La reintegrazione nel possesso deve essere proposta entro un anno dallo spoglio. Quando gli atti successivi costituiscono una continuazione del primo e cosa accade in caso di mediazione volontaria

Termine per proporre la reintegrazione nel possesso

L'azione di reintegrazione deve essere depositata entro dodici mesi dal momento in cui si realizza lo spoglio, ai sensi dell'articolo 1168, comma 1, del codice civile. Si tratta di un termine di decadenza, non soggetto a sospensione o interruzione, il cui decorso comporta l'estinzione della tutela possessoria.
L'eccezione relativa alla decadenza ha natura di eccezione in senso stretto e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Poiché il termine è qualificato come sostanziale, non si applica la sospensione feriale e non rilevano la diffida o il successivo ricorso alla negoziazione assistita.

Tutela possessoria e incidenza della mediazione

La procedura di negoziazione assistita non rappresenta una condizione di procedibilità dell'azione possessoria. È prevista la mediazione obbligatoria solo nella fase di merito, e ciò non incide sulla tempestività del ricorso introduttivo.

L'attivazione della mediazione prima del deposito del ricorso, sia per reintegrazione sia per manutenzione del possesso (articoli 1168 e 1170 del codice civile), non sospende né interrompe il termine annuale di decadenza.

Mediazione volontaria e decorso dei termini

La comunicazione di una domanda di mediazione volontaria non produce effetti sospensivi o interruttivi né sulla prescrizione né sulla decadenza.
L'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28/2010 opera esclusivamente nelle ipotesi di mediazione obbligatoria, nelle quali il legislatore ha inteso impedire che l'adempimento dell'obbligo pregiudichi le parti con la maturazione dei termini.

Fuori da tali situazioni, la scelta di avviare una mediazione volontaria non può incidere sul computo del termine annuale, che non può essere rimesso alla discrezionalità dei soggetti coinvolti.

Unicità o pluralità dello spoglio

Quando diversi comportamenti lesivi riguardano lo stesso bene, lo spoglio è considerato unico se gli atti successivi si inseriscono come diretta prosecuzione del primo, senza soluzione di continuità.
Se invece gli episodi sono autonomi — ad esempio perché il bene è stato restituito tra un atto e l'altro — ogni fatto integra una distinta ipotesi di spoglio, e il termine annuale decorre nuovamente da ciascun episodio.

Molestia del possesso e criterio di continuità

Lo stesso criterio vale per le molestie al possesso: la molestia è unica se gli atti successivi risultano collegati oggettivamente e soggettivamente al primo, costituendone una continuazione.
Qualora, invece, gli episodi siano separati nel tempo o privi di un collegamento diretto, ciascuno rappresenta un'autonoma molestia, con autonomo decorso del termine di decadenza.


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