SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO APPALTO DI SERVIZI, DISTACCO
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Titolo III |
Art. 20
Condizioni di liceita'
1. Il contratto di somministrazione di lavoro puo' essere concluso
da ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga
ad altro soggetto, di seguito denominato somministratore, a cio'
autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.
2. Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono
la propria attivita' nell'interesse nonche' sotto la direzione e il
controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano
assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono
a disposizione del somministratore per i periodi in cui non svolgono
la prestazione lavorativa presso un utilizzatore, salvo che esista
una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del
contratto di lavoro.
3. Il contratto di somministrazione di lavoro puo' essere concluso
a termine o a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a
tempo indeterminato e' ammessa:
a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore
informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti
intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di
software applicativo, caricamento dati;
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone
e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi,
magazzini, nonche' servizi di economato;
e) per attivita' di consulenza direzionale, assistenza alla
certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo
e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del
personale;
f) per attivita' di marketing, analisi di mercato, organizzazione
della funzione commerciale;
g) per la gestione di call-center, nonche' per l'avvio di nuove
iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999,
recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per
installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari
attivita' produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla
cantieristica navale, le quali richiedano piu' fasi successive di
lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da
quella normalmente impiegata nell'impresa;
i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di
lavoro nazionali ((, territoriali o aziendali)) stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative.
((i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per
l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di
sostegno alla famigli)).
4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato e' ammessa a
fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attivita'
dell'utilizzatore. La individuazione, anche in misura non uniforme,
di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a
tempo determinato e' affidata ai contratti collettivi nazionali di
lavoro stipulati da sindacati comparativamente piu' rappresentativi
in conformita' alla disciplina di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
5. Il contratto di somministrazione di lavoro e' vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di
sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso
unita' produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi
precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori
adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di
somministrazione ((, a meno che tale contratto sia stipulato per
provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero sia
concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio
1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre
mesi. Salva diversa disposizione degli accordi sindacali, il divieto
opera altresi' presso unita' produttive nelle quali sia operante una
sospensione dei rapporti)) o una riduzione dell'orario, con diritto
al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori
adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di
somministrazione;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la
valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche. (11)
((5-bis. Qualora il contratto di somministrazione preveda
l'utilizzo di lavoratori assunti dal somministratore ai sensi
dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non
operano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
Ai contratti di lavoro stipulati con lavoratori in mobilita' ai sensi
del presente comma si applica il citato articolo 8, comma 2, della
legge n. 223 del 1991)). --------------
AGGIORNAMENTO (11)
La L. 24 dicembre 2007, n. 247, ha stabilito che "E' abolito il
contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui
al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni."
Art. 21 (3)(11)
Forma del contratto di somministrazione
1. Il contratto di somministrazione di manodopera e' stipulato in
forma scritta e contiene i seguenti elementi:
a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo
20;
d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrita'
e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di
somministrazione;
f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro
inquadramento;
g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle
prestazioni lavorative;
h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del
pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonche'
del versamento dei contributi previdenziali;
i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al
somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa
effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;
j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al
somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai
lavoratori comparabili;
k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento
del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al
lavoratore del trattamento economico nonche' del versamento dei
contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso
il somministratore.
2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono
recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi.
3. Le informazioni di cui al comma 1, nonche' la data di inizio e
la durata prevedibile dell'attivita' lavorativa presso
l'utilizzatore, devono essere comunicate per iscritto al prestatore
di lavoro da parte del somministratore all'atto della stipulazione
del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio presso
l'utilizzatore.
4. In mancanza di forma scritta . . . il contratto di
somministrazione e' nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli
effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.((11))
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AGGIORNAMENTO (11)
La L. 24 dicembre 2007, n. 247, ha stabilito che "E' abolito il
contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui
al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni."
Art. 22. (5)(11)
Disciplina dei rapporti di lavoro
1. In caso di somministrazione a tempo indeterminato i rapporti di
lavoro tra somministratore e prestatori di lavoro sono soggetti alla
disciplina generale dei rapporti di lavoro di cui al codice civile e
alle leggi speciali.
2. In caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di
lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro e' soggetto alla
disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle
disposizioni di cui (( all'articolo 5, commi 3 e seguenti )). Il
termine inizialmente posto al contratto di lavoro puo' in ogni caso
essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto,
nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato
dal somministratore.
