La mediazione familiare è un istituto di origine statunitense che si è sviluppato in Italia (in maniera facoltativa) e in Europa (con diverse leggi ad hoc)

Origini della mediazione familiare

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La mediazione familiare, secondo alcuno, avrebbe mosso i primi passi nel 1974 per opera dello psicologo e avvocato statunitense James Coogler.

Nel 1975, sempre ad opera di Coogler, nasce la Family Mediation Association che offre un servizio di mediazione alle coppie in via di separazione o divorzio[16].
Grande merito nei tempi moderni a Coogler dunque, ma personalmente ritengo che l'origine della mediazione familiare vada ricercata altrove.

La mediazione familiare in Italia

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In Italia, l'istituto della mediazione familiare è normato da poco più che una decina d'anni.

Dal 2006[1] al 2014 l'articolo di legge di riferimento è stato il 155-sexies del Codice civile. Il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154[2] ha poi abrogato l'art. 155-sexies con l'art. 106 lett a)[3].

Dal 7 di febbraio del 2014 la disciplina è però ospitata dall'art. 337 octies Codice civile comma 2[4] che ha un identico tenore rispetto all'abrogato 155-sexies: "Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 337-ter[5]

per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli".

Dalle norme che si sono succedute si evince che in Italia la mediazione familiare è dall'origine facoltativa.

Il Codice civile non utilizza le locuzioni "mediazione familiare" e "mediatore familiare", ma fa riferimento agli "esperti".

Tuttavia l'art. 6 c. 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132[6] prevede che nell'accordo scaturito da una negoziazione assistita si dia atto che gli avvocati hanno informato le parti "della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori".

I mediatori familiari in Italia

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Attualmente i mediatori familiari hanno solitamente alle spalle un percorso di studi psicologico o legale.

Divengono "esperti" frequentando apposito corso di formazione di circa 200 ore e svolgendo un tirocinio supervisionato con tesi ed esame finale[7]: in proposito vanno approfondite le norme UNI.

In Italia ma non solo, in relazione alla formazione del mediatore familiare, alla sua certificazione e in parte alla sua attività, le principali associazioni di mediazione familiare (A.E.Me.F., Si.mef, AIMS e AIMEF) hanno aderito alla normativa UNI[8] che è seguita alla Legge n°4/2013 sulle associazioni professionali[9].

La commissione tecnica Attività professionali non regolamentate ha pubblicato nel 2016 la norma nazionale UNI 11644 in relazione alla figura del mediatore familiare.

La norma si prefigge lo scopo di definire in modo adeguato ed univoco i riferimenti della figura professionale di mediatore familiare, stabilendone altresì una omogeneizzazione dei programmi di formazione promossi da enti pubblici e/o privati, al fine di garantire un livello qualitativo di formazione e garanzia dell'utenza nell'incontrare mediatori dotati di adeguata professionalità e dei professionisti stessi.

La norma definisce i requisiti relativi all'attività professionale del mediatore familiare in termini di conoscenza, abilità e competenza, in conformità al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF - European Qualifications Framework) e dunque non ha solo un respiro italiano.

Tali requisiti sono espressi in maniera tale da agevolare i processi di valutazione e convalida dei risultati dell'apprendimento.

La norma UNI 11644 prescrive i criteri per la certificazione del Mediatore Familiare, figura professionale terza imparziale e con una formazione specifica che interviene nei casi di cessazione di un rapporto di coppia costituita di fatto o di diritto, prima, durante o dopo l'evento separativo.

La Certificazione in accordo alla norma UNI 11644 si rivolge al Mediatore Familiare, la figura sollecitata dalle parti per la gestione autodeterminata dei conflitti parentali e la riorganizzazione delle relazioni familiari, che si adopera (nella garanzia del segreto professionale e in autonomia dal procedimento giudiziario) affinché le parti raggiungano personalmente, rispetto ai bisogni e interessi da loro stessi definiti, su un piano di parità, in un ambiente neutrale, un accordo direttamente e responsabilmente negoziato, con particolare attenzione ai figli, ove presenti.

La formazione del mediatore familiare

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L'apprendimento (o formazione) del Mediatore Familiare può avvenire in ambito formale, non formale e informale.

