LOCAZIONI IMMOBILI URBANI - TITOLO II: DISCIPLINA TRANSITORIA

Legge sulle locazioni di immobili urbani

TITOLO II
DISCIPLINA TRANSITORIA

Capo I
CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE

Art. 58.

(Durata dei contratti in corso soggetti a proroga)

 

I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione e soggetti a proroga secondo la legislazione vigente si considerano prorogati ed hanno la durata prevista nell'articolo 1 con le seguenti decorrenze:

a) dal 1 gennaio 1979, per i contratti stipulati anteriormente al

31 dicembre 1952;

b) dal 1 luglio 1979, per i contratti stipulati fra il 1 gennaio 1953 ed il 7 novembre 1963;

c) dal 1 gennaio 1980, per i contratti stipulati dopo il 7

novembre 1963. (2) ((3))

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AGGIORNAMENTO (2)

La Corte costituzionale, con sentenza 22-27 febbraio 1980, n. 22

(in G.U. 1a s.s. 05/03/1980, n. 64) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del combinato disposto degli artt. 58, 59, n. 1, 65 della legge sull'equo canone 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui esclude il diritto di recesso per necessita' del locatore dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga".

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AGGIORNAMENTO (3)

La Corte costituzionale, con sentenza 15-28 luglio 1983, n. 250 (in G.U. 1a s.s. 03/08/1983, n. 212) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del combinato disposto degli artt. 58, 59 nn. 2, 3, 6 e 8 nonche' 65 della legge 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui esclude il diritto di recesso del locatore, per i motivi indicati nel cit. art. 59 nn. 2, 3, 6 e 8, dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga". Ha inoltre dichiarato, "in applicazione dell'art. 27 l. 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 58, 59 nn. 4, 5 e 7 nonche' 65 della legge 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui esclude il diritto di recesso del locatore, per i motivi indicati nel cit art. 59 nn. 4, 5 e 7, dai contratfi in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga".

Art. 59.

(Recesso del locatore)

 

Nei casi di cui all'articolo precedente il locatore puo' recedere in ogni momento dal contratto dandone comunicazione al conduttore mediante lettera raccomandata e con un preavviso di almeno sei mesi:

1) quando abbia la necessita', verificatasi dopo la costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado; (2)

2) quando, volendo disporre dell'immobile per abitazione propria,

del coniuge o dei propri parenti in linea retta fino al secondo grado oppure quando, trattandosi di ente pubblico o comunque con finalita' pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperativistiche, assistenziali o di culto che voglia disporre dell'immobile per l'esercizio delle proprie funzioni, offra al conduttore altro immobile idoneo per cui sia dovuto un canone di locazione proporzionato alle condizioni del conduttore medesimo e comunque non superiore del 20 per cento al canone del precedente immobile e assuma a suo carico le spese di trasloco. Quando l'opposizione del conduttore all'azione del locatore risulti infondata, questi potra' essere esonerato dalle spese di trasloco; ((4))

3) quando l'immobile locato sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilita' e la permanenza del conduttore impedisca di compiere gli indispensabili lavori; ((4))

4) quando il proprietario intenda demolire o trasformare notevolmente l'immobile locato per eseguire nuove costruzioni o, trattandosi di appartamento sito all'ultimo piano, quando intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge, e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'appartamento stesso; ((4))

5) quando l'immobile locato sia di interesse artistico o storico,

ai sensi della legge 1 giugno 1939, numero 1089, nel caso in cui la competente sovraintendenza riconosca necessario ed urgente che si proceda a riparazioni o restauri, la cui esecuzione sia resa impossibile dallo stato di occupazione dell'immobile; ((4))

6) quando il conduttore puo' disporre di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune ovvero in un comune confinante; ((4))

7) quando il conduttore, avendo sublocato parzialmente l'immobile, non lo occupa nemmeno in parte, con continuita'. Si presume l'esistenza della sublocazione quando l'immobile risulta occupato da persone che non sono alle dipendenze del conduttore o che non sono a questo legate da vincoli di parentela o di affinita' entro il quarto grado, salvo che si tratti di ospiti transitori. La presunzione non si applica nei confronti delle persone che si sono trasferite nell'immobile assieme al conduttore; ((4))

8) quando il conduttore non occupa continuativamente l'immobile senza giustificato motivo. ((4))

Nelle ipotesi di cui ai numeri 4) e 5) del precedente comma, il possesso della licenza o concessione e' condizione per l'azione di rilascio. Gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni previste nella lettera c) dell'articolo 29.

