Disposizioni transitorie

Raccolta Normativa - Indice del codice della navigazione
(
Parte IV del codice della navigazione
Disposizioni Transitorie e complementari

Capo I
Organi di Attività Amministrativa della Navigazione
 
Art. 1266 - Enti portuali. 

(Restano in vigore, in quanto compatibili con le disposizioni del codice, le disposizioni relative alla costituzione e all'ordinamento del Consorzio autonomo del porto di Genova, del Provveditorato al porto di Venezia, dell'Ente autonomo del porto di Napoli, delle aziende dei magazzini generali di Trieste [e di Fiume]) 

 

Art. 1267 - Ordinamento della direzione del Lazio e navigazione sul Tevere.

La navigazione sul Tevere tra Roma e il mare continua ad essere regolata dalla legge 6 maggio 1906, n. 200.

(Per l'ordinamento della direzione marittima del Lazio resta in vigore il regio decreto 20 dicembre 1923, n. 3525.)
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Art. 1268 - Delega provvisoria ai comuni.

Nelle località non collegate per via navigabile con località ove siano uffici di porto della navigazione interna, le attribuzioni spettanti a tali uffici sono esercitate dai comuni fino a quando non sia diversamente stabilito dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.


Art. 1269 - Magistrato alle acque.

La competenza del magistrato alle acque continua a essere regolata dalla legge 5 maggio 1907, n. 257, dal decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1853 convertito nella legge 7 gennaio 1937, n. 191 e dalle altre leggi relative.


Art. 1270 - Servizi di navigazione lagunare di Venezia.

Rimangono attribuiti alla competenza della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione  i servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia.



Art. 1271 - Ufficio del lavoro portuale di Ferrara.

A decorrere dal 21 aprile 1942 l'ufficio del lavoro portuale di Ferrara viene inquadrato nell'amministrazione della navigazione interna.


(Art. 1272 - Comitato superiore della navigazione interna.)  

(Presso il Ministero per le comunicazioni è istituito un comitato superiore della navigazione interna, quale organo consultivo per le materie relative alla navigazione stessa, per le quali non sia richiesto dalle disposizioni vigenti il parere di altro organo consultivo.

La composizione e la competenza del comitato superiore sono stabilite con decreto del presidente della Repubblica.)




(Art. 1273 - Ispettorati di traffico aereo e delegati di campo di fortuna.)  


Art. 1274 - Occupazione di zone portuali.

Coloro, che al momento della delimitazione delle zone portuali della navigazione interna occupano senza concessione beni pubblici situati in tali zone, devono presentare domanda di concessione entro il termine fissato dal decreto di delimitazione.


Art. 1275 - Soppressione della Cassa depositi della gente di mare.

Con l'entrata in vigore del codice è soppressa la Cassa depositi della gente di mare.

Il ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze, stabilisce le norme per la liquidazione della cassa.

CAPO II
Polizia e Servizi dei Porti

Art. 1276 - Rimozione di cose sommerse.

Le disposizioni sulla rimozione di materiali, navi e aeromobili di cui agli articoli 72, 73, 729 si applicano anche nel caso in cui la sommersione o la caduta sia avvenuta in data anteriore all'entrata in vigore del codice.


Art. 1277 - Regolamenti locali di pilotaggio e di rimorchio.

Fino all'emanazione dei regolamenti locali di pilotaggio e di rimorchio, previsti nell'articolo 95, secondo comma, e negli articoli 100 e 102, continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti attualmente in vigore in quanto compatibili.


Art. 1278 - Contributi dello Stato per il pilotaggio.

Nel caso di pilotaggio obbligatorio, quando i proventi non siano sufficienti al mantenimento di una corporazione di piloti, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti può concedere un assegno annuo a carico del bilancio del suo ministero.


(Art. 1279 - Contributi per il lavoro portuale.)


CAPO III
Personale della Navigazione Marittima, Interna ed Aerea

Articolo 1280 - Iscrizione del personale della navigazione interna.

Coloro che esercitano la professione della navigazione interna devono presentare all'ispettorato di porto, entro sei mesi dall'entrata in vigore del codice, domanda di iscrizione nelle matricole, corredata dai documenti stabiliti dal regolamento, nonché da una dichiarazione dell'armatore, nella quale sia attestato da quanto tempo il richiedente esercita alle sue dipendenze la professione anzidetta e con quali mansioni. Il richiedente stesso può altresì presentare analoghe dichiarazioni relative al servizio precedentemente prestato presso altri armatori.
L'ispettorato di porto rilascia al richiedente un certificato provvisorio che lo abilita all'esercizio della navigazione interna. Il periodo di validità di tale certificato è stabilito dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti .


Art. 1281 - Personale delle costruzioni aeronautiche.

Il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche deve, entro tre mesi dall'entrata in vigore del codice, presentare domanda per l'iscrizione nell'albo nazionale previsto nell'articolo 735.


Art. 1282 - Titoli professionali marittimi.

Le modalità per il cambiamento delle patenti e degli altri documenti relativi ai titoli professionali, rilasciati in base alle disposizioni anteriormente vigenti, con le patenti e gli altri documenti relativi ai titoli previsti dal codice sono stabilite dal ministro per le comunicazioni.

I marittimi in possesso delle patenti di grado, delle qualifiche o abilitazioni conseguite in base alle disposizioni anteriormente vigenti possono continuare ad esercitare le attività alle quali erano abilitati in base alle disposizioni stesse.

Con decreto del presidente della Repubblica su proposta del ministro per le comunicazioni, è stabilito con quali titoli e abilitazioni rilasciate secondo le disposizioni anteriormente vigenti e con quali requisiti sia ammesso il conseguimento del titolo di meccanico navale previsto nell'articolo 123 del presente codice.


Art. 1283 - Norme fiscali relative all'immatricolazione del personale.

Le domande, i documenti e tutti gli atti relativi all'iscrizione del personale marittimo, del personale della navigazione interna e della gente dell'aria sono esenti da qualsiasi tassa.


 CAPO IV
Regime amministrativo delle Navi e degli Aeromobili

Art. 1284 - Società proprietarie di navi e navi in comproprietà.

Le società che anteriormente all'entrata in vigore del codice abbiano in proprietà navi italiane debbono entro il 31 dicembre 1942 presentare domanda al Ministero per le comunicazioni per ottenere l'autorizzazione prevista negli articoli 143 e 144.

Per le comproprietà navali, che all'entrata in vigore del codice si trovino nelle condizioni previste nell'articolo 158 il termine per la cessione delle quote in detto articolo fissato decorre dal 1° gennaio 1943.

Per le comproprietà che all'entrata in vigore del codice si trovino nelle condizioni previste nell'articolo 159 l'autorizzazione a dismettere la bandiera a norma del predetto articolo viene promossa a datare dal 1° gennaio 1943.


Art. 1285 - Società proprietarie di aeromobili.

Le società proprietarie di aeromobili iscritti nel registro aeronautico nazionale o nel matricolare della[Reale unione nazionale aeronautica, che alla data dell'entrata in vigore del codice non si trovino nelle condizioni stabilite nell'articolo 751, sono tenute a conformarsi alle disposizioni ivi contenute entro sei mesi dalla data predetta.


Art. 1286 - Iscrizione di navi e galleggianti della navigazione interna.

I proprietari di navi o galleggianti della navigazione interna devono presentare all'ispettorato di porto, entro un anno dall'entrata in vigore del codice, domanda di iscrizione nei registri delle navi e dei galleggianti corredata dei documenti prescritti dal regolamento.

L'ispettorato di porto rilascia al richiedente un certificato provvisorio che abilita la nave o il galleggiante alla navigazione. Il periodo di validità di tale certificato è stabilito dal ministro per le comunicazioni.


Art. 1287 - Licenza delle navi minori.

La licenza di cui sono munite le navi minori ai sensi dell'articolo 153, è equiparata alle carte di bordo delle navi maggiori anche agli effetti delle leggi per le assicurazioni sociali e per la previdenza, quando si tratti di navi di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate ovvero di navi con apparato motore superiore ai venticinque cavalli asse o trenta cavalli indicati, anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario.


Art. 1288 - Annotazioni sul certificato di collaudo agli alianti libratori.

Il proprietario di aliante libratore ammesso alla navigazione a norma del regolamento abrogato ai sensi dell'articolo 1329 deve, entro tre mesi dall'entrata in vigore del codice chiedere l'annotazione sul certificato di collaudo prevista nell'articolo 755, secondo comma.


Art. 1289 - Navigabilità della nave e libri di bordo nella navigazione interna.

