Codice della strada - Art. 194. Disposizioni di carattere generale.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI

Sezione I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME

Art. 194. Disposizioni di carattere generale.

1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo.

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 194 codice della strada: Cassazione Penale, sez. IV, sentenza n. 44132/2015: "Pu� quindi considerarsi un punto fermo che in caso di depenalizzazione, salva diversa disposizione di carattere transitorio, il venir meno della rilevanza penale di una violazione non comporta - rectius: impedisce - l'applicazione della sanzione amministrativa, destinata a colpire unicamente le condotte commesse successivamente alla entrata in vigore norma della norma depenalizzatrice. Vale la pena rilevare che, gi� prima della sentenza n. 25457/2012, questa sezione aveva escluso che a seguito della avvenuta depenalizzazione del reato di cui all'art. 186, comma primo, lett. a), Cod. strada ad opera dell'art. 33, comma quarto, legge n. 120 del 2010 si dovesse trasmettere gli atti alla competente autorit� amministrativa, e ci� in considerazione del principio di legalit� - irretroattivit�, sancito per gli illeciti amministrativi dall'art. 1 I. n. 689 del 1981, richiamata dallo stesso art. 194 Cod. strada, non rinvenendosi nella legge n. 120 del 2010 una apposita previsione che possa far ritenere derogato il suddetto principio (Sez. 4, n. 38692 del 28/09/2010 - dep. 03/11/2010)."