ACQUISTO E MANTENIMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E RELATIVE PROCEDURE

Raccolta Normativa

Indice del codice della proprieta� industriale

Capo IV
ACQUISTO E MANTENIMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE E RELATIVE PROCEDURE
Sezione I
Domande in generale

Art. 147.

Deposito delle domande e delle istanze

1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi notificati menzionati nel presente codice, ad eccezione di quanto previsto da convenzioni ed accordi internazionali, sono depositati, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria e artigianato e presso gli uffici o enti pubblici determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Con decreto dello stesso Ministro, con rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono determinate le modalita' di deposito, quivi comprese quelle da attuare mediante ricorso ad altri mezzi di comunicazione. Gli uffici o enti anzidetti, all'atto del ricevimento rilasciano l'attestazione dell'avvenuto deposito ed entro i successivi dieci giorni trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi, nelle forme indicate nel decreto, gli atti depositati e la relativa attestazione.

2. Gli uffici o enti abilitati a ricevere i depositi sono tenuti ad adottare le misure necessarie per assicurare l'osservanza del segreto d'ufficio.

3. Non possono, ne' direttamente, ne' per interposta persona, chiedere brevetti per invenzioni industriali o divenire cessionari gli impiegati addetti all'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non dopo due anni da quando abbiano cessato di appartenere al loro ufficio.

3-bis. In ciascuna domanda il richiedente deve indicare o eleggere domicilio in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo per ricevervi tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente codice. Qualora il richiedente si avvalga delle prestazioni di un mandatario, si applicano le disposizioni dell'articolo 201.

3-ter. Salvo quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, nei casi in cui le disposizioni del presente codice prevedono l'obbligo di indicare o eleggere domicilio, le imprese, i professionisti o i loro mandatari, se vi siano, devono anche indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino la data e l'ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali. Gli oneri delle comunicazioni a cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi e' tenuto a norma del presente codice sono a carico dell'interessato, anche se persona fisica, qualora sia stata omessa l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di analoga modalita' di comunicazione.

3-quater. Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonche' in tutti gli altri casi di irreperibilita', le comunicazioni e le notificazioni sono eseguite mediante affissione di copia dell'atto o di avviso del contenuto di esso nell'albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

((3-quinquies. Nei casi previsti al comma 3-quater, la comunicazione si ha per eseguita lo stesso giorno in cui e' stata effettuata l'affissione nell'Albo.))

Art. 148.

Ricevibilita' ed integrazione delle domande e data di deposito

1. Le domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione di cui all'articolo 147, comma 1, non sono ricevibili se il richiedente non e' identificabile o non e' raggiungibile e, nel caso dei marchi di primo deposito, anche quando la domanda non contiene la riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti ovvero dei servizi. L'irricevibilita', salvo quanto stabilito nel comma 3, e' dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

2 L'Ufficio italiano brevetti e marchi invita il richiedente a fare le necessarie integrazioni, soggette ad un diritto di mora in caso di pagamento tardivo, entro il termine di due mesi dalla data della comunicazione se constata che:

a) alla domanda di invenzioni industriali e modelli di utilita' non e' allegato un documento che possa essere assimilato ad una descrizione ovvero manchi parte della descrizione o un disegno in essa richiamato ovvero la domanda contiene, in sostituzione della descrizione, il riferimento ad una domanda anteriore di cui non sono forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui e' avvenuto il deposito ed i dati identificativi del richiedente;

b) alla domanda di varieta' vegetale non e' allegato almeno un esemplare della descrizione con almeno un esemplare delle fotografie in essa richiamate;

c) alla domanda di modelli e disegni non e' allegata la riproduzione grafica o fotografica;

d) alla domanda di topografie non e' allegato un documento che ne consenta l'identificazione;

e) non sono consegnati i documenti comprovanti il pagamento dei diritti prescritti entro il termine di cui all'articolo 226.

e-bis) non e' indicato un domicilio ((...)) ovvero un mandatario abilitato.

3. Se il richiedente ottempera all'invito dell'ufficio entro il termine di cui al comma 2 o provvede spontaneamente alla relativa integrazione, l'Ufficio riconosce quale data del deposito, da valere a tutti gli effetti, quella di ricevimento della integrazione richiesta e ne da' comunicazione al richiedente. Se il richiedente non ottempera all'invito dell'ufficio entro il termine di cui al comma 2, salvo il caso in cui, entro tale termine, abbia fatto espressa rinuncia alla parte della descrizione o disegno mancanti di cui al comma 2, lettera a), l'Ufficio dichiara l'irricevibilita' della domanda ai sensi del comma 1.

4. Se tuttavia l'integrazione concerne solo la prova dell'avvenuto pagamento dei diritti nel termine prescritto ovvero l'indicazione del domicilio o del mandatario ((...)) e tale prova o indicazione e' consegnata entro il termine di cui al comma 2, l'Ufficio riconosce quple data di deposito quella del ricevimento della domanda.

5. Tutte le domande, le istanze ed i ricorsi di cui all'articolo 147, con gli atti allegati, devono essere redatti in lingua italiana. Degli atti in lingua diversa dall'italiana, deve essere fornita la traduzione in lingua italiana. La traduzione puo' essere dichiarata conforme al testo originale dal richiedente o da un mandatario abilitato. Se la descrizione e' presentata in lingua diversa da quella italiana, la traduzione in lingua italiana deve essere depositata entro il termine fissato dall'Ufficio.

5-bis. L'Ufficio, su istanza, rilascia copia o copia autentica dei documenti o dei riferimenti prodotti all'atto del deposito. La traduzione italiana, ove presentata successivamente, viene allegata su richiesta.

Art. 149.

Deposito delle domande di brevetto europeo

1. Le domande di brevetto europeo possono essere depositate presso

l'Ufficio italiano brevetti e marchi secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 198, commi 1 e 2. Ai

fini dell'applicazione di tali disposizioni, la domanda deve essere corredata da ((un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione, nonche' da una copia degli eventuali disegni)), nonche' degli eventuali disegni.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi informa immediatamente

l'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuto deposito della domanda.

Art. 150.

Trasmissione della domanda di brevetto europeo

1. Le domande di brevetto europeo il cui oggetto, ad avviso del

servizio militare brevetti del Ministero della difesa, e' manifestamente non suscettibile di essere vincolato al segreto per motivi di difesa militare, sono trasmesse, a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, all'Ufficio europeo dei brevetti nel piu' breve termine possibile e, comunque, entro sei settimane dalla data del loro deposito.

2. Nel caso in cui le domande di brevetto europeo si considerano

ritirate a norma dell'articolo 77, paragrafo 5, della Convenzione sul brevetto europeo, il richiedente, entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, ha facolta' di chiedere la trasformazione della domanda in domanda di brevetto italiano per invenzione industriale.

3. Fatte salve le disposizioni a tutela del segreto sulle

invenzioni interessanti la difesa militare del Paese, l'Ufficio italiano brevetti e marchi qualora non siano ancora trascorsi venti mesi dalla data di deposito o di priorita', trasmette copia della richiesta di trasformazione di cui al comma 2 ai servizi centrali degli altri Stati indicati nella richiesta medesima, allegando una copia della domanda di brevetto europeo prodotta dall'istante.

Art. 151.

Deposito della domanda internazionale

1. Le persone fisiche e giuridiche italiane e quelle che abbiano il

domicilio o la sede in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione delle invenzioni presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il quale agisce in qualita' di ufficio ricevente ai sensi dell'articolo 10 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260.

2. La domanda puo' essere presentata presso l'Ufficio italiano

brevetti e marchi secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione; la data di deposito della domanda viene determinata a norma dell'articolo 11 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.

3. La domanda internazionale puo' essere depositata anche presso

l'Ufficio europeo dei brevetti, nella sua qualita' di ufficio ricevente, ai sensi dell'articolo 151 della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, e presso l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale di Ginevra quale ufficio ricevente, osservate le disposizioni dell'articolo 198, commi 1 e 2.

Art. 152.

Requisiti della domanda internazionale

1. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni

del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, e del suo regolamento di esecuzione.

2. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 198, commi 1 e 2,

la domanda deve essere corredata da ((un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione, nonche' da una copia degli eventuali disegni)), nonche' degli eventuali disegni.

3. La domanda internazionale e ciascuno dei documenti allegati, ad

eccezione di quelli comprovanti il pagamento delle tasse, devono essere depositati in un originale e due copie. Le copie mancanti sono approntate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi a spese del richiedente.

Art. 153.

Segretezza della domanda internazionale

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo consenso del

richiedente, rende accessibile al pubblico la domanda solo dopo che abbia avuto luogo la pubblicazione internazionale o sia pervenuta all'ufficio designato la comunicazione di cui all'articolo 20 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, o la copia di cui all'articolo 22 del medesimo Trattato o, comunque, decorsi venti mesi dalla data di priorita'.

2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' dare comunicazione di

essere stato designato, rivelando unicamente il nome del richiedente, il titolo dell'invenzione, la data del deposito e il numero della domanda internazionale.

Art. 154.

Trasmissione della domanda internazionale

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi trasmette all'Ufficio

internazionale e all'amministrazione che viene incaricata della ricerca la domanda internazionale entro i termini previsti dalle regole 22 e 23 del regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.

2. Se quindici giorni prima della data di scadenza del termine per

la trasmissione dell'esemplare originale della domanda internazionale, fissato dalla regola 22 del regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, e' pervenuta dal Ministero della difesa l'imposizione del vincolo del segreto, l'Ufficio ne da' comunicazione al richiedente, diffidandolo ad osservare l'obbligo del segreto.

3. Entro novanta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma

2, puo' essere chiesta la trasformazione della domanda internazionale in una domanda nazionale che assume la stessa data di quella internazionale; se la trasformazione non viene richiesta, la domanda si intende ritirata.

Art. 155.

Deposito di domande internazionali di disegni e modelli

1. Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il

domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli direttamente ((presso)) l'Ufficio internazionale oppure presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dell'Accordo dell'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925, e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744, e di seguito chiamato: Accordo.

2. La domanda presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo'

anche essere inviata in plico raccomandato con avviso di ricevimento.

3. La data di deposito della domanda e' quella dell'articolo 6,

comma 2, dell'Accordo.

4. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni

dell'Accordo e del relativo regolamento di esecuzione, oltre che alle istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio internazionale, ed essere redatta in lingua francese o inglese su formulari predisposti dall'Ufficio internazionale.

Art. 156.

Domanda di registrazione di marchio

1. La domanda di registrazione di marchio deve contenere:

a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;

b) la eventuale rivendicazione della priorita' ovvero della data da cui decorrono gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento di conversione di precedente domanda comunitaria o di registrazione internazionale ai sensi del protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169;

((c) la rappresentazione del marchio, che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b);))

d) l'elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio e' destinato a contraddistinguere, raggruppati secondo le classi della classificazione di cui all'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, testo di Ginevra del 13 maggio 1977, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243. ((I prodotti e i servizi per i quali e' chiesta la protezione sono identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorita' competenti e agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, l'ambito della protezione richiesta.))

2. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201.

Art. 157.

Domanda di registrazione di marchio collettivo ((o di certificazione))

1. Alla domanda di registrazione per marchio collettivo ((o di certificazione)) ((e' allegata)) oltre ai documenti di cui all'articolo 156, commi 1 e 2, anche copia dei regolamenti di cui all'articolo 11 ((e all'articolo 11-bis)).

((1-bis. Il regolamento d'uso dei marchi collettivi di cui all'articolo 11 contiene le seguenti indicazioni:

a) il nome del richiedente;

b) lo scopo dell'associazione di categoria o lo scopo per il quale e' stata costituita la persona giuridica di diritto pubblico;

c) i soggetti legittimati a rappresentare l'associazione di categoria o la persona giuridica di diritto pubblico;

d) nel caso di associazione di categoria, le condizioni di ammissione dei membri;

e) la rappresentazione del marchio collettivo;

f) i soggetti legittimati ad usare il marchio collettivo;

g) le eventuali condizioni d'uso del marchio collettivo, nonche' le sanzioni per le infrazioni regolamentari;

h) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio collettivo, ivi comprese, se del caso, le eventuali limitazioni introdotte a seguito dell'applicazione della normativa in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche, specialita' tradizionali garantite, menzioni tradizionali per vini;

i) se del caso, l'autorizzazione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio di cui all'articolo 11, comma 4.

1-ter. Il regolamento d'uso dei marchi di certificazione di cui all'articolo 11-bis contiene le seguenti indicazioni:

a) il nome del richiedente;

b) una dichiarazione attestante che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 11-bis;

c) la rappresentazione del marchio di certificazione;

d) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio di certificazione;

e) le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che devono essere certificate dal marchio di certificazione;

f) le condizioni d'uso del marchio di certificazione, nonche' le sanzioni previste per i casi di infrazione alle norme regolamentari;

g) le persone legittimate ad usare il marchio di certificazione;

h) le modalita' di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del marchio di certificazione da parte dell'organismo di certificazione.))

Art. 158.

Divisione della domanda di registrazione di marchio

1. Ogni domanda deve aver per oggetto un solo marchio.

2. Se la domanda riguarda piu' marchi, l'Ufficio italiano brevetti

e marchi invitera' l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda ad un solo marchio, con facolta' di presentare, per i rimanenti marchi, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva.

3. Ogni domanda di registrazione, avente per oggetto piu' prodotti

o servizi, puo' essere divisa dal richiedente in piu' domande parziali, nelle quali sono ripartiti i prodotti o i servizi della domanda iniziale, nei seguenti casi:

a) prima della decisione dell'ufficio relativo alla registrazione

del marchio;

b) durante ogni procedura di opposizione alla decisione

dell'ufficio di registrazione del marchio;

c) durante ogni procedura di ricorso ((contro la decisione

relativa alla registrazione del marchio)).

4. Le domande parziali conservano la data di deposito della domanda

iniziale e, se del caso, il beneficio del diritto di priorita'.

5 Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine

assegnato dall'ufficio.

Art. 159.

Domanda di rinnovazione di marchio

1. La domanda di rinnovazione di marchio di impresa deve essere fatta dal titolare o dal suo avente causa.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131.

3. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201.

4. Per i marchi registrati sulla base di una domanda di trasformazione di una domanda di marchio ((dell'Unione europea)) o di un marchio ((dell'Unione europea)), presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio ((dell'Unione europea)) e successive modificazioni, ovvero sulla base di una domanda di trasformazione di una registrazione internazionale, presentata ai sensi dell'articolo 9-quinquies del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, gli effetti della prima registrazione, ai fini della rinnovazione, decorrono rispettivamente dalla data di deposito della domanda di marchio ((dell'Unione europea)) o dalla data di registrazione internazionale.

5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131.

6. Se la domanda di rinnovazione o le tasse pagate si riferiscono soltanto ad una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio e' stato registrato, la registrazione viene rinnovata soltanto per i prodotti o i servizi di cui trattasi.

Art. 160.

Domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilita'

1. La domanda deve contenere:

a) l'identificazione del richiedente e del mandatario, se vi sia;

b) l'indicazione dell'invenzione o del modello, in forma di

titolo, che ne ((esprima)) brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo.

2. Una medesima domanda non puo' contenere la richiesta di piu'

brevetti, ne' di un solo brevetto per piu' invenzioni o modelli.

3. Alla domanda devono essere uniti:

((a) la descrizione e le rivendicazioni di cui all'articolo 51;))

b) i disegni dell'invenzione, ove sia possibile;

c) la designazione dell'inventore;

d) quando vi sia mandatario, anche l'atto di nomina ai sensi

dell'articolo 201;

e) in caso di rivendicazione di priorita' i documenti relativi.

((4. La descrizione dell'invenzione o del modello deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve essere seguita da una o piu' rivendicazioni. Queste ultime devono essere presentate, ove non siano state accluse alla descrizione al momento del deposito, entro il termine di due mesi dalla data della domanda. In tale caso resta ferma la data di deposito gia' riconosciuta.))

Art. 160-bis.

(( (Procedura nazionale della domanda internazionale). ))

((1. La richiesta di apertura della procedura nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 55, da presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi per la concessione del brevetto italiano per invenzione industriale o modello di utilita', deve essere accompagnata da:

a) una traduzione italiana completa della domanda internazionale come pubblicata;

b) i diritti di deposito previsti dalla Tabella A allegata al decreto 2 aprile 2007 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

2. Alla richiesta di cui al comma 1 si applicano le norme del presente codice, dei regolamenti attuativi e dei decreti sul pagamento dei diritti, in particolare in relazione alla ricevibilita' e integrazione delle domande, alla data attribuita alla domanda, alla presentazione di ulteriori documenti e traduzioni che potranno essere richiesti al fine delle procedure di esame e del mantenimento in vita dei titoli.

3. Per la richiesta di brevetto italiano per invenzione industriale basata su una domanda internazionale ai sensi del comma 1 dell'articolo 55 la ricerca di anteriorita' effettuata nella fase internazionale sostituisce la corrispondente ricerca prevista per la domanda nazionale, ferme restando le altre norme sull'esame previste dal presente codice.))

Art. 161.

Unicita' dell'invenzione e divisione della domanda


1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione.

2. Se la domanda comprende piu' invenzioni, l'Ufficio italiano

brevetti e marchi invitera' l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con facolta' di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva. ((Tale facolta' puo' essere esercitata dal richiedente, anche in mancanza dell'invito dell' Ufficio italiano brevetti e marchi, prima che quest'ultimo abbia provveduto alla concessione del brevetto.))

3. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine

assegnato dall'Ufficio.

Art. 162.

(( (Deposito, accesso e nuovo deposito di materiale biologico)


1. Se un'invenzione riguarda un materiale biologico non accessibile

al pubblico e che non puo' essere descritto nella domanda di brevetto in maniera tale da consentire ad un esperto in materia di attuare l'invenzione stessa oppure implica l'uso di tale materiale, la descrizione e' ritenuta sufficiente, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, soltanto se:

a) il materiale biologico e' stato depositato presso un ente di

deposito riconosciuto non oltre la data di presentazione della domanda di brevetto. Sono riconosciuti almeno gli enti di deposito internazionali che abbiano acquisito tale qualificazione ai sensi dell'articolo 7 del Trattato di Budapest, del 28 aprile 1977, ratificato con legge 14 ottobre 1985, n. 610, sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, di seguito denominato: 'Trattato di Budapest';

b) sulle caratteristiche del materiale biologico depositato la

domanda depositata fornisce tutte le informazioni rilevanti di cui dispone il depositante;

c) nella domanda di brevetto sono precisati il nome dell'ente di

deposito e il numero di registrazione del deposito.

2. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera c), possono essere

comunicate entro un termine di 16 mesi a decorrere dalla data di deposito della domanda o precedentemente nel caso di anticipata accessibilita' al pubblico o notifica a terzi ai sensi dell'articolo 53, commi 3 e 4.

3. Fermo restando il disposto dell'articolo 53, commi 2, 3 e 4,

l'accesso al materiale biologico depositato e' garantito mediante il rilascio di un campione. Su richiesta del depositante, il campione e' rilasciato solo ad un esperto indipendente:

a) a partire dalla data di accessibilita' al pubblico ai sensi

dell'articolo 53, comma 3, fino alla concessione del brevetto;

b) per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data del deposito

della domanda di brevetto, in caso di rifiuto o di ritiro di quest'ultima.

4. La consegna ha luogo esclusivamente se il richiedente si impegna

per la durata degli effetti del brevetto:

a) a non rendere accessibile a terzi campioni del materiale

biologico depositato o di materiali da esso derivati; e

b) ad utilizzare campioni del materiale biologico depositato o di

materiali da esso derivati esclusivamente a fini sperimentali, a meno che il richiedente o il titolare del brevetto non rinunci esplicitamente a tale impegno.

5. L'esperto designato e' responsabile solidalmente per gli abusi

commessi dal richiedente.

6. Se il materiale biologico depositato ai sensi del presente

articolo non e' piu' disponibile presso l'ente di deposito riconosciuto, e' consentito un nuovo deposito del materiale alle stesse condizioni previste dal Trattato di Budapest.

7. Ogni nuovo deposito deve essere accompagnato da una

dichiarazione firmata dal depositante attestante che il materiale biologico che e' oggetto del nuovo deposito e' identico a quello oggetto del deposito iniziale.))

Art. 163.

Domanda di certificato complementare per i medicinali e per i prodotti fitosanitari

1. La domanda di certificato deve essere depositata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi con riferimento alla autorizzazione di immissione in commercio del prodotto.

2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica almeno i seguenti dati concernenti la domanda di certificato:

a) nome e indirizzo del richiedente;

b) numero del brevetto di base;

c) titolo dell'invenzione;

d) numero e data dell'autorizzazione di immissione in commercio nonche' indicazione del prodotto la cui identita' risulta dall'autorizzazione stessa;

e) se del caso, numero e data della prima autorizzazione di immissione in commercio nella comunita'.

((2-bis. Fatto salvo il periodo transitorio di cui all'articolo 83 dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, i diritti conferiti da un certificato complementare di protezione basato su un brevetto europeo di cui all'articolo 56 sono quelli previsti dall'articolo 30 dell'Accordo medesimo.))

Art. 164.

Domanda di privativa per varieta' vegetale


1. La domanda di privativa per varieta' vegetale deve contenere:

a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se

vi sia;

b) l'indicazione in italiano ed in latino del genere o della

specie cui la varieta' appartiene;

c) la denominazione proposta, specificando se trattasi di codice

o di nome di fantasia;

d) il nome e la nazionalita' dell'autore della varieta' vegetale;

e) l'eventuale rivendicazione della priorita';

f) l'elenco dei documenti allegati.

