Il ricorso in sede di legittimità è a critica vincolata, l'assenza di chiarezza e sinteticità e l'impaginazione errata conducono alla sua declaratoria d'inammissibilità

Fatto e diritto confusi nel ricorso di legittimità

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La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un dipendente non solo perché con le sue 60 pagine non rispetta il principio di sinteticità, ma anche perché la sua impaginazione senza margini, con interlinea 1, senza un ordine espositivo logico fatto di continui rimandi a più di 100 documenti, in cui le ragioni in fatto si mescolano confusamente a quelle di diritto, impediscono alla Corte di comprendere nello specifico le censure mosse dal ricorrente nei confronti della sentenza impugnata.

Ricorda la Cassazione che il ricorso di legittimità è a critica vincolata e a cognizione determinata, non è certo un terzo grado di giudizio. Queste le conclusioni degli Ermellini nella sentenza n. 11339/2021 (sotto allegata) emessa al termine della seguente controversia in materia di lavoro.

Il dipendente di una banca con un ricorso 700 c.p.c contesta il licenziamento irrogatogli dalla società datrice dopo alcune violazioni disciplinari. Il Tribunale accoglie il ricorso, ma la Banca introduce giudizio di merito per far accertare la decadenza del dipendente dall'impugnazione del licenziamento

, essendo trascorsi 60 giorni tra la ricezione del recesso del datore e la notifica del ricorso cautelare. Il Tribunale dichiara il licenziamento illegittimo, ma il dipendente ricorre in appello. La banca resiste proponendo appello incidentale. Il giudice di seconde cure rigetta entrambi gli atti di appello.

In Cassazione il dipendente solleva 16 motivi di ricorso

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Il dipendente a questo punto ricorre in Cassazione sollevando ben 16 motivi, con cui contesta la respinta doglianza di ritorsività del licenziamento irrogatogli, violazione della privacy, violazione dei principi d'immediatezza, buona fede e correttezza della Banca, mancato espletamento del tentativo di conciliazione, ecc...

Inammissibile il ricorso "blocco" che non distingue motivi in fatto e diritto

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La Cassazione non esamina neppure i motivi sollevati dal dipendente perché il ricorso è del tutto inammissibile.

Il ricorso infatti è formato da 60 pagine, con interlinea 1, privo quasi del tutto di margini e dopo una prolissa esposizione dei gradi precedenti di giudizio, in cui fa riferimento a 118 documenti in una premessa di 16 pagine espone i 16 motivi di ricorso in cui si mescolano motivi in fatto e in diritto senza argomentare e individuare le norme ritenute violate, in palese violazione dell'art. 366 c.p.c, che sanziona proprio con la inammissibilità i ricorsi che non contengono "l'esposizione sommaria dei fatti della causa e i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall'articolo 366-bis."

Per le ragioni suddette la Cassazione sente l'esigenza di ricordare che la Cassazione SU n. 7931/2013 ha affermato che "il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio a critica vincolata e a cognizione determinata dall'ambito degli specifici e tassativi vizi dedotti riconducibili inequivocabilmente ad una delle ragioni di cui all'art. 360 c.p.c."

Come precisato inoltre nella sentenza n. 9570/2017 richiamata alla società controricorrente il mancato rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità espongono l'intero ricorso alla declaratoria d'inammissibilità.

Ora, nel caso di specie "la deduzione cumulativa di profili concernenti, sotto molteplici aspetti della vicenda processuale, il giudizio di diritto operato dal giudice di seconde cure, confusi e mescolati, peraltro, a diversi profili concernenti il giudizio di fatto, rende certamente scarsamente intellegibile sia l'esposizione dei fatti di causa rilevanti per la decisione, sia le doglianze stessa mosse avverso la sentenza gravata. Di più, la redazione del motivo mediante la suesposta elencazione di numerosi atti processuali e di documenti, rende del tutto evidente che il ricorrente ha inteso, del tutto inammissibilmente, riversare in sede di legittimità il contenuto dei gradi di merito (Cass. 21297/2016), trasformando così inammissibilmente il giudizio di legittimità in una sorta di terzo grado di giudizio."

Leggi anche Cassazione: inammissibile un ricorso di 100 pagine quando ne bastano solo dodici

Scarica pdf Cassazione n. 11339/2021

Foto: 123rf.com
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