Codice della strada - Art. 20. Occupazione della sede stradale.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO II - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo I - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE

Art. 20. Occupazione della sede stradale.

1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) � vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata pu� essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione (1).

2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non � consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni pu� essere consentita fino ad un massimo della met�  della loro larghezza, purch� in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilit�  delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, � ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacit�  motoria (1).

4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da � 169 a � 680. 

5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Indice codice della strada commentato

Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 20 codice della strada: La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25826 del 2/07/2016 ha respinto la tesi secondo cui le violazioni commesse da un fruttivendolo �rientrerebbero nell�ambito di applicazione dell�art. 20 del Codice della Strada che le punisce quali illeciti amministrativi�. Tali condotte, a giudizio della Corte, configurerebbero piuttosto i reati di �invasione di terreni ed edifici�, art. 633 c.p. e �violazione di sigilli� art 639 bis c.p., poich� il fruttivendolo aveva �in mancanza di autorizzazione amministrativa, occupato in modo stabile e non itinerante con cassette, installazioni e altro, una parte della via pubblica� e �violato i sigilli apposti su quella parte, invadendo arbitrariamente immobili pubblici�. Secondo la Corte inoltre, il reato di cui all�art. 633 c.p. � posto �a tutela del patrimonio�, mentre l�illecito amministrativo di �occupazione della sede stradale� ha l'obiettivo di tutelare la �sicurezza della circolazione stradale�.