2. Alla domanda devono essere uniti:

a) la descrizione della varieta' vegetale. In caso di varieta'

ibrida, a richiesta del costitutore, le informazioni relative ai componenti genealogici non sono messi a disposizione del pubblico dall'ufficio ricevente;

b) la riproduzione fotografica della varieta' vegetale e delle

sue ((caratteristiche)) specifiche;

c) ogni informazione e documentazione ritenuta utile ai fini

dell'esame della domanda, e, in particolare, i risultati degli esami in coltura eventualmente gia' intrapresi in Italia o all'estero. La documentazione redatta in lingua straniera e' corredata da una traduzione in lingua italiana, dichiarata conforme dal richiedente o dal suo mandatario;

d) la dichiarazione di cui all'articolo 165;

e) i documenti comprovanti le priorita' eventualmente

rivendicate;

f) quando vi sia mandatario, l'atto di nomina ai sensi

dell'articolo 201;

g) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS 13 AGOSTO 2010, N. 131)).

3. I documenti indicati ((al comma 2, lettere d), ed e),)) possono

essere depositati successivamente, ma non oltre il termine di sei mesi dal deposito della domanda. I documenti indicati al ((comma 2, lettera c),)) possono essere presentate successivamente ma non oltre la data d'inizio delle prove di coltivazione della varieta'.

4. La varieta' e' descritta in modo da mettere chiaramente in

evidenza in quale maniera essa e' stata ottenuta e quali sono i caratteri di natura morfologica o fisiologica che la differenziano da altre varieta' similari conosciute.

5. Nella descrizione e' indicata anche la denominazione proposta

dal costitutore.

6. Se trattasi di varieta' essenzialmente derivata ai sensi del

comma 4 dell'articolo 107, e' indicata la varieta' iniziale. Se trattasi di varieta' geneticamente modificata sono indicati l'origine e la natura della modifica genetica.

Art. 165.

Dichiarazione del costitutore

1. Il costitutore dichiara che:

a) la varieta' di cui chiede la protezione costituisce, a sua

conoscenza, una nuova, varieta' vegetale ai sensi dell'articolo 103 e presenta i requisiti della suddetta norma;

b) ha ottenuto l'autorizzazione dei titolari di altre nuove

varieta' vegetali eventualmente occorrenti per la produzione di quella richiesta;

c) s'impegna a fornire, a richiesta dei competenti organi del

Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito indicato con la sigla MIPAF, e nei termini da essi stabiliti, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa della varieta' destinato a consentire l'esame della stessa;

d) e' stata depositata per la stessa varieta' domanda di

protezione in altri Stati e quale ne sia stato l'esito;

e) rinuncia al marchio d'impresa eventualmente utilizzato,

qualora sia identico alla denominazione proposta per la varieta'.

Art. 166.

Domanda di denominazione varietale


1. La denominazione proposta per la nuova varieta':

a) ((deve rispettare le disposizioni di cui all'art. 63 del

regolamento (CE) n. 2100/94, del regolamento (CE) n. 637/2009 e occorrendo le linee guida del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varieta' vegetali;))

b) non deve risultare contraria alla legge, all'ordine pubblico e

al buon costume;

c) non deve contenere nomi geografici.

Art. 167.

Domanda di registrazione di disegni e modelli

1. La domanda deve contenere:

a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se

vi sia;

b) l'indicazione del disegno o modello, in forma di titolo ed

eventualmente l'indicazione delle caratteristiche dei prodotti che si intendono rivendicare.

2. Alla domanda devono essere uniti:

a) la riproduzione grafica del disegno o modello, o la

riproduzione grafica dei prodotti industriali la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo, o un campione dei prodotti stessi quando trattasi di prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni;

b) la descrizione del disegno o modello, se necessaria per

l'intelligenza del disegno o modello medesimo;

c) quando vi sia mandatario, l'atto di nomina ai sensi

dell'articolo 201;

d) in caso di rivendicazione di priorita' i documenti relativi.

Art. 168.

Domanda di registrazione delle topografie

1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola topografia di un

prodotto a semiconduttori e, qualora indichi una data di primo sfruttamento commerciale, corrispondere alla topografia esistente in detta data.

2. Alla domanda di registrazione debbono essere allegati:

a) una documentazione che consenta l'identificazione della

topografia, in conformita' alle prescrizioni del regolamento;

b) una dichiarazione attestante la data del primo atto di

sfruttamento commerciale della topografia qualora questa data sia anteriore a quella della domanda di registrazione. Se il richiedente e' persona diversa da chi ha effettuato il primo atto di sfruttamento commerciale, deve dichiarare il rapporto giuridico intercorso con quest'ultimo;

c) quando vi sia un mandatario l'atto di nomina ai sensi

dell'articolo 201;

d) l'eventuale designazione dell'autore o degli autori della

topografia.

3. E' consentita l'utilizzazione di termini tecnici stranieri

divenuti di uso corrente nel settore specifico.

Art. 169.

Rivendicazione di priorita'


1. Quando si rivendichi la priorita' di un deposito ai sensi

dell'articolo 4 si deve unire copia della domanda prioritaria da cui si rilevino il nome del richiedente, l'entita' e l'estensione del diritto di proprieta' industriale e la data in cui il deposito e' avvenuto.

2. Se il deposito e' stato eseguito da altri, il richiedente deve

anche dare la prova di essere successore o avente causa del primo depositante. ((Il documento di cessione del diritto di priorita' puo' consistere in una dichiarazione di cessione o avvenuta cessione ai sensi dell'articolo 196, comma 1, lettera a).))

3. Quando all'estero siano state depositate separate domande, in

date diverse, per le varie parti di uno stesso marchio e di tali parti si voglia rivendicare il diritto di priorita', per ognuna di esse, ancorche' costituiscano un tutto unico, deve depositarsi separata domanda. Ove con una sola domanda siano rivendicate piu' registrazioni o piu' depositi delle dette diverse parti di uno stesso marchio, alle nuove domande separate si applica l'articolo 158, commi 1, e 2.

4. Quando siano state depositate separate domande, in date diverse,

per le varie parti di una stessa invenzione, il diritto di priorita' puo' essere rivendicato con una unica domanda se vi sia unita' di invenzione. Nel caso che con una sola domanda siano rivendicati piu' depositi e non si riscontri l'unita' inventiva, alle nuove domande separate e' applicabile l'articolo 161.

5. Quando sia intervenuto il decreto ministeriale per la protezione

temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o su materiali inerenti alla prestazione del servizio, che hanno figurato in una esposizione e si rivendichino i diritti di priorita' per tale protezione temporanea, il richiedente deve allegare alla domanda di registrazione un certificato del comitato esecutivo o direttivo o della presidenza dell'esposizione, avente il contenuto prescritto nel relativo regolamento.

((5-bis. La rivendicazione di priorita' che non sia stata

presentata al momento del deposito della domanda di brevetto o modello di utilita' puo' essere presentata anche successivamente entro il termine di 16 mesi dalla data della prima priorita' rivendicata. Entro lo stesso termine il richiedente puo' correggere i dati di una precedente dichiarazione di priorita', fermo restando che, ove tale correzione modifichi la data della prima priorita' rivendicata, e questa data sia anteriore a quella originariamente indicata, il termine decorre dalla data effettiva di tale priorita', anziche' da quella originariamente indicata. La rivendicazione di priorita' che non sia stata presentata al momento della presentazione della domanda di disegno e modello o di marchio, puo' essere presentata entro il successivo termine di un mese per i disegni e modelli e di due mesi per i marchi dalla data di presentazione di detta domanda.

5-ter. L'istanza di correzione di cui al comma 5-bis relativa ad

una precedente dichiarazione di priorita' deve essere comunque depositata nel termine di quattro mesi dalla data di deposito della domanda di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilita'.))

6. La brevettazione o la registrazione vengono effettuate senza

menzione della priorita', qualora entro sei mesi dalla data di deposito della domanda non vengano prodotti, nelle forme dovute, i documenti di cui al comma 1. Per le invenzioni e i modelli di utilita' il termine per deposito di tali documenti e' di sedici mesi dalla data della domanda anteriore, di cui si rivendica la priorita', se tale termine e' piu' favorevole al richiedente.

7. Qualora la priorita' di un deposito compiuta agli effetti delle

convenzioni internazionali vigenti venga comunque rifiutata, nel titolo di proprieta' industriale deve farsi analoga annotazione del rifiuto.

8. La rivendicazione di priorita' nella domanda di privativa per

nuova varieta' vegetale e' rifiutata se e' effettuata dopo il termine di dodici mesi dalla data di deposito della prima domanda e se il richiedente non ne ha diritto. Qualora priorita' sia rifiutata non se ne fa menzione nella privativa.

Art. 170.

Esame delle domande


1. L'esame delle domande, delle quali sia stata riconosciuta la regolarita' formale, e' rivolto ad accertare:

a) per i marchi: se puo' trovare applicazione l'articolo 11 quando si tratta di marchi collettivi ((o l'articolo 11-bis quando si tratta di marchi di certificazione)); se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 13, comma 1, e 14, comma 1, ((a), b), c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies))); se concorrono le condizioni di cui all'articolo 3;

b) per le invenzioni ed i modelli di utilita' che l'oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto dagli articoli 45, 50 e 82, inclusi i requisiti di validita', ove sia disciplinata con decreto ministeriale la ricerca delle anteriorita' e in ogni caso qualora l'assenza di essi risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio.

c) per i disegni e modelli che l'oggetto della domanda sia conforme alle prescrizioni dell'articolo 31 e dell'articolo 33-bis;

d) per le varieta' vegetali, i requisiti di validita' previsti nella sezione VIII del capo II del codice, nonche' l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 della stessa sezione. L'esame di tali requisiti e' compiuto dal Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale formula parere vincolante, avvalendosi della commissione di cui ai commi 3-bis e seguenti. La Commissione opera osservando le norme di procedura dettate con apposito regolamento di funzionamento. Al fine di accertare la permanenza dei requisiti, il Ministero delle politiche agricole e forestali puo' chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo;

e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori, che l'oggetto della domanda sia conforme a quello previsto dall'articolo 87, esclusi i requisiti di validita' fino a quando non si sia provveduto a disciplinare l'esame con decreto ministeriale.

2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli ed a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che utilizzano denominazioni geografiche, l'Ufficio trasmette l'esemplare del marchio ed ogni altra documentazione al Ministero delle politiche agricole e forestali, che esprime il parere di competenza entro dieci giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.

((2-bis. L'esame delle modifiche al regolamento d'uso di marchi collettivi o di marchi di certificazione e' rivolto ad accertare se possono trovare applicazione le disposizioni previste rispettivamente all'articolo 11 e all'articolo 11-bis. Le modifiche del regolamento d'uso acquistano efficacia soltanto a decorrere dalla data di iscrizione di tali modifiche nel registro.

