TIPOLOGIE CONTRATTUALI A ORARIO RIDOTTO, MODULATO O FLESSIBILE
Raccolta Normativa
Indice della Legge Biagi
Titolo V TIPOLOGIE CONTRATTUALI A ORARIO RIDOTTO, MODULATO O FLESSIBILE
Capo I Lavoro intermittente
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Art. 33 (11) (12)
(ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 247) ((12))
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AGGIORNAMENTO (12)
il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto che il presente articolo,
gia' abrogato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 247 "trova applicazione
dalla data di entrata in vigore" dello stesso D.L. n. 112/2008.
Art. 34 (3) (6) (11) (12)
(ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 247) ((12))
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AGGIORNAMENTO (12)
il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto che il presente articolo,
gia' abrogato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 247 "trova applicazione
dalla data di entrata in vigore" dello stesso D.L. n. 112/2008.
Art. 35 (11) (12)
(ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 247) ((12))
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AGGIORNAMENTO (12)
il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto che il presente articolo,
gia' abrogato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 247 "trova applicazione
dalla data di entrata in vigore" dello stesso D.L. n. 112/2008.
Art. 36.(11) (12)
(ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 247) ((12))
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AGGIORNAMENTO (12)
il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto che il presente articolo,
gia' abrogato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 247 "trova applicazione
dalla data di entrata in vigore" dello stesso D.L. n. 112/2008.
Art. 37.(11) (12)
(ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 247) ((12))
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AGGIORNAMENTO (12)
il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto che il presente articolo,
gia' abrogato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 247 "trova applicazione
dalla data di entrata in vigore" dello stesso D.L. n. 112/2008.
Art. 38 (11) (12)
(ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 247) ((12))
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AGGIORNAMENTO (12)
il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto che il presente articolo,
gia' abrogato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 247 "trova applicazione
dalla data di entrata in vigore" dello stesso D.L. n. 112/2008.
Art. 39 (11) (12)
(ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 247) ((12))
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AGGIORNAMENTO (12)
il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto che il presente articolo,
gia' abrogato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 247 "trova applicazione
dalla data di entrata in vigore" dello stesso D.L. n. 112/2008.
Art. 40 (11) (12)
(ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 247) ((12))
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AGGIORNAMENTO (12)
il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto che il presente articolo,
gia' abrogato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 247 "trova applicazione
dalla data di entrata in vigore" dello stesso D.L. n. 112/2008.
Art. 41.
Definizione e vincolo di solidarieta'
1. Il contratto di lavoro ripartito e' uno speciale contratto di
lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido
l'adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa.
2. Fermo restando il vincolo di solidarieta' di cui al comma 1 e
fatta salva una diversa intesa tra le parti contraenti, ogni
lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile
dell'adempimento della intera obbligazione lavorativa nei limiti di
cui al presente capo.
3. Fatte salve diverse intese tra le parti contraenti o previsioni
dei contratti o accordi collettivi, i lavoratori hanno la facolta' di
determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra
di loro, nonche' di modificare consensualmente la collocazione
temporale dell'orario di lavoro, nel qual caso il rischio della
impossibilita' della prestazione per fatti attinenti a uno dei
coobbligati e' posta in capo all'altro obbligato.
4. Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di
impossibilita' di uno o entrambi i lavoratori coobbligati, sono
vietate e possono essere ammesse solo previo consenso del datore di
lavoro.
5. Salvo diversa intesa tra le parti, le dimissioni o il
licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano
l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale. Tale disposizione non
trova applicazione se, su richiesta del datore di lavoro, l'altro
prestatore di lavoro si renda disponibile ad adempiere l'obbligazione
lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto
di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro
subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile.
6. Salvo diversa intesa tra le parti, l'impedimento di entrambi i
lavoratori coobbligati e' disciplinato ai sensi dell'articolo 1256
del codice civile.
Art. 42.
Forma e comunicazioni
1. Il contratto di lavoro ripartito e' stipulato in forma scritta
ai fini della prova dei seguenti elementi:
a) la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro
giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga
svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati, secondo le intese tra
loro intercorse, ferma restando la possibilita' per gli stessi
lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la
sostituzione tra di loro ovvero la modificazione consensuale della
distribuzione dell'orario di lavoro;
b) il luogo di lavoro, nonche' il trattamento economico e
normativo spettante a ciascun lavoratore;
c) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in
relazione al tipo di attivita' dedotta in contratto.
