DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRUPPI DI IMPRESA E TRASFERIMENTO D'AZIENDA
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Fonte: normattiva.it (I testi non hanno carattere di ufficialitą)
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Titolo IV |
Art. 31 (3)
Gruppi di impresa
1. I gruppi di impresa, individuati ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile e del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, possono
delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla societa' capogruppo per tutte le
societa' controllate e collegate.
(( 2. I consorzi di societa' cooperative, costituiti ai sensi
dell'articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli adempimenti di
cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio l979, n. 12, per conto
delle societa' consorziate o delegarne l'esecuzione a una societa'
consorziata. Tali servizi possono essere organizzati per il tramite
dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dai predetti consorzi,
cosi' come previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio
1979, n. 12. ))
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non rilevano ai fini della
individuazione del soggetto titolare delle obbligazioni contrattuali
e legislative in capo alle singole societa' datrici di lavoro.
Art. 32 (3)
Modifica all'articolo 2112 comma quinto, del Codice civile
1. Fermi restando i diritti dei prestatori di lavoro in caso di
trasferimento d'azienda di cui alla normativa di recepimento delle
direttive europee in materia, il comma quinto dell'articolo 2112 del
codice civile e' sostituito dal seguente: "Ai fini e per gli effetti
di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda
qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o
fusione, comporti il mutamento nella titolarita' di un'attivita'
economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al
trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identita' a
prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base
del quale il trasferimento e' attuato ivi compresi l'usufrutto o
l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si
applicano altresi' al trasferimento di parte dell'azienda, intesa
come articolazione funzionalmente autonoma di un'attivita' economica
organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al
momento del suo trasferimento".
2. All'articolo 2112 del codice civile e' aggiunto, in fine, il
seguente comma: "Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente
un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo
d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un
regime di solidarieta' (( di cui all'articolo 29, comma 2, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. ))".
