai VLE in tutte le condizioni di esposizione non uniformi.
Al fine di semplificare la  valutazione  della  conformita'  ai  VLE,
negli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei  livelli
di rischio di cui all'articolo 28, comma 3-ter, del presente  decreto
potranno essere indicati, sulla base di una  dosimetria  consolidata,
criteri relativi alla media spaziale dei campi misurati in specifiche
condizioni non uniformi, da utilizzare  al  posto  del  criterio  del
valore massimo spaziale. Qualora si  tratti  di  una  sorgente  molto
localizzata, distante pochi centimetri dal corpo, il campo  elettrico
interno  (in  situ),  e  la  conformita'  ai  VLE,   possono   essere
determinati caso per caso mediante dosimetria. 
  Valori di azione (VA) per esposizione a campi magnetici. 
  I VA superiori (tabella B2, terza colonna) garantiscono il rispetto
dei VLE relativi agli effetti sanitari  correlati  alla  stimolazione
elettrica dei tessuti nervosi periferici  e  centrali  (tabella  A2).
L'osservanza dei VA superiori assicura che non siano superati  i  VLE
relativi agli effetti  sanitari  ma,  se  l'esposizione  della  testa
supera i VA inferiori per esposizioni a frequenze fino a 400 Hz, sono
possibili effetti sensoriali,  come  fosfeni  o  modifiche  minori  e
transitorie dell'attivita' cerebrale. In tal caso,  ove  giustificato
dalla pratica o  dal  processo  produttivo,  e'  possibile  applicare
l'articolo 208, comma 3, lettera b). 
  I VA inferiori (tabella B2, seconda colonna), garantiscono  per  le
frequenze al di sotto di 400 Hz il rispetto  dei  VLE  relativi  agli
effetti sensoriali (tabella A3), mentre per le frequenze al di  sopra
di 400 Hz coincidono con i VA superiori assicurando il  rispetto  dei
VLE relativi agli effetti sanitari (tabella A2). 
  I VA per l'esposizione degli  arti  (tabella  B2,  quarta  colonna)
garantiscono il rispetto dei VLE per gli  effetti  sanitari  relativi
alla stimolazione elettrica  dei  tessuti  limitatamente  agli  arti,
tenuto  conto  del  fatto  che  il  campo   magnetico   presenta   un
accoppiamento piu' debole negli arti che  nel  corpo  intero.  Questi
valori possono essere utilizzati in caso di esposizione  strettamente
confinata agli arti, restando ferma  la  necessita'  di  valutare  il
rispetto dei VA su tutto il corpo del lavoratore. 
 
                                                           Tabella B2 
 
VA per i campi magnetici ambientali a frequenze comprese tra 1  Hz  e
                               10 MHz 
 
--------------------------------------------------------------------- 
                                                         VA (B) per
                                                        l'induzione 
                                                       magnetica per 
                                                        esposizione 
                  VA (B) inferiori  VA (B) superiori    localizzata 
                  per l'induzione   per l'induzione        degli 
  Intervallo di    magnetica [µT]    magnetica [µT]      arti [µT] 
    frequenza       (valori RMS)      (valori RMS)      (valori RMS) 
--------------------------------------------------------------------- 
   1 ≤ f < 8 Hz     2,0 × 105 /f2     3,0 × 105 /f      9,0 × 105 /f 
--------------------------------------------------------------------- 
   8 ≤ f < 25 Hz    2,5 × 104 /f      3,0 × 105 /f      9,0 × 105 /f 
--------------------------------------------------------------------- 
  25 ≤ f < 300 Hz     1,0 × 103       3,0 × 105 /f      9,0 × 105 /f 
--------------------------------------------------------------------- 
300 Hz ≤ f < 3 kHz  3,0 × 105 /f      3,0 × 105 /f      9,0 × 105 /f 
--------------------------------------------------------------------- 
3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz    1,0 × 102        1,0 × 102         3,0 × 102 
--------------------------------------------------------------------- 
 
  Nota B2-1: f e' la frequenza espressa in Hertz (Hz). 
  Nota B2-2: i VA (B) inferiori e i  VA  (B)  superiori  sono  valori
efficaci (RMS) che sono pari ai valori di picco divisi per √2  per  i
campi sinusoidali. Nel caso di campi non sinusoidali, la  valutazione
dell'esposizione effettuata ai sensi dell'articolo 209  e'  di  norma
basata sul metodo del picco ponderato, come descritto negli strumenti
tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli  di  rischio  di
cui all'articolo 28, comma  3-ter,  del  presente  decreto.  In  tale
ambito potranno altresi' essere  indicate  procedure  alternative  di
valutazione scientificamente provate  e  validate,  che  conducano  a
risultati comparabili. 
  Nota B2-3: i  VA  sono  intesi  come  valori  massimi  calcolati  o
misurati  nello  spazio  occupato  dal  corpo  del  lavoratore.  Cio'
comporta  una  valutazione  dell'esposizione  conservativa  e,   alla
conformita' rispetto a detti valori massimi, consegue la  conformita'
automatica ai VLE in tutte le condizioni di esposizione non uniformi.
Al fine di semplificare la  valutazione  della  conformita'  ai  VLE,
negli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei  livelli
di rischio di cui all'articolo 28, comma 3-ter, del presente  decreto
potranno essere indicati, sulla base di una  dosimetria  consolidata,
criteri relativi alla media spaziale dei campi misurati in specifiche
condizioni non uniformi, da utilizzare  al  posto  del  criterio  del
valore massimo spaziale. Qualora si  tratti  di  una  sorgente  molto
localizzata, distante pochi centimetri dal corpo, il campo  elettrico
interno  (in  situ),  e  la  conformita'  ai  VLE,   possono   essere
determinati caso per caso mediante dosimetria. 
 
                                                           Tabella B3 
 
                  VA per la corrente di contatto I 
 
--------------------------------------------------------------------- 
         Frequenza         VA (IC ) corrente di contatto stabile 
                                    nel tempo [mA] (RMS) 
--------------------------------------------------------------------- 
      Fino a 2,5 kHz                          1,0 
--------------------------------------------------------------------- 
     2,5 ≤ f < 100 kHz                       0,4 f 
--------------------------------------------------------------------- 
 100 kHz ≤ f ≤ 10000 kHz                      40 
--------------------------------------------------------------------- 
 
  Nota B3-1: f e' la frequenza espressa in chilohertz (kHz). 
  Valori di azione (VA) per l'induzione magnetica esterna  (B0  )  di
campi magnetici statici ai fini della prevenzione da effetti e rischi
indiretti. 
 