È richiesta la soddisfazione dei seguenti requisiti minimi per l'accesso alla formazione e per l'aggiornamento continuo.

Requisiti per la formazione specifica

Requisiti minimi per l'accesso alla formazione specifica (a, b, c, d):

a) Per l'apprendimento Formale:

Laurea (triennale) in area umanistica, sociale o sanitaria con esclusivo riferimento a percorsi formativi caratterizzati da specifiche conoscenze teoriche o metodologiche coerenti con le competenze trasversali e specifiche oggetto di studio e approfondimento nel percorso di formazione della mediazione familiare, tenuto conto della necessaria armonizzazione con quanto previsto dalle norme comunitarie e interne in materia di istruzione e dalla necessaria interazione tra istruzione e processo produttivo;

b) Per l'apprendimento Non Formale e Informale (per le definizioni di questi termini, vedi UNI 11644 termini e definizioni):

In alternativa alla soddisfazione del requisito a) precedentemente espresso, adeguata e documentata esperienza professionale almeno quinquennale nelle aree sociali, educative, psicologiche e sanitarie e tutte quelle esperienze professionali di gestione della conflittualità nell'area della famiglia, coppia e relazioni sociali; le esperienze professionali devono essere comprovate da un curriculum vitae corredato da evidenze documentate che comprovano le attività lavorative e formative che il candidato dichiara;

c) Superamento dell'analisi e verifica delle evidenze documentate di cui ai punti a) e/o b) precedenti.

d) Superamento del colloquio valutativo di ammissione.

Requisiti per il percorso formativo di mediatore familiare

I requisiti minimi per il Percorso formativo di Mediatore Familiare, attivato da Università, Associazioni di professionisti, Centri/ Istituti di Formazione sono i seguenti: numero ore di lezioni teorico pratiche non inferiore a 240, di cui il 70% minimo in ambito di mediazione familiare.

Durata minima: biennale o annuale se di pari monte ore o superiore nel caso di professionisti in possesso di titolo di laurea.

Obbligo di presenza durante le ore di formazione per tutte le ore di formazione in ambito di mediazione familiare.

Obbligo di pratica guidata e supervisione didattica e professionale da parte di un mediatore familiare dotato di qualifica come formatore e supervisore, per una durata complessiva minima di 80 ore, e con almeno 20 ore di affiancamento al mediatore familiare supervisore.

In sintesi: percorso formativo minimo di 320 ore, di cui almeno 240 di formazione e 80 di pratica guidata e supervisione, in un biennio, con 180 ore di presenza del candidato.

Livelli di certificazione

Esame: in base a quanto definito nella norma UNI 11644, sono previsti due livelli di certificazione.

Primo livello

L'esame di certificazione si compone di tre prove:

Ø Prova scritta con domande a risposte chiuse

Ø Prova pratica di role playing

Ø Prova orale mediante colloquio valutativo

La commissione può modificare la sequenza delle prove purché la prova orale risulti comunque l'ultima.

Secondo livello: alla certificazione di secondo livello accedono coloro che hanno superato gli esami previsti per il primo livello.

La certificazione di secondo livello prevede, a fronte della conclusione di un periodo di pratica guidata e supervisione didattica professionale, della durata di 80 ore, una prova orale che tocca ad ampio spettro il percorso formativo, di pratica ed esperienza condotto dal candidato.

La durata della certificazione è di cinque anni dalla data di delibera del certificato.

Annualmente il professionista certificato deve produrre e trasmettere all'Ente certificatore un modulo con cui si attestano alcuni requisiti[10].

Inoltre verrà richiesto al professionista certificato di dichiarare eventuali reclami ricevuti e di dare evidenza che questi siano stati trattati secondo la corretta pratica professionale oltre al fatto di non deve aver ricevuto dall'Ente certificatore nessuna segnalazione scritta in merito a violazioni accertate del codice deontologico[11].

I mediatori familiari possono iscriversi ad associazioni di categoria che, in quanto rilascianti apposito attestato di qualità dei servizi, sono presenti in apposito elenco ministeriale[12].

