Codice della strada - Art. 47. Classificazione dei veicoli.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI.

Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE

Art. 47. Classificazione dei veicoli.

1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:

a) veicoli a braccia;

b) veicoli a trazione animale;

c) velocipedi;

d) slitte;

e) ciclomotori;

f) motoveicoli;

g) autoveicoli;

h) filoveicoli;

i) rimorchi;

l) macchine agricole;

m) macchine operatrici;

n) veicoli con caratteristiche atipiche.

2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altres� classificati come segue in base alle categorie internazionali:

a)
- categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocit�  massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
- categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocit�  massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;
- categoria L3e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocit�  massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
- categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocit�  massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
- categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocit�  massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto  e'inferiore o pari a 350 kg, esclusa la  massa  delle  batterie  per  i veicoli elettrici,  la  cui velocita' massima per costruzione  e'inferiore o uguale a 45 km/h  e  la  cui  cilindrata  del motore  e'inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o  la cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli  altrimotori, a combustione interna; o la  cui  potenza  nominale  continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per  i  motori  elettrici.  Tali veicoli sono  conformi  alle  prescrizioni  tecniche  applicabili  ai ciclomotori  a  tre  ruote  della  categoria  L2e,  salvo  altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
- categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di  cui  alla categoria L6e, la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa  la  massa delle batterie per i veicoli elettrici,  e  la  cui  potenza  massima netta del motore e' inferiore o uguale a 15  kW.  Tali  veicoli  sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni  tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

b)
- categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi pi� di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi pi� di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;

c)
- categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;

d)
- categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
- categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;
- categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
- categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;
- categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t 

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze

art 47 codice della strada: Corte di Cassazione Penale, sezione IV, sentenza n. 38428 del 18/09/2013 si � pronunciata sul seguente ricorso: "Con la proposta impugnazione si prospettano ... vizi di erronea interpretazione od applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica della condotta dell'imputato conseguente a sua volta dall'addotto inquadramento del trattore dallo stesso condotto, tra le macchine agricole la cui guida senza patente configura un mero illecito amministrativo, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale." In virt� dell'interpretazione congiunta degli artt. 47, 57, 98, 116 e 124 del C.d.S la Corte si � espressa nei seguenti termini: "il veicolo guidato dall'imputato in fase di attraversamento di strada statale (piccolo trattore da giardinaggio dotato di taglia erba applicato sulla parte centrale del pianale) - anche a prescindere dalla possibilit� dell'immatricolazione e dell'apposizione della targa prova - non pu� esser ricompreso nella categoria delle "macchine agricole semoventi di cui all'art. 57 C.d.S. e art. 206 reg. C.d.S." tra le quali vanno incluse le macchine a ruote od a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attivit� agricole o forestali. Solamente in ordine a queste ultime cosiccome in relazione alle macchine operatrici - la guida senza patente costituisce illecito amministrativo, come previsto dall'art. 124 C.d.S., comma 4.  Attesi tali presupposti fattuali, "la necessit� della patente di guida per la relativa conduzione" - ha conclusivamente osservato il Tribunale - "appare pertanto evidente ed il fatto ascritto all'imputato non potr� pertanto esser ritenuto immune da rilevanza penale".