Alla procedura per il rilascio dell'immobile si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 30 e 56.

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AGGIORNAMENTO (2)

La Corte costituzionale, con sentenza 22-27 febbraio 1980, n. 22

(in G.U. 1a s.s. 05/03/1980, n. 64) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del combinato disposto degli artt. 58, 59, n. 1, 65 della legge sull'equo canone 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui esclude il diritto di recesso per necessita' del locatore dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga".

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AGGIORNAMENTO (4)

La Corte costituzionale, con sentenza 15-28 luglio 1983, n. 250 (in G.U. 1a s.s. 03/08/1983, n. 212) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del combinato disposto degli artt. 58, 59 nn. 2, 3, 6 e 8 nonche' 65 della legge 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui esclude il diritto di recesso del locatore, per i motivi indicati nel cit. art. 59 nn. 2, 3, 6 e 8, dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga". Ha inoltre dichiarato, "in applicazione dell'art. 27 l. 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 58, 59 nn. 4, 5 e 7 nonche' 65 della legge 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui esclude il diritto di recesso del locatore, per i motivi indicati nel cit art. 59 nn. 4, 5 e 7, dai contratfi in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga".

Art. 60.

(Ripristino del rapporto e risarcimento del danno)

 

Il provvedimento che dispone il rilascio dell'immobile in conseguenza dell'esercizio da parte del locatore del diritto di recesso, perde efficacia se il locatore, nel termine di sei mesi da quando ha riacquistato la disponibilita' dell'immobile, non lo adibisca all'uso per il quale aveva agito ovvero, nei casi di cui ai numeri 3), 4) e 5) dell'articolo 59, non inizi, nel suddetto termine, i lavori per i quali e' stata rilasciata licenza o concessione.

Il conduttore ha diritto, nei confronti del locatore e dei suoi aventi causa, al ripristino del contratto di locazione, salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero a sua scelta al risarcimento del danno da determinarsi dal giudice in misura non inferiore a 12 e non superiore a 48 mensilita' del canone, oltre ad un equo indennizzo per le spese di trasloco.

Il giudice, oltre a determinare il ripristino o il risarcimento,

ordina al locatore il pagamento di una somma da L. 500.00 a L. 2.00.000 da devolvere al comune nel cui territorio e' sito l'immobile, ad integrazione del fondo sociale di cui al titolo III della presente legge. ((25))

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AGGIORNAMENTO (25)

La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4)

l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".

Art. 61.

(Acquirente dell'immobile locato)

 

La facolta' di recesso nel caso previsto dal n. 1) dell'articolo 59

non puo' essere esercitata da chi ha acquistato l'immobile per atto tra vivi finche' non siano decorsi almeno due anni dalla data dell'acquisto.

Il termine e' ridotto ad un anno se nei confronti dell'acquirente e' in corso un procedimento di rilascio non dovuto a morosita' ovvero se l'acquirente e' cittadino emigrato in un paese straniero in qualita' di lavoratore e intenda rientrare in Italia per risiedervi stabilmente.

Quando l'immobile e' stato donato a causa di matrimonio o costituito in fondo patrimoniale e il matrimonio sia stato celebrato, il termine di cui al primo comma si computa dal giorno in cui il dante causa ha acquistato il diritto sull'immobile. ((25))

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AGGIORNAMENTO (25)

La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4)

l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".

Art. 62.

(Canone dei contratti soggetti a proroga)

 

Il canone di cui agli articoli 12 e 24 si applica ai contratti previsti nell'articolo 58 dall'inizio del sesto anno a decorrere dalla entrata in vigore dalla presente legge ed il canone e' adeguato in relazione all'eventuale mutamento degli elementi di cui agli articoli 13 e 15.

Fino alla data suddetta il canone di locazione corrisposto dal conduttore, calcolato al netto degli oneri accessori, puo' essere aumentato a richiesta del locatore, a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nella misura del 20 per cento all'anno per i primi due anni e del 15 per cento all'anno per gli anni successivi della differenza risultante tra il canone definito ai sensi dell'articolo 12 ed il canone attualmente corrisposto.

