Codice della strada - Regolamento Art. 142

Indice codice della strada commentato

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

1 - LIMITAZIONI DELLA VELOCITA' (ARTT. 141, 142 C.S.)

Art. 343. - Limitazioni temporanee di velocit� (art. 142 C.s.).

1. In prossimit� di scuole, istituti, campi sportivi, o quando si svolgono manifestazioni varie, possono essere imposti su una strada o parte di essa, a cura dell'ente proprietario, limiti temporanei di velocit� per tutto il periodo o i periodi di tempo della giornata, nei quali tale limitazione sia ritenuta necessaria ai fini della sicurezza della circolazione. L'imposizione di questi limiti deve essere portata a conoscenza dei conducenti mediante i prescritti segnali.

2. L'ente proprietario della strada, qualora sussistano particolari situazioni di pericolo, pu� prescrivere lungo il tratto di strada interessato, opportune limitazioni di velocit� mediante i prescritti segnali.

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

1 - LIMITAZIONI DELLA VELOCITA' (ARTT. 141, 142 C.S.)

Art. 344. - Limitazioni permanenti di velocit� (art. 142 C.s.).

1. Nella parte posteriore dei veicoli indicati all'articolo 142, comma 4, del codice devono essere apposti in modo ben visibile, i contrassegni in materiale retroriflettente, riportanti in cifre i limiti di velocit� prescritti.

2. Ogni contrassegno deve rispondere alle caratteristiche di seguito elencate:

a) dimensioni e colori: come riportato in figura V.1;
b) materiali di supporto: alluminio o pellicola adesiva;
c) materiale retroriflettente: pellicola ad elevata efficienza (classe 2).

3. I contrassegni di cui al presente articolo devono essere conformi al tipo approvato, sulla base delle suddette caratteristiche, dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Ciascun contrassegno deve portare in modo visibile il marchio di omologazione secondo il tipo determinato dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

1 - LIMITAZIONI DELLA VELOCITA' (ARTT. 141, 142 C.S.)

Art. 345. - Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocit� (art. 142 C.s.).

1. Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocit� devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocit� del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente.

2. Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. In sede di approvazione � disposto che per gli accertamenti della velocit�, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione � compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocit�, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%.

3. Il controllo dell'osservanza del limite di velocit�, pu� essere anche effettuato, ai sensi dell'articolo 142, comma 6, del codice, attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all'atto dell'emissione e dell'esazione del pedaggio, raffrontandosi tali annotazioni con la distanza tra i caselli di ingresso e di uscita, quale risulta dalle tabelle distanziometriche ufficiali predisposte dagli enti proprietari. In tale caso alla determinazione della velocit� � associato l'errore relativo - a favore del trasgressore - pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocit� dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora.

4. Per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocit�, le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale cui all'articolo 12 del codice, e devono essere nella disponibilit� degli stessi.

Indice codice della strada commentato

Spazio annotazioni, commenti, sentenze
***