Codice della strada - Art. 223. Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato.

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"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

Capo II - DEGLI ILLECITI PENALI

Sezione II - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI PENALI

Art. 223. Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato. (1)

1. Nelle ipotesi di reato per le quali � prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validit�  della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, � comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.   

2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3 ((, nonche' nei casi previsti dagli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale)). La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, e' effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilita', la sospensione provvisoria della validita' della patente di guida fino ad un massimo di tre anni. ((Nei casi di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilita', la sospensione provvisoria della validita' della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validita' della patente di guida puo' essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni)).

((2-bis. Qualora la sospensione di cui al comma 2, quarto periodo, sia disposta nei confronti di titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti, nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal comma 2, quarto periodo. L'inibizione alla guida sul territorio nazionale e' annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)).

3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, e' ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205.


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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 223 codice della strada: Cassazione Penale, sezione 4, sentenza n. 49826/2015 � stata chiamata a pronunciarsi, tra gli altri, sul seguente motivo di ricorso: " ... la parte si duole della intervenuta applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida; a sostegno dell'assunto la deducente richiama arresti giurisprudenziali riferentisi al disposto di cui all'art. 223 cod. strada." La Cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il suddetto motivo del ricorso, fornendo la seguente motivazione: "La Corte di Appello ha richiamato il disposto di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, che regola specificamente la fattispecie che occupa, laddove � prescritto che "all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi da un anno"; ed ha quindi correttamente ritenuto che, del tutto legittimamente, nei confronti della prevenuta era stata applicata la sospensione della patente di guida, per mesi otto."