Codice della strada - Art. 37. Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO II - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
Capo II - ORGANIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE
Art. 37. Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale.
1. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico:
a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati;
b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali;
c) al comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade locali;
d) nei tratti di strade non di propriet� del comune all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada. La rimanente segnaletica � di competenza del comune.
2. Gli enti di cui al comma 1 autorizzano la collocazione di segnali che indicano posti di servizio stradali, esclusi i segnali di avvio ai posti di pronto soccorso che fanno carico agli enti stessi. L'apposizione e la manutenzione di detti segnali fanno carico agli esercenti.
2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana. (1)
3. Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica � ammesso ricorso, entro sessanta giorni e con le formalit� stabilite nel regolamento, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito.
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art 37 codice della strada: Corte di Cassazione Civile, sezione III, sentenza n. 13364 del 12/06/2014 si � pronunciata in relazione a un sinistro stradale che ha richiesto, in sede di legittimit�, l'interpretazione congiunta degli artt. 37, 38, 39 e 40 del Codice della Strada e la corretta individuazione degli obblighi posti a carico degli enti proprietari delle strade. La Corte ha in sostanza equiparato le strade urbane a quelle extraurbane, in relazione alla possibilit�, da parte dell'ente di collocare la segnaletica prevista dal codice della strada. Ne consegue che, prospettata l'esistenza del nesso di causa tra l'inidoneit� della segnaletica stradale ed un sinistro, non si pu� escludere l'applicazione dei principi sanciti dall'art. 2051 c.c. per il fatto che il teatro del sinistro sia una strada extraurbana. Questo il principio esposto in sentenza "in relazione a qualunque tipo di strada, l'ente proprietario o gestore ha sempre la possibilit� di collocare la segnaletica prevista dal Codice della Strada, con la conseguenza che, ove si prospetti l'esistenza di un rapporto causale fra l'inidoneit� della segnaletica e un sinistro stradale, non pu� predicarsi l'esclusione dell'applicazione del paradigma dell'art. 2051 c.c. per il solo fatto che la strada sia extraurbana".