Codice della strada - Art. 49. Veicoli a trazione animale.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE

Art. 49. Veicoli a trazione animale.

1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o pi� animali e si distinguono in:

a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;

b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;

c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole.

2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte.

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 49 codice della strada: La disciplina della circolazione dei veicoli a trazione animale deve essere letta in stretto collegamento con le seguenti disposizioni del C.d.S: artt: 64, 65, 66, 67, 69, e 70. Le caratteristiche tecniche che i veicoli a trazione animale devono possedere per poter circolare su strada sono precisate dal regolamento di esecuzione del C.d.S: artt. 220, 221, 222. Come previsto dall'art. 67 C.d.S per poter circolare su strada i veicoli trainati da animali devono essere muniti di targa contenente informazioni relative al proprietario, al veicolo e ad alcune caratteristiche tecniche dello stesso. Le targhe vengono rilasciate dai comuni (residenza del proprietario) che provvedono altres� alla tenuta del relativo registro d'immatricolazione. Chi circola con un veicolo privo di targa � sottoposto a sanzione amministrativa. L'art 193 non contempla l'obbligo assicurativo per questi veicoli, anche se � consigliabile tutelarsi stipulando un'assicurazione specifica. Indirettamente ricollegabile alla disposizione in esame � anche l'art. 15 C.d.S, che mira a tutelare il decoro delle strade dal possibile imbrattamento con feci di animali, applicando in caso di violazione sanzione pecuniaria ed eventuale sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.