2-ter. L'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio ove questa risulti essere il motivo in base al quale e' stata proposta:

a) un'opposizione ad una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea;

b) un'azione di revoca di una registrazione dell'Unione europea;

c) un'istanza di decadenza o nullita' ad una domanda di marchio dell'Unione europea;

d) un'azione di decadenza di una registrazione dell'Unione europea.))

3. Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede ai sensi dell'articolo 173, comma 7.

3-bis. Il parere vincolante sui requisiti di validita' previsti nella sezione VIII del capo II del Codice, nonche' sulla osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 e' espresso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per mezzo di una Commissione consultiva composta da:

a) direttore generale della competitivita' per lo sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che la presiede;

b) responsabile dell'Ufficio biotecnologie, sementi e registri di varieta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, in caso di impedimento del presidente, ne fa le veci;

c) responsabile dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, competente in materia di privative per nuove varieta' vegetali;

d) esaminatore tecnico dell'Ufficio italiano brevetti e marchi;

e) funzionario dell'Ufficio biotecnologie, sementi e registri di varieta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

f) direttore di un Istituto di ricerca e sperimentazione agraria, designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

3-ter. Per i membri di cui al comma 3-bis, lettere da b) ad f), e' richiesta la designazione di un supplente.

3-quater. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal funzionario del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui al comma 1, lettera e).

3-quinquies. La commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere confermati; la partecipazione avviene a titolo gratuito senza corresponsione di emolumenti e al suo funzionamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3-sexies. Su richiesta motivata del presidente possono essere chiamati a fare parte della commissione, di volta in volta e per l'esame di specifiche questioni, esperti qualificati nella materia.

3-septies. La commissione, prima di esprimere il proprio parere, puo' sentire, di propria iniziativa o su loro richiesta, gli interessati o i loro rappresentanti.

3-octies. Il parere e' corredato con la indicazione delle sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite nonche' dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi ed osservazioni del richiedente.

3-nonies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le disposizioni attuative del Codice della proprieta' industriale in materia di nuove varieta' vegetali, comprensive delle disposizioni relative alla nomina ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3-bis.

Art. 170-bis

(( (Adempimenti in materia di invenzioni biotecnologiche)


1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, in sede di valutazione

della brevettabilita' di invenzioni biotecnologiche, al fine di garantire quanto previsto dall'articolo 81-quinquies, comma 1, lettera b), puo' richiedere il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie.

2. La provenienza del materiale biologico di origine animale o

vegetale, che sta alla base dell'invenzione, e' dichiarata all'atto della richiesta di brevetto sia in riferimento al Paese di origine, consentendo di accertare il rispetto della legislazione in materia di importazione e di esportazione, sia in relazione all'organismo biologico dal quale e' stato isolato.

3. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione che ha per

oggetto o utilizza materiale biologico di origine umana deve essere corredata dell'espresso consenso, libero e informato, a tale prelievo e utilizzazione, della persona da cui e' stato prelevato tale materiale, in base alla normativa vigente.

4. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione, che ha per

oggetto o utilizza materiale biologico contenente microrganismi o organismi geneticamente modificati, deve essere corredata da una dichiarazione che garantisca l'avvenuto rispetto degli obblighi riguardanti tali modificazioni, derivanti dalle normative nazionali o comunitarie, ed in particolare dalle disposizioni di cui al comma 6 e di cui ai decreti legislativi 12 aprile 2001, n. 206, e 8 luglio 2003, n. 224.

5. In materia di invenzioni biotecnologiche l'utilizzazione da

parte dell'agricoltore, per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio nella sua azienda, di materiale brevettato di origine vegetale, avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994.

6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, sono disciplinati l'ambito e le modalita' per l'esercizio della deroga di cui al paragrafo 2 dell'articolo 11 della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, riguardante la vendita o altra forma di commercializzazione di bestiame di allevamento o di altro materiale di riproduzione di origine animale, da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso. In particolare, il decreto prevede il divieto della ulteriore vendita del bestiame in funzione di un'attivita' di produzione commerciale, a meno che gli animali dotati delle stesse proprieta' siano stati ottenuti mediante mezzi esclusivamente biologici e ferma restando la possibilita' di vendita diretta da parte dell'allevatore per soggetti da vita rientranti nella normale attivita' agricola.

7. Qualora rilevi l'assenza delle condizioni di brevettabilita'

dell'invenzione biotecnologica o il mancato deposito delle dichiarazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede ai sensi dell'articolo 173, comma 7, e, nel caso di riscontrata assenza delle condizioni di brevettabilita' di cui agli articoli 81-quater, 81-quinquies ed all'articolo 162, respinge la domanda.))

Art. 170-ter

(( (Sanzioni)


1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, al fine di

brevettare una invenzione, utilizza materiale biologico di origine umana, essendo a conoscenza del fatto che esso e' stato prelevato ovvero utilizzato per tali fini senza il consenso espresso di chi ne puo' disporre, e' punito e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 1.000.000 di euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nella

dichiarazione di cui all'articolo 170-bis, comma 2, attesta falsamente la provenienza del materiale biologico di origine animale o vegetale, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 di euro.

3. Chiunque, nella domanda di brevetto di una invenzione che

utilizza materiale biologico contenente microrganismi o organismi geneticamente modificati, attesta, contrariamente al vero, il rispetto degli obblighi di legge riguardanti tali modificazioni, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 di euro.

4. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti dal presente

articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie sono determinate nella loro entita', tenendo conto, oltre che dei criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, delle specifiche qualita' personali nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce.

5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente

articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.))

Art. 171.

Esame dei marchi internazionali

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l'esame dei marchi

internazionali designanti l'Italia conformemente alle norme relative ai marchi nazionali, ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a).

2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, se ritiene che il marchio

non possa essere registrato in tutto o in parte, ovvero se e' stata presentata opposizione da parte di terzi ai sensi dell'articolo 176:, provvede, ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424 o del relativo protocollo del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, all'emissione di un rifiuto provvisorio della registrazione internazionale e ne da' comunicazione all'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale.

3. Il rifiuto provvisorio ai sensi del comma 2 e' emesso entro un

anno per le registrazioni internazionali basate sull'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e diciotto mesi per quelle basate sul relativo Protocollo. I termini decorrono dalle date rispettivamente indicate nelle citate Convenzioni internazionali.

4. In caso di rifiuto provvisorio, la protezione del marchio e' la

medesima di quella di una domanda di marchio depositata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

5. Entro il termine perentorio all'uopo fissato dall'Ufficio

italiano brevetti e marchi, il titolare di una registrazione internazionale, per la quale sia stato comunicato all'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale un rifiuto provvisorio, tramite un mandatario nominato ai sensi dell'articolo 201, puo' presentare le proprie deduzioni, ovvero richiedere copia dell'atto di opposizione sulla base del quale e' stato emesso il rifiuto provvisorio. In tale ultimo caso, se il titolare della registrazione internazionale richiede la copia nel termine prescritto, l'Ufficio comunica alle parti l'avviso di cui all'articolo 178, comma 1, e applica le altre norme sulla procedura di opposizione di cui agli articoli 178 e seguenti.

6. Qualora entro il termine di cui al comma 5, il titolare della

registrazione internazionale non presenti le proprie deduzioni, ovvero non richieda copia dell'atto di opposizione secondo le modalita' prescritte, l'Ufficio italiano brevetti e marchi emette il rifiuto definitivo.

7. L'Ufficio italiano brevetti e marchi comunica all'Organizzazione

mondiale della proprieta' intellettuale le decisioni definitive relative ai marchi internazionali designanti l'Italia.

8. Nel caso che il marchio designante l'Italia in base al

protocollo di Madrid sia successivamente radiato in tutto o in parte su richiesta dell'ufficio di proprieta' industriale d'origine, il suo titolare puo' depositare una domanda di registrazione per lo stesso segno presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. Tale domanda ha effetto dalla data di registrazione internazionale, con l'eventuale priorita' riconosciuta, o da quella dell'iscrizione dell'estensione territoriale concernente l'Italia.

9. La domanda e' depositata nel termine perentorio di tre mesi a

decorrere dalla data di radiazione della registrazione internazionale e puo' riguardare solo i prodotti e servizi in essa compresi relativamente all'Italia.

10. Alla domanda si applicano le disposizioni vigenti per le

domande nazionali.

Art. 172.

Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda

1. Il richiedente puo' sempre ritirare la domanda durante la

procedura di esame e nel caso dei marchi, anche durante la procedura di opposizione, prima che l'Ufficio italiano brevetti e marchi abbia provveduto alla concessione del titolo.

2. Il richiedente, prima che l'Ufficio italiano brevetti e marchi

abbia provveduto alla concessione del titolo o deciso in merito ad una istanza o ad una opposizione, o comunque prima che la Commissione dei ricorsi, nei casi in cui sia stato interposto ricorso abbia provveduto, ha facolta' di correggere, negli aspetti non sostanziali, la domanda originariamente depositata o ogni altra istanza ad essa relativa, nonche', nel caso di domanda di brevetto per invenzione o modello di utilita', di integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati e, nel caso di domanda di marchio, di limitare o precisare i prodotti e i servizi originariamente elencati.

3. Il richiedente, su invito dell'Ufficio italiano brevetti e

marchi, deve completare o rettificare la documentazione ove sia necessario per l'intelligenza del diritto di proprieta' industriale o per meglio determinare l'ambito della tutela richiesta.

4. Qualora siano necessari gli accertamenti di cui all'articolo

170, comma 1, lettera d), il Ministero delle politiche agricole e forestali invita il richiedente a presentare il materiale di riproduzione o di moltiplicazione della varieta' e, nel caso di varieta' ibride, puo' richiedere, ove necessario, anche la consegna del materiale dei componenti genealogici. Gli istituti e gli enti designati per gli accertamenti rilasciano ricevuta del materiale loro consegnato. Se il materiale e' consegnato in quantita' insufficiente o qualitativamente non idoneo, gli istituti e gli enti anzidetti redigono apposito processo verbale da trasmettere al Ministero delle politiche agricole e forestali.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto

con gli enti e gli organismi responsabili delle prove, puo', anche su richiesta del titolare della domanda o di terzi, disporre che siano effettuate visite presso i campi per fare prendere visione delle prove agli interessati. Gli enti e gli organismi responsabili delle prove, ove lo ritengano necessario, invitano il titolare della domanda a visitare i campi prova. L'ente o l'organismo designato trasmette, al termine delle prove, un rapporto sui risultati ottenuti al Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale, in caso di dubbi sui risultati medesimi, puo' disporre la ripetizione delle prove. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, sulla base del rapporto d'esame, redige la descrizione ufficiale della varieta'.

L'Ufficio, ricevuta dal Ministero delle politiche agricole e forestali la descrizione ufficiale, la trasmette al costitutore, assegnandogli un termine per le osservazioni.

6. L'Ufficio italiano brevetti e marchi deve conservare la

documentazione relativa alla domanda iniziale, fare risultare la data di ricezione delle modifiche o integrazioni ed adottare ogni altra opportuna modalita' cautelare.

