Codice della strada - Art. 96. Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

Sezione III - DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E IMMATRICOLAZIONE

Art. 96. Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica.

1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l'A.C.I., qualora accerti il mancato pagamento di detti tributi per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario del veicolo la richiesta dei motivi dell'inadempimento e, ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d'ufficio del veicolo dagli archivi del P.R.A., che ne d�  comunicazione al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro d'ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia, con le modalit�  stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione.

2. Avverso il provvedimento di cancellazione � ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle finanze.

2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93. (1) 

(1) Comma introdotto dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).

 

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art 96 codice della strada: Cassazione 3658/2007 ha confermato il termine prescrizionale triennale per procedere all'accertamento e alla riscossione della tassa automobilistica. L'omesso versamento della tassa di circolazione � infatti oggetto di accertamento entro la fine del terzo anno successivo a quello di mancato pagamento. L'art 5 del D.L 953/82, modificato dall'art 3 del D.L 2/86 e convertito nella legge 60/86 prevede che: "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1� gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalit� si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento ... Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte".