Dell'esecuzione forzata e delle misure cautelari

Raccolta Normativa - Indice del codice della navigazione

Parte seconda
Della navigazione aerea

Libro quarto
Disposizioni processuali

Titolo III
Dell'esecuzione forzata e delle misure cautelari

Capo I
Disposizioni generali

 Art. 1055 - Competenza

L’esecuzione forzata è promossa avanti il pretore nella circoscrizione del quale si trova l’aeromobile.
Il sequestro conservativo e giudiziario è autorizzato dai giudici competenti a norma del codice di procedura civile.


Art. 1056 - Oggetto dell’espropriazione e delle misure cautelari

Salve le eccezioni contemplate nell’articolo seguente, possono formare oggetto di espropriazione forzata e di misure cautelari gli aeromobili, le loro quote, le parti separabili e le pertinenze.

Se oggetto di espropriazione forzata e di misure cautelari sono quote di comproprietà dell’aeromobile, il pretore può, sentiti i comproprietari non debitori, autorizzare il pignoramento o il sequestro dell’intero aeromobile, quando il debitore sia comproprietario per più della metà del valore dell’aeromobile; in tal caso, il diritto spettante ai comproprietari non debitori sulle quote ad essi appartenenti è convertito nel diritto alla corrispondente parte del prezzo di aggiudicazione ed è esente da ogni concorso alle spese delle procedure esecutive e cautelari.


Art. 1057 - Aeromobili non soggetti a pignoramento e a sequestro

Non possono formare oggetto di espropriazione forzata nè di misure cautelari:
  • a) gli aeromobili di Stato;
  • b) gli aeromobili effettivamente in servizio su di una linea di trasporti aerei e gli aeromobili di riserva, se non sia intervenuta l’autorizzazione del ministro per l’aeronautica;
  • c) gli aeromobili addetti al trasporto per scopo di lucro di persone o di cose, pronti a partire o in corso di navigazione, purché non si tratti di debiti a causa del viaggio che stanno per intraprendere o che proseguono. L’aeromobile si reputa pronto a partire quando il comandante ha ricevuto l’autorizzazione di cui all’articolo 802.

Art. 1058 - Provvedimenti per impedire la partenza dell’aeromobile

Il giudice competente a sensi dell’articolo 1055 e, ove ne ricorra l’urgenza, l’ENAC   e l’autorità di polizia giudiziaria del luogo nel quale si trova l’aeromobile, possono prendere i provvedimenti opportuni per impedire la partenza dell’aeromobile.


Art. 1059 - Forma e notificazione del precetto

Il precetto è formato e notificato a norma degli articoli 647, 648, primo comma; esso diviene inefficace, trascorsi trenta giorni senza che si sia proceduto al pignoramento.

Capo II
Del procedimento di espropriazione forzata

Art. 1060 - Giudice dell’esecuzione

L’espropriazione è diretta da un giudice.

(Nei procedimenti avanti le preture, delle quali fanno parte più magistrati, la nomina del giudice dell’esecuzione è fatta dal pretore dirigente, su presentazione, a cura del cancelliere, del fascicolo di cui al terzo comma dell’articolo 1064, entro due giorni da che è stato formato.)  


Art. 1061 - Forma del pignoramento di aeromobile

Il pignoramento è formato ed eseguito a norma del primo e secondo comma dell’articolo 650.

Non appena eseguita la notificazione o ritirata la ricevuta regolamentare della comunicazione telegrafica o radiotelegrafica, il creditore invia copia autentica dell’atto all’ufficio di iscrizione dell’aeromobile, il quale provvede alla trascrizione nel registro di iscrizione e all’annotazione sul certificato di immatricolazione, per gli aeromobili che ne sono provvisti. Se l’aeromobile è in costruzione la trascrizione del pignoramento si esegue nel registro degli aeromobili in costruzione.

Il detto ufficio è tenuto a consegnare al creditore un certificato dal quale risulti l’espletamento delle formalità indicate nel precedente comma.