La professione del mediatore familiare (a differenza di quella civile e commerciale) può essere svolta senza la presenza di un ente erogatore. La mediazione familiare non è pertanto in Italia una mediazione amministrata. Ma può essere erogata in strutture pubbliche e private.

I compiti del mediatore familiare

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Il Mediatore Familiare agisce nel rispetto delle reali necessità dei clienti e del codice dei consumatori, attraverso il complesso delle specifiche conoscenze acquisite con la formazione e l'aggiornamento professionale compiuto nel rispetto degli aspetti etici e deontologici pertinenti.

Più precisamente, il Mediatore Familiare nello svolgere la sua attività professionale ha il compito di:

a) promuovere in coloro che mediano la ricerca di modalità adeguate ad affrontare l'evento separativo, con particolare riferimento ai figli;

b) considerare l'eventuale necessità di orientare coloro che mediano verso altri professionisti con competenze specifiche;

c) facilitare coloro che mediano nella costruzione di accordi da loro stessi direttamente negoziati;

d) utilizzare procedure appropriate per l'eventuale stesura degli accordi raggiunti in mediazione familiare;

La mediazione familiare non va confusa con quella civile e commerciale, né tanto meno con l'esercizio della psicologia o della legge.

Il percorso consiste in diverse sedute (il numero è elastico) in cui il mediatore, come previsto dalla legge, aiuta i coniugi "a raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli".

Il mediatore verifica però in primo luogo se i genitori sono "mediabili"; loro stessi devono avere modo di stabilire se siano o meno adatti alla procedura. Solo nel caso positivo la mediazione familiare inizia e può comunque concludersi in ogni momento si ritenga meglio.

Quando si ricorre alla mediazione familiare

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Nella pratica si accede alla mediazione familiare per spontanea decisione dei genitori, ovvero in seguito al suggerimento del giudice o degli avvocati che assistono i due genitori.

Anche i figli possono essere incontrati dal mediatore familiare in sede di pre-mediazione: e ciò se si aderisce in particolare al modello sistemico[13] di mediazione familiare.

Ciò peraltro è in linea con una raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2008: "Si raccomanda pertanto che gli Stati membri e gli altri organismi coinvolti nel lavoro di mediazione familiare stabiliscano insieme criteri di valutazione comuni per servire al meglio l'interesse del minore, compresa la possibilità per i bambini di prendere parte al processo di mediazione. Tali criteri dovrebbero comprendere la rilevanza della sua età o maturità mentale, il ruolo dei genitori e della natura della controversia. Questo potrebbe essere facilitato dal Consiglio d'Europa in collaborazione con l'Unione europea"[14].

La mediazione familiare in Europa

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Anche la mediazione civile e commerciale, per la verità, non è di invenzione statunitense, ma kosovara.

In realtà già nell' Austria settecentesca e nei domini austriaci (e quindi ad es. in Milano), prima del 1848 la mediazione in caso di separazione di corpo e di mensa era riservata al sacerdote[16].

Ancora oggi in Danimarca esistono due tipi di mediazione con riferimento alla famiglia: quella di un prete e quella di un mediatore. Sono volontarie entrambe.

Vedo pertanto qui l'origine nostrana dell'Istituto.

Ma possiamo andare anche più indietro.

Nell'antica Roma si conducevano i coniugi che avevano litigato, non al foro davanti al pretore, ma al tempio di Giunone conciliatrice per farli desistere dal triste disegno di separarsi[17].

Era diverso l'approccio rispetto alle altre materie, per le quali si mediava in due modi: accordandosi sotto ad una colonna, nel Foro di Cesare[18] oppure attraverso l'opera di personaggi dai nomi vari e pittoreschi (interpres, disceptator domesticus, sequester pacis ecc.).

Per la separazione si ricorreva dunque ed invece agli Dei che sono i primi inventori della mediazione e indirettamente ai loro intermediari presso i templi.

Non a caso l'Editto pretorio[19] stabiliva che non potesse essere costretto a giudicare l'arbitro che fosse divenuto sacerdote successivamente all'accettazione[20].

Comunque sia l'attuale mediazione familiare si è sviluppata su ispirazione di quella statunitense[21] e sta acquistando sempre maggiore importanza.