Se il canone attualmente corrisposto e' superiore a quello definito ai sensi dell'articolo 12 si applicano le disposizioni dello stesso articolo 12 e quelle dell'articolo 24 a partire dal primo giorno del quarto mese successivo alla entrata in vigore della presente legge.

Ove alcuni parametri, coefficienti o altri elementi necessari per la determinazione del canone a norma dell'articolo 12 non siano noti in tempo utile, gli adeguamenti del canone di locazione di cui ai precedenti commi si applicano tenendo conto di tutti gli altri elementi noti, salvo i conguagli che decorreranno in ogni caso dalle date di cui ai commi precedenti.

Le parti possono liberamente concordare modalita' diverse sempre che il canone definito non superi quello risultante dall'applicazione degli articoli 12 e 24. ((25))

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AGGIORNAMENTO (25)

La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4)

l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".

Art. 63.

(Aggiornamento del canone dei contratti in corso soggetti a proroga)

 

Per i primi due anni a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge il canone di locazione relativo ai contratti previsti nell'articolo 58 non e' aggiornato per gli effetti di cui all'articolo 24.

Dall'inizio del terzo anno il canone di locazione e' aggiornato in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Se le variazioni sono in aumento, di esse si applica soltanto:

il 20 per cento dall'inizio del terzo anno;

il 40 per cento dall'inizio del quarto anno;

il 60 per cento dall'inizio del quinto anno;

il 75 per cento dall'inizio del sesto anno.

In ogni caso con l'integrale applicazione dell'equo canone l'aggiornamento di cui all'articolo 24 si applica nella intera misura ivi prevista. ((25))

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AGGIORNAMENTO (25)

La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4)

l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".

Art. 64.

(Particolari contratti soggetti a proroga)

 

Ai contratti di locazione di cui all'articolo 26, comma primo,

lettera d) e comma secondo, soggetti a proroga secondo la legislazione vigente, si applicano per la durata le disposizioni dell'articolo 58.

Fino al termine di tale durata il canone puo' essere modificato a richiesta del locatore mediante aggiornamento annuale, in base al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente. ((25))

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AGGIORNAMENTO (25)

La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4)

l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".

Art. 65.

(Contratti in corso non soggetti a proroga)

 

Le disposizioni degli articoli 1 e 3 si applicano anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e non soggetti a proroga, detraendosi, per la determinazione della durata prevista all'articolo 1, il tempo gia' trascorso dall'inizio della locazione o, in caso di intervenuto rinnovo contrattuale, dalla data di esso.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, e' in corso procedimento per convalida di licenza o di sfratto per finita locazione.

Il canone di cui agli articoli 12 e 24 si applica ai contratti di cui al presente articolo a partire dall'inizio del secondo anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ed il canone e' adeguato in relazione all'eventuale mutamento degli elementi di cui agli articoli 13 e 15.

Fino alla data suddetta il canone di locazione corrisposto dal conduttore, calcolato al netto degli oneri accessori, puo' essere aumentato su richiesta del locatore a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge nella misura del 50 per cento della differenza risultante fra il canone definito ai sensi dell'articolo 12 ed il canone attualmente corrisposto.

Se il canone attualmente corrisposto e' superiore a quello definito ai sensi dell'articolo 12 si applicano le disposizioni dello stesso articolo 12 e quelle dell'articolo 24 a partire dal primo giorno del quarto mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Ai contratti di locazione di cui all'articolo 26, comma primo,

lettera d) e comma secondo, non soggetti a proroga, si applicano le disposizioni di cui ai commi primo e secondo del presente articolo. Fino alla scadenza di cui al primo comma il canone puo' essere modificato, su richiesta del locatore, soltanto mediante aggiornamento annuale, in base al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. (2) (4) ((25))

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AGGIORNAMENTO (2)

La Corte costituzionale, con sentenza 22-27 febbraio 1980, n. 22

(in G.U. 1a s.s. 05/03/1980, n. 64) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del combinato disposto degli artt. 58, 59, n. 1, 65 della legge sull'equo canone 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui esclude il diritto di recesso per necessita' del locatore dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga".

