PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE
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Fonte: normattiva.it (I testi non hanno carattere di ufficialitą)
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Titolo VIII |
Art. 75 (3)
(( Finalita' ))
(( 1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di
qualificazione dei contratti di lavoro, le parti possono ottenere la
certificazione del contratto secondo la procedura volontaria
stabilita nel presente Titolo. ))
Art. 76 (8)
Organi di certificazione
1. Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di
lavoro le commissioni di certificazione istituite presso:
a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di
riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di
certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a
competenza nazionale;
b) le Direzioni provinciali del lavoro e le province, secondo
quanto stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del
presente decreto;
c) le universita' pubbliche e private, comprese le Fondazioni
universitarie, registrate nell'albo di cui al comma 2, esclusivamente
nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con
docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
(( c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali -
Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro,
esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie
sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero
per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad
organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello
nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di
certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane e strumentali gia'
operanti presso la Direzione generale della tutela delle condizioni
di lavoro;
c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui
alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di
lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica ))
(( 1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera c-bis), le
commissioni di certificazione istituite presso le direzioni
provinciali del lavoro e le province limitano la loro funzione alla
ratifica di quanto certificato dalla commissione di certificazione
istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ))
2. Per essere abilitate alla certificazione ai sensi del comma 1,
le universita' sono tenute a registrarsi presso un apposito albo
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, della
universita' e della ricerca. Per ottenere la registrazione le
universita' sono tenute a inviare, all'atto della registrazione e
ogni sei mesi, studi ed elaborati contenenti indici e criteri
giurisprudenziali di qualificazione dei contratti di lavoro con
riferimento a tipologie di lavoro indicate dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
3. Le commissioni istituite ai sensi dei commi che precedono
possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione
di una commissione unitaria di certificazione.
Art. 77.
Competenza
1. Nel caso in cui le parti intendano presentare l'istanza di avvio
della procedura di certificazione presso le commissioni di cui
all'articolo 76, comma 1, lettera b), le parti stesse devono
rivolgersi alla commissione nella cui circoscrizione si trova
l'azienda o una sua dipendenza alla quale sara' addetto il
lavoratore. Nel caso in cui le parti intendano presentare l'istanza
di avvio della procedura di certificazione alle commissioni istituite
a iniziativa degli enti bilaterali, esse devono rivolgersi alle
commissioni costituite dalle rispettive associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro.
Art. 78.
Procedimento di certificazione e codici di buone pratiche
1. La procedura di certificazione e' volontaria e consegue
obbligatoriamente a una istanza scritta comune delle parti del
contratto di lavoro.
2. Le procedure di certificazione sono determinate all'atto di
costituzione delle commissioni di certificazione e si svolgono nel
rispetto dei codici di buone pratiche di cui al comma 4, nonche' dei
seguenti principi:
a) l'inizio del procedimento deve essere comunicato alla
Direzione provinciale del lavoro che provvede a inoltrare la
comunicazione alle autorita' pubbliche nei confronti delle quali
l'atto di certificazione e' destinato a produrre effetti. Le
autorita' pubbliche possono presentare osservazioni alle commissioni
di certificazione;
b) il procedimento di certificazione deve concludersi entro il
termine di trenta giorni dal ricevimento della istanza;
c) l'atto di certificazione deve essere motivato e contenere il
termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere;
d) l'atto di certificazione deve contenere esplicita menzione
degli effetti, civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in
relazione ai quali le parti richiedono la certificazione.
3. I contratti di lavoro certificati, e la relativa pratica di
documentazione, devono essere conservati presso le sedi di
certificazione, per un periodo di almeno cinque anni a far data dalla
loro scadenza. Copia del contratto certificato puo' essere richiesta
dal servizio competente di cui all'articolo 4-bis, comma 5, del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, oppure dalle altre
autorita' pubbliche nei confronti delle quali l'atto di
certificazione e' destinato a produrre effetti.