                                                           Tabella B4 
 
       VA per l'induzione magnetica di campi magnetici statici 
 
--------------------------------------------------------------------- 
                   Rischi                             VA (B0 ) [mT] 
--------------------------------------------------------------------- 
Interferenza con dispositivi impiantabili attivi, 
        ad esempio stimolatori cardiaci                    0,5 
--------------------------------------------------------------------- 
  Rischio di attrazione e propulsivo nel campo 
periferico di sorgenti ad alta intensita' (> 100 mT)       3 
--------------------------------------------------------------------- 
 
  Parte III - Effetti termici. 
  Valori limite di esposizione e valori di azione nell'intervallo  di
frequenze tra 100 kHz e 300 GHz.  A.  Valori  limite  di  esposizione
(VLE). 
  I VLE relativi agli effetti sanitari per le frequenze comprese  tra
100 kHz e 6 GHz (tabella A1) sono riferiti alla potenza (energia  per
unita' di tempo) assorbita per unita' di massa di  tessuto  corporeo,
derivante  da  esposizione   a   campi   elettrici,   magnetici,   ed
elettromagnetici. 
  Il VLE relativo agli effetti sensoriali per le  frequenze  comprese
tra 0,3 e 6 GHz (tabella A2) e' riferito  all'energia  assorbita  per
ogni piccola  massa  (10  g)  di  tessuto  all'interno  della  testa,
derivante da esposizione a campi elettromagnetici, ed e'  finalizzato
alla prevenzione degli effetti uditivi provocati da esposizioni della
testa a microonde pulsate. 
  I VLE relativi agli effetti sanitari per le frequenze superiori a 6
GHz (tabella A3) sono riferiti  alla  densita'  di  potenza  di  onda
elettromagnetica incidente sulla superficie corporea. 
 
                                                           Tabella A1 
 
VLE  relativi  agli  effetti  sanitari  per   esposizione   a   campi
      elettromagnetici a frequenze comprese tra 100 kHz e 6 GHz 
 
--------------------------------------------------------------------- 
                                           Valori di SAR mediati per 
                                           ogni periodo di sei minuti 
     VLE relativi agli effetti sanitari            [Wkg-1 ] 
--------------------------------------------------------------------- 
VLE relativo allo stress termico sistemico, 
  espresso come SAR medio a corpo intero             0,4 
--------------------------------------------------------------------- 
VLE relativo allo stress termico localizzato 
nella testa e nel tronco, espresso come SAR 
    locale (nella testa e nel tronco)                 10 
--------------------------------------------------------------------- 
VLE relativo allo stress termico localizzato, 
    negli arti, espresso come SAR locale 
                (negli arti)                          20 
--------------------------------------------------------------------- 
 
  Nota  A1-1:  il  rispetto  dei  VLE  sul  SAR  locale  deve  essere
assicurato in termini di valore medio su ogni elemento di massa  pari
a 10 g di tessuto contiguo della  parte  del  corpo  interessata;  il
massimo valore del SAR locale cosi' ottenuto  deve  essere  impiegato
per la verifica di conformita' con il pertinente VLE.  Tali  elementi
di massa dovrebbero essere caratterizzati  da  proprieta'  elettriche
approssimativamente  omogenee.  Il  concetto  di  massa  di   tessuto
contiguo puo' essere utilizzato nella dosimetria  numerica,  nel  cui
ambito puo' anche essere utilizzata una geometria semplificata, quale
una massa cubica o sferica di tessuto, date le  difficolta'  pratiche
di  identificazione  degli  elementi  contigui  mediante  misurazioni
fisiche dirette. 
 
                                                           Tabella A2 
 
VLE  relativo  agli  effetti  sensoriali  per  esposizione  a   campi
        elettromagnetici a frequenze comprese tra 0,3 e 6 GHz 
 
--------------------------------------------------------------------- 
                                  Assorbimento specifico locale 
   Intervallo di frequenza      di energia nella testa (SA) [mJkg-1 ] 
--------------------------------------------------------------------- 
        0,3 ≤ f ≤ 6 GHz                          10 
--------------------------------------------------------------------- 
 
  Nota A2-1: la massa adottata per mediare l'SA locale e' pari a 10 g
di tessuto. 
 
                                                           Tabella A3 
 
VLE  relativo  agli  effetti  sanitari  per   esposizione   a   campi
     elettromagnetici di frequenze comprese tra 6 GHz e 300 GHz 
 
---------------------------------------------------------------------
     Intervallo di frequenza           Densita' di potenza [Wm-2 ] 
--------------------------------------------------------------------- 
       6 GHz ≤ f ≤ 300 GHz                          50 
--------------------------------------------------------------------- 
 
  Nota A3-1: il rispetto del  VLE  sulla  densita'  di  potenza  deve
essere garantito in termini  di  valore  medio  per  ogni  superficie
corporea esposta di 20 cm² , con  la  condizione  aggiuntiva  che  la
densita' di potenza mediata su ogni superficie di 1 cm² non superi il
valore di 1000 Wm-2 . Le densita' di potenza a frequenze comprese tra
6 e 10 GHz devono inoltre essere mediate  per  ogni  periodo  di  sei
minuti. Al di sopra di 10 GHz la  densita'  di  potenza  deve  essere
mediata su periodi di 68/f1,05 minuti (dove f e' la frequenza in GHz)
per tenere conto della  graduale  diminuzione  della  profondita'  di
penetrazione con l'aumento della frequenza. B. Valori di azione (VA). 
  I  valori  di  azione  (VA),  espressi  nelle   grandezze   fisiche
misurabili  di  seguito   riportate,   consentono   una   valutazione
semplificata della conformita' ai pertinenti VLE. In  particolare  il
rispetto dei VA garantisce il rispetto dei pertinenti VLE, mentre  il
superamento dei VA medesimi corrisponde all'obbligo  di  adottare  le
pertinenti misure di prevenzione e  protezione  di  cui  all'articolo
210: 
    VA (E) per i campi elettrici ambientali variabili nel tempo, come
indicati nella tabella B1; 
    VA (B) per l'induzione magnetica ambientale variabile nel  tempo,
come indicati nella tabella B1; 
    VA (S) per la densita' di potenza ambientale come indicati  nella
tabella B1; 
    VA (IC ) per la corrente di contatto, come indicati nella tabella
B2; 
    VA (IL ) per la corrente attraverso gli arti, come indicati nella
tabella B2. 
    Valori di  azione  (VA)  per  esposizione  a  campi  elettrici  e
magnetici. 
  I VA per E e B  corrispondono  ai  valori  del  campo  elettrico  e
magnetico imperturbati, e sono intesi come valori massimi calcolati o
misurati sul posto di lavoro nello  spazio  occupato  dal  corpo  del
lavoratore o parti specifiche di questo. 
  I VA (E) e VA (B) derivano dai VLE relativi al SAR e alla  densita'
di potenza (tabelle A1 e A3). Il VA (S) viene  a  coincidere  con  il
corrispondente VLE, essendo espresso nella medesima unita' di misura. 
 
