DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Anche tu puoi aiutarci a tenere aggiornate queste pagine:
Segnala errori, aggiornamenti o modifiche
Fonte: normattiva.it (I testi non hanno carattere di ufficialitą)
Fonte: normattiva.it (I testi non hanno carattere di ufficialitą)
Titolo IX |
Art. 85 (3)
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
sono abrogati:
a) l'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264;
(( b) l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3 e l'articolo 11, lettera
l), della legge 19 gennaio 1955, n. 25; ))
c) la legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
d) l'articolo 21, comma 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
e) gli articoli 9-bis, comma 3 e 9-quater, commi 4 e 18, quest'ultimo
limitatamente alla violazione degli obblighi di comunicazione, del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
f) gli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
g) l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000,
n. 72;
h) l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio
2000, n. 442;
i) tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili
con il presente decreto.
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 61, le parole da: "Il datore di lavoro" fino a: "dello
stesso" sono soppresse.
Art. 86 (3) (9) (13)
Norme transitorie e finali
1. Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi
della disciplina vigente, che non possono essere ricondotte a un
progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro
scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in
vigore del presente provvedimento. Termini diversi, comunque non
superiori al 24 ottobre 2005, di efficacia delle collaborazioni
coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente
potranno essere stabiliti nell'ambito di accordi sindacali di
transizione al nuovo regime di cui al presente decreto, stipulati in
sede aziendale con le istanze aziendali dei sindacati
comparativamente piu' rappresentativi sul piano nazionale. ((13))
2. Al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina di legge e
contratto collettivo, in caso di rapporti di associazione in
partecipazione resi senza una effettiva partecipazione e adeguate
erogazioni a chi lavora, il lavoratore ha diritto ai trattamenti
contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai
contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione
corrispondente del medesimo settore di attivita', o in mancanza di
contratto collettivo, in una corrispondente posizione secondo il
contratto di settore analogo, a meno che il datore di lavoro, o
committente, o altrimenti utilizzatore non comprovi, con idonee
attestazioni o documentazioni, che la prestazione rientra in una
delle tipologie di lavoro disciplinate nel presente decreto ovvero in
un contratto di lavoro subordinato speciale o con particolare
disciplina, o in un contratto nominato di lavoro autonomo, o in altro
contratto espressamente previsto nell'ordinamento.
3. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno
1997, n. 196, le clausole dei contratti collettivi nazionali di
lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della
medesima legge e vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, mantengono, in via transitoria e salve diverse intese, la
loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi
nazionali di lavoro, con esclusivo riferimento alla determinazione
per via contrattuale delle esigenze di carattere temporaneo che
consentono la somministrazione di lavoro a termine. Le clausole dei
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono la
loro efficacia fino a diversa determinazione delle parti stipulanti o
recesso unilaterale.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 26-bis della legge 24 giugno
1997, n. 196, e di cui al n. 5-ter dell'articolo 2751-bis del codice
civile si intendono riferiti alla disciplina della somministrazione
prevista dal presente decreto.
5. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 17, comma 1,
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 3
della legge 30 giugno 2000, n. 186, i riferimenti che lo stesso
articolo 17 fa alla legge 24 giugno 1997, n. 196, si intendono
riferiti alla disciplina della somministrazione di cui al presente
decreto.
6. Per le societa' di somministrazione, intermediazione, ricerca e
selezione del personale, ricollocamento professionale gia'
autorizzate ai sensi della normativa previgente opera una disciplina
transitoria e di raccordo definita con apposito decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla
entrata in vigore del presente decreto. In attesa della disciplina
transitoria restano in vigore le norme di legge e regolamento vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
7. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 4-bis
del decreto legislativo n. 181 del 2000 si intende riferito a tutte
le imprese di somministrazione, sia a tempo indeterminato che a tempo
determinato.
8. Il Ministro per la funzione pubblica convoca le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche per esaminare i profili di armonizzazione
conseguenti alla entrata in vigore del presente decreto legislativo
entro sei mesi anche ai fini della eventuale predisposizione di
provvedimenti legislativi in materia.
9. La previsione della trasformazione del rapporto di lavoro di cui
all'articolo 27, comma 1, non trova applicazione nei confronti delle
pubbliche amministrazioni cui la disciplina della somministrazione
trova applicazione solo per quanto attiene alla somministrazione di
lavoro a tempo determinato. La vigente disciplina in materia di
contratti di formazione e lavoro, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 59, comma 3, trova applicazione esclusivamente nei
confronti della pubblica amministrazione. Le sanzioni amministrative
di cui all'articolo 19 si applicano anche nei confronti della
pubblica amministrazione.
10. All'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico
medio annuo, distinto per qualifica, nonche' una dichiarazione
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti;";
b) dopo la lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
"b-bis) chiede un certificato di regolarita' contributiva. Tale
certificato puo' essere rilasciato, oltre che dall'INPS e
dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse
edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti
istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarita'
contributiva;
b-ter) trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio
dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di
inizio di attivita', il nominativo delle imprese esecutrici dei
lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e
b-bis). In assenza della certificazione della regolarita'
contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice
dei lavori, e' sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.".
10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore
edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui
all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, e successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di
instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente
data certa.
10-ter. La violazione degli obblighi di cui al comma 10-bis e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo
19, comma 3.
11. L'abrogazione ad opera dell'articolo 8 del decreto legislativo
19 dicembre 2002, n. 297, della disciplina dei compiti della
commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 5 della legge
28 febbraio 1987, n. 56, non si intende riferita alle regioni a
statuto speciale per le quali non sia effettivamente avvenuto il
trasferimento delle funzioni in materia di lavoro ai sensi del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
12. Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 34, comma 2, di
cui al Titolo III e di cui al Titolo VII, capo II, Titolo VIII hanno
carattere sperimentale. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali procede,
sulla base delle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 17, a
una verifica con le organizzazioni sindacali, dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale degli effetti delle disposizioni in esso contenute e ne
riferisce al Parlamento entro tre mesi ai fini della valutazione
della sua ulteriore vigenza.
13. Entro i cinque giorni successivi alla entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
convoca le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale al
fine di verificare la possibilita' di affidare a uno o piu' accordi
interconfederali la gestione della messa a regime del presente
decreto, anche con riferimento al regime transitorio e alla
attuazione dei rinvii contenuti alla contrattazione collettiva.
14. L'INPS provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle
misure del presente decreto, comunicando i risultati al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze, anche ai fini della adozione dei provvedimenti correttivi di
cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da
assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater della
medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario alla
adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali
eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si
provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli
interventi posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazione, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
---------------
AGGIORNAMENTO (13)
La Corte costituzionale, con sentenza 1-5 dicembre 2008, n. 399 (in
G.U. 1a s.s. 10/12/2008, n. 51) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 1 del presente articolo 86.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 settembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunita'
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
