Codice della strada - Art. 8. Circolazione nelle piccole isole.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 8. Circolazione nelle piccole isole.
1. Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 km e le difficolt� ed i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e i comuni interessati, pu�, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di pi� intenso movimento turistico, i veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nell'isola. Con medesimo provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di determinate categorie di veicoli e di utenti.
2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.697.
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art 8 codice della strada: il Codice della Strada non ha tenuto conto della riforma del testo della Costituzione realizzata con legge n. 3 del 18 ottobre 2001. A oggi permane infatti un potere decisionale in capo a un Ministero in materia di mobilit� e trasporti, senza tenere conto del fatto che l'art 117 costituzione prevede una competenza legislativa concorrente con le Regioni. La Corte Costituzionale aveva gi� segnalato questo problema prima della modifica costituzionale menzionata, ritenendo che in tale materia fosse indispensabile un'intesa preventiva con la regione interessata. In effetti desta perplessit� la volont� di mantenere in capo a un Ministero una materia che, per natura, ha carattere puramente locale, in violazione del principio di sussidiariet� verticale sancito dall'art 118 Costituzione.