Codice della strada - Art. 5. Regolamentazione della circolazione in generale.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 5. Regolamentazione della circolazione in generale.
1. Il Ministro dei lavori pubblici pu� impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'art. 2.
2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro dei lavori pubblici pu� diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il Ministro dei lavori pubblici dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.
3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali. Contro i provvedimenti emessi dal comando militare territoriale di regione � ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa.
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art 5 codice della strada: Cassazione Civile, sezione II, sentenza n. 7709/2016: "Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 e ss. codice della strada, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere il Tribunale adito erroneamente ritenuto che fosse precluso al g.o. l'esame del provvedimento amministrativo che istituisce il divieto di sosta. Tanto, in particolare, con riferimento al punto della decisione gravata con cui (citando Cass. n. 12431/2010) si considerano parallelamente il motivo di ricorso col quale si sia "voluto contestare la validit� del segnale" e quello con cui, invece, "si ponga in dubbio la stessa esistenza del provvedimento amministrativo". Evidenziando che, in effetti, nella fattispecie si contestava la sola validit� dell'apposto segnale (per mancata indicazione sul retro del cartello del richiamo all'ordinanza amministrativa), senza fare questione della sua pacifica materiale esistenza ...". La Cassazione ha ritenuto il motivo infondato per le seguenti ragioni:"L'eventuale mancata apposizione sul retro della segnaletica stradale della indicazione della relativo provvedimento amministrativo regolante la circolazione stradale non determina di per s� l'illegittimit� del segnale. Infatti "in tema di segnaletica stradale, la mancata indicazione, sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi della ordinanza di apposizione, come invece imposto dall'art. 77, comma 7, del Regolamento di esecuzione del codice della strada (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni) non determina la illegittimit� del segnale e, quindi, non esime l'utente della strada dall'obbligo di rispettarne la prescrizione, con l'ulteriore conseguenza che detta omissione non comporta l'illegittimit� del verbale di contestazione dell'infrazione alla condotta da osservare (Cass. civ., Sez. Seconda, sent. 20 maggio 2010,n. 12431). In ogni caso, inoltre, la detta mancata indicazione degli estremi non ha investito il profilo della legittimit� dell'atto amministrativo del divieto, pur sempre sindacabile dal G.O. "al fine della sua eventuale disapplicazione " (Cass. civ., Sez. Seconda, Sent. 30 ottobre 2007, n. 22894)."