Art. 173.

Rilievi


1. I rilievi ai quali dia luogo l'esame delle domande e delle

istanze devono essere comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine per la risposta non inferiore a due mesi dalla data di ricezione della comunicazione.

2. Le osservazioni dei terzi ed i rilievi ai quali dia luogo

l'esame della domanda di privativa per nuova varieta' vegetale sono comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine, non superiore a sei mesi, per la risposta. Nel caso in cui il rilievo riguardi la denominazione, la nuova proposta e' corredata da una dichiarazione integrativa includente anche la dichiarazione di cui alla lettera e), del comma 1, dell'articolo 165. L'ufficio ed il Ministero delle politiche agricole e forestali si comunicano reciprocamente le osservazioni ed i rilievi trasmessi al richiedente e le risposte ricevute.

3. Quando, a causa di irregolarita' nel conferimento del mandato,

di cui all'articolo 201, il mancato adempimento ai rilievi comporta il rigetto delle domande e delle istanze connesse, il rilievo deve essere comunicato al richiedente.

4. Quando il termine sia decorso senza che sia pervenuta risposta

ai rilievi, la domanda o l'istanza e' respinta con provvedimento, da notificare al titolare della domanda stessa o dell'istanza con raccomandata con avviso di ricevimento. Tuttavia, se il rilievo concerne la rivendicazione di un diritto di priorita', la mancata risposta comporta esclusivamente la perdita di tale diritto.

5. La domanda di privativa per nuova varieta' vegetale e'

rifiutata:

a) in caso di mancata risposta ai rilievi dell'ufficio e del

Ministero delle politiche agricole e forestali nei termini

stabiliti;

b) in caso di mancata consegna dei materiali per le prove

varietali ai sensi dell'articolo 165, comma 1, lettera c), salvo che la mancata consegna sia dipesa da causa di forza maggiore;

c) in caso di assenza di uno dei requisiti previsti dall'articolo

170, comma 1, lettera d).

6. Se la domanda di privativa per nuova varieta' vegetale non e'

accolta o se essa e' ritirata, il compenso dovuto per i controlli tecnici e' rimborsato solo quando non siano gia' stati avviati i controlli tecnici suddetti.

7. Prima di respingere in tutto o in parte una domanda o una

istanza ad essa connessa, per motivi che non siano stati oggetto di rilievi ai sensi del comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi assegna al richiedente il termine di due mesi per formulare osservazioni. Scaduto detto termine, se non sono state presentate osservazioni o l'Ufficio ritiene di non potere accogliere quelle presentate, la domanda o l'istanza e' respinta in tutto o in parte.

8. Per le domande di brevetto internazionale l'Ufficio italiano

brevetti e marchi, compiuto l'accertamento di cui all'articolo 14 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, invita il richiedente ad effettuare le eventuali correzioni ((...)), fissando all'uopo un termine non superiore a mesi tre, ferma restando l'osservanza del termine per la trasmissione dell'esemplare originale della domanda internazionale, previsto dalla regola 22 del regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti. L'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara che la domanda s'intende ritirata nelle ipotesi previste dall'articolo 14 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.

9. Qualora la domanda sia accolta, l'Ufficio italiano brevetti e

marchi provvede alla concessione del titolo.

10. I fascicoli degli atti e dei documenti relativi alle domande di

brevettazione o di registrazione ((, nonche' le raccolte dei titoli di proprieta' industriale e le raccolte delle domande)) sono conservati dall'Ufficio italiano brevetti e marchi fino a dieci anni dopo l'estinzione dei diritti corrispondenti. Dopo la scadenza di tale termine l'Ufficio puo' distruggere i fascicoli anche senza il parere dell'Archivio centrale di Stato, previa acquisizione informatica su dispositivi non alterabili degli originali, ((degli atti e dei documenti in essi contenuti)).

Sezione II
Osservazioni sui marchi d'impresa e opposizioni alla registrazione dei marchi

Art. 174.

Osservazioni e opposizioni alla registrazione del marchio

1. Le domande di marchio ritenute registrabili ai sensi

dell'articolo 170, comma 1, lettera a), le registrazioni di marchio effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 179, comma 2, ed i marchi internazionali, designanti l'Italia, possono essere oggetto di osservazioni e di opposizioni in conformita' alle norme di cui ai successivi articoli.

Art. 175.

Deposito delle osservazioni dei terzi


((1. Qualsiasi interessato puo', senza con cio' assumere la

qualita' di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all'Ufficio italiano brevetti e marchi osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso d'ufficio dalla registrazione.))

2. Le osservazioni, se ritenute pertinenti e rilevanti, sono

dall'Ufficio italiano brevetti e marchi comunicate al richiedente che puo' presentare le proprie deduzioni entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione.

3. Nel caso di marchio internazionale, le osservazioni sono

considerate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi solo al fine dell'esame di cui all'articolo 170, comma 1, lettera a).

Art. 176.

Deposito dell'opposizione


1. 1 soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 177 possono presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi opposizione avverso gli atti di cui alle lettere a), b) e c), la quale, a pena di inammissibilita', deve essere scritta, motivata e documentata entro il termine perentorio di tre mesi:

a) dalla data di pubblicazione di una domanda di registrazione, ritenuta registrabile ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a), ovvero ritenuta registrabile in base a sentenza di accoglimento passata in giudicato;

b) dalla data di pubblicazione della registrazione di un marchio, la cui domanda non e' stata pubblicata ai sensi dell'articolo 179, comma 2;

c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale nella Gazette de l'Organisation Mondiale de la Propriete' Intellectuelle des Marques Internationales.

2. L'opposizione, che puo' riguardare una sola domanda o registrazione di marchio, e' ricevibile solo se redatta in lingua italiana e deve contenere a pena di inammissibilita':

a) in relazione al marchio oggetto dell'opposizione, l'identificazione del richiedente, il numero e la data della domanda ((o)) della registrazione e i prodotti ed i servizi contro cui e' proposta l'opposizione;

b) in relazione al marchio o diritto dell'opponente, l'identificazione del marchio o dei marchi anteriori di cui all'articolo 12, comma 1, lettere ((c),)) d) ed e), nonche' dei prodotti e servizi sui quali e' basata l'opposizione oppure del diritto di cui all'articolo 8;

c) i motivi su cui si fonda l'opposizione.

((c-bis) se e' stato nominato un mandatario, l'atto di nomina, ai sensi dell'articolo 201, o la dichiarazione di riserva di deposito ad esso relativa. Se e' formulata riserva, l'atto di nomina e' depositato entro il termine perentorio di due mesi dalla data del deposito dell'opposizione.))

3. L'opposizione si considera ritirata se non e' comprovato il pagamento dei diritti di opposizione entro i termini e con le modalita' stabiliti dal decreto di cui all'articolo 226.

4. Chi presenta l'opposizione deve depositare entro il termine perentorio di due mesi dalla data di scadenza del termine per il raggiungimento di un accordo di conciliazione di cui all'articolo 178, comma 1:

a) copia della domanda o del certificato di registrazione del marchio ((, della denominazione di origine o della indicazione geografica)) su cui e' basata l'opposizione, ove non si tratti di domande o di certificati nazionali e, se del caso, la documentazione relativa al diritto di priorita' o di preesistenza di cui esso beneficia, nonche' la loro traduzione in lingua italiana; nel caso della preesistenza, questa deve essere gia' stata rivendicata in relazione a domanda od a registrazione di marchio ((dell'Unione europea));

b) ogni altra documentazione a prova dei fatti addotti;

c) la documentazione necessaria a dimostrare la legittimazione a presentare opposizione, qualora il marchio anteriore non risulti a suo nome dal Registro tenuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi ((, ovvero nei casi di cui all'articolo 177, comma 1, lettere d-bis) e d-ter)));

d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2019, N. 15)).

5. Con l'opposizione possono farsi valere gli impedimenti alla registrazione del marchio previsti dall'articolo 12, comma 1, lettere ((c), d), e) ed f), e dall'articolo 14, comma 1, lettera c)-bis)), per tutti o per una parte dei prodotti o servizi per i quali e' stata chiesta la registrazione, e la mancanza del consenso alla registrazione da parte degli aventi diritto di cui all'articolo 8.

Art. 177.

Legittimazione all'opposizione

1. Sono legittimati all'opposizione:

a) il titolare di un marchio gia' registrato nello Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore;

b) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in forza di un diritto di priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza;

c) il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio;

d) le persone, gli enti e le associazioni di cui all'articolo 8.

((d-bis) i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine ovvero da una indicazione geografica;

d-ter) il soggetto che ha depositato la domanda di protezione di una denominazione di origine ovvero di una indicazione geografica, non ancora concessa al momento della presentazione dell'opposizione.))

Art. 178.

Esame dell'opposizione e decisioni


1. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 176, comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilita' e l'ammissibilita' dell'opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, comunica detta opposizione al richiedente ]a registrazione con l'avviso, anche all'opponente, della facolta' di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabili su istanza comune delle parti fino al termine massimo previsto dal regolamento di attuazione del presente Codice.

2. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il richiedente che abbia ricevuto la documentazione di cui all'articolo 176, commi 2 e 4, lettere a), b) e c), puo' presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine all'uopo fissato dall'Ufficio ((e contestualmente presentare istanza di cui al comma 4)).

3. Nel corso del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo', in ogni momento, invitare le parti a presentare nel termine da esso fissato ((, in ogni caso non superiore a trenta giorni e non prorogabile,)) ulteriori documenti, deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti.

4. Su istanza del richiedente, l'opponente che ((fondi l'opposizione su un)) marchio anteriore registrato da almeno cinque anni ((dalla data di deposito o di priorita' del marchio oggetto dell'opposizione,)) fornisce i documenti idonei a provare che tale marchio e' stato oggetto di uso effettivo, da parte sua o con il suo consenso, per i prodotti e servizi per i quali e' stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione ((nel corso del quinquennio precedente la data di deposito o priorita' del marchio opposto,)), o che vi siano i motivi legittimi per la mancata utilizzazione. In mancanza di tale prova, da fornire entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'istanza da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, l'opposizione e' respinta. Se l'uso effettivo e' provato solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore e' stato registrato, esso, ai soli fini dell'esame dell'opposizione, si considera registrato solo per quella parte di prodotti o servizi.

((4-bis. Il comma 4 si applica anche nel caso in cui il marchio d'impresa anteriore sia un marchio dell'Unione europea. In tal caso l'uso effettivo del marchio dell'Unione europea e' determinato a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea.))

5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2019, N. 15)).

6. In caso di opposizioni relative allo stesso marchio, le opposizioni successive alla prima sono riunite a questa.

7. Al termine del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi accoglie l'opposizione stessa respingendo la domanda di registrazione in tutto o in parte se risulta che il marchio non puo' essere registrato per la totalita' o per una parte soltanto dei prodotti e servizi indicati nella domanda; in caso contrario respinge l'opposizione. Nel caso di registrazione internazionale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi emette rifiuto definitivo parziale o totale ovvero respinge l'opposizione, dandone comunicazione all'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI).