4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto
legislativo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta
con proprio decreto codici di buone pratiche per l'individuazione
delle clausole indisponibili in sede di certificazione dei rapporti
di lavoro, con specifico riferimento ai diritti e ai trattamenti
economici e normativi. Tali codici recepiscono, ove esistano, le
indicazioni contenute negli accordi interconfederali stipulati da
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
vengono altresi' definiti appositi moduli e formulari per la
certificazione del contratto o del relativo programma negoziale, che
tengano conto degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in
materia di qualificazione del contratto di lavoro, come autonomo o
subordinato, in relazione alle diverse tipologie di lavoro.
Art. 79.
Efficacia giuridica della certificazione
Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla
certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i
terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di
merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi
dell'articolo 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari.
Art. 80.
Rimedi esperibili nei confronti della certificazione
1. Nei confronti dell'atto di certificazione, le parti e i terzi
nella cui sfera giuridica l'atto stesso e' destinato a produrre
effetti, possono proporre ricorso, presso l'autorita' giudiziaria di
cui all'articolo 413 del codice di procedura civile, per erronea
qualificazione del contratto oppure difformita' tra il programma
negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Sempre presso
la medesima autorita' giudiziaria, le parti del contratto certificato
potranno impugnare l'atto di certificazione anche per vizi del
consenso.
2. L'accertamento giurisdizionale dell'erroneita' della
qualificazione ha effetto fin dal momento della conclusione
dell'accordo contrattuale. L'accertamento giurisdizionale della
difformita' tra il programma negoziale e quello effettivamente
realizzato ha effetto a partire dal momento in cui la sentenza
accerta che ha avuto inizio la difformita' stessa.
3. Il comportamento complessivo tenuto dalle parti in sede di
certificazione del rapporto di lavoro e di definizione della
controversia davanti alla commissione di certificazione potra' essere
valutato dal giudice del lavoro, ai sensi degli articoli 9, 92 e 96
del codice di procedura civile.
4. Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la
certificazione ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, deve previamente
rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione che
ha adottato l'atto di certificazione per espletare un tentativo di
conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura
civile.
5. Dinnanzi al tribunale amministrativo regionale nella cui
giurisdizione ha sede la commissione che ha certificato il contratto,
puo' essere presentato ricorso contro l'atto certificatorio per
violazione del procedimento o per eccesso di potere.
Art. 81.
Attivita' di consulenza e assistenza alle parti
1. Le sedi di certificazione di cui all'articolo 75 svolgono anche
funzioni di consulenza e assistenza effettiva alle parti
contrattuali, sia in relazione alla stipulazione del contratto di
lavoro e del relativo programma negoziale sia in relazione alle
modifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede di
attuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla
disponibilita' dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti
di lavoro.
Capo II |
Art. 82.
Rinunzie e transazioni
1. Le sedi di certificazione di cui all'articolo 76, comma 1,
lettera a), del presente decreto legislativo sono competenti altresi'
a certificare le rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 del
codice civile a conferma della volonta' abdicativa o transattiva
delle parti stesse.
Art. 83.
Deposito del regolamento interno delle cooperative
1. La procedura di certificazione di cui al capo I e' estesa
all'atto di deposito del regolamento interno delle cooperative
riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si
intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori, ai
sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive
modificazioni. La procedura di certificazione attiene al contenuto
del regolamento depositato.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la procedura di certificazione
deve essere espletata da specifiche commissioni istituite nella sede
di certificazione di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b). Tali
commissioni sono presiedute da un presidente indicato dalla provincia
e sono costituite, in maniera paritetica, da rappresentanti delle
associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento
cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori,
comparativamente piu' rappresentative.
Art. 84.
Interposizione illecita e appalto genuino
1. Le procedure di certificazione di cui al capo primo possono
essere utilizzate, sia in sede di stipulazione di appalto di cui
all'articolo 1655 del codice civile sia nelle fasi di attuazione del
relativo programma negoziale, anche ai fini della distinzione
concreta tra somministrazione di lavoro e appalto ai sensi delle
disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto legislativo.
2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio
decreto codici di buone pratiche e indici presuntivi in materia di
interposizione illecita e appalto genuino, che tengano conto della
rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e della
assunzione effettiva del rischio tipico di impresa da parte
dell'appaltatore. Tali codici e indici presuntivi recepiscono, ove
esistano, le indicazioni contenute negli accordi interconfederali o
di categoria stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