2. Ai fini della possibilita' di certificare le assenze, i
lavoratori sono tenuti a informare preventivamente il datore di
lavoro, con cadenza almeno settimanale, in merito all'orario di
lavoro di ciascuno dei soggetti coobbligati.
Art. 43.
Disciplina applicabile
1. La regolamentazione del lavoro ripartito e' demandata alla
contrattazione collettiva nel rispetto delle previsioni contenute nel
presente capo.
2. In assenza di contratti collettivi, e fatto salvo quanto
stabilito nel presente capo, trova applicazione, nel caso di
prestazioni rese a favore di un datore di lavoro, la normativa
generale del lavoro subordinato in quanto compatibile con la
particolare natura del rapporto di lavoro ripartito.
Art. 44 (2)
Principio di non discriminazione
1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta
previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore coobbligato (( non
)) deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e
normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di
pari livello, a parita' di mansioni svolte.
2. Il trattamento economico e normativo dei lavoratori coobbligati
e' riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa
effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo
della retribuzione globale e delle singole componenti di essa,
nonche' delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul
lavoro, malattia professionale, congedi parentali.
3. Ciascuno dei lavoratori coobbligati ha diritto di partecipare
alle riunioni assembleari di cui all'articolo 20, legge 20 maggio
1970, n. 300, entro il previsto limite complessivo di dieci ore
annue, il cui trattamento economico verra' ripartito fra i
coobbligati proporzionalmente alla prestazione lavorativa
effettivamente eseguita.
Art. 45.
Disposizioni previdenziali
1. Ai fini delle prestazioni della assicurazione generale e
obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, della
indennita' di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale e
assistenziale e delle relative contribuzioni connesse alla durata
giornaliera, settimanale, mensile o annuale della prestazione
lavorativa i lavoratori contitolari del contratto di lavoro ripartito
sono assimilati ai lavoratori a tempo parziale. Il calcolo delle
prestazioni e dei contributi andra' tuttavia effettuato non
preventivamente ma mese per mese, salvo conguaglio a fine anno a
seguito dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.
Capo III Lavoro a tempo parziale
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Art. 46.
Norme di modifica al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e
successive modifiche e integrazioni
1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, cosi' come
modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
«a) per "tempo pieno" l'orario normale di lavoro di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.
66, o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti
collettivi applicati;»;
b) all'articolo 1, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi
aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui
all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie possono
determinare condizioni e modalita' della prestazione lavorativa del
rapporto di lavoro di cui al comma 2. I contratti collettivi
nazionali possono, altresi', prevedere per specifiche figure o
livelli professionali modalita' particolari di attuazione delle
discipline rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi del
presente decreto.»;
c) all'articolo 1, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«Le assunzioni a termine, di cui al decreto legislativo 9 ottobre
2001, n. 368, e successive modificazioni, di cui all'articolo 8 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono essere effettuate anche
con rapporto a tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.»;
d) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale,
anche a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 del decreto
legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, il datore di lavoro ha facolta'
di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a
quelle concordate con il lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma
2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.»;
e) all'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I contratti collettivi stipulati dai soggetti indicati
nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono il numero massimo delle ore di
lavoro supplementare effettuabili e le relative causali in relazione
alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo
parziale lo svolgimento di lavoro supplementare, nonche' le
conseguenze del superamento delle ore di lavoro supplementare
consentite dai contratti collettivi stessi.»;
f) all'articolo 3, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede
il consenso del lavoratore interessato ove non prevista e
regolamentata dal contratto collettivo. Il rifiuto da parte del
lavoratore non puo' integrare in nessun caso gli estremi del
giustificato motivo di licenziamento.»;
g) all'articolo 3, il comma 4, ultimo periodo, e' soppresso;
h) all'articolo 3, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto,
anche a tempo determinato, e' consentito lo svolgimento di
prestazioni lavorative straordinarie. A tali prestazioni si applica
la disciplina legale e contrattuale vigente ed eventuali successive
modifiche ed integrazioni in materia di lavoro straordinario nei
rapporti a tempo pieno.»;
i) all'articolo 3, il comma 6 e' abrogato;
j) all'articolo 3, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, le
parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono, nel rispetto
di quanto previsto dal presente comma e dai commi 8 e 9, concordare
clausole flessibili relative alla variazione della collocazione
temporale della prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo
parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche
clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata
della prestazione lavorativa. I contratti collettivi, stipulati dai
soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono:
1) condizioni e modalita' in relazione alle quali il datore di
lavoro puo' modificare la collocazione temporale della prestazione
lavorativa;
2) condizioni e modalita' in relazioni alle quali il datore di
lavoro puo' variare in aumento la durata della prestazione