                                                           Tabella B1 
 
VA per i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ambientali  a
              frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz 
 
--------------------------------------------------------------------- 
                       VA (E) per 
                       l'intensita'     VA (B) per    VA (S) per la  
                        del campo      l'induzione     densita' di 
   Intervallo di        elettrico       magnetica        potenza  
     frequenza         [V/m] (RMS)      [µT] (RMS)       [W/m²] 
--------------------------------------------------------------------- 
100 kHz ≤ f < 1 MHz     6,1 × 102      2,0 × 106 /f         - 
--------------------------------------------------------------------- 
   1 ≤ f < 10 MHz      6,1 × 108 /f    2,0 × 106 /f         - 
--------------------------------------------------------------------- 
  10 ≤ f < 400 MHz         61              0,2              - 
--------------------------------------------------------------------- 
400 MHz ≤ f < 2 GHz     3 × 10-3 f½    1,0 × 10-5 f½         - 
--------------------------------------------------------------------- 
   2 ≤ f < 6 GHz        1,4 × 102      4,5 × 10-1            - 
--------------------------------------------------------------------- 
   6 ≤ f ≤ 300 GHz      1,4 × 102      4,5 × 10-1           50 
--------------------------------------------------------------------- 
 
  Nota B1-1: f e' la frequenza espressa in Hertz (Hz). 
  Nota B1-2: i [VA (E)]2 e [VA (B)]2 devono essere mediati  per  ogni
periodo  di  sei  minuti.   Nel   caso   di   segnali   impulsivi   a
radiofrequenza, la densita' di potenza di picco (vale a dire  mediata
sulla durata dell'impulso) non deve superare di 1000 volte il  valore
di VA (S) tabellato. Per campi  a  frequenze  multiple  l'analisi  e'
basata  sulla  sommatoria  dei  contributi,  descritta  nelle   norme
tecniche di riferimento e negli strumenti tecnici e specialistici per
la riduzione dei livelli di rischio di  cui  all'articolo  28,  comma
3-ter. 
  Nota B1-3: i VA (E) e  VA  (B)  sono  intesi  come  valori  massimi
calcolati o misurati nello spazio occupato dal corpo del  lavoratore.
Cio' comporta una valutazione dell'esposizione conservativa  e,  alla
conformita' rispetto a detti valori massimi, consegue la  conformita'
automatica ai VLE in tutte le condizioni di esposizione non uniformi.
Al fine di semplificare la  valutazione  della  conformita'  ai  VLE,
negli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei  livelli
di rischio di cui all'articolo 28, comma 3-ter, del presente  decreto
potranno essere indicati, sulla base di una  dosimetria  consolidata,
criteri relativi alla media spaziale dei campi misurati in specifiche
condizioni non uniformi, da utilizzare  al  posto  del  criterio  del
valore massimo spaziale. Qualora si  tratti  di  una  sorgente  molto
localizzata, distante pochi centimetri dal corpo, il campo  elettrico
interno  (in  situ),  e  la  conformita'  ai  VLE,   possono   essere
determinati caso per caso mediante dosimetria. 
  Nota B1-4: il rispetto del VA (S) per la densita' di  potenza  deve
essere garantito in termini  di  valore  medio  per  ogni  superficie
corporea esposta di 20 cm2 , con  la  condizione  aggiuntiva  che  la
densita' di potenza mediata su ogni superficie di 1 cm² non superi il
valore di 1000 Wm-2 . Le densita' di potenza a frequenze comprese tra
6 e 10 GHz devono inoltre essere mediate  per  ogni  periodo  di  sei
minuti. Al di sopra di 10 GHz la  densita'  di  potenza  deve  essere
mediata su periodi di 68/f1,05 minuti (dove f e' la frequenza in GHz)
per tenere conto della  graduale  diminuzione  della  profondita'  di
penetrazione con l'aumento della frequenza. 
 
                                                           Tabella B2 
 
VA per le correnti di contatto  stazionarie  e  le  correnti  indotte
                         attraverso gli arti 
 
--------------------------------------------------------------------- 
                   VA (IC ) per la corrente  VA (IL ) per la corrente
   Intervallo di   di contatto stabile nel     indotta in qualsiasi
     frequenza         tempo [mA] (RMS)          arto [mA] (RMS) 
--------------------------------------------------------------------- 
100 kHz ≤ f < 10 MHz             40                     - 
--------------------------------------------------------------------- 
10 MHz ≤ f ≤ 110 MHz             40                    100 
--------------------------------------------------------------------- 
 
  Nota B2-1: il [VA (IL )]2 deve essere mediato per ogni  periodo  di
sei minuti. 
                           Allegato XXXVII
                         RADIAZIONI OTTICHE
                               Parte I

         ---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----




                     Allegato XXXVII - Parte II
                          Radiazioni laser

         ---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----
                          ALLEGATO XXXVIII 
 
            Parte di provvedimento in formato grafico
                           ALLEGATO XXXIX

VALORI  LIMITE  BIOLOGICI  OBBLIGATORI  E  PROCEDURE  DI SORVEGLIANZA
                              SANITARIA
                   PIOMBO e suoi composti ionici.

1.  Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di
piombo   nel  sangue  (PbB)  con  l'ausilio  della  spettroscopia  ad
assorbimento atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il
valore  limite  biologico  e'  il  seguente: 60 (micro)g Pb/100 ml di
sangue.  Per le lavoratrici in eta' fertile il riscontro di valori di
piombemia  superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di
sangue comporta, comunque, allontanamento dall'esposizione.
2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando:
l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come
media  ponderata  nel  tempo  calcolata  su 40 ore alla settimana, e'
superiore  a  0,075;  mg/m3  nei singoli lavoratori e' riscontrato un
contenuto  di  piombo nel sangue superiore a 40 (micro)g Pb/100 ml di
sangue.

                             Allegato XL
                               Divieti

 a) Agenti chimici
             |          |                     |      Limite di
             |          |                     |  concentrazione per
N. EINECS (1)|N. CAS (2)|  Nome dell'agente   |     l'esenzione
---------------------------------------------------------------------
             |          |2-naftilammina e suoi|
  202-080-4  | 91-59-8  |        sali         |     0.1% in peso
---------------------------------------------------------------------
             |          | 4-amminodifenile e  |
  202-177-1  | 92-67-1  |      suoi sali      |     0,1% in peso
---------------------------------------------------------------------
  202-199-1  | 92-87-5  |Benzidina e suoi sali|     0,1% in peso
---------------------------------------------------------------------
  202-204-7  | 92-93-3  |   4-nitrodifenile   |     0,1% in peso

