Codice della strada - Regolamento Art. 201

Indice codice della strada commentato

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA E DELLE RELATIVE SANZIONI

Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI

SEZ. I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME (ARTT. 196-208 C.S.)

Art. 384. - Casi di impossibilit� della contestazione immediata (art. 201 C.s.).

1. I casi di materiale impossibilit� della contestazione immediata prevista dall'articolo 201, comma 1, del codice, sono, a titolo esemplificativo, i seguenti:

a) impossibilit� di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocit�;

b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;

c) sorpasso in curva;

d) accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto;

e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia gi� a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilit� di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

f) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA E DELLE RELATIVE SANZIONI

Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI

SEZ. I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME (ARTT. 196-208 C.S.)

Art. 385. - Modalit� della contestazione non immediata (art. 201 C.s.).

1. Qualora la contestazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 384, non abbia potuto aver luogo all'atto dell'accertamento della violazione, l'organo accertatore compila il verbale con gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire specificando i motivi per i quali non � stato possibile procedere alla contestazione immediata, e lo trasmette al comando o ufficio da cui dipende.

2. L'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore, acquisiti gli altri elementi necessari per procedere, provvede alla notifica a norma dell'articolo 386.

3. Il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono esserne notificati gli estremi, viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, o da un suo delegato. I verbali redatti con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati sono notificati con il modulo prestampato recante l'intestazione dell'ufficio o comando predetti.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 383, commi 3 e 4.

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA E DELLE RELATIVE SANZIONI

Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI

SEZ. I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME (ARTT. 196-208 C.S.)

Art. 386. Notificazione dei verbali a soggetto estraneo (art. 201 C.s.).

1. Quando viene effettuata la notificazione all'intestatario del certificato di propriet� o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196 del codice e questi, con dichiarazione contenente, nel caso di alienazione, gli estremi dell'atto notarile, informa l'ufficio o il comando procedente che non � proprietario del veicolo, n� titolare di alcuno dei diritti di cui al medesimo articolo 196 alla data dell'accertamento della violazione per la quale si procede, l'ufficio o comando interessati, se riscontrano l'esattezza delle notizie fornite, rinnovano la notificazione all'effettivo responsabile, con relativo addebito delle ulteriori spese, entro i termini previsti dall'articolo 201 del codice. Tali termini decorrono dalla data di ricezione da parte dell'ufficio o comando delle notizie fornite dal destinatario della precedente notificazione.

2. Il rinnovo della notificazione pu� essere effettuato, nei confronti dell'effettivo responsabile, dal momento in cui si accerti la sua identit� ed il suo indirizzo in modo definitivo e, comunque, non oltre cinque anni dal giorno in cui � stata commessa la violazione.

3. Nel caso di notifica eseguita a soggetto estraneo alla violazione per errore di trascrizione del numero di targa ovvero di lettura delle risultanze dei pubblici registri o per altra causa, l'ufficio o comando procedente, ad istanza dell'interessato o di propria iniziativa, eseguiti gli opportuni accertamenti, trasmette gli atti al Prefetto per l'archiviazione, ovvero se possibile procede alla eventuale notifica nei confronti dell'effettivo responsabile entro i termini previsti.

4. Nel caso di cui al comma 3, l'istanza dell'interessato deve essere proposta entro il termine di cui all'articolo 203 del codice. L'ufficio o comando procedente pu� rilevare l'errore ai sensi del comma 3 fino alla formazione del ruolo.

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