Art. 1062 - Forma del pignoramento di parti separabili e pertinenze

Il pignoramento delle parti separabili e delle pertinenze dell’aeromobile si esegue secondo le norme del codice di procedura civile riguardanti il pignoramento di cose mobili.


Art. 1063 - Amministrazione dell’aeromobile pignorato

Il capo dell’ufficio giudiziario, competente ai sensi dell’articolo 1055, su istanza di chi vi ha interesse e sentiti i creditori ipotecari, può disporre che l’aeromobile pignorato per intero o per quote intraprenda uno o più viaggi, prescrivendo con ordinanza le garanzie e le altre cautele che crede opportune, e disponendo in ogni caso che sia stipulata un’adeguata assicurazione.

Per quanto concerne l’amministrazione dell’aeromobile pignorato, si applicano le disposizioni dell’articolo 652, secondo e quinto comma.


Art. 1064 - Domanda di vendita

Non prima di trenta e non oltre novanta giorni dal pignoramento, il creditore pignorante o uno dei creditori muniti di titolo esecutivo può chiedere la vendita dell’aeromobile o della quota di esso con ricorso al giudice competente ai sensi dell’articolo 1055.

Il ricorso è notificato al proprietario debitore, ai creditori ipotecari, e ai creditori intervenuti a norma dell’articolo 499 del codice di procedura civile, con invito a far pervenire le loro osservazioni sulle condizioni di vendita, e se trattasi di aeromobile straniero al console dello Stato del quale l’aeromobile ha la nazionalità.

Nel termine di trenta giorni dalla notificazione e non oltre novanta giorni dal pignoramento, il creditore istante è tenuto a depositare, presso la cancelleria del giudice competente ai sensi dell’articolo 1055, il ricorso notificato e l’estratto del registro di iscrizione dell’aeromobile dal quale risultino le ipoteche trascritte; di essi si forma, a norma dell’articolo 488 del codice di procedura civile, fascicolo insieme con l’atto di pignoramento, con il certificato di cui all’ultimo comma dell’articolo 1061 di questo codice, e con le eventuali osservazioni scritte degli interessati sulle condizioni di vendita.


Art. 1065 - Designazione del giudice dell’esecuzione e stima dell’aeromobile

Sulla presentazione del fascicolo di cui al precedente articolo, eseguita dal cancelliere, il giudice, competente ai sensi dell’articolo 1055, provvede alla nomina del giudice dell’esecuzione e richiede all’ENAC la stima dell’aeromobile, fissando un termine, non superiore a trenta giorni, per il deposito della relazione di stima.

Se l’autorizzazione a intraprendere uno o più viaggi è stata seguita dagli adempimenti di cui all’articolo 652, secondo comma, non si fa luogo alla richiesta di stima se non dopo dieci e non oltre trenta giorni dal compimento del viaggio.


Art. 1066 - Ordinanza di vendita

Trascorsi cinque giorni dal deposito della relazione di stima, il giudice dell’esecuzione, sentito il debitore proprietario, il creditore precettante e istante e i creditori ipotecari e quelli intervenuti, nonché il console dello Stato del quale l’aeromobile ha la nazionalità, dispone la vendita con o senza incanto.

L’ordinanza di vendita con incanto deve contenere le indicazioni prescritte nell’articolo 656.

L’ordinanza di vendita senza incanto deve contenere le indicazioni prescritte nell’articolo 532 secondo comma del codice di procedura civile.


Art. 1067 - Notificazione e pubblicità dell’ordinanza di vendita

L’ordinanza di vendita è notificata a cura del cancelliere del giudice dell’esecuzione alle persone indicate nel primo comma dell’articolo precedente che non sono comparse.

L’ordinanza inoltre deve essere annotata a cura del cancelliere in margine al pignoramento. Copia di essa è affissa nell’albo della pretura del luogo dove si svolge l’esecuzione, in quello della direzione di aeroporto, e nell’albo dell'Aeroclub d'Italia . Il giudice può anche disporne la pubblicazione in periodici aeronautici.