 b) Attivita' lavorative: Nessuna
(1)   EINECS  European  Inventory  of  Existing  Commercial  Chemical
Substance
(2) CAS Chemical Abstracts Service
                            Allegato XLI
                 |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Definizione
                 |delle frazioni granulometriche per la misurazione
 UNI EN 481:1994 |delle particelle aerodisperse.
---------------------------------------------------------------------
                 |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Requisiti
                 |generali per le prestazioni dei procedimenti di
 UNI EN 482:1998 |misurazione degli agenti chimici.
---------------------------------------------------------------------
                 |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Guida alla
                 |valutazione dell'esposizione per inalazione a
                 |composti chimici ai fini del confronto con i valori
 UNI EN 689 1997 |limite e strategia di misurazione.
---------------------------------------------------------------------
                 |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Campionatori
                 |diffusivi per la determinazione di gas e vapori.
 UNI EN 838 1998 |Requisiti e metodi di prova.
---------------------------------------------------------------------
                 |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Tubi di
                 |assorbimento mediante pompaggio per la
                 |determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi
UNI EN 1076:1999 |di prova.
---------------------------------------------------------------------
                 |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Sistemi di
                 |misurazione di breve durata con tubo di
UNI EN 1231 1999 |rivelazione. Requisiti e metodi di prova.
---------------------------------------------------------------------
                 |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il
                 |campionamento personale di agenti chimici.
UNI EN 1232: 1999|Requisiti e metodi di prova.
---------------------------------------------------------------------
UNI EN 1540:2001 |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Terminologia.
---------------------------------------------------------------------
                 |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il
                 |campionamento di agenti chimici con portate
UNI EN 12919:2001|maggiori di 5 1/min. Requisiti e metodi di prova.
                            ALLEGATO XLII 
 
              Elenco di Sostanze, Miscele e Processi 
 
Elenco di sostanze, miscele e processi 
 
1. Produzione di auramina con il metodo Michler. 
2. I lavori che  espongono  agli  idrocarburi  policiclici  aromatici
presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone. 
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti  durante
il raffinamento del nichel a temperature elevate. 
4.  Processo  agli  acidi  forti  nella   fabbricazione   di   alcool
isopropilico. 
5. Il lavoro comportante l'esposizione a polveri di legno duro. 
6. Lavori comportanti esposizione a  polvere  di  silice  cristallina
respirabile generata da un procedimento di lavorazione. 
                           ALLEGATO XLIII 
           Valori limite di esposizione professionale 
            Parte di provvedimento in formato grafico
                            ALLEGATO XLIV
Elenco esemplificativo di attivita' lavorative che possono comportare
                   la presenza di agenti biologici

1. Attivita' in industrie alimentari.
2. Attivita' nell'agricoltura.
3.  Attivita'  nelle  quali  vi  e'  contatto con gli animali e/o con
prodotti di origine animale.
4. Attivita' nei servizi sanitari, comprese le unita' di isolamento e
post mortem.
5.  Attivita'  nei  laboratori  clinici,  veterinari  e  diagnostici,
esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica.
6. Attivita' impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti
speciali potenzialmente infetti.
7.  Attivita'  negli  impianti  per  la  depurazione  delle  acque di
scarico.
                            ALLEGATO XLV
                    Segnale di rischio biologico
         ---->    Parte di provvedimento in formato grafico    <----
                            ALLEGATO XLVI 
 
             Elenco degli agenti biologici classificati 
1. Sono inclusi nella classificazione unicamente gli agenti di cui e'
  noto che possono provocare malattie infettive in soggetti umani. 
I rischi  tossico  ovvero  allergenico  eventualmente  presenti  sono
      indicati a fianco di ciascun agente in apposita colonna. 
Non sono stati presi in considerazione gli agenti patogeni di animali
      e piante di cui e' noto che non hanno effetto sull'uomo. 
In sede di compilazione di questo primo elenco  di  agenti  biologici
classificati non si e' tenuto conto dei  microrganismi  geneticamente
                             modificati. 
2. La classificazione degli agenti  biologici  si  basa  sull'effetto
             esercitato dagli stessi su lavoratori sani. 
Essa non tiene conto dei particolari effetti sui  lavoratori  la  cui
sensibilita'  potrebbe  essere  modificata,  da  altre  cause   quali
malattia preesistente,  uso  di  medicinali,  immunita'  compromessa,
stato di gravidanza o allattamento, fattori dei quali e' tenuto conto
        nella sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41. 
3. Gli agenti biologici che non sono stati inclusi nel gruppi 2, 3, 4
     dell'elenco non sono implicitamente inseriti nel gruppo 1. 
Per gli agenti di cui e' nota per numerose  specie  la  patogenicita'
per  l'uomo,  l'elenco  comprende  le  specie   piu'   frequentemente
implicate nelle malattie, mentre un  riferimento  di  carattere  piu'
generale indica che altre  specie  appartenenti  allo  stesso  genere
            possono avere effetti sulla salute dell'uomo. 
Quando un  intero  genere  e'  menzionato  nell'elenco  degli  agenti
biologici, e' implicito che i ceppi e le specie definiti non patogeni
                 sono esclusi dalla classificazione. 
4. Quando  un  ceppo  e'  attenuato  o  ha  perso  geni  notoriamente
virulenti, il contenimento richiesto dalla classificazione del  ceppo
parentale non e' necessariamente applicato a meno che la  valutazione
del rischio  da  esso  rappresentato  sul  luogo  di  lavoro  non  lo
                              richieda. 
5. Tutti i virus che sono gia' stati isolati nell'uomo e  che  ancora
non figurano nel presente allegato  devono  essere  considerati  come
appartenenti almeno al gruppo due, a meno che  sia  provato  che  non
                possono provocare malattie nell'uomo. 
6. Taluni agenti classificati nel gruppo tre ed indicati  con  doppio
asterisco (**) nell'elenco allegato possono comportare un rischio  di
infezione limitato perche' normalmente non sono veicolati dall'aria. 
Nel caso di particolari  attivita'  comportanti  l'utilizzazione  dei
suddetti agenti, in relazione al tipo di operazione effettuata e  dei
quantitativi impiegati puo' risultare  sufficiente,  per  attuare  le
misure di cui ai punti 2 e 13 dell'allegato XLVII ed ai punti 2, 3, 5
dell'allegato  XLVIII,  assicurare  i  livelli  di  contenimento  ivi
                previsti per gli agenti del gruppo 2. 
7. Le misure di contenimento che derivano dalla  classificazione  dei
parassiti si applicano unicamente agli stadi del ciclo del  parassita
              che possono essere infettivi per l'uomo. 
8. L'elenco contiene indicazioni che individuano gli agenti biologici
che possono provocare reazioni allergiche o tossiche,  quelli  per  i
quali e' disponibile un vaccino efficace e  quelli  per  i  quali  e'
opportuno conservare per almeno dieci anni l'elenco dei lavoratori  i
quali hanno operato in attivita' con rischio di  esposizione  a  tali
                               agenti. 
                       Tali indicazioni sono: 
                   A: possibili effetti allergici; 
D: l'elenco dei lavoratori che hanno operato con  detti  agenti  dove
            essere conservato per almeno dieci anni dalla  cessazione
            dell'ultima attivita' comportante rischio di esposizione; 
                      T: produzione di tossine; 
                  V: vaccino efficace disponibile, 
                     BATTERI e organismi simili 
NB: Per gli agenti che figurano nel presente elenco la menzione " spp
 " si riferisce alle altre specie riconosciute patogene per l'uomo. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                               41 
 