((7-bis. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, con il provvedimento di cui al comma 7, pone a carico del richiedente, se soccombente, il rimborso dei diritti di opposizione. Le spese di rappresentanza professionale nel procedimento sono liquidate a carico della parte soccombente, a domanda, nella misura massima individuata con decreto del Ministero dello sviluppo economico.))

Art. 179.

Estensione della protezione


1. Se il richiedente intende estendere la protezione del marchio

all'estero ai sensi dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424 ((oppure in uno Stato estero che esige la preventiva registrazione del marchio italiano)), l'Ufficio italiano brevetti e marchi, anche se e' gia' stata proposta un'opposizione, procede alla registrazione ed effettua le relative annotazioni.

2. Se la domanda di marchio, di cui al comma 1, non e' gia' stata

pubblicata, la pubblicazione della registrazione e' accompagnata, in tale caso, dall'avviso che tale pubblicazione e' termine iniziale per l'opposizione. L'accoglimento dell'opposizione determina la radiazione totale o parziale del marchio.

Art. 180.

Sospensione della procedura di opposizione


1. Il procedimento di opposizione e' sospeso:

a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di pervenire ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 178, comma 1;

b) se l'opposizione e' basata su una domanda di marchio, fino alla registrazione di tale marchio;

c) se l'opposizione e' basata su un marchio internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di un opposizione avverso la registrazione di tale marchio, ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione;

d) se l'opposizione e' proposta avverso un marchio nazionale oggetto di riesame in seguito ad osservazioni di cui all'articolo 175, comma 2, fino a quando si sia concluso il relativo procedimento di riesame;

((d-bis) se l'opposizione e' basata su una domanda di protezione di una denominazione di origine ovvero di una indicazione geografica, fino alla protezione;))

e) se e' pendente un giudizio di nullita' o di decadenza del marchio sul quale si fonda l'opposizione o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione a norma dell'articolo 118, fino al passaggio in giudicato della sentenza, laddove il richiedente la registrazione depositi apposita istanza.

e-bis) negli altri casi previsti dal regolamento di attuazione del presente Codice.

((e-ter) se e' pendente un procedimento di cancellazione della denominazione di origine protetta ovvero della indicazione geografica protetta, fino al termine in cui la decisione della Commissione europea diviene definitiva;))

2. Su istanza del richiedente la registrazione, la sospensione di cui al comma 1, lettera e), puo' essere successivamente revocata.

3. Se l'opposizione e' sospesa ai sensi del comma 1, lettere b),c),d) ed (( e-bis) )), l'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale.

3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2019, N. 15)).

Art. 181.

Estinzione della procedura di opposizione


1. La procedura di opposizione si estingue se:

a) il marchio sul quale si fonda l'opposizione e' stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato;

((a-bis) la domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica sulla quale si fonda l'opposizione e' ritirata o rigettata;

a-ter) la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta sulla quale si fonda l'opposizione e' cancellata;))

b) le parti hanno raggiunto l'accordo di cui all'articolo 178, comma 1;

c) l'opposizione e' ritirata;

d) la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, e' ritirata o rigettata con decisione definitiva;

e) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell'articolo 177.

((e-bis) la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, e' stata limitata cancellando i prodotti o servizi contro cui e' stata fatta opposizione;

e-ter) e' venuto meno l'interesse ad agire.))

Art. 182.

(( (Ricorso)


1. Il provvedimento con il quale l'Ufficio italiano brevetti e

marchi dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di opposizione ovvero accoglie, anche parzialmente, o respinge l'opposizione, e' comunicato alle parti, le quali, entro il termine di cui all'articolo 135, comma 1, hanno facolta' di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi, di cui all'articolo 135.))

Art. 183.

Nomina degli esaminatori


1. Le opposizioni sono decise da funzionari nominati per un periodo

di due anni con decreto del direttore generale tra gli appartenenti alla carriera direttiva o dirigenziale dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e muniti di laurea in giurisprudenza. ((Gli esaminatori che hanno partecipato all'esame delle domande o delle registrazioni di marchi, oggetto di opposizione non possono decidere sulle opposizioni suddette.))

2. La nomina all'incarico di esaminatore giudicante, di cui al

comma 1, rinnovabile e retribuita con compenso da stabilirsi con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' riservata a coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, hanno frequentato con esito favorevole, apposito corso di formazione da organizzarsi da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

3. Se il numero dei funzionari nominati ai sensi dei commi 1 e 2 e'

inadeguato in relazione alle opposizioni depositate, possono essere nominati anche funzionari scelti fra il personale del Ministero delle attivita' produttive, a parita' di requisiti e formazione, oppure esperti con notoria conoscenza della materia.

4. Il numero complessivo dei funzionari designati per l'esame delle

opposizioni non puo' superare le trenta unita'.

Art. 184.

Entrata in vigore della procedura di opposizione

1. Le norme sul procedimento di opposizione entrano in vigore con il successivo decreto del Ministro delle attivita' produttive che ne stabilisce le modalita' di applicazione.

((Sezione II-Bis))
((Decadenza e nullita' dei marchi d'impresa registrati))

Art. 184-bis.

(( (Deposito dell'istanza di decadenza o nullita'). ))


((1. Fatta salva la proponibilita' dell'azione davanti all'autorita' giudiziaria ai sensi dell'articolo 120, i soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 184-ter possono presentare istanza, scritta e motivata, all'Ufficio italiano brevetti e marchi per l'accertamento della decadenza o la dichiarazione di nullita' di un marchio d'impresa registrato.

2. Nei casi di cui al comma 1, la decadenza puo' essere fatta valere per i motivi di cui agli articoli 13, comma 4, 14, comma 2, lettera a) e 24.

3. Nei casi di cui al comma 1, la nullita' del marchio puo' essere chiesta per i seguenti motivi:

a) il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato in quanto non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 7, 9, 10, comma 1, 13, commi 1, 2 e 3, 14, comma 1, lettere a), b), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies) e d);

b) il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato a causa dell'esistenza di un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere c), d), e) ed f);

c) la domanda di registrazione del marchio d'impresa e' stata presentata dall'agente o dal rappresentante senza il consenso del titolare o un giustificato motivo.

4. L'istanza di decadenza o di nullita', che puo' riguardare una sola registrazione di marchio, e' ricevibile se redatta in lingua italiana e contiene a pena di inammissibilita':

a) in relazione al marchio di cui si chiede la dichiarazione di decadenza o di nullita', l'identificazione del titolare, il numero e la data di registrazione;

b) in relazione al diritto dell'istante, quando tale diritto sia requisito di legittimazione attiva ai sensi dell'articolo 184-ter, l'identificazione del marchio, della denominazione di origine, della indicazione geografica, della menzione tradizionale per vino, della specialita' tradizionale garantita, della denominazione di varieta' vegetale o di altro diritto esclusivo anteriore;

c) i motivi su cui si fonda la domanda e, nel caso di cui al comma 3, lettera c), l'eventuale istanza di trasferimento a proprio nome dell'attestato di registrazione del marchio a far data dal momento del deposito.

5. L'istanza di decadenza o di nullita' contiene altresi', in relazione al marchio di cui si chiede la dichiarazione di decadenza o di nullita', l'indicazione dei prodotti ed i servizi contro cui e' proposta l'istanza di decadenza o la nullita'; in mancanza di tale indicazione l'istanza e' considerata diretta contro tutti i prodotti o i servizi contemplati dal marchio impugnato.

6. L'istanza di decadenza o di nullita' si considera ritirata se non e' comprovato il pagamento dei diritti di deposito delle domande di decadenza o nullita' entro i termini e con le modalita' stabiliti dal decreto di cui all'articolo 226.

7. All'istanza di decadenza o di nullita' sono allegati:

a) i documenti a prova dei fatti addotti;

b) la documentazione volta a dimostrare la legittimazione a presentare la domanda di decadenza o di nullita', ove necessaria;

c) l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201, se e' stato nominato un mandatario.

8. L'istanza di decadenza o di nullita' puo' essere presentata sulla base di uno o piu' diritti anteriori, a condizione che appartengano tutti allo stesso titolare.

9. L'istanza di decadenza o di nullita' e' improcedibile qualora, su una domanda con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, sia stata pronunciata una decisione o sia pendente un procedimento dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi o all'autorita' giudiziaria adita ai sensi dell'articolo 122.

10. Fuori dal caso di cui al comma 9, qualora un'istanza di decadenza o di nullita' sia presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi in pendenza di un procedimento, amministrativo o giudiziario, connesso per l'oggetto, la trattazione dell'istanza puo' essere sospesa fino a che il procedimento pendente sia definito con provvedimento amministrativo inoppugnabile o con sentenza passata in cosa giudicata. In tal caso l'istante puo' chiedere la prosecuzione del procedimento sospeso, con istanza da presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine perentorio di tre mesi dalla inoppugnabilita' del provvedimento adottato nel procedimento amministrativo connesso o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo connesso. In caso contrario, il procedimento sull'istanza di decadenza o di nullita' si estingue.

11. L'istanza di decadenza o di nullita' e' altresi' improcedibile qualora sia stata presentata contestualmente ad una domanda, con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, proposta davanti all'autorita' giudiziaria adita ai sensi dell'articolo 122)).

Art. 184-ter.

(( (Legittimazione all'istanza di decadenza o nullita'). ))


((1. Sono legittimati a presentare un'istanza di decadenza o di nullita':

a) nei casi di cui ai commi 2 e 3, lettera a), dell'articolo 184-bis, qualunque interessato;

b) nel caso di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 184-bis, il titolare di un marchio d'impresa anteriore o la persona autorizzata dalla legge a esercitare i diritti conferiti da una denominazione di origine o un'indicazione geografica protetta;

c) nel caso di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 184-bis, il titolare di marchio d'impresa interessato)).

Art. 184-quater.

(( (Esame della domanda di decadenza o di nullita' e decisioni). ))


((1. Se la domanda di decadenza o di nullita' e' ricevibile e ammissibile l'Ufficio italiano brevetti e marchi invia una comunicazione alle parti informandole dell'inizio della fase in contraddittorio del procedimento di decadenza o nullita' e invitando il titolare del marchio a depositare osservazioni entro un termine stabilito. Le osservazioni depositate dalle parti sono comunicate all'altra parte dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

2. Alla comunicazione di cui al comma 1 indirizzata al titolare del marchio e' allegata copia dell'istanza di decadenza o nullita' e qualsiasi documento presentato dal richiedente.

3. Nel corso del procedimento di decadenza o nullita' l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo', in ogni momento, assegnare alle parti un termine per produrre ulteriori documenti o svolgere deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti.

4. In caso di piu' istanze di decadenza o nullita' relative allo stesso marchio, le domande successive alla prima sono riunite a questa.

