Codice della strada - Art. 190. Comportamento dei pedoni.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 190. Comportamento dei pedoni.

1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, � fatto obbligo di marciare su unica fila.

2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano pi� di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per s� o per altri.

3. E' vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; � inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.

4. E' vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessit� ; �, altres�, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.

5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.

6. E' vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.

7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalit�  stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7. (1)

8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura � vietata sulla carreggiata delle strade.

9. E' vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni � vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione ammnistrativa del pagamento di una somma da � 25 a � 100. 


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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 190 codice della strada: Cassazione Civile, sez. VI, ordinanza n. 20950/2016: "Alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass., 13 marzo 2009, n. 6168; Cass. 13 novembre 2014, n. 24204), la presunzione di colpa del conducente dell'autoveicolo investitore prevista dall'art. 2054, comma primo c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilit� per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalit� fra evento dannoso e condotta umana. Pertanto, la circostanza che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, primo comma c.c., del pedone investito, sussistente laddove il comportamento di quest'ultimo sia stato improntato a pericolosit� ed imprudenza. Accertato il concorso di colpa tra investitore ed investito, tuttavia, i criteri di ripartizione della colpevolezza costituiscono oggetto di un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimit� se sorretto da adeguata motivazione. A tali principi si � attenuta la Corte territoriale, la quale ha accertato che "il conducente non solo procedeva ad una velocit� non adeguata allo stato dei luoghi, in violazione dell'art. 141 comma 3 C.d.S. (come desumibile dalle modalit� dell'incidente, avvenuto oltretutto alle ore 21,00 circa, e dal fatto che a seguito dell'urto il pedone � stato dapprima "caricato" sul veicolo e successivamente "proiettato" sul manto stradale), ma anche che non ha compiuto alcuna manovra di guida idonea ad evitare l'investimento, che anzi ha "per scherzo provocato" e che il pedone "dal canto suo, stava percorrendo a piedi la via ......., in direzione opposta rispetto alla autovettura condotta dal ........, ma non si trovava sul marciapiede (pure presente ai margini della strada), tant'� che per evitare di essere investito si � spostato verso il centro della carreggiata". La medesima Corte ha, quindi, ritenuto che "il conducente del veicolo ha concorso in maniera rilevante alla produzione dell'evento, ma non ne ha rappresentato la causa unica, giacch� il comportamento dell'Avena (non rispettoso del comma dell'art. 190 del Codice della Strada, a mente del quale i pedoni devono camminare sui marciapiedi) non � stato privo di efficienza causale rispetto all'evento dannoso" e ha, quindi, con motivazione adeguata, determinato il concorso di colpa del pedone investito nella misura del 20%."