Art. 1068 - Forme della vendita

La vendita con incanto si attua nelle forme stabilite negli articoli da 658 a 666 del presente codice.

La vendita senza incanto si attua nelle forme stabilite negli articoli da 570 a 575 del codice di procedura civile.


Art. 1069 - Opposizione

Per quanto concerne le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi e le opposizioni di terzi, si applicano le disposizioni degli articoli da 667 a 669.


Art. 1070 - Espropriazione contro il proprietario non esercente e il terzo proprietario

Quando l’espropriazione dell’aeromobile o di quote di aeromobile è promossa dai creditori privilegiati dell’esercente non proprietario, ovvero è promossa contro il terzo proprietario dell’aeromobile, si applicano le disposizioni dell’articolo 670.


Art. 1071 - Vendita di parti separate e pertinenze

Alla procedura di vendita di parti separate o di cose che costituivano pertinenze dell’aeromobile, si applicano le norme del codice di procedura civile relative alla vendita di cose mobili.


Art. 1072 - Liberazione dell’aeromobile dai privilegi e dalle ipoteche

La liberazione dell’aeromobile dai privilegi e dalle ipoteche è regolata dagli articoli da 673 a 679; ma il processo è promosso avanti al tribunale nella circoscrizione del quale si trova l’aeromobile.


Art. 1073 - Rinvio

All’esecuzione per consegna dell’aeromobile, all’estinzione e alla sospensione dei processi di esecuzione si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in materia.

Alla distribuzione del prezzo si applicano gli articoli 680, 681 del presente codice.

Capo III
Dei procedimenti cautelari

Art. 1074 - Provvedimento di autorizzazione

Il provvedimento di autorizzazione a procedere a sequestro giudiziario o conservativo deve contenere:
  • 1) il divieto al proprietario debitore di disporre dell’aeromobile o della quota senza ordine di giustizia;
  • 2) l’intimazione al comandante di non far partire l’aeromobile e, se si tratta di aeromobile in corso di viaggio, di non farlo ripartire dall’aeroporto di arrivo;
  • 3) gli elementi di individuazione dell’aeromobile o della quota di aeromobile cui si riferisce l’autorizzazione.

Art. 1075 - Notificazione del provvedimento

Il provvedimento di autorizzazione, ad istanza del creditore, deve essere notificato al proprietario ed al comandante. Esso deve essere notificato anche al proprietario non esercente, se chi agisce è creditore dell’esercente non proprietario ed è assistito da privilegio aeronautico, e al terzo proprietario, se si tratta di aeromobile o quota di aeromobile gravati da privilegi o da ipoteche.

Se si tratta di aeromobile in corso di viaggio, il giudice adito può prescrivere che la notificazione del procedimento al comandante sia eseguita con le modalità indicate nel secondo comma dell’articolo 650.


Art. 1076 - Pubblicità del provvedimento

Il provvedimento notificato è, a cura del creditore, trascritto nel registro d’iscrizione dell’aeromobile e, per gli aeromobili che ne sono provvisti, annotato sul certificato di immatricolazione.


Art. 1077 - Revoca del sequestro

Il giudice competente a sensi del secondo comma dell’articolo 1055, ovvero il giudice avanti il quale pende il giudizio di convalida, revoca, con decreto, il provvedimento di autorizzazione, se il debitore prova di aver costituito cauzione pari alla minor somma tra il valore dell’aeromobile e l’ammontare del credito e delle spese giudiziali, ovvero se, trattandosi di crediti per danni a terzi sulla superficie, il debitore stesso produce la nota vistata dal ministro per l’aeronautica o la polizza di assicurazione.


Art. 1078 - Amministrazione dell’aeromobile sequestrato

L’amministrazione dell’aeromobile sequestrato è regolata dalle disposizioni dell’articolo 652.


Art. 1079 - Rinvio

Per quanto non è espressamente disposto nel presente capo, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile riguardanti il sequestro.