Con decreto del ministro per le comunicazioni sono stabiliti i termini entro i quali le navi della navigazione interna costruite prima dell'entrata in vigore del codice devono essere sottoposte a prima visita per l'accertamento delle condizioni di navigabilità, ed essere provviste delle dotazioni di bordo e dei certificati di navigabilità.

Con decreto del ministro per le comunicazioni sono altresì stabiliti i termini entro i quali le navi anzidette devono essere provviste dei libri di bordo stabiliti dal codice.


Arti. 1290 - Perdita presunta.

Per le navi e gli aeromobili, dei quali le ultime notizie risalgono ad un momento anteriore alla data dell'entrata in vigore del codice, il termine per la presunzione di perdita, previsto negli articoli 162 e 761, decorre dalla data stessa, a meno che a tale data il termine che rimane ancora a decorrere, secondo le disposizioni delle leggi anteriori, sia più breve.

 
CAPO V
Navigazione da diporto, Pesca, esercizio della Navigazione Interna

(Art. 1291 - Tasse per le abilitazioni della navigazione da diporto.)

Art. 1292 - Antiche concessioni di pesca.

I titolari di antiche concessioni di diritti esclusivi di pesca, che ne abbiano ottenuto o ne ottengano il riconoscimento definitivo a norma delle leggi speciali continuano ad esercitarle nei modi e nei limiti di tale riconoscimento. Dette concessioni, per motivi di pubblico interesse, possono in ogni tempo essere revocate, con pagamento di una indennità.

I provvedimenti che riconoscono o revocano le concessioni di cui al comma precedente ovvero ne dichiarano l'estinzione o la decadenza sono presi con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano ai diritti esclusivi di pesca attualmente spettanti ad amministrazioni dello Stato.


Art. 1293 - Servizi soggetti a concessione.

Coloro che esercitano servizi pubblici di linea o di rimorchio ovvero di traino con mezzi meccanici in navigazione interna, se non sono già concessionari, devono presentare al Ministero per le comunicazioni entro un anno dall'entrata in vigore del codice domanda di concessione, corredata dei documenti stabiliti dal regolamento.

Il ministro per le comunicazioni può rilasciare al richiedente un'autorizzazione provvisoria alla prosecuzione del pubblico servizio.


Art. 1294 - Servizi soggetti ad autorizzazione.

Coloro che esercitano servizi di trasporto o di rimorchio per conto di terzi ovvero servizi di traino con mezzi non meccanici in navigazione interna, devono presentare all'ispettorato compartimentale, entro un anno dall'entrata in vigore del codice, domanda di autorizzazione corredata dei documenti stabiliti dal regolamento.

L'ispettorato compartimentale può rilasciare al richiedente una autorizzazione provvisoria per la prosecuzione del servizio.


Art. 1295 - Trasporto per conto proprio.

La nave provvista del certificato provvisorio di cui all'articolo 1286 può essere adibita al trasporto o al rimorchio per conto proprio con annotazione apposta dall'ispettorato di porto sul certificato medesimo.


Art. 1296 - Validità dei documenti provvisori.

La durata delle autorizzazioni provvisorie di cui agli articoli 1293, 1294 è stabilita dal ministro per le comunicazioni.


CAPO VI
Proprietà e armamento delle navi e degli aeromobili

Art. 1297 - Responsabilità del costruttore.

Le disposizioni degli articoli 240, 855 si applicano anche ai contratti anteriori all'entrata in vigore del codice se l'opera o singole parti di essa siano compiute o comunque alla loro consegna si addivenga dopo l'entrata in vigore del codice. Quando la consegna sia stata effettuata anteriormente a tale epoca, la prescrizione prevista nelle norme predette decorre dalla data di entrata in vigore del codice, a meno che, secondo le disposizioni della legge anteriore, l'azione sia già prescritta a tale data o il termine ancora utile sia più breve di due anni.


Art. 1298 - Pubblicità.

Le disposizioni degli articoli 257, 571, 871, 1034 si applicano anche per le trascrizioni e annotazioni eseguite anteriormente all'entrata in vigore del codice, salvi i diritti acquisiti dai terzi in base alle leggi anteriori.


Art. 1299 - Pubblicità degli atti relativi alla proprietà dell'aeromobile.

Le disposizioni di questo codice e del codice civile relative alla pubblicità si applicano anche agli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà e degli altri diritti reali sull'aeromobile di data anteriore a quella dell'entrata in vigore del presente codice e non resi pubblici anteriormente alla data stessa.


Art. 1300 - Dichiarazione di esercente.

Chi ha assunto l'esercizio di aeromobili alla data dell'entrata in vigore delle norme del codice è tenuto a fare la dichiarazione prescritta nell'articolo 874 entro sei mesi dalla data stessa.


Arti. 1301 - Limitazione del debito dell'armatore.

Se, anteriormente all'entrata in vigore del codice l'armatore ha dichiarato di volersi valere della limitazione, si applicano le disposizioni della legge 25 maggio 1939, n. 868.


Art. 1302 - Obbligo di assicurazione per danni a terzi sulla superficie.

La disposizione dell'articolo 772 entra in vigore il 1° gennaio 1943. Quando anteriormente a questa data, l'aeromobile non sia stato assicurato per danni a terzi sulla superficie, la responsabilità per tali danni è regolata a norma delle disposizioni fin'ora vigenti.


Arti. 1303 - Arruolamento a tempo indeterminato.

Le disposizioni dell'articolo 326 si applicano anche ai contratti di arruolamento stipulati anteriormente all'entrata in vigore del codice, quando l'arruolato abbia continuato a prestare ininterrottamente servizio, ai sensi delle disposizioni stesse, successivamente a tale epoca.


Art. 1304 - Norme applicabili al personale arruolato.

Nei confronti del personale arruolato su navi rimane in vigore l'articolo 1 del R.D.L. 6 febbraio 1936, n. 337.


Art. 1305 - Risoluzione dei contratti di arruolamento e di lavoro.

Le disposizioni degli articoli 343, 914 si applicano anche ai contratti di arruolamento e di lavoro stipulati anteriormente all'entrata in vigore del codice, quando successivamente a tale epoca sia avvenuto il fatto che ha determinato la risoluzione del contratto.


Art. 1306 - Beneficiari dell'assicurazione contro i rischi di volo.

Le disposizioni dell'articolo 936 si applicano anche quando il contratto di assicurazione sia stato concluso anteriormente alla data dell'entrata in vigore del codice, sempre che la morte dell'assicurato sia avvenuta successivamente a tale data.


Art. 1307 - Norme fiscali relative al contratto di lavoro.

I contratti di arruolamento della gente di mare e quelli di lavoro del personale navigante della navigazione interna e del personale di volo, nonché tutti gli atti ad essi relativi, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.
 

CAPO VII
Obbligazioni relative all’esercizio della navigazione

Art. 1308 - Clausole di esonero da responsabilità.

Le clausole di esonero da responsabilità e quelle limitative che fossero invalide secondo le disposizioni delle leggi anteriori, ma valide secondo le disposizioni del codice, sono soggette alle norme di quest'ultimo se il fatto a cui si ricollega la responsabilità si è avverato posteriormente all'entrata in vigore del codice stesso.


Art. 1309 - Riconsegna delle merci trasportate.

Le disposizioni del secondo comma dell'articolo 435 si osservano anche se il contratto di trasporto per acqua o per aria sia anteriore all'entrata in vigore del codice.


Art. 1310 - Contribuzione alle avarie comuni.

Le disposizioni degli articoli da 469 a 480 non si applicano quando i contratti di noleggio o di trasporto relativi al viaggio contributivo siano stati conclusi anteriormente all'entrata in vigore del codice.


Arti. 1311 - Assistenza e salvataggio.

Le disposizioni degli articoli 494, 499, 986, 991 si applicano anche ai fatti di assistenza o salvataggio avvenuti anteriormente all'entrata in vigore del codice quando, per gli articoli 499, 991 la determinazione del compenso sia fatta successivamente a tale epoca.

Le disposizioni degli articoli 497, 989 si applicano anche ai fatti di assistenza o di salvataggio anteriori all'entrata in vigore del codice quando la ripartizione della spesa sia compiuta in epoca posteriore.


Art. 1312 - Contratto di assicurazione.

La disposizione del secondo comma dell'articolo 534 si applica anche ai contratti di assicurazione in corso all'entrata in vigore del codice per i sinistri verificatisi posteriormente.


Art. 1313 - Privilegi.

