Codice della strada - Art. 230. Educazione stradale.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo I - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 230. Educazione stradale.

1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e della sicurezza del traffico e della circolazione, nonch� per promuovere ed incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, il  Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  con   proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e
dei trasporti,  dell'interno  e  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio  e  del  mare,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'   ed autonomie  locali,   avvalendosi   dell'Automobile   Club   d'Italia, predispone appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attivit�  obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei princ�pi della sicurezza stradale, nonch� delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso della bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti, con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche. (1) (4) (5)

2. Il Ministro dell' istruzione, dell'universit�  e della ricerca scientifica con propria ordinanza, disciplina le modalit�  di svolgimento dei predetti programmi nelle scuole, anche con l'ausilio degli appartenenti ai Corpi di polizia municipale, nonch� di personale esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private; l'ordinanza pu� prevedere l'istituzione di appositi corsi per i docenti che collaborano all'attuazione dei programmi stessi. Le spese eventualmente occorrenti sono reperite nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni medesime (2).

2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone annualmente un programma informativo sulla sicurezza stradale, sottoponendolo al parere delle Commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce sui risultati ottenuti. (3)

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(1)(2) Cos� sostituito con le disposizioni di cui all'art. 330, decreto legisl. 16 aprile 1994, n. 297, in base all'art. 676 dello stesso.
(3) Comma inserito dalla legge n. 214 del 1� agosto 2003, di conversione del decreto-legge n. 151/2003.
(4) comma modificato dall'art. 6 del decreto-legge 117 del 3 agosto 2007, convertito con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.

L'articolo 6 citato dispone inoltre:
"Tutti  i  titolari  e  i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi  modalit�   e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di  intrattenimento,  congiuntamente all'attivit�  di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
 a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
  b) le  quantit� , espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche  pi� comuni  che  determinano  il  superamento  del tasso alcolemico  per  la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
  3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione  di  chiusura  del  locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorit�  competente.
  4.  Entro  tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto,  il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2."
(5) Comma modificato dalla legge  29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).
Il decreto di cui al  comma  1  dell'articolo  230, e' adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I programmi di cui al comma  1  sono  svolti  obbligatoriamente,  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a carico del bilancio dello Stato,  a  decorrere  dall'anno  scolastico 2011-2012.

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 230 codice della strada: La norma si pone l'obiettivo di promuovere la formazione dei giovani sul comportamento da tenere in materia di circolazione stradale e sicurezza, incentivando altres� l'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto. A tal fine, il Ministro dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Interno, dell'Ambiente, sentita la Conferenza Stato-citt� ed autonomie locali e con la collaborazione dell'A.C.I, predispone con decreto, programmi da svolgere obbligatoriamente in tutte le scuole di ogni ordine e grado, per insegnare i fondamenti della sicurezza stradale, la segnaletica, le norme sulla condotta dei veicoli e i rischi derivanti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e alcoliche. I programmi nelle scuole vengono svolti con l'ausilio degli appartenenti ai Corpi di polizia municipale e di personale esperto delle istituzioni pubbliche e private.