Codice della strada - Art. 28. Obblighi dei concessionari di determinati servizi.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO II - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo I - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE

Art. 28. Obblighi dei concessionari di determinati servizi.

1. I concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia aeree che sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonch� quelli di servizi di fognature e quelli dei servizi che interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall'ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione. Quando si tratta di impianti inerenti a servizi di trasporto, i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministero dei trasporti e della navigazione o alla regione competente. Nel regolamento sono indicate le modalit�  di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni all'esecuzione dei lavori ed i casi di deroga .

2. Qualora per comprovate esigenze della viabilit�  si renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dall'ente proprietario della strada, le opere e gli impianti eserc�ti dai soggetti indicati nel comma 1, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto � a carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalit�  per l'esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti, contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio � tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni.

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art 28 codice della strada: Consiglio di Stato, Sez. VI, 20/7/2004 n. 5249: "Il citato art. 28 non prescrive il previo ricorso alla conferenza di servizi di cui all�art. 14 della l. n. 241/1990. L�indizione della stessa, inoltre, resta pur sempre una facolt� dell�amministrazione, non rivenendosi l�ipotesi dell�indizione obbligatoria prevista dal comma 2 del medesimo art. 14; che verte nell�ambito di un procedimento amministrativo in cui devono intervenire atti o provvedimenti da parte di altre amministrazioni pubbliche. Cos� interpretato, l�art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 285/1992 risponde anche alla funzione di contemperare gli interessi, sempre pubblici, dell�ente proprietario della strada e dei soggetti gestori dei servizi. Una volta che il legislatore ha ritenuto prevalente l�interesse pubblico alla viabilit� sull�interesse dei gestori del servizio pubblico all�ubicazione degli impianti, vanno posti a carico di questi ultimi gli oneri conseguenti allo spostamento degli impianti dagli stessi eserciti, se necessario per �comprovate esigenze della viabilit�� e ovunque essi si trovino; ma �su apposite sedi messe a disposizione� dal primo e concordando previamente, al fine di contemperare gli interessi pubblici coinvolti, i termini e le modalit� per l�esecuzione dei lavori. Ed in caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio � tenuto a risarcire i danni conseguenti e a pagare le eventuali penali fissate nella convenzione."