 
Note 
a) Tick-borne encefalitis. 
b) Il virus dell'epatite  D  esercita  il  suo  potere  patogeno  nel
lavoratore soltanto in caso  di  infezione  simultanea  o  secondaria
rispetto a quella provocata dal virus dell'epatite B. La vaccinazione
contro il virus dell'epatite B protegge  pertanto  i  lavoratori  non
affetti dal virus dell'apatite  B  contro  il  virus  dell'epatite  D
(Delta). 
c) Soltanto per i tipi A e B. 
d) Raccomandato per i lavori che comportano un contatto  diretto  con
questi agenti. 
e) Alla rubrica possono essere  identificati  due  virus,  un  genere
"buffalopox" e una variante dei virus "vaccinia", 
f) Variante dei "Cowpox" 
g) Variante di "Vaccinia". 
h)  Non  esiste  attualmente  alcuna  prova  di  infezione  dell'uomo
provocata da altri retrovirus di  origine  scimmiesca.  A  titolo  di
precauzione si raccomanda un contenimento di livello 3 per  i  lavori
che comportano un'esposizione a tale retrovirus. 
i)  Non  esiste  attualmente  alcuna  prova  di  infezione  dell'uomo
provocata dagli agenti  responsabili  di  altre  TSE  negli  animali.
Tuttavia a  titolo  precauzionale,  si  consiglia  di  applicare  nei
laboratori il livello di contenimento 3(**) ad eccezione  dei  lavori
relativi ad un agente identificato di "scrapie" per cui un livello di
contenimento 2 e' sufficiente. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 ha disposto (con l'art. 4, comma  1)
che "All'allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,
nella sezione VIRUS, dopo la voce: «Coronaviridae - 2» e' inserita la
seguente:  «Sindrome  respiratoria  acuta  grave  da  coronavirus   2
(SARS-CoV-2)(0a) - 3»; la nota 0a) e' cosi' formulata: «0a) In  linea
con  l'articolo  16,  paragrafo  1,  lettera  c),   della   direttiva
2000/54/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  il  lavoro  di
laboratorio diagnostico non  propagativo  riguardante  il  SARS-CoV-2
deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano  procedure
equivalenti  almeno  al  livello  di  contenimento   2.   Il   lavoro
propagativo riguardante il SARS-CoV-2  deve  essere  condotto  in  un
laboratorio con livello di contenimento 3 a una  pressione  dell'aria
inferiore a quella atmosferica.»". 
                           ALLEGATO XLVII 
 
          INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO 
 
  Le misure previste nel presente allegato  devono  essere  applicate
secondo la natura delle attivita', la valutazione del rischio  per  i
lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione. 
  Nella tabella, 'raccomandato' significa che  le  misure  dovrebbero
essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati  della
valutazione del rischio non indichino il contrario. 
    

+----------------------------+--------------------------------------+
|                            |       B. Livelli di contenimento     |
|A. Misure di contenimento   +--------------------------------------+
|                            |2        |3            |4             |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|Luogo di lavoro                                                    |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|1. Il luogo di lavoro deve  |         |             |              |
|essere separato da qualsiasi|         |             |              |
|altra attivita' svolta nello|         |             |              |
|stesso edificio             |No       |Raccomandato |Si'           |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|2. Il luogo di lavoro deve  |         |             |              |
|essere sigillabile in modo  |         |             |              |
|da consentire la fumigazione|No       |Raccomandato |Si'           |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|Impianti                                                           |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|3. Il materiale infetto,    |         |             |              |
|compreso qualsiasi animale, |         |Si', in caso |              |
|deve essere manipolato in   |         |di infe-     |              |
|cabine di sicurezza o in    |         |zione tras-  |              |
|condizioni di isolamento o  |Se del   |messa per via|              |
|di adeguato contenimento    |caso     |aerea        |Si'           |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|Attrezzature                                                       |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|4. L'aria in entrata e in   |         |             |              |
|uscita dal luogo di lavoro  |         |Si', per     |              |
|deve essere filtrata con un |         |l'aria in    |Si', per      |
|sistema di filtrazione      |         |entrata e    |l'aria in     |
|HEPA(1) o simile            |No       |in uscita    |uscita        |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|                            |         |Si', per     |              |
|                            |         |bancone,     |              |
|                            |         |pavimento e  |              |
|                            |         |altre super- |              |
|                            |         |fici deter-  |Si' per ban-  |
|                            |Si', per |minate nella |cone, pareti, |
|5. Superfici impermeabili   |bancone e|valutazione  |pavimento e   |
|all'acqua e facili da pulire|pavimento|del rischio  |soffitto      |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|6. Il luogo di lavoro deve  |         |             |              |
|essere mantenuto a una      |         |             |              |
|pressione negativa rispetto |         |             |              |
|alla pressione atmosferica  |No       |Raccomandato |Si'           |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|7. Superfici resistenti ad  |         |             |              |
|acidi, alcali, solventi e   |Racco-   |             |              |
|disinfettanti               |mandato  |Si'          |Si'           |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|Sistema di funzionamento                                           |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|                            |         |             |Si', attra-   |
|8. L'accesso deve essere    |         |             |verso una zona|
|limitato soltanto agli      |Racco-   |             |filtro (air-  |
|operatori addetti           |mandato  |Si'          |lock)(2)      |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|9. Controllo efficace dei   |         |             |              |
|vettori, per esempio        |Racco-   |             |              |
|roditori e insetti          |mandato  |Si'          |Si'           |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|10. Procedure specifiche di |         |             |              |
|disinfezione                |Si'      |Si'          |Si'           |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|                            |         |             |Si', stoc-    |
|11. Stoccaggio in condizioni|         |             |caggio in     |
|di sicurezza dell'agente    |         |             |condizioni    |
|biologico                   |Si'      |Si'          |di sicurezza  |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|12. Il personale deve fare  |         |             |              |
|una doccia prima di uscire  |         |Racco-       |              |
|dall'area di contenimento   |No       |mandato      |Raccomandato  |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|Rifiuti                                                            |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|13. Processo di             |         |             |              |
|inattivazione convalidato   |         |             |              |
|per lo smaltimento sicuro   |Racco-   |Si', sul sito|              |
|delle carcasse di animali   |mandato  |o fuori sito |Si', sul sito |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|Altre misure                                                       |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|14. Il laboratorio deve     |         |             |              |
|contenere la propria        |         |Racco-       |              |
|attrezzatura                |No       |mandato      |Si'           |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+
|15. Presenza di una finestra|         |             |              |
|di osservazione, o di una   |         |             |              |
|soluzione alternativa, che  |         |             |              |
|consenta di vedere gli      |Racco-   |             |              |
|occupanti                   |mandato  |Raccomandato |Si'           |
+----------------------------+---------+-------------+--------------+

    
  (1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza 
  (2) Airlock/zona filtro: l'accesso  deve  avvenire  attraverso  una
zona filtro che e' un locale isolato dal laboratorio. La parte esente
da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla  parte
ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e preferibilmente
da porte interbloccanti. 
                           ALLEGATO XLVIII 
 
               CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI 
 
  Nella tabella, 'raccomandato' significa che  le  misure  dovrebbero
essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati  della
valutazione del rischio non indichino il contrario. 
  Agenti biologici del gruppo 1 
  Per le attivita' con agenti biologici  del  gruppo  1,  compresi  i
vaccini vivi  attenuati,  devono  essere  rispettati  i  principi  in
materia di sicurezza ed igiene del lavoro. 
  Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4 
  Puo' essere opportuno selezionare e combinare  le  prescrizioni  di
contenimento delle diverse categorie sottoindicate  in  base  ad  una
valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o  a  una
sua parte. 
    