lavorativa;
3) i limiti massimi di variabilita' in aumento della durata della
prestazione lavorativa.»;
k) all'articolo 3, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare
in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonche' di
modificare la collocazione temporale della stessa comporta in favore
del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese tra le
parti, di almeno due giorni lavorativi, nonche' il diritto a
specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai
contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3.»;
l) all'articolo 3, il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. La disponibilita' allo svolgimento del rapporto di lavoro a
tempo parziale ai sensi del comma 7 richiede il consenso del
lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche
contestuale al contratto di lavoro, reso, su richiesta del
lavoratore, con l'assistenza di un componente della rappresentanza
sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale
rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato
motivo di licenziamento.»;
m) all'articolo 3, il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. L'inserzione nel contratto di lavoro a tempo parziale di
clausole flessibili o elastiche ai sensi del comma 7 e' possibile
anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine.»;
n) i commi 11, 12, 13 e 15 dell'articolo 3 sono soppressi;
o) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale). -
1. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di
lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio
rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non
costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle
parti risultante da atto scritto, convalidato dalla direzione
provinciale del lavoro competente per territorio, e' ammessa la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a
tempo parziale. Al rapporto di lavoro a tempo parziale risultante
dalla trasformazione si applica la disciplina di cui al presente
decreto legislativo.
2. Il contratto individuale puo' prevedere, in caso di assunzione
di personale a tempo pieno, un diritto di precedenza in favore dei
lavoratori assunti a tempo parziale in attivita' presso unita'
produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse
mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo
alle quali e' prevista l'assunzione.
3. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di
lavoro e' tenuto a darne tempestiva informazione al personale gia'
dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unita' produttive
site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione
scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a
prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a
tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. I contratti
collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere ad
individuare criteri applicativi con riguardo a tale disposizione.
4. Gli incentivi economici all'utilizzo del lavoro a tempo
parziale, anche a tempo determinato, saranno definiti,
compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di
Stato, nell'ambito della riforma del sistema degli incentivi
all'occupazione.»;
p) il comma 2 dell'articolo 6 e' soppresso;
q) l'articolo 7 e' soppresso;
r) all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«L'eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto
delle indicazioni di cui all'articolo 2, comma 2, non comporta la
nullita' del contratto di lavoro a tempo parziale. Qualora
l'omissione riguardi la durata della prestazione lavorativa, su
richiesta del lavoratore puo' essere dichiarata la sussistenza fra le
parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data del
relativo accertamento giudiziale. Qualora invece l'omissione riguardi
la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice provvede a
determinare le modalita' temporali di svolgimento della prestazione
lavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni dei
contratti collettivi di cui all'articolo 3, comma 7, o, in mancanza,
con valutazione equitativa, tenendo conto in particolare delle
responsabilita' familiari del lavoratore interessato, della sua
necessita' di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo
parziale mediante lo svolgimento di altra attivita' lavorativa,
nonche' delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo
antecedente la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha
in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta,
alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di
risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa. Nel
corso del successivo svolgimento del rapporto, e' fatta salva la
possibilita' di concordare per iscritto clausole elastiche o
flessibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3. In luogo del ricorso
all'autorita' giudiziaria, le controversie di cui al presente comma
ed al comma 1 possono essere, risolte mediante le procedure di
conciliazione ed eventualmente di arbitrato previste dai contratti
collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 1, comma 3.»;
s) all'articolo 8, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Lo svolgimento di prestazioni elastiche o flessibili di cui
all'articolo 3, comma 7, senza il rispetto di quanto stabilito
dall'articolo 3, commi 7, 8, 9 comporta a favore del prestatore di
lavoro il diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla
corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento
del danno.
2-ter. In assenza di contratti collettivi datore di lavoro e
prestatore di lavoro possono concordare direttamente l'adozione di
clausole elastiche o flessibili ai sensi delle disposizioni che
precedono.»;
t) dopo l'articolo 12 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«Art. 12-bis (Ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale). - 1. I
lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una
ridotta capacita' lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti
di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita
presso l'azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente,
hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il
rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato
nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del
lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni piu' favorevoli
per il prestatore di lavoro.».