Codice della strada - Art. 53. Motoveicoli.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE

Art. 53. Motoveicoli.

1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in: (1)

a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;

b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;

c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;

d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;

e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi. Tale classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che possono essere abbinati a ciascun mototrattore;

f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli � consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;

h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocit�  massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.

2. Sono, altres�, considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere d), f) e g).

3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale.

4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non pu� eccedere 2,5 t. (2)

5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m. (2)

6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate al trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente.

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art. 53 codice della strada: � solo uno degli articoli del codice violati da un motociclista che, alla guida un motociclo di cilindrata superiore a quella che, secondo la legge, potrebbe condurre, � stato coinvolto in un incidente stradale. Cassazione Civile, Sezione III, con sentenza n. 6071 del 18/04/2012, chiamata a pronunciarsi principalmente sul nesso di causa del suddetto sinistro stradale ha ritenuto che la giovane et� del motociclista e l'assenza di idonea patente di guida rapportata alla grossa cilindrata del motociclo sono circostanze che potrebbero non avere un rapporto causale con il sinistro e che non escludono necessariamente la condotta colposa di controparte.