+--------------------------+--------------------------------------+
|                          |B. Livelli di contenimento            |
|A. Misure di contenimento +------------+------------+------------+
|                          |2           |3           |4           |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|Informazioni generali                                            |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|1. Gli organismi vivi     |            |            |            |
|devono essere manipolati  |            |            |            |
|in un sistema che separi  |            |            |            |
|fisicamente il processo   |            |            |            |
|dall'ambiente             |Si'         |Si'         |Si'         |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|2. I gas di scarico del   |            |            |            |
|sistema chiuso devono     |minimizzare |            |            |
|essere trattati in modo   |la          |impedire la |impedire la |
|da:                       |dispersione |dispersione |dispersione |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|3. Il prelievo di         |            |            |            |
|campioni, l'aggiunta di   |            |            |            |
|materiale a un sistema    |            |            |            |
|chiuso e il trasferimento |            |            |            |
|di organismi vivi ad un   |            |            |            |
|altro sistema chiuso      |minimizzare |            |            |
|devono essere effettuati  |la          |impedire la |impedire la |
|in modo da:               |dispersione |dispersione |dispersione |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|4. La massa dei fluidi di |inattivati  |inattivati  |inattivati  |
|coltura non puo' essere   |con mezzi   |con mezzi   |con mezzi   |
|rimossa dal sistema chiuso|chimici o   |chimici o   |chimici o   |
|a meno che gli organismi  |fisici      |fisici      |fisici      |
|vivi non siano stati:     |convalidati |convalidati |convalidati |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|                          |minimizzare |            |            |
|5. I sigilli devono essere|la          |impedire la |impedire la |
|progettati in modo da:    |dispersione |dispersione |dispersione |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|6. L'area controllata deve|            |            |            |
|essere progettata in modo |            |            |            |
|da trattenere l'intero    |            |            |            |
|contenuto del sistema     |            |            |            |
|chiuso in caso di         |            |            |            |
|fuoriuscita               |No          |Raccomandato|Si'         |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|7. L'area controllata deve|            |            |            |
|essere sigillabile in modo|            |            |            |
|da consentire la          |            |            |            |
|fumigazione               |No          |Raccomandato|Si'         |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|Impianti                  |                                      |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|8. Il personale deve avere|            |            |            |
|accesso a impianti di     |            |            |            |
|decontaminazione e di     |            |            |            |
|lavaggio                  |Si'         |Si'         |Si'         |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|Attrezzature                                                     |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|9. L'aria in entrata e in |            |            |            |
|uscita dall'area          |            |            |            |
|controllata deve essere   |            |            |            |
|filtrata con un sistema di|            |            |            |
|filtrazione HEPA (1)      |No          |Raccomandato|Si'         |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|10. L'area controllata    |            |            |            |
|deve essere mantenuta a   |            |            |            |
|una pressione negativa    |            |            |            |
|rispetto alla pressione   |            |            |            |
|atmosferica               |No          |Raccomandato|Si'         |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|11. L'area controllata    |            |            |            |
|deve essere adeguatamente |            |            |            |
|ventilata per ridurre al  |            |            |            |
|minimo la contaminazione  |            |            |            |
|dell'aria                 |Raccomandato|Raccomandato|Si'         |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|Sistema di funzionamento                                         |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|12. I sistemi chiusi (2)  |            |            |            |
|devono essere situati     |            |            |Si', e      |
|all'interno di un'area    |            |            |costruiti a |
|controllata               |Raccomandato|Raccomandato|tal fine    |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|13. Affissione di avvisi  |            |            |            |
|di pericolo biologico     |Raccomandato|Si'         |Si'         |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|                          |            |            |Si',        |
|                          |            |            |attraverso  |
|                          |            |            |una zona    |
|14. L'accesso deve essere |            |            |filtro      |
|limitato soltanto al      |            |            |(airlock)   |
|personale addetto         |Raccomandato|Si'         |(3)         |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|15. Il personale deve fare|            |            |            |
|una doccia prima di uscire|            |            |            |
|dall'area controllata     |No          |Raccomandato|Si'         |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|16. Il personale deve     |Si',        |            |Si', cambio |
|indossare indumenti       |indumenti da|            |completo di |
|protettivi                |lavoro      |Si'         |indumenti   |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|Rifiuti                                                          |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|17. Gli effluenti dei     |            |            |            |
|lavandini e delle docce   |            |            |            |
|devono essere raccolti e  |            |            |            |
|inattivati prima dello    |            |            |            |
|scarico                   |No          |Raccomandato|Si'         |
+--------------------------+------------+------------+------------+
|                          |Inattivati  |Inattivati  |Inattivati  |
|                          |con mezzi   |con mezzi   |con mezzi   |
|18. Trattamento degli     |chimici o   |chimici o   |chimici o   |
|effluenti prima dello     |fisici      |fisici      |fisici      |
|scarico finale            |convalidati |convalidati |convalidati |
+--------------------------+------------+------------+------------+
    
  (1)  HEPA:  filtro  antiparticolato  ad   alta   efficienza   (High
Efficiency Particulate Air Filter) 
  (2) Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente  il  processo
dall'ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.). 
  (3) Airlock/zona filtro: l'accesso  deve  avvenire  attraverso  una
zona filtro che e' un locale isolato dal laboratorio. La parte esente
da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla  parte
ad  accesso   limitato   tramite   uno   spogliatoio   o   docce   e,
preferibilmente, da porte interbloccanti. 
                            ALLEGATO XLIX


 RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE
                      OSSERVAZIONE PRELIMINARE.

