Codice della strada - Art. 21. Opere, depositi e cantieri stradali.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO II - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo I - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE

Art. 21. Opere, depositi e cantieri stradali.

1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorit�  di cui all'articolo 26 � vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonch� sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilit� .

2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidit�  della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.

3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalit�  ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilit�  della visibilit�  sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonch� agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonch� le modalit�  di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da � 849 a � 3.396. 

5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

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art 21 codice della strada: Cassazione penale sentenza n. 34522/2016:"la regola di cautela che si assume violata � ... l'art. 21 del Codice della Strada, in base al quale, senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorit�, � vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonch� sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilit� (comma 1); perci�, chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidit� della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte (comma 2). Scopo della norma di cautela suddetta �, all'evidenza, costituito dalla sicurezza della circolazione stradale, essendo evidenti le finalit� preventive sottese al divieto di depositare senza autorizzazione materiali sulle strade o nelle zone immediatamente prospicienti e all'obbligo di segnalare in modo adeguato il deposito di materiali nelle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e pedoni."