Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la
sentenza 10538 del 30 aprile 2010, ha respinto il ricorso presentato da una società per la dichiarazione di legittimità del
licenziamento di una dipendente. Il provvedimento, che in ogni caso era da considerarsi nullo perchè la dipendente era incinta, era inizialmente stato intimato per giusto motivo (mancanza di commesse), e poi, solo a seguito della chiamata in giudizio, era stato trasformato in
licenziamento per giusta causa
(comportamento infedele del lavoratore). La sezione lavoro della Suprema Corte, ha invece affermato che, " in virtú del principio di immodificabilità del motivo del
licenziamento è precluso al datore di lavoro, il quale intimi un
licenziamento per giustificato motivo oggettivo (mancanza di lavoro) iinvocare in giudizio una giusta causa".