Il  sistema  di classificazione che segue si applica alle aree in cui
vengono  adottati  provvedimenti  di protezione in applicazione degli
articoli 258, 259, 262, 263.
1. AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE
Un'area in cui puo' formarsi un'atmosfera esplosiva in quantita' tali
da richiedere particolari provvedimenti di protezione per tutelare la
sicurezza  e la salute dei lavoratori interessati e' considerata area
esposta a rischio di esplosione ai sensi del presente titolo.
Un'area  in  cui  non  e'  da  prevedere  il formarsi di un'atmosfera
esplosiva  in  quantita' tali da richiedere particolari provvedimenti
di  protezione  e'  da  considerare  area  non  esposta  a rischio di
esplosione ai sensi del presente titolo.
Le  sostanze  infiammabili  e  combustibili  sono da considerare come
sostanze  che  possono  formare  un'atmosfera  esplosiva  a  meno che
l'esame delle loro caratteristiche non abbia evidenziato che esse, in
miscela  con  l'aria,  non  sono  in grado di propagare autonomamente
un'esplosione.
2. CLASSIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO DI ESPLOSIONE
Le  aree  a rischio di esplosione sono ripartite in zone in base alla
frequenza e alla durata della presenza di atmosfere esplosive.
Il  livello  dei  provvedimenti  da  adottare  in  conformita'  dell'
ALLEGATO L, parte A, e' determinato da tale classificazione.
Zona 0
Area  in  cui  e'  presente  in  permanenza  o  per  lunghi periodi o
frequentemente  un'atmosfera  esplosiva consistente in una miscela di
aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.
Zona 1
Area  in  cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, consistente in
una  miscela  di  aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas,
vapori  o nebbia, e' probabile che avvenga occasionalmente durante le
normali attivita'.
Zona 2
Area  in  cui  durante  le  normali  attivita'  non  e'  probabile la
formazione  di  un'atmosfera  esplosiva consistente in una miscela di
aria  e  di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia
o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.
Zona 20
Area  in  cui  e'  presente  in  permanenza  o  per  lunghi periodi o
frequentemente  un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere
combustibile nell'aria.
Zona 21
Area  in  cui  la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di
nube  di  polvere  combustibile  nell'aria,  e' probabile che avvenga
occasionalmente durante le normali attivita'.
Zona 22
Area  in  cui  durante  le  normali  attivita'  non  e'  probabile la
formazione  di  un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere
combustibile o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.
Note.
1. Strati, depositi o cumuli di polvere combustibile sono considerati
come qualsiasi altra fonte che possa formare un'atmosfera esplosiva.
2.  Per  "normali  attivita'"  si  intende  la  situazione in cui gli
impianti sono utilizzati entro i parametri progettuali.
3.  Per  la  classificazione  delle  aree  o  dei luoghi si puo' fare
riferimento  alle  norme  tecniche  armonizzate  relative  ai settori
specifici, tra le quali:
EN  60079-10  (CEI  31-30)  "Classificazione dei luoghi pericolosi" e
successive modificazioni.
EN  61241-10  (CEI  31-66)  "Classificazione  delle  aree dove sono o
possono   essere   presenti   polveri   combustibili"   e  successive
modificazioni.
e le relative guide:
CEI 31-35 e CEI 31-56"
e  per  l'analisi  dei  pericoli,  valutazione dei rischi e misure di
prevenzione e protezione, alla norma:
EN   1127-1"Atmosfere   esplosive.   Prevenzione   dell'esplosione  e
protezione  contro  l'esplosione.  Parte  1:  Concetti fondamentali e
metodologia".

                             ALLEGATO L


(articolo  293, articolo 294,comma 2, lettera d), articolo 295, commi
                               1 e 2)
A.  PRESCRIZIONI  MINIME  PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE DELLA
SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI AL
                   RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE.