Le disposizioni del codice relative ai diritti dei creditori privilegiati, all'ordine dei privilegi e all'efficacia di questi rispetto al pegno, alla ipoteca e agli altri diritti reali si osservano anche per i privilegi sorti anteriormente all'entrata in vigore del codice medesimo.


Arti. 1314 - Prescrizione.

Quando il codice stabilisce un termine di prescrizione più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, la prescrizione si compie nel termine più breve, il quale decorre dall'entrata in vigore del codice, salvo che per il compimento della prescrizione, secondo le disposizioni delle leggi anteriori, rimanga a decorrere un termine minore.

CAPO VIII
Disposizioni Processuali

Art. 1315 - Inchiesta formale.

Alle inchieste formali in corso presso le commissioni costituite prima dell'entrata in vigore delle norme del codice, si applica il regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819.

Nei casi in cui prima dell'entrata in vigore delle norme del codice, sia stata disposta la inchiesta formale, ma non siano state ancora iniziate le operazioni di inchiesta, si applicano gli articoli da 581 a 583.


Art. 1316 - Procedimento avanti i comandanti di porto.

Ai giudizi avanti i comandanti di porto, nei quali, all'entrata in vigore delle norme del codice, non si sia costituita almeno una delle parti, si applicano gli articoli da 591 a 609.

Ai giudizi avanti i comandanti di porto, nei quali, all'entrata in vigore delle norme del codice, non sia stata pronunciata ordinanza istruttoria o sentenza interlocutoria, si applicano gli articoli 595, quarto e quinto comma; da 596 a 598; da 604 a 609.

Ai giudizi avanti i comandanti di porto, nei quali, all'entrata in vigore delle norme del codice sia stata pronunciata ordinanza istruttoria o sentenza interlocutoria, si applicano gli articoli 5, 6, primo a quarto comma della legge 31 dicembre 1928, n. 3119.

I comandanti di porto debbono, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore delle norme del codice, disporre la comunicazione alle parti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del dispositivo delle sentenze interlocutorie o definitive, non ancora passate in giudicato alla data dell'entrata in vigore delle norme del codice. Il soccombente, al quale non sia stata notificata la sentenza a istanza di parte, dopo la entrata in vigore delle norme del codice, può, a seconda dei casi, formulare riserva di appello ovvero proporre appello o regolamento di competenza entro quindici giorni dalla data di consegna della lettera raccomandata.


(Art. 1317 - Controversie di competenza degli enti portuali.)  

(L'esercizio delle funzioni giurisdizionali conferite al presidente del Consorzio del porto di Genova dal T.U. 16 gennaio 1936, n. 801 è regolato dalle disposizioni del presente codice, anche per quanto concerne l'impugnazione delle sentenze.)


Art. 1318 - Liquidazione delle avarie comuni.

Alle operazioni peritali in corso all'entrata in vigore delle norme del codice si applica l'articolo 568 secondo comma del codice di commercio.

I chirografi stipulati anteriormente all'entrata in vigore delle norme del codice conservano piena efficacia secondo le disposizioni anteriori.


Art. 1319 - Espropriazione non ancora iniziata di nave e di aeromobile.

Se prima dell'entrata in vigore delle norme del codice sia stato soltanto notificato il precetto e questo non sia ancora divenuto inefficace, il creditore deve, a pena di inefficacia del precetto stesso, dare inizio alla espropriazione secondo le norme del codice, entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle norme predette.


Art. 1320 - Espropriazione iniziata di nave.

Se prima dell'entrata in vigore delle norme del codice sia stato eseguito il pignoramento ma non si trovi iscritta a ruolo la causa di autorizzazione alla vendita, il creditore deve, a pena di estinzione del processo esecutivo, procedere alla trascrizione e all'annotazione del verbale di pignoramento entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle norme predette.

L'espropriazione forzata segue secondo le norme del codice.


Art. 1321 - Espropriazione iniziata di aeromobile.

Se prima dell'entrata in vigore delle norme del codice sia stato eseguito il pignoramento, ma non sia stata ancora proposta istanza per l'autorizzazione alla vendita, il creditore deve, a pena di estinzione del processo esecutivo, procedere alla trascrizione e all'annotazione del verbale di pignoramento entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle norme predette.

L'espropriazione forzata segue secondo le norme del codice.


Art.1322 - Cause di autorizzazione alla vendita di nave.