Legislazione degli Stati UE

Almeno ventidue paesi UE su trenta hanno una legislazione di mediazione in materia familiare.

La qual cosa non significa che la mediazione familiare non sia praticata negli altri paesi, magari in base alla sola legge sulla mediazione in generale in applicazione della Direttiva 52/08 oppure in base al codice di rito, ma semplicemente che non sono stati rinvenuti provvedimenti specifici.

Posso citare ad esempio la Repubblica Ceca che disciplina la mediazione delegata familiare nel Codice di rito.

In ordine alfabetico i paesi di cui ho individuato i provvedimenti specifici sono i seguenti: Austria[22], Belgio[23], Bulgaria[24], Cipro[25], Croazia[26], Danimarca[27], Estonia[28], Finlandia[29], Francia[30], Germania[31], Irlanda[32], Irlanda del Nord[33], Lituania[34], Lussemburgo[35], Italia[36], Malta[36], Portogallo[38], Regno Unito[39], Romania[40], Scozia[41], Spagna[42] e Ungheria[43].

Nonostante l'impegno legislativo registro però un basso numero di mediazioni familiari.

O almeno possiamo dire che solo tredici paesi su trenta lo hanno reso noto nel corso degli anni[44]: Croazia, Danimarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Lettonia, Polonia, Portogallo, Slovenia, Scozia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Primeggiano per numero la Spagna, la Polonia e l'Irlanda.


avv. Carlo Alberto Calcagno
www.dplmediazione.it

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[1] Legge 8 febbraio 2006, n. 54. "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006.

[2] - Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. (14G00001), in G.U. n. 5 del 8 gennaio 2014 - in vigore dal 7 febbraio 2014.

[3] Art. 106 Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 155-bis, 155-ter, 155-quater, 155-quinquies, 155-sexies, 233, 235, 242, 243, 261, 578 e 579 del codice civile; omissis

[4] Articolo inserito dall'art. 55 c. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154

[5] Si tratta dei provvedimenti riguardo ai figli.

[6] Convertito con la legge 10 novembre 2014, n. 162.

[7] Sulla formazione v. O. FRASSETTI, LA FORMAZIONE DEL MEDIATORE FAMILIARE, http://mediazionecoaching.net/la-formazione-del-mediatore-familiare/

[8] Ente Italiano di Normazione

https://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5270%3Anorma-nazionale-sul-mediatore-familiare-uni-11644&catid=170&Itemid=2612

[9] LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4 Disposizioni in materia di professioni non organizzate. (13G00021) (GU Serie Generale n.22 del 26-01-2013). Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2013

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/26/13G00021/sg

[10] Evidenza documentata:

1) dell'aggiornamento professionale eseguito dall'interessato nella misura di almeno 6 ore di formazione formale o non formale all'anno;

2) del conseguimento di almeno 10 ore di supervisione in presenza di un mediatore familiare formatore e supervisore;

3) della continuità professionale nel settore.

4) dell'assenza di violazioni del codice deontologico: in caso di assenza di segnalazioni negative pervenute all'Ente certificatore.

Evidenza del pagamento della quota annuale all'Ente certificatore.

[11] Certificazione del Mediatore Familiare - UNI 11644

https://www.kiwa.com/it/it/ricerca-servizi/uni-11644/

[12] http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2027486:associazioni-che-rilasciano-lattesto-di-qualita

[13] IRVING, BENJAMIN, ARDONE, MASTROPAOLO. Per chi volesse approfondire l'argomento si indica questa essenziale bibliografia: ARDONE, MAZZONI, La mediazione familiare. Per una regolazione della conflittualità nella separazione e nel divorzio, Giuffrè, Milano, 1996: J.M. HAYNES, I. BUZZI, Introduzione alla mediazione famigliare, Giuffrè, Milano, 2012; L. FRUGGERI, Famiglie, dinamiche interpersonali e processi psicosociali, Carocci, Roma, 1998; L. MASTROPAOLO et al., L'interazione Consultorio Tribunale. Strategie sistemiche operative in "Terapia Familiare" n. 17, 1985; L. MASTROPAOLO, Ridefinire la coazione: terapeuta sistemico e tribunale, in "Ecologia della Mente", N.I.S. n. 8, dicembre 1989; L. MASTROPAOLO, Etica sistemica nei diversi contesti, in Etica, Didattica e Ricerca in Psicoterapia Relazionale, Angeli ed., 1996; L. MASTROPAOLO, Interculturalità, lavoro di rete e mediazione familiare. Pensare sistemico in contesti che cambiano, in Connessioni n°4, 1999 tradotto in Redes n. 5, Revista de psicoterapia relacional e intervenciones sociales, ed. Paidos, 1999.