Osservazione preliminare.
Le prescrizioni di cui al presente allegato si applicano:
a)  alle  aree  classificate  come  pericolose  in  conformita' dell'
ALLEGATO   XLIX,   in   tutti   i   casi  in  cui  lo  richiedano  le
caratteristiche  dei  luoghi  di  lavoro,  dei posti di lavoro, delle
attrezzature  o  delle sostanze impiegate ovvero i pericoli derivanti
dalle attivita' correlate al rischio di atmosfere esplosive;
b)  ad  attrezzature  in aree non esposte a rischio di esplosione che
sono  necessarie o contribuiscono al funzionamento delle attrezzature
che si trovano nelle aree a rischio di esplosione.
1. Provvedimenti organizzativi.
1.1. Formazione professionale dei lavoratori.
Il   datore  di  lavoro  provvede  ad  una  sufficiente  ed  adeguata
formazione  in  materia di protezione dalle esplosioni dei lavoratori
impegnati in luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive.
1.2. Istruzioni scritte e autorizzazione al lavoro.
Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni:
a)  il  lavoro nelle aree a rischio si effettua secondo le istruzioni
scritte impartite dal datore di lavoro;
b)  e'  applicato  un  sistema  di  autorizzazioni  al  lavoro per le
attivita'  pericolose  e  per  le  attivita'  che  possono  diventare
pericolose quando interferiscono con altre operazioni di lavoro.
Le  autorizzazioni  al  lavoro  sono rilasciate prima dell'inizio dei
lavori da una persona abilitata a farlo.
2. Misure di protezione contro le esplosioni.
2.1.  Fughe  e emissioni, intenzionali o no, di gas, vapori, nebbie o
polveri  combustibili  che  possano  dar luogo a rischi di esplosioni
sono  opportunamente  deviate  o  rimosse verso un luogo sicuro o, se
cio'   non   e'  realizzabile,  contenuti  in  modo  sicuro,  o  resi
adeguatamente sicuri con altri metodi appropriati.
2.2. Qualora l'atmosfera esplosiva contenga piu' tipi di gas, vapori,
nebbie o polveri infiammabili o combustibili, le misure di protezione
devono essere programmate per il massimo pericolo possibile.
2.3.  Per  la  prevenzione  dei  rischi  di accensione, conformemente
all'articolo 289, si tiene conto anche delle scariche elettrostatiche
che  provengono dai lavoratori o dall'ambiente di lavoro che agiscono
come   elementi  portatori  di  carica  o  generatori  di  carica.  I
lavoratori sono dotati di adeguati indumenti di lavoro fabbricati con
materiali  che  non  producono  scariche  elettrostatiche che possano
causare l'accensione di atmosfere esplosive.
2.4.  Impianti,  attrezzature,  sistemi  di protezione e tutti i loro
dispositivi  di  collegamento  sono posti in servizio soltanto se dal
documento  sulla  protezione contro le esplosioni risulta che possono
essere  utilizzati senza rischio in un'atmosfera esplosiva. Cio' vale
anche   per   attrezzature   di  lavoro  e  relativi  dispositivi  di
collegamento che non sono apparecchi o sistemi di protezione ai sensi
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126,
qualora  possano  rappresentare  un pericolo di accensione unicamente
per  il fatto di essere incorporati in un impianto. Vanno adottate le
misure  necessarie  per  evitare  il  rischio  di  confusione  tra  i
dispositivi di collegamento.
2.5.  Si devono prendere tutte le misure necessarie per garantire che
le  attrezzature  di  lavoro con i loro dispositivi di collegamento a
disposizione dei lavoratori, nonche' la struttura del luogo di lavoro
siano  state  progettate,  costruite,  montate, installate, tenute in
efficienza e utilizzate in modo tale da ridurre al minimo i rischi di
esplosione  e, se questa dovesse verificarsi, si possa controllarne o
ridurne  al  minimo la propagazione all'interno del luogo di lavoro e
dell'attrezzatura.  Per  detti luoghi di lavoro si adottano le misure
necessarie  per  ridurre  al  minimo  gli  effetti  sanitari  di  una
esplosione sui lavoratori.
2.6.  Se del caso, i lavoratori sono avvertiti con dispositivi ottici
e  acustici  e  allontanati prima che le condizioni per un'esplosione
siano raggiunte.
2.7.   Ove   stabilito  dal  documento  sulla  protezione  contro  le
esplosioni,   sono   forniti  e  mantenuti  in  servizio  sistemi  di
evacuazione  per  garantire  che  in  caso  di  pericolo i lavoratori
possano   allontanarsi  rapidamente  e  in  modo  sicuro  dai  luoghi
pericolosi.
2.8.  Anteriormente all'utilizzazione per la prima volta di luoghi di
lavoro  che  comprendono  aree  in  cui  possano  formarsi  atmosfere
esplosive, e' verificata la sicurezza dell'intero impianto per quanto
riguarda  le  esplosioni.  Tutte le condizioni necessarie a garantire
protezione  contro  le  esplosioni  sono  mantenute.  La verifica del
mantenimento di dette condizioni e' effettuata da persone che, per la
loro esperienza e formazione professionale, sono competenti nel campo
della protezione contro le esplosioni.
2.9. Qualora risulti necessario dalla valutazione del rischio:
a)   deve  essere  possibile,  quando  una  interruzione  di  energia
elettrica  puo'  dar  luogo  a  rischi  supplementari,  assicurare la
continuita'  del  funzionamento  in  sicurezza degli apparecchi e dei
sistemi  di  protezione, indipendentemente dal resto dell'impianto in
caso della predetta interruzione;
b)  gli apparecchi e sistemi di protezione a funzionamento automatico
che  si  discostano dalle condizioni di funzionamento previste devono
poter essere disinseriti manualmente, purche' cio' non comprometta la
sicurezza.  Questo  tipo  di  interventi deve essere eseguito solo da
personale competente;
c)  in caso di arresto di emergenza, l'energia accumulata deve essere
dissipata  nel  modo piu' rapido e sicuro possibile o isolata in modo
da non costituire piu' una fonte di pericolo.
2.10.  Nel caso di impiego di esplosivi e' consentito, nella zona 0 o
zona   20   solo  l'uso  di  esplosivi  di  sicurezza  antigrisutosi,
dichiarati  tali  dal  fabbricante  e classificati nell'elenco di cui
agli  articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo  1956,  n.  320.  L'accensione  delle  mine  deve  essere fatta
elettricamente  dall'esterno.  Tutto  il  personale deve essere fatto
uscire dal sotterraneo durante la fase di accensione delle mine.
2.11.  Qualora  venga  rilevata  in  qualsiasi  luogo sotterraneo una
concentrazione  di  gas infiammabile o esplodente superiore all'1 per
cento  in  volume  rispetto all'aria, con tendenza all'aumento, e non
sia  possibile,  mediante  la  ventilazione o con altri mezzi idonei,
evitare   l'aumento   della  percentuale  dei  gas  oltre  il  limite
sopraindicato,  tutto  il  personale deve essere fatto sollecitamente
uscire dal sotterraneo. Analogo provvedimento deve essere adottato in
caso di irruzione massiva di gas.
2.12. Qualora non sia possibile assicurare le condizioni di sicurezza
previste  dal punto precedente possono essere eseguiti in sotterraneo
solo  i  lavori  strettamente necessari per bonificare l'ambiente dal
gas  e  quelli  indispensabili  e  indifferibili  per ripristinare la
stabilita'  delle  armature  degli  scavi. Detti lavori devono essere
affidati  a  personale  esperto numericamente limitato, provvisto dei
necessari   mezzi   di   protezione,   comprendenti   in   ogni  caso
l'autoprotettore, i quali non devono essere prelevati dalla dotazione
prevista   dall'articolo   101   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 320 del 1956 per le squadre di salvataggio.
B.   CRITERI  PER  LA  SCELTA  DEGLI  APPARECCHI  E  DEI  SISTEMI  DI
PROTEZIONE.
Qualora  il  documento  sulla  protezione contro le esplosioni basato
sulla  valutazione  del  rischio  non preveda altrimenti, in tutte le
aree  in  cui  possono  formarsi  atmosfere  esplosive sono impiegati
apparecchi  e sistemi di protezione conformi alle categorie di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.
In  particolare, in tali aree sono impiegate le seguenti categorie di
apparecchi,  purche'  adatti,  a  seconda  dei  casi, a gas, vapori o
nebbie e/o polveri:
- nella zona 0 o nella zona 20, apparecchi di categoria 1;
-  nella  zona  1  o  nella  zona  21, apparecchi di categoria 1 o di
categoria 2;
- nella zona 2 o nella zona 22, apparecchi di categoria 1, 2 o 3.
Nota agli artt.1.1 e 2.2
Per  la  qualifica  di  personale esperto, ed al fine di realizzare e
mantenere  in  efficienza  e  sicurezza, impianti elettrici in luoghi
classificati,   si   puo'   fare   riferimento  alle  norme  tecniche
armonizzate relative ai settori specifici quali le seguenti:
EN  60079-14  (CEI  31-.33)"  Costruzioni  elettriche  per  atmosfere
esplosive per la presenza di gas.
Parte  14:  Impianti  elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione
per la presenza di gas (diversi dalle miniere)"
EN 61241-14 "Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in
presenza di polveri combustibili. Parte 14: Scelta ed installazione"
EN  60079-17  "Costruzioni  elettriche per atmosfere esplosive per la
presenza  di  gas.  Parte  17: Verifica e manutenzione degli impianti
elettrici  nei  luoghi  con pericolo di esplosione per la presenza di
gas (diversi dalle miniere)"
EN 61241-17 "Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in
presenza  di  polveri combustibili. Parte 17: Verifica e manutenzione
degli  impianti  elettrici  nei  luoghi  con  pericolo  di esplosione
(diversi dalle miniere)"
EN  60079-19 "Atmosfere esplosive. Parte 17: Riparazioni, revisione e
ripristino delle apparecchiature.

                             ALLEGATO LI 
 
 
                       (articolo 293, comma 3) 
SEGNALE DI AVVERTIMENTO PER INDICARE LE AREE IN CUI POSSONO  FORMARSI
                         ATMOSFERE ESPLOSIVE 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
Area in cui puo' formarsi un'atmosfera esplosiva 
Al fine di facilitare la comprensione del segnale,  al  di  sotto  di
esso  devono  essere  riportate  la  seguenti  indicazioni:  PERICOLO
ESPLOSIONE e DANGER EXPLOSION. 
 
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