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AGGIORNAMENTO (4)

La Corte costituzionale, con sentenza 15-28 luglio 1983, n. 250 (in G.U. 1a s.s. 03/08/1983, n. 212) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del combinato disposto degli artt. 58, 59 nn. 2, 3, 6 e 8 nonche' 65 della legge 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui esclude il diritto di recesso del locatore, per i motivi indicati nel cit. art. 59 nn. 2, 3, 6 e 8, dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga". Ha inoltre dichiarato, "in applicazione dell'art. 27 l. 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 58, 59 nn. 4, 5 e 7 nonche' 65 della legge 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui esclude il diritto di recesso del locatore, per i motivi indicati nel cit art. 59 nn. 4, 5 e 7, dai contratfi in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga".

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AGGIORNAMENTO (25)

La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4)

l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".

Art. 66.

(Oneri accessori conglobati nel canone)

 

Gli oneri accessori che, nei rapporti in corso, siano stati posti a carico del conduttore e conglobati nel canone, non possono essere computati in misura superiore al 10 per cento del canone pattuito qualora il contraente interessato non ne provi l'importo effettivo. ((25))

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AGGIORNAMENTO (25)

La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4)

l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".

Capo II
CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO
DI ABITAZIONE

Art. 67.

(Contratti in corso soggetti a proroga)

 

I contratti di locazione di cui all'articolo 27 in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e soggetti a proroga secondo la legislazione vigente si considerano prorogati ed hanno la seguente durata:

a) anni 4, i contratti stipulati prima del 31 dicembre 1964; (3) (6) ((8))

b) anni 5, i contratti stipulati tra il 1 gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973; (3)

c) anni 6, i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973. (3)

La durata di cui sopra decorre dal giorno e dal mese, successivi alla entrata in vigore della presente legge, corrispondenti a quelli di scadenza previsti nel contratto di locazione; ove tale determinazione non sia possibile, dallo stesso giorno di entrata in vigore della presente legge.

E' in facolta' delle parti di stipulare anche prima della scadenza sopra prevista un nuovo contratto di locazione secondo le disposizioni del capo II, titolo I, della presente legge.

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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1982, n. 94 (in G.U. 26/03/1982, n. 84) ha disposto (con l'art. 15-bis commi 1, 2 e 3) che "le scadenze dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono ulteriormente prorogate di due anni.

Per il periodo di proroga il canone di locazione corrisposto alle scadenze di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392, puo' essere aumentato, a decorrere dalle predette scadenze, nelle seguenti misure:

a) non superiore al 100 per canto per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1964;

b) non superiore al 75 per cento per i contratti stipulati fra il gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973;

c) non superiore al 50 per cento per i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973.

Il canone di locazione, determinato ai sensi del comma precedente, puo' essere aggiornato annualmente a partire dal secondo anno di proroga del contratto, a richiesta del locatore, in misura non superiore al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente".

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AGGIORNAMENTO (6)

La L. 25 luglio 1984, n. 377 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "le scadenze dei contratti di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono prorogate sino al 31 dicembre 1984".

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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118 ha disposto (con l'art. 1 comma 8) che "le scadenze dei contratti di cui alla lettera a) dell'articolo 67, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono prorogate fino all'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di locazione degli immobili adibiti ad uso diverso dell'abitazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 1985".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 9-bis) che "Le disposizioni del decreto-legge [. . .], escluse quelle di cui all'articolo 2 dello stesso decreto, hanno effetto dal 31 gennaio 1985".

Art. 68.

(Aumenti del canone)

 

Nei contratti di locazione o sublocazione di cui al precedente articolo il canone corrisposto dal conduttore, calcolato al netto degli oneri accessori, puo' essere a richiesta del locatore, aumentato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge per il restante periodo di durata del contratto, nelle misure seguenti:

1) non superiore al 15 per cento all'anno, per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1964;

2) non superiore al 10 per cento all'anno per i contratti stipulati fra il 1 gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973;

3) non superiore al 5 per cento all'anno per i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973.

Art. 69.

(Diritto di prelazione in caso di nuova locazione e indennita' per l'avviamento commerciale)

 

Nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, di cui agli articoli 67 e 71 della presente legge, il locatore comunica, mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro il 28 febbraio 1987, se ed a quali condizioni intende proseguire la locazione ovvero le condizioni offerte da terzi per la locazione dell'immobile.