[14]Linee guida per una migliore attuazione della Raccomandazione n. R (98) 1 sulla mediazione e raccomandazione della famiglia Rec (2002) 10 sulla mediazione in materia civile. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1242823&Site=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D

[15] https://it.wikipedia.org/wiki/Mediazione_familiare

[16] Cfr. G. C. SONZOGNO, Manuale del processo civile austriaco, Lorenzo Sonzogno Editore, Milano, 1855.

[17] L. SCAMUZZI, Manuale teorico-pratico dei Giudici Conciliatori e dei loro Cancellieri ed Usceri, III ed., E. Rechiedei & C., 1893, p. 170.

[18] Così ci racconta SVETONIO: "Postea Plebs solida columnam propte viginti pedum lapidis numidici in foro stauit, scrpsitque: PARENTI PATRIAE: apud eam longo tempore sacrificare, vota suspicere, controversias quasdam, interposto per Caesarem jurejurando, distrahere perseveraverit" ("Dopo pose in piazza una colonna di porfido, tutta di un pezzo, alta circa venti piedi, e ci scrisse dentro: AL PADRE DELLA PATRIA. E perseverò lungo tempo nel sacrificare presso di essa, e qui si votava, e giurando ancora sotto il nome di Cesare, si terminarono alcune liti e controversie"). C. SVETONIO TRANQUILLO, XII Caesares - C. Iulius Caesar 85, in OPERA, Vol I, Lipsia, 1816, p. 176.

[19] Editto perpetuo Tit. XIII:"I. Qui arbitrium pecuniam compromissa receperit , sententiam eum dicere cogam". II. Eumque si ita conventum sit, diem compromissi proferre iubebo". ("1.Costringerò a pronunciare sentenza colui che ha accettato l'incarico di arbitro d'una lite compromessa. 2. E, se così fu convenuto, gli ordinerò di prorogare il termine del compromesso").

[20] Diversamente doveva emettere sentenza.

[21] E dei mediatori americani: Gary Friedman, Jack Himmelstein, John Haynes, Florence Kaslow, Stanley Cohen.

[22] 1) § 107 AußStrG Besondere Verfahrensbestimmungen

https://www.jusline.at/gesetz/aussstrg/paragraf/107

2) Gesamte Rechtsvorschrift für Familienlastenausgleichsgesetz 1967, Fassung vom 27.10.2019

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008220

[23] Art. 1255 - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies)

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1967101004&table_name=loi

[24] Art. 24 c. 11 (5) n. 3 НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135512224

[25] Αριθμός 62(Ι) του 2019

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2019_1_062.pdf

[26] 1) OBITELJSKI ZAKON NN 75/14

https://www.zakon.hr/z/88/Obiteljski-zakon

2) PRAVILNIK O OBITELJSKOJ MEDIJACIJI

http://www.propisi.hr/print.php?id=13239

[27] § 40-41 Ægteskabsloven

https://www.themis.dk/synopsis/docs/Lovsamling/Aegteskabsloven.html#%C2%A7%2040

[28] 1) § 563 Tsiviilkohtumenetluse seadustik

https://www.riigiteataja.ee/akt/TsMS

2) § 67 c. 3 Perekonnaseadus (lühend - PKS)

https://www.riigiteataja.ee/akt/110032016003

https://beta.e-justice.europa.eu/372/IT/family_mediation?ESTONIA&member=1

[29] Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190190?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=sovittelusta%202019

[30] 1) Arrêté du 19 mars 2012 relatif au diplôme d'Etat de médiateur familial

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025586710&dateTexte=20191027

2) Artt. 255 e 373-2-10 Code civil.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20190909

3) Décret n° 2010-1395 du 12 novembre 2010 relatif à la médiation et à l'activité judiciaire en matière familiale.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023082541&dateTexte=&categorieLien=id

[31] § 36a, 81, 135, 155, 155a, 156, 165 FamFG

Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17.

http://www.gesetze-im-internet.de/famfg/BJNR258700008.html.

[32] Art. 4 Family Support Agency act (2001)

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2001/act/54/enacted/en/print.html

[33] The Declarations of Parentage (Allocation of Proceedings) Order (Northern Ireland) 2002

http://www.legislation.gov.uk/nisr/2002/119/article/5/made

[34] Art. 20-22 civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymo Nr. X-1702

[35] Art. 1251-1 c. 2 Code de procédure civile

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_civile/20190101

[36] Art. 337 octies Codice civile

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262

www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262!vig=

[37] Art. 66I Civil code

http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8580&l=1

2) SUBSIDIARY LEGISLATION 12.20 THE CIVIL COURT (FAMILY SECTION), THE FIRST HALL OF THE CIVIL COURT AND THE COURT OF MAGISTRATES (GOZO) (SUPERIOR JURISDICTION) (FAMILY SECTION) REGULATIONS16th December, 2003LEGAL NOTICE 397 of 2003, as amended by Legal Notices 9 of 2004,181 and 186 of 2006, 370 and 386 of 2011, 111 of 2012 Act XIII of 2018and XVI of 2019.

http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=9036&l=1

[38] 1) Protocolo celebrado em 5 de maio de 2006

https://www.dgpj.mj.pt/DGPJ/sections/leis-da-justica/livro-ix-leis-sobre/pdf7307/DGPJ/sections/leis-da-justica/livro-ix-leis-sobre/pdf7307/protocolo-de-acordo/downloadFile/file/Protocolo_de_Mediacao_Laboral.pdf?nocache=1182243469.36

2) Gabinete do Secretário de Estado da Justiça Despacho n.o 18 778/2007

https://dre.pt/application/dir/pdf2s/2007/08/161000000/2405124052.pdf

3) Lei n.º 61/2008 de 31 de Outubro. Altera o regime jurídico do divórcio

https://www.dgpj.mj.pt/sections/leis-da-justica/pdf-ult2/lei-61-2008-de-31-de/downloadFile/file/lei%2061.2008.pdf?nocache=1225445203.82

4) Despacho nº 13/2018, de 22 de outubro, da Secretária de Estado da Justiça, publicado no DR, II Série, n.º 216, de 9 de novembro de 2018

https://dre.pt/application/conteudo/116929980

[39] 1) Section 10(1) of the Children and Families Act 2014.

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/6/section/10/enacted

2) PRACTICE DIRECTION 3A - FAMILY MEDIATION INFORMATION AND ASSESSMENT MEETINGS (MIAMS)

https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/family/practice_directions/pd_part_03a

[40] Art. 64 LEGE Nr. 192/2006 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator

[41] ACT OF SEDERUNT (SHERIFF COURT ORDINARY CAUSE RULES) 1993 No.1956 (S.223)

SCHEDULE 1

Special provisions in relation to particular causes

CHAPTER 33 FAMILY ACTIONS

https://www.scotcourts.gov.uk/rules-and-practice/rules-of-court/sheriff-court---civil-procedure-rules/ordinary-cause-rules

[42] Art. 770 c. 7 Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC)

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323

[43] § 4:172 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300005.tv

[44] EUROPEAN COMMISSION FOR THE EFFICIENCY OF JUSTICE

Working Group on Mediation (CEPEJ-GT-MED) CEPEJ-GT-MED(2017)8

THE IMPACT OF CEPEJ GUIDELINES ON CIVIL, FAMILY, PENAL AND ADMINISTRATIVE MEDIATION

https://rm.coe.int/report-on-the-impact-of-cepej-guidelines-on-civil-family-penal-nd-admi/16808c400e

I dati spagnoli del 2018 si trovano in http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Medios-alternativos-de-resolucion-de-conflictos/Mediacion-Intrajudicial/


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