Codice della strada - Art. 46. Nozione di veicolo.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO III - DEI VEICOLI
Capo I - DEI VEICOLI IN GENERALE
Art. 46. Nozione di veicolo.
1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo:
a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.(1)
(1) Articolo modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).
Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 46 codice della strada: si segnala una sentenza piuttosto risalente, ma decisamente interessante sulla nozione di veicolo. Cassazione civile, sezione 1, 30/03/1999, sentenza n. 3068 ha infatti precisato che il motociclo a motore spento, guidato dall'uomo a propulsione muscolare � comunque da considerarsi circolante su strada. Ne consegue che � assolutamente legittima la contestazione delle infrazioni previste dagli articoli 93 comma 7 e 193 commi 1 e 2 del codice della strada (con conseguente confisca del veicolo) se il conducente � privo della carta di circolazione e della copertura assicurativa. La Corte precisa quindi che, poco importa che il veicolo sia azionato a mano dal conducente, rilevando piuttosto che: "l'art. 93 cod. strad. fissa un precetto di carattere generale, secondo cui non possono circolare veicoli che non siano stati immatricolati e che non abbiano conseguito la carta di circolazione, stabilendo la relativa sanzione in caso di violazione del detto precetto."