L'obbligo ricorre anche quando il locatore non intende proseguire nella locazione per i motivi indicati all'articolo 29.

Tale obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato al locatore che non intende rinnovare la locazione e nei casi di cessazione del rapporto per inadempimento o recesso del conduttore o qualora sia in corso una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, a carico del conduttore medesimo.

Il conduttore deve rendere noto al locatore, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma, se intende proseguire la locazione alle nuove condizioni.

Il conduttore ha diritto di prelazione se, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma, offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore.Egli conserva tale diritto anche nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 40.

Il conduttore, se non accetta le condizioni offerte dal locatore ovvero non esercita la prelazione, ha diritto ad un compenso pari a 24 mensilita', ovvero a trenta per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone richiesto dal locatore od offerto dal terzo.

Se il locatore non intende proseguire nella locazione il conduttore puo', entro trenta giorni dalla comunicazione del locatore o in mancanza di questa, se dovuta, dalla scadenza del termine di cui al primo comma, offrire un nuovo canone, impegnandosi a costituire, all'atto del rinnovo e per la durata del contratto, una polizza assicurativa oppure una fidejussione bancaria per una somma pari a 12 mensilita' del canone offerto.

Se il locatore non intende proseguire nella locazione sulla base delle condizioni offerte, al conduttore e' dovuta l'indennita' per l'avviamento commerciale nella misura di 24 mensilita', ovvero di 30 per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone offerto ai sensi del comma precedente.

In mancanza dell'offerta del nuovo canone da parte del conduttore nonche' nei casi di rilascio dell'immobile per i motivi di cui all'articolo 29 salvo quelli di cui al primo comma, lettera a), e' dovuta l'indennita' per avviamento commerciale nella misura di 21 mensilita', ovvero di 25 per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche. In caso di rilascio dell'immobile per i motivi di cui all'articolo 29, primo comma, lettera a), la predetta indennita' e' calcolata con riferimento al canone corrisposto. L'indennita' dovuta e' complessivamente di 24 mensilita', ovvero di 32 per le locazioni con destinazione alberghiera, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 34.

L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile e' condizionata all'avvenuta corresponsione dell'indennita' di cui ai precedenti commi sesto, ottavo e nono.

Per i contratti di cui agli articoli 67 e 71 le disposizioni del presente articolo sono sostitutive di quelle degli articoli 34 e 40. ((22))

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AGGIORNAMENTO (5)
La Corte costituzionale, con sentenza 5-6 ottobre 1983, n. 300  (in
G.U. 1a s.s.  12/10/1983,  n.  281)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale "del combinato disposto dell'art. 69,  settimo  comma,
legge 27 luglio 1978, n. 392, e dell'art. 73 stessa legge  27  luglio
1978, n. 392 (quale modificato  dall'art.  1  bis  decreto  legge  30
gennaio 1979, n.21, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo
1979, n. 93), nella parte in cui  -  relativamente  alle  ipotesi  di
recesso del locatore dai contratti disciplinati dall'art.  67  stessa
legge 27 luglio 1978, n. 392, motivate con la sopravvenuta necessita'
di adibire l'immobile ad abitazione  propria  o  del  coniuge  o  dei
parenti  in  linea  retta  entro  il  secondo  grado  -  prevede  che
l'indennita' per l'avviamento commerciale dovuta  al  conduttore  sia
determinata sulla base del canone corrente di mercato  per  i  locali
aventi le stesse caratteristiche, anziche' con riferimento all'ultimo
canone corrisposto".
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AGGIORNAMENTO (8)
Il  D.L.  7  febbraio  1985,  n.  12,   convertito,   con
modificazioni, dalla L. 5 aprile  1985,  n.  118,  ha  disposto  (con
l'art. 1, comma 9-bis)  che  "Le disposizioni del decreto-legge [. . .],
escluse quelle di cui all'articolo  2  dello  stesso  decreto,  hanno
effetto dal 31 gennaio 1985".
Ha  inoltre  disposto  (con  l'art. 1, comma 9-quinquies)  che  "Le
disposizioni dei precedenti commi 9-bis, 9-ter e 9-quater si applicano
anche  ai  giudizi in  corso alla data  di  entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione  del presente decreto".
Successivamente la Corte  Costituzionale,  con  sentenza  22  -  23
aprile 1986,  n.  108  (in  G.U.  1a  s.s.  30/04/1986,  n.  17),  ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 9  bis,
9 ter e 9 quater e 9 quinquies, del  D.L.  7  febbraio  1985  n.  12,
convertito nella L. 5 aprile 1985 n. 118  (che  hanno  sostituito  il
presente articolo).
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AGGIORNAMENTO (22)

