Codice della strada - Art. 170. Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
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TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 170. Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote.

1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessit�  per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.

1-bis Sui veicoli di cui al comma 1 � vietato il trasporto di minori di anni cinque. (3)

2.Sui ciclomotori e' vietato il trasporto di altre persone  oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che  il  conducente  abbia eta' superiore a sedici anni.

3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo. (1) 

4. E' vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli. 

5. Sui veicoli di cui al comma 1 � vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilit�  al conducente. Entro i predetti limiti, � consentito il trasporto di animali purch� custoditi in apposita gabbia o contenitore. 

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da � 81 a � 326. 

6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da � 161 a � 647. 

7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minore di sedici anni, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo � disposto per novanta giorni.

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 170 codice della strada: Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - nota 17/8/15 (36350): "...significative appaiono, sul piano operativo, le modifiche degli articoli 115 comma 1, e 170, commi 2 e 7, C.d.S, che hanno esteso la possibilit� per il conducente minore, di et� compresa tra sedici e diciotto anni, di trasportare un passeggero sul motociclo o sul ciclomotore, quest'ultimo solo se regolarmente omologato per il trasporto. In altri termini, dal 18.08.2015, il conducente minore, di et� superiore a sedici anni, potr� condurre veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, A1, e B1, anche se trasporta un passeggero, a condizione di essere in possesso di una delle patenti valida e che il certificato di circolazione del veicolo preveda tale possibilit�. Infine l'abrogazione del comma 4 dell'art. 115 del C.d.S. ha ricondotto alle sole fattispecie sanzionatorie di cui all'art. 170, commi 6 e 7, le ipotesi di trasporto di un passeggero su un ciclomotore non omologato e/o da parte di conducente che non abbia ancora compiuto sedici anni. Trattandosi di illeciti commessi da persone minori, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981 n. 689, � assoggettato a sanzione amministrativa il genitore o chi era tenuto alla sua sorveglianza, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto."