Codice della strada - Art. 230. Educazione stradale.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Capo I - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 230. Educazione stradale.
1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e della sicurezza del traffico e della circolazione, nonch� per promuovere ed incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e
dei trasporti, dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, predispone appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attivit� obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei princ�pi della sicurezza stradale, nonch� delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso della bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti, con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche. (1) (4) (5)
2. Il Ministro dell' istruzione, dell'universit� e della ricerca scientifica con propria ordinanza, disciplina le modalit� di svolgimento dei predetti programmi nelle scuole, anche con l'ausilio degli appartenenti ai Corpi di polizia municipale, nonch� di personale esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private; l'ordinanza pu� prevedere l'istituzione di appositi corsi per i docenti che collaborano all'attuazione dei programmi stessi. Le spese eventualmente occorrenti sono reperite nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni medesime (2).
2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone annualmente un programma informativo sulla sicurezza stradale, sottoponendolo al parere delle Commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce sui risultati ottenuti. (3)
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(1)(2) Cos� sostituito con le disposizioni di cui all'art. 330, decreto legisl. 16 aprile 1994, n. 297, in base all'art. 676 dello stesso.
(3) Comma inserito dalla legge n. 214 del 1� agosto 2003, di conversione del decreto-legge n. 151/2003.
(4) comma modificato dall'art. 6 del decreto-legge 117 del 3 agosto 2007, convertito con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.
L'articolo 6 citato dispone inoltre:
"Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalit� e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attivit� di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
b) le quantit� , espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche pi� comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorit� competente.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2."
(5) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).
Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 230, e' adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I programmi di cui al comma 1 sono svolti obbligatoriamente, nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012.
Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 230 codice della strada: La norma si pone l'obiettivo di promuovere la formazione dei giovani sul comportamento da tenere in materia di circolazione stradale e sicurezza, incentivando altres� l'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto. A tal fine, il Ministro dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Interno, dell'Ambiente, sentita la Conferenza Stato-citt� ed autonomie locali e con la collaborazione dell'A.C.I, predispone con decreto, programmi da svolgere obbligatoriamente in tutte le scuole di ogni ordine e grado, per insegnare i fondamenti della sicurezza stradale, la segnaletica, le norme sulla condotta dei veicoli e i rischi derivanti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e alcoliche. I programmi nelle scuole vengono svolti con l'ausilio degli appartenenti ai Corpi di polizia municipale e di personale esperto delle istituzioni pubbliche e private.