5. Al termine del procedimento di decadenza o nullita', l'Ufficio italiano brevetti e marchi se accoglie la domanda, accerta la decadenza o dichiara la nullita' della registrazione del marchio in tutto o in parte o dispone il trasferimento della titolarita' della registrazione nel caso in cui sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 184-bis, comma 4, lettera c). Nel caso di registrazione internazionale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi da' comunicazione della decisione all'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI).

6. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, con il provvedimento di cui al comma 5, pone a carico della parte soccombente il rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme alle spese di rappresentanza professionale nel procedimento, nella misura massima individuata con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

7. I provvedimenti che accertano la decadenza o dichiarano la nullita' della registrazione o trasferiscono la titolarita' della registrazione di un marchio sono annotati nel registro)).

Art. 184-quinquies.

(( (Prova d'uso). ))


((1. Nei procedimenti per la dichiarazione di nullita' basata su un marchio d'impresa registrato con una data di deposito o di priorita' anteriore ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 3, lettera b), su istanza del titolare del marchio d'impresa posteriore, il titolare del marchio d'impresa anteriore fornisce la prova che, nel corso dei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullita', il marchio d'impresa anteriore e' stato oggetto di uso effettivo a norma dell'articolo 24 per i prodotti o i servizi per i quali e' stato registrato e su cui si fonda la domanda, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso, a condizione che la procedura di registrazione del marchio anteriore, alla data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullita', fosse conclusa da almeno cinque anni.

2. Qualora, alla data di deposito o di priorita' del marchio d'impresa posteriore, il termine di cinque anni durante il quale il marchio d'impresa anteriore doveva essere oggetto di uso effettivo, sia scaduto, il titolare del marchio d'impresa anteriore, oltre alla prova a norma del comma 1, fornisce la prova che il marchio e' stato oggetto di uso effettivo nel corso del termine dei cinque anni precedenti la data di deposito o di priorita', o che sussistevano motivi legittimi per il suo mancato uso.

3. In mancanza delle prove di cui ai commi 1 e 2, da fornire entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'istanza da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, la domanda di nullita' sulla base di un marchio anteriore e' respinta.

4. Se il marchio d'impresa anteriore e' stato usato conformemente all'articolo 24 solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali e' stato registrato, ai fini dell'esame della domanda di nullita' si intende registrato soltanto per tale parte dei prodotti o servizi.

5. I commi da 1 a 4 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il marchio d'impresa anteriore sia un marchio UE. In tal caso, l'uso effettivo del marchio UE e' determinato a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017.

6. L'istanza del titolare del marchio d'impresa posteriore per ottenere la prova dell'uso effettivo del marchio anteriore, di cui al comma 1, deve essere presentata entro il termine assegnato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi ai sensi dell'articolo 184-quater, comma 1)).

Art. 184-sexies.

(( (Efficacia erga omnes e decorrenza degli effetti della decadenza e della nullita'). ))


((1. La decadenza o la nullita', anche parziale, di una registrazione di marchio ha efficacia nei confronti di tutti quando sia dichiarata con provvedimento dell'Ufficio italiano brevetti e marchi divenuto inoppugnabile.

2. La decadenza della registrazione di un marchio d'impresa, per tutti o per una parte di prodotti o servizi, produce effetti a decorrere dalla data di deposito della domanda di decadenza o, su istanza del richiedente, di quella anteriore in cui e' maturata una delle cause di decadenza.

3. La nullita' della registrazione di un marchio di impresa, per tutti o per una parte di prodotti o servizi, produce effetti fin dalla data della registrazione)).

Art. 184-septies.

(( (Sospensione della procedura di nullita' o decadenza). ))


((1. Oltre che nel caso di cui all'articolo 184-bis, comma 10, il procedimento di decadenza o di nullita' e' sospeso:

a) se l'istanza di nullita' e' basata su una domanda anteriore di registrazione di marchio d'impresa, su una domanda di registrazione di denominazione di origine ovvero su una domanda di registrazione di indicazione geografica, fino a quando su tali domande non sia adottato un provvedimento inoppugnabile;

b) se l'istanza di nullita' e' basata su un marchio internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di un'opposizione avverso la registrazione di tale marchio;

c) se l'istanza di nullita' e' basata su un marchio internazionale e si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione;

d) a domanda del titolare del marchio posteriore, se e' pendente un giudizio di nullita' o di decadenza del marchio anteriore sul quale si fonda la domanda di nullita' o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione, fino al passaggio in giudicato della decisione;

e) a domanda del titolare del marchio posteriore, se e' pendente, dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, un procedimento di nullita' o di decadenza del marchio anteriore sul quale si fonda l'istanza o relativo alla spettanza del diritto di registrazione, fino a che il relativo provvedimento sia inoppugnabile;

f) a domanda del titolare del marchio posteriore, se e' pendente un procedimento di cancellazione della denominazione di origine ovvero della indicazione geografica protetta sulla quale si fonda la domanda di nullita', fino al termine in cui la decisione della Commissione europea diviene inoppugnabile;

g) negli altri casi previsti dal regolamento di attuazione del presente codice.

2. L'istante puo' chiedere la prosecuzione del procedimento sospeso, con istanza da presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine perentorio di tre mesi dalla inoppugnabilita' del provvedimento adottato nei casi di cui al comma 1, lettere a), c), e) ed f), dalla scadenza dei termini di cui alla lettera b), del medesimo comma, o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo nel caso di cui alla lettera d) del medesimo comma. In caso contrario, il procedimento sull'istanza di decadenza o di nullita' si estingue.

3. Se il procedimento e' sospeso ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c), l'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale su cui si basa l'istanza di nullita')).

Art. 184-octies.

(( (Estinzione della procedura di decadenza o nullita'). ))


((1. La procedura di decadenza o nullita' si estingue:

a) se il marchio sul quale si fonda l'istanza e' stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato o con un provvedimento inoppugnabile;

b) se la rinuncia all'istanza di decadenza o nullita' e' accettata, senza riserve o condizioni, dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione;

c) se la domanda o la registrazione, oggetto dell'istanza di decadenza o nullita', e' ritirata o rigettata con provvedimento inoppugnabile per i prodotti e servizi controversi;

d) se non e' presentata istanza di prosecuzione nei casi di cui all'articolo 184-bis, comma 10, ultimo periodo, e di cui all'articolo 184-septies, comma 2, secondo periodo;

e) se la domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica sulla quale si fonda l'istanza di nullita' e' ritirata o rigettata;

f) se la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta o la specialita' tradizionale garantita, sulla quale si fonda la domanda di nullita', e' cancellata;

g) se e' venuto meno l'interesse ad agire)).

Art. 184-nonies.

(( (Attuazione ed entrata in vigore della procedura di decadenza o nullita'). ))


((1. Le norme sul procedimento di decadenza o nullita' entrano in vigore trenta giorni dopo la data di pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico che ne stabilisce le modalita' di applicazione)).

Art. 184-decies.

(( (Ricorso). ))


(( 1. Il provvedimento con il quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di decadenza o nullita' ovvero accoglie, anche parzialmente, o respinge l'istanza, e' comunicato alle parti.

2. Contro i provvedimenti di cui al comma 1, e' ammesso il ricorso davanti alla Commissione dei ricorsi, ai sensi dell'articolo 135)).

Sezione III
Pubblicita'

Art. 185.

Raccolta dei titoli di proprieta' industriale


1. I titoli originali di proprieta' industriale devono essere

firmati dal dirigente dell'ufficio competente o da un funzionario da lui delegato.

((2. I titoli di proprieta' industriale sono contrassegnati, a

seconda della tipologia, da un numero progressivo, secondo la data di concessione, e contengono:))

a) la data e il numero della domanda;

b) il cognome, il nome, il domicilio del titolare e, nel caso

delle varieta' vegetali, del costitutore, la ragione ovvero la denominazione sociale e la sede, se trattasi di persona giuridica;

c) il cognome, il nome, il domicilio del mandatario, se vi sia;

d) il cognome ed il nome ((dell'inventore o)) dell'autore;

e) gli estremi della priorita' rivendicata;

f) nel caso delle varieta' vegetali, il genere o la specie di

appartenenza della nuova varieta' vegetale e la relativa denominazione.

3. Gli originali dei titoli di proprieta' industriale sono

((riuniti in apposite raccolte)). ((Tutti i riferimenti al registro dei marchi o dei brevetti contenuti nel Codice devono intendersi effettuati agli originali, in forma cartacea od informatica, dei corrispondenti titoli riuniti nelle raccolte.))

4. Una copia certificata conforme del titolo di proprieta'

industriale e' trasmessa al titolare. Nel caso delle privative per varieta' vegetali l'ufficio informa il MIPAF della concessione.

Art. 185-bis.

(( (Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale). ))


((1. E' istituito, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il registro speciale dei marchi storici come definiti dall'articolo 11-ter.

2. L'iscrizione al registro speciale dei marchi storici e' effettuata su istanza del titolare o del licenziatario esclusivo del marchio)).

Art. 185-ter.

(Valorizzazione dei marchi storici nelle crisi d'impresa).


1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attivita' produttiva sul territorio nazionale, e' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale. Il predetto Fondo opera mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese di cui al comma 2. Tali interventi sono effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della commissione ((recante orientamenti)) sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' e i criteri di gestione e di funzionamento del Fondo di cui al primo periodo.

2. L'impresa titolare o licenziataria di un marchio iscritto nel registro speciale di cui all'articolo 185-bis ((o, comunque, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11-ter,)) che intenda chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attivita' svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo, notifica senza ritardo al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative al progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento e, in particolare:

a) i motivi economici, finanziari o tecnici del progetto di chiusura o delocalizzazione;

b) le azioni tese a ridurre gli impatti occupazionali ((attraverso incentivi)) all'uscita, prepensionamenti, ricollocazione di dipendenti all'interno del gruppo;

c) le azioni che intende intraprendere per trovare un acquirente;

d) le opportunita' per i dipendenti di presentare un'offerta pubblica di acquisto ed ogni altra possibilita' di recupero degli asset da parte degli stessi.

3. A seguito dell'informativa di cui al comma 2, il Ministero dello sviluppo economico avvia il procedimento per l'individuazione degli interventi mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1.

4. La violazione degli obblighi informativi di cui al comma 2 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del titolare dell'impresa titolare o licenziataria esclusiva del marchio da 5.000 euro ad 50.000 euro.

Art. 186.

Visioni e pubblicazioni


1. La raccolta dei titoli di proprieta' industriale e la raccolta

delle domande possono essere consultate dal pubblico, dietro autorizzazione dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, in seguito a domanda.

((2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, fermi i termini

stabiliti per l'accessibilita' al pubblico delle domande, tiene a disposizione gratuita del pubblico, perche' possano essere consultati, i fascicoli inerenti una domanda, un brevetto, una registrazione o un'istanza, salve le limitazioni previste dal regolamento di attuazione.))