La Corte costituzionale, con sentenza 20 maggio-3 giugno 1992, n. 242 (in G.U. 1a s.s. 04/06/1992, n. 24) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) nella parte in cui non prevede che l'obbligo del locatore di corrispondere al conduttore la indennita' per l'avviamento commerciale non ricorre quando causa di cessazione del rapporto e' un provvedimento della pubblica Amministrazione che esclude indefinitamente la utilizzazione economica dell'immobile".

Art. 70.

(Immobili destinati a particolari attivita' soggetti a proroga)

 

Ai contratti di locazione di cui all'articolo 42 si applicano le disposizioni degli articoli 67 e 68.

Art. 71.

(Contratti in corso non soggetti a proroga)

 

Le disposizioni degli articoli 27 e 42, primo comma, si applicano anche ai contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e non soggetti a proroga legale, detraendosi, per la determinazione della durata prevista in detta disposizione, il periodo di locazione gia' trascorso dall'inizio della locazione o, in caso di intervenuto rinnovo contrattuale, dalla data di esso.

La durata non puo' comunque essere inferiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai contatti di cui sopra per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, e' in corso procedimento per convalida di licenza o di sfratto.

Il canone potra' essere aggiornato annualmente su richiesta del

locatore dal giorno della scadenza contrattualmente prevista, in base al 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Art. 72.

(Mutamento della destinazione)

 

I nuovi contratti di locazione di immobili il cui uso venga mutato da quello preesistente di abitazione non possono prevede, per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un canone superiore a quello di cui agli articoli 12 e 24, tranne che siano intervenute radicali trasformazioni dell'immobile stesso autorizzate ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 73.

(Norme applicabili)

 

Per i contratti previsti negli articoli 67, 70 e, ferme restando le scadenze convenzionali, nell'articolo 71 il locatore puo' recedere in base ai motivi di cui all'articolo 29 e con il preavviso di cui all'articolo 59. Nei casi previsti dalle lettere a), b) e dall'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 29 tale facolta' e' riconosciuta soltanto ove ricorra la necessita' del locatore o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, verificatasi dopo la costituzione del rapporto locatizio. Si applicano le disposizioni degli articoli 30 e 31 e degli articoli da 35 a 39 nonche' quelle dell'articolo 69, settimo, ottavo e nono comma. (5) ((11))

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AGGIORNAMENTO (5)

La Corte costituzionale, con sentenza 5-6 ottobre 1983, n. 300 (in G.U. 1a s.s. 12/10/1983, n. 281) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del combinato disposto dell'art. 69, settimo comma, legge 27 luglio 1978, n. 392, e dell'art. 73 stessa legge 27 luglio 1978, n. 392 (quale modificato dall'art. 1 bis decreto legge 30 gennaio 1979, n.21, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1979, n. 93), nella parte in cui - relativamente alle ipotesi di recesso del locatore dai contratti disciplinati dall'art. 67 stessa legge 27 luglio 1978, n. 392, motivate con la sopravvenuta necessita' di adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado - prevede che l'indennita' per l'avviamento commerciale dovuta al conduttore sia determinata sulla base del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche, anziche' con riferimento all'ultimo canone corrisposto".

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AGGIORNAMENTO (11)

La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 dicembre 1987, n. 562

(in G.U. 1a s.s. 23/12/1987, n. 54) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), nel testo previgente alla modifica introdotta con la legge 31 marzo 1979, n. 93, nella parte in cui non richiama espressamente l'obbligo di corrispondere l'indennita' per la perdita dell'avviamento commerciale di cui all'art. 69, settimo, ottavo e nono comma, della legge stessa nel testo originario".

Capo III
DISPOSIZIONI PROCESSUALI

Art. 74.

(Rinvio)

 

Le disposizioni degli articoli da 43 a 57 sono applicabili alle locazioni previste nei capi I e II del presente titolo.

Indice della legge sulle locazioni di immobili urbani