Codice della strada - Art. 211. Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI

Sezione II - DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Art. 211. Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive.

1. Nel caso in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero l'obbligo di rimozione di opere abusive, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell'art. 200 o, in mancanza, nella notificazione prescritta dall'art. 201. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.

2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art. 203. Nel caso di mancato ricorso, l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore trasmette copia del verbale al prefetto per l'emissione dell'ordinanza di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per ricorrere.

3. Il prefetto, nell'ingiungere al trasgressore il pagamento della sanzione pecuniaria, gli ordina l'adempimento del suo obbligo di ripristino dei luoghi o di rimozione delle opere abusive, nel termine fissato in relazione all'entità  delle opere da eseguire ed allo stato dei luoghi; l'ordinanza costituisce titolo esecutivo. Nel caso di mancato ricorso, l'ordinanza suddetta è emanata dal prefetto entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'ufficio o comando di cui al comma 2. L'esecuzione delle opere si effettua sotto il controllo dell'ente proprietario o concessionario della strada. Eseguite le opere, l'ente proprietario della strada ne avverte immediatamente il prefetto, il quale emette ordinanza di estinzione del procedimento per adempimento della sanzione accessoria. L'ordinanza è comunicata al trasgressore ed all'ente proprietario della strada.

4. Ove il trasgressore non compia nel termine le opere cui è obbligato, il prefetto, su comunicazione dell'ente proprietario o concessionario della strada, dà  facoltà  a quest'ultimo di compiere le opere suddette. Successivamente al compimento, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute ed il prefetto emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

5. Nell'ipotesi in cui il prefetto non ritenga fondato l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria.

6. Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nella ipotesi di impossibilità  a provvedere da parte del trasgressore, l'agente accertatore trasmette, senza indugio, al prefetto il verbale di contestazione. In tal caso il prefetto può disporre l'esecuzione degli interventi necessari a cura dell'ente proprietario, con le modalità  di cui al comma 4.

7. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 211 codice della strada: per comprendere il significato di questa norma occorre procedere alla lettura combinata del Codice della Strada e dell’Ambiente. In questo modo è possibile concludere che Comuni, Provincie, Regioni e società che hanno in concessione e/o gestione le strade, sono i soggetti responsabili della conduzione e manutenzione, anche straordinaria, della circolazione, a partire dal recupero e smaltimento dei rifiuti abbandonati sulla sede stradale, anche in seguito al verificarsi di sinistri stradali. Il Decreto Legislativo 285/92 (Codice della Strada), ma sopratutto il Decreto Legislativo n. 152/06 (Testo Unico dell’ Ambiente) disciplina i criteri per provvedere alla gestione e allo smaltimento di rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi), stabilisce le responsabilità per gli eventuali danni ambientali e sancisce l'obbligo dell’ente proprietario della strada di vigilare e mantenere sempre efficienti le condizioni di sicurezza delle strade. La norma in commento dispone l'apparato sanzionatorio per il mancato ripristino della viabilità, causata dalla violazione dei divieti contenuti in altre norme del codice del strada: art. 14 "Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade", art. 15 "Atti vietati" e art. 161 "Ingombro della carreggiata" alla cui lettura, pertanto, si rinvia.