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' consentire che si

estragga copia delle domande, delle descrizioni ((, delle rivendicazioni)) e dei disegni, nonche' degli altri documenti di cui e' consentita la visione al pubblico, a chi ne faccia domanda subordinatamente a quelle cautele che siano ritenute necessarie per evitare ogni guasto o deterioramento dei documenti a disposizione del pubblico.

4. Le copie per le quali si chiede l'autenticazione di conformita'

all'esemplare messo a disposizione del pubblico devono essere in regola con l'imposta di bollo. Il Ministero delle attivita' produttive puo' tuttavia stabilire che alla copiatura o comunque alla riproduzione, anche fotografica, degli atti e dei documenti anzidetti provveda esclusivamente l'Ufficio, previo pagamento dei diritti di segreteria.

5. Le copie di estratti dei titoli di proprieta' industriale e di

certificati relativi a notizie da estrarsi dalla relativa documentazione, nonche' i duplicati degli originali, sono fatti esclusivamente dall'Ufficio italiano brevetti e marchi in seguito ad istanza nella quale sia indicato il numero d'ordine del titolo del quale si chiede la copia o l'estratto.

6. La certificazione di autenticita' delle copie e' soggetta

all'imposta di bollo e al pagamento dei diritti di segreteria da corrispondersi all'Ufficio italiano brevetti e marchi per ogni foglio e per ogni tavola di disegno.

7. La misura dei diritti previsti dal presente codice e' stabilita

con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sono determinate, nello stesso modo, le tariffe per i lavori di copiatura e quelli di riproduzione fotografica, ai quali provvede l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

8. I titoli di proprieta' industriale, distinti per classi, ((le

trascrizioni avvenute e le sentenze di cui all'articolo 197, comma 6,)) sono pubblicati, almeno mensilmente, nel Bollettino ufficiale previsto per ciascun tipo di titoli dagli articoli 187, 188, 189 e 190. La pubblicazione conterra' le indicazioni fondamentali comprese in ciascun titolo e, rispettivamente, nelle domande di trascrizione. Il Bollettino potra' contenere, inoltre, sia gli indici analitici dei diritti di proprieta' industriale, sia gli indici alfabetici dei titolari ed in esso potranno pure pubblicarsi i riassunti delle descrizioni.

9. Il Bollettino ((e' reso disponibile in forma telematica e)) puo'

essere distribuito gratuitamente alle Camere di commercio, nonche' agli enti indicati in un elenco da compilarsi a cura del Ministro delle attivita' produttive.

Art. 187.

Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa


1. Il Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a:

a) domande ritenute registrabili ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a), con l'indicazione dell'eventuale priorita';

b) domande conseguenti alla richiesta di trasformazione di marchio comunitario con l'indicazione della data di deposito della relativa domanda;

c) registrazioni;

d) registrazioni accompagnate dall'avviso di cui all'articolo 179, comma 2;

e) rinnovazioni;

f) domande di trascrizione degli atti indicati da questo codice e trascrizioni avvenute.

f-bis) domande soggette ad opposizione e domande rifiutate a seguito di opposizione;

f-ter) sentenze di cui all'articolo 197, comma 5.

(( f-quater) le domande di modifica al regolamento d'uso di marchi collettivi o di marchi di certificazione e le modifiche avvenute.))

2. I dati identificativi delle domande e delle registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), b), e d), ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui all'articolo 156.

3. Il Bollettino ufficiale e' corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.

Art. 188.

Bollettino ufficiale delle nuove varieta' vegetali


1. La comunicazione al pubblico prevista dall'articolo 30 della

Convenzione internazionale per la protezione delle novita' vegetali (UPOV) - testo di Ginevra del 19 marzo 1991, ratificata con legge 23 marzo 1998, n. 110, si effettua mediante pubblicazione di un "Bollettino ufficiale delle nuove varieta' vegetali" edito a cura dell'Ufficio.

2. Il Bollettino ha frequenza almeno semestrale e contiene:

a) l'elenco delle domande di privative, distinte per specie,

indicante, oltre il numero e la data di deposito della domanda, il nome e l'indirizzo del richiedente ed il nome dell'autore se persona diversa dal richiedente, la denominazione proposta ed una descrizione succinta della varieta' vegetale della quale e' richiesta la protezione;

b) l'elenco delle privative concesse, per genere e specie,

indicante il numero e la data di deposito della corrispondente domanda, il nome e l'indirizzo del titolare e la denominazione varietale definitivamente attribuita;

(( b-bis) sentenze di cuiall'articolo 197, comma 6; ))

c) ogni altra informazione di pubblico interesse.

3. Il Bollettino e' inviato gratuitamente, in scambio, ai

competenti uffici degli altri Stati membri dell'Union pour la protection des obtentions vegetales (U.P.O.V.)

Art. 189.

Bollettino ufficiale di brevetti d'invenzione e modelli d'utilita',

registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori.

1. Il Bollettino ufficiale di brevetti d'invenzione e modelli

d'utilita', registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a:

a) domande di brevetto o di registrazione con l'indicazione

dell'eventuale priorita' o richiesta di differimento dell'accessibilita' al pubblico;

b) brevetti e registrazioni concessi;

c) brevetti e registrazioni decaduti per mancato pagamento delle

tasse previste per il mantenimento annuale;

d) brevetti e registrazioni offerti in licenza al pubblico;

e) brevetti e registrazioni oggetto di decreto di espropriazione

o di licenza obbligatoria;

f) brevetti e registrazioni oggetto di conversione;

g) domande di trascrizione degli atti di cui all'articolo 138 e

trascrizioni avvenute.

(( g-bis) sentenze di cui all'art. 197, comma 6.))

2. I dati identificativi di domande, brevetti e registrazioni,

oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), d), ed e), ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui agli articoli 160, comma 1, 167, comma 1, 168, commi 1 e 2, lettere b) e d).

3. Il Bollettino ufficiale e' corredato da indici analitici, almeno

alfabetici per titolari, numerici e per classi.

Art. 190.

Bollettino ufficiale dei certificati complementari per i medicinali e per i prodotti fitosanitari

1. Il Bollettino ufficiale delle domande e dei certificati

complementari per i medicinali e per i prodotti fitosanitari, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le notizie previste dall'articolo 11 dei regolamenti CEE n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992 e (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996.

Sezione IV
Termini

Art. 191.

Scadenza dei termini


1. I termini previsti nel presente codice sono prorogabili su

istanza presentata prima della loro scadenza all'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo che il termine sia indicato come improrogabile.

2. ((Salva diversa previsione del regolamento di attuazione del

presente Codice, su richiesta)) motivata la proroga puo' essere concessa fino ad un massimo di sei mesi dalla data di scadenza o di comunicazione con cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha fissato il termine ((ovvero due mesi dalla data di ricezione da parte dell'istante della comunicazione con cui l'Ufficio concede la proroga, se tale termine scade successivamente, ovvero la rifiuta.)).

Art. 192.

(( (Continuazione della procedura)


1. Quando il richiedente di un diritto di proprieta' industriale

non abbia osservato un termine relativamente ad una procedura di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi, la procedura e' ripresa su richiesta del richiedente senza che la non osservanza del termine comporti la perdita del diritto di proprieta' industriale o altra conseguenza.

2. La richiesta di continuazione della procedura deve essere

presentata entro due mesi dalla scadenza del termine non osservato o dal termine di proroga previsto all'articolo 191, comma 2, ove sia stata richiesta la proroga, e deve essere accompagnata dalla prova di aver compiuto entro lo stesso termine quanto omesso entro il termine precedentemente scaduto. Con la richiesta deve essere comprovato il pagamento del diritto previsto per la continuazione della procedura nella tabella A allegata al decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 2 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2007.

3. La disposizione di cui al presente articolo non e' applicabile

al termine per la rivendicazione del diritto di priorita', ai termini riguardanti la procedura di opposizione, al termine per la presentazione di un ricorso alla Commissione dei ricorsi, al periodo per la presentazione del documento di priorita', al periodo per l'integrazione della domanda o la produzione della traduzione ai sensi dell'articolo 148, al termine per il pagamento dei diritti di mantenimento dei titoli di proprieta' industriale con mora, ai termini previsti per la reintegrazione del diritto di cui all'articolo 193 e al termine per la presentazione della traduzione in inglese delle rivendicazioni della domanda di brevetto di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 27 giugno 2008 sulla ricerca di anteriorita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2008.))

Art. 193.

Reintegrazione


1. Il richiedente o il titolare di un titolo di proprieta'

industriale che, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, non ha potuto osservare un termine nei confronti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o della Commissione dei ricorsi, e' reintegrato nei suoi diritti se l'((inosservanza)) ha per conseguenza diretta il rigetto della domanda o di una istanza ad essa relativa, ovvero la decadenza del titolo di proprieta' industriale o la perdita di qualsiasi altro diritto o di una facolta' di ricorso.

2. Nel termine di due mesi ((dalla cessazione della causa

giustificativa dell'inosservanza)) deve essere compiuto l'atto omesso e deve essere presentata l'istanza di reintegrazione con l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con la documentazione idonea. L'istanza non e' ricevibile se sia trascorso un anno dalla data di scadenza del termine non osservato. Nel caso di mancato pagamento di un diritto di mantenimento o rinnovo, detto periodo di un anno decorre dal giorno di scadenza del termine comunque utile stabilito per il versamento del diritto. In questo caso deve anche allegarsi l'attestazione comprovante il pagamento del diritto dovuto, comprensivo del diritto di mora.

3. Prima del rigetto della istanza il richiedente o il titolare del

diritto di proprieta' industriale puo', entro il termine fissato dall'Ufficio, presentare proprie argomentazioni o deduzioni.

4. Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili ai

termini di cui al comma 2, al termine assegnato per la divisione delle domande di brevettazione e di registrazione, nonche' per la presentazione della domanda divisionale e per la presentazione degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi.

5. Se il richiedente la registrazione o il brevetto, pur avendo

usato la diligenza richiesta dalle circostanze, non ha potuto osservare il termine ((...)) di priorita', e' reintegrato nel suo diritto se la priorita' e' rivendicata entro due mesi dalla data di scadenza di tale termine. Questa disposizione si applica, altresi', in caso di mancato rispetto del termine per produrre il documento di priorita'.

6. Chiunque in buona fede abbia fatto preparativi seri ed effettivi

od abbia iniziato ad utilizzare l'oggetto dell'altrui diritto di proprieta' industriale nel periodo compreso fra la perdita dell'esclusiva o del diritto di acquistarla e la reintegrazione ai sensi del comma 1, puo':

a) se si tratta di invenzione, modello di utilita', disegno o

modello, nuova varieta' vegetale o topografia di prodotti a semiconduttori, attuarli a titolo gratuito nei limiti del preuso o quale risultano dai preparativi;

b) se si tratta di marchio chiedere di essere reintegrato delle

spese sostenute.

Continua
Indice del codice della proprieta� industriale