Codice della strada - Art. 214-bis. Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI

Sezione II - DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Art. 214-bis. Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca (1) (*)

1. Ai fini del trasferimento della propriet� , ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonch� dell'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo, l'individuazione del custode-acquirente avviene, secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo, nell'ambito dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio all'esito dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali infraregionali. La convenzione ha ad oggetto l'obbligo ad assumere la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo e di quelli confiscati a seguito del sequestro e ad acquistare i medesimi veicoli nelle ipotesi di trasferimento di propriet� , ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, e di alienazione conseguente a confisca. Ai fini dell'aggiudicazione delle gare le amministrazioni procedenti tengono conto delle offerte economicamente pi� vantaggiose per l'erario, con particolare riguardo ai criteri ed alle modalit�  di valutazione del valore dei veicoli da acquistare ed all'ammontare delle tariffe per la custodia. I criteri oggettivi per l'individuazione del custode-acquirente, indicati nel primo periodo del presente comma, sono definiti, mediante protocollo d'intesa, dal Ministero dell'interno e dalla Agenzia del demanio.

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, in relazione al trasferimento della propriet�  dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, per i veicoli confiscati l'alienazione si perfeziona con la notifica al custode-acquirente, individuato ai sensi del comma 1, del provvedimento dal quale risulta la determinazione all'alienazione da parte dell'Agenzia del demanio. Il provvedimento notificato � comunicato al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano all'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo in deroga alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189.

3-bis. Tutte le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri relative agli atti posti in essere in attuazione delle operazioni previste dal presente articolo e dagli articoli 213 e 214 sono esenti, per le amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo ed emolumento. (2)

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 214 bis codice della strada: Cassazione Penale, sez. IV,  Sent. n 3951/2012: "Deduce la ricorrente l'erronea applicazione dell'art. 214/1 bis del codice della strada posto che, essendo l'auto di propriet� di persona diversa dall'imputata e non essendovi prova della consapevolezza del proprietario dell'utilizzazione della stessa da parte di quest'ultima, il giudice non avrebbe potuto disporre il fermo amministrativo." La Corte considerato in diritto, cos� decide: "Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza d'interesse. In realt�, se, come si sostiene nel ricorso, la propriet� dell'auto non � da ricondursi all'imputata, bens� ad altra persona, ne discende evidente la carenza d'interesse dell'odierna ricorrente che, non essendo proprietaria dell'auto, non ha alcun interesse a contestare il provvedimento di fermo amministrativo della stessa".