Codice della strada - Art. 33. Canali artificiali e manufatti sui medesimi.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO II - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo I - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE

Art. 33. Canali artificiali e manufatti sui medesimi.

1. I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimit�  del confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza.

2. Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari e degli utenti di questi, a meno che ne provino la preesistenza alle strade o abbiano titolo o possesso in contrario.

3. I manufatti a struttura portante in legname esistenti sui canali artificiali che attraversano la strada devono, nel caso di ricostruzione, essere eseguiti con strutture murarie o in cemento armato, in ferro o miste secondo le indicazioni e le prescrizioni tecniche dell'ente proprietario della strada in relazione ai carichi ammissibili per la strada interessata. Non sono comprese in questa disposizione le opere ricadenti in localit�  soggette a servit� militari per le quali si ravvisa l'opportunit�  di provvedere diversamente.

4. La ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture e con le prescrizioni sopra indicate � obbligatoria da parte dei proprietari o utenti delle acque ed � a loro spese:

a) quando occorre spostare o allargare le strade attraversate da canali artificiali;

b) quando, a giudizio dell'ente proprietario, i manufatti presentano condizioni di insufficiente sicurezza.

5. �, altres�, a carico di detti proprietari la manutenzione dei manufatti ricostruiti.

6. In caso di ampliamento dei manufatti di ogni altro tipo, per dar luogo all'allargamento della sede stradale, il relativo costo � a carico dell'ente proprietario della strada, fermo restando a carico dei proprietari, possessori o utenti delle acque l'onere di manutenzione dell'intero manufatto.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da � 169 a � 680. 

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 33 codice della strada: Corte di Cassazione Civile, sezione VI, ordinanza n. 2692 del 06/02/2014, articoli. 14, 33, 35, 37, 38, 39 e 193 del Codice della Strada:"Correttamente � stato allora applicato alla fattispecie il seguente principio di diritto (in tema di responsabilit� di gestore di campo di gioco, v., in termini, Cass., ord. 30 agosto 2013, n. 19995): il proprietario di una strada non � responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., degli infortuni occorsi ai fruitori di quest'ultima, ove sia provata l'elisione del nesso causale tra la cosa e l'evento, quale pu� aversi, in un contesto di rigoroso rispetto di eventuali normative esistenti o comunque di una concreta configurazione della cosa in condizioni tali da non essere in grado di nuocere normalmente ai suoi fruitori avveduti e prudenti, nell'eventualit� di accadimenti imprevedibili ed ascrivibili al fatto del danneggiato stesso � tra i quali una sua imperizia o imprudenza o di terzi."