Codice della strada - Appendice II - Art. 320 (Malattie invalidanti)

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Appendice II

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303), con le modifiche di cui al d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

APPENDICE AL TITOLO IV
APPENDICE II
ART. 320
(MALATTIE INVALIDANTI)

1. Le malattie ed affezioni che escludono la possibilit� di rilascio del certificato di idoneit� alla guida sono quelle sottoindicate:

A. Affezioni cardiovascolari.

La patente di guida non deve essere rilasciata n� confermata ai candidati o conducenti colpiti da un'affezione cardiovascolare ritenuta incompatibile con la sicurezza della guida. Nei casi dubbi, ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi, il giudizio di idoneit� verr� espresso dalla commissione medica locale che pu� avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La commissione medica locale terr� nel debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida di veicoli conducibili con le patenti delle categorie C, D, E.

B. Diabete.

La patente di guida pu� essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete mellito, con parere di un medico autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso. La patente di guida non deve essere rilasciata n� rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e con controllo medico regolare (1)

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