3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro sia assunto con
contratto stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo e' stabilita
la misura della indennita' mensile di disponibilita', divisibile in
quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i
periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa di
assegnazione. La misura di tale indennita' e' stabilita dal contratto
collettivo applicabile al somministratore e comunque non e' inferiore
alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La predetta misura
e' proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad attivita'
lavorativa a tempo parziale anche presso il somministratore.
L'indennita' di disponibilita' e' esclusa dal computo di ogni
istituto di legge o di contratto collettivo.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio
1991, n. 223, non trovano applicazione anche nel caso di fine dei
lavori connessi alla somministrazione a tempo indeterminato. In
questo caso trovano applicazione l'articolo 3 della legge 15 luglio
1966, n. 604, e le tutele del lavoratore di cui all'articolo 12.
5. In caso di contratto di somministrazione, il prestatore di
lavoro non e' computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della
applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta
eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della
sicurezza sul lavoro.
6. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e la riserva
di cui all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 181
del 2000, non si applicano in caso di somministrazione. (5)((11))
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AGGIORNAMENTO (5)
La Corte costituzionale, con sentenza 13-28 gennaio 2005, n. 50 ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale parziale dell'art. 22
comma 6.
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AGGIORNAMENTO (11)
La L. 24 dicembre 2007, n. 247, ha stabilito che "E' abolito il
contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui
al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni."
Art. 23 (11)
Tutela del prestatore di lavoro esercizio del potere disciplinare e
regime della solidarieta'
1. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un
trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a
quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parita' di
mansioni svolte. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con
riferimento ai contratti di somministrazione conclusi da soggetti
privati autorizzati nell'ambito di specifici programmi di formazione,
inserimento e riqualificazione professionale erogati, a favore dei
lavoratori svantaggiati, in concorso con Regioni, Province ed enti
locali ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 13.
3. L'utilizzatore e' obbligato in solido con il somministratore a
corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi
previdenziali.
4. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono
modalita' e criteri per la determinazione e corresponsione delle
erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella
realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati
all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori dipendenti dal
somministratore hanno altresi' diritto a fruire di tutti i servizi
sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore
addetti alla stessa unita' produttiva, esclusi quelli il cui
godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o societa'
cooperative o al conseguimento di una determinata anzianita' di
servizio.
5. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la
sicurezza e la salute connessi alle attivita' produttive in generale
e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie
allo svolgimento della attivita' lavorativa per la quale essi vengono
assunti in conformita' alle disposizioni recate dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni. Il contratto di somministrazione puo' prevedere che
tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va
fatta indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le
mansioni cui e' adibito il prestatore di lavoro richiedano una
sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici,
l'utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto
previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni ed integrazioni. L'utilizzatore osserva
altresi', nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi
di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed e'
responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza
individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
6. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o
comunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto,
l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al
somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non
abbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde
in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al
lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale
risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni
inferiori.
7. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che e' riservato
al somministratore, l'utilizzatore comunica al somministratore gli
elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi
dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
8. In caso di somministrazione di lavoro a tempo determinato e'
nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la
facolta' dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del
contratto di somministrazione.
9. La disposizione di cui al comma 8 non trova applicazione nel
caso in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennita',
secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al
somministratore. ((11))
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AGGIORNAMENTO (11)
La L. 24 dicembre 2007, n. 247, ha stabilito che "E' abolito il
contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui
al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni."
Art. 24.(11)
Diritti sindacali e garanzie collettive
1. Ferme restando le disposizioni specifiche per il lavoro in
cooperativa, ai lavoratori delle societa' o imprese di
somministrazione e degli appaltatori si applicano i diritti sindacali
previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni.
2. Il prestatore di lavoro ha diritto a esercitare presso
l'utilizzatore, per tutta la durata della somministrazione, i diritti
di liberta' e di attivita' sindacale nonche' a partecipare alle
assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
2. Ai prestatori di lavoro che dipendono da uno stesso
somministratore e che operano presso diversi utilizzatori compete uno
specifico diritto di riunione secondo la normativa vigente e con le
modalita' specifiche determinate dalla contrattazione collettiva.
4. L'utilizzatore comunica alla rappresentanza sindacale unitaria,
ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle
associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni
dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale:
a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di
lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione; ove
ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessita' di stipulare il
contratto, l'utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro i
cinque giorni successivi;
b) ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei
datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero
e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la
durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori
interessati.((11))
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AGGIORNAMENTO (11)
La L. 24 dicembre 2007, n. 247, ha stabilito che "E' abolito il
contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui
al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni."
Art. 25.(11)
Norme previdenziali
1. Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed
assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono
a carico del somministratore che, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' inquadrato nel
settore terziario. Sulla indennita' di disponibilita' di cui
all'articolo 22, comma 3, i contributi sono versati per il loro
effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in
materia di minimale contributivo.
2. Il somministratore non e' tenuto al versamento della aliquota
contributiva di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre
1978, n. 845.
3. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le
malattie professionali previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono
determinati in relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni
svolte. I premi e i contributi sono determinati in relazione al tasso
medio, o medio ponderato, stabilito per la attivita' svolta
dall'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le
lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei, ovvero sono determinati
in base al tasso medio, o medio ponderato, della voce di tariffa
corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal
lavoratore temporaneo, ove presso l'impresa utilizzatrice la stessa
non sia gia' assicurata.
4. Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori
domestici trovano applicazione i criteri erogativi, gli oneri
previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori.((11))
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AGGIORNAMENTO (11)
La L. 24 dicembre 2007, n. 247, ha stabilito che "E' abolito il
contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui
al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni."
Art. 26.(11)
Responsabilita' civile
1. Nel caso di somministrazione di lavoro l'utilizzatore risponde
nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal prestatore di
lavoro nell'esercizio delle sue mansioni. ((11))
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AGGIORNAMENTO (11)
La L. 24 dicembre 2007, n. 247, ha stabilito che "E' abolito il
contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui
al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni."
Art. 27.(11)
Somministrazione irregolare
1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei
limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1,
lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore puo' chiedere, mediante
ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura
civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la
prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze
di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal
somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione
previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha
effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente
fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti
compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del
rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha
avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha
effettivamente utilizzato la prestazione.
3. Ai fini della valutazione delle ragioni di cui all'articolo 20,
commi 3 e 4, che consentono la somministrazione di lavoro il
controllo giudiziale e' limitato esclusivamente, in conformita' ai
principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza
delle ragioni che la giustificano e non puo' essere esteso fino al
punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche,
organizzative o produttive che spettano all'utilizzatore.((11))
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AGGIORNAMENTO (11)
La L. 24 dicembre 2007, n. 247, ha stabilito che "E' abolito il
contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui
al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni."
Art. 28. (11)
Somministrazione fraudolenta
1. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18, quando la
somministrazione di lavoro e' posta in essere con la specifica
finalita' di eludere norme inderogabili di legge o di contratto
collettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore
sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore
coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.((11))
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AGGIORNAMENTO (11)
La L. 24 dicembre 2007, n. 247, ha stabilito che "E' abolito il
contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui
al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni."
Capo II |
Art. 29 (3) (10)
Appalto
1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente
titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi
dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla
somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari
da parte dell'appaltatore, che puo' anche risultare, in relazione
alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto,
dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei
lavoratori utilizzati nell'appalto, nonche' per la assunzione, da
parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
(( 2. In caso di appalto di opere o di servizi il committente
imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con
l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali ulteriori
subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione
dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi
e i contributi previdenziali dovuti. ))
3. L'acquisizione del personale gia' impiegato nell'appalto a
seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di
contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto
d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte
d'azienda.
3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione
di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato puo'
chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del
codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che
ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di
lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il
disposto dell'articolo 27, comma 2.
3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le
disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il
committente sia una persona fisica che non esercita attivita' di
impresa o professionale.
Art. 30 (3)
Distacco
1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro,
per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o piu'
lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una
determinata attivita' lavorativa.
2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del
trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.
3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire
con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un
trasferimento a una unita' produttiva sita a piu' di 50 km da quella
in cui il lavoratore e' adibito, il distacco puo' avvenire soltanto
per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o
sostitutive.
4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
(( 4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto
disposto dal comma 1, il lavoratore interessato puo' chiedere,
mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di
procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha
utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro
alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il
disposto dell'articolo 27, comma 2. ))