Se all'entrata in vigore delle norme del codice la causa di autorizzazione alla vendita sia iscritta a ruolo, ma non si trovi in decisione, il creditore deve, a pena di estinzione del processo esecutivo, fare domanda per la nomina del giudice dell'esecuzione entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle norme predette.

Se a quell'epoca la causa di autorizzazione alla vendita si trova in decisione, il giudice adito deve nominare il giudice dell'esecuzione, e rimettere avanti ad esso le parti.

L'espropriazione forzata prosegue secondo le norme del codice.


Art. 1323 - Sentenze di autorizzazione alla vendita di nave.

Se all'entrata in vigore delle norme del codice il giudice adìto ha pronunciato la sentenza di autorizzazione alla vendita, la espropriazione forzata prosegue secondo le norme delle leggi precedenti.


Art. 1324 - Istanza di vendita di aeromobile.

Se prima dell'entrata in vigore delle norme del codice è stata già proposta istanza per l'autorizzazione alla vendita, il processo prosegue secondo le disposizioni della legge precedente.


Art. 1325 - Autorizzazione per l'esercizio provvisorio della nave pignorata.

Se all'entrata in vigore delle norme del codice la sentenza, che ai sensi dell'articolo 882 del codice di commercio autorizza l'esercizio provvisorio della nave pignorata, non sia stata trascritta ed annotata, si applica il disposto dell'articolo medesimo.


Art. 1326 - Spese per l'inchiesta formale.

Le spese per l'inchiesta formale, di cui agli articoli da 579 a 583; da 827 a 829 quando l'inchiesta è stata disposta di ufficio, ovvero ad istanza delle associazioni sindacali o delle persone indicate nel secondo comma dell'articolo 583, restano a carico dell'erario.

 CAPO VIII
Disposizioni finali.

Art. 1327 - Laghi internazionali.

Fino a quando la convenzione e il regolamento internazionale approvati con regio decreto 26 settembre 1925, n. 2074, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, non siano modificati in relazione alle norme del codice, continuano ad applicarsi, per il lago Maggiore e per il lago di Lugano, le disposizioni della convenzione e del regolamento anzidetti.



Art. 1328 - Applicazione delle norme del codice.

Le disposizioni del codice che richiedono per la loro applicazione l'emanazione di particolari norme regolamentari non entrano in vigore sino a quando dette norme non sono emanate.



Art. 1329 - Abrogazione delle norme contrarie e incompatibili.

Con l'entrata in vigore delle norme del codice sono abrogate le disposizioni del codice per la marina mercantile, approvato con regio decreto 24 ottobre 1877, n. 4146, del regolamento per la marina mercantile approvato con regio decreto 20 novembre 1879, n. 5166, del libro secondo del codice di commercio approvato con regio decreto 31 ottobre 1882, n. 1062, del regio decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, convertito in legge 31 gennaio 1926, n. 753 del regolamento per la navigazione aerea approvato con regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 356, nonché le altre disposizioni concernenti le materie disciplinate dal codice della navigazione, contrarie o incompatibili col codice stesso.



Art. 1330 - Delega legislativa.

Il governo del re è autorizzato ad emanare entro il 21 aprile 1945 norme aventi forza di legge in materia di navigazione interna, in quanto non sia provveduto dal presente codice e dal relativo regolamento per le parti relative alle zone portuali, all'ordinamento dei porti e approdi, alla organizzazione amministrativa, alla previdenza e all'assistenza del personale, al regime amministrativo delle navi e alle modalità di intervento dello Stato nella costruzione di esse, alle concessioni e autorizzazioni relative a servizi di trasporto, di rimorchio e di traino, alla polizia della navigazione, coordinando tali norme con la legislazione vigente per le materie affini.

Al riguardo sarà provveduto con decreti reali, sentito il parere di una commissione consultiva composta di rappresentanti dei Ministeri della giustizia, dei lavori pubblici, delle comunicazioni e delle corporazioni, nonché di esperti in materia di legislazione e di usi della navigazione interna.

La commissione di cui al precedente comma è nominata con decreto reale su proposta del ministro per le comunicazioni di concerto con gli altri ministri interessati.


Art. 1331 - Disposizioni per l'esecuzione del codice.

Oltre alle speciali norme di cui è autorizzata l'emanazione da disposizioni del presente codice, con decreto del presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il consiglio di Stato, sono emanate le disposizioni necessarie per il completamento e l'esecuzione del codice stesso.