Codice della strada - Art. 155. Limitazione dei rumori.

Indice codice della strada commentato

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 155. Limitazione dei rumori.

1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui � sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa.

2. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.

3. Nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi di accettabilit�  fissati dal regolamento.

4. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono limitare l'emissione sonora ai tempi massimi previsti dal regolamento e, in ogni caso, non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1� marzo 1991.

5.  Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da � 41 a � 169. 

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Spazio annotazioni, commenti, sentenze
art 155 codice della strada: l'articolo deve essere letto congiuntamente al D.P.C.M. 1 marzo 1991, con il quale sono stati fissati i "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno. Il preambolo del decreto recita testualmente:"Visto l'art. 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il quale prevede che il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanit�, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la fissazione di limiti massimi di accettabilit� delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica, biologica e delle emissioni sonore relativamente all'ambiente esterno e abitativo di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Considerata l'opportunit� di stabilire, in via transitoria, stante la grave situazione di inquinamento acustico attualmente riscontrabile nell'ambito dell'intero territorio nazionale ed in particolare nelle aree urbane, limiti di accettabilit� di livelli di rumore validi su tutto il territorio nazionale, quali misure immediate ed urgenti di salvaguardia della qualit� ambientale e della esposizione umana al rumore, in attesa dell'approvazione di una legge quadro in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico, che fissi i limiti adeguati al progresso tecnologico ed alle esigenze emerse in sede di prima applicazione del presente decreto; Su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanit�; Decreta ..." Il testo del decreto si compone di 7 articoli, 2 allegati (A e B) e due tabelle. Il decreto fissa le modalit� di misurazione del rumore e le aree territoriali, suddivise in base alla loro destinazione (residenziale, industriale), fissando per